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I DIRITTI REALI E IL POSSESSO

I diritti reali (dal latino res = cosa) sono diritti sulle cose, che attribuiscono al loro titolare il potere di trarne utilità. Il potere sulla cosa che deriva dalla titolarità di un diritto reale può essere pieno ed esclusivo, come nel caso della proprietà, oppure limitato, come nel caso della servitù di passaggio (diritto di un proprietario di un fondo di passare su quello del vicino).

I diritti reali sono detti assoluti, nel senso che essi possono essere fatti valere nei confronti di tutti (erga omnes), a differenza dei diritti di credito, che si fanno valere nei confronti di chi è debitore e che per questa ragione sono definiti diritti relativi.

Oltre al diritto reale rappresentato dalla proprietà, vi sono due gruppi di diritti reali (detti diritti reali su cosa altrui), rispettivamente di godimento e di garanzia. I primi consentono di trarre dalla cosa soltanto definite e limitate utilità.

e sono: l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, la superficie, la servitù, l'enfiteusi. I diritti reali di garanzia attribuiscono al titolare il potere di soddisfarsi sulla cosa posta a garanzia del proprio credito, con preferenza rispetto agli altri creditori e sono: il pegno e l'ipoteca. A differenza dei diritti reali che sono situazioni di diritto, il possesso è il potere di fatto su di una cosa, che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o ad altro diritto reale (cc 1140); è possibile possedere direttamente, ma anche per il tramite di un altro soggetto, che si qualifica come semplice detentore. I beni (cc 810) In senso giuridico è definito bene qualunque cosa possa costituire oggetto di diritti. Per essere definiti tali i beni devono essere cose appropriabili che abbiano un valore di scambio o un mero valore morale. Le cose che non sono suscettibili di appropriazione.tipo senza che ne derivi una differenza sostanziale; sono infungibili i beni che, per la loro specificità, non possono essere sostituiti con altri dello stesso tipo senza che ne derivi una differenza sostanziale;c) beni mobili e immobili: sono mobili i beni che possono essere spostati da un luogo all'altro senza alterarne la loro sostanza; sono immobili i beni che sono fissi e non possono essere spostati senza alterarne la loro sostanza;d) beni pubblici e privati: sono pubblici i beni che appartengono alla collettività e sono destinati all'uso comune, come le strade, i parchi pubblici, le scuole; sono privati i beni che appartengono a singole persone o entità giuridiche e sono destinati al loro uso esclusivo.tipo (ad es., il denaro); sono infungibili le cose individualizzate e diversificate, che non possono essere sostituite con altre; c) beni consumabili e inconsumabili: i primi non sono suscettibili di uso continuativo o ripetuto (i commestibili, le bevande, il carbone). Rientra in questa categoria anche il denaro perché per utilizzarlo occorre spenderlo. Inconsumabili sono le cose che possono essere utilizzate ripetutamente anche se con l'uso si deteriorano. Le cose consumabili non possono essere oggetto di usufrutto che presuppone il godimento della cosa; d) beni divisibili e indivisibili: sono divisibili tutte le cose che possono essere scomposte in parti omogenee non compromettendo l'uso a cui era destinata la cosa intera (un fondo, un edificio, il denaro); indivisibili tutte le altre. La volontà delle parti o la legge può considerare indivisibile un bene che in realtà non lo è (le parti comuni di un edificio in un condominio, i diritti di servitù,

Di seguito sono elencate alcune informazioni relative ai beni mobili e immobili:

  1. I beni immobili sono il suolo e tutte le cose ad esso incorporate, sia per coesione organica (alberi) sia per coesione inorganica (costruzioni). Inoltre, sono considerati immobili anche i mulini, i bagni e gli edifici galleggianti permanentemente uniti alla riva o all'alveo del fiume.
  2. I beni mobili, invece, sono tutti gli altri beni che possono essere trasportati da un luogo all'altro.

I contratti che riguardano il trasferimento di beni immobili o la costituzione di diritti reali su di essi devono essere redatti per iscritto e devono essere trascritti per essere validi nei confronti dei terzi. La stessa regola si applica anche per i beni mobili iscritti in pubblici registri, come navi, aeromobili e altri veicoli.

Per i beni mobili, che sono soggetti a trasferimenti più frequenti e rapidi, è sufficiente essere in possesso del bene in buona fede e avere un titolo idoneo a trasferire la proprietà per poter opporre a chiunque l'avvenuto acquisto del bene.

I beni sono inoltre classificabili in base alla titolarità: in questo senso si distingue tra beni privati e beni pubblici. CLASSIFICAZIONE DEI BENI
  • in base alla natura
    • a. corporali/incorporali
    • b. fungibili/infungibili
    • c. consumabili/inconsumabili
    • d. divisibili/indivisibili
    • e. mobili/immobili
  • in base alla titolarità
    • privati
    • pubblici demaniali
    • patrimoniali indisponibili
I DIRITTI REALI

Sono anche detti diritti soggettivi, tale concetto indica un insieme di pretese, facoltà, immunità e poteri riconosciuti al singolo per soddisfare i propri interessi. I diritti soggettivi si differenziano in diritti relativi che sono quei diritti o pretese che si possono far valere nei confronti di una o più persone determinate, i diritti assoluti, invece, assolvono la possibilità di far valere le proprie pretese nei confronti di una moltitudine di gente, vi sono anche i diritti della personalità (diritto alla vita, al nome, all'onore e i diritti derivati dai).

proprietà, diritti reali di godimento (come l'usufrutto e l'uso), diritti reali di garanzia (come l'ipoteca) e diritti reali di prelazione (come il diritto di prelazione in caso di vendita di un immobile). I diritti patrimoniali relativi, invece, sono i diritti di credito o diritti personali, che sono legati a un rapporto di debito-credito tra due soggetti. Questi diritti producono obbligazioni, cioè il dovere di una parte di adempiere a una prestazione nei confronti dell'altra parte. È importante sottolineare che i diritti reali sono garantiti legalmente e permettono di trarre utilità economiche da una cosa, mentre i diritti patrimoniali relativi sono legati a rapporti di credito e producono obbligazioni. In conclusione, i diritti patrimoniali sono fondamentali nell'ambito del diritto civile e si suddividono in diritti patrimoniali assoluti (reali) e diritti patrimoniali relativi (di credito).

godimento: l'usufrutto consente di usare la cosa altrui e trarne i rispettivi frutti, rispettandone la destinazione economica;

l'uso, analogo all'usufrutto, consente di utilizzare la cosa e trarne frutti, solo per sé e la propria famiglia;

l'abitazione è il diritto che consente di abitare una casa limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia;

la superficie consente di usare il suolo altrui per una costruzione;

la servitù prediale è un peso imposto su un fondo per l'utilità di un altro fondo con diverso proprietario;

l'enfiteusi è il diritto di utilizzare un fondo e farne propri i frutti con l'obbligo di migliorare il fondo stesso.

Inoltre vi sono i diritti reali di garanzia: il pegno che ha per oggetto i beni mobili non iscritti ai pubblici registri e l'ipoteca che ha come oggetto i beni immobili o comunque i beni iscritti nei pubblici registri. Tali diritti garantiscono il soddisfacimento del creditore.

preferenze rispetto agli altri creditori, nei confronti dei loro debitori. Vi sono anche i diritti di credito che attribuiscono al creditore la pretesa di esigere la prestazione da una o più persone determinate. Tale rapporto si chiama obbligazione. L'oggetto del diritto di credito è la prestazione che può essere positiva e consiste in un'azione o negativa ed equivale a un'astensione. Il contenuto dell'obbligazione può essere il più vario, purché sia suscettibile di valutazione economica, di prestazione a carattere patrimoniale e entro i limiti che non offendano i principi della morale e del buon costume. Tale rapporto obbligatorio stipulato tra il creditore e il debitore non ha una struttura semplice, infatti vi sono dei diritti e doveri complementari da entrambe le parti per adempiere effettivamente all'obbligazione. Infatti al debitore è imposto di comportarsi secondo regole di correttezza e rispetto, di protezione.di informazione ecc., così come il creditore ha l'obbligo di cooperare affinché sia agevolato l'adempimento dell'obbligazione. Se un'obbligazione non viene effettuata dal debitore il creditore può rivolgersi alle autorità giuridiche, perché gli procurino coattivamente ciò che gli spetta. Tale potere che garantisce il diritto di credito è l'azione. Se invece non esiste alcuna causa e la prestazione viene eseguita comunque, questa sarebbe ingiustificata e chi l'avesse ricevuta dovrebbe restituirla o comunque restituirne il valore. Nei casi di obbligazioni imperfette, invece, non esiste l'azione nei confronti dei debitori, ma se comunque il soggetto passivo estingue il debito il creditore non ha l'obbligo di restituirlo (debiti di gioco). La distinzione fra i diritti reali e i diritti di credito consiste nella differenza che l'oggetto dei diritti reali sono tutte le cose, il titolare di taleIl diritto lo esercita direttamente ed è solo necessario che la generalità dei terzi si astenga dal frapporgli ostacoli. Il diritto reale è in relazione con la cosa, aderisce ad essa e la segue presso chiunque (diritto di seguito). Per quanto riguarda i diritti di credito l'oggetto è una prestazione del debitore, tale azione può essere positiva (pagare una somma, svolgere un lavoro) o negativa (astenersi dal fare concorrenza). Lo strumento con il quale viene soddisfatto il diritto di credito è l'obbligazione. Tale diritto segue solo ed esclusivamente il debitore, e non come i diritti reali la generalità dei terzi. La proprietà La disciplina della proprietà è contenuta nella Costituzione, nel codice civile e in numerose leggi speciali. La Costituzione art. 42 stabilisce che "la proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietàla proprietà privata può essere espropriata per motivi di pubblica utilità o interesse generale. Inoltre, la legge può stabilire limiti e restrizioni al diritto di proprietà al fine di tutelare l'ambiente, la salute pubblica, la sicurezza e il benessere della collettività.
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Publisher
A.A. 2008-2009
19 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Cambria Cinzia.