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Diritto privato: Bocchini - Quadriparte II

Categorie generali

Capitolo 1: Soggetto e persona

1. Soggettività e personalità

Il codice civile non offre la nozione di soggetto giuridico dandola evidentemente per scontata. Più che altro i destinatari delle regole su cui si fonda l'ordinamento sono le persone giuridiche (titolo I) e le persone fisiche (titolo II). Il nostro ordinamento giuridico, come poi ogni altro, individua i soggetti come titolari degli interessi presi in considerazione e disciplinati mediante le regole finalizzate alla risoluzione dei relativi conflitti. Con la formula di soggetto giuridico si allude ad un possibile punto di riferimento di rapporti giuridici, e quindi tale soggetto risulta titolare di situazioni giuridiche soggettive.

La nozione di soggetto giuridico è una nozione di carattere puramente formale in quanto esclusivamente collegata alla potenziale titolarità di situazioni giuridiche soggettive, con il riconoscimento da parte dell'ordinamento di quella attitudine ad essere titolare di situazioni giuridiche soggettive che viene definita come capacità giuridica. Tuttavia non sempre a tutti gli uomini viene riconosciuta la capacità di essere titolari di situazioni giuridiche soggettive, relegando taluni addirittura al rango di mero oggetto di situazioni giuridiche altrui.

Il riconoscimento dell'autonomia delle valutazioni dell'ordinamento in materia è risultato funzionale all'estensione della capacità giuridica anche ad entità diverse dall'uomo. Ed è proprio in questo senso che la dottrina si è preoccupata di elaborare la nozione di soggetto giuridico quale categoria unitaria che comprende sia persone giuridiche sia persone fisiche. Persone fisiche considerate senz'altro soggetti in quanto uomini, persone giuridiche considerate soggetti di diritto solo in quanto riconosciute tali attraverso meccanismi specificamente predisposti dall'ordinamento.

2. Tipologie

Sono considerati soggetti giuridici innanzitutto le persone fisiche. Il codice civile non ha potuto fare altro che riconoscere ad ogni uomo la qualità di soggetto giuridico e lo si è fatto ricollegando al momento della nascita l'acquisto della capacità giuridica. Il riconoscimento dell'uguale qualità di soggetto giuridico ad ogni uomo, in quanto considerato come persona, centro di imputazione di situazioni giuridiche attive e passive, nell'impianto originario del codice civile non evitava discriminazioni sul piano della capacità giuridica.

In particolare oltre alle discriminazioni rivolte contro la donna, l'ordinamento proponeva una discriminazione anche riguardo la razza. L'art. 1 del codice civile del 1938 prevedeva che “limitazioni della capacità giuridica derivanti dall'appartenenza a determinate razze sono stabilite da leggi speciali”. A prescindere dall'abrogazione di tale previsione avvenuta nel 1944, qualsiasi discriminazione in tema di capacità sarebbe destinata a trovare un insormontabile ostacolo nell'articolo 3 della costituzione che sancisce il principio di pari dignità sociale e della eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica ecc.

Una persona giuridica, in diritto, indica un ente (associazioni, fondazioni ecc) al quale l'ordinamento giuridico attribuisce la capacità giuridica facendone così un soggetto di diritto. In generale la capacità giuridica riconosciuta alla persona giuridica (personalità giuridica) è meno estesa di quella riconosciuta all'essere umano in quanto soggetto di diritto, ossia alla persona fisica, poiché la persona giuridica non può essere parte di quei rapporti giuridici che, per loro natura, possono intercorrere solo tra persone fisiche (l'esempio tipico è rappresentato dai rapporti familiari).

3. Soggetto e status

Gli ordinamenti essendo fondati sul principio di uguaglianza consentono di guardare l'uomo nella veste di soggetto giuridico in una prospettiva unitaria, cioè che prescinde da ogni considerazione relativa al suo stato o condizione sociale inteso nel senso di appartenenza a classi, ceti o caste. Il superamento del senso di appartenenza a ceti, classi o caste è rappresentato dal passaggio dalla vecchia alla nuova concezione di organizzazione della società. In tale passaggio risulta fondamentale l'applicazione delle medesime regole a tutti i consociati, riconosciuti come portatori di una identica capacità giuridica con uguali potenzialità quanto a titolarità di diritti ed obblighi.

Con il concetto di status non ci si riferisce più ad una qualità del soggetto ricollegato ad un ceto o ad una casta di appartenenza, ma piuttosto ad una situazione giuridica soggettiva che indica la posizione di un soggetto rispetto a determinati gruppi sociali organizzati. Particolare importanza assumono, anche sotto un profilo storico, lo stato di cittadino (status civitatis) e lo stato familiare (status familiae) del soggetto. Il primo fa riferimento al diritto pubblico mentre il secondo al diritto privato per l'importanza sociale che l'ordinamento conferisce all'organo famiglia.

Bisogna comunque affermare che è lo stato a fissare rigidamente le condizioni e gli effetti in ordine allo status del soggetto: di qui il principio della indisponibilità degli status familiari e delle azioni. Al di là degli status familiari, è possibile utilizzare il medesimo concetto con riguardo alla posizione del soggetto quale membro di gruppi organizzati come, associazioni o società (associato o socio).

Dove manchi un gruppo organizzato piuttosto che status si può parlare principalmente delle qualità del soggetto. Si pensi a qualità collegate ad attività svolte abitualmente dal soggetto come ad esempio l'imprenditore, lavoratore subordinato, consumatore, cliente o utente.

Capitolo 2: Beni giuridici

1. Cosa, bene e oggetto di diritti

Secondo l'art. 810 sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti. Con il termine bene indichiamo una entità in grado di provocare utilità al soggetto. Il bene in ragione dell'utilitas può provocare attitudine a soddisfare interessi considerati rilevanti così da farne possibile oggetto di diritti. Una cosa per essere considerata bene deve essere suscettibile di appropriazione e di utilizzo, deve possedere cioè un valore. Una cosa ha valore quando esiste in qualità limitata ed è suscettibile di appropriazione.

I beni sono formati oltre che da cose materiali anche da res incorporales (beni di natura patrimoniale o secondo l'art 814 le energie naturali). Non sono definite beni le cose incommerciabili. Un discorso particolare va fatto per le parti separate del corpo umano. Solo per alcune di esse vige una condizione di libera disponibilità e di circolazione come ad esempio i capelli. Per altre parti si ha una situazione di massima incommerciabilità e di una limitata disponibilità senza mai la possibilità di trarne lucro.

Non si considerano beni poi le cose comuni a tutti in quanto essendo liberamente disponibili a tutti in natura e essendo illimitate il loro godimento non può essere fonte di conflitti e di interessi. Esempi sono l'aria o l'acqua del mare. Tuttavia l'intervento dell'uomo può determinare un valore economico dando così luogo all'esistenza di un bene anche per il diritto. Si pensi allo sfruttamento dell'atmosfera come luogo di propagazione delle onde radioelettriche da reputare beni mobili ai sensi dell'articolo 814. Sono da considerare beni le cose che al momento non costituiscono oggetto di diritti ma sono suscettibili di diventarlo attraverso la relativa appropriazione, si tratta delle cose di nessuno come i pesci e le case abbandonate intenzionalmente dal proprietario a differenza di quelle smarrite trattate diversamente dal legislatore.

2. Beni immobili e beni mobili

Il codice civile vigente ha conservato la tradizionale distinzione tra beni immobili e beni mobili. L'art. 812 individua i beni immobili, mentre beni mobili sono considerati tutti gli altri beni. Per l'art.812 sono beni immobili il suolo, le sorgenti, i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati beni immobili ai sensi dell'articolo 812 i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti a condizione che siano saldamente assicurati alla riva o all'alveo.

I beni mobili vengono reputati in via residuale in quanto a tale categoria appartengono tutti i beni non considerati tra quelli immobili. Le energie naturali, aventi valore economico, sono considerate beni mobili. Decisiva per l'individuazione della disciplina applicabile è la natura dell'oggetto del diritto: ai fini dell'applicabilità del regime dei beni mobili opera il criterio della residualità. La categoria dei beni mobili inoltre comprende il denaro, le azioni di società, le obbligazioni e i titoli di credito.

3. Distinzioni ulteriori

La prima è relativa a quella tra cose generiche e cose specifiche.

  • Si definiscono cose generiche le cose che vengono prese in considerazione per la loro appartenenza ad un genere (copia di un libro). Cose specifiche sono invece le cose considerate per la loro individualità (copia di un libro firmato dall'autore).
  • Cose fungibili sono tutte quelle considerate a peso, numero e misura (esempio è il prodotto industriale interscambiabile). Significativo è il prestito che a seconda della fungibilità è mutuo o comodato. Cose infungibili, quando non possono essere sostituite con cose appartenenti allo stesso genere. Ad esempio, un libro appena edito è certamente fungibile, ma se è una rara copia di un libro non più stampato, o se è, ad esempio, una copia con dedica dell’autore, non è più sostituibile, quindi diventa un bene infungibile.
  • Cose consumabili e cose inconsumabili. Sono consumabili le cose cui la loro utilizzazione normale ne comporta la distruzione quale entità (alimenti). Inconsumabili quelle che si presentano a una utilizzazione normale ripetuta nel tempo.
  • Cose divisibili e indivisibili. La divisibilità sussiste quando la cosa può essere divisa in parti omogenee. Cose indivisibili, cioè cose che non possono essere divise senza che perdano la loro utilità (es.: un cavallo da corsa), o per volontà delle parti o per legge.
  • La distinzione tra cose produttive e non produttive dipende dall'attitudine della cosa alla produzione di frutti.
  • Infine si hanno i beni di consumo a tutela del consumatore.

4. Il danaro

Il danaro è inquadrato nella categoria dei beni. Viene qualificato come cosa mobile, generica, fungibile, consumabile e divisibile.

5. Rapporti di connessione tra le cose. Le pertinenze

Le cose, oltre che nella loro individualità, possono presentarsi unite o in rapporto tra loro. Quindi le cose possono ulteriormente dividersi in:

  • Cose semplici: cioè le cose dotate di una propria autonoma utilità (un tavolo, un animale).
  • Cose composte: formate da più cose semplici, che perdono nella composizione la loro autonomia. Le cose che compongono la cosa composta, pur essendo separabili, sono tra di loro in un rapporto di complementarità economica (un paio di occhiali è formato da più cose semplici e separabili, lenti, montatura, viti, ma la separazione delle cose fa venir meno la funzione cui gli occhiali sono destinati).
  • Cose connesse: cioè quando più cose, mantenendo una loro individualità materiale, sono poste però in relazione tra loro, in modo tale che è distinguibile una cosa principale ed una accessoria, legata alla cosa principale da un vincolo di dipendenza. Sono ipotesi di connessione di cose l’incorporazione, cioè la compenetrazione materiale o artificiale di una cosa all’altra, e la pertinenza.

Per l'art. 817 pertinenza è la cosa mobile o immobile destinata in modo durevole a servizio o ornamento di un’altra cosa, che normalmente è immobile. Il rapporto di pertinenza può intercorrere tra cose mobili (cornice e quadro), tra cose mobili e cose immobili (antenna televisiva ed edificio) tra cose immobili (la cantina rispetto all'appartamento). Essenziale perché sorga il rapporto di pertinenza è la destinazione, la quale può essere effettuata esclusivamente dal proprietario della cosa principale. Perché si abbia la costituzione del rapporto occorre che il proprietario della cosa principale sia tale anche della cosa accessoria. Affinché sussista un rapporto di pertinenza tra due beni sono necessari due presupposti Oggettivo: che consiste nel rapporto di servizio ad ornamento rispetto la cosa principale Soggettivo: la volontà da parte del proprietario o titolare di destinare la cosa al servizio od ornamento della cosa principale. Un volta costituito il rapporto, la pertinenza segue la sorte della cosa principale. Se ad esempio si vende la cosa principale si intende venduta la pertinenza a meno che le parti non abbiano convenuto diversamente art 818. È possibile costituire rapporti diversi per pertinenza. Posso dunque concedere l'uso del garage annesso alla mia casa o venderlo. Il vincolo di pertinenza cessa quando viene meno l'elemento oggettivo e soggettivo, ad esempio quando la cosa è stata venduta o è perita.

6. Le universalità

Per universalità di beni mobili si intende, secondo l'articolo 816 del Codice civile italiano, la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e che hanno una destinazione unitaria (es. un gregge, una pinacoteca, una biblioteca). Tre sono gli elementi necessari perché si possa parlare di universalità: una pluralità di cose mobili, una destinazione unitaria intesa come funzione comune e l'appartenenza delle cose al medesimo soggetto. La destinazione unitaria non fa comunque perdere l'autonomia alle cose che formano la universalità le quali potranno quindi essere oggetto, separatamente l'una dall'altra, di singoli atti.

Quando l'universalità nasce per volere del proprietario (ad es. di chi ha raccolto i libri), si parla di universalità di fatto. Invece quando l'universalità è stabilita dal legislatore si parla di universalità di diritto, ad es. l'azienda è definita come universalità di beni dalla legge, in quanto una pluralità di beni è destinata al medesimo scopo (catene di montaggio).

8. Frutti

Tra i beni il codice civile disciplina i frutti distinguendoli in frutti naturali e frutti civili. Sono considerati frutti naturali quelli che provengono dalla cosa direttamente con o senza l'intervento dell'uomo. I frutti naturali seguono la stessa sorte della cosa fruttifera fino alla separazione, ne fanno parte fino a tal momento che segna il momento dell'acquisto da parte dell'avente diritto. È possibile disporre di essi prima della separazione come cose mobili future, con applicazione per la relativa vendita, dell'art 1472 relativo alla vendita di cose future. La separazione, ossia il distacco dalla cosa madre, determina una autonoma identità giuridica dei frutti facendo sorgere su di essi un diritto di proprietà. Tale proprietà spetta al proprietario della cosa fruttifera, salvo che spetti ad altri soggetti quale effetto di un diritto di godimento vantato relativamente alla cosa madre. Vale il principio per cui chi fa proprio i frutti deve, entro il limite del relativo valore, rimborsare colui che ha fatto spese per la produzione e il raccolto. Per i frutti civili si intendono quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo di godimento che ne sia attribuito ad altri (interessi capitali, rendite vitalizie, corrispettivo delle locazioni). Anche i frutti civili come i frutti naturali spettano al proprietario della cosa fruttifera ovvero a chi abbia un diritto di godimento sulla cosa medesima.

9. Patrimonio

Il patrimonio viene inteso come l'insieme delle situazioni giuridiche di rilevanza economica di cui il soggetto è titolare. Ne restano esclusi i diritti di natura non patrimoniale. Esso finché la persona è vivente non viene considerato dell'ordinamento come possibile oggetto di situazioni giuridiche. L'art. 2740 intitolato alla responsabilità patrimoniale indica che ciascuno risponde dell'adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Ogni soggetto ha un solo patrimonio ma esistono dei patrimoni di destinazione che danno vita a patrimoni separati attenuando la responsabilità patrimoniale. Esempi significativi di tale fenomeno sono offerti dalla destinazione di beni che avviene con la costituzione del fondo patrimoniale, con conseguente trattamento differenziato dei creditori, dai fondi speciali per la previdenza e l'assistenza e dalla possibile costituzione, da parte di una società per azioni, di patrimoni destinati ad uno specifico affare.

10. Beni pubblici

Il codice civile non ha mancato di delineare anche la particolare condizione giuridica dei beni appartenenti allo stato ed agli enti pubblici. Taluni beni fanno parte del demanio pubblico in quanto non è ammessa l'appartenenza ai privati. I beni pubblici demaniali naturali sono: spiagge, porti, laghi, fiumi, torrenti, opere di difesa nazionale. I beni pubblici demaniali artificiali sono: strade, aerodromi, immobili di interesse storico, archeologico e artistico ecc. I beni demaniali sono inalienabili e possono formare oggetti di diritti di terzi solo nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Per i beni non necessariamente demaniali è ammessa la cosiddetta sdemanializzazione. Tale procedimento avviene attraverso procedure particolari. I beni appartenenti allo stato e agli altri enti territoriali non compresi tra quelli considerati demaniali.

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lucia.delsole96 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Quadri Enrico.
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