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I FATTI ILLECITI

Tra le fonti di obbligazione l’art 1173 annovera, immediatamente dopo il contratto, il fatto illecito.

Un’obbligazione risarcitoria come emerge dall’art 2043: “qualsiasi atto DOLOSO o COLPOSO che

cagiona ad alti DANNO INGIUSTO obbliga colui che lo ha provocato a RISARCIRE il danno”.

Questa norma insieme all’art 1218 concorre a formare il sistema dell’illecito civile, che

garantisce la tutela degli interessi che l’ordinamento considera meritevoli di protezione; essi

determinano i criteri in base ai quali sorge una responsabilità civile in capo ad un soggetto per la

riparazione del danno che altri abbia subito in conseguenza della lesione del proprio interesse.

L’art 1218 considera la responsabilità contrattuale che deriva dall’inadempimento

dell’obbligazione dalla lesione dell’interesse del creditore al conseguimento della prestazione cui

ha diritto per non avere il debitore tenuto il comportamento dovuto. Si parla invece di

responsabilità extracontrattuale (o aquiliana, dalla Lex Aquilia romana) in conseguenza della

violazione del generale dovere imposto a tutti i consociati di astenersi dall’arrecare danno agli altri,

ledendone interessi considerati rilevanti per l’ordinamento.

La differenza tra l’illecito civile e quello penale sta nella finalità: l’uno mira al ripristino

dell’interesse leso meritevole di tutela; l’altro mira alla salvaguardia attraverso l’irrogazione di una

pena di un interesse pubblico che si reputi minacciato dal comportamento del trasgressore.

Si insiste quindi sulla funzione riparatoria e non quella sanzionatoria: infatti, l’ordinamento pone

la sua attenzione sulla vittima più che sull’autore del danno, vuole individuare un soggetto cui far

carico la riparazione, il risarcimento del danno, più che un colpevole da punire.

ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'ILLECITO:

− FATTO (elemento oggettivo): comportamento produttivo dell’evento dannoso per altri, destinato

ad acquistare rilevanza per il risarcimento, se colposo o doloso. Esso può essere commissivo

od omissivo a seconda che la lesione derivi da un’attività o dalla mancanza di un’attività

sottoposta ad obbligo.

NESSO DI CAUSALITA’: (art 1223, 2056) il danno dev’essere stato cagionato dal FATTO,

dev’essere conseguenza del FATTO. E’ necessario quindi un nesso, un collegamento, tra il

fatto e il danno. Si distinguono due momenti: il primo di causalità materiale, concernente il

nesso che deve sussistere tra comportamento ed evento dannoso affinché possa esistere una

responsabilità risarcitoria; e il secondo di causalità giuridica, concernente il nesso tra evento

dannoso e conseguenze dannose con la funzione di limitare i confini dell’accertata

responsabilità risarcitoria.

In materia di causalità è ritenuto sufficiente il riscontro di una causalità adeguata: sono da

considerare ricollegabili al fatto solo quei danni che rientrino (secondo il principio della

regolarità causale) nella serie delle conseguenze normali del fatto in base ad un giudizio di

probabile verificazione.

Interruzione del nesso causale si verifica quando interviene un altro fattore distinto e

autonomo idoneo a produrre l’evento lesivo.

− DANNO INGIUSTO:

l’antigiuridicità del danno è considerata come la contrarietà del comportamento tenuto ad un

dovere giuridico imposto dall’ordinamento nell’interesse altrui e quindi come violazione di un

altrui diritto soggettivo (comportamento contra ius); e anche il suo essere “non iure” cioè

tenuto in assenza di una causa di giustificazione giuridicamente rilevante.

La sfera del danno giusto si è ampliata:

- l’interesse del creditore a non vedere turbata da terzi la possibilità del soddisfacimento

della sua pretesa da parte del debitore (tutela aquiliana del credito).

- la lesione di aspettative di carattere patrimoniale in campo familiare come la partecipazione

ai risparmi che il congiunto ha accumulato.

- il danno derivante da perdita di chance quale occasione favorevole per conseguire un

determinato risultato economicamente vantaggioso. (il lavoratore non ammesso dal suo datore

ad un concorso).

- diritto all’integrità del patrimonio

- danno derivante dallo spoglio subito dal possessore

- lesione di interessi legittimi (provvedimento illegittimo della P.A.)

Sempre nell’ambito del danno ingiusto ci sono da considerare le cd cause di esclusione

dell’antigiuridicità (cause per cui non si può considerare non iure, ingiustificato, il danno):

- legittima difesa: l’art 2044 dispone che non è responsabile chi cagioni il danno per legittima

difesa di sé o di altri. Fondamentali alcuni requisiti previsti dall’art 52 cp: l’offesa dev’essere

ingiusta; il pericolo attuale; la difesa proporzionata all’offesa. Quando manca quest’ultimo

requisito si parla di eccesso colposo di legittima difesa. Anche per danno patrimoniale.

- stato di necessità: quando il fatto dannoso è stato compiuto perché costretti dalla necessità

di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona e il pericolo non risulti

causato volontariamente né altrimenti evitabile. Al danneggiato sarà dovuta un’indennità

rimessa all’equo apprezzamento del giudice. Requisiti: il pericolo dev’essere: attuale;

involontario; inevitabile; il danno dev’essere: grave, personale e non patrimoniale, solo

interessi personali ma non fisici. Anche qui prevista un’obbligazione indennitaria per fatto

dannoso lecito (responsabilità da atto lecito).

- consenso dell’avente diritto: non è punibile chi abbia leso o posto in pericolo un diritto col

consenso della persona che ne è titolare purché si tratti di diritto disponibile. (dal codice

penale)

- esercizio di un diritto, adempimento di un dovere imposto da norma o da ordine legittimo

della pubblica autorità.

Elemento soggettivo:

- l’imputabilità: l’illecito è imputabile solo ad un soggetto, per l’art 2046, capace d’intendere

e di volere al momento in cui è stato commesso salvo che lo stato di incapacità derivi da sua

colpa. Si prescinde invece dalla capacità legale: saranno responsabili il minore, l’interdetto

giudiziale pur incapaci ove ritenuti capaci di intendere e volere. Lo stato non deve derivare da

sua colpa nel senso che non dev’essere determinato da egli stesso (in caso di incidente e

ubriachezza in auto ad es). Sarà il giudice a verificare questo presupposto anche attraverso i

criteri della comune esperienza e della scienza.

Nel caso in cui il danno sia stato cagionato da persona incapace di intendere e di volere l’art

2047 prevede l’obbligo del risarcimento al soggetto tenuto alla sorveglianza dell’incapace

salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto (responsabilità diretta e non indiretta

perché violazione del proprio dovere di sorveglianza). Nel caso in cui questi non possa

conferire il risarcimento perché insolvente o perché ha fornito la prova liberatoria il giudice in

considerazione delle condizioni economiche delle parti può stabilire una equa indennità per il

danneggiato da parte dell’autore del danno.

- La colpevolezza del comportamento produttivo di danno come doloso o colposo: la

colpevolezza è elemento essenziale per l’imputazione.

Distinguiamo nella colpevolezza:

- il dolo (atto illecito doloso) quando la lesione si è compiuta con coscienza e volontà del fatto

lesivo;

- la colpa (atto illecito colposo) quando l’atto viene compiuto per negligenza, imprudenza e

imperizia, per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini etc.

Si evita la colpevolezza quando l’evento è provocato da causa esterna al soggetto, causa che

si trova spesso nel caso fortuito o nella forza maggiore.

Responsabilità oggettiva e aggravata:

La prima è una forma di responsabilità civile per cui il soggetto responsabile risponde del danno a

prescindere dagli elementi soggettivi (dolo e colpa). Infatti si guardino gli artt. 2047, 2048, 2049

per esempio. La responsabilità aggravata è una "sottoclasse" dell'oggettiva, in essa il soggetto

responsabile dovrà fornire una prova liberatoria per scagionarsi dal danno (ecco perché

"aggravata"), in essa prevale il profilo soggettivo: si pensi all'art. 2050 per es: per liberarmi dovrò

provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Criteri di propagazione della responsabilità: art 2048 e 2049

- responsabilità genitoriale o tutoriale nei casi in cui il danno sia stato cagionato da un minore

non emancipato. Anche gli insegnati hanno responsabilità nel caso in cui il minore era sotto la loro

vigilanza. Si distinguono infatti la responsabilità diretta dei genitori o tutori e la responsabilità di

vigilanza o di educazione (dell’insegnante).

Si può parlare poi anche di responsabilità derivante da difetto di educazione per i genitori che

devono dimostrare di avere impartito al minore un’educazione atta ad impostare una vita

relazionale corretta o di responsabilità per fatto degli allievi per gli insegnanti che può essere

evitata dimostrando che sia stato un fatto imprevedibile e l’assenza di carenze organizzative.

- responsabilità a carico di padroni e committenti per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro

domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze cui sono adibiti. Necessario è che vi sia il

fatto illecito del preposto, che vi sia il vincolo di subordinazione anche solo temporaneo e infine

che sussista una connessione tra le incombenze e il danno, anche un nesso di occasionalità

necessaria (cioè che il danno non derivi direttamente dalle incombenze).

REGIMI PECULIARI:

Responsabilità per danni da cose :

-

sempre più importante è la responsabilità di colui che possiede una cosa, anche di non sua

proprietà (detenzione, possesso, possesso abusivo), per i danni che questa potrebbe provocare,

salvo che non provi il caso fortuito. A tal proposito l’art. 2051 parla di danni da cose in custodia.

Non si fanno differenze per il tipo di cose al di là della intrinseca pericolosità di esse dato che

anche cose innocue normalmente possono divenire strumento pericoloso. Condizione

fondamentale è la custodia della cosa intesa come effettivo potere materiale.

Responsabilità per danni di animali:

-

affine alla precedente, essa grava sul proprietario dell’animale o su chi se ne serve per il tempo in

cui lo ha in

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Frenzy10 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Rossi Raffaele.