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I FATTI ILLECITI
Tra le fonti di obbligazione l’art 1173 annovera, immediatamente dopo il contratto, il fatto illecito.
Un’obbligazione risarcitoria come emerge dall’art 2043: “qualsiasi atto DOLOSO o COLPOSO che
cagiona ad alti DANNO INGIUSTO obbliga colui che lo ha provocato a RISARCIRE il danno”.
Questa norma insieme all’art 1218 concorre a formare il sistema dell’illecito civile, che
garantisce la tutela degli interessi che l’ordinamento considera meritevoli di protezione; essi
determinano i criteri in base ai quali sorge una responsabilità civile in capo ad un soggetto per la
riparazione del danno che altri abbia subito in conseguenza della lesione del proprio interesse.
L’art 1218 considera la responsabilità contrattuale che deriva dall’inadempimento
dell’obbligazione dalla lesione dell’interesse del creditore al conseguimento della prestazione cui
ha diritto per non avere il debitore tenuto il comportamento dovuto. Si parla invece di
responsabilità extracontrattuale (o aquiliana, dalla Lex Aquilia romana) in conseguenza della
violazione del generale dovere imposto a tutti i consociati di astenersi dall’arrecare danno agli altri,
ledendone interessi considerati rilevanti per l’ordinamento.
La differenza tra l’illecito civile e quello penale sta nella finalità: l’uno mira al ripristino
dell’interesse leso meritevole di tutela; l’altro mira alla salvaguardia attraverso l’irrogazione di una
pena di un interesse pubblico che si reputi minacciato dal comportamento del trasgressore.
Si insiste quindi sulla funzione riparatoria e non quella sanzionatoria: infatti, l’ordinamento pone
la sua attenzione sulla vittima più che sull’autore del danno, vuole individuare un soggetto cui far
carico la riparazione, il risarcimento del danno, più che un colpevole da punire.
ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'ILLECITO:
− FATTO (elemento oggettivo): comportamento produttivo dell’evento dannoso per altri, destinato
ad acquistare rilevanza per il risarcimento, se colposo o doloso. Esso può essere commissivo
od omissivo a seconda che la lesione derivi da un’attività o dalla mancanza di un’attività
sottoposta ad obbligo.
NESSO DI CAUSALITA’: (art 1223, 2056) il danno dev’essere stato cagionato dal FATTO,
dev’essere conseguenza del FATTO. E’ necessario quindi un nesso, un collegamento, tra il
fatto e il danno. Si distinguono due momenti: il primo di causalità materiale, concernente il
nesso che deve sussistere tra comportamento ed evento dannoso affinché possa esistere una
responsabilità risarcitoria; e il secondo di causalità giuridica, concernente il nesso tra evento
dannoso e conseguenze dannose con la funzione di limitare i confini dell’accertata
responsabilità risarcitoria.
In materia di causalità è ritenuto sufficiente il riscontro di una causalità adeguata: sono da
considerare ricollegabili al fatto solo quei danni che rientrino (secondo il principio della
regolarità causale) nella serie delle conseguenze normali del fatto in base ad un giudizio di
probabile verificazione.
Interruzione del nesso causale si verifica quando interviene un altro fattore distinto e
autonomo idoneo a produrre l’evento lesivo.
− DANNO INGIUSTO:
l’antigiuridicità del danno è considerata come la contrarietà del comportamento tenuto ad un
dovere giuridico imposto dall’ordinamento nell’interesse altrui e quindi come violazione di un
altrui diritto soggettivo (comportamento contra ius); e anche il suo essere “non iure” cioè
tenuto in assenza di una causa di giustificazione giuridicamente rilevante.
La sfera del danno giusto si è ampliata:
- l’interesse del creditore a non vedere turbata da terzi la possibilità del soddisfacimento
della sua pretesa da parte del debitore (tutela aquiliana del credito).
- la lesione di aspettative di carattere patrimoniale in campo familiare come la partecipazione
ai risparmi che il congiunto ha accumulato.
- il danno derivante da perdita di chance quale occasione favorevole per conseguire un
determinato risultato economicamente vantaggioso. (il lavoratore non ammesso dal suo datore
ad un concorso).
- diritto all’integrità del patrimonio
- danno derivante dallo spoglio subito dal possessore
- lesione di interessi legittimi (provvedimento illegittimo della P.A.)
Sempre nell’ambito del danno ingiusto ci sono da considerare le cd cause di esclusione
dell’antigiuridicità (cause per cui non si può considerare non iure, ingiustificato, il danno):
- legittima difesa: l’art 2044 dispone che non è responsabile chi cagioni il danno per legittima
difesa di sé o di altri. Fondamentali alcuni requisiti previsti dall’art 52 cp: l’offesa dev’essere
ingiusta; il pericolo attuale; la difesa proporzionata all’offesa. Quando manca quest’ultimo
requisito si parla di eccesso colposo di legittima difesa. Anche per danno patrimoniale.
- stato di necessità: quando il fatto dannoso è stato compiuto perché costretti dalla necessità
di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona e il pericolo non risulti
causato volontariamente né altrimenti evitabile. Al danneggiato sarà dovuta un’indennità
rimessa all’equo apprezzamento del giudice. Requisiti: il pericolo dev’essere: attuale;
involontario; inevitabile; il danno dev’essere: grave, personale e non patrimoniale, solo
interessi personali ma non fisici. Anche qui prevista un’obbligazione indennitaria per fatto
dannoso lecito (responsabilità da atto lecito).
- consenso dell’avente diritto: non è punibile chi abbia leso o posto in pericolo un diritto col
consenso della persona che ne è titolare purché si tratti di diritto disponibile. (dal codice
penale)
- esercizio di un diritto, adempimento di un dovere imposto da norma o da ordine legittimo
della pubblica autorità.
Elemento soggettivo:
- l’imputabilità: l’illecito è imputabile solo ad un soggetto, per l’art 2046, capace d’intendere
e di volere al momento in cui è stato commesso salvo che lo stato di incapacità derivi da sua
colpa. Si prescinde invece dalla capacità legale: saranno responsabili il minore, l’interdetto
giudiziale pur incapaci ove ritenuti capaci di intendere e volere. Lo stato non deve derivare da
sua colpa nel senso che non dev’essere determinato da egli stesso (in caso di incidente e
ubriachezza in auto ad es). Sarà il giudice a verificare questo presupposto anche attraverso i
criteri della comune esperienza e della scienza.
Nel caso in cui il danno sia stato cagionato da persona incapace di intendere e di volere l’art
2047 prevede l’obbligo del risarcimento al soggetto tenuto alla sorveglianza dell’incapace
salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto (responsabilità diretta e non indiretta
perché violazione del proprio dovere di sorveglianza). Nel caso in cui questi non possa
conferire il risarcimento perché insolvente o perché ha fornito la prova liberatoria il giudice in
considerazione delle condizioni economiche delle parti può stabilire una equa indennità per il
danneggiato da parte dell’autore del danno.
- La colpevolezza del comportamento produttivo di danno come doloso o colposo: la
colpevolezza è elemento essenziale per l’imputazione.
Distinguiamo nella colpevolezza:
- il dolo (atto illecito doloso) quando la lesione si è compiuta con coscienza e volontà del fatto
lesivo;
- la colpa (atto illecito colposo) quando l’atto viene compiuto per negligenza, imprudenza e
imperizia, per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini etc.
Si evita la colpevolezza quando l’evento è provocato da causa esterna al soggetto, causa che
si trova spesso nel caso fortuito o nella forza maggiore.
Responsabilità oggettiva e aggravata:
La prima è una forma di responsabilità civile per cui il soggetto responsabile risponde del danno a
prescindere dagli elementi soggettivi (dolo e colpa). Infatti si guardino gli artt. 2047, 2048, 2049
per esempio. La responsabilità aggravata è una "sottoclasse" dell'oggettiva, in essa il soggetto
responsabile dovrà fornire una prova liberatoria per scagionarsi dal danno (ecco perché
"aggravata"), in essa prevale il profilo soggettivo: si pensi all'art. 2050 per es: per liberarmi dovrò
provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Criteri di propagazione della responsabilità: art 2048 e 2049
- responsabilità genitoriale o tutoriale nei casi in cui il danno sia stato cagionato da un minore
non emancipato. Anche gli insegnati hanno responsabilità nel caso in cui il minore era sotto la loro
vigilanza. Si distinguono infatti la responsabilità diretta dei genitori o tutori e la responsabilità di
vigilanza o di educazione (dell’insegnante).
Si può parlare poi anche di responsabilità derivante da difetto di educazione per i genitori che
devono dimostrare di avere impartito al minore un’educazione atta ad impostare una vita
relazionale corretta o di responsabilità per fatto degli allievi per gli insegnanti che può essere
evitata dimostrando che sia stato un fatto imprevedibile e l’assenza di carenze organizzative.
- responsabilità a carico di padroni e committenti per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro
domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze cui sono adibiti. Necessario è che vi sia il
fatto illecito del preposto, che vi sia il vincolo di subordinazione anche solo temporaneo e infine
che sussista una connessione tra le incombenze e il danno, anche un nesso di occasionalità
necessaria (cioè che il danno non derivi direttamente dalle incombenze).
REGIMI PECULIARI:
Responsabilità per danni da cose :
-
sempre più importante è la responsabilità di colui che possiede una cosa, anche di non sua
proprietà (detenzione, possesso, possesso abusivo), per i danni che questa potrebbe provocare,
salvo che non provi il caso fortuito. A tal proposito l’art. 2051 parla di danni da cose in custodia.
Non si fanno differenze per il tipo di cose al di là della intrinseca pericolosità di esse dato che
anche cose innocue normalmente possono divenire strumento pericoloso. Condizione
fondamentale è la custodia della cosa intesa come effettivo potere materiale.
Responsabilità per danni di animali:
-
affine alla precedente, essa grava sul proprietario dell’animale o su chi se ne serve per il tempo in
cui lo ha in