primi
Ordinamento
L’ordinamento giuridico è costituito dal complesso delle norme e di istituzioni,
mediante le quali viene regolato e diretto lo svolgimento della vita sociale e dei
rapporti tra i singoli.
Non ogni forma di collaborazione umana dà luogo ad una collettività, questa qualifica
è riservata agli agglomerati di persone che costituiscono un gruppo organizzato,
occorrono 3 condizioni:
Pacifica convivenza dei singoli
Che queste regole siano stabilite da appositi organi, regolamentate per struttura
e competenze organizzative.
Le regole di condotta quanto le regole di struttura vengano effettivamente
osservate (principio di effettività)
Ordinamento = come diritto oggettivo di una collettività che gestisce un sistema di
regole che organizzano la vita sociale.
Norma giuridica
L’ordinamento di una collettività è costituito da un sistema di regole che disciplinano
la vita della comunità, chiamate norme, il sistema di regole rappresenta il diritto della
società, e il senso oggettivo ogni norma si dice giuridica (in quanto appartiene allo
IUS).
La giuridicità di una norma dipende dal fatto che vada considerata dotata di
“autorità”, suscettibile di essere resa vincolante nei confronti di tutti i consociati, in
quanto inserita nel sistema giuridico che contribuisce a formare.
È ETERONOMA = cioè imposta da altri, dall’ordinamento nel suo complesso.
I fatti produttivi di norme giuridiche si chiamano fonti e la norma è espressione della
volontà di un organo investito dal potere di elaborare regole destinate ad entrare a far
parte dell’ordinamento giuridico.
La LEGGE = è un atto o documento normativo, elaborato da organi a ciò competenti
(70 Cost), che contiene norme giuridiche
Diritto POSITIVO insieme delle regole di quella società
Diritto NATURALE che non riesce a trovare un fondamento univoco
La fattispecie è la parte della norma che descrive l’evento che intende regolare e può
essere:
Astratta= il fatto non concretamente accaduto, ma descritto ipoteticamente
Concreta= il fatto o complesso di fatti si sono realmente verificati
Semplice= unico fatto Complessa= pluralità di fatti
Sanzione = le norme giuridiche sono suscettibili di attuazione forzata (coercizione)
I caratteri essenziali della norma giuridica sono: (secondo principio di eguaglianza)
Generalità= la legge non deve essere dettata per i singoli individui, ma per tutti
i consociati o per classi generiche di soggetti
Astrattezza= la legge non deve essere dettata per specifiche situazioni
concrete, ma per fattispecie astratte, per situazioni ipotetiche e rispettando il
principio di Eguaglianza dell’art 3 Cost sia formale che sostanziale
Fonti
Cv
Struttura Codice Civile
Libro I = delle persone e della famiglia art 1-455
Libro II = delle successioni art 456-809
Libro III = proprietà 810-1172
Libro IV = obbligazioni 1173-2059
Libro V = lavoro 2060-2642
Libro VI = tutela dei diritti 2643-2969
Il diritto pubblico disciplina l’organizzazione dello stato e degli enti pubblici, regola la
loro azione nell’interesse della collettività. Il diritto privato disciplina le relazioni
interindividuali sia dei singoli che degli enti privati (es. associazioni).
Norme cogenti vs norme derogabili
Le norme di diritto privato si distinguono in Derogabili (o dispositive) e inderogabili (o
cogenti), quelle inderogabili sono norme la cui applicazione è imposta
dall’ordinamento prescindendo dalla volontà dei singoli. Mentre le norme derogabili
sono quelle la cui applicazione può essere evitata mediante un accordo degli
interessati.
Poi ci sono le norme Suppletive, che sono destinate a trovare applicazione solo quando
i soggetti privati non abbiano provveduto a disciplinare un determinato aspetto della
fattispecie
Per fonti legali di produzione di norme giuridiche si intendono gli atti e i fatti che
producono o sono idonei a produrre diritto.
Gli atti sono fonti che si manifestano in esplicazioni dell’attività di un determinato
organo o autorità muniti di potere di produrre norme come il Parlamento.
La norma può nascere anche da un semplice fatto, come una consuetudine.
Tra le fonti di produzione si distinguono le fonti di “cognizione”, cioè i documenti e le
pubblicazioni ufficiali (es gazzetta ufficiale).
Ogni ordinamento deve stabilire le norme sulla produzione giuridica e regolarne il
rapporto gerarchico, la gerarchia esprime una regola di produzione, che identifica la
norma applicabile in caso di contrasto tra norme appartenenti a fonti diverse.
Con la Costituzione del 48 la gerarchia delle fonti “interne” è: principi fondamentali (da
cui discendono i diritti inviolabili) contenuti nella Costituzione o dalle leggi di rango
costituzionale, leggi ordinarie, regolamenti, norme corporative e gli usi. Poi ci sono le
leggi regionali e le norme comunitarie.
La costituzione non disciplina soltanto il procedimento di elaborazione delle leggi, ma
pone regole e principi che si atteggiano a limiti sostanziali dell’attività del legislatore
(es. il principio dell’art 3 cost)
Le leggi costituzionali sono approvate con un’apposita procedura regolata dal 138
cost.
Una legge ordinaria non può né modificare la Costituzione o altra legge di rango
costituzionale, a presidio di questa rigidità costituzionale è stata istituita la Corte
Costituzionale, cui è affidato il compito di controllare se le disposizioni di una legge
ordinaria sono in conflitto con norme costituzionali (134 cost)
Le leggi statali ordinarie sono approvate dal parlamento con una procedura
dettagliatamente disciplinata dalla Costituzione (70)
La legge ordinaria può abrogare o modificare qualsiasi norma avente valore di legge,
mentre non può essere modificata o abrogata se non da una legge successiva.
Alle leggi statali sono equiparati sia i dl sia dlgs, provvedimenti aventi forza di legge
emanati dal Governo e non dal Parlamento, rispettosi della legge di delega, e
convertiti dal Parlamento entro 60 giorni.
La legge ordinaria può essere abrogata con referendum popolare (75).
Subordinate alla legge ci sono altre fonti di diritto (1 preleggi) come i regolamenti, gli
usi o consuetudini.
I regolamenti sono fonti secondarie del diritto e possono essere emanate dal Governo,
dai ministri e da altre autorità amministrative, possono riguardare le materie più varie
come l’organizzazione e il funzionamento dei pubblici uffici
Fonti Comunitarie
Hanno valore prevalente rispetto alle leggi ordinarie statali e sono il Trattato
sull’Unione Europea, il Trattato sul Funzionamento Dell’Unione Europea e la Carta dei
diritti fondamentali che costituiscono le fonti originarie del diritto comunitario.
L’art 11 cost da prevalenza al diritto comunitario sulle fonti interne e l’equiparazione
dei Trattati alla Carta costituzionale. Le fonti derivate sono=
Regolamenti = sono atti di portata generale e obbligatori in tutti i loro elementi,
contengono norme applicabili dai giudici dei singoli Stati membri senza bisogno
di recepimento, il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna ed
applicare la norma regolamentare.
Direttive = si rivolgono agli organi legislativi degli Stati membri ed hanno lo
scopo di armonizzare le legislazioni interne dei singoli Paesi, a differenza dei
regolamenti non sono immediatamente efficaci, ma devono essere attuate
mediante l’emanazione di apposite leggi
Decisioni = disciplinano normalmente situazioni ben definite, e sono vincolanti
soltanto per i soggetti destinatari specificatamente individuati, come persone
fisiche, giuridiche o stati Membri.
Con l’entrata del trattato di Lisbona, le decisioni possono essere anche di
portata generale.
La corte di giustizia dell’UE ha competenza in tema di interpretazione dei trattati
Consuetudine
È strutturalmente subordinata alla legge, ha una rilevanza storica (secondo di cv: uso)
sussiste quando ricorrono: la ripetizione, generale e costante in un certo ambiente, per
un tempo protratto, di un certo tipo di comportamento osservabile (usus) come regola
di condotta tra i privati, ed un atteggiamento di quel comportamento in quanto
ritenuto doveroso e non semplicemente conforme a prassi.
Giuridicità della consuetudine uso recepito dall’interno di una determinata
collettività di individui come fonte di regole giuridiche, coercitive.
L’art 8.1 preleggi stabilisce che = nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti
gli usi hanno efficacia solo quando da questi richiamati. E si chiamano consuetudini
secondum legem quelle che operano in accordo con la legge in quando ad esse la
legge fa rinvio.
Si dicono invece consuetudini praeter legem quelle che non sono richiamate da fonti
scritte, ma potenzialmente rilevanti come fonti integrative della disciplina posta dalle
fonti scritte.
Art 12.2 preleggi = il ricorso alla consuetudine è consentito soltanto quando il caso in
esame non può essere deciso per analogia o non ricade sotto nessun principio
generale
Norme eccezionali, destinate ad essere applicate a situazioni particolari ad un
numero finito di casi ES= Esenzione pagamento tasse alluvione.
NORME CONGIUNTURALI = Norme che mancano dei requisiti di generalità e
astrattezza
L’articolo 14 preleggi stabilisce il divieto di applicazione dell’analogia delle
leggi penali e delle norme eccezionali.
Efficaci nel tempo
Entrata in vigore della legge = per l’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi si
richiede che (oltre all’approvazione delle due Camere), la promulgazione del PDR entro
un mese dall’approvazione, la pubblicazione in GU e il decorso di una vacatio legis di
15 giorni
Abrogazione = per abrogare una disposizione occorre l’intervento di una disposizione
nuova di pari valore gerarchico, una legge non può essere abrogata che fa una legge
posteriore (art 15 preleggi).
Può essere:
Espressa = la legge posteriore dichiara esplicitamente abrogata una legge
anteriore
Tacita = se, in assenza di una dichiarazione esplicita, le norme posteriori sono
incompatibili con una o più disposizioni antecedenti o introducono una nuova
regolamentazione dell’intera materia, che deve ritenersi assorbita o sostituita
integralmente da norme più recenti
Diversa dall’abrogazione è la DEROGA, che si ha quando una nuova norma sostituisce
la disciplina prevista dalla norma precedente, che continua però ad essere applicabile
a tutti gli altri casi.
Oppure referendum popolare se = 500.000 elettori o 5 Consigli Regionali
L’abrogazione ha effetto solo per l’avvenire, invece la dichiarazione di
incostituzionalità, annulla la disposizione ex tunc, come se non fosse mai esistita.
Irretroattività
L’art 11 preleggi stabilisce che “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha
effetto retroattivo”, la norma è retroattiva invece quando attribuisce conseguenze
giuridiche a fattispecie concrete verificatesi in momenti anteriori alla sua entrata in
vigore. Nel nostro ordinamento la norma incriminatrice penale non può in nessun caso
essere retroattiva
Successione di leggi/disposizioni transitorie
Il legislatore interviene a regolare il passaggio tra la vecchia e la nuova legge con
specifiche norme, che si chiamano disposizioni transitorie, può accadere che il
legislatore non abbia previsto alcuni casi, e allora sorgono questioni di diritto
transitorio o di successione di leggi nel tempo. E vi sono 2 teorie:
La legge nuova non può colpire i diritti che sono già entrati nel patrimonio di un
soggetto (teoria del diritto quesito)
La legge nuova non estende la sua efficacia ai fatti definitivamente perfezionati
sotto la legge precedente, o se da questi fatti siano pendenti gli effetti (teoria
del fatto compiuto) maggiormente seguita.
Interpretazione
Per applicazione della legge si intende la concreta realizzazione nella vita della
collettività di norme di organizzazione o di norme di struttura e la loro applicazione
consiste nell’effettiva creazione degli organi previsti e nel loro funzionamento, se si
tratta di norme di condotta la loro applicazione consiste nel non fare ciò che è proibito
e nel fare ciò che è doveroso
È compito dello stato curare l’applicazione delle norme di diritto pubblico, mentre
l’applicazione di norme di diritto privato non è imposta in modo autoritario, ma è
lasciato alla prudenza e al buon senso dei singoli
Interpretazione legge = comprende il valore precettivo, cioè la regola affermata
dall’enunciato legislativo, e l’interprete sceglie la soluzione più appropriata.
Gli enunciati normativi si riferiscono a situazioni ipotetiche e definite in via generale ed
astratta: all’interprete spetta decidere (e interpretare), rispetto al caso concreto
attingendo a criteri di decisione extra o meta -legislativi.
Il conflitto tra le fonti si supera ricorrendo a criteri di gerarchia tra le fonti (es. le norme
costituzionali prevalgono su quelle ordinarie)
Criterio cronologico = la norma posteriore prevale sulla anteriore
Criterio di specialità = le leggi speciali derogano le leggi generali, spesso però è
indispensabile ricorrere ad applicare un’unica norma (ricostituzioni
sistematiche).
Tra i più significati possibili che si possono attribuire ad una norma deve essere
preferito quello conforme alla Costituzione, e si parla di interpretazione
costituzionalmente orientata
Interpretazione dichiarativa quando è data nel senso più immediato
Interpretazione correttiva quando il processo interpretativo attribuisce ad una
disposizione un significato diverso da quello che apparirebbe
Per quanto riguarda i soggetti che svolgono l’attività interpretativa si distingue in:
Interpretazione GIUDIZIALE = attività interpretativa assume valore vincolante
solo quando è compita da giudici dello Stato nell’esercizio della loro funzione.
L’interpretazione della disposizione del caso concreto riguarda solo le parti,
mentre la sentenza può anche assumere valore di precedente (come per il
Common Law)
Interpretazione DOTTRINALE = è costituita dagli apporti di studio dei cultori
delle materie giuridiche, che si preoccupano di raccogliere il materiale utile
all’interpretazione delle varie disposizioni
Interpretazione AUTENTICA = cioè che proviene dallo stesso legislatore, ha
carattere vincolante ed efficacia retroattiva, e si differenzia da quella NOVATIVA
che ha efficacia solo per i fatti compiuti successivamente alla sua entrata in
vigore (ex nunc)
Regole dell’interpretazione
L’indagine dell’interprete non si limita alla lettera della legge, ma si interessa anche
all’intenzione del legislatore, e si tenta di individuare non tanto l’intenzione del
legislatore, ma lo scopo che la disposizione persegue:
1. Criterio logico, attraverso l’argomentum a contrario (che è conforme ad
escludere dalla norma quando non vi appare espressamente compreso)
l’argomentum a simili, volto ad estendere la norma per
ricomprendervi anche fenomeni simili a quelli risultanti dal
contenuto della disposizione
l’argomentum a fortiori, volto ad estendere la norma in modo da
includere fenomeni che a maggior ragione meritano un
trattamento riservato rispetto a quello del contenuto letterale delle
disposizioni
l’argomentum absurdum, volto ad escludere che l’interpretazione
dia luogo ad una norma assurda.
2. Criterio storico = secondo cui nessuna disposizione spunta all’improvviso in un
ordinamento, e comprende quindi le analisi delle motivazioni, delle modifiche e
delle interpretazioni e applicazioni precedenti di un determinato istituto
3. Criterio sistematico = per determinare il significato di una disposizione è
indispensabile collocarla nel quadro complessivo dell’ordinamento in cui va
inserita, per evitare contraddizioni/ripetizioni
4. Criterio sociologico = la conoscenza degli aspetti economico-sociali dei rapporti
è fondamentale per ottenere un’interpretazione congruente alle realtà
disciplinate e su cui quelle regole sono destinate ad avere efficacia
5. Criterio equitativo = volto ad evitare interpretazioni contrastanti con il senso di
giustizia della comunità
Analogia
Il giudice può trovarsi di fronte a lacune dell’ordinamento che nessuna norma positiva
prevede e risolve, e in questi casi deve procedere per Analogia, le disposizioni che
regolino casi simili o materie analoghe.
Ragionamento per analogia = significa applicare ad un caso non regolato una norma
non scritta desunta, da una norma scritta che però è dettata per regolare un caso
diverso, anche se simile a quello da decidere.
L’analogia non è consentita né per le leggi penali né per quelle che fanno eccezione a
regole generali ex art 14 preleggi
Conflitti di leggi nello spazio
Se un cittadino italiano sposa una cittadina francese, si pone il dubbio su quale sia
l’ordinamento competente a regolarli, delle regole uniformi sono fornite dalle
convenzioni internazionali ma non sono sufficienti perché vincolano solo gli stati che vi
aderiscono.
Vengono allora elaborate norme di diritto internazionale privato che stabilisce quale
tra le varie leggi nazionali, che siano tutte astrattamente applicabili ad un rapporto
che presenta elementi di collegamento con ciascuna di esse.
Il diritto internazionale privato è l’insieme delle norme di diritto interno che il giudice
italiano deve applicare, nel caso in cui debba decidere una controversia relativa ad
una fattispecie che presenti elementi diversi rispetto al nostro ordinamento giuridico,
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