Estratto del documento

I fatti illeciti

Tra le fonti di obbligazione l’art 1173 annovera, immediatamente dopo il contratto, il fatto illecito. Un’obbligazione risarcitoria come emerge dall’art 2043: “qualsiasi atto doloso o colposo che cagiona ad altri danno ingiusto obbliga colui che lo ha provocato a risarcire il danno”.

Questa norma insieme all’art 1218 concorre a formare il sistema dell’illecito civile, che garantisce la tutela degli interessi che l’ordinamento considera meritevoli di protezione; essi determinano i criteri in base ai quali sorge una responsabilità civile in capo ad un soggetto per la riparazione del danno che altri abbia subito in conseguenza della lesione del proprio interesse.

L’art 1218 considera la responsabilità contrattuale che deriva dall’inadempimento dell’obbligazione dalla lesione dell’interesse del creditore al conseguimento della prestazione cui ha diritto per non avere il debitore tenuto il comportamento dovuto. Si parla invece di responsabilità extracontrattuale (o aquiliana, dalla Lex Aquilia romana) in conseguenza della violazione del generale dovere imposto a tutti i consociati di astenersi dall’arrecare danno agli altri, ledendone interessi considerati rilevanti per l’ordinamento.

Differenza tra illecito civile e penale

La differenza tra l’illecito civile e quello penale sta nella finalità: l’uno mira al ripristino dell’interesse leso meritevole di tutela; l’altro mira alla salvaguardia attraverso l’irrogazione di una pena di un interesse pubblico che si reputi minacciato dal comportamento del trasgressore.

Si insiste quindi sulla funzione riparatoria e non quella sanzionatoria: infatti, l’ordinamento pone la sua attenzione sulla vittima più che sull’autore del danno, vuole individuare un soggetto cui far carico la riparazione, il risarcimento del danno, più che un colpevole da punire.

Elementi costitutivi dell'illecito

  • Fatto (elemento oggettivo): comportamento produttivo dell’evento dannoso per altri, destinato ad acquistare rilevanza per il risarcimento, se colposo o doloso. Esso può essere commissivo o omissivo a seconda che la lesione derivi da un’attività o dalla mancanza di un’attività sottoposta ad obbligo.
  • Nesso di causalità (art 1223, 2056): il danno dev’essere stato cagionato dal FATTO, dev’essere conseguenza del FATTO. È necessario quindi un nesso, un collegamento, tra il fatto e il danno. Si distinguono due momenti: il primo di causalità materiale, concernente il nesso che deve sussistere tra comportamento ed evento dannoso affinché possa esistere una responsabilità risarcitoria; e il secondo di causalità giuridica, concernente il nesso tra evento dannoso e conseguenze dannose con la funzione di limitare i confini dell’accertata responsabilità risarcitoria. In materia di causalità è ritenuto sufficiente il riscontro di una causalità adeguata: sono da considerare ricollegabili al fatto solo quei danni che rientrino (secondo il principio della regolarità causale) nella serie delle conseguenze normali del fatto in base ad un giudizio di probabile verificazione.
  • Danno ingiusto: l’antigiuridicità del danno è considerata come la contrarietà del comportamento tenuto ad un dovere giuridico imposto dall’ordinamento nell’interesse altrui e quindi come violazione di un altrui diritto soggettivo (comportamento contra ius); e anche il suo essere “non iure” cioè tenuto in assenza di una causa di giustificazione giuridicamente rilevante.

La sfera del danno giusto si è ampliata:

  • L’interesse del creditore a non vedere turbata da terzi la possibilità del soddisfacimento della sua pretesa da parte del debitore (tutela aquiliana del credito).
  • La lesione di aspettative di carattere patrimoniale in campo familiare come la partecipazione ai risparmi che il congiunto ha accumulato.
  • Il danno derivante da perdita di chance quale occasione favorevole per conseguire un determinato risultato economicamente vantaggioso. (Il lavoratore non ammesso dal suo datore ad un concorso).
  • Diritto all’integrità del patrimonio.
  • Danno derivante dallo spoglio subito dal possessore.
  • Lesione di interessi legittimi (provvedimento illegittimo della P.A.).

Cause di esclusione dell'antigiuridicità

Sempre nell’ambito del danno ingiusto ci sono da considerare le cd cause di esclusione dell’antigiuridicità (cause per cui non si può considerare non iure, ingiustificato, il danno):

  • Legittima difesa: l’art 2044 dispone che non è responsabile chi cagioni il danno per legittima difesa di sé o di altri. Fondamentali alcuni requisiti previsti dall’art 52 cp: l’offesa dev’essere ingiusta; il pericolo attuale; la difesa proporzionata all’offesa. Quando manca quest’ultimo requisito si parla di eccesso colposo di legittima difesa. Anche per danno patrimoniale.
  • Stato di necessità: quando il fatto dannoso è stato compiuto perché costretti dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale.
Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 7
Riassunto esame Diritto privato, prof. Rossi, libro consigliato Fatto illecito, Bocchini-Quadri, Trabucchi Pag. 1 Riassunto esame Diritto privato, prof. Rossi, libro consigliato Fatto illecito, Bocchini-Quadri, Trabucchi Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 7.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato, prof. Rossi, libro consigliato Fatto illecito, Bocchini-Quadri, Trabucchi Pag. 6
1 su 7
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Frenzy10 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Rossi Raffaele.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community