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L'impresa familiare

Una novità della riforma del 1975 è stato l’art.230-bis c.c. dedicato alla impresa familiare. La norma mira a tutelare i familiari dell’imprenditore che prestino in modo continuativo la loro attività di lavoro nell’impresa del loro congiunto. I familiari tutelati con la norma, sono il coniuge, i parenti entro il 3° grado, gli affini entro il 2° grado. A costoro viene riconosciuto il diritto al mantenimento ed il diritto a partecipare agli utili dell’impresa ed agli incrementi dell’azienda. In caso di cessazione della prestazione del lavoro e in caso della cessazione dell’azienda il diritto di partecipazione spettante ai familiari dell’imprenditore può essere liquidato in danaro e il pagamento può essere dilazionato in più annualità. I partecipanti hanno diritto di prelazione sull’azienda in caso di cessione o di divisione ereditaria.

La dote

La dote era rappresentata da quei beni che, mediante un atto solenne, la moglie apportava al marito per sostenere i pesi del matrimonio. Essa presupponeva, quindi, che sul marito ricadesse l’onere di mantenere la moglie. Introdotto il regime di assoluta uguaglianza tra i coniugi, l’istituto della dote ha perso ogni significato. Infatti, la riforma ha stabilito un divieto rigoroso di costituzione della dote. Le doti costituite anteriormente all’entrata in vigore della riforma, continuano ad essere disciplinate dalle norme anteriori.

Capitolo 72: La filiazione legittima

Filiazione legittima

Il figlio è legittimo quando è stato concepito da genitori uniti in matrimonio. È invece naturale quando è stato concepito da genitori che non sono sposati tra loro. Perché ad una persona possa attribuirsi lo status di figlio legittimo occorre, in primo luogo, che sia nato da madre coniugata; in secondo luogo occorre che sia stato concepito ad opera del marito della madre.

La presunzione di paternità, non opera se il figlio, pur essendo stato concepito in circostanza di matrimonio, sia nato decorsi 300 gg. dalla pronuncia di una separazione giudiziale tra i coniugi o dalla omologazione di una tra loro separazione consensuale, o dalla data in cui i coniugi sono stati autorizzati dal giudice a vivere separati in pendenza di un giudizio di separazione, di divorzio o di annullamento del matrimonio. Il figlio che nasce dopo le nozze, ma prima che siano trascorsi 180 gg. dalla celebrazione del matrimonio, è egualmente reputato legittimo. Se il figlio nasce dopo che siano trascorsi 300 gg. dall’annullamento del matrimonio, dal divorzio, dalla morte del padre o dalla separazione legale tra i coniugi, non gli spetta lo status di figlio legittimo.

Prova della filiazione legittima

Lo status di figlio legittimo si prova, di regola, con l’atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile. L’atto di nascita deve essere redatto entro 10 gg. dalla nascita a cura dell’ufficiale di stato civile che raccoglie la dichiarazione di coloro che sono obbligati per legge a denunciare la nascita. L’atto di nascita indica le generalità dei genitori e, se i genitori sono uniti in matrimonio, costituisce il titolo dello stato di figlio legittimo. Se la madre non vuole che il figlio sia considerato legittimo deve opporsi a che sia menzionato il suo nome e deve fare redigere l’atto di nascita in modo che il bimbo risulti figlio di madre che non desidera essere nominata o di genitori ignoti.

Lo stato di figlio legittimo potrà essere dimostrato, ove eccezionalmente manchi l’atto di nascita, mediante il possesso continuo dello stato di figlio legittimo. Ad integrare il possesso di stato di figlio legittimo devono concorrere i seguenti elementi: nomen, ossia la persona deve aver sempre portato il cognome del padre che pretende di avere; tractatus, ossia deve essere sempre stata trattata da costui come figlio e, come tale, mantenuta, educata ed istruita; fama, ossia deve essere stata costantemente considerata come figlio nei rapporti sociali e nell’ambito della famiglia.

L’azione di disconoscimento della paternità

La riforma del diritto di famiglia del 1975 ha concesso la legittimazione ad esperire l’azione di disconoscimento di paternità anche alla madre ed al figlio che abbia raggiunto la maggiore età. L’azione di disconoscimento di paternità è consentita soltanto nei seguenti casi:

  • Se i coniugi non hanno coabitato nel periodo in cui deve aver avuto luogo il concepimento;
  • Se durante tale periodo il marito era affetto da impotenza;
  • Se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio.

Mentre i primi due casi sono sufficienti per ottenere una pronuncia di disconoscimento della paternità, l’ultimo caso non è sufficiente. L’azione di disconoscimento deve essere proposta, a pena di decadenza:

  • Dal marito nel termine di un anno dal giorno della nascita; se si trovava lontano dal luogo in cui è nato il figlio, entro un anno dal giorno del suo ritorno; se comunque prova di aver ignorato la nascita, entro un anno dal giorno in cui ne ha avuto notizia;
  • Dalla madre nel termine di 6 mesi dalla nascita del figlio;
  • Dal figlio nel termine di un anno dal compimento della maggiore età o dal momento in cui venga successivamente a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento.

In tema di filiazione legittima sono previste altre due azioni di stato:

  • Azione di contestazione della legittimità: dall’atto di nascita un figlio può risultare legittimo senza esserlo. L’azione è imprescrittibile e richiede la presenza in giudizio di entrambi i genitori e del figlio;
  • Azione di reclamo della legittimità: se manchi un titolo che documenti lo stato di figlio legittimo di determinati genitori, il figlio può chiedere di far accertare giudizialmente tale status. L’azione è imprescrittibile; se l’interessato non l’ha promossa ed è morto in età minore o prima che siano trascorsi 5 anni dal raggiungimento della maggiore età, può essere promossa dai suoi discendenti.

Rapporti tra genitori e figli

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di ma...

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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