Capitolo I - Contratto in generale
Contratto e autonomia privata
L'ordinamento dà al privato il potere di autoregolare i propri interessi. In ciò risiede il principio dell'autonomia privata. Tuttavia, tale autonomia si esplica in un quadro di canoni dall'ordinamento delineato. Si distinguono così regole autonome, da regole eteronome. Le prime costituiscono espressione della volontà libera e consapevole delle parti nell'autogoverno della propria sfera di interessi; le seconde costituiscono invece regole rappresentative della volontà dell'ordinamento.
Non tutti gli atti e le situazioni sono quindi soggette ad autonomia privata in quanto l'agire del soggetto nella cura dei propri interessi non sempre è improntato a libertà (l'adempimento ad esempio, essendo dovuto e non libero non è raccordabile nella sfera dell'autonomia). Non vi è comunque dubbio sul fatto che l'autonomia privata si esplichi attraverso atti negoziali e contratti. Il contratto è lo strumento principe dell'autonomia privata; esso, secondo quanto dettato dall'art. 1321 c.c., è l'accordo tra due o più parti per costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale.
Manifestazioni di autonomia
L'autonomia contrattuale poggia su una serie di postulati quali sono ad esempio la libertà di concludere o no un contratto, la libertà di scegliere la controparte, la libertà di determinarne i contenuti, ecc.
Requisiti del contratto
L'art. 1325 c.c. identifica i quattro requisiti essenziali del contratto, di cui tre essenziali ed uno che può talora esserlo. I tre requisiti essenziali sono l'accordo delle parti, la causa e l'oggetto; mentre il quarto requisito è la forma.
Accordo
Il contratto è un atto negoziale bilaterale o plurilaterale e ciò rende ragione del fatto che il regolamento in esso trasfuso sia frutto dell'accordo di tutte le parti interessate. Perché il vincolo giuridico venga in essere e produca i suoi effetti, è indispensabile l'accordo giacché nessuno può essere esposto a sacrifici economici per effetto della sola volontà altrui, prescindendo dalla propria, volontaria, manifestazione di volontà: su questo poggia la differenza tra contratto e atto unilaterale.
Va bene subito precisare che il termine di parte non è equipollente a quello di soggetto, poiché il soggetto indica il singolo individuo, mentre la parte indica uno o più individui legati ad un interesse comune all'interno del contratto.
Procedimenti di formazione dell'accordo
L'accordo contrattuale costituisce un procedimento articolato in atti tra loro collegati, secondo un modello legalmente preordinato. La regola che il codice impone di seguire per appurare quando il contratto sia concluso, è quella che rimanda al momento in cui chi ha fatto la proposta ha avuto accettazione dall'altra parte (art. 1326 co. 1 c.c.). L'autore della proposta è detto proponente, il destinatario è invece detto oblato. L'accordo si invera dunque in uno scambio tra proposta (che deve contenere tutti gli elementi necessari alla conclusione del contratto) e accettazione ad essa conforme; ove faccia difetto la conformità, l'accettazione equivale a nuova proposta.
La proposta deve essere compilata. Acclarare quando il proponente ha avuto conoscenza dell'accettazione dell'altra parte, è agevole quando le parti sono presenti, lo è meno quando le parti sono distanti e utilizzano mezzi di comunicazione di tipo tradizionale come la posta. A questa ipotesi si ricollega l'art. 1335 c.c., richiamando alla presunzione di conoscenza, secondo cui l'accettazione si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, salvo che esso non riesca a dimostrare che, senza sua colpa, sia stato impossibilitato ad aver notizia della dichiarazione a lui inviata.
Prima che la conclusione del contratto abbia attuazione, la proposta o l'accettazione può essere in ogni momento revocata secondo quanto previsto dall'art. 1328 c.c. (revoca proposta o accettazione), tuttavia vi è la possibilità di una proposta irrevocabile (art. 1329 c.c.), secondo cui il proponente si obbliga a mantenere ferma la proposta per un certo periodo di tempo.
Al modello generale di accettazione della proposta, si affiancano altri schemi particolari, come il contratto concluso con mezzi automatici o self-service (ove la proposta e l'accettazione sono implicate in circostanze di fatto o comportamenti) o come il contratto concluso prima della risposta dell'accettante o ancora del contratto con obbligazioni del solo proponente (art. 1333 c.c.).
Atti prenegoziali
Proposta ed accettazione integrano dunque la fase di formazione del contratto e sono quindi definiti atti prenegoziali, essi tuttavia non sono negozi giuridici, mentre tali sono l'opzione, il contratto preliminare e il patto di prelazione. L'opzione è disciplinata dall'art. 1331 c.c. e consiste in un accordo teso a far si che una parte rimanga, per un certo periodo di tempo, vincolata alla sua dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla o meno, divenendo dunque parte arbitra della conclusione o meno del contratto.
Il contratto preliminare è un tipico contratto ad effetti obbligatori, funzionale alla conclusione di un contratto futuro, mediante cui secondo l'art. 1351 c.c. le parti si impegnano reciprocamente a stipulare un successivo contratto definitivo. Il patto di prelazione, infine, è un accordo contrattuale (prelazione convenzionale), collegato alla stipulazione di un futuro contratto, dando luogo all'attribuzione al titolare della prelazione medesima di un diritto ad essere preferito di norma a parità di condizioni, nell'ipotesi che l'altra decida di addivenire ad un futuro contratto definitivo. Si differenzia da quella convenzionale, la prelazione legale.
Gli atti prenegoziali sin qui esaminati, valgono a definire la formazione del contratto e si esplicano mediante atti ad effetti giuridici vincolanti. Diversa consistenza ha invece la trattativa. Trattare significa discutere, scambiare idee, è intuitivo dunque argomentare che la trattativa è al pari della formazione del contratto un momento preparatorio e quindi preliminare alla conclusione del negozio, ma è anche importante sottolineare che sarebbe impreciso affermare che la trattativa sia in diretto rapporto con un futuro stipulando contratto. Chi tratta infatti, non intende in alcun modo contrarre vincoli o impegnarsi: il contratto pertanto sarà non solo futuro, ma anche ipotetico. L'art. 1337 c.c. richiama alla distinzione tra svolgimento della trattativa e formazione del contratto. La stessa disposizione impone tuttavia alle parti di comportarsi secondo buona fede. La buona fede di cui trattasi è quella in senso oggettivo che rimanda ai canoni di lealtà e correttezza, e la cui violazione comporta fonte di responsabilità precontrattuale.
L'assenza di una fase di preliminare negoziazione (trattativa) è agevole in quei contratti in cui si ha ad oggetto beni di massa (elettricità, acqua, gas, ecc.). Tali beni, essendo destinati a fornire beni e servizi di largo consumo, rendono inconcepibile che ogni singolo richiedente possa negoziare i contenuti del contratto. Si utilizzano in tal caso i contratti standard il cui scopo principale è quello di far si che l'offerente del bene o servizio non operi trattamenti ingiustificatamente discriminatori. In definitiva vi sono una parte forte che decide autonomamente il contenuto del contratto ed una parte debole alla quale è consentito solo accettare o meno le condizioni contrattuali standard.
Nel quadro delineato trovano spazio le condizioni generali di contratto disciplinate dall'art. 1341 c.c. Dette condizioni indicano clausole integranti il contenuto del contatto predisposte da una sola delle parti, ma vincolanti anche per le altre parti purché sia data ad esse conoscibilità.
Una disciplina particolare si ha nel comma 2 dell'art. 1341 riguardante le clausole vessatorie, ossia quelle clausole che penalizzano fortemente o rendono gravosa la condizione del contraente a cui sono rivolte. Non può in tal caso bastare che esse siano ad esso conoscibili, ma devono essere accettate per iscritto. Tale tutela è tuttavia più formale che sostanziale, per ovviare a questo deficit, il Codice di Consumo (D.Lgs 206/2005) disciplina tali clausole vessatorie in modo più efficace elencando una serie di clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria, rendendole nulle (a vantaggio del consumatore).
Vi sono, infine, anche dei casi in cui il fornitore di un bene o servizio è un monopolista, in tali circostanze, secondo l'art. 2597 c.c., ad esso è imposto l'obbligo di contrarre ogni qual volta un richiedente ne faccia richiesta, si parla in tal caso di contratto imposto.
Causa
Il secondo requisito del contratto è la causa, il cui concetto non è espressamente definito dal codice. Tuttavia, si evidenzia il nesso tra causa e funzione socio-economica del contratto. La causa non va confusa con i motivi, ossia gli interessi personali che spingono ciascuna parte a contrarre. La causa deve essere lecita a pena di nullità (art. 1418 c.c.). Si intende per causa lecita la non contrarietà a norme imperative, al buon costume o all'ordine pubblico.
La causa serve all'ordinamento per valutare la giustificazione sottesa agli spostamenti patrimoniali che i contratti realizzano. La causa della compravendita sarà quella dello scambio tra bene e prezzo (clausola di scambio), ma esistono anche altri generi di causa, come quella di liberalità, associativa o di garanzia.
In questo quadro articolato, si guarda al profilo causale anche per effettuare una classificazione dei contratti. Così si distinguono i contratti a titolo oneroso, dai contratti a titolo gratuito. I primi sono connotati da una distribuzione dei vantaggi e sacrifici tra le parti (es: compravendita); i secondi sono caratterizzati dal fatto che solo una parte si fa carico di sacrifici, a vantaggio dell'altra (es: donazione). Su tale distinzione se ne innesta un'altra tra contratti a prestazioni corrispettive e contratti unilaterali. I primi sono caratterizzati da un nesso che lega le prestazioni delle parti, i secondi sono caratterizzati dal fatto che le obbligazioni sono solo a carico di una delle parti. Tra i contratti a prestazioni corrispettive si distinguono i contratti aleatori da quelli commutativi.
Tra causa e tipo contrattuale esistono dei contatti, tuttavia si è soliti trattargli in maniera distinta. Tramite il tipo contrattuale, l'ordinamento appresta modelli di disciplina da impiegare per conseguire l'obiettivo che i privati vogliono raggiungere. Le parti possono però avere di mira un obiettivo diverso da quello perseguibile mediante l'adozione di un certo tipo contrattuale, di qui la facoltà riconosciuta dall'art. 1322 c.c. di concludere contratti atipici (innominati). I contratti atipici non di rado prospettano contatti con più tipi legali, in tal modo entrano in gioco le figure dei contratti misti e dei contratti complessi, che non tutti sono propensi a distinguere. Chi opera una distinzione, vede nei contratti complessi l'unione degli effetti di più contratti tipici (es: vendita più locazione), e nei contratti misti l'unificazione di clausole costituenti frammenti di più contratti tipici. La dialettica tipico-atipico involge anche il fenomeno del collegamento negoziale, da cui non emerge un nuovo e autonomo contratto (es: il contratto di locazione è collegato a quello di sublocazione). Vi sono poi dei casi in cui si utilizza un certo schema tipico per motivi differenti da quelli previsti, si parla in tal caso di negozio indiretto.
L'art. 1322 c.c. porta a condizionamenti assai significativi alla libertà di scelta del contenuto del contratto, facendo riferimento al giudizio di liceità e di meritevolezza.
Oggetto
Il terzo dei requisiti essenziali è l'oggetto. Per esso si intende il bene o l'utilità che mediante il contratto le parti intendono conseguire. Ai sensi dell'art. 1346 c.c., esso deve essere possibile (sia naturalisticamente che giuridicamente), lecito e determinato o determinabile.
Forma
La forma è il quarto requisito dettato dall'art. 1325 c.c.; essa tuttavia non è di norma essenziale, ma lo diventa a pena di nullità se da una legge richiesto. La forma risponde ad un duplice ruolo, quello di prova dell'avvenimento di un contratto (si parla di forma ad probationem) e quello di validità del contratto nei casi dalla legge prescritti (si parla di forma ad substantiam). L'art. 1350 c.c. detta gli atti che devono farsi per iscritto, mediante atto pubblico o scrittura privata.
L'atto pubblico (art. 2699 c.c.) è il documento redatto da un notaio o altro pubblico ufficiale, che fa piena prova fino a querela del falso della dichiarazione delle parti. La scrittura privata (art. 2702 c.c.) è invece un documento redatto dalle parti interessate. Come già anticipato, l'art. 1350 c.c. richiama i casi in cui è richiesta la forma scritta, di cui essenzialmente è richiesta per gli atti che hanno a riguardo beni immobili e diritti su beni di tale natura.
L'art. 1351 c.c. regola l'identificazione per relationem del requisito formale in riferimento al contratto preliminare: questo è nullo se non è fatto nella stessa forma del contratto definitivo.
Elementi accidentali del contratto
Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto (art. 1322 co. 1 c.c.) che può articolarsi in patti e clausole definiti elementi accidentali del contratto in quanto non sono essenziali alla sua validità, ma una volta inseriti divengono vincolanti. Principalmente sono tre gli elementi accidentali del contratto: la condizione, il termine e il modo.
La condizione è disciplinata dall'art. 1353 c.c. ove ne risulta che essa è l'evento futuro ed incerto da cui si fa dipendere l'efficacia (condizione sospensiva) o la risoluzione (condizione risolutiva) del contratto. La condizione deve essere non solo lecita, ma anche possibile, poiché se la condizione è impossibile, nel caso essa sia sospensiva, il contratto è nullo; al contrario, se la condizione impossibile è risolutiva, il contratto produrrà i suoi effetti come un comune contratto non sottoposto a condizione.
La condizione può essere causale (se legata ad un accadimento estraneo alla volontà e all'iniziativa delle parti), potestativa (se legata alla volontà e all'iniziativa delle parti) o mista (se legata sia alla volontà e all'iniziativa che alle circostanze). Fino a che la condizione non viene a verificarsi, le parti sono in una condizione particolare detta di pendenza della condizione, ove hanno l'obbligo di comportarsi secondo buona fede.
Dalla condizione inserita dalle parti si differenzia quella legale (o di diritto), là dove è la legge a rimandare ad un certo evento per determinare l'efficacia di un contratto. Non di rado accade che le parti inseriscano all'interno del contratto l'indicazione del momento in cui esso comincerà a produrre effetti (termine iniziale) o cesserà di produrli (termine finale). Il termine è normalmente rappresentato dal richiamo ad una certa data del calendario, o ad un evento futuro certo.
L'onere è anche esso un elemento accidentale del contratto, di cui l'esempio più illuminante è dato dall'art. 793 c.c. disciplinante la donazione modale, secondo cui il donante può imporre al beneficiario, un peso che assorbe parte della donazione consistente nell'effettuazione di una prestazione a favore di un terzo o del donante stesso.
Rappresentanza
Di regola chi pone in essere l'atto negoziale è anche colui su cui ne ricadono gli effetti, ma non è sempre così. Chi è incapace d'agire, ad esempio, non può compiere personalmente atti di amministrazione della propria sfera giuridica e dunque non può essere parte in senso formale di un contratto; ad agire in nome e per conto dell'incapace saranno dunque i soggetti a cui la legge ne affida rappresentanza, ossia i genitori o i tutori. Si realizza in questo senso un caso di rappresentanza legale. Ma tale fenomeno può avvenire anche per volontà del privato. Siamo in tal caso in presenza di rappresentanza volontaria. S'impone a questo punto di far subito luce sulla differenza tra rappresentanza diretta e indiretta.
Tizio che intende acquistare un'auto usata, non volendo o non potendo incontrare il venditore, incarica Caio di farlo al suo posto. Se quest'ultimo si obbliga a stipulare per conto di Tizio, si realizza un contratto di mandato (art. 1703 c.c.), che può essere con rappresentanza o senza rappresentanza a seconda che a Caio sia o meno attribuita la legittimazione ad agire in nome di Tizio, a spendere il nome del mandante. Il mandato senza rappresentanza dà luogo alla rappresentanza indiretta: Caio conclude il contratto in proprio nome, e su di lui ricadranno dunque diritti ed obblighi, che né trasferirà poi la proprietà a Tizio. Se il mandato è con rappresentanza, invece, gli effetti del contratto cadono direttamente su Tizio dato che Caio spende il nome del suo mandante nella conclusione del contratto.
Il codice si occupa della rappresentanza volontaria negli art. 1388 e ss., ove viene definita come un potere o meglio una potestà derivante da un atto di investitura denominato procura. Vale ricordare che la rappresentanza volontaria non può riguardare gli atti negoziali personali come il matrimonio, ecc. La procura può essere speciale o generale, ed essa vale a definire i confini del potere di rappresentanza. Se il rappresentante eccede i limiti della procura o agisca senza averne i poteri, ci si troverà in una situazione di falsus procurator.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunto esame diritto privato II sul diritto di famiglia e successorio, prof. Gemma, libro consigliato Istituzion…
-
Riassunto esame diritto privato II sui contratti tipici e atipici, prof. Gemma, Battelli, libro consigliato Istituz…
-
Riassunto esame Diritto Privato, Prof. Valerio Pescatore, Libro Consigliato Manuale di diritto privato di Andrea To…
-
Riassunto esame Diritto Privato, Prof. Valerio Pescatore, Libro Consigliato Manuale di diritto privato di Andrea To…