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Requisiti per l’usucapione
Non è necessario aver posseduto per tutto il tempo necessario per
l’usucapione:
se il possessore ha ricevuto la cosa per successione universale: il
suo possesso continua quello del defunto, conservandone le
caratteristiche. Si ha così una successione nel possesso;
se il possessore ha ricevuto la cosa in base ad ud un titolo
particolare (legato, atto tra vivi) egli può unire il proprio possesso a
quello del suo dante causa con le stesse caratteristiche. Si ha così
una accessione nel possesso.
L’usucapione può essere:
Interrotta: cancella la rilevanza del possesso per il tempo che è già
trascorso, il termine per l’usucapione riparte da zero e può derivare:
domanda giudiziale dell’avente diritto contro il possessore;
privazione del possesso da parte del possessore per oltre 1 anno
(cause naturali, da fatto altrui). Il termine di un anno corrisponde a
quello entro il quale si può esercitare l’azione di reintegrazione.
Sospesa: arresta provvisoriamente il decorso del termine senza
cancellare la rilevanza del possesso per il tempo già trascorso. Al cessare
della causa di sospensione , il termine riprende a decorrere sommandosi
al tempo già trascorso prima della sospensione.
Frutti, miglioramenti, spese e danni
Il possessore soccombente nella causa di rivendicazione deve restituire al
proprietario della cosa:
1. I frutti : 73
se era in buona fede: fa suoi i frutti naturali separati e i frutti civili
fino al giorno della domanda giudiziale. Solo dal quel momento in
poi egli ne risponderà come se fosse in malafede;
se era in malafede: deve restituire i frutti naturali e civili che ha
percepito. Se egli ha usato direttamente la cosa, dovrà al
proprietario un giusto compenso per l’utilizzazione, il proprietario
dovrà, però, rimborsare al possessore le spese necessarie per la
produzione e il raccolto dei frutti che gli vengono restituiti.
2. I miglioramenti:
se era in buona fede: non può essere costretto a togliere le addizioni
e ha diritto a una indennità per l’aumento di valore conseguito dalla
cosa;
se era in malafede: ha diritto a una indennità pari alla somma tra
l’importo delle spese e l’aumento di valore conseguito dalla cosa. Se
i miglioramenti consistono in addizioni, il proprietario del fondo
può pretendere che siano tolte a spese del possessore, oppure, nel
caso decidesse di tenerle dovrà pagare una indennità al possessore.
3. Le spese:
spese per le riparazioni ordinarie: sono a carico del possessore di
buona fede;
spese per la riparazione straordinaria: fanno carico al proprietario,
il quale, avrebbe comunque dovuto sostenerle per la conservazione
della cosa.
4. I danni:
se era in buona fede: non risponde del perimento o del
deterioramento della cosa, almeno che non dipenda da fatto
proprio;
se era in mala fede: risponde dei danni subiti dalla cosa anche per il
caso fortuito.
L’acquisto del possesso 74
I modi di acquisto del possesso, che al pari dei diritti, possono essere a
titolo originario o derivativo.
A titolo originario: se dipende da un atto di colui che acquista il possesso
(occupazione di una cosa priva di proprietario).
A titolo derivativo: se dipende da una trasmissione del precedente
possessore (successione a causa di morte, atto tra vivi).
Pegno e ipoteca
Nozione
Pegno e ipoteca sono diritti reali che hanno la funzione di garantire la
soddisfazione di un credito, possono essere costituiti su:
cose di proprietà dello stesso debitore;
cose appartenenti ad un terzo che si presta a garantire per tutti un
credito altrui (chiamato datore di pegno).
Il terzo fideiussore risponde con tutti i suoi beni, mentre, il datore di
pegno o ipoteca risponde solo con il bene offerto in garanzia. L’ipoteca ha
per oggetto beni iscritti in pubblici registri, il pegno i beni non iscritti in
pubblici registri.
Entrambe sono destinate a manifestarsi nel caso il credito non venga
soddisfatto dal debitore. Attribuiscono al creditore:
di potersi soddisfare sulla cosa, anche se non frattempo è stata
alienata ad un terzo. Il diritto di pegno o ipoteca segue la cosa
(diritto di seguito) ed è opponibile al terzo, in ciò si manifesta il suo
carattere reale;
potersi soddisfare sul bene con preferenza rispetto agli altri
(prelazione).
La legge richiede che l’esistenza di questi diritti reali sia riconoscibile,
perché se il bene assoggettato a garanzia reale è di quelli iscritti in
pubblici registri, l’ipoteca deve essere a suo volta iscritta.
Se si tratta di una cosa mobile non iscritta in pubblici registri, il pegno
richiede che la cosa sia consegnata al creditore oppure a un terzo 75
designato dalle parti, o che comunque sia sottratta alla disponibilità
materiale del proprietario.
Il diritto non sorge se nel caso di ipoteca sia mancata l’iscrizione, oppure,
trattandosi di pegno, sia mancato lo spossessamento del suo proprietario.
Iscrizione e spossessamento sono elementi costitutivi dell’ipoteca e del
pegno di cosa mobile.
Pegno e ipoteca sono accessori del credito che garantiscono perciò si
estinguono con l’estinzione del credito garantito. Se il creditore non esiste
fin dall’inizio, pegno e ipoteca sono nulle per mancanza di causa.
Se alla scadenza il credito non viene soddisfatto spontaneamente dal
debitore, la cosa va venduta secondo una procedura che ha lo scopo di
conseguire il prezzo più alto possibile. Con il ricavato viene soddisfatto il
creditore e l’eventuale residuo è utilizzato per soddisfare altri creditori, o
in mancanza, viene versato al proprietario.
E’ nullo il patto commissorio: cioè il patto con il quale in mancanza del
pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa
ipotecata o data in pegno, passi al creditore.
Il pegno di una cosa mobile
E’ un diritto reale di garanzia costituito su beni mobili del debitore o di un
terzo a garanzia dell'obbligazione del debitore. Oggetto del pegno possono
essere:
beni mobili;
universalità di beni immobili;
crediti;
diritti aventi per oggetto beni mobili.
Il pegno si costituisce con un contratto tra il proprietario della cosa e il
creditore garantito. Per l’efficacia del contratto non basta il consenso ma
occorre:
la consegna della cosa al creditore o a un terzo designato dalle parti; 76
che la cosa sia posta in custodia di entrambe le parti in modo che il
proprietario sia messo nell’impossibilità di disporne senza la
cooperazione del creditore.
Non basta la consegna iniziale della cosa ma, occorre che la cosa resti
presso il creditore o il terzo custode, altrimenti la prelazione non vale. Il
creditore al quale sia stata consegnata la cosa deve custodirla e non può
(salvo patto contrario) farne uso, darla in pegno, nè concederla in
godimento ad altri. Ma può farne suoi i frutti imputandogli agli interessi e
poi al capitale.
Per acquistare la prelazione rispetto agli altri creditori, occorre, che il
contratto risulti da un atto scritto con data certa, il quale contenga
indicazione del credito o della cosa. Se la cosa data in pegno è
rappresentata da un titolo di credito, lo spossessamento avrà per oggetto
il documento rappresentativo.
Il pegno del credito
Il pegno può avere per oggetto un credito, in tal caso deve risultare:
da un atto scritto e la sua costituzione deve essere notificata al
debitore del credito dato in pegno;
oppure deve essere dal debitore accettata con scrittura avente data
certa.
Dal momento della notificazione o dell’accettazione e finché permanga il
diritto di pegno, il debitore del credito pignorato non può liberarsi
pagando al suo creditore.
Se il pegno non ha ad oggetto titoli di credito che sono considerati beni
mobili, si costituisce con la consegna del documento da cui risulta il
creditore. La prelazione non può essere esercitata se il pegno non ha
forma scritta e la sua costituzione non è stata notificata al debitore del
credito o da lui accettata.
L’ipoteca 77
E’ un diritto reale di garanzia che attribuisce al creditore il potere di
espropriare i beni oggetto della garanzia, siano essi del debitore o di un
terzo, e di essere preferito agli altri creditori sul prezzo ricavato dalla
espropriazione.
Essendo una causa legittima di prelazione, forse la principale tra quelle
previste dalla legge, garantisce una serie di vantaggi al creditore
ipotecario:
prelazione: il creditore ipotecario è preferito agli altri creditori
chirografari nell'esecuzione sul bene oggetto dell'ipoteca;
diritto di seguito: il creditore ipotecario potrà soddisfarsi sul bene
oggetto dell’ipoteca anche se è stato alienato dal debitore o di
proprietà di un terzo;
diritto reale: l'ipoteca, insieme al pegno, è un diritto reale di
garanzia, questa sua caratteristica dà al creditore la certezza di
poter azionare più rapidamente il suo diritto che, essendo assoluto,
non ha bisogno per la sua realizzazione della collaborazione di altri
soggetti.
Oggetto dell’ipoteca può essere anche un diritto reale di godimento su un
bene iscritto in pubblici registri (diritto di usufrutto, diritto di superficie,
diritto di enfiteusi). Può essere concessa, anche, su una quota di
comunione o su un bene compreso in una comunione.
Gli oneri fiscali che gravano su di essa la rendono costosa: perciò di regola
è adottata per garantire finanziamenti di una certa durata.
Ipoteca volontaria, giudiziale, legale
La costituzione di ipoteca richiede due elementi necessari:
un titolo;
iscrizione stessa.
Fonti dell’ipoteca:
Legale: l'ipoteca trova la sua fonte direttamente nella legge; non è
necessaria, quindi, per la sua costituzione né la volontà del debitore né 78
una sentenza del giudice. L'articolo 2817 c.c
. elenca tassativamente i casi
in cui nasce di ipoteca legale:
1. l'alienante in caso di vendita di immobile ha ipoteca sul bene
alienato per l'adempimento degli obblighi che derivano dall'atto di
alienazione;
2. i coeredi, soci e altri condividenti hanno ipoteca a garanzia del
pagamento dei conguagli di beni immobili assegnati ad altri
condividenti;
3. lo Stato sopra i beni dell'imputato o del civilmente responsabile per
il pagamento delle spe