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QUANDO SI APPLICA LA CONVENZIONE?

L’articolo 25 della legge 593 del 2008 non stabilisce un carattere cedevole in merito

ad una convenzione di diritto sostanziale. (Bisogna valutare se esistono o no dei

conflitti con la legge e la convenzione) una

Qualora sia astrattamente applicabile a un contratto di vendita internazionale,

convenzione di diritto internazionale privato una

(EG. 593) e altresì

convenzione di diritto materiale uniforme (EG. Convenzione di Vienna),

quest’ultima deve prevalere sulla prima per il suo carattere speciale.

Si basa sul principio che permette al giudice competente di non effettuare il “Doppio

Passaggio” ed emettere sentenze certe e rapide. (Se è applicabile direttamente la

convenzione, non si applica il percorso in riferimento al conflitto di leggi)

Si applica sempre la convenzione di Vienna se essa vuole essere applicata, in quanto

si segue, per priorità, il criterio di specialità: Convenzione di Vienna Convenzione

dell’Aja Regolamento 593/2008

 Articolo 1

1. La presente Convenzione si applica ai contratti di vendita delle merci fra parti

(Criterio necessario ma non

aventi la loro sede di affari in Stati diversi:

sufficiente)

a) quando questi Stati sono Stati contraenti;

b) quando le norme di diritto internazionale privato rimandano all'applicazione

della legge di uno Stato contraente.

2. Non si terrà conto del fatto che le parti hanno la loro sede di affari in Stati diversi

quando tale fatto non risulta nè dal contratto, nè da transazioni precedenti fra le parti,

nè da informazioni da queste fornite in qualsiasi momento prima della conclusione o al

momento della conclusione del contratto.

3. Nè la nazionalità delle parti, nè il carattere civile o commerciale delle parti o del

contratto saranno prese in considerazione per l'applicazione della presente

Convenzione.

Quel che conta ai fini dell’internazionalità del contratto è condizione necessaria che le

parti del contratto abbiano, in merito al contratto, la sede di affari in stati diversi.

ESEMPIO

Contratto di vendita internazionale di merci fra un compratore italiano e una azienda

tedesca, con la stipula del contratto in Italia. L’azienda tedesca, sebbene con sede in

Germania, possiede una sua sede di affari in Italia. (Deve essere una stabile

amministrazione con un certo livello di autonomia ma no temporanea).

#Stabile organizzazione

Se dico che l’acquirente ha la sua sede d’affari in Italia e il compratore ha la residenza

in Germania. Il contratto è concluso in Italia fra l’acquirente e la sede di affari

dell’azienda tedesca, in Italia. La merce viene spedita in un paese terzo, la Francia... in

questo caso stiamo trattando un contratto internazionale e si applica il regolamento

del 2008, in quanto si tratta di un conflitto di leggi.

Se altresì il giudice competente è italiano, essi potrà mettere sul tavolo anche la

Convenzione dell’Aja perché rientra nei campi di applicazione.

Articolo 1.1.a

“Quando questi stati sono Stati contraenti” Un’altra condizione necessaria per

l’applicazione della convenzione di Vienna è che gli stati dei contrenti abbiano

adottato precedentemente alla stipulazione del contratto, suddetta convenzione.

Non è semplice perché una delle due parti del contratto di compravendita potrebbe

non essere parte della convenzione... in questo caso si dice che il contratto non

rispetta i requisiti definiti dal paragrafo 1.1.a

TUTTAVIA ESISTE UNA ALTERNATIVA

Articolo 1.1.b

“Quando le norme di diritto internazionale privato rimandano all’applicazione della

legge di uno stato contraente” Anche se uno dei due stati contraenti non ha aderito

alla convenzione di Vienna, precedentemente alla stipula del contratto, è comunque

possibile richiamare alla Convenzione se è possibile un rimando alla legge di uno stato

contraente della convenzione.

Esempio

Acquirente Italiano (Stato contraente della Convenzione di Vienna)

Venditore Britannico (Stato non contraente della Convenzione di Vienna)

Mancato il requisito stabilito dal paragrafo 1.1.a della convenzione di Vienna, il giudice

italiano chiamato a giudicare su questo caso applicherà inizialmente la Convenzione

dell’Aja, cui l’Italia è parte contraente.

Come prima cosa che il giudice dovrà verificare è se le parti del contratto hanno fatto

una scelta di legge:

1. Se scelgono il diritto italiano come scelta di legge, che ricordiamo è stato

contraente della convenzione, allora quest’ultima verrà applicata in quanto

presente il requisito stabilito dal paragrafo 1.1.b.

2. Se manca la scelta possono esserci due vie distinte:

a) Può essere applicato il diritto della residenza abituale del venditore come

definito dall’articolo 3, paragrafo 1 della Convenzione dell’Aja, e quindi

verrà applicato il diritto Inglese/Scozzese/Gallese e così via.

b) Altrimenti può essere applicato il diritto della locazione della succursale

se il contratto è stato stipulato in Italia tra un Acquirente italiano e una

succursale italiana del venditore inglese... si applicherebbe quindi,

secondo l’articolo 2, paragrafo 1 della Convenzione dell’Aja, il diritto

italiano e quindi viene soddisfatto il paragrafo 1.1.b, permettendo

l’applicabilità della Convenzione di Vienna.

c) Altresì il contratto di compravendita può essere regolato dal diritto

interno del paese nel quale il compratore italiano ha residenza abituale se

l’ordinazione è stata effettuata in Italia da un rappresentante della

azienda Britannica, come definito dall’articolo 3, paragrafo 2 della

convenzione dell’Aja. Applicando il diritto Italiano e quindi permettendo

l’applicabilità della Convenzione di Vienna secondo l’articolo 1.1.1b.

Esempio 2:

Contratto di Compravendita:

Acquirente Italiano (Stato contraente della Convenzione di Vienna)

Venditore Inglese (Stato non contraente della Convenzione di Vienna)

Legge scelta = Turca (Turchia = Stato contraente della Convenzione di Vienna dal

2011)

Se viene considerato competente a legiferare il giudice Italiano come prima cosa

verificherà che il contratto sottoscritto fra L’acquirente italiano e il venditore inglese

sia precedente o anteriore all’adesione formale della Turchia alla Convenzione di

Vienna.

Se è un contratto precedente al 2011 non sono riscontrati i principi di applicabilità

della Convenzione di Vienna mentre (Si applicherà la legge interna turca) se posticipa

il 2011 sono presenti i requisiti di applicabilità di suddetta convenzione.

Articolo 6

Esclusione di applicazione

“Le parti possono escludere l'applicazione della presente Convenzione o, con riserva

delle disposizioni dell'art. 12, derogare a una qualsiasi delle sue disposizioni o

modificarne gli effetti.”

Le parti possono escludere che qualsiasi giudice competente possa in tutto, o in parte,

applicare la Convenzione di Vienna nei confronti dello stato che rappresenta, in tre

modi: Si può prevedere una clausola espressa nel contratto (Es. è scritto nel contratto

 “Non si applica a questo contratto o non si applica in parte la Convenzione di

Vienna etc).

Nella scelta di legge selezioni uno stato non contraente della convenzione.

 Nella scelta di legge selezioni uno stato contraente della convenzione ma che

 ha imposto delle Deroghe. Così facendo il giudice di tale stato non applicherà in

tutto, o in parte la Convenzione.

Che senso ha definire come scelta di legge uno stato contraente se poi, alla fine il

giudice applicherà comunque la convenzione di Vienna?

“Per tutti gli aspetti non disciplinati dalla Convenzione il giudice applicherà

l’ordinamento giuridico di tale paese, anche se parte della convenzione che ricordiamo

definisce solo i rapporti sui contratti sulla compravendita internazionale di merci.

Se non si vuole che si applichi la Convenzione di Vienna, il modo migliore è avvalersi

dell’articolo 6. Articolo 1.2

“Non si terrà conto del fatto che le parti hanno la loro sede di affari in Stati diversi

quando tale fatto non risulta nè dal contratto, nè da transazioni precedenti fra le parti,

nè da informazioni da queste fornite in qualsiasi momento prima della conclusione o al

momento della conclusione del contratto.”

Le sedi di affari devono risultare dal contratto oppure devono risultate da un

precedente chiaramente deducibile fra due parti contraenti di vecchia data (Questi

contratti necessitano di trasparenza)

Implica che già nelle negoziazioni iniziali, le parti devono operare in buona fede.

La convenzione non può essere applicata quindi per i casi in cui non è chiaro e

trasparente nel contratto che le parti contraenti hanno le loro rispettive sedi di affari in

Stati diversi, entro le definizioni dell’articolo 1.1.a e 1.1.b.

Articolo 2

La presente Convenzione non disciplina le vendite:

a) di merci acquistate per uso personale, familiare o domestico, a meno che il

venditore, in un qualsiasi momento anteriore alla conclusione o al momento

della conclusione del contratto, non sapesse e non fosse tenuto a sapere che

(Contratti conclusi da consumatori)

tali merci erano comprate per tale uso;

b) all'asta;

c) su pignoramento o effettuata in qualsiasi altro modo per ordine del giudice;

d) di valori mobiliari, effetti commerciali e valute;

e) di navi, battelli, aliscafi o aeronavi;

f) di elettricità. Articolo 3

Stesse condizioni della Convenzione dell’Aja

1. Sono considerate vendite i contratti di fornitura di merci da fabbricare o produrre, a

meno che la parte che ordina queste ultime non debba fornire una parte

essenziale del materiale necessario a tale fabbricazione o produzione. *

2. La presente Convenzione non si applica ai contratti in cui la parte preponderante

dell'obbligo della parte che fornisce le merci consiste in una fornitura di mano d'opera

o altri servizi.

*Seconda parte del primo paragrafo dell’articolo 3: Esempio

“Sono considerate vendite i contratti di fornitura di merci fra compratore e venditore

se il venditore produce o fabbrica tutto o parte del prodotto, tuttavia se il compratore

fa parte della attività di produzione di tale prodotto, allora non è soddisfatta la

condizione di applicabilità di tale Convenzione.

(Tipo A che produce un telaio, appalta a Tipo B l’innesto di lastre di vetro in questi

telai... questo tipo di contratto non è coperto dalla convenzione di Vienna)

La parte preponderante dell’Obbligo va valutata in termini economici (Quantitativi e di

Dettagli
A.A. 2019-2020
68 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Richardfnt1996 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto europeo progredito e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Zamuner Enrico.