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Opzione, contratto preliminare e patto di prelazione

Atti preliminari: proposta + accettazione

Negozi giuridici

Opzione (art. 1331 cc.)

Frutto di un accordo che per un certo periodo vincola una parte alla propria dichiarazione. L’altra parte ha facoltà di accettare o no. Oblato è arbitro della conclusione, il proponente versa in condizione di soggezione. Termine per opzione: fissato dalle parti o dal giudice; cedibile a titolo oneroso.

Contratto preliminare (art. 1351 cc.)

Contratto ad effetti obbligatori. Funzionale per la conclusione di contratto futuro “definitivo”. Il diritto di opzione ha natura potestativa, vi è conclusione con sola manifestazione di volontà di una parte. Per il contratto preliminare vi è cooperazione. Se una parte non procede con la stipula del contratto definitivo, per l’altra parte vi sono rimedi risarcitori per inadempimento (art. 1218 cc.). Mezzo particolare è l’esecuzione forzata (art. 2932 cc.) con sentenza costitutiva. Tutela particolare (art. 12 D. Lgs. 122/2005) per il promissorio acquirente di un immobile da costruire, che abbia subito la perdita di denaro o beni, senza conseguire diritto di proprietà o reale.

Patto di prelazione convenzionale

Attribuisce al titolare della prelazione un diritto ad essere preferito a parità di condizioni, nel caso in cui l’altra parte decida di addivenire, in futuro, alla stipula di un contratto. Violazione del patto: l’inadempiente deve risarcire il danno. L’accordo vincola solo le parti. Legale: Costruisce in capo al titolare un diritto reale opponibile erga omnes. Può essere fatto valere con diritto di riscatto.

Trattative e responsabilità precontrattuali

Fase di formazione del contratto: orientata al perfezionamento di un accordo, tramite atti impegnativi.

  • Trattativa: momento preparatorio preliminare, con l’accertamento dell’idoneità o meno dell’ipotetico accordo di soddisfare le esigenze delle parti. Il contratto è ancora futuro, ipotetico ed eventuale.

Art. 1337 cc: distingue tra “Svolgimento delle trattative” e “Formazione del contratto”; inoltre l’articolo richiede un comportamento improntato a buona fede. Buona fede oggettiva: lealtà e correttezza dell’agire. Violazione è fonte di responsabilità precontrattuali: obbligo di risarcimento del danno. Per garantire una sufficiente e corretta conoscenza.

Ipotesi di responsabilità precontrattuali

  • Mancata rivelazione dell’esistenza di una causa d’invalidità nota;
  • Conclusione del contratto all’esito della fase predetta;
  • Successiva invalidazione del negozio.

Art. 1338 cc: Per contratto invalido, vi è risarcimento del danno, dopo accertamento. Esso va commisurato al pregiudizio subito in dipendenza della trattativa.

Contratto standard e condizioni generali di contratto

I contratti relativi a beni e servizi di largo consumo, denominati “di massa”, sono contratti standardizzati. Affinché vi sia parità di trattamento:

  • Il fornitore può definire unilateralmente il contenuto del contratto (PARTE FORTE);
  • Il consumatore (PARTE DEBOLE) può accettare o rivolgersi alla concorrenza.

Art. 1341 cc: Efficacia delle clausole è condizionata dalla loro conoscibilità. Per le clausole penalizzanti deve esservi l’effettiva conoscenza del contraente, essa è implicata nell’approvazione per iscritto con due sottoscrizioni (co. 2). Art 1342 cc: Disciplina delle clausole vessatorie, anche per sottoscrizione di moduli e formulari standard, i quali possono essere formulati da terzi. Vi è la possibilità del contraente di aggiungere clausole, le quali prevalgono su quelle prestampate.

Art. 33 “Codice del Consumo”: tratta i contratti tra il consumatore ed il professionista, elencando alcune clausole vessatorie fino a prova contraria. Art. 36 cod. cons.: Clausole vessatorie sono nulle, mentre il contratto resta valido per il resto, nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, a favore del consumatore. Clausola Vessatoria: Ogni clausola che malgrado buona fede determini a carico del consumatore squilibrio giuridico (non economico) di diritti/obblighi derivanti dal contratto. Art. 34 cod. cons.: Criteri d’identificazione della vessatorietà del contratto, tenendo conto della natura del bene/servizio, delle circostanze al momento della conclusione e delle altre clausole. Art. 37 cod. cons.: Tutela di natura collettiva, che legittima le associazioni rappresentative a richiedere al giudice d’inibire l’uso di condizioni generali vessatorie.

Il contratto imposto

Art. 2597 cc.: Impone a chi esercita un’impresa in condizioni di monopolio legale, l’obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell’impresa, osservando la parità di trattamento.

La causa

  • Connotazione oggettiva: interesse obiettivo che il negozio è diretto a soddisfare, giustificazione giuridica dell’atto e dell’attribuzione patrimoniale che ne consegue. L’illiceità della causa rende nullo il contratto, la misura invalidatoria consegue all’illiceità del motivo, solo se comune ad entrambe le parti. La causa è necessaria per giustificare gli spostamenti patrimoniali, le operazioni che non palesino la loro funzione economico-sociale non godono di protezione, sono nulle. Si guarda al profilo causale per la classificazione dei contratti.
  • Contratto a titolo oneroso: distribuzione di sacrifici e vantaggi tra le parti;
  • Contratti a titolo gratuito: è solo una parte a farsi carico dei sacrifici e solo una parte dei vantaggi;
  • Contratti a causa liberale: intento disinteressato ed altruistico di arricchire la controparte;
  • Contratti a prestazioni corrispettive: è contratto oneroso e qualifica il nesso sinallagmatico tra le parti;
  • Contratti unilaterali: le obbligazioni sono a carico di una sola parte.

Tra i contratti a prestazioni corrispettive:

  • Contratti commutativi: fonte di vantaggi e svantaggi, alla conclusione è a priori determinata la distribuzione tra le parti;
  • Contratti aleatori: scambio aleatorio, non è certo su chi graverà lo svantaggio e su chi il vantaggio. I contratti sono aleatori: - Per natura, l’alea che incide sulla causa è elemento indispensabile – Per volontà delle parti.

Tipicità ed atipicità contrattuale

Contratti misti, complessi e collegati. Il negozio indiretto. L’ordinamento tramite la causa controlla che gli interessi siano meritevoli di tutela, tramite il tipo appresta modelli di disciplina per conseguire l’obiettivo. Tipo contrattuale: è uno schema con un nomen iuris, all’esito della tipizzazione legale, le parti sono soggette agli effetti naturali previsti per il tipo di contratto.

Art. 1322 cc.: se le parti hanno obiettivi diversi, perseguibili tramite un certo tipo contrattuale, è concesso concludere contratti atipici, con combinazione di schemi esistenti. Problema del controllo del contratto atipico, il quale deve avere le caratteristiche art. 1325 cc., importante diviene il giudizio di meritevolezza. A questo punto è necessaria la tipizzazione, tramite la riconduzione della fattispecie atipica ad un modello legale.

  • Criterio della prevalenza: per evidenziare la prossimità ad uno schema piuttosto che ad un altro;
  • Criterio dell’analogia: applicazione al contratto atipico delle disposizioni di contratti tipici simili.

Qualora vi sia contatto con più tipi contrattuali, si parla di: Contratto complesso e contratto misto, assoggettati alle regole del tipo contrattuale prevalente e ricondotti tramite la regola della prevalenza a contratto tipico.

Casi d’inapplicabilità del criterio di prevalenza:

  • Criterio della combinazione: previa scombinazione del contratto misto/complesso, si è ricondotto ciascuno dei frammenti dell’operazione contrattuale al regime proprio del contratto tipico ad essi pertinente.

Collegamento negoziale: il collegamento tra contratti può essere fissato dall’ordinamento e quindi tipizzato, ma se il collegamento è operato dalle parti, vi è atipicità. Dal collegamento non nasce un nuovo contratto, in quanto vi è rapporto d’interdipendenza, ma ciascuno conserva la propria autonomia. Ciò che è comune è la causa dell’operazione.

Elasticità e polivalenza funzionale: alcuni tipi contrattuali, vengono utilizzati per conseguire scopi diversi da quelli previsti. Negozio indiretto: un tipo contrattuale utilizzato per realizzare la funzione propria di un tipo diverso (alcuni vedono nel negozio fiduciario, un negozio indiretto).

Giudizio di liceità e di meritevolezza

La libertà di contenuto, incontra (art. 1322 cc.) i “limiti imposti dalla legge” ed il giudizio di meritevolezza degli interessi implicati in contratti atipici. Controllo di liceità: valutazione del profilo causale, secondo gli artt. 1418 e 1343 cc, non è valido il contratto che presenti causa illecita, contraria all’ordine pubblico ed al buon costume. Giudizio di meritevolezza: art. 1322 cc riferisce il giudizio ai soli contratti atipici, ma ormai questo viene esteso a tutti i contratti.

L’oggetto

Art. 1346 cc.: L’oggetto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. Oggetto del contratto è il bene o l’utilità che mediante il contratto le parti aspirano a conseguire. La possibilità dell’oggetto in senso naturalistico o giuridico. La prestazione potrebbe essere impossibile ab origine, ma potrebbe divenirlo.

Art. 1347 cc.: il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine è valido se la prestazione inizialmente impossibile, lo diventa. Concetto di illiceità: contrarietà a norme imperative, all’ordine pubblico, al buon costume. L’oggetto deve essere determinato o determinabile, i beni e le utilità devono essere individuati esattamente o devono essere individuati i criteri d’individuazione. Solitamente sono le parti ad individuare, ma si può anche dare il compito al terzo (arbitratore) e secondo l’art.1349 cc. deve risultare da contratto che le parti si rimettono a lui. L’impugnazione contro l’arbitratore è possibile solo se si prova mala fede.

La forma. Atto pubblico e scrittura privata

La forma non è di regola elemento essenziale, ma lo diventa qualora sia la legge a stabilirlo sotto pena di nullità. La forma assolve un ruolo decisivo ad probationem.

Art.1350 cc.: Elencazione degli atti che a pena di nullità devono farsi in forma scritta. Tra le prove documentali, abbiamo atto pubblico e scrittura privata, ma l’adozione dell’uno o dell’altro non è indifferente.

  • Atto pubblico: redatto con le richieste formalità da notaio o pubblico ufficiale, fa prova fino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale, nonché dalla dichiarazione delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti davanti a lui;
  • Scrittura privata: fa prova fino a querela di falso, della sola provenienza delle dichiarazioni di chi l’ha sottoscritta, sempreché questa non venga disconosciuta.

È richiesta forma scritta ad substantiam per:

  • Contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
  • Contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti reali su beni immobili e atti di rinunzia a tali diritti;
  • Contratti di locazione di beni immobili con durata ultranovennale;
  • Atti di divisione di beni immobili ed altri diritti reali immobiliari.

Gli atti elencati nell’art.1350 sono quelli che necessitano di trascrizione art. 2643 cc. Chi domanda la trascrizione deve presentare al conservatore dei registri immobiliari una nota di trascrizione recante le indicazioni art. 2659cc e la copia del titolo (copia autenticata dell’atto pubblico o scrittura privata). Art. 1351 cc.: il contratto preliminare è nullo se non presenta la forma del contratto definitivo, ciò vale anche per la rappresentanza. La rigidità sulla forma si ha per protezione del consumatore come parte debole.

Il documento informatico

Disciplina del documento informatico D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 recante il “Codice dell’amministrazione digitale”. Il documento informatico:

  • Da chiunque formato, è rilevante e valido a tutti gli effetti se conforme alle disposizioni del codice ed alle regole tecniche;
  • Se sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale, ha la stessa efficacia della scrittura privata;
  • Se sottoscritto con firma elettronica, è valutabile in giudizio tenuto conto delle caratteristiche di qualità e sicurezza.

Firma elettronica ed altri dati in forma elettronica, sono utilizzati quali metodi d’identificazione informatica. È qualificata, la firma elettronica ottenuta tramite procedura informatica che garantisce connessione univoca al firmatario, creata con mezzi di cui ha controllo esclusivo. Firma digitale è firma elettronica qualificata che consente al titolare di rendere manifesta e di verificare provenienza di un documento informatico.

Il contenuto del contratto. Gli elementi accidentali del contratto

Art. 1322 cc.: Le parti possono autonomamente determinare il contenuto, il quale riflette gli interessi che le parti vogliono soddisfare. Il contenuto, si articola in parti, clausole. Le clausole sono parti accidentali (non necessarie) del contratto, le quali identificano la condizione, il termine e l’onere. Esse se inserite sono parti essenziali.

La condizione

Art. 1353 cc.: La condizione è evento futuro ed incerto al verificarsi del quale i contraenti subordinano l’efficacia o la risoluzione del contratto o di un patto.

Art. 1354 cc. c1 co.:

  • Condizione sospensiva: il contratto è ab origine inefficace i suoi effetti iniziano a prodursi se l’evento dedotto in condizione si verificherà;
  • Condizione risolutiva: il contratto è immediatamente produttivo di effetti.

Art. 1354 cc. 2 co.: Condizioni illecite rendono nullo il contratto. Per condizione impossibile è necessario stabilire se:

  • Condizione sospensiva: il contratto è nullo;
  • Condizione risolutiva: il contratto resta valido e produttivo di effetti.

Art. 1354 cc. 3 co.: Disposizioni valide anche riguardo ad una sola parte del contratto, invalidità solo se la parte in questione è essenziale alla stipula del contratto stesso. La condizione è:

  • Casuale: se legata ad un accadimento estraneo alle parti;
  • Potestativa: se l’evento dipende da una parte;
  • Mista: se per l’avvenimento concorrono i due fattori.

Art. 1355 cc.: Nullità solo per condizione potestativa sospensiva dal lato del debitore (quella rimessa all’arbitrio di colui il quale, sotto detta condizione, aliena un diritto o assume un obbligo – “se vorrò”, “se mi sembrerà conveniente”).

La condizione risolutiva meramente potestativa:

  • Chi la ritiene nulla ed inefficace;
  • Chi, facendovi discendere un potere di recesso la ritiene ammissibile nei limiti dell’art. 1373 cc.

Art. 1356 cc.: In attesa che l’evento si verifichi, finché perdura l’incertezza, le parti vertono in una situazione di pendenza. Art. 1357 cc.: Chi ha un diritto subordinato a condizione, può disporne in pendenza, ma gli effetti di ogni atto sono subordinati alla condizione stessa. Abbiamo però una tutela reale, esercitatile nei confronti di terzi. Art. 1356 co.1: Se la condizione è sospensiva, il soggetto che ha acquistato il diritto, pur non potendo vantarne la titolarità, ha un’aspettativa di diritto che lo legittima al compimento di atti conservativi. Co.2: Se la condizione è risolutiva, l’acquirente del diritto è titolare dello stesso, potendo esercitarlo. Art. 1361 cc.: L’esercizio del diritto, compete in pendenza della condizione a chi ne è titolare. Art. 1358 cc.: Nella fase di pendenza, chi si è obbligato o ha alienato un diritto sotto condizione deve comportarsi secondo buona fede (in senso oggettivo). La violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede, porta all’obbligo di risarcimento del danno, ma se il comportamento è grave (doloso), le ragioni del contraente deluso sono tutelate in via specifica: Art. 1359 cc. “La condizione si considera avverata se mancata per causa imputabile alla parte con interesse contrario all’avveramento”. Art. 1360 cc.: Retroattività della condizione, la condizione creatasi, si considera esistente sin dal momento della conclusione del contratto. Tranne:

  • Se le parti o il contratto stabiliscano che gli effetti del contratto o della sua risoluzione debbano riportarsi ad altro momento;
  • In caso di avveramento di soluzione risolutiva apposta a contratto ad esecuzione periodica o continuata, l’avveramento non ha effetto riguardo le prestazioni già eseguite;
  • Con riguardo ai frutti separati o maturati prima del verificarsi della condizione, che non devono essere restituiti, salvo diversa disposizione (art. 1361 co.1).

Oltre alla condizione espressione dell’autonomia contrattuale, vi è la condizione legale, la dove è la legge a subordinare l’efficacia di un contratto al determinarsi di un evento, essa però soddisfa interessi pubblici. La condizione legale è governata dalla regola di retroattività (art. 1360 cc.).

Il termine e l’onere

Le parti possono inerire nel contratto l’indicazione del momento in cui esso produrrà effetti o cesserà di produrli. Termine può essere individuato con una data o un evento. Per termine iniziale, il contratto vincola le parti subito, ma esso è inefficace prima del termine indicato.

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Scienze giuridiche IUS/02 Diritto privato comparato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Quadri Enrico.
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