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La tutela del patrimonio del minore

Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione; può rimuovere dall'amministrazione stessa uno di essi o entrambi, sostituendoli con un curatore o privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale.531

La tutela

Se entrambi i genitori sono morti o non possono esercitare la potestà sui figli, si apre la tutela. Organi della tutela sono il giudice tutelare, che è istituito presso ogni pretura per sopraintendere alle tutele e alle cautele; il tutore e il protutore, nominati dal giudice tutelare.

Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni; il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l'interesse di questo è in opposizione con l'interesse del tutore e, in via provvisoria, per gli atti conservativi ed urgenti, quando il tutore è venuto a mancare o.

ha abbandonato l'ufficio. Il tutore deve procedere all'inventario dei beni del minore, provvedere circa l'educazione e l'istruzione di costui, investirne i capitali. Il tutore non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza l'autorizzazione del giudice tutelare e gli atti di alienazione senza l'autorizzazione del Tribunale. Quando cessa dalle funzioni il tutore deve rendere conto.

Capitolo 73: L'ADOZIONE

L'adozione. Premesse

La disciplina dell'adozione dei minori, si trova oggi, in una legge speciale fuori dal c.c., mentre nel c.c. è conservata, sebbene priva di applicazione pratica, l'adozione tradizionale riservata però soltanto a persone maggiori di età.

L'adozione dei minori

L'adozione ha ora come fine primario procurare una famiglia ai minori che ne siano privi o che non ne abbiano una idonea. L'adozione è consentita, anche in un numero plurimo e con atti successivi.

solo ai coniugi, uniti in matrimonio da almeno 3 anni, non separati, idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare. L'età di entrambi gli adottanti deve superare di almeno 18 anni l'età dell'adottando; la legge stabilisce, inoltre, che l'età degli adottanti non deve superare di più di 40 anni l'età dell'adottando. Dichiarato in stato di adottabilità, il minore viene collocato in affidamento preadottivo, con cui si instaura una specie di adozione provvisoria, che deve durare almeno un anno. In caso di esito favorevole della prova, il Tribunale pronuncia il decreto di adozione. L'adozione ha per effetto l'acquisto, da parte del minore, dello status di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome, mentre cessa ogni rapporto con la famiglia di origine. Talvolta, pur se il minore non sia abbandonato o quando l'adozione piena sia irrealizzabile.

Può farsi egualmente luogo all'adozione, ricorrendo i seguenti casi particolari:

  1. Caso di minore orfano. Il minore orfano di padre e di madre, che sia unito o da vincolo di parentela fino al 6° grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori con coniugi non separati o anche con persona singola, può essere adottato da questa.

  2. Caso del minore figlio del coniuge dell'adottante. L'ipotesi si verifica quando il minore sia già figlio legittimo, naturale o adottivo di persona coniugata, e gli si vuole attribuire come genitore adottivo il coniuge di chi già riveste lo status di genitore.

  3. Caso di minore per il quale risulti impossibile l'affidamento preadottivo, come ad es. quando il minore sia affetto da un grave handicap.

In questi casi con l'adozione il minore non acquista, come nell'adozione piena, lo stato di figlio legittimo degli o dell'adottante, ma gli spettano tutti i diritti propri.

del rapporto di filiazione, e quindi innanzitutto il diritto al mantenimento, all'educazione e all'istruzione. Non cessano invece i rapporti con la famiglia d'origine, anche se occorre, ovviamente, tenere conto pure dei nuovi rapporti con l'adottante. Per l'adozione di un bimbo straniero, valgono le stesse condizioni richieste per l'adozione di un bimbo italiano. L'adozione di persone maggiori di età L'adozione di persone maggiorenni è permessa a coloro che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto i 35 anni di età e che superano almeno di 18 anni l'età di coloro che intendano adottare (art. 291 c.c. e ss.). Ma la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 c.c., nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti. Non esiste, invece, alcun limite.

massimo di età né per adottare, né per essere adottato. Chiunque può essere adottato. L'unico divieto riguarda i figli naturali dell'adottante: se questi sono stati riconosciuti il divieto è chiaro, perché mira ad evitare la sovrapposizione di status incompatibili; ma se si tratta di minori non riconosciuti e non dichiarati la norma non autorizza il Tribunale a svolgere indagini in un rapporto di filiazione legalmente non risultante. Per l'adozione si richiedono il consenso dell'adottante e dell'adottando, nonché l'assenso dei genitori dell'adottando e del coniuge dell'adottante e dell'adottando. L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. L'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine; mentre nei confronti dell'adottante, egli assume gli stessi diritti di successione che spetterebbero ai figli legittimi dell'adottante.

L'adozione può essere revocata quando l'adottato abbia attentato alla vita dell'adottante e del coniuge o dei discendenti o ascendenti di quest'ultimo, ovvero si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore a 3 anni.1

L'affidamento di minori

Con l'affidamento il minore viene dato in custodia a qualcuno che deve prendersi cura di lui, provvedendo al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione; inoltre egli deve agevolare i rapporti fra il minore e i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia di origine. Possono essere affidati ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, i minori che siano temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo. Trascorso il periodo per cui l'affidamento è stato disposto, o si rende possibile il ritorno del minore ai genitori o deve avviarsi la procedura di adozione.

Capitolo 74: LA FILIAZIONE

NATURALE536

Il riconoscimento dei figli naturali

I figli procreati da genitori non uniti in matrimonio tra loro si chiamano figli naturali. Il figlio naturale concepito da genitori che, all'epoca del concepimento, era legato da matrimonio con persona diversa dall'altro genitore, si chiama figlio adulterino; il figlio naturale concepito da persone tra le quali esiste un rapporto di parentela, anche soltanto naturale, in linea retta o in linea collaterale di 2° grado, o un vincolo di affinità in linea retta, si chiama figlio incestuoso. Il riconoscimento di un figlio naturale è un atto solenne mediante il quale uno o entrambi i genitori trasformano il fatto della procreazione, insufficiente a creare un rapporto giuridico, in uno status di filiazione (figlio riconosciuto), rilevante per il diritto. La legge del 1975 ha cancellato il divieto di riconoscimento dei figli adulterini. Per quanto riguarda i figli incestuosi, invece, è stato conservato il divieto del riconoscimento.

salvo per i genitori in buona fede. In nessun caso può essere validamente effettuato il riconoscimento quale proprio figlio naturale di una persona che risulti già figlio legittimo di altri. Il riconoscimento potrebbe diventare ammissibile solo in quanto lo status di figlio legittimo sia stato prima eliminato attraverso un disconoscimento di paternità o un'azione di contestazione di legittimità. La capacità di effettuare il riconoscimento di un figlio naturale si acquista con il compimento del 16° anno di età. Se la persona riconosciuta ha già compiuto a sua volta i 16 anni, ne occorre l'assenso affinché il riconoscimento produca i suoi effetti. Il riconoscimento può essere fatto sia da entrambi i genitori che da uno solo di essi. Ovviamente il riconoscimento produce i suoi effetti in quanto si presume che chi procede ad un riconoscimento dichiari un fatto vero. L'impugnazione del riconoscimento per difetto di

La veridicità può essere intentata sia dall'autore del riconoscimento, sia da colui che è stato riconosciuto, sia da chiunque vi abbia interesse. L'impugnazione per difetto di veridicità può essere accolta solo in quanto si dia la prova, con qualsiasi mezzo, che il rapporto di filiazione non sussiste.537

Lo status di figlio naturale riconosciuto

La riforma si è preoccupata di equiparare la posizione dei figli naturali riconosciuti a quella di figli legittimi: mentre il figlio legittimo ha uno status che gli garantisce un rapporto giuridico con la coppia dei genitori e quindi appartenente ad una famiglia, il figlio naturale assume uno status soltanto nei confronti di ciascun genitore, ed anche quando sia riconosciuto da entrambi, la mancanza di un rapporto coniugale tra i genitori determina la costituzione di due rapporti, indipendenti tra loro, con ciascuno dei genitori. Se il figlio naturale viene riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori.

genitori assume il cognome del padre, altrimenti assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo. Se il riconoscimento da parte del padre segue quello effettuato dalla madre, il figlio può assumere il cognome paterno aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre. Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la patria potestà su di lui. Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi; se invece non convivono, l'esercizio della potestà spetta al genitore con il quale il figlio convive, o, se non convive con alcuno di essi, al primo che ha fatto il riconoscimento.

La dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità naturale: Se i genitori non hanno provveduto al riconoscimento, il figlio può anche agire in giudizio per ottenere lo status che spetta al figlio naturale riconosciuto. L'azione

chiestano anonimato.
Dettagli
Publisher
A.A. 2007-2008
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher luca d. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Scienze giuridiche Prof.