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Contratto in frode alla legge (Art. 1344)
Sul piano dell'illiceità della causa si pone anche la fattispecie regolata dall'art. 1344 "contratto in frode alla legge".
È il contratto con cui si aggira una norma imperativa pur nel rispetto formale della legge. In tal modo la legge viene violata indirettamente perché il contratto in sé è lecito.
Paradigma è la vendita con il patto di riscatto utilizzata per eludere il divieto di patto commissorio (art. 2744). Tizio riceve in prestito una somma di denaro da Caio equivalente al prezzo di una sua proprietà e nel caso in cui non restituisca entro il termine prefissato la somma di denaro, la proprietà passerà a Caio.
Oppure, si licenzia e si assume più volte per eludere la normativa sul trattamento di fine rapporto.
Tale contratto è nullo.
- Si distingue dal negozio contrario alla legge perché le parti mirano direttamente ad un risultato vietato.
La frode ai creditori è diretta a danneggiare costoro attraverso un'azione detta revocatoria.
Si distingue dalla frode al fisco che non dà luogo a nullità, ma alle sanzioni delle leggi tributarie.
Si distingue dalla simulazione perché l'obiettivo è quello di dichiarare una cosa diversa da quella realmente voluta. Invece, nella frode alla legge, la dichiarazione negoziale è voluta, ma per una finalità antigiuridica, cioè quella di eludere una norma imperativa.
Contratti misti: commistione di 2 o più schemi negoziali tipici per il perseguimento dell'interesse concreto delle parti. Ad esempio, deposito in cassette di sicurezza (locazione) + deposito di valori nella cassetta di proprietà del cliente. È necessario individuare la disciplina da applicare. Si può ricorrere alla tecnica dell'assorbimento (si applica la disciplina del contratto prevalente) o alla...
La tecnica della combinazione si applica quando ai frammenti di negozio viene applicata la disciplina corrispondente.
Un esempio di negozio indiretto è quando le parti utilizzano uno schema negoziale al fine di conseguire uno scopo diverso o ulteriore rispetto a quello tipico del negozio prescelto. Ad esempio, chi desidera alienare un bene senza utilizzare il contratto di compravendita può conferire un mandato irrevocabile per amministrare il bene.
Il negozio indiretto può essere utilizzato per perseguire scopi illeciti. In questo caso, si ha una combinazione di atti che presi singolarmente sono leciti, ma combinati tra di loro producono un risultato vietato. Ad esempio, la vendita di beni pignorati non può essere aggiudicata al debitore, ma quest'ultimo potrebbe eludere il divieto stipulando un contratto di mandato grazie al quale il mandatario si obbliga a concorrere per l'aggiudicazione del bene pignorato.
In questi casi si parla di negozio in frode alla legge, negozio nullo. Contratto ed operazione economica. Talora per individuare la funzione del contratto e dunque gli interessi reali perseguiti dalle parti è necessario prendere in esame più contratti tutti intesi a raggiungere il medesimo fine. E' il cosiddetto collegamento negoziale che si ha appunto quando 2 o più contratti di per sé autonomi sono uniti da un nesso di interdipendenza funzionale per il perseguimento di un risultato unitario. Ad esempio vendo un immobile di mia proprietà alla società che ho appena costituito per farne la sede della stessa. Il collegamento negoziale è rilevante sotto 2 aspetti:- Riguardo all'interpretazione. Per desumere la portata complessiva dell'operazione economica ci dovrà essere una lettura combinata dei singoli contratti.
- Riguardo all'invalidità o inefficacia di uno dei contratti collegati. Nella
SIMULAZIONE DEL CONTRATTO (art 1414)
La simulazione del contratto si ha quando le parti si accordano per seguire fini diversi da quelli del contratto. È uno dei casi più eclatanti tra dichiarazione e volontà negoziale.
La simulazione cioè lo stato fittizio delle cose può essere:
- Relativa. Quando cade sulla natura del contratto (es. vendita fittizia al posto della donazione) oppure quando cade sull'oggetto del contratto.
- Assoluta. Quando al di là dell'apparenza creata dal contratto, in realtà non si intende modificare la realtà preesistente. In poche parole le parti stipulano un contratto ma in realtà non vogliono nessun contratto. Es. Per sottrarre i miei beni dai creditori, simulo una vendita ma in realtà rimango io il proprietario.
Interposizione fittizia di
personaLa simulazione può investire anche le parti del contratto: quando la parte sostanziale del contratto è diversa da quella formale.
Caio finge di stipulare un contratto di lavoro con Mario ma in realtà lavorerà per Luca.
Presupposto per la simulazione: Intesa simulatoria o controdichiarazione. L'accordo in forza del quale si ha la situazione apparente.
Può esserci anche in un negozio unilaterale: Il creditore sin accordo con il debitore simula la remissione del debito facendolo apparire estinto per sottrarlo alle pretese dei propri creditori.
La simulazione non è vietata dall'ordinamento a meno che si perseguano scopi illeciti.
Disciplina del contratto simulato
Effetti tra le parti-. Il contratto simulato (quello fittizio) non produce effetti tra le parti. Però in caso di simulazione relativa produce il contratto dissimulato (quello in realtà voluto dalle parti) effetti tra le parti a condizione che sussistano i requisiti
di forma e sostanza eventualmente richiesti per tale contratto
Es. per far valere la donazione come compravendita fittizia, deve essere redatta come atto pubblico alla presenza di 2 testimoni e non deve avere come oggetto beni futuri (requisito della sostanza per la donazione art 771)
In caso di Interposizione fittizia ha effetto il contratto tra interponente e interposto, non ha invece effetti il contratto simulato tra terzo e interposto.
È netta la differenza con l'interposizione reale, in questo caso il mandatario è parte del contratto e come tale acquista diritti e assume obblighi derivanti dagli atti compiuti con terzi.
È nullo il contratto dissimulato qualora sia viziato che lo rende un contratto illecito secondo le norme generali.
Effetti nei confronti con i terzi
Può accadere che il simulato acquirente abusi del suo potere e venda a terzi il bene di cui sembra proprietario. Questi terzi sono gli aventi causa del simulato acquirente e possono entrare in
conflitto con il simulato alienante (vero proprietario)
- Il simulato alienante vorrà dimostrare simulazione per riavere indietro il suo bene.
- Anche i terzi aventi causa del simulato alienante possono far accertare la simulazione in giudizio.
- I creditori del simulato alienante possono anche loro far accertare la simulazione sia nei confronti del titolare apparente sia verso i terzi aventi causa di costui per tutelare la garanzia patrimoniale del simulato alienante.
- I creditori del titolare apparente in linea di principio non possono vantare alcun diritto sul bene oggetto di simulazione poiché esso non è entrato nel patrimonio del loro debitore. Ma nel caso abbiano compiuto in buona fede atti di esecuzione sul bene sono tutelati nei confronti del simulato alienante che non potrà far valere la simulazione.
- Può infine sorgere il conflitto tra creditori chirografari del simulato alienante e i creditori chirografari del simulato acquirente.