Ripetizione dell'indebito
Partendo dal presupposto che, nel nostro ordinamento, ogni spostamento di ricchezza deve avere una valida giustificazione, ogni qual volta si effettua una prestazione senza giustificazione, si ha diritto a “ripetere” quanto effettuato. Ovviamente, con il termine “ripetere”, non si intende una seconda prestazione, ma una “restituzione” della prestazione effettuata.
Tipi di indebito
Si hanno fondamentalmente due tipi di indebito: soggettivo e oggettivo.
Indebito soggettivo
La giustificazione per la prestazione esiste, ma si ha un errore, o nell’individuare la persona del creditore (ex latere accipientis) o nell’individuare il debitore (ex latere solventis).
Ex latere solventis
Art. 2036 c.c.: Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito. Chi ha ricevuto l'indebito è anche tenuto a restituire i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento, se era in mala fede, o dal giorno della domanda, se era in buona fede. Quando la ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore.
Chi paga, non è debitore, ma crede di esserlo a causa di un errore scusabile, cioè a causa di circostanze che oggettivamente fanno presumere di essere debitore. Quando la ripetizione non è possibile (o perché il creditore si è privato del titolo, o perché manca l’errore “scusabile”) chi ha pagato diventa creditore del vero debitore.
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