Sistema giuridico= civil law= fondato su sistema codicistico.
Ordinamento giuridico= complesso di norme e di istituzioni mediante il quale viene assicurato
l’ordinato svolgimento della vita sociale e dei rapporti tra i singoli (A. Torrente).
Diritto= - oggettivo: norme giuridiche “normae agendi”: - pubblico
- privato
- soggettivo: potere attribuito dalla legge agli uomini “facultas agendi”: - assoluto
- relativo
Norme: - primarie (di condotta): definiscono i comportamenti e ne vietano le trasgressioni
- secondarie (di organizzazione): attributive di competenza ai membri della comunità
. rapporto Norma / Legge
Norme comprendono le leggi: a) atto o documento normativo che contiene norme giuridiche
b) altri atti normativi non aventi forza di legge (regolamenti,
ordinanze, sentenze..)
. Caratteri della norma giuridica
• Generalità
• Astrattezza -> fattispecie
• Obbligatorietà
. Struttura della norma giuridica
2 enunciati: 1. Protasi = precetto
2. Apodosi = sanzione a)punitiva
b) riparativa
. Classificazione delle norme
I. Contenuto
- Precettive = obbligo giuridico
- Proibitive = proibiscono determinate condotte
- Permissive= riconoscono certe facoltà
II. Comando
- Cogenti (imperative)= devono necessariamente essere rispettate
- Relative (derogabili)= derogabili dalla volontà dei singoli
III. Sanzione
- Perfette
- Imperfette= non prevedono sanzioni se violate (es. obbligo dei figli di rispettare i genitori)
- Meno che perfette= prevedono sanzioni ma non gravi (es. divieto di risposarsi entro un
determinato periodo di tempo)
Pluralismo Ideologico - pluralismo delle idee
Garantito dalla costituzione: - religione
- politica
- ideologie
- moralità
- Limiti
a) Obiezione di coscienza
b) Costituzione
c) Legislatore
Pluralismo Istituzionale - pluralismo delle regole
Garantito dalla costituzione:
- ordinamento statale
- ordinamento della chiesa
- autonomia pubblica -> ordinamenti regionali, comunali, provinciali, città metropolitane.
- formazioni sociali: -famiglia
- società fondate in base ad un accordo (confessioni religiose, organi
sindacali, partiti politici…)
Diritto Privato= disciplina i rapporti tra i singoli e i rapporti di essi con lo stato e gli enti pubblici,
secondo regole tendenzialmente autonome e paritarie.
Diritto Pubblico= disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dello stato, delle istituzioni, degli
enti pubblici ed i rapporti di essi con i privati.
Fonti del Diritto Privato
Le norme presuppongono un processo formativo da cui dipendono i mutamenti del sistema
giuridico. In senso meno generale, è fonte il FATTO o l’ATTO che una norma o un insieme di
norme regolano in funzione della produzione, della modificazione, dell’estinzione di tutte le altre
(meta-norme).
- Fonti Atto: espresse in un testo scritto
- Fonti Fatto: la norma è tratta da un comportamento (consuetudine)
In specifico:
a) Fonti di Produzione: atti o fatti che modificano, costituiscono o estinguono norme per tutti
vincolanti
b) Fonti di Cognizione: documenti che permettono la conoscenza delle fonti; ufficiali (Gazzetta
Ufficiale della Rep. It G.U.; Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea G.U.U.E); non ufficiali
(mezzi di conoscenza di fatto)
Formazione del Codice Civile Italiano (approfondimento storico)
Le norme del codice civile italiano sono legate dalla tradizione europea, la quale fa capo al diritto
romano. I Romani durante il periodo dell’impero estesero a tutti i territori conquistati i codici civili
emanati dai diversi imperatori. Tra di essi ebbe molto successo il Codice civile Giustiniano, detto
Corpus Iuris Civilis. Questo documento per la prima volta riordinava tutte le leggi romane che
riguardavano il diritto civile.
Le norme di diritto civile che furono emanate in Europa, dopo la caduta dell'Impero romano,
seguirono questo documento come modello di guida.
Il Codice Civile italiano, che entrò in vigore nel 1865, si ispira al Codice Napoleonico francese.
Infatti parte dell’Italia prima di essere unificata era sotto il dominio della Francia.
Questo primo codice fu anche detto Codice Pisanelli, dal nome del Guardasigilli dell’epoca.
Questo Codice era anche un rimaneggiamento del Codice Civile che Carlo Alberto aveva emanato
per il regno di Sardegna nel 1837.
Quindi il primo Codice Civile italiano era diviso in 3 libri, i cui rispettivi titoli erano: “Delle persone”,
“Dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni”, “Dei modi di acquistare e di trasmettere la
proprietà e gli altri diritti sulle cose”.
Quando la situazione politica in Italia è cambiata, è stato necessario adottare un nuovo Codice
Civile. Il codice civile vigente in Italia, approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262, entrò in vigore lo
stesso anno e si allontanò dal modello francese, contemporaneamente prendendo spunto da un
altro codice, quello Tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch).
Diviso in 6 libri: 1. Delle persone e della Famiglia; 2. Successioni; 3. Proprietà; 4. Obbligazioni;
5. Lavoro; 6. Tutela dei diritti.
Una peculiare innovazione di questo importante documento riguarda l’unione del codice civile con
il codice di diritto commerciale. Si tratta di una caratteristica che non trova riscontro in nessun altro
Codice Civile europeo dell’epoca. Nel 1988 ad esso fu aggiunto il nuovo codice di procedura
penale.
Gerarchia delle fonti del diritto
I. Costituzione
II. Fonti primarie
- diritto internazionale (trattati internazionali; regolamenti; direttive)
- leggi ordinarie : decise dal Parlamento
- leggi sostanziali : decise dal governo (decreti legge; decreti legislativi)
- leggi regionali
III. Fonti secondarie
- regolamenti governativi, ministeriali, prefettizi
- giurisprudenza
- usi, consuetudini ed equità = fonti fatto, non possono essere contra legem ma soltanto praeter
legem.
Diritto nel Tempo
. Entrata in vigore
art. 73 Cost. << Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro 1 mese
dall’approvazione (in Parlamento).
(può essere stabilito un termine di urgenza dalle camere)
Le leggi sono pubblicate sulla GU subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione>>.
Diverso, il caso dei regolamenti dell’Unione Europea: momento dell’entrata in vigore indicato nel
corpo della legge stessa / 20 gg dalla pubblicazione nella GUUE
(N.B. generalmente la pubblicazione coincide con l’entrata in vigore, ma è bene distinguere perché
può essere deciso di differire il momento dell’entrata in vigore dal momento della pubblicazione)
Una volta che la norma è entrata in vigore -> “ignorantia legis non excusat”
. Principio della non retroattività della legge - Irretroattività
Principio è che la legge lascia intatto il fatto compiuto cioè non può avere alcun rilievo per i rapporti
che siano già esauriti. Diversamente può avere effetti su i rapporti giuridici in atto.
Il principio è generale ma tuttavia non di rango costituzionale; tranne che per il caso di norma
penale incriminatrice (-> mai retroattiva!!).
. Abrogazione della legge
Quando:
a) abrogazione espressa
b) abr. per irregolarità
c) abr. per regolamentazione dell’intera materia
d) referendum
// Annullamento della legge pronunciato dalla Corte Costituzionale: la pronuncia ha effetto
erga omnes e con effetto retroattivo!
Diritto nello spazio
1. leggi nazionale - leggi internazionale - leggi dell’ UE
2. legge del luogo (regionali, comunali, provinciali)
3. volontà delle parti (contratto)
Interpretazione della legge
- Giudice
- tutti i soggetti destinatari delle norme (cittadini, organi della legislazione..)
. Analogia - lacune dell’ordinamento
art. 12 preleggi: autorizza il Giudice a ricorrere all’analogia = decidere in base a casi simili.
Condizioni: 1) sussista un rapporto di somiglianza o affinità tra le 2 fattispecie
2) identità di ratio tra fattispecie disciplinata e quella analoga
Fondamento dell’analogia: Principi Generali= norme giuridiche a contenuto generale che
esprimono valori ai quali devono attenersi le altre norme.
Possono essere: Espressi (testi normativi es. Costituzione, Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo…)
Impliciti (ricavati per interpretazione)
-> Analogia= criterio di interpretazione ed integrazione delle norme giuridiche:
Legis: applicare ad una fattispecie non regolata la disciplina di una fattispecie regolata.
Iuris: quando il ricorso alla analogia legis non è possibile, si interpreta una norma in base ai principi
generali.
Capitolo 2 Soggetti giuridici
Soggetto= centro di imputazione unitario di diritti, obblighi e situazioni giuridiche
Chi sono? -> individuati dalla Costituzione: a) persone fisiche
b) persone giuridiche
I. Persone fisiche
. Nascita = separazione del concepito dal corpo materno
elemento necessario -> vita
elemento non necessario -> vitalità
Infatti al nascituro sono riconosciuti dei diritti! - diritti personalissimi
- alcuni diritti patrimoniali (successione)
. Morte (reale) = cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo
(morte civile prevista dal Codice Napoleonico oggi abrogata)
Esigenza di certezza e tempestività dell’accertamento.
Quando più persone muoiono insieme -> principio della commorienza.
-> effetti: estinzione del soggetto giuridico // apertura della successione mortis causa (= regolare le
situazioni giuridiche per le quali il defunto era titolare fino al momento della morte)
art. 456 cc. << la successione si apre al momento della morte del dante causa nel luogo dell’ultimo
domicilio>>.
art 587 cc. <<Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà
cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse…>>
. Accertamento indiretto di morte
caso A: morte appare ragionevolmente certa anche in mancanza di un cadavere
caso B: semplice possibilità di morte: - scomparsa
- assenza (dopo due anni dalla scomparsa)
- morte presunta (dopo 10 anni dalla assenza)
Capacità giuridica
Si acquista al momento della nascita.
art 1 cc. << l’attitudine di un soggetto ad essere titolare di diritti ed obblighi o di situazioni giuridiche
soggettive>> .
. Incapacità giuridica speciale: lo Straniero
E’ ammesso a godere dei diritti civili a condizione di reciprocità. Spettano sempre e comunque i
diritti inviolabili dell’uomo; è invece escluso dall’esercizio dei diritti politici (art 48 Cost.)
Chi da alloggio ad uno straniero senza permesso di soggiorno è punito con la reclusione.
. Modi di acquisto dello status di cittadino
1 nascita (ius sanguinis)
2 adozione
3 matrimonio
4 nascita nel territorio della repubblica (ius soli) - a certe condizioni
5 concessione del presidente della repubblica - in certi casi
6 dipendente statale per almeno 5 anni
7 cittadino dell’unione europea residente per almeno 3 anni
8 reso eminenti servizi all’Italia
. Perdita
1. per l’adottato che ha acquistato la cittadinanza italiana, nei cui confronti interviene
successivamente la revoca dell’adozione;
2. per il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera;
3. per il cittadino figlio di chi ha acquistato o riacquistato la cittadinanza durante la sua minore età;
4. per il cittadino che ha accettato un pubblico impiego o una carica pubblica da uno Stato o ente
pubblico estero o da un ente internazionale a cui non partecipa l’Italia o per uno Stato in guerra
con l’Italia.
Capitolo 2 Soggetti giuridici
Capacità legale di agire (capacità legale)
Si acquista con la maggiore età.
art. 2 cc. << attitudine a compiere atti giuridici, ossi di porre in essere una attività giuridica
rilevante, mediante una manifestazione di volontà che l’ordinamento ritiene, a priori cosciente e
consapevole >>.
Incapacità legale di agire
Assoluta a) minore ->TUTORE
b) interdetto
- Relativa a) minore emancipato -> CURATORE
b) inabilitato
- status naturale-
Minore: può compiere autonomamente gli atti minimi della vita quotidiana
istituti: . responsabilità genitoriale / in alternativa nomina di un Tutore (diligenza del buon
padre di famiglia) .
. Curatore speciale, di nomina facoltativa ove chi ha la responsabilità sul minore
non voglia compiere determinati atti per conto di questo.
-status nominati dal giudice-
Interdetto: può compiere autonomamente alcuni atti di ordinaria amministrazione
istituti: Tutela
tipologie di interdizione:
Giudiziale= interdizione causa problemi di mente -> no facoltà di matrimonio, no facoltà di
riconosce un figlio, no facoltà di concludere testamento.
Legale: interdizione in seguito ad una condanna penale grave (ergastolo o superiore ai 5 anni)
-> si facoltà di matrimonio, riconosce un figlio, concludere testamento.
Minore emancipato: può compiere autonomamente atti di ordinaria amministrazione
istituti: curatela
come si diventa minore emancipato? se si contrae matrimonio (impossibile al
di sotto dei 16 anni); se si inizia una attività lavorativa remuneratoria.
Inabilitato ( impossibilità parziale): può compiere autonomamente atti di ordinaria amministrazione
e atti di straordinaria amministrazione, purché non siano di natura patrimoniale.
L. 9/01/2004: istituto dell’Amministrazione di sostegno, per impossibilità parziale o temporanea.
Incapacità di intendere e di volere (capacità naturale)
= temporanea incapacità di un soggetto, normalmente capace di agire, di intendere (attitudine di
un soggetto a valutare adeguatamente l’atto concreto compiuto), di volere (facoltà di disporre dei
propri diritti in modo ragionevole piuttosto che in base ai propri impulsi).
Diversi effetti in materia contrattuale:
- incapacità legale: sempre causa di annullamento del contratto!
- incapacità naturale: atti unilaterali -> possono essere annullati se ne risulta un grave pregiudizio
per l’autore contratti -> possono essere annullati se risulta la mala fede dell’altro contraente
Capitolo 2 Soggetti giuridici
Individuazione persona fisica
Nome
art. 6 cc “Diritto al nome”.
Luoghi
Domicilio art 43 cc 1° comma
Residenza art 43 cc 2° comma
Dimora
Tutela civile della persona
In senso ampio significa affermazione del valore giuridico di una persona -> riconoscimento,
garanzia; in senso stretto sono gli insieme degli istituti e strumenti volti alla protezione della sfera
personale della persona fisica -> riparo, rimedio ad una lesione.
II. Persone giuridiche o enti giuridici
Enti pubblici Enti privati Enti senza
personalità giuridica
Stato, regioni, Società di Associazioni Società di Associazioni non
provincie, comuni, capitali e persone riconosciute
ecc.. Fondazioni e
Elementi comuni delle Persone Giuridiche
art 18 Cost. << I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che
non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che
perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare>>.
Scopo: A. Enti con scopo di lucro -> Società (di persone; di capitali)
B. Enti senza scopo di lucro -> Fondazioni, Associazioni, Comitati, Impresa Sociale
Responsabilità: A. Resp. limitata -> i soci rispondono solo per il massimo del capitale della società
-> Riconoscimento tramite iscrizione nei pubblici registri.
B. Resp. illimitata -> i soci rispondono anche con il loro patrimonio personale
Riconoscimento Persona Giuridica
-> diretta conseguenza del riconoscimento è l’acquisto dell’autonomia patrimoniale perfetta (= resp.
limitata).
d.p.r 2000 ha abolito la necessità del riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica; la
nuova disciplina stabilisce:
la domanda di iscrizione dell’ente deve essere presentato al prefetto del luogo ove ha sede l’ente,
questa deve contenere:
1. Atto Costitutivo= documento dove si formalizza lo scopo (lecito e determinabile), il patrimonio
sociale (adeguato al perseguimento dello scopo prefissato), nonché tutti gli elementi per
individuare l’ente.
2. Statuto= documento che disciplina il funzionamento dell’ente e i requisiti di ammissione degli
associati.
Capitolo 2 Soggetti Giuridici
Dopo 120 gg massimo il Prefetto ordina l’iscrizione al registro.
Enti giuridici Privati
Le società di capitali
sono la S.p.A. (società per azioni), la S.a.p.a. (società in accomandita per azioni), la S.r.l. (società
a responsabilità limitata), la S.r.l.s. (società a responsabilità limitata semplificata). Sono forme
giuridiche assunte da imprese di medie o grandi, operanti nei diversi settori produttivi.
La partecipazione dei soci al capitale sociale può essere rappresentata da azioni o da quote a
seconda della specifica tipologia societaria.
Le caratteristiche delle società di capitali sono:
I. personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta (la società risponde soltanto con il suo
patrimonio) (eccez. le s.a.p.a.)
II. responsabilità limitata dei soci per le obbligazioni sociali: i soci rispondono per le obbligazioni
assunte dalla società nei limiti delle azioni o quote sottoscritte; in caso di insolvenza della
società i creditori non possono rivalersi sul patrimonio personale dei singoli soci.
III. potere di amministrazione svincolato dalla qualità di socio: il socio può solo esercitare funzioni
di controllo e di p
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