Riassunto esame Istituzione di Diritto Privato 2, prof. De Mauro, libro consigliato Gli Istituti del Diritto Privato II, Grisi
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9. Il contratto vincola le parti all’esatta attuazione del regolamento in esso trasfuso. Dunque
l’inadempimento della prestazione ad oggetto porta a responsabilità contrattuale con conseguente
obbligo al risarcimento del danno arrecato alla parte non inadempiente. Si colloca poi su un piano
diverso il regime della invalidità contrattuale a cui fanno capo l’annullamento o la nullità del
contratto, nonché il rimedio della rescissione. Analizzeremo ora la responsabilità contrattuale,
l’invalidità contrattuale e la rescissione.
10. Dal contratto discendono impegni volontariamente assunti che, se violati o inesattamente
eseguiti danno luogo a responsabilità secondo l’art. 1218 c.c. e ss.
Così configurata è la responsabilità contrattuale da non confondere con quella extracontrattuale
che trae fondamento nel danno ingiusto arrecato da un soggetto ad un altro (art. 2043 c.c.).
La violazione del contratto porta al risarcimento del danno in termini pecuniari del valore della
prestazione inseguita, volta a far si che il contraente non inadempiente venga posto in una
condizione economica equivalente a quella in cui egli si sarebbe trovato se gli impegni contrattuali
fossero stati onorati.
Ma la tutela può esplicarsi anche in un modo diverso, in quanto nel nostro ordinamento è previsto
che il contraente non inadempiente possa ricevere l’adempimento in maniera coattiva, si parla in tal
caso di adempimento in natura al fine di raggiungere lo stesso risultato che il contratto avrebbe
prodotto in caso di non inadempimento dell’altra parte.
La risoluzione del contratto è un rimedio per eccellenza essendo esso operativo esclusivamente in
riferimento a contratti a prestazioni corrispettive. Nell’area così delimitata è possibile addivenire
allo scioglimento contrattuale.
La risoluzione è prevista in tre casi: per inadempimento (art. 1453-1462 c.c.); per impossibilità
sopravvenuta (art. 1463-1466 c.c.); per eccessiva onerosità (art. 1467-1469 c.c.).
L’azione di risoluzione per inadempimento è alternativa a quella dell’adempimento in natura.
Tale azione può concorrere con il risarcimento del danno. Perché si possa risolvere il contratto è
necessario che l’inadempimento sia importante e grave. La risoluzione per inadempimento può
essere giudiziale o di diritto, quest’ultima opera in tre casi: infruttuoso decorso di un termine
essenziale; intimazione per iscritto di adempiere in un congruo termine alla parte inadempiente;
inadempimento di obbligazione che risulti oggetto di una clausola risolutiva espressa. La
risoluzione di diritto costituisce espressione di autotutela riconosciuta al privato.
L’azione di risoluzione per impossibilità sopravvenuta si ha nei casi in cui sopravvengano alla
conclusione del contratto circostanze od eventi che rendono impossibile la prestazione, purché la
parte che non può adempiere non versi in mora.
L’azione di risoluzione per eccessiva onerosità infine si ha nei casi in cui circostanze o eventi
portino ad una complicazione ed ad una maggiore onerosità l’esecuzione delle prestazioni o di una
di esse
11. Integrano l’ampia sfera della invalidità contrattuale l’annullamento (o annullabilità) e la
nullità, a cui si tende ad aggiungere la rescissione del contratto.
Per l’annullamento e la nullità sono previste regole distinte: diversità sussistono tra le cause di
nullità (art. 1418) e quelle di annullamento (art. 1425 e ss.) e un differente regime contrassegna poi
l’azione di nullità (art. 1419 e ss.) da quello di annullamento (art. 1441 e ss.).
Ciò posto sono causa di nullità, secondo l’art. 1418 c.c. la contrarietà a norme imperative (salvo
che la legge disponga diversamente), la mancanza di uno dei requisiti essenziali del contratto
(secondo l’art. 1325), l’illiceità della causa (secondo quanto previsto dall’art. 1343) e dei motivi
(secondo quanto stabilito dall’art. 1345) e la mancanza di un elemento essenziale dell’oggetto
(secondo quanto dettato dall’art. 1346). Sono altresì causa di nullità del contratto tutti gli altri casi
stabiliti dalla legge.
È bene soffermarsi velocemente sui motivi di illiceità della causa che richiamano alla contrarietà
alle norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume.
Sono invece causa di annullamento del contratto secondo l’art. 1425 c.c.: l’incapacità d’agire (o
legale) di una delle parti; l’incapacità naturale (o di intendere e volere); l’errore; il dolo; la
violenza.
In particolare per errore si intende la falsa o distorta rappresentazione della realtà di fatto o di diritto
che da sfondo alla determinazione contrattuale. L’errore può cadere sulla trasmissione (errore
ostativo) o sul processo di formazione del consenso (errore vizio). L’effetto invalidante del
contratto si realizza solo là dove l’errore è essenziale e riconoscibile. Il requisito dell’essenzialità è
valutato dall’art. 1429 c.c. sulla base di criteri eminentemente oggettivi. Nel n1) del citato articolo
si richiama all’errore che cade sulla natura o sull’oggetto del contratto; nel n2) si fa richiamo a due
elementi di valutazione l’uno di natura oggettiva (secondo il comune apprezzamento), l’atro di
natura soggettiva (in relazione alle circostanze); nel n3) si fa richiamo alla caduta dell’errore
sull’identità o sulle qualità della persona dell’altro contraente, sempre che l’una o le altre siano state
determinanti del consenso. Le tre tipologie di errore richiamate riguardano le circostanze di fatto,
ma essenziale è anche l’errore di diritto, secondo cui nel n4) è ingenerato dalla ignoranza o falsa
rappresentazione dell’esistenza, interpretazione o applicazione di una norma giuridica.
Il dolo è causa di annullamento del contratto purché determinante il consenso e quindi, decisivo per
la conclusione del contratto (dolus causam dans): esso si sostanzia nel ricorso a raggiri, astuzie o
artifici realizzati mediante contegni di varia natura (commissivi o omissivi), a danno dell’altro, per
trarlo in inganno e per indurlo a contrarre.
In fine per ciò che concerne la violenza si dice che quella rilevante ai nostri fini e solo quella
morale, ma non tutti sono propensi a ravvisare facile distinzione con quella fisica, al punto ch alcuni
parlano di violenza assoluta o relativa: la prima elimina in toto la libertà della determinazione di
volontà espressa; la seconda è idonea solo a limitarla.
La violenza è sempre causa di annullamento del contratto anche se esercitata da un terzo.
Non è riconducibile a violenza il contratto concluso al semplice timore reverenziale, o la violenza
putativa.
Analizzati i casi di nullità e annullabilità, non resta che procedere con lo studio della rescissione del
contratto.
Nella fase di formazione del contratto, domina il principio dell’autonomia contrattuale. Le parti
sono dunque libere di stabilire a loro piacimento i contenuti del sinallagma negoziale. Dunque lo
squilibrio economico tra le prestazioni non è certo motivo di patologia del contratto. Tuttavia nel
quadro di queste regole si colloca il rimedio della rescissione che trae fondamento nella presenza di
un’alterazione nel processo di determinazione volitiva dei contraenti. La rescissione porta
all’eliminazione del contratto, è trova giustificazione nei contratti concluso in stato di pericolo o in
stato di bisogno.
I SINGOLI CONTRATTI TIPICI
1. La compravendita (art. 1470) è un contratto ad effetti reali consistente nello scambio tra bene e
prezzo, di norma indicato nel contratto. Si rileva quindi la natura onerosa della compravendita.
Il codice nell’art. 1476 elenca le principali obbligazioni del venditore, tali sono quella di consegnare
la cosa al compratore, di fargli acquistare la proprietà della cosa o del diritto trasferito e di garantire
il compratore da evizione o vizi della cosa. Al compratore spetta invece il pagamento del prezzo nel
termine e nel luogo prefissato e la corresponsione di eventuali interessi sul prezzo.
Il codice civile elenca anche talune disposizioni sulla vendita con patto di riscatto (art. 1500-
1509), descritto come un patto accessorio al contratto di compravendita con cui il venditore, si
riserva il diritto di riscattare la cosa alienata mediante la restituzione dello stesso prezzo pagato in
corrispettivo ed i rimborsi delle spese relative al contratto sostenuto dall’acquirente entro il termine
massimo di due anni. Seguono poi le disposizioni sulla vendita di cose mobili (art 1510-1536),
vendita di cose immobili (art. 1537-1541) e vendita di eredità (art. 1542-1547).
2. Può rinvenirsi una particolare tipologia di compravendita nel contratto di permuta (art. 1552)
con cui si realizza uno scambio reciproco della proprietà di una cosa o di altri diritti.
3. La donazione è un contratto con cui il donante in pieno spirito di liberalità, decide di impoverire
la propria sfera patrimoniale al fine di arricchirne un’altra di un altro soggetto.
Per quanto riguarda il contratto di donazione secondo l’art. 769 c.c., esso costituisce il prototipo dei
contratti a causa liberale, ma non è l’unico, in quanto sono stati individuati anche altri negozi
denominati donazioni indirette, ne è esempio un contratto a favore di terzi.
La donazione presenta una varietà di modi di atteggiarsi, essa è di norma un contratto consensuale
ad effetti reali, ma vi sono anche delle donazioni che sono inquadrate nell’ambito dei contratti reali.
Può ricevere per donazione il soggetto concepito o nascituro. Perché sia valida la donazione, è
necessaria a forma scritta più solenne, salvo casi aventi ad oggetto cose di modico valore, a cui è
sufficiente la traditio, ossia la semplice consegna della cosa. Alla luce del carattere liberale della
donazione, ben si comprende il perché la disciplina della garanzia per evizione e vizi della cosa sia
sensibilmente ridimensionata. Non essendo un contratto a prestazioni corrispettive, la donazione
non va soggetta a risoluzione né a risarcimento, è invece ammessa la revocazione connessa
all’ingratitudine del donatario, o alla sopravvivenza dei figli del donante.
4. Il riporto è un contratto utilizzato nell’ambito delle contrattazioni di borsa e rinvia ad
un’operazione complessa basata su un duplice trasferimento di proprietà di una cera quantità di
titoli di credito di una data specie (art. 1548).
5. L’art. 1556 c.c. disciplina il contratto estimatorio, ossia quel contratto in cui una parte (tradens)
consegna una o più cose mobili all’altra (accipiens) e quest’ultima si obbliga a pagare il prezzo o a
restituire le cose nel termine stabilito.
6. Il contratto di somministrazione, giusta l’art. 1559 c.c., è quel contratto con cui una parte si
obbliga verso un corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o
continuative di cose.
7. I termini dello scambio che la locazione realizza si rapportano al godimento di una cosa mobile o
immobile da un lato, e dall’altro al versamento di un corrispettivo per il tempo della durata della
locazione (art. 1571 c.c.). Il codice guarda a più modelli di locazione, ne discende una disciplina
articolo integrata da leggi speciali. Il locatore è tenuto alla consegna della cosa al conduttore in
buono stato, a mantenerla in stato di destinazione convenuta e a garantirne il pacifico godimento. Il
conduttore deve invece custodire la cosa (mobile o immobile) con la diligenza del buon padre di
famiglia e versare i contributi pattuiti.
Leggi speciali hanno integrato la disciplina, in particolare la legge sull’equo canone ha introdotto la
locazione di immobili urbani. Questa legge prevedeva una durata minima di quattro anni al
contratto e l’entità del canone era vincolata ad una equa determinazione in base a criteri identificati
dalla legge. La legge 431/1998 segna l’abbandono della logica tracciata dalla precedente legge,
aprendo la possibilità di scelta tra i contratti di locazione liberi e i contratti di locazione a regime
vincolato. I primi prevedono un canone determinato dalle parti con una durata non inferiore a
quattro anni, i secondi invece prevedono che il valore del canone e la durata siano invece stabiliti
sulla base di accordi stabiliti in sede locale da organizzazioni della proprietà edilizia e dei
conduttori. È necessaria inoltre la forma scritta.
Dalla locazione si distingue il contratto di affitto, autonomia che si giustifica alla luce della natura
produttiva della cosa concessa in godimento all’affittuario, che ne trae i frutti e le altre utilità dietro
corrispettivo (art. 1615 c.c.).
8. Schema contrattuale tipico votato all’attribuzione di un diritto di godimento su una cosa mobile o
immobile è il comodato (art. 1803), contratto essenzialmente gratuito con natura reale. La
restituzione della cosa deve avvenire al termine del rapporto, ma è anche previsto che la restituzione
avvenga non appena il comodante lo richieda, o per motivi di urgenza sopravvenuta.
Il comodatario deve custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia,
mantenerne la destinazione d’uso e non concedere l’utilizzo della cosa a terzi. Il comodante deve
invece rimborsare il comodatario delle spese straordinarie necessarie ed urgenti da quest’ultimo
sostenute. Il comodante non risponde dei vizi della cosa.
9. Il mutuo (art. 1813) è il contratto con il quale una parte consegna all’altra una determinata
quantità di denaro o cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie
e quantità con l’aggiunta di interessi. Il mutuo rientra nel novero dei contratti reali.
10. Il leasing è un contratto innominato che gode di larga diffusione pratica. Sono tre e tipologie di
leasing: leasing finanziario (un soggetto, avendo necessità di disporre di un bene ma non avendo
intenzione di comprarlo, si rivolge ad un intermediario specializzato perché sia questo a comprarlo
per lui e poi concederglielo in godimento temporaneo dietro pagamento di un canone periodico);
leasing operativo (il fornitore concede il bene in godimento all’utilizzatore, senza
l’intermediazione del concedente, dietro canone periodico); leasing di ritorno o sale and lease back
(il proprietario di un bene lo aliena ad una società di leasing, la quale immediatamente lo concede in
leasing allo stesso venditore dietro pagamento di un canone periodico). Il leasing è comunemente
ricondotto tra i contratti di impresa, a cui si aggiungono il franchising, il joint venture,
l’engineering e il merchandising.
11. L’art. 1766 c.c. rivela che il deposito è quel contratto ove una parte (depositario) riceve
dall’altra (depositante) un cosa mobile con l’obbligo di custodirla e restituirla in natura. Il contratto
ha natura reale. Si può ricorrere a tale contratto anche in funzione di garanzia (deposito in funzione
di garanzia), distinguendo il deposito nell’interesse del terzo ( il debitore deposita una cosa e il
terzo creditore comunica al depositante ed al depositario la sua adesione) dal deposito a favore del
terzo (ove il terzo creditore richiede direttamente al depositario la restituzione della cosa
consegnatali).
Il deposito che ha per oggetto una quantità di denaro o altre cose fungibili è il deposito irregolare
di cui ne sono esempi i depositi bancari. Le operazioni bancarie si distinguono in attive, accessorie e
passive, il deposito bancario è un’attività passiva della banca ove un soggetto deposita una somma
di denaro che la banca acquista pur essendo obbligata a restituirla nella stessa specie con l’aggiunta
di interessi alla scadenza del termine convenuto o su richiesta del depositante.
Il deposito in albergo prevede la distinzione tra le ipotesi in cui le cose siano portate dal cliente in
albergo e le ipotesi in cui siano all’albergatore con consegnate. Del danneggiamento delle cose
portate in albergo gli albergatori sono responsabili nel limite del valore della cosa, per la seconda
ipotesi invece la responsabilità dell’albergatore è illimitata.
12. Il sequestro convenzionale (art. 1798) è il contratto con il quale due o più persone affidano ad
un terzo una o più cose, rispetto alla quale sia nata tra esse controversia, perché la custodisca e la
restituisca a quella cui spetterà quando la controversia sarà finita.
13. Il mandato (art. 1703) è il contratto con cui una parte si obbliga a compiere per conto dell’altra,
uno o più atti giuridici. Il mandato si presume oneroso e può essere conferito con o senza
rappresentanza (1704-1705). Il mandatario è obbligato ad eseguire il mandato con la diligenza del
buon padre di famiglia nei limiti del contratto stesso a meno che il mandante non lo ratifichi.
Eseguito il mandato il mandatario è poi tenuto ad informare il mandante. Il mandante è invece
obbligato fornire tutti i mezzi necessari per l’incarico e a corrispondere il compenso. Il mandato si
estingue per scadenza del termine; revoca espressa; revoca tacita; rinunzia o morte.
Sono considerati specie del mandato i contratti di commissione e di spedizione.
Il contratto di commissione (art. 1731) è un mandato che ha per oggetto l’acquisto o la vendita di
beni per conto del committente ed in nome del commissionario. Il contratto di spedizione (art.
1737) è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere in nome proprio e
per conto del mandante, un contratto di trasporto.
14. Il contratto di agenzia (art. 1742) è quel contratto con cui una parte assume stabilmente
l’incarico di promuovere per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una
determinata zona. Il contratto di mediazione è quel contratto che ruota intorno alla figura del
mediatore (art. 1754), secondo cui è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la
conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse.
15. Il libro V del codice civile nel III Titolo è dedicato al lavoro autonomo. Come si evince
dall’art. 2222 c.c. il contratto d’opera ha per oggetto l’obbligo assunto da una persona dietro
corrispettivo di effettuare un’opera o un servizio di natura materiale (installazione di caldaia) a
beneficio di un’altra. Il prestatore d’opera deve impiegare il lavoro proprio e non avvalersi di
un’organizzazione imprenditoriale, ed è inoltre tenuto a procedere nel rispetto delle condizioni
stabilite dal contratto e dalle regole dell’arte. L’altra figura di lavoro autonomo è il contratto di
prestazione d’opera intellettuale disciplinato dall’art. 2229 e 2230 c.c., ed ha per oggetto una
prestazione di opera di natura professionale, effettuata da professionisti intellettuali iscritti in
appositi albi o elenchi.
Il lavoro autonomo si caratterizza per l’assenza di vincoli di subordinazione del prestatore nei
confronti del committente. Ove tale vincolo sussista, siamo in presenza di lavoro subordinato.
16. Il contratto di appalto è affine al contratto d’opera, con esso una parte (appaltatore) assume,
con organizzazione d’impresa, il compimento di un’opera o di un servizio affidatogli da altro
soggetto (committente) verso un corrispettivo in denaro (art. 1655).
17. L’art. 1678 c.c. fornisce la definizione generale del contratto di trasporto, che ruota intorno
all’obbligo assunto dal vettore verso corrispettivo, di trasferire persone o cose da un luogo ad un
altro. Si presuppone l’impiego di un veicolo. Sono poi previste regole distinte asseconda che si tratti
di trasporto di persone o di cose.
Le regole in tema di trasporto hanno portata generale.
18. Analizziamo ora la disciplina dei contratti aleatori, si distinguono la rendita vitalizia, il gioco e
la scommessa e il contratto di assicurazione.
La rendita vitalizia è figura accostabile alla rendita perpetua con cui una parte, quale corrispettivo
dell’alienazione di un immobile o della cessione di un capitale, conferisce all’altra il diritto di
esigere in perpetuo la prestazione periodica di una somma di denaro o di una certa quantità di altre
cose fungibili. La rendita perpetua non è quindi considerabile come un contratto aleatorio, al
contrario lo è la rendita vitalizia che presenta gli stessi caratteri della rendita perpetua con la
differenza che i suoi effetti cessano alla morte di una delle due parti. Il nostro codice considera il
gioco e la scommessa quali fattispecie contrattuali, ove è presente l’elemento della sfida e della
competizione. Essi sono pertanto contratti rientranti nell’ambito dell’aleatorietà. Infine con il
contratto di assicurazione (art. 1882) l’assicuratore, dietro pagamento di un premio, si obbliga a
rivalere l’assicurato entro il massimale del danno ad esso prodotto da un sinistro o a pagare una
rendita vitalizia al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Sono essenzialmente due i
contratti di assicurazione, ossia contro i danni e sulla vita, a cui se ne aggiungono altri.
Per via del rischio a cui è sottoposto il contratto di assicurazione è riconducibile ai contratti di
impresa.
19. Tra i contratti di garanzia, sono da annoverare il contratto di fideiussione (contratto
caratterizzato dalla figura del garante, ossia un soggetto volto ad assumersi l’impegno personale
verso un creditore di un altro soggetto, di garantirne l’adempimento dell’obbligazione), o il
contratto autonomo di garanzia, o ancora l‘anticresi (contratto con cui il debitore o un terzo si
obbliga a consegnare al creditore un immobile a garanzia di un credito preesistente, onde far si che
il creditore medesimo ne percepisca i frutti imputandoli agli interessi e quindi al capitale) e la
lettera di patronage (implica una dichiarazione unilaterale di un soggetto detto raccomandante,
indirizzata ad un destinatario e volta a lasciar intendere la propria posizione di influenza u un terzo
interessato ad avviare rapporti con il destinatario).
20. I contratti volti alla definizione di una lite sono la transazione (contratto con cui, secondo
l’art. 1965 c.c., le parti facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già iniziata o ne
prevengono l’insorgenza), la convenzione d’arbitrato (contratto con cui le parti si rivolgono ad un
arbitro per a risoluzione della controversia, senza adire al giudice), la cessione dei beni ai creditori
(secondo l’art. 1977, questo è il contratto con cui il debitore da incarico ai suoi creditori di liquidare
in tutto o in parte le sue attività e di ripartirne il ricavato in soddisfacimento del proprio credito) ed
il negozio di accertamento (contratto con cui le parti si accordano per accertare in via preventiva
una situazione giuridica al fine di prevenire la lite).
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RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE
1. Se la responsabilità contrattuale insorge in relazione alla violazione di un obbligo preesistente tra
soggetti determinati o determinabili e si pone, quale momento patologico di un rapporto o di una
relazione giuridicamente rilevante, la responsabilità extracontrattuale, invece, non ha il suo
presupposto nell’esistenza di un rapporto obbligatorio, ma è fonte di un obbligazione risarcitoria a
carico di chi, abbia cagionato ad altri un danno ingiusto. La riconosciuta centralità del fatto illecito
fa si che la responsabilità extracontrattuale sia altrimenti definita responsabilità per fatto illecito o
responsabilità aquilana.
2. L’art. 2043 c.c. è la regola che presiede al nostro sistema di responsabilità aquilana, identificando
gli elementi costitutivi dell’illecito extracontrattuale e la conseguenza giuridica che da esso
discende: ove un qualunque fatto doloso o colposo cagioni danno ingiusto ad altri, chi ha commesso
il fatto è tenuto a risarcirlo. Qualunque fatto che determini le caratteristiche delineate dall’articolo
in questione può essere fonte di responsabilità, sia che il fatto sia commissivo, sia che il fatto sia
omissivo. È configurabile l’illiceità del fatto solo se esso è doloso o colposo, ed è legato al
verificarsi del danno da un nesso causale. Pertanto non è prevista nessuna responsabilità senza dolo
o almeno colpa di un fatto illecito. Ma non basta in quanto il fatto colposo o doloso deve avere un
nesso causale con il danno subito.
Non si può prescindere dalla capacità di intendere e volere (naturale) del danneggiante al momento
del fatto ai fini dell’affermazione della responsabilità (art. 2046 c.c.). Se il soggetto che compie
l’illecito arrecando un danno ad altri al momento del cagionamento del danno è incapace naturale,
esso non risponde del danno. Dunque l’incapace naturale non risponde ma v’è un soggetto
danneggiato che a buon diritto reclama un risarcimento. La legge fa allora ricadere la responsabilità
su chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace (genitori, insegnanti, etc.), fornendo a costui quale
sola prova liberatoria, la possibilità di provare di non aver potuto evitare il fatto (art. 2047 c.c.). Se
il sorvegliante riesce ad offrire la prova liberatoria, come pure quando manchi una persona tenuta
alla sorveglianza, scatta la possibilità di ottenere che il giudice, condanni l’incapace naturale a
versare al danneggiato un equa indennità.
Le considerazioni svolte valgono nella misura in cui lo stato di incapacità naturale non sia derivante
da colpa dello stesso incapace e o non sia da questi intenzionalmente provocato. Se ciò dovesse
accadere, la responsabilità dell’evento ricadrebbe in pieno sull’incapace.
Nel caso invece di incapacità d’agire, il padre, la madre o il tutore sono responsabili del danno
cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela (art.
2048 c.c.). Dunque qualora un minore compia un atto illecito responsabili sono altri, e saranno
dunque tenuti al risarcimento del danno. Tale responsabilità è da alcuni ritenuta come responsabilità
diretta per via della vigilanza e l’educazione che devono dare al minore, per altri invece
responsabilità indiretta. Entrambe le tesi sono fondate.
Ma l’art. 2048 non richiama solo la responsabilità dei genitori e dei tutori, ma anche quella dei
precettori (insegnate) e dei maestri d’arte.
L’art. 2048 c.c. è sicuramente portatore di una disciplina particolare della responsabilità
extracontrattuale dato che a rispondere del danno cagionato ad altri non è chi lo compie ma i
genitori, o i tutori, etc.
Al regime speciale di responsabilità appena enunciato, se ne affiancano altri. L’art. 2049 c.c.
richiama alla responsabilità dei padroni e dei committenti, dettando che per i danni arrecati dai
loro domestici o commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti ne rispondono essi.
Ovviamente è necessario che l’evento dannoso sia in qualche modo legato all’esercizio delle
incombenze a cui il preposto è adibito.
Altra regola speciale è enunciata dall’art. 2050 c.c. riguardante i danni provocati dallo svolgimento
di un’attività pericolosa (ad esempio il trasporto di sostanze chimiche); in questo contesto
l’esercente dell’attività è tenuto a risarcire il danno cagionato a meno che non provi di aver adottato
tutte le misure atte ad evitarlo.
L’art. 2051 c.c. guarda al danno cagionato da cose in custodia e, qui, il fatto che la prova
liberatoria sia ancorata alla dimostrazione positiva del caso fortuito sembra con chiarezza
accreditare l’idea che la responsabilità sia imputata al soggetto che le cose custodisce. Regola
analoga è prevista anche dall’art. 2052 c.c. per il danno cagionato a terzi da animali.
L’art. 2053 c.c. guarda alla responsabilità per danni provocati da cose con riguardo alla rovina di
edificio o di altra costruzione. L’art. 2054 c.c. disciplina le ipotesi di danno provocato da veicoli
senza guida di rotaie funzionale alla locomozione di persone (automobile), il co. 1 di detto articolo
pone in via oggettiva a carico del conducente la responsabilità per il danno prodotto da cose o
persona se non dimostra di non aver potuto evitare il fatto, nel co. 2 è contemplato il caso di scontro
tra veicoli ove chi ha torto dovrà risarcire il danno all’altro.
Altri due casi particolari sono quelli del danno ambientale, e del danno da prodotto difettoso.
Un ruolo importante nella definizione della struttura dell’illecito compete al danno; trattasi di un
elemento imprescindibile, giacché non può esservi un illecito extracontrattuale senza la
dimostrazione della sua sussistenza da parte del danneggiato. Vi sono tuttavia dei danni che è
consentito arrecare in quanto non trovano fonte in un comportamento illecito; supponiamo che
Tizio arrechi un danno a Caio per il solo fatto di aver aperto un negozio concorrente nelle vicinanze
del negozio del secondo. Il danno che pur esiste non trova fonte in un illecito e quindi non sarà
risarcibile. Esistono dunque danni che è lecito provocare. Dunque il danno è fonte di responsabilità
solo se trattasi di danno ingiusto.
L’art. 2043 fa semplice richiamo al danno ingiusto senza specificare se esso sia patrimoniale o non
patrimoniale, tuttavia la presenza dell’art. 2059 c.c. che fa esclusivo riferimento al danno non
patrimoniale, ha dato credito all’idea che l’art. 2043 si riferisca al danno patrimoniale.
È danno non patrimoniale il danno morale, ossia il danno connesso al dolore, al patimento, alla
sofferenza interiore che il danneggiato sopporta a seguito del fatto illecito. Ad esempio la
distruzione di un oggetto alla quale si è particolarmente legati, è fonte di un danno morale che si
aggiunge alla tutela risarcitoria del danno patrimoniale del singolo oggetto e che quindi sfugge ad
una quantificazione precisa data in valutazione al giudice che in via equitativa stabilirà
l’ammontare. Ma il profilo di più intenso dibattito sul quale involge il danno non patrimoniale è
quello legato al danno biologico. La figura è di incerta qualificazione in quanto può essere fonte di
un danno patrimoniale tuttavia è innegabile anche il legame con la natura non patrimoniale. Si
differenziano due orientamenti: il primo delimita la portata dell’art. 2059 al solo danno morale
ampliando la portata dell’art. 2043 anche al danno biologico; il secondo invece vede il danno
biologico come non patrimoniale e dunque rientrante a tutti gli effetti nella tutela dell’art. 2059 c.c.
Al di là del danno biologico e del danno morale, il danno non patrimoniale trova essere anche nel
danno esistenziale con cui si intende una condizione, seguita ad un illecito, che rende chi ne è
vittima soggetto a stress, disagi, preoccupazioni anche duraturi nel tempo, tali da alterarne la qualità
della vita. Alcuni illeciti che possono portare al danno esistenziale sono: stolcking; mobbing;
peggioramento della qualità della vita a seguito di una errata diagnosi; etc.
3. può accadere che lo stesso fatto dannoso sia imputabile a più soggetti, che sono solidalmente
tenuti al risarcimento del danno. In ciò risiede la disciplina del danno imputabile a più persone.
4. La modalità ordinaria di risarcimento del danno è quella per equivalente cioè in termini
monetari, essendo il denaro misura di ogni valore. Ma è anche data la possibilità al danneggiato di
chiedere il risarcimento in forma specifica quando ciò sia possibile. Risarcire in forma specifica
vuol dire riparare il danno in natura o tramite la ricostruzione del bene danneggiato o per via della
sua sostituzione.
5. Vi sono della cause di giustificazione che rendono possibile la non risarcibilità del danno
cagionato, tali sono principalmente due ossia la legittima difesa (art. 2044) e lo stato di necessità
(art. 2045).
DIRITTO DI FAMIGLIA
La Repubblica, art. 29 Cost, riconosce i diritti della famiglia come società fondata sul matrimonio.
Se ne fa discendere il concetto di matrimonio collegato al rapporto di filiazione e di coniugio. Per
lungo tempo questo è stato l’unico modello di famiglia giuridicamente rilevante, ma con il tempo
però, l’accresciuta sensibilità verso un fenomeno in larga diffusione, la convivenza, portò ad alcuni
mutamenti nella disciplina sul diritto di famiglia, come l’intervento effettuato dalla Corte
Costituzionale nella dichiarazione di illegittimità riguardante l’esclusione dai successori del
contratto di locazione del convivente, all’interno della legge sull’equo canone. Tuttavia ad
un’organica disciplina non si è pervenuti.
Si è poi presentato anche il problema della convivenza omosessuale ove il legislatore italiano sul
punto tace ma è prevedibile che il silenzio non possa perdurare a lungo, in quanto in Europa ha
preso corpo ormai da tempo la tandenza a riconoscere la rilevanza giuridica di tali unioni (Olanda,
Belgio e Spagna consentono il matrimonio civile tra omosessuali, la Germania sta per adeguarsi a
tale disciplina; nei paesi scandinavi si riconoscono alle coppie di fatto diritti e doveri simili a quelli
delle coppie unite in matrimonio; in Francia è previsto il PACS.
2. CONIUGIO, PARENTELA, AFFINITA’. La qualità di coniuge si acquista per effetto del
matrimonio, da cui discende il vincolo coniugale. Ma oltre al rapporto di coniugio esistono altri
legami presi in considerazione dall’ordinamento: legame di parentela e di affinità.
La parentela, stando all’art. 74 c.c. è il vincolo che lega i discendenti da uno stesso stipite. Essa
può essere in linea retta (tra padre e figlio) o collaterale (tra fratelli) ed il suo grado si calcola con il
trascorrere delle generazioni. Tale calcolo è disciplinato dall’art 76 c.c.: per computare il grado di
parentela in linea retta occorre contare le generazioni sino allo stipide escludendo poi quest’ultimo;
il calcolo del grado di parentela collaterale si effettua contando i passaggi generazionali fino allo
stipite comune. Di norma la rilevanza giuridica della parentela non si estende oltre il terzo grado.
Se la parentela identifica il vincolo di sangue, così non è per l’affinità che lega invece un coniuge ai
parenti dell’altro coniuge; essa non viene meno in seguito alla morte, mentre cessa se il matrimonio
è dichiarato nullo.
3 FILIAZIONE LEGITTIMA E NATURALE. Genitori e figli sono parenti in linea retta di primo
grado. Tra essi sussiste un vincolo di sangue, essendo la filiazione legata all’evento della
procreazione. Ma vi sono dei casi in cui la nascita avviene per altre vie come quella medicalmente
assistita (la L. 40/2004 ha vietato la fecondazione eterologa, cioè effettuata impiegando ovociti e
spermatozoi di soggetti esterni alla coppia. Il nato in violazione del divieto di fecondazione
eterologa non ha alcuna relazione giuridica parentale con il donatore di gameti, che non può far
valere nei suoi confronti alcun diritto, né essere titolare di obblighi ).
Si può dire dunque che la procreazione da coniugi uniti in matrimonio, sia biologica che
medicalmente assistita dà luogo a filiazione legittima, da cui si distingue la filiazione naturale
ossia la procreazione fuori del matrimonio.
La filiazione legittima comporta l’acquisto automatico del cognome paterno in capo al figlio, ed è
ancorata ad alcune presunzioni legali come la presunzione di paternità (art 231 c.c., il marito è il
padre del figlio concepito in costanza di matrimonio) e la presunzione di concepimento in costanza
di matrimonio (art 232 c.c., si presume concepito in costanza di matrimonio il figlio nato quando
siano trascorsi 180 gg dalla celebrazione del matrimonio e non ne siano trascorsi ancora 300 dalla
data di annullamento o dello scioglimento del vincolo matrimoniale).
È reputato legittimo anche il figlio nato prima che siano trascorsi 180 gg dalla celebrazione del
matrimonio e, per smentire il dato, uno dei coniugi o il figlio stesso possono esercitare l’azione di
disconoscimento della paternità. Detta azione può essere anche intentata con riferimento al figlio
concepito durante il matrimonio, ma solo nei casi contemplati dall’art 235 (mancata coabitazione
dei coniugi, impotenza del marito, adulterio della moglie, occultamento della gravidanza e della
nascita al marito). La sentenza di disconoscimento della paternità fa venir meno con effetto
retroattivo lo stato di figlio legittimo, per cui il disconosciuto diverrà figlio naturale della madre che
lo ha concepito.
La filiazione legittima si prova con l’atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile e ove
manche detto titolo mediante i semplice possesso continuo dello stato di figlio legittimo.
Qualora entrambi difettino o quando il figlio fu iscritto sotto falsi nomi o come nato da genitori
ignoti, lo stato di figlio legittimo è sempre reclamabile dal figlio o in alcuni casi dai discendenti di
lui: la prova della filiazione può essere data a mezzo di testimoni. Per revocare lo stato di figlio
legittimo è prevista l’azione di contestazione della legittimità.
Lo stato di figlio naturale fa invece capo al figlio nato fuori dal matrimonio e non è acquisito per
effetto della nascita, bensì sulla base o di un atto di riconoscimento o una dichiarazione giudiziale di
paternità o maternità naturale. L’atto di riconoscimento del figlio naturale è fatto nell’atto di nascita
o successivamente con apposita dichiarazione resa davanti all’ufficiale di stato civile o ancora può
essere contenuta in atto pubblico o in un testamento. Il riconoscimento del figlio infrasedicenne non
può avvenire senza il consenso dell’altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento,
consenso che non può essere rifiutato se il riconoscimento risponde all’interesse del figlio.
Il riconoscimento è irrevocabile e può essere impugnato: per difetto di veridicità, per violenza da
parte dell’autore del riconoscimento, per incapacità derivante da interdizione giudiziale di chi lo ha
effettuato. Mancando il riconoscimento dei genitori il figlio può promuovere un’azione per ottenere
che la maternità o la paternità vengano giudizialmente accertate.la prova della filizione naturale può
essere data con qualsiasi mezzo ma a tal fine non è sufficiente la sola dichiarazione della madre o la
sola esistenza di rapporti tra questa e il presunto parde all’epoca del concepimento.
Che il riconoscimento avvenga in via giudiziale o in via volontaria esso produce i medesimi effetti e
rende il figlio naturale nella medesima posizione del figlio legittimo.
Il figlio incestuoso non può essere riconosciuto dai genitori, non è prevista azione di
riconoscimento e sono negatr le indagini relative. L’unico varco è rappresentato dalla prova
dell’ignoranza da parte dei genitori del vincolo di parentela o dalla nullità del matrimonio da cui
deriva l’affinità.
La limitata tutela concessa ai figli incestuosi che si trovano a scontare le colpe dei genitori ha fatto
si che nel novembre 2002 la Corte Costituzionale ha giudicato fondata la questione di legittimità
dell’art 278, dichiarando esperibile l’azione per la dichiarazione giudiziale della paternità e
maternità naturali. Tale dichiarazione giudiziale produce per il figlio i medesimi effetti del
riconoscimento.
4 FILIAZIONE ADOTTIVA. L’adozione determina la nascita di un rapporto di filiazione a
prescindere dalla procreazione: l’adottato infatti diventa figlio dell’adottante, a dispetto dell’assenza
di un vincolo di sangue.
Si possono rinvenire quattro tipologie di adozione.
La prima tipologia è riconducibile a quei minori che versano in una condizione di abbandono
morale e materiale da parte della famiglia legittima. Con l’adozione viene reciso ogni rapporto con
la famiglia di origine, eccezion fatta per i divieti matrimoniali: il vincolo adottivo prende il posto di
quello di sangue per cui il minore diviene pienamente inserito nel nuovo contesto famigliare. Tale
adozione è consentita solo a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni con almeno diciotto
anni in più dell’adottato e non oltre i quarantacinque. Sono adottabili solo quei minori per i quali sia
intervenuta da parte del tribunale la dichiarazione di adottabilità (presuppone l’accertamento della
situazione di abbandono connessa al difetto di assistenza morale e materiale).
La sentenza recante dichiarazione dello stato di adottabilità, se non impugnata, acquista valore
definitivo ed è trascritta su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale che l’ha
emessa. i genitori vedono sospeso l’esercizio della potestà sul figlio minore dichiarato adottabile; il
tribunale dei minorenni nomina un tutore e adotta gli ulteriori provvedimenti nell’interesse del
minore.
Alla fase descritta segue quella dell’affidamento pre adottivo che dura un anno, introdotta dalla
domanda di adozione rivolta al tribunale dei minori da parte di coloro che vogliono adottare (il
minore 14enne deve manifestare espresso consenso all’affidamento alla coppia prescelta) a cui
segue l’adozione. Trascorso un anno il tribunale provvede con sentenza impugnabile entro trenta
giorni in corte d’appello e poi in cassazione. Il minore adottato è figlio legittimo degli adottanti: se
sussistono gravi motivi l’identità dei genitori biologici viene rivelata agli adottanti, mentre
l’adottato può accedervi previa istanza una volta raggiunti i 25 anni
La seconda tipologia è riconducibile a casi particolari in cui i minori possono essere adottati anche a
prescindere dalla dichiarazione di adottabilità. Ciò è consentito quando il minore sia orfano di padre
o madre e gli adottanti siano persone unite a lui da un vincolo di parentela fino al sesto grado o da
preesistente rapporto stabile e duraturo; quando il minore adottato da un coniuge sia figlio, anche
adottivo,dell’altro coniuge; quando il minore sia orfano di padre o madre e sia portatore di
handicap. Nelle ipotesi 1,2 e 4 l’adotante può essere anche una persona singola, cioè un soggetto
non coniugato; se così non è l’adozione può essere disposta solo a seguito di richiesta da parte di
entrambi i coniugi. Questo tipo di adozioni sono possibili solo con il consenso del minore (se
14enne) o sentito il minore e il suo legale rappresentante.
Tale tipo di adozione non produce pieni effetti poiché il minore non è tagliato fuori dai rapporti con
la sua famiglia di origine; il cognome dell’adottante è solo anteposto a quello proprio; gli adottanti
hanno l’obbligo di istruire, mantenere, educare e amministrare i beni dell’adottato, su cui non hanno
però usufrutto legale.
La terza tipologia è riconducibile all’adozione di maggiorenni (adozione civile) che non è né piena
né legittimante essa è permessa alle persone prive di discendenti legittimi o legittimati, ma tale
previsione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima. Gli adottanti devono avere almeno
trentacinque anni di età ed averne diciotto in più dell’adottato. Tale adozione non può prescindere
dal consenso dell’adottato e dell’adottante, che va manifestato personalmente o da persona munita
di procura; è pure prevista la necessità dell’assenso dei genitori dell’adottando e del coniuge
dell’adottante.
L’adozione è disposta dal tribunale e finchè non è emanato il provvedimento relativo l’adottante o
l’adottando possono revocare il consenso.
DESCRIZIONE APPUNTO
Riassunto per l'esame di Istituzione di Diritto Privato 2, basato su appunti personali e studio autonomo del testo consigliato dal docente Gli Istituti del Diritto Privato II, Grisi. Gli argomenti trattati: il contratto in generale, il contratto e il suo legame con l'autonomia privata, i requisiti del contratto, la proposta irrevocabile.
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzione di Diritto privato 2 e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Salento - Unisalento o del prof De Mauro Antonio.
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