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Estratto del documento

Requisiti per l’usucapione

Non è necessario aver posseduto per tutto il tempo necessario per

l’usucapione:

­ se il possessore ha ricevuto la cosa per successione universale: il

suo possesso continua quello del defunto, conservandone le

caratteristiche. Si ha così una successione nel possesso;

­ se il possessore ha ricevuto la cosa in base ad ud un titolo

particolare (legato, atto tra vivi) egli può unire il proprio possesso a

quello del suo dante causa con le stesse caratteristiche. Si ha così

una accessione nel possesso.

L’usucapione può essere:

Interrotta: cancella la rilevanza del possesso per il tempo che è già

trascorso, il termine per l’usucapione riparte da zero e può derivare:

­ domanda giudiziale dell’avente diritto contro il possessore;

­ privazione del possesso da parte del possessore per oltre 1 anno

(cause naturali, da fatto altrui). Il termine di un anno corrisponde a

quello entro il quale si può esercitare l’azione di reintegrazione.

Sospesa: arresta provvisoriamente il decorso del termine senza

cancellare la rilevanza del possesso per il tempo già trascorso. Al cessare

della causa di sospensione , il termine riprende a decorrere sommandosi

al tempo già trascorso prima della sospensione.

Frutti, miglioramenti, spese e danni

Il possessore soccombente nella causa di rivendicazione deve restituire al

proprietario della cosa:

1. I frutti : 73

­ se era in buona fede: fa suoi i frutti naturali separati e i frutti civili

fino al giorno della domanda giudiziale. Solo dal quel momento in

poi egli ne risponderà come se fosse in malafede;

­ se era in malafede: deve restituire i frutti naturali e civili che ha

percepito. Se egli ha usato direttamente la cosa, dovrà al

proprietario un giusto compenso per l’utilizzazione, il proprietario

dovrà, però, rimborsare al possessore le spese necessarie per la

produzione e il raccolto dei frutti che gli vengono restituiti.

2. I miglioramenti:

­ se era in buona fede: non può essere costretto a togliere le addizioni

e ha diritto a una indennità per l’aumento di valore conseguito dalla

cosa;

­ se era in malafede: ha diritto a una indennità pari alla somma tra

l’importo delle spese e l’aumento di valore conseguito dalla cosa. Se

i miglioramenti consistono in addizioni, il proprietario del fondo

può pretendere che siano tolte a spese del possessore, oppure, nel

caso decidesse di tenerle dovrà pagare una indennità al possessore.

3. Le spese:

­ spese per le riparazioni ordinarie: sono a carico del possessore di

buona fede;

­ spese per la riparazione straordinaria: fanno carico al proprietario,

il quale, avrebbe comunque dovuto sostenerle per la conservazione

della cosa.

4. I danni:

­ se era in buona fede: non risponde del perimento o del

deterioramento della cosa, almeno che non dipenda da fatto

proprio;

­ se era in mala fede: risponde dei danni subiti dalla cosa anche per il

caso fortuito.

L’acquisto del possesso 74

I modi di acquisto del possesso, che al pari dei diritti, possono essere a

titolo originario o derivativo.

A titolo originario: se dipende da un atto di colui che acquista il possesso

(occupazione di una cosa priva di proprietario).

A titolo derivativo: se dipende da una trasmissione del precedente

possessore (successione a causa di morte, atto tra vivi).

­Pegno e ipoteca­

Nozione

Pegno e ipoteca sono diritti reali che hanno la funzione di garantire la

soddisfazione di un credito, possono essere costituiti su:

­ cose di proprietà dello stesso debitore;

­ cose appartenenti ad un terzo che si presta a garantire per tutti un

credito altrui (chiamato datore di pegno).

Il terzo fideiussore risponde con tutti i suoi beni, mentre, il datore di

pegno o ipoteca risponde solo con il bene offerto in garanzia. L’ipoteca ha

per oggetto beni iscritti in pubblici registri, il pegno i beni non iscritti in

pubblici registri.

Entrambe sono destinate a manifestarsi nel caso il credito non venga

soddisfatto dal debitore. Attribuiscono al creditore:

­ di potersi soddisfare sulla cosa, anche se non frattempo è stata

alienata ad un terzo. Il diritto di pegno o ipoteca segue la cosa

(diritto di seguito) ed è opponibile al terzo, in ciò si manifesta il suo

carattere reale;

­ potersi soddisfare sul bene con preferenza rispetto agli altri

(prelazione).

La legge richiede che l’esistenza di questi diritti reali sia riconoscibile,

perché se il bene assoggettato a garanzia reale è di quelli iscritti in

pubblici registri, l’ipoteca deve essere a suo volta iscritta.

Se si tratta di una cosa mobile non iscritta in pubblici registri, il pegno

richiede che la cosa sia consegnata al creditore oppure a un terzo 75

designato dalle parti, o che comunque sia sottratta alla disponibilità

materiale del proprietario.

Il diritto non sorge se nel caso di ipoteca sia mancata l’iscrizione, oppure,

trattandosi di pegno, sia mancato lo spossessamento del suo proprietario.

Iscrizione e spossessamento sono elementi costitutivi dell’ipoteca e del

pegno di cosa mobile.

Pegno e ipoteca sono accessori del credito che garantiscono perciò si

estinguono con l’estinzione del credito garantito. Se il creditore non esiste

fin dall’inizio, pegno e ipoteca sono nulle per mancanza di causa.

Se alla scadenza il credito non viene soddisfatto spontaneamente dal

debitore, la cosa va venduta secondo una procedura che ha lo scopo di

conseguire il prezzo più alto possibile. Con il ricavato viene soddisfatto il

creditore e l’eventuale residuo è utilizzato per soddisfare altri creditori, o

in mancanza, viene versato al proprietario.

E’ nullo il patto commissorio: cioè il patto con il quale in mancanza del

pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa

ipotecata o data in pegno, passi al creditore.

Il pegno di una cosa mobile

E’ un diritto reale di garanzia costituito su beni mobili del debitore o di un

terzo a garanzia dell'obbligazione del debitore. Oggetto del pegno possono

essere:

­beni mobili;

­universalità di beni immobili;

­crediti;

­diritti aventi per oggetto beni mobili.

Il pegno si costituisce con un contratto tra il proprietario della cosa e il

creditore garantito. Per l’efficacia del contratto non basta il consenso ma

occorre:

­ la consegna della cosa al creditore o a un terzo designato dalle parti; 76

­ che la cosa sia posta in custodia di entrambe le parti in modo che il

proprietario sia messo nell’impossibilità di disporne senza la

cooperazione del creditore.

Non basta la consegna iniziale della cosa ma, occorre che la cosa resti

presso il creditore o il terzo custode, altrimenti la prelazione non vale. Il

creditore al quale sia stata consegnata la cosa deve custodirla e non può

(salvo patto contrario) farne uso, darla in pegno, nè concederla in

godimento ad altri. Ma può farne suoi i frutti imputandogli agli interessi e

poi al capitale.

Per acquistare la prelazione rispetto agli altri creditori, occorre, che il

contratto risulti da un atto scritto con data certa, il quale contenga

indicazione del credito o della cosa. Se la cosa data in pegno è

rappresentata da un titolo di credito, lo spossessamento avrà per oggetto

il documento rappresentativo.

Il pegno del credito

Il pegno può avere per oggetto un credito, in tal caso deve risultare:

­ da un atto scritto e la sua costituzione deve essere notificata al

debitore del credito dato in pegno;

­ oppure deve essere dal debitore accettata con scrittura avente data

certa.

Dal momento della notificazione o dell’accettazione e finché permanga il

diritto di pegno, il debitore del credito pignorato non può liberarsi

pagando al suo creditore.

Se il pegno non ha ad oggetto titoli di credito che sono considerati beni

mobili, si costituisce con la consegna del documento da cui risulta il

creditore. La prelazione non può essere esercitata se il pegno non ha

forma scritta e la sua costituzione non è stata notificata al debitore del

credito o da lui accettata.

L’ipoteca 77

E’ un diritto reale di garanzia che attribuisce al creditore il potere di

espropriare i beni oggetto della garanzia, siano essi del debitore o di un

terzo, e di essere preferito agli altri creditori sul prezzo ricavato dalla

espropriazione.

Essendo una causa legittima di prelazione, forse la principale tra quelle

previste dalla legge, garantisce una serie di vantaggi al creditore

ipotecario:

­ prelazione: il creditore ipotecario è preferito agli altri creditori

chirografari nell'esecuzione sul bene oggetto dell'ipoteca;

­ diritto di seguito: il creditore ipotecario potrà soddisfarsi sul bene

oggetto dell’ipoteca anche se è stato alienato dal debitore o di

proprietà di un terzo;

­ diritto reale: l'ipoteca, insieme al pegno, è un diritto reale di

garanzia, questa sua caratteristica dà al creditore la certezza di

poter azionare più rapidamente il suo diritto che, essendo assoluto,

non ha bisogno per la sua realizzazione della collaborazione di altri

soggetti.

Oggetto dell’ipoteca può essere anche un diritto reale di godimento su un

bene iscritto in pubblici registri (diritto di usufrutto, diritto di superficie,

diritto di enfiteusi). Può essere concessa, anche, su una quota di

comunione o su un bene compreso in una comunione.

Gli oneri fiscali che gravano su di essa la rendono costosa: perciò di regola

è adottata per garantire finanziamenti di una certa durata.

Ipoteca volontaria, giudiziale, legale

La costituzione di ipoteca richiede due elementi necessari:

­un titolo;

­iscrizione stessa.

Fonti dell’ipoteca:

Legale: l'ipoteca trova la sua fonte direttamente nella legge; non è

necessaria, quindi, per la sua costituzione né la volontà del debitore né 78

​ ​

una sentenza del giudice. L'articolo 2817 c.c

. elenca tassativamente i casi

in cui nasce di ipoteca legale:

1. l'alienante in caso di vendita di immobile ha ipoteca sul bene

alienato per l'adempimento degli obblighi che derivano dall'atto di

alienazione;

2. i coeredi, soci e altri condividenti hanno ipoteca a garanzia del

pagamento dei conguagli di beni immobili assegnati ad altri

condividenti;

3. lo Stato sopra i beni dell'imputato o del civilmente responsabile per

il pagamento delle spe

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A.A. 2015-2016
256 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher futura1992 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di istituzioni di diritto privato II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Maffeis Daniele.