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RIPETIZIONE DELL’INDEBITO
Partendo da presupposto che, nel nostro ordinamento, ogni spostamento
di ricchezza deve avere una valida giustificazione, ogni qual volta si
effettua una prestazione senza giustificazione, si ha diritto a “ripetere”
quanto effettuato. Ovviamente, con il termine “ripetere”, non si intende
una seconda prestazione, ma una “restituzione” della prestazione
effettuata.
Si hanno fondamentalmente due tipi di indebito: soggettivo e oggettivo.
Indebito soggettivo:
La giustificazione per la prestazione esiste, ma si ha un errore, o
nell’individuare la persona del creditore (ex latere accipientis) o
nell’individuare il debitore (ex latere solventis).
Ex latere solventis.
Art. 2036 c.c.:
Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, può
ripetere ciò che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del
titolo o delle garanzie del credito.
Chi ha ricevuto l'indebito è anche tenuto a restituire i frutti e gli interessi dal giorno del
pagamento, se era in mala fede, o dal giorno della domanda, se era in buona fede.
Quando la ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del
creditore.
Chi paga, non è debitore, ma crede di esserlo a causa di un errore
scusabile, cioè a causa di circostanze che oggettivamente fanno
presumere di essere debitore.
Quando la ripetizione non è possibile (o perché il creditore si è privato del
titolo, o perché manca l’errore “scusabile”) chi ha pagato diventa
creditore del vero debitore.