Estratto del documento

Sistema giuridico= civil law= fondato su sistema codicistico.

Ordinamento giuridico= complesso di norme e di istituzioni mediante il quale viene assicurato

l’ordinato svolgimento della vita sociale e dei rapporti tra i singoli (A. Torrente).

Diritto= - oggettivo: norme giuridiche “normae agendi”: - pubblico

- privato

- soggettivo: potere attribuito dalla legge agli uomini “facultas agendi”: - assoluto

- relativo

Norme: - primarie (di condotta): definiscono i comportamenti e ne vietano le trasgressioni

- secondarie (di organizzazione): attributive di competenza ai membri della comunità

. rapporto Norma / Legge

Norme comprendono le leggi: a) atto o documento normativo che contiene norme giuridiche

b) altri atti normativi non aventi forza di legge (regolamenti,

ordinanze, sentenze..)

. Caratteri della norma giuridica

• Generalità

• Astrattezza -> fattispecie

• Obbligatorietà

. Struttura della norma giuridica

2 enunciati: 1. Protasi = precetto

2. Apodosi = sanzione a)punitiva

b) riparativa

. Classificazione delle norme

I. Contenuto

- Precettive = obbligo giuridico

- Proibitive = proibiscono determinate condotte

- Permissive= riconoscono certe facoltà

II. Comando

- Cogenti (imperative)= devono necessariamente essere rispettate

- Relative (derogabili)= derogabili dalla volontà dei singoli

III. Sanzione

- Perfette

- Imperfette= non prevedono sanzioni se violate (es. obbligo dei figli di rispettare i genitori)

- Meno che perfette= prevedono sanzioni ma non gravi (es. divieto di risposarsi entro un

determinato periodo di tempo)

Pluralismo Ideologico - pluralismo delle idee

Garantito dalla costituzione: - religione

- politica

- ideologie

- moralità

- Limiti

a) Obiezione di coscienza

b) Costituzione

c) Legislatore

Pluralismo Istituzionale - pluralismo delle regole

Garantito dalla costituzione:

- ordinamento statale

- ordinamento della chiesa

- autonomia pubblica -> ordinamenti regionali, comunali, provinciali, città metropolitane.

- formazioni sociali: -famiglia

- società fondate in base ad un accordo (confessioni religiose, organi

sindacali, partiti politici…)

Diritto Privato= disciplina i rapporti tra i singoli e i rapporti di essi con lo stato e gli enti pubblici,

secondo regole tendenzialmente autonome e paritarie.

Diritto Pubblico= disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dello stato, delle istituzioni, degli

enti pubblici ed i rapporti di essi con i privati.

Fonti del Diritto Privato

Le norme presuppongono un processo formativo da cui dipendono i mutamenti del sistema

giuridico. In senso meno generale, è fonte il FATTO o l’ATTO che una norma o un insieme di

norme regolano in funzione della produzione, della modificazione, dell’estinzione di tutte le altre

(meta-norme).

- Fonti Atto: espresse in un testo scritto

- Fonti Fatto: la norma è tratta da un comportamento (consuetudine)

In specifico:

a) Fonti di Produzione: atti o fatti che modificano, costituiscono o estinguono norme per tutti

vincolanti

b) Fonti di Cognizione: documenti che permettono la conoscenza delle fonti; ufficiali (Gazzetta

Ufficiale della Rep. It G.U.; Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea G.U.U.E); non ufficiali

(mezzi di conoscenza di fatto)

Formazione del Codice Civile Italiano (approfondimento storico)

Le norme del codice civile italiano sono legate dalla tradizione europea, la quale fa capo al diritto

romano. I Romani durante il periodo dell’impero estesero a tutti i territori conquistati i codici civili

emanati dai diversi imperatori. Tra di essi ebbe molto successo il Codice civile Giustiniano, detto

Corpus Iuris Civilis. Questo documento per la prima volta riordinava tutte le leggi romane che

riguardavano il diritto civile.

Le norme di diritto civile che furono emanate in Europa, dopo la caduta dell'Impero romano,

seguirono questo documento come modello di guida.

Il Codice Civile italiano, che entrò in vigore nel 1865, si ispira al Codice Napoleonico francese.

Infatti parte dell’Italia prima di essere unificata era sotto il dominio della Francia.

Questo primo codice fu anche detto Codice Pisanelli, dal nome del Guardasigilli dell’epoca.

Questo Codice era anche un rimaneggiamento del Codice Civile che Carlo Alberto aveva emanato

per il regno di Sardegna nel 1837.

Quindi il primo Codice Civile italiano era diviso in 3 libri, i cui rispettivi titoli erano: “Delle persone”,

“Dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni”, “Dei modi di acquistare e di trasmettere la

proprietà e gli altri diritti sulle cose”.

Quando la situazione politica in Italia è cambiata, è stato necessario adottare un nuovo Codice

Civile. Il codice civile vigente in Italia, approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262, entrò in vigore lo

stesso anno e si allontanò dal modello francese, contemporaneamente prendendo spunto da un

altro codice, quello Tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch).

Diviso in 6 libri: 1. Delle persone e della Famiglia; 2. Successioni; 3. Proprietà; 4. Obbligazioni;

5. Lavoro; 6. Tutela dei diritti.

Una peculiare innovazione di questo importante documento riguarda l’unione del codice civile con

il codice di diritto commerciale. Si tratta di una caratteristica che non trova riscontro in nessun altro

Codice Civile europeo dell’epoca. Nel 1988 ad esso fu aggiunto il nuovo codice di procedura

penale.

Gerarchia delle fonti del diritto

I. Costituzione

II. Fonti primarie

- diritto internazionale (trattati internazionali; regolamenti; direttive)

- leggi ordinarie : decise dal Parlamento

- leggi sostanziali : decise dal governo (decreti legge; decreti legislativi)

- leggi regionali

III. Fonti secondarie

- regolamenti governativi, ministeriali, prefettizi

- giurisprudenza

- usi, consuetudini ed equità = fonti fatto, non possono essere contra legem ma soltanto praeter

legem.

Diritto nel Tempo

. Entrata in vigore

art. 73 Cost. << Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro 1 mese

dall’approvazione (in Parlamento).

(può essere stabilito un termine di urgenza dalle camere)

Le leggi sono pubblicate sulla GU subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il giorno

successivo alla pubblicazione>>.

Diverso, il caso dei regolamenti dell’Unione Europea: momento dell’entrata in vigore indicato nel

corpo della legge stessa / 20 gg dalla pubblicazione nella GUUE

(N.B. generalmente la pubblicazione coincide con l’entrata in vigore, ma è bene distinguere perché

può essere deciso di differire il momento dell’entrata in vigore dal momento della pubblicazione)

Una volta che la norma è entrata in vigore -> “ignorantia legis non excusat”

. Principio della non retroattività della legge - Irretroattività

Principio è che la legge lascia intatto il fatto compiuto cioè non può avere alcun rilievo per i rapporti

che siano già esauriti. Diversamente può avere effetti su i rapporti giuridici in atto.

Il principio è generale ma tuttavia non di rango costituzionale; tranne che per il caso di norma

penale incriminatrice (-> mai retroattiva!!).

. Abrogazione della legge

Quando:

a) abrogazione espressa

b) abr. per irregolarità

c) abr. per regolamentazione dell’intera materia

d) referendum

// Annullamento della legge pronunciato dalla Corte Costituzionale: la pronuncia ha effetto

erga omnes e con effetto retroattivo!

Diritto nello spazio

1. leggi nazionale - leggi internazionale - leggi dell’ UE

2. legge del luogo (regionali, comunali, provinciali)

3. volontà delle parti (contratto)

Interpretazione della legge

- Giudice

- tutti i soggetti destinatari delle norme (cittadini, organi della legislazione..)

. Analogia - lacune dell’ordinamento

art. 12 preleggi: autorizza il Giudice a ricorrere all’analogia = decidere in base a casi simili.

Condizioni: 1) sussista un rapporto di somiglianza o affinità tra le 2 fattispecie

2) identità di ratio tra fattispecie disciplinata e quella analoga

Fondamento dell’analogia: Principi Generali= norme giuridiche a contenuto generale che

esprimono valori ai quali devono attenersi le altre norme.

Possono essere: Espressi (testi normativi es. Costituzione, Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo…)

Impliciti (ricavati per interpretazione)

-> Analogia= criterio di interpretazione ed integrazione delle norme giuridiche:

Legis: applicare ad una fattispecie non regolata la disciplina di una fattispecie regolata.

Iuris: quando il ricorso alla analogia legis non è possibile, si interpreta una norma in base ai principi

generali.

Capitolo 2 Soggetti giuridici

Soggetto= centro di imputazione unitario di diritti, obblighi e situazioni giuridiche

Chi sono? -> individuati dalla Costituzione: a) persone fisiche

b) persone giuridiche

I. Persone fisiche

. Nascita = separazione del concepito dal corpo materno

elemento necessario -> vita

elemento non necessario -> vitalità

Infatti al nascituro sono riconosciuti dei diritti! - diritti personalissimi

- alcuni diritti patrimoniali (successione)

. Morte (reale) = cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo

(morte civile prevista dal Codice Napoleonico oggi abrogata)

Esigenza di certezza e tempestività dell’accertamento.

Quando più persone muoiono insieme -> principio della commorienza.

-> effetti: estinzione del soggetto giuridico // apertura della successione mortis causa (= regolare le

situazioni giuridiche per le quali il defunto era titolare fino al momento della morte)

art. 456 cc. << la successione si apre al momento della morte del dante causa nel luogo dell’ultimo

domicilio>>.

art 587 cc. <<Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà

cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse…>>

. Accertamento indiretto di morte

caso A: morte appare ragionevolmente certa anche in mancanza di un cadavere

caso B: semplice possibilità di morte: - scomparsa

- assenza (dopo due anni dalla scomparsa)

- morte presunta (dopo 10 anni dalla assenza)

Capacità giuridica

Si acquista al momento della nascita.

art 1 cc. << l’attitudine di un soggetto ad essere titolare di diritti ed obblighi o di situazioni giuridiche

soggettive>> .

. Incapacità giuridica speciale: lo Straniero

E’ ammesso a godere dei diritti civili a condizione di reciprocità. Spettano sempre e comunque i

diritti inviolabili dell’uomo; è invece escluso dall’esercizio dei diritti politici (art 48 Cost.)

Chi da alloggio ad uno straniero senza permesso di soggiorno è punito con la reclusione.

. Modi di acquisto dello status di cittadino

1 nascita (ius sanguinis)

2 adozione

3 matrimonio

4 nascita nel territorio della repubblica (ius soli) - a certe condizioni

5 concessione del presidente della repubblica - in certi casi

6 dipendente statale per almeno 5 anni

7 cittadino dell’unione europea residente per almeno 3 anni

8 reso eminenti servizi all’Italia

. Perdita

1. per l’adottato che ha acquistato la cittadinanza italiana, nei cui confronti interviene

successivamente la revoca dell’adozione;

2. per il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera;

3. per il cittadino figlio di chi ha acquistato o riacquistato la cittadinanza durante la sua minore età;

4. per il cittadino che ha accettato un pubblico impiego o una carica pubblica da uno Stato o ente

pubblico estero o da un ente internazionale a cui non partecipa l’Italia o per uno Stato in guerra

con l’Italia.

Capitolo 2 Soggetti giuridici

Capacità legale di agire (capacità legale)

Si acquista con la maggiore età.

art. 2 cc. << attitudine a compiere atti giuridici, ossi di porre in essere una attività giuridica

rilevante, mediante una manifestazione di volontà che l’ordinamento ritiene, a priori cosciente e

consapevole >>.

Incapacità legale di agire

Assoluta a) minore ->TUTORE

b) interdetto

- Relativa a) minore emancipato -> CURATORE

b) inabilitato

- status naturale-

Minore: può compiere autonomamente gli atti minimi della vita quotidiana

istituti: . responsabilità genitoriale / in alternativa nomina di un Tutore (diligenza del buon

padre di famiglia) .

. Curatore speciale, di nomina facoltativa ove chi ha la responsabilità sul minore

non voglia compiere determinati atti per conto di questo.

-status nominati dal giudice-

Interdetto: può compiere autonomamente alcuni atti di ordinaria amministrazione

istituti: Tutela

tipologie di interdizione:

Giudiziale= interdizione causa problemi di mente -> no facoltà di matrimonio, no facoltà di

riconosce un figlio, no facoltà di concludere testamento.

Legale: interdizione in seguito ad una condanna penale grave (ergastolo o superiore ai 5 anni)

-> si facoltà di matrimonio, riconosce un figlio, concludere testamento.

Minore emancipato: può compiere autonomamente atti di ordinaria amministrazione

istituti: curatela

come si diventa minore emancipato? se si contrae matrimonio (impossibile al

di sotto dei 16 anni); se si inizia una attività lavorativa remuneratoria.

Inabilitato ( impossibilità parziale): può compiere autonomamente atti di ordinaria amministrazione

e atti di straordinaria amministrazione, purché non siano di natura patrimoniale.

L. 9/01/2004: istituto dell’Amministrazione di sostegno, per impossibilità parziale o temporanea.

Incapacità di intendere e di volere (capacità naturale)

= temporanea incapacità di un soggetto, normalmente capace di agire, di intendere (attitudine di

un soggetto a valutare adeguatamente l’atto concreto compiuto), di volere (facoltà di disporre dei

propri diritti in modo ragionevole piuttosto che in base ai propri impulsi).

Diversi effetti in materia contrattuale:

- incapacità legale: sempre causa di annullamento del contratto!

- incapacità naturale: atti unilaterali -> possono essere annullati se ne risulta un grave pregiudizio

per l’autore contratti -> possono essere annullati se risulta la mala fede dell’altro contraente

Capitolo 2 Soggetti giuridici

Individuazione persona fisica

Nome

art. 6 cc “Diritto al nome”.

Luoghi

Domicilio art 43 cc 1° comma

Residenza art 43 cc 2° comma

Dimora

Tutela civile della persona

In senso ampio significa affermazione del valore giuridico di una persona -> riconoscimento,

garanzia; in senso stretto sono gli insieme degli istituti e strumenti volti alla protezione della sfera

personale della persona fisica -> riparo, rimedio ad una lesione.

II. Persone giuridiche o enti giuridici

Enti pubblici Enti privati Enti senza

personalità giuridica

Stato, regioni, Società di Associazioni Società di Associazioni non

provincie, comuni, capitali e persone riconosciute

ecc.. Fondazioni e

Elementi comuni delle Persone Giuridiche

art 18 Cost. << I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che

non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che

perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare>>.

Scopo: A. Enti con scopo di lucro -> Società (di persone; di capitali)

B. Enti senza scopo di lucro -> Fondazioni, Associazioni, Comitati, Impresa Sociale

Responsabilità: A. Resp. limitata -> i soci rispondono solo per il massimo del capitale della società

-> Riconoscimento tramite iscrizione nei pubblici registri.

B. Resp. illimitata -> i soci rispondono anche con il loro patrimonio personale

Riconoscimento Persona Giuridica

-> diretta conseguenza del riconoscimento è l’acquisto dell’autonomia patrimoniale perfetta (= resp.

limitata).

d.p.r 2000 ha abolito la necessità del riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica; la

nuova disciplina stabilisce:

la domanda di iscrizione dell’ente deve essere presentato al prefetto del luogo ove ha sede l’ente,

questa deve contenere:

1. Atto Costitutivo= documento dove si formalizza lo scopo (lecito e determinabile), il patrimonio

sociale (adeguato al perseguimento dello scopo prefissato), nonché tutti gli elementi per

individuare l’ente.

2. Statuto= documento che disciplina il funzionamento dell’ente e i requisiti di ammissione degli

associati.

Capitolo 2 Soggetti Giuridici

Dopo 120 gg massimo il Prefetto ordina l’iscrizione al registro.

Enti giuridici Privati

Le società di capitali

sono la S.p.A. (società per azioni), la S.a.p.a. (società in accomandita per azioni), la S.r.l. (società

a responsabilità limitata), la S.r.l.s. (società a responsabilità limitata semplificata). Sono forme

giuridiche assunte da imprese di medie o grandi, operanti nei diversi settori produttivi.

La partecipazione dei soci al capitale sociale può essere rappresentata da azioni o da quote a

seconda della specifica tipologia societaria.

Le caratteristiche delle società di capitali sono:

I. personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta (la società risponde soltanto con il suo

patrimonio) (eccez. le s.a.p.a.)

II. responsabilità limitata dei soci per le obbligazioni sociali: i soci rispondono per le obbligazioni

assunte dalla società nei limiti delle azioni o quote sottoscritte; in caso di insolvenza della

società i creditori non possono rivalersi sul patrimonio personale dei singoli soci.

III. potere di amministrazione svincolato dalla qualità di socio: il socio può solo esercitare funzioni

di controllo e di p

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alison410 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Ceccherini Grazia.
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