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QUANDO SI APPLICA LA CONVENZIONE?
L’articolo 25 della legge 593 del 2008 non stabilisce un carattere cedevole in merito
ad una convenzione di diritto sostanziale. (Bisogna valutare se esistono o no dei
conflitti con la legge e la convenzione) una
Qualora sia astrattamente applicabile a un contratto di vendita internazionale,
convenzione di diritto internazionale privato una
(EG. 593) e altresì
convenzione di diritto materiale uniforme (EG. Convenzione di Vienna),
quest’ultima deve prevalere sulla prima per il suo carattere speciale.
Si basa sul principio che permette al giudice competente di non effettuare il “Doppio
Passaggio” ed emettere sentenze certe e rapide. (Se è applicabile direttamente la
convenzione, non si applica il percorso in riferimento al conflitto di leggi)
Si applica sempre la convenzione di Vienna se essa vuole essere applicata, in quanto
si segue, per priorità, il criterio di specialità: Convenzione di Vienna Convenzione
dell’Aja Regolamento 593/2008
Articolo 1
1. La presente Convenzione si applica ai contratti di vendita delle merci fra parti
(Criterio necessario ma non
aventi la loro sede di affari in Stati diversi:
sufficiente)
a) quando questi Stati sono Stati contraenti;
b) quando le norme di diritto internazionale privato rimandano all'applicazione
della legge di uno Stato contraente.
2. Non si terrà conto del fatto che le parti hanno la loro sede di affari in Stati diversi
quando tale fatto non risulta nè dal contratto, nè da transazioni precedenti fra le parti,
nè da informazioni da queste fornite in qualsiasi momento prima della conclusione o al
momento della conclusione del contratto.
3. Nè la nazionalità delle parti, nè il carattere civile o commerciale delle parti o del
contratto saranno prese in considerazione per l'applicazione della presente
Convenzione.
Quel che conta ai fini dell’internazionalità del contratto è condizione necessaria che le
parti del contratto abbiano, in merito al contratto, la sede di affari in stati diversi.
ESEMPIO
Contratto di vendita internazionale di merci fra un compratore italiano e una azienda
tedesca, con la stipula del contratto in Italia. L’azienda tedesca, sebbene con sede in
Germania, possiede una sua sede di affari in Italia. (Deve essere una stabile
amministrazione con un certo livello di autonomia ma no temporanea).
#Stabile organizzazione
Se dico che l’acquirente ha la sua sede d’affari in Italia e il compratore ha la residenza
in Germania. Il contratto è concluso in Italia fra l’acquirente e la sede di affari
dell’azienda tedesca, in Italia. La merce viene spedita in un paese terzo, la Francia... in
questo caso stiamo trattando un contratto internazionale e si applica il regolamento
del 2008, in quanto si tratta di un conflitto di leggi.
Se altresì il giudice competente è italiano, essi potrà mettere sul tavolo anche la
Convenzione dell’Aja perché rientra nei campi di applicazione.
Articolo 1.1.a
“Quando questi stati sono Stati contraenti” Un’altra condizione necessaria per
l’applicazione della convenzione di Vienna è che gli stati dei contrenti abbiano
adottato precedentemente alla stipulazione del contratto, suddetta convenzione.
Non è semplice perché una delle due parti del contratto di compravendita potrebbe
non essere parte della convenzione... in questo caso si dice che il contratto non
rispetta i requisiti definiti dal paragrafo 1.1.a
TUTTAVIA ESISTE UNA ALTERNATIVA
Articolo 1.1.b
“Quando le norme di diritto internazionale privato rimandano all’applicazione della
legge di uno stato contraente” Anche se uno dei due stati contraenti non ha aderito
alla convenzione di Vienna, precedentemente alla stipula del contratto, è comunque
possibile richiamare alla Convenzione se è possibile un rimando alla legge di uno stato
contraente della convenzione.
Esempio
Acquirente Italiano (Stato contraente della Convenzione di Vienna)
Venditore Britannico (Stato non contraente della Convenzione di Vienna)
Mancato il requisito stabilito dal paragrafo 1.1.a della convenzione di Vienna, il giudice
italiano chiamato a giudicare su questo caso applicherà inizialmente la Convenzione
dell’Aja, cui l’Italia è parte contraente.
Come prima cosa che il giudice dovrà verificare è se le parti del contratto hanno fatto
una scelta di legge:
1. Se scelgono il diritto italiano come scelta di legge, che ricordiamo è stato
contraente della convenzione, allora quest’ultima verrà applicata in quanto
presente il requisito stabilito dal paragrafo 1.1.b.
2. Se manca la scelta possono esserci due vie distinte:
a) Può essere applicato il diritto della residenza abituale del venditore come
definito dall’articolo 3, paragrafo 1 della Convenzione dell’Aja, e quindi
verrà applicato il diritto Inglese/Scozzese/Gallese e così via.
b) Altrimenti può essere applicato il diritto della locazione della succursale
se il contratto è stato stipulato in Italia tra un Acquirente italiano e una
succursale italiana del venditore inglese... si applicherebbe quindi,
secondo l’articolo 2, paragrafo 1 della Convenzione dell’Aja, il diritto
italiano e quindi viene soddisfatto il paragrafo 1.1.b, permettendo
l’applicabilità della Convenzione di Vienna.
c) Altresì il contratto di compravendita può essere regolato dal diritto
interno del paese nel quale il compratore italiano ha residenza abituale se
l’ordinazione è stata effettuata in Italia da un rappresentante della
azienda Britannica, come definito dall’articolo 3, paragrafo 2 della
convenzione dell’Aja. Applicando il diritto Italiano e quindi permettendo
l’applicabilità della Convenzione di Vienna secondo l’articolo 1.1.1b.
Esempio 2:
Contratto di Compravendita:
Acquirente Italiano (Stato contraente della Convenzione di Vienna)
Venditore Inglese (Stato non contraente della Convenzione di Vienna)
Legge scelta = Turca (Turchia = Stato contraente della Convenzione di Vienna dal
2011)
Se viene considerato competente a legiferare il giudice Italiano come prima cosa
verificherà che il contratto sottoscritto fra L’acquirente italiano e il venditore inglese
sia precedente o anteriore all’adesione formale della Turchia alla Convenzione di
Vienna.
Se è un contratto precedente al 2011 non sono riscontrati i principi di applicabilità
della Convenzione di Vienna mentre (Si applicherà la legge interna turca) se posticipa
il 2011 sono presenti i requisiti di applicabilità di suddetta convenzione.
Articolo 6
Esclusione di applicazione
“Le parti possono escludere l'applicazione della presente Convenzione o, con riserva
delle disposizioni dell'art. 12, derogare a una qualsiasi delle sue disposizioni o
modificarne gli effetti.”
Le parti possono escludere che qualsiasi giudice competente possa in tutto, o in parte,
applicare la Convenzione di Vienna nei confronti dello stato che rappresenta, in tre
modi: Si può prevedere una clausola espressa nel contratto (Es. è scritto nel contratto
“Non si applica a questo contratto o non si applica in parte la Convenzione di
Vienna etc).
Nella scelta di legge selezioni uno stato non contraente della convenzione.
Nella scelta di legge selezioni uno stato contraente della convenzione ma che
ha imposto delle Deroghe. Così facendo il giudice di tale stato non applicherà in
tutto, o in parte la Convenzione.
Che senso ha definire come scelta di legge uno stato contraente se poi, alla fine il
giudice applicherà comunque la convenzione di Vienna?
“Per tutti gli aspetti non disciplinati dalla Convenzione il giudice applicherà
l’ordinamento giuridico di tale paese, anche se parte della convenzione che ricordiamo
definisce solo i rapporti sui contratti sulla compravendita internazionale di merci.
Se non si vuole che si applichi la Convenzione di Vienna, il modo migliore è avvalersi
dell’articolo 6. Articolo 1.2
“Non si terrà conto del fatto che le parti hanno la loro sede di affari in Stati diversi
quando tale fatto non risulta nè dal contratto, nè da transazioni precedenti fra le parti,
nè da informazioni da queste fornite in qualsiasi momento prima della conclusione o al
momento della conclusione del contratto.”
Le sedi di affari devono risultare dal contratto oppure devono risultate da un
precedente chiaramente deducibile fra due parti contraenti di vecchia data (Questi
contratti necessitano di trasparenza)
Implica che già nelle negoziazioni iniziali, le parti devono operare in buona fede.
La convenzione non può essere applicata quindi per i casi in cui non è chiaro e
trasparente nel contratto che le parti contraenti hanno le loro rispettive sedi di affari in
Stati diversi, entro le definizioni dell’articolo 1.1.a e 1.1.b.
Articolo 2
La presente Convenzione non disciplina le vendite:
a) di merci acquistate per uso personale, familiare o domestico, a meno che il
venditore, in un qualsiasi momento anteriore alla conclusione o al momento
della conclusione del contratto, non sapesse e non fosse tenuto a sapere che
(Contratti conclusi da consumatori)
tali merci erano comprate per tale uso;
b) all'asta;
c) su pignoramento o effettuata in qualsiasi altro modo per ordine del giudice;
d) di valori mobiliari, effetti commerciali e valute;
e) di navi, battelli, aliscafi o aeronavi;
f) di elettricità. Articolo 3
Stesse condizioni della Convenzione dell’Aja
1. Sono considerate vendite i contratti di fornitura di merci da fabbricare o produrre, a
meno che la parte che ordina queste ultime non debba fornire una parte
essenziale del materiale necessario a tale fabbricazione o produzione. *
2. La presente Convenzione non si applica ai contratti in cui la parte preponderante
dell'obbligo della parte che fornisce le merci consiste in una fornitura di mano d'opera
o altri servizi.
*Seconda parte del primo paragrafo dell’articolo 3: Esempio
“Sono considerate vendite i contratti di fornitura di merci fra compratore e venditore
se il venditore produce o fabbrica tutto o parte del prodotto, tuttavia se il compratore
fa parte della attività di produzione di tale prodotto, allora non è soddisfatta la
condizione di applicabilità di tale Convenzione.
(Tipo A che produce un telaio, appalta a Tipo B l’innesto di lastre di vetro in questi
telai... questo tipo di contratto non è coperto dalla convenzione di Vienna)
La parte preponderante dell’Obbligo va valutata in termini economici (Quantitativi e di
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
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