L'ordinamento giuridico
È definito ordinamento giuridico il complesso organico di norme, tra loro intimamente connesse, che regolano l'organizzazione dello Stato e i rapporti giuridici della comunità a cui esso si riferisce. Sul piano storico-politico e su quello propriamente giuridico, l'ordinamento che riveste la posizione di preminenza è quello dello Stato, che costituisce il 'diritto' per antonomasia. Esso, però, non è l'unico: infatti, esiste anche un ordinamento internazionale che raccoglie vari Stati, e vi sono ordinamenti concorrenti, come, per esempio, quello comunitario.
Caratteristica dell'ordinamento giuridico è la sua obbligatorietà, la sua forza intrinseca. Le norme non devono essere in contrasto tra loro, e quando ciò accade è l'ordinamento stesso che deve predisporre adeguati meccanismi per risolvere ogni possibile antinomia, in modo da conferire all'ordinamento il carattere della coerenza. Altro connotato essenziale è quello della completezza, nel senso che l'insieme delle norme dev'essere in grado di risolvere ogni possibile caso e quindi non vi dovrebbero essere lacune o vuoti legislativi. Unità, coerenza e completezza più che caratteri intrinseci all'ordinamento devono essere considerati come una direttrice di politica legislativa, un obiettivo da realizzare, un compito spettante non solo al legislatore ma anche alla dottrina, alla giurisprudenza, a tutti gli operatori del diritto.
La norma giuridica
È definita norma giuridica ogni regola che disciplina la vita organizzata di una società e rientra nel sistema di norme che costituiscono l'ordinamento giuridico.
Caratteristiche
Caratteri essenziali della norma giuridica, che la distinguono dalle altre tipologie di regole (religiose, sociali, morali), sono: la generalità, l'astrattezza e l'imperatività. Dev'essere generale nel senso che non va dettata per singoli individui ma per la generalità dei consociati. Astrattezza significa non dettata per una situazione concreta bensì per ipotesi astratte (per es., qualora l'immagine di una persona sia pubblicata abusivamente, l'autorità giudiziaria può fare cessare l'abuso). Generalità e astrattezza sono caratteri necessari e hanno la funzione di garantire l'eguaglianza davanti alla legge di tutti i cittadini che si trovano nella medesima situazione. Per imperatività si intende che gli interessati non possono sostituire le norme giuridiche con altre disposizioni. Esistono altresì norme che i destinatari non sono tenuti a osservare e che possono essere sostituite con altre disposizioni di legge: sono denominate derogabili. Altro elemento caratteristico, anche se non necessario, è la sanzione (penale, civile, amministrativa, secondo il ramo del diritto a cui appartiene la norma violata), cioè la conseguenza sfavorevole prevista dall'ordinamento nel caso di inosservanza.
Le fonti del diritto
Sono gli atti e i fatti dai quali traggono esistenza e validità le norme giuridiche. Sono fonti del diritto italiano:
- La costituzione
- Le leggi ordinarie dello Stato
- Le leggi regionali
- I regolamenti
- Gli usi
Categorie e gerarchia delle fonti
In relazione alle diverse categorie le fonti hanno efficacia normativa differente: esse infatti sono disposte secondo una scala gerarchica. Tale rapporto di gerarchia implica che la norma di grado inferiore non possa mai modificare o abrogare la norma di grado superiore; quest'ultima invece può sempre modificare o abrogare la norma di grado inferiore. Le norme di pari grado possono modificarsi reciprocamente in base al criterio cronologico, per cui la norma successiva nel tempo può modificare o abrogare la norma anteriore di pari grado. In relazione all'autorità che le emana le fonti si distinguono in statali e non statali; tutte prendono il nome di fonti-atti, in quanto sono costituite da manifestazioni di volontà espresse da organi dello Stato e di regola sono formulate in un testo normativo scritto. Esistono però anche le fonti-fatti, che consistono in comportamenti oggettivi o in atti di produzione giuridica esterni all'ordinamento dello Stato. Esse sono: la consuetudine, o uso; le norme di diritto internazionale; gli accordi internazionali.
Fonti del diritto statali
Possono essere classificate nel modo seguente:
- Costituzione e leggi costituzionali: la prima è la legge fondamentale dello Stato; contiene le norme e i principi generali relativi all'ordinamento della Repubblica e al funzionamento degli organi dello Stato, nonché le norme riguardanti i diritti e i doveri fondamentali dei cittadini. La preminenza formale delle norme costituzionali si traduce in un limite posto alle leggi ordinarie, le quali devono rispettarne i principi. Tale limite è garantito attraverso il controllo della Corte costituzionale, la quale ha il compito di giudicare sulla legittimità costituzionale delle leggi, cioè sulla loro conformità ai principi della Costituzione. Per quanto riguarda le leggi costituzionali è da rilevare che la nostra Costituzione è caratterizzata dal criterio della rigidità, per cui le modifiche alle norme in essa contenute possono verificarsi solamente per mezzo di leggi di revisione della Costituzione, per le quali è previsto un particolare procedimento legislativo, cosiddetto aggravato, al fine di consentire una maggiore riflessione sulle scelte da effettuarsi, da parte dei membri del Parlamento.
- Leggi ordinarie: sono approvate secondo le procedure previste dalla Costituzione. Le leggi rappresentano l'espressione della funzione legislativa che la Costituzione attribuisce collettivamente alle due Camere.
- Decreti legge
- Decreti legislativi
- Referendum abrogativo
- Regolamenti governativi: sono atti formalmente amministrativi, aventi forza normativa. Vengono emanati dal presidente della Repubblica, con proprio decreto, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, udito il Consiglio di Stato.
- Regolamenti ministeriali e prefettizi: sono atti formalmente amministrativi e aventi forza normativa, emanati rispettivamente dai ministri e dai prefetti.
Fonti del diritto non statali
Promanano dalle Regioni, dalle Province o dai Comuni e possono così distinguersi:
- Statuti regionali ordinari
- Leggi regionali: sono l'espressione della competenza legislativa autonoma che la Costituzione riconosce alle Regioni ordinarie, nelle materie tassativamente indicate dalla Costituzione.
- Referendum abrogativo delle leggi regionali
- Regolamenti regionali: sono atti formalmente amministrativi e aventi forza normativa. La potestà regolamentare spetta alle Regioni nelle stesse materie nelle quali esse godono della potestà legislativa (ad es., in materia di fiere e mercati, caccia, agricoltura e foreste).
- Leggi delle Province di Trento e Bolzano
- Regolamenti provinciali: sono atti formalmente amministrativi, aventi forza normativa che vengono emanati dalle Province.
- Regolamenti comunali: sono atti formalmente amministrativi, aventi forza normativa, emanati dai Comuni nelle materie tassativamente indicate dalla legge (ad es., igiene e sanità, edilizia e polizia locale).
- Consuetudini (o usi): Si intende per “consuetudine” una prassi sociale costante, ripetuta uniformemente per lungo tempo, accompagnata, dalla convinzione di osservare una norma giuridica, o, da una “aspettativa di reciprocità”, tale per cui ciascuno prevede e tacitamente richiede dagli altri una condotta conforme alla sua.
In virtù dell’art. 1 disp. prel. c.c., la consuetudine costituisce fonte del diritto; e ciò comporta, tra l’altro, che la violazione di norme consuetudinarie, là dove esse siano applicabili, costituisce violazione di diritto, e può pertanto essere dedotta come motivo di ricorso in cassazione. La fonte consuetudine, riveste ruoli differenti nei diversi settori del diritto. Ad esempio, ha un ruolo relativamente esteso nel diritto marittimo (art. 1 cod. nav.), mentre non ne ha alcuno in materie coperte da riserva di legge, come il diritto penale (art. 25, comma 2, Cost.).
Interpretazione della legge
È l'attività che determina il significato della norma giuridica al fine della sua applicazione.
Tipi di interpretazione a seconda degli interpreti
In relazione ai soggetti che la compiono può essere:
- Autentica: quando proviene dallo stesso legislatore per chiarire il significato di norme preesistenti; la legge interpretativa, successiva nel tempo alla legge interpretata, ha efficacia retroattiva ed è vincolante per tutti i destinatari.
- Giudiziale: quando è compiuta dai giudici nell'esercizio della funzione giurisdizionale, ed è vincolante soltanto per le parti del giudizio.
- Dottrinale: quando proviene dagli studiosi del diritto; non ha carattere vincolante.
Criteri dell'interpretazione
L'interpretazione è un atto disciplinato dalla legge, che detta i criteri mediante i quali essa deve essere compiuta. I criteri sono due: letterale e logico. È letterale quando si attribuisce alla legge il senso palesato dal significato proprio delle parole che formano la norma, non isolatamente considerate, bensì secondo la loro connessione; è logica quando si tende a stabilire l'intenzione del legislatore. Per determinare il significato della norma l'interprete deve anche fare riferimento alla legge nel suo complesso, ossia alla disciplina in cui si inserisce la norma da interpretare (criterio sistematico) e ai precedenti storici che regolavano la stessa fattispecie, per poter valutare le ragioni per cui la nuova norma è stata introdotta (criterio storico). Infine, per applicare la legge è necessario stabilire il suo scopo, in modo tale che la sua applicazione sia conforme alle finalità per cui essa è stata emanata (criterio teleologico).
Interpretazione riferita al risultato ottenuto
In relazione ai risultati, si ha un'interpretazione dichiarativa quando i risultati dell'interpretazione letterale coincidono con quelli dell'interpretazione logica; si ha un'interpretazione estensiva quando il significato della norma si arricchisce, ovvero un'interpretazione restrittiva quando il significato si restringe.
Procedimento analogico
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe (interpretazione analogica); se il caso rimane dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato: tale procedimento, mediante il quale il giudice sopperisce alle lacune legislative, prende il nome di procedimento analogico. Esso presuppone che per il caso in questione non sia prevista alcuna norma giuridica e che vi sia somiglianza con la fattispecie prevista dalla legge. La somiglianza è data dal fatto che, pur trattandosi di fattispecie diverse, vi è corrispondenza di quegli elementi sostanziali che sono rilevanti per la regola giuridica. Il procedimento analogico non è ammesso per le leggi penali sfavorevoli al reo.
Partizioni del diritto
Secondo gli interessi tutelati le norme dell'ordinamento giuridico interno vengono ripartite in norme di diritto privato e diritto pubblico.
Diritto privato
Il diritto privato è l'insieme delle norme che regolano i rapporti fra i privati, siano nel campo personale e familiare, sia in quello patrimoniale (dunque: contratti, obbligazioni, proprietà...).
Diritto pubblico
Il diritto pubblico è l'insieme delle norme che hanno per oggetto l'organizzazione dello Stato, di tutti i suoi organi, degli enti politici, e dei rapporti tra tali organi e i privati.
Ulteriori distinzioni
Ogni branca, in base alle materie regolate, si articola in ulteriori rami: il diritto privato si distingue in diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto privato della navigazione; i principali rami del diritto pubblico sono: diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto penale, diritto tributario.
Fatti e atti giuridici
Nel diritto privato, è definito fatto giuridico ogni accadimento naturale e umano, al verificarsi del quale l'ordinamento ricolleghi la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto giuridico. Il singolo fatto o la pluralità di fatti da cui la norma di legge fa derivare un effetto giuridico è detto fattispecie. Nell'ambito dei fatti giuridici è necessario distinguere i fatti naturali (nascita, morte, alluvione ecc.) dagli atti giuridici, che sono tutti i comportamenti posti in essere da un soggetto, che rivestono rilevanza giuridica.
Si distinguono in due grandi categorie: gli atti leciti, cioè consentiti dal nostro ordinamento; gli atti illeciti, cioè contrari a una norma giuridica, e in quanto tali sanzionati dalla legge.
Fra gli atti leciti si distinguono:
- Le operazioni, dette anche atti materiali o comportamenti, che consistono in mere modificazioni della realtà, come ad es., l'apprensione di un bene.
- Le dichiarazioni, che sono atti diretti a comunicare ad altri soggetti il proprio pensiero o la volontà.
La categoria che ha maggiore rilevanza fra le dichiarazioni è costituita dai negozi giuridici. Riguardo al loro contenuto gli atti giuridici possono consistere in un atteggiamento positivo, cioè in un fare; o in un atteggiamento negativo, un non fare (e in questo caso si parlerà di omissioni); o nel tollerare l'attività di un altro soggetto (ad es., il passaggio del vicino sul proprio terreno dando luogo a una servitù di passaggio).
Gli atti giuridici prendono il nome di 'atti dovuti' quando il soggetto non è libero di compierli o meno, ma ha il dovere di adempiere. Tale dovere può essere previsto dalla legge, come nel caso del codice penale, o da un rapporto negoziale con l'altro soggetto (ad es., il dovere derivante dal matrimonio di mantenere il coniuge), o da una precedente attività pericolosa (ad es., l'obbligo di recintare una escavazione), o anche da un provvedimento emesso dalla pubblica autorità (ad es., ottemperare a una sentenza del giudice).
Rapporto giuridico: diritti e doveri
In un rapporto giuridico, la relazione fra i due soggetti crea situazioni soggettive attive e passive. Le situazioni soggettive attive, che attribuiscono al soggetto un potere, sono: il diritto soggettivo, l'aspettativa, la potestà, la facoltà, l'interesse legittimo, il diritto potestativo. Le situazioni soggettive passive, che attribuiscono al soggetto un dovere giuridico, sono: il dovere generico, l'obbligo (o dovere specifico), lo stato di soggezione e l'onere. L'insieme dei diritti e doveri che qualificano la posizione giuridica del soggetto è definito status (ad es., lo status del cittadino, del coniuge ecc.).
Il diritto soggettivo comprende il diritto assoluto, che assicura al proprio titolare un potere che può far valere nei confronti di tutti, e il diritto relativo, che gli garantisce un potere nei confronti di una o più persone determinate. Un'ulteriore classificazione distingue i diritti soggettivi patrimoniali (che hanno un contenuto economico, ad es., diritti reali e di credito) da quelli non patrimoniali (ad es., diritti della personalità). Alla situazione soggettiva attiva del diritto si contrappone la situazione soggettiva passiva del dovere, che consiste nel dovere di astensione (dovere generico) che incombe su tutti i consociati (per i diritti reali) o dell'obbligo (dovere specifico) di tenere un determinato comportamento per il soggetto passivo nei rapporti nascenti da un diritto di credito. A tutela del diritto soggettivo l'ordinamento prevede il diritto di azione.
I soggetti
Introduzione
Il termine persona designa ogni soggetto di diritto, anche se composto di più individui (persona giuridica). Sono soggetti del diritto le persone fisiche e le persone giuridiche. La Costituzione tutela l'individuo sotto più punti di vista. A garanzia della persona fisica è intervenuto anche il legislatore ordinario, sancendo diritti denominati personalissimi, in quanto caratterizzano la persona nella sua individualità. Sono il diritto al nome, il diritto all'immagine, il diritto all'integrità psicofisica, garantito sia nei confronti dello Stato sia di altri soggetti. Alla persona fisica è attribuita sia la capacità giuridica, ossia l'attitudine alla titolarità di diritti e di obblighi giuridici, sia la capacità di agire, che invece si sostanzia nella capacità di disporre concretamente dei propri diritti, cioè di stipulare contratti e altri negozi giuridici.
Le persone giuridiche sono enti cui la legge attribuisce la titolarità di rapporti giuridici in quanto volti al raggiungimento di scopi riconosciuti meritevoli di tutela. Sono generalmente designate come persone giuridiche solo quegli enti ai quali è stato attribuito il riconoscimento; qualora questo manchi si parla di enti di fatto o non riconosciuti. Le persone giuridiche si distinguono in associazioni riconosciute, fondazioni, società di capitali e possono essere pubbliche o private: sono pubbliche lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli enti pubblici riconosciuti.
Persona fisica
Diritti della personalità. Ogni individuo è titolare di diritti, che tutelano la sua persona nei valori essenziali; essi comprendono: il diritto alla vita, all'integrità psicofisica; le libertà civili costituzionalmente garantite che si distinguono in libertà personali (cioè fisica, di circolazione, di soggiorno, di domicilio), libertà di religione, di manifestazione e comunicazione del pensiero (libertà di stampa e di informazione); diritto all'intimità privata (diritto al segreto, alla riservatezza, all'immagine); diritto all'identità personale (diritto al nome e all'identità sessuale); diritto alla paternità morale per le opere dell'ingegno e le invenzioni. Tali diritti si dicono assoluti in quanto garantiscono al titolare un potere che egli può esigere da tutti i consociati.