Diritto privato - Società naturale: La famiglia
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ESTRATTO DOCUMENTO
Il tutore non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza l’autorizzazione del giudice tutelare e gli atti
di alienazione senza l’autorizzazione del Tribunale. Quando cessa dalle funzioni il tutore deve rendere conto.
Capitolo 73: L’ADOZIONE
1 L’adozione. Premesse
La disciplina dell’adozione dei minori, si trova oggi, in una legge speciale fuori dal c.c., mentre nel c.c. è
conservata , sebbene priva di applicazione pratica, l’adozione tradizionale riservata però soltanto a persone
maggiori di età.
533 L’adozione dei minori
L’adozione ha ora come fine primario procurare una famiglia ai minori che ne siano privi o che non ne abbiano una
idonea. L’adozione è consentita, anche in un numero plurimo e con atti successivi, solo ai coniugi, uniti in
matrimonio da almeno 3 anni, non separati, idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che
intendono adottare. L’età di entrambi gli adottanti deve superare di almeno 18 anni l’età dell’adottando; la legge
stabilisce, inoltre, che l’età degli adottanti non deve superare di più di 40 anni l’età dell’adottando. Dichiarato in
stato di adottabilità, il minore viene collocato in affidamento preadottivo, con cui si instaura una specie di adozione
provvisoria, che deve durare almeno un anno. In caso di esito favorevole della prova, il Tribunale pronuncia il
decreto di adozione. L’adozione ha per effetto l’acquisto, da parte del minore, dello status di figlio legittimo degli
adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome, mentre cessa ogni rapporto con la famiglia di origine. Talvolta,
pur se il minore non sia abbandonato o quando l’adozione piena sia irrealizzabile, può farsi egualmente luogo
all’adozione, ricorrendo i seguenti casi particolari:
a) caso di minore orfano. Il minore orfano di padre e di madre, che sia unito o da vincolo di parentela fino al
6°grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori con coniugi non separati o
anche con persona singola, può essere adottato da questa;
b) caso del minore figlio del coniuge dell’adottante. L’ipotesi si verifica quando il minore sia già figlio
legittimo, naturale o adottivo di persona coniugata, e gli si vuole attribuire come genitore adottivo il coniuge
di chi già riveste lo status di genitore;
c) caso di minore per il quale risulti impossibile l’affidamento preadottivo, come ad es. quando il minore sia
affetto da un grave handicap.
In questi casi con l’adozione il minore non acquista, come nell’adozione piena, lo stato di figlio legittimo degli o
dell’adottante, ma gli spettano tutti i diritti propri del rapporto di filiazione, e quindi innanzitutto il diritto al
mantenimento, all’educazione e all’istruzione. Non cessano invece i rapporti con la famiglia d’origine, anche se
occorre, ovviamente, tenere conto pure dei nuovi rapporti con l’adottante.
Per l’adozione di un bimbo straniero, valgono le stesse condizioni richieste per l’adozione di un bimbo italiano.
534 L’adozione di persone maggiori di età
L’adozione di persone maggiorenni è permessa a coloro che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che
hanno compiuto i 35 anni di età e che superano almeno di 18 anni l’età di coloro che intendano adottare (art.291
c.c. e ss.). Ma la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.291 c.c., nella parte in cui
non consente l’adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti. Non
esiste, invece, alcun limite massimo di età né per adottare, né per essere adottato. Chiunque può essere adottato.
L’unico divieto riguarda i figli naturali dell’adottante: se questi sono stati riconosciuti il divieto è chiaro, perché
mira ad evitare la sovrapposizione di status incompatibili; ma se si tratta di minori non riconosciuti e non dichiarati
la norma non autorizza il Tribunale a svolgere indagini in un rapporto di filiazione legalmente non risultante. Per
l’adozione si richiedono il consenso dell’adottante e dell’adottando, nonché l’assenso dei genitori dell’adottando e
del coniuge dell’adottante e dell’adottando. L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio.
L’adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine; mentre nei confronti dell’adottante, egli
assume gli stessi diritti di successione che spetterebbero ai figli legittimi dell’adottante. L’adozione può essere
revocata quando l’adottato abbia attentato alla vita dell’adottante e del coniuge o dei discendenti o ascendenti di
quest’ultimo, ovvero si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà
personale non inferiore a 3 anni.
1 L’affidamento di minori
Con l’affidamento il minore viene dato in custodia a qualcuno che deve prendersi cura di lui, provvedendo al suo
mantenimento, alla sua educazione e istruzione; inoltre egli deve agevolare i rapporti fra il minore e i suoi genitori e
favorirne il reinserimento nella famiglia di origine. Possono essere affidati ad un’altra famiglia, possibilmente con
figli minori, i minori che siano temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo. Trascorso il periodo per cui
l’affidamento è stato disposto, o si rende possibile il ritorno del minore preso i genitori o deve avviarsi la
procedura di adozione. Capitolo 74: LA FILIAZIONE NATURALE
536 Il riconoscimento dei figli naturali
I figli procreati da genitori non uniti in matrimonio tra loro si chiamano figli naturali. Il figlio naturale concepito da
genitore che, all’epoca del concepimento, era legato da matrimonio con persona diversa dall’altro genitore, si
chiama figlio adulterino; il figlio naturale concepito da persone tra le quali esiste un rapporto di parentela, anche
soltanto naturale, in linea retta o in linea collaterale di 2°grado, o un vincolo di affinità il linea retta, si chiama figlio
incestuoso. Il riconoscimento di un figlio naturale è un atto solenne mediante il quale uno o entrambi i genitori
trasformano il fatto della procreazione, insufficiente a creare un rapporto giuridico, in uno status di filiazione (figlio
riconosciuto), rilevante per il diritto. La legge del 1975 ha cancellato il divieto di riconoscimento dei figli adulterini.
Per quanto riguarda i figli incestuosi, invece, è stato conservato il divieto del riconoscimento, salvo per i genitori in
buona fede. In nessun caso può essere validamente effettuato il riconoscimento quale proprio figlio naturale di una
persona che risulti già figlio legittimo di altri. Il riconoscimento potrebbe diventare ammissibile solo in quanto lo
status di figlio legittimo sia stato prima eliminato attraverso un disconoscimento di paternità o un’azione di
contestazione di legittimità. La capacità di effettuare il riconoscimento di un figlio naturale si acquista con il
compimento del 16°anno di età. Se la persona riconosciuta ha già compiuto a sua volta i 16 anni, ne occorre
l’assenso affinchè il riconoscimento produca i suoi effetti. Il riconoscimento può essere fatto sia da entrambi i
genitori che da uno solo di essi. Ovviamente il riconoscimento produce i suoi effetti in quanto si presume che chi
procede ad un riconoscimento dichiari un fatto vero. L’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità
può essere intentata sia dall’autore del riconoscimento, sia da colui che è stato riconosciuto, sia da chiunque vi
abbia interesse. L’impugnazione per difetto di veridicità può essere accolta solo in quanto si dia la prova, con
qualsiasi mezzo, che il rapporto di filiazione non sussiste.
537 Lo status di figlio naturale riconosciuto
La riforma si è preoccupata di equiparare la posizione dei figli naturali riconosciuti a quella di figli legittimi: mentre
il figlio legittimo ha uno status che gli garantisce un rapporto giuridico con la coppia dei genitori e quindi
appartenente ad una famiglia, il figlio naturale assume uno status soltanto nei confronti di ciascun genitore, ed
anche quando sia riconosciuto da entrambi, la mancanza di un rapporto coniugale tra i genitori determina la
costituzione di due rapporti, indipendenti tra loro, con ciascuno dei genitori. Se il figlio naturale viene riconosciuto
contemporaneamente da entrambi i genitori assume il cognome del padre, altrimenti assume il cognome del
genitore che lo ha riconosciuto per primo. Se il riconoscimento da parte del padre segue quello effettuato dalla
madre, il figlio può assumere il cognome paterno aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre. Al genitore
che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la patria potestà su di lui. Se il riconoscimento è fatto da entrambi i
genitori, l’esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi; se invece non
convivono, l’esercizio della potestà spetta al genitore con il quale il figlio convive, o, se non convive con alcuno di
essi, al primo che ha fatti il riconoscimento.
1 La dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità naturale
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