Capacità giuridica e persone fisiche
Sono dotate di capacità giuridica sia le persone fisiche che gli enti (che si dividono tra autonomia patrimoniale perfetta ed imperfetta). La persona fisica acquisisce la capacità giuridica con la nascita (respirazione) e la perde unicamente con la morte (morte dell’encefalo). Anche il concepito ha diritti che acquisisce totalmente con la nascita.
La capacità giuridica è però diversa dalla capacità di agire, che si acquisisce solamente una volta raggiunta la maggiore età, anche se a volte nonostante questa il soggetto non è comunque autonomo e di conseguenza sono assicurati degli istituti per la salvaguardia di questi soggetti:
- Minore età;
- Interdizione giudiziale (si presentano congiuntamente infermità mentale, abitualità, incapacità e necessità di aiuto. Preclusi molti negozi, a discrezione del giudice che assegna il tutore, è revocabile);
- Interdizione legale;
- Inabilitazione (si presentano alternativamente le condizioni di infermità, prodigalità, abuso di alcool o droghe, cecità o sordità. Viene assegnato un curatore per le attività straordinarie);
- Emancipazione;
- Amministratore di sostegno (infermità o menomazione con conseguente impossibilità di provvedere a se stessi, il giudice adotta provvedimenti cautelari ed assegna l’amministratore indicando cosa egli è autorizzato a fare a nome del beneficiario);
- Incapacità naturale.
Diritti reali
I diritti reali sono diritti assoluti su una cosa e presentano le caratteristiche di assolutezza, tipicità e immediatezza. Distinguiamo diritti in re propria (proprietà) e in re aliena (diritti di godimento e diritti di garanzia).
Proprietà
Chi gode del diritto di proprietà dispone in modo esclusivo del bene, attribuiti sono anche i diritti di disposizione e godimento. È caratterizzata da esclusività, pienezza, imprescrittibilità, perpetuità ed elasticità. Il diritto del privato può essere sacrificato per interesse generale, previsione legislativa e tramite indennizzo che compensi il privato.
La proprietà di beni culturali è organizzata da una legislazione speciale in quanto sono definite testimonianze aventi valore di civiltà. La proprietà edilizia è subordinata all’autorizzazione e al pagamento per la costruzione al comune, alla comunicazione di inizio lavori e la segnalazione certificata di inizio lavori.
Proprietà fondiaria
La proprietà fondiaria si distingue in orizzontale (entro i confini, vietare l’accesso) e verticale (infinita sia nel sottosuolo che in aria, ma non ci si oppone ad attività terzi). Nei rapporti di vicinato vigono dei:
- Atti emulativi con elemento oggettivo e soggettivo atti solo a nuocere;
- Immissioni: ci si può opporre a quelle materiali al di sotto della normale tollerabilità, al di sopra di essa con richiesta di cessazione, al di sopra ma giustificate e la tollerabilità è valutata caso per caso;
- Distanze: costruzioni su fondi finitimi ad almeno 3 m, in alcuni casi anche di più;
- Muri: si è proprietari di un muro a meno di 1.5 m;
- Luci: che permettono di far passare aria e luce senza poter vedere;
- Vedute: che permettono di vedere il fondo del vicino o di sporgere la testa.
Modi di acquisto
Si distinguono in acquisto a titolo derivativo di un diritto già esistente (contratto, testamento, espropriazione, vendita forzata, confisca) e a titolo originario (occupazione: presa di cose mobili senza proprietario; invenzione: cose ritrovate, portate al sindaco ma non reclamate in un anno; usucapione: utilizzo prolungato della cosa; possesso in buona fede di beni immobili; accessione: il proprietario della cosa principale diventa proprietario delle cose annesse).
Azioni a difesa della proprietà
- Azione di rivendicazione: ci si afferma proprietari senza avere possesso, con condanna alla restituzione; se chi ha la cosa la detiene per conto di altri in buona fede ci si muove contro quest’ultimo, se è stata ceduta bisognerà recuperarla a proprie spese). Deve dimostrare il diritto di proprietà o di usucapione;
- Azione di mero accertamento della proprietà;
- Azione di regolamento di confini;
- Azione per apposizione di termini.
Superficie
È il diritto di costruire su superficie altrui, diventando proprietari solo della costruzione. Se la costruzione ancora non esiste si ha questo diritto per 20 anni (ad aedificandum). Se la costruzione già esiste e viene concessa dal titolare, si parla di proprietà superficiaria. Può essere perpetua o a termine e si acquista per contratto, testamento o usucapione.
Enfiteusi
Attribuisce ad una persona gli stessi diritti del proprietario a cui dovrà pagare un canone e dovrà migliorare la proprietà.
Usufrutto
È il diritto di godere di una cosa altrui a patto che non se ne modifichi la destinazione economica. È un diritto a termine; se concesso a persona fisica si estingue con la sua morte, se invece concesso a persona giuridica ha un massimo di 30 anni. Si distingue tra usufrutto (tutti i beni tranne i consumabili) e quasi usufrutto (i consumabili). Il diritto può essere ceduto o dato in locazione, ma sempre fino alla morte del primo godente. Si estingue per scadenza o morte, per prescrizione estintiva, per consolidazione, per perimetro o per abuso.
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