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EFFICACIA DEL CONTRATTO
cc. Capo V Titolo II Libro IV
art. 1372 cc <<Il contratto ha forza di legge tra le parti.
Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.
Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge>>.
NB. un contratto Invalido, se è nullo è anche inefficace; se è annullabile è provvisoriamente
efficace.
Tipologie di effetti che derivano da contratto:
Effetti Obbligatori
= Si può usare per costituire, modificare, estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. art 1173 cc
<<Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a
produrle in conformità dell'ordinamento giuridico>>.
In base a questo tipo di contratto siamo difronte quindi ad un Rapporto Obbligatorio tra le parti
=> Rapporto: complesso di situazioni giuridiche soggettive attive/passive
Obbligazione: vincolo giuridico in forza del quale un soggetto è tenuto ad attuare un
determinato comportamento nei confronti di un altro soggetto.
Effetti Reali
= Si produce qui un immediato trasferimento, costituzione o modificazione di un diritto reale ovvero
di un altro diritto. Questo possibile attuarlo in base al Principio Consensualistico.
(non è possibile basarsi sul principio consensualistico quando vogliamo attuare al compravendita
ad effetti reali differiti: vendita di cosa generica, vendita di cosa altrui, vendita di cosa futura).
Forza di legge del contratto - art. 1372 cc
1) Decisione delle Parti
a) Mutuo consenso : può avere ad oggetto qualsiasi tipo di c. anche già eseguito.
Si configura come un negozio eliminativo, con efficacia retroattiva (ex tunc) ovvero come un
contrarius actus senza quindi effetti retroattivi.
b) Diritto di recesso convenzionale : questo è un diritto potestativo che (può essere esercitato o
meno) permette di sciogliere unilateralmente il vincolo contrattuale, ma che è stato acquisito
(solitamente dietro corrispettivo, in forma di caparra penitenziale oppure multa penitenziale) da
una/entrambe le parti per mutuo consenso. Qui si differenzia però:
- c ad esecuzione immediata -> la facoltà di recedere può essere esercitata fino a quando il c non
abbia avuto principio di esecuzione.
- c ad esecuzione continuata o periodica -> recesso si può esercitare anche dopo il principio di
esecuzione e restano salvi gli effetti che si sono prodotti fino a quel momento.
Capitolo 4 Il Contratto in generale
3) Cause ammesse dalla legge
a) Recesso legale : diritto attribuito ad entrambe le parti di sciogliere con una manifestazione di
volontà (unilaterale/bilaterale) il vincolo contrattuale.
In determinati casi previsti:
1. Funzione liberatoria -> si applica nei casi di c di durata; c’è un obbligo di avviso in tempi
congrui e può essere previsto un risarcimento danni.
2. Autotutela -> si applica quando insorge una disfunzione del c.
3. Penitenziale -> 1° ipotesi riguarda c.fiduciario, abbiamo quindi un pentimento rispetto all’altro
contraente atto a pregiudicare la persona o il patrimonio.
2° ip riguarda l’esercizio dello ius poenitendi, giustificato dalla particolare debolezza del
contraente (quindi per particolari categorie di c) risp all’altro, che si pente dell’affare.
Principio di relatività - le parti del contratto
art. 1372 cc
Al momento della stipula del contratto si può produrre una distinzione del ruolo delle parti:
- p. in senso sostanziale: soggetto nella cui sfera giuridica ricadono gli effetti del contratto
- p. in senso formale: soggetto nella cui sfera giuridica non ricade alcun effetto contrattuale ma
che partecipa materialmente alla formazione del c.
-> Istituto della Rappresentanza
E’ un istituto con il quale una parte (RAPPRESENTANTE = p. in senso formale) è legittimato a
compiere atti di autonomia privata, in nome e per conto di un’altra (RAPPRESENTATO= p. in
senso sostanziale) nei cui confronti l’atto produce direttamente i suoi effetti.
Tipologie:
- Rapp. diretta = art 1388 cc << Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse
del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti
del rappresentato>>.
- Rapp. indiretta = Rappresentante agisce in nome proprio ma nell’interesse del rappresentato
(rapporto gestorio), il quale per beneficiare di tali effetti, dovrà aspettare che il rappresentante
glieli trasferisca con successivo atto.
- Rapp. organica = Rappresentante rappresenta una pluralità di persone (inteso come ente) ed ha
il potere di impegnare l’ente verso terzi.
Attribuzione del potere rappresentativo:
art 1387 cc <<Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovvero dall’interessato >>.
- Rapp. legale = funzione tutelare (minore, interdetto, scomparso..) coincidendo quindi con le
figure di: genitori, tutori o curatori
- Rapp. volontaria = istituto nato dall’autonomia privata
- Gestione d’affari = rapporto gestorio
Elementi necessari:
1. Incarico del rappresentato al rappresentante di agire in suo conto (=nel suo interesse)
2. Legittimazione // al // di spendere il suo nome
3. Il rappresentante nella veste di parte in senso formale, abbia dichiarato nel contratto di agire
nei confronti del rapp.to (contemplatio domini)
La Procura
Atto unilaterale di autonomia privata con i quale il rappresentato legittima il rappresentato legittima
il rappresentante a spendere il suo nome in un affare.
- Atto Unilaterale-> non è un contratto in quanto per la sua validità non necessita di accettazione
da parte del rappresentato
Capitolo 4 Il Contratto in generale
- Non recettizio nei confronti del rappresentante e dei 3°-> rappresentato rende efficace l’atto di
procura senza bisogno di accettazione formale da parte del rappresentante.
. Deve seguire la stessa forma del c che il rappr.nte dovrà concludere e deve contenere
l’indicazioni dei poteri attribuiti dal rappr.to: Procura speciale = si indicano in specifico uno o + atti
che il rappr.nte è legittimato a compiere. Procura generale = tutti gli atti.
. Il rappresentante potrà, quindi, usare i poteri che gli sono stati conferiti oppure disinteressarsene;
certo è che nel momento in cui deciderà di agire in conformità del potere conferitogli non potrà più
disinteressarsene senza andare incontro a delle responsabilità.
Viene, allora, da chiedersi quali saranno gli obblighi del rappresentante, visto che riceve solo un
potere?
risulta evidente che il solo conferimento della procura non garantisce il rappresentato circa la
riuscita dell'incarico che ha conferito; ed allora sarà buona norma far accompagnare la procura ad
un altro negozio giuridico, un contratto, tra lui ed il rappresentante in modo che entrambi sappiano
da subito cosa devono e non devono fare e quali obblighi dovranno osservare, questo contratto è,
di solito, il mandato.
Questo comporta che in ragione del carattere strettamente fiduciario del potere conferito al
rappresentante, il rappresentato può sempre modificare il contenuto originario della procura o
revocare la legittimazione attribuita!
- art. 1369 cc <<Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza
dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che
questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto.
Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall'interessato non sono
opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate.
- art. 1390 cc << il contratto è annullabile se è viziata (errore, dolo o violenza morale) la volontà
del rappresentante >>.
. Requisiti minimi:
Rappresentante -> capacità di intendere e di volere
Rappresentato -> capacità di agire
. Conflitto di interessi:
L'ipotesi in cui il rappresentante concluda un contratto contrastante con gli interessi del
rappresentato .
es. rappresentante abbia ricevuto l'incarico di acquistare un appartamento e che il contratto sia
concluso con la moglie del rappresentante, venditrice dell'appartamento; è chiaro che il
rappresentante potrebbe non fare gli interessi del rappresentato, ma i suoi.
-> questo può essere causa di annullamento del contratto a due condizioni necessarie:
1. contrasto con l'interesse del rappresento anche se solo potenziale
2. conoscenza o riconoscibilità del conflitto da parte del terzo
- Contratto con se stesso: articolo 1395 c.c. <<È annullabile il contratto che il rappresentante
conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte (1)*, a meno che il
rappresentato lo abbia autorizzato specificamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato
in modo da escludere la possibilità di conflitto d'interessi.
L'impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato>>.
In questo caso il rappresentante non tratta con un terzo, ma conclude il contratto "da solo"
assumendo la duplice veste di rappresentante e di altra parte contrattuale, es:
rapp.nte acquisti per il rappresentato un appartamento di cui è il proprietario,
oppure (1)* nell'ipotesi in cui acquisiti per il rappresentato un appartamento di cui non è
proprietario, ma rappresentante del proprietario (<< come rappresentante di un'altra parte>>).
Capitolo 4 Il Contratto in generale
Il contratto è annullabile, anche se il rappresentato non ha danneggiato l'interesse del
rappresentato; in altre parole il legislatore si è preoccupato di tutelare l'interesse del rappresentato
da "possibili" abusi del rappresentante concedendogli la scelta se accettare l'operato del
rappresentante o agire per l'annullamento del contratto.
A differenza del caso precedente, per ottenere l'annullamento il rappresentato non dovrà provare
l'esistenza del conflitto di interessi, ma la semplice conclusione del contratto con sé stesso da
parte del rappresentante.
. Difetto ed eccesso di rappresentanza
Rappresentante a) eccede i limiti della procura
b) del tutto privo di procura
-> C Inefficace nei suoi confronti e nei confronti del rappresentato; sarà obbligato invece a risarcire
i danni al 3°.
-> C viene ratificato dal rappresentato, che ne diventa responsabile e dil c diviene retroattivamente
efficace.
Ratifica = atto di autonomia privata unilaterale recettizio.
Contratto per persona da nominare - art.1401 cc “Riserva di nomina del contraente”
lstituto che consente ad una parte di riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona
che dovrò