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Simulazione relativa
Art. 1414 cc.: Per simulazione relativa, è inefficace il contratto simulato, ma per il contratto dissimulato, bisogna guardare ai requisiti di sostanza e forma. Ove il contratto violi una norma imperativa o presenti causa illecita sarà nullo ed inefficace; Ma se una locazione (contr. Simulato) occulta una compravendita (contr. Dissimulato), quest'ultima avrà effetto, se le parti lo stabiliscano in un testo scritto. Ove uno dei contraenti intenda far valere il contratto simulato, l'altro potrà dare prova documentale della simulazione.
Art. 1417 cc.: Non è consentito alle parti di avvalersi della prova testimoniale, a meno che non sia diretta a far emergere l'illiceità del contratto dissimulato. Dissimulazione rispetto a terzi: i terzi cui la simulazione abbia arrecato pregiudizio, possono impiegare qualsiasi mezzo per dare prova della simulazione, compresa la prova testimoniale. I terzi che hanno tratto vantaggio
dal contratto. Per questi vi è protezione:- La simulazione può riferirsi all'intero contratto o alla singola clausola;
- Interposizione fittizia di persona: è simulazione reale soggettiva. Sulla base di un accordo simulato, vi è un soggetto il quale assume fittiziamente la posizione contrattuale di un altro soggetto.
- La regola della responsabilità, vale a sanzionare il comportamento assunto in violazione del contratto.
- La regola d'invalidità ha diretta incidenza sull'atto negoziale, inoltre, se il contratto evidenzia contrasto con norme inderogabili, la regola interviene per ripristinare la legalità.
- La regola d'inefficacia, contratti nulli solo in taluni casi possono generare effetti.
Gli impegni volontariamente assunti da contratto, se violati, portano a responsabilità.
- Responsabilità contrattuale: chi contravviene ad un obbligo che lo lega ad un altro soggetto;
- Responsabilità extra-contrattuale: chi contravviene ad un dovere generico di rispettare la sfera giuridica altrui.
Onere della prova:
- Chi fa valere la responsabilità contrattuale deve solo dimostrare l'esistenza del titolo da cui deriva la sua pretesa, essendo l'altra parte a dover dimostrare di aver eseguito o di non aver potuto adempiere;
- Chi agisce in via extracontrattuale deve provare l'esistenza dell'illecito, il fatto dannoso.
Termine di prescrizione del risarcimento:
- Termine decennale;
- Termine di 5 anni, potendosi estendere per danni morali.
È possibile un concorso tra le 2 forme di responsabilità. Si discute sul cumulo dei risarcimenti.
Risarcimento del danno ed adempimento in natura: Il risarcimento del danno copre
L'interesse positivo, la misura risarcitoria assicura all'avente diritto il valore in termini pecuniari della prestazione ineseguita, ponendo l'inadempiente in una condizione economica equivalente a quella in cui si sarebbe trovato se gli impegni contrattuali fossero stati onorati. 15
Al contraente non inadempiente è data la possibilità di ottenere l'adempimento coattivo o in natura della prestazione inadempiuta. Può ipotizzarsi che i due adempimenti concorrano. All'adempimento in natura, fa riferimento l'art. 1453 cc., il quale riserva al contraente non inadempiente la facoltà di scegliere tra la domanda d'inadempimento o la risoluzione del contratto. Si può richiedere l'esatta esecuzione.
La risoluzione del contratto per inadempimento. Risoluzione giuridica e risoluzione di diritto. La risoluzione del contratto è operativa solo per contratti a prestazioni corrispettive. La risoluzione viene utilizzata
Qualora a causa di eventi sopraggiunti l'obbiettivo del contratto sia irraggiungibile. La risoluzione è prevista in tre casi:
- Art. 1453 - 1462 cc.: Risoluzione per inadempimento;
- Art. 1463 - 1466 cc.: Risoluzione per impossibilità sopravvenuta;
- Art. 1467 - 1469 cc.: Risoluzione per eccessiva onerosità.
La risoluzione per inadempimento (in alternativa all'adempimento in natura). La parte convenuta nel giudizio di risoluzione, stante il venir meno dell'interesse dell'altra ad ottenere l'adempimento, può disporre diversamente della prestazione dovuta e non può più adempiere alla propria obbligazione. L'azione di risoluzione può concorrere con il risarcimento del danno.
La risoluzione è effetto di una sentenza costitutiva che retroagisce al momento della conclusione del contratto, prevedendo l'obbligo di provvedere alla restituzione delle prestazioni eseguite.
Larisoluzione non ha effetti nei confronti di terzi, tranne per la trascrizione della domanda risolutiva.
Art. 1459 cc.: Risoluzione per inadempimento dei contratti plurilaterali con comunione di scopo, sipuò pervenire allo scioglimento del patto interessato, ma non dell’intero contratto,tranne che la prestazione fosse essenziale.
La risoluzione di diritto (senza l’intervento del giudice) in tre casi:
- Art. 1457 cc.: Infruttuoso decorso del termine, se la parte è ancora interessata alla prestazione,deve darne notizia, altrimenti il contratto si ritiene risolto;
- Art. 1454 cc.: La parte non inadempiente intima alla controparte di adempiere in un congruotermine, dichiarando che decorso inutilmente il termine, il contratto sarà risoluto. Il termine nonpuò essere inferiore a 15 giorni (sdp);
- Art. 1456 cc.: Inadempimento dell’obbligazione oggetto di una clausola risolutiva espressa. Icontraenti stabiliscono che il contratto è risolto,
qualora vi sia mancato o inesatto adempimento di una o più obbligazioni determinate. Nel caso, la parte deve avvisare di voler attuare la clausola risolutiva. Nonostante la stragiudizialità, è possibile che vi sia in un secondo momento il controllo del giudice, sulla legittimità del potere di autotutela (risoluzione di diritto).
Altri 2 metodi di autotutela attivabili, di fronte al rischio d’inadempimento:
- Eccezione d’inadempimento;
- Sospensione dell’esecuzione della prestazione.
1. Art. 1460 cc.: Ciascuna parte, di un contratto a prestazioni corrispettive, può rifiutarsi di adempiere se l’altro non adempie. L’eccezione d’inadempimento è preclusa se nel contratto sia stata inserita una clausola d’inopponibilità delle eccezioni volte ad evitare o ritardare l’effettuazione della prestazione, la clausola non ha effetto per eccezioni di nullità, annullabilità ed inadempimento è
Nei contratti con effetti reali, il perimento della cosa per causa non imputabile all'alienante, non libera l'acquirente dall'obbligo di eseguire la controprestazione. La disposizione estesa al caso in cui l'effetto traslativo/costitutivo sia differito fino allo scadere di un termine. L'acquirente a termine iniziale sopporta il rischio del perimento e resta obbligato (il termine è futuro, ma certo). Diverso il caso di trasferimento con condizione sospensiva: essendo l'effetto traslativo incerto, l'acquirente non è tenuto a porre in essere la prestazione.
La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità. La presupposizione. Eventi sopravvenuti possono rendere più onerosa la prestazione. Nulla questio per contratti aleatori (è nella possibilità che ciò accada), e là dove gli eventi in questione rientrino nella normale alea contrattuale.
Art. 1467 cc.: Risoluzione per via giudiziale e con sentenza costitutiva,
Dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita, ove la prestazione di una delle parti sia divenuta eccessivamente onerosa è concesso alla parte contro la quale la risoluzione è domandata, di evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.
Se il contratto rientra nello schema art. 1333 cc., prevedendo obbligazioni a carico di una sola delle parti, non trova applicazione il rimedio risolutorio, ma la parte obbligata può chiedere una riduzione della prestazione o modifica delle modalità d'adempimento.
Abbiamo due metodi di soluzione:
- Scioglimento del vincolo;
- Metodo conservatorio, con revisione (metodo ottimale).
La presupposizione è volta a salvaguardare l'equilibrio contrattuale originario, la giurisprudenza ne identifica la ricorrenza, quando una situazione può essere ritenuta presente dai contraenti, nella formazione del consenso, come presupposto comune con valore determinante.
Ai fini dell'esistenza del vincolo contrattuale. Oltre a casi di sopravvenienza delle circostanze, vi sono casi connotati dalla mancanza originaria di una situazione erroneamente data per esistente. L'invalidità del contratto. La dialettica nullità-annullamento e il regime delle relative azioni 17. Nullità ed annullamento sono autonomi e distinti, in quanto il rimedio è generale per la nullità, particolare per l'annullamento. Artt. 1420 - 1446 cc.: Il contratto plurilaterale, non risente dell'annullamento o della nullità che colpisca il vincolo di una sola delle parti (salvo che questa non sia essenziale). Differenze ci sono:
- Annullabilità
- Nullità
Le sentenze di annullabilità sono pronunciate di natura costitutiva (valide in senso retroattivo); L'agire in annullamento è
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