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PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PREADOTTIVO

Tutte le coppie che abbiano presentato domanda, il tribunale per i minorenni, in presenza di un minore abbandonato, sceglie quelle che, dimostrando di possedere i requisiti di legge, siano considerate le più idonee. Nel giudizio di idoneità, che è formulato con l'aiuto dei servizi sociali, sono prese in considerazione le condizioni personali, professionali, economiche e di salute della coppia, nonché l'ambiente familiare e le attitudini psicologiche. Dopodiché la coppia prescelta riceve il minorenne in affidamento preadottivo, l'adottando viene accolto presso l'uomo e la donna che iniziano un periodo di convivenza, destinato a verificare se la nuova situazione di vita del minorenne sia idonea ad un suo sano e corretto sviluppo. Il periodo di affidamento preadottivo dura 1 anno, che può essere eventualmente prorogato di un altro anno. Qualora nel corso di questo periodo di tempo sorgano difficoltà e problemi insuperabili,

IL TRIBUNALE REVOCA L'AFFIDAMENTO e si inizia la ricerca di un'altra coppia, che a sua volta riceve l'affidamento preadottivo del minore.

TERZA FASE = qualora il periodo di affidamento abbia un esito positivo (= l'ambiente familiare è sereno ed il minore è destinato a trovare un ambiente idoneo per la crescita) si apre l'ultima fase del procedimento, durante la quale il tribunale, con sentenza pronuncia la (artt. 25-26 l. n. 184/1983), che va trascritta nei registri dello stato civile.

GLI EFFETTI DELL'ADOZIONE:

L'adottato acquista lo STATO DI FIGLIO degli adottanti, dei quali assume e trasmette IL COGNOME.

I genitori adottanti, dunque, hanno LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE sul figlio adottato, che prende il cognome paterno ed ha nuovi fratelli, zii, nonni, cugini. L'adottato, ancora, in quanto figlio, ha I DIRITTI SUCCESSORI che la legge prevede per tutti gli altri figli e viene reciso, invece,

Dal punto di vista giuridico, ogni tipo di legame con la famiglia d'origine: i genitori di sangue non sono più padre e madre e lo stesso dicasi per i nonni di sangue, per i fratelli di sangue e così via. Continuano a sussistere, semplicemente, gli impedimenti matrimoniali fra i consanguinei.

ALLA RICERCA DELLE PROPRIE ORIGINI..: La legge sull'adozione non esclude, peraltro, che il bambino possa essere informato dell'esistenza della famiglia di origine e, a tal proposito, è previsto che i genitori adottivi diano le informazioni al figlio sulla sua condizione di figlio adottivo, nei modi e nei termini che ritengono opportuni, poiché essi hanno imparato a conoscere la sensibilità e le inclinazioni del figlio, e sono pertanto in grado di trovare il momento e le modalità per metterlo a conoscenza dell'esistenza e dell'identità dei genitori di sangue. Inoltre, l'adottato che abbia raggiunto 25 anni di età.

Può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei suoi genitori biologici, così come può farlo l'adottato che abbia raggiunto la maggiore età, ma soltanto se sussistano gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psicofisica (es. necessità di sottoporsi ad un intervento chirurgico che prevede la donazione di un rene, e il soggetto più indicato a tale scopo è chi ha un vincolo sanguineo, quindi il genitore). In ogni caso, l'istanza deve essere presentata al tribunale dei minorenni del luogo di residenza. Prima del compimento del diciottesimo anno di età, le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la responsabilità genitoriale, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi (es. il figlio minorenne deve essere sottoposto ad un intervento chirurgico).

Infine può accadere, talvolta, che il diritto fondamentale della personalità del figlio adottivo di conoscere le proprie origini sia in contrasto con la dichiarazione fatta dalla madre, al momento del parto, di non voler essere nominata. A tal proposito si è espressa/è intervenuta la Corte di Cassazione, che ha stabilito che in casi come questo occorre che gli organi delegati dal tribunale dei minorenni comunichino alla madre che il figlio la sta cercando e la interpellino circa il fatto di continuare o meno a non voler essere nominata. Se la madre acconsente, le verrà fatto incontrare il figlio, mentre se continua invece a non voler essere nominata, il diritto del figlio a conoscere le proprie origini non potrà essere esercitato.

Riflettiamo insieme: qui stiamo parlando dell'adozione dei minorenni italiani. Poi parleremo dell'adozione dei minorenni stranieri all'estero. E per i minorenni stranieri che si trovano in Italia in uno stato

di abbandono? L'art. 37-bis della l.n. 184/1983 stabilisce che: "al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza". Questo significa che al minore straniero che si trovi in Italia in uno stato di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, affidamento e altri provvedimenti necessari in caso di urgenza e, cioè, in materia di adozione si applica tutto ciò che abbiamo detto sino ad ora per quanto riguarda l'adozione dei minorenni italiani.

20/03; 21/03; 23/03;

L'ADOZIONE DEI MINORENNI STRANIERI ALL'ESTERO: L'adozione dei bambini stranieri è oggigiorno regolata dalla legge che ha dato attuazione alla Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia internazionale, firmata all'Aja il 19 maggio 1993. I diversi Stati che aderiscono alla

Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia internazionale, sono chiamati a dare attuazione alla stessa attraverso una propria legislazione, che deve essere però comunque ispirata ai principi generali contenuti in tale Convenzione. In particolare, la legge sull'adozione internazionale è improntata al principio di sussidiarietà, nel senso che occorre rispettare la legislazione dei Paesi stranieri e non considerare la legge sull'adozione come uno strumento per andare a prendere un minorenne all'estero quando mancano i presupposti per procedere all'adozione, ma come uno strumento (= una legge) che consente, nei casi in cui la legislazione straniera non riesca ad assicurare un'adeguata tutela al minore che si trova in stato di abbandono, alla legislazione italiana di intervenire in via sussidiaria, applicando la legge sull'adozione di minori stranieri all'estero. La procedura di adozione: In particolare, le coppieche intendono adottare un bambino straniero devono:
  1. ottenere l'IDONEITÀ ALL'ADOZIONE = così come accade per l'adozione nazionale (= in Italia) dei minorenni. Il tribunale dei minorenni, a seguito della presentazione delladomanda da parte dei genitori, ossia la c.d. "DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ", compiegli opportuni accertamenti (= gli stessi accertamenti che vengono fatti per l'adozione diminori in Italia), servendosi anche di una relazione dei servizi sociali e, dopo aver sentitocoloro che aspirano all'adozione emette, in caso di giudizio positivo, un decreto diIDONEITÀ ALL'ADOZIONE.
  2. CONFERIRE l'incarico ad uno degli ENTI AUTORIZZATI a curare la procedura di adozione =una volta ottenuto il decreto di idoneità, i genitori devono conferire l'incarico ad uno deglienti autorizzati a curare la procedura di adozione, il cui elenco (= di tali enti non lucrativi) èdepositato presso la

COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI, costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e che ha, tra le varie funzioni, quelle di curare i rapporti con i paesi stranieri e di controllo degli enti autorizzati.

SITUAZIONI CHE POTREBBERO VERIFICARSI:

Le principali situazioni che potrebbero verificarsi nella procedura di adozione internazionale, sono:

  1. LO STATO STRANIERO HA GIÀ PRONUNCIATO IL PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE DEL BAMBINO, prima dell’ingresso di questo in Italia = in questo caso il tribunale per i minorenni italiano è chiamato a verificare, ai fini dell’efficacia del provvedimento, che lo stesso corrisponda ai requisiti previsti dall’art. 4 della Convenzione dell’Aja, che stabilisce, tra l’altro, che non ci debba essere il consenso espresso dei genitori biologici nei paesi stranieri dietro il pagamento di una somma di denaro, e se ciò accade, il provvedimento di adozione non ha efficacia.
  2. diversa è la
situazione allorché L'ADOZIONE DEBBA PRONUNCIARSI DOPO L'INGRESSO DEL MINORENNE IN ITALIA = in questo caso si apre un periodo di affidamento preadottivo di 1 anno, decorso il quale il tribunale dei minorenni, sussistendone le condizioni, pronuncia l'ADOZIONE, con gli stessi effetti di quella del minore italiano. La sentenza di adozione è trascritta nei registri dello stato civile. L'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI: La l.n. 184/1983 sull'adozione disciplina poi anche i casi di "adozione in casi particolari", che è stata fino a qualche anno fa utilizzata pochissimo, mentre ora è sempre più diffusa. In particolare, l'art. 44 della l.n. 184/1983 stabilisce che i minori possano essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui all'art. 7 della stessa legge, che riguarda lo stato di adottabilità: 1. DA PERSONE UNITE AL MINORE da vincolo di parentela fino al sesto grado o da un preesistente
  1. Rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e madre.
  2. Dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge.
  3. Quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'art. 3 l.n. 104/1992 e sia orfano di padre e di madre. La legge appena citata fornisce la nozione di handicap: "è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o emarginazione".
  4. Quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

Ai fini della pronuncia della sentenza di "adozione in casi particolari", il Tribunale non soltanto è tenuto a verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 44.

della l.n. 184/1983, ma anche che l'adozione corrisponda all'interesse del minore. Nei casi di cu

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Publisher
A.A. 2022-2023
57 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher IreneRolando di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Maurizi Giovanni.