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Danni non sono fattispecie autonome, ma sono tutti ricollegati all'art 2059, la divisione è unicamente espositiva.

Da un lato le sezioni unite ritengono che il danno non patrimoniale sia unico ed uno soltanto, dall'altro ammettono per comodità puramente espositiva che nell'ambito del giudizio di risarcimento del danno, vengano identificate queste diverse voci, ma la cassazione lo ribadisce solo per comodità espositiva.

Risarcimento-sentenze

Le sentenze gemelle delle Sezioni Unite 26972-26973-26974-26975/2008, hanno chiarito definitivamente quali sono le voci risarcibili di cui è possibile chiedere il ristoro in caso di danno (lesioni) alla persona.

La sentenza 9283/2014 della Corte di Cassazione ne ribadisce e chiarisce sinteticamente il contenuto in: "la categoria del danno non patrimoniale attiene ad ipotesi di lesione di interessi inerenti alla persona non caratterizzati da rilevanza economica ma avente natura composita, articolata in una serie."

di aspetti con funzione meramente descrittiva (Danno alla vita di relazione, danno esistenziale, danno biologico) quando questi ricorrono cumulativamente, si deve tenere conto in sede di liquidazione del danno, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie. Non è quindi ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria del "danno esistenziale", in quanto tutti i pregiudizi di carattere non economico, rientrano nell'unica fattispecie del danno non patrimoniale ex. Art 2059 cc. La visione costituzionalmente orientata del 2059 cc, costituisce una categoria ampia, che comprende non solo il danno morale soggettivo, ma anche ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona della quale persegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, sempre che la lesione dell'interesse superi una soglia minima di tollerabilità e purché il danno non sia futile, cioè non consista in meri disagi o.

fastidi.Danni cagionati da animali2052 cc = il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha inuso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

La responsabilità ha natura oggettiva e si fonda non su un comportamento o un'attività commissiva od omissiva ma su una relazione di proprietà o di uso anche temporaneo. È una responsabilità alternativa. Il solo affidamento per ragioni di custodia, cura o mantenimento non costituendo trasferimento del diritto di usare gli animali al fine di trarne vantaggio non sposta a carico di terzi la responsabilità per danno cagionati dagli animali stessi.

Il custode risponderà nel caso dell'art 2043cc quando sia provato che nella custodia ha violato le comuni regole di prudenza o diligenza.

FATTO/ATTO/NOGOZIOI fatti giuridici

Per fatto giuridico si intende

qualsiasi avvenimento cui l'ordinamento ricolleghi conseguenze giuridiche e si distinguono in:

  • Fatti materiali = quando si verifica un mutamento della situazione preesistente nel mondo esterno fisico o comunque percepibile dall'uomo con i sensi
  • Fatti giuridici in senso stretto = quando le conseguenze giuridiche sono ricollegate ad un evento senza che assuma rilievo se a causarlo sia intervenuto o meno l'uomo come l'apertura di un testamento

Tutti gli atti umani consapevoli e volontari che non siano negozi giuridici sono denominati atti giuridici in senso stretto.

Atti giuridici se l'evento che ha causato le conseguenze giuridiche postula un intervento umano (es: contratti/sentenze).

Spesso i fatti presi in considerazione dalle norme per ricollegarvi conseguenze giuridiche sono fatti già qualificati legalmente (es. contratto/matrimonio/sentenza).

Gli atti giuridici si distinguono sul piano della valutazione giuridica in due grandi categorie:

Atti conformi

alle prescrizioni dell'ordinamento  E atti compiuti in violazione di doveri giuridici e che producono la lesione del  diritto soggettivo altrui (es. fatti illeciti) Gli atti leciti si distinguono in operazioni (atti reali) che consistono in modificazioni nel mondo esterno e dichiarazioni che sono dirette a comunicare ad altri il proprio pensiero, la propria opinione, o la propria volontà. Tra le dichiarazioni troviamo i negozi giuridici, cioè le dichiarazioni con le quali i privati esprimono la volontà di regolare in un determinato modo i propri interessi nell'ambito dell'autonomia a loro riconosciuta dall'ordinamento. Dichiarazioni di scienza = con le quali non si esprime una propria volontà tendente a produrre un qualche effetto giuridico (es. confessione), ma ci sono anche casi di attestazioni, riconoscimenti, certificati oppure si descrive una situazione che il dichiarante afferma di aver preso in esame. Il negozio giuridico è

Una dichiarazione di volontà con la quale vengono enunciati gli effetti perseguiti cui l'ordinamento giuridico ricollega effetti giuridici conformi al risultato voluto; effetti che possono essere i più vari.

In relazione alla struttura soggettiva:

  • Se il negozio giuridico è perfezionato con la dichiarazione di una sola parte si dice unilaterale (es. testimone/atto costitutivo di una fondazione) e per parte si intende un centro di interesse, quindi si può avere una parte costituita da una pluralità di persone.
  • Se le dichiarazioni di volontà sono dirette a formare la volontà di un organo pluripersonale di una persona giuridica. In questo caso si ha atto collegiale, dove si applica il principio di maggioranza. La deliberazione è valida ed efficace anche se è approvata dalla maggioranza.

ATTO COMPLESSO: queste volontà si fondono in modo da formarne una sola.

I negozi giuridici unilaterali si distinguono in recettizi, se per

Produrre effetto la dichiarazione negoziale deve pervenire a conoscenza di una determinata persona alla quale deve essere comunicata o notificata e non recettizi se producono l'effetto indipendentemente dalla comunicazione o ad uno specifico destinatario.

Negozio BILATERALE se due parti e PLURILATERALE se sono più di due.

In relazione alla funzione (causa) si distinguono così i negozi mortis causa (testamento) i cui effetti presuppongono la morte di una persona, dai negozi inter vivos (vendita).

A seconda che si riferiscono ad interessi economici o meno si distinguono i negozi patrimoniali o a contenuto patrimoniale e i negozi apatrimoniali (negozi di diritto familiare).

Gli elementi del negozio si distinguono in:

Essenziali = senza i quali il negozio è nullo e si dicono generali se si riferiscono ad ogni tipo di contratto (volontà, dichiarazione, causa) e particolari se si riferiscono a quel particolare tipo considerato (es. nella vendita elemento essenziale).

particolare è il prezzo) inoltre la sua legittimazione a disporre del rapporto che forma oggetto del negozio (accordo causa oggetto e forma 1325cc) Accidentali = che di regola sono la condizione, il termine e il modo che le parti sono libere di apporre o meno Negozi di disposizione = nascita di un'obbligazione e si distinguono in traslativi e traslativi costitutivi Volontà = la volontà del soggetto diretta a produrre effetti giuridici deve essere dichiarata, nei modi con cui la dichiarazione avviene, e si distingue in espressa (se fatta con parole/cenni) e dichiarazione tacita (comportamento che secondo il comune modo di pensare risulti incompatibile con la volontà contraria, detto anche comportamento concludente) Forma = il principio generale del nostro ordinamento è che la forma è libera, non si prevedono dei formalismi rigidi, tranne quando si parla di forma solenne. Le prescrizioni di forma trovano giustificazione in molteplici esigenze come: di certezza,di conoscibilità, di ponderazione dell'atto; la forma può essere prescritta in considerazione del tipo di atto. In alcuni casi il requisito della forma è richiesto ai fini processuali in quanto l'atto, in caso di divergenza tra le parti circa la sua effettiva stipulazione, può essere provato solo mediante l'esibizione in giudizio del relativo documento. Non sono requisiti di forma né il bollo né la registrazione di un atto, ma lo Stato per ragioni fiscali impone l'uso della carta bollata e l'osservanza di questa prescrizione non dà luogo a nullità del negozio ma solo ad una sanzione pecuniaria. Pubblicità = le vicende giuridiche non interessano soltanto le parti che ne sono direttamente coinvolte, ma anche i terzi che possono avere un interesse a conoscere determinate vicende per regolare, in base a queste, il loro comportamento. Si hanno 3 tipi di pubblicità: - Pubblicità notizia = assolve solo la

funzione di rendere conoscibile un atto.

L'omissione dà luogo ad una pena pecuniaria ma è irrilevante per la validità e l'efficacia dell'atto.

Pubblicità dichiarativa = serve a rendere opponibile il negozio ai terzi, la mancata pubblicità non determina l'invalidità dell'atto.

Pubblicità costitutiva = condiziona sia la validità che l'efficacia dell'atto, e in mancanza non si produrranno effetti nemmeno tra le parti (es. ipoteca nei registri immobiliari).

PRESCRIZIONE e DECADENZA

Molto spesso le attività giuridiche si devono compiere entro periodi di tempo determinati art 2963 cc

Secondo questa disposizione:

  • Non si conta il giorno iniziale
  • Ma si computa il giorno finale
  • Il termine cadente un giorno festivo è prorogato, al giorno seguente non festivo
  • Se il termine è a mese, scade nel giorno corrispondente a quello del mese iniziale

Se nel mese di scadenza non

è indicato il giorno, scade l’ultimo giorno di quel mese

L’istituto che consideriamo è l’usucapione o la prescrizione acquisitiva, se il decorsodel tempo serve a far acquistare un diritto soggettivo.

Invece l’estinzione del diritto soggettivo per decorso del tempo forma oggetto di duealtri istituti come= la prescrizione estintiva e la decadenza.

Prescrizione

La prescrizione estintiva produce l’estinzione del diritto soggettivo per effettodell’inerzia del titolare del diritto stesso che non lo esercita o non ne usa per il tempodeterminato dalla legge.

La prescrizione estintiva è stabilita per ragione d’interesse generale, è un istituto diordine pubblico, quindi le norme che stabiliscono l’estinzione del diritto ed il temponecessario perché ciò si verifichi sono inderogabili.

Le parti quindi non possono rinunciare alla prescrizione estintiva.

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A.A. 2021-2022
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ilPostino44 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato progredito e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Bonini Roberta Serafina.