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VIOLENZA
La violenza deve essere intesa come violenza morale e psicologica e non violenza fisica poiché in questo caso si ha un'ipotesi di mancanza del consenso e di nullità del contratto. La violenza morale invece è quella che induce la controparte a concludere e consiste nella minaccia di un male ingiusto e notevole al quale la controparte si esporrebbe se non stipulasse il contratto. Se si riesce a dimostrare questa minaccia, il contratto è sanzionato con l'invalidità, con subspecie di annullabilità. La minaccia può riguardare anche i familiari del contraente e i suoi beni. Può anche essere quindi una minaccia diretta verso terzi, che però se vanno oltre la cerchia di quelli vicini, la valutazione è rimessa ad apprezzamento del giudice. Non costituisce violenza il semplice timore reverenziale. Ai sensi dell'art.1438 c.c., la minaccia può anche consistere nella minaccia di far valere un diritto.
integra una vera e propria violenza psicologica quando si riesce a dimostrare che con la valenza del diritto, il soggetto vuole conseguire un esito abusivo a sé favorevole (c.d. "abuso del diritto").CESSIONE DEL CONTRATTO
Le norme di riferimento sono gli art.1406 ss. c.c. e ci dicono che ciascuna parte, c.d. "cedente", può sostituire a sé stessa, un terzo c.d. "cessionario", in tutti i rapporti che derivano dal contratto stesso, che deve essere a prestazioni corrispettive (quello in cui le parti sono reciprocamente obbligate una verso l'altra), se queste prestazioni non sono ancora state eseguite. La cessione richiede il consenso dell'altra parte, c.d. "ceduto". La dottrina prevalente ricostruisce la struttura della cessione del contratto come una struttura trilaterale che richiede un consenso tra cedente, ceduto e cessionario. Il ceduto può anche manifestare la sua volontà, è con
Una adesione all'accordo fra cedente e cessionario. Una posizione dottrinale isolata costruisce la struttura della cessione del contratto come una struttura bilaterale in cui l'accordo interviene tra cedente e cessionario e il mancato rifiuto del ceduto condicio iuris. Interviene come una aderendo alla posizione dominante della strutta trilaterale dobbiamo intendere che il perfezionamento interviene nel momento in cui il proponente, che può essere il cedente o il cessionario, ha conoscenza dell'ultimo consenso. Secondo le regole generali, fino al momento in cui non interviene il consenso di tutti i soggetti coinvolti, la proposta è revocabile. Il ceduto può consentire alla cessione anche prima che intervenga la cessione stessa, nel senso che è possibile un consenso preventivo mediante una clausola già espressa nel contratto stesso. La cessione del contratto determina una successione nei rapporti e, più in particolare, una successione inter vivos.
a titolo particolare di un soggetto che subentra nell’intera posizione contrattuale che, originariamente, aveva il cedente.
Quindi non è solo un trasferimento di singoli diritti o singoli obblighi, ma la cessione del contratto realizza una vera successione nell’intera posizione contrattuale e questo vuol dire che il cessionario subentra anche nei diritti potestativi e in tutte le azioni del contratto.
Questo tema si intreccia con quello dell’applicabilità o meno di questa fattispecie ai contratti traslativi (= quel contratto che con il semplice consenso trasferisce diritti sia di credito che reali).
Si è discusso questo problema e si è precisato che la cessione del contratto non può intervenire tra contratti a titolo gratuito e dei limiti alla cedibilità del contratto possono derivare nel caso in cui si tratti di contratti in cui rivestano particolare importanza le qualità personali di una delle parti (es. contratti sportivi).
È possibile una cessione parziale e questo perché la cessione va intesa come un trasferimento in blocco dal cedente al cessionario. Inoltre, non è possibile neanche determinare una modifica delle condizioni contrattuali. La cessione del contratto realizza una vicenda circolatoria e quindi non siamo in presenza di un contratto tipico a sé stante, ma siamo in presenza di uno schema circolatorio che non ha una propria causa e quindi la funzione causale dipende dalla complessiva operazione realizzata dai privati e quindi dallo strumento di cessione fuso con il contratto oggetto di cessione. Quindi l’efficacia della cessione del contratto opera una successione a titolo inter vivos particolare nella qualità di parte contraente. Ci sono poi le norme che determinano i rapporti tra i vari soggetti coinvolti in questa vicenda e sono gli art.1408 ss. c.c. L’art.1408 c.c. disciplina i rapporti fra ceduto e cedente e il tema che si pone è quello dei profili
di responsabilità legati al contratto e diciamo che il cedente è liberato dalle obbligazioni che derivano dal contratto nel momento in cui la sua sostituzione diventa efficace nei confronti del ceduto. Questo effetto di liberazione del cedente è però un effetto naturale, ma non ineliminabile poiché le parti possono pattuire diversamente e in tal caso la liberazione del cedente non interviene. Questa liberazione può essere evitata qualora il ceduto, nel momento in cui il ceduto, dichiari espressamente di non liberare il cedente. Che vuol dire, in concreto, che il cedente non è liberato? Vuol dire che è possibile esperire azioni per l'adempimento anche nei suoi confronti e questo garantisce maggiormente la posizione del ceduto. Va precisato che non possiamo parlare di una vera beneficium excussionis, solidarietà, né di una responsabilità in via sussidiaria, quindi si può agire nei suoi riguardi per
L'adempimento si realizza solo se si verifica l'inadempimento del cessionario. L'art. 1409 c.c. disciplina i rapporti tra ceduto e cessionario e il tema è quello delle eccezioni opponibili dal ceduto al cessionario. In questo caso, siccome il cessionario subentra nell'intera posizione del cedente, il ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che derivano dal contratto stesso. Viceversa, il ceduto non può opporre al cessionario le eccezioni che derivavano dai suoi rapporti con il cedente. Anche questa regola è derogabile, quindi se interviene un'espressa riserva circa l'opponibilità delle eccezioni che il ceduto avrebbe potuto opporre al cedente, si ha una trasmissione anche di queste eccezioni. L'art. 1410 c.c. disciplina i rapporti fra cedente e cessionario. Il cedente garantisce la validità del contratto. Se il cedente si obbliga a garantire l'adempimento del contratto, assume una garanzia specifica e opera come
Una sorta di fideiussore.
SUBCONTRATTO
Ipotesi diversa dalla cessione del contratto è quella del subcontratto che è un contratto che è connesso e dipendente rispetto al contratto principe, c.d. "contratto base", e quindi le sorti del subcontratto dipendono dal contratto base. Le ipotesi più frequenti di subcontratto sono quelle di subappalto e sublocazione (es. un locatore dà in locazione il bene al locatario il quale a sua volta lo concede in locazione ad un terzo). Capire che qui il subcontratto è strettamente connesso al contratto base e le sorti del subcontratto dipendono dal contratto principale. Tanto è vero che se il contratto principale cessa, o è dichiarato nullo o si risolve, automaticamente viene meno anche il subcontratto. C'è un rapporto quindi di dipendenza e subordinazione tra subcontratto e contratto principale. La differenza con la cessione del contratto sta nel fatto che in questo caso si ha una successione di un soggetto.
mentre qui il sub contratto è dipendente da un altro contratto. Una norma da tenere in considerazione è che la parte che è titolare di una posizione attiva nel contratto base ha azione diretta per l'adempimento nei confronti del titolare della posizione passiva del subcontratto (es. il locatore ha azione diretta nei confronti del subconduttore, può quindi pretendere il pagamento del canone direttamente da quest'ultimo). Dal punto di vista della natura, non si è arrivati ad una posizione definita, ma la teoria dominante riconduce il subcontratto nell'ambito della teoria negoziale. CAPITOLO LII – LA SIMULAZIONE GLI EFFETTI TRA LE PARTI I contraenti possono dar vita ad un regolamento solo apparente, essendo in realtà gli interessi che figurano dedotti nel negozio o inesistenti o diversi rispetto a quelli effettivamente perseguiti, a seconda che la simulazione sia assoluta oppure relativa. La volontà delle parti pone in esserel’intero congegno simulatorio, cosicché non può dirsi che il negozio simulato non sia voluto, avendo esso la funzione di creare l’apparenza. Sussistono dunque due volontà distinte, ma collegate, le quali convergono nella direzione di creare un complesso meccanismo in cui i piani dell’efficacia esterna e dell’efficacia interna del regolamento, pur difformi, convivono. Il codice distingue da un lato gli effetti interni della simulazione tra le parti (art.1414 c.c.) e dall’altro gli effetti esterni della simulazione rispetto ai terzi (art.1415 c.c.). La base della simulazione è l’accordo simulatorio, cioè l’intesa raggiunta dalle parti per dar vita ad un negozio simulato in modo assoluto o relativo. È discussa la natura negoziale o non negoziale dell’accordo. In quest’ultima direzione potrebbe dirsi che l’accordo non è idoneo di per sé a creare, modificare o estinguere rapporti.giuridici e quindi sarebbe una mera dichiarazione di scienza. In tal modo però si sottovaluterebbe il collegamento esistente tra accordo e negozio simulato, mirando il primo ad eliminare o a modificare gli effetti che il secondo, di per sé, sarebbe atto a produrre sul piano strutturale, tanto è che si parla di clausola accessoria del negozio. Dalla natura negoziale, che per tanto va riconosciuta, discende che l'accordo può anche essere invalido o, a sua volta, simulato ed anche risolto per mutuo dissenso, senza onere formali, con piena efficacia del contratto simulato.
Le parti dell'accordo devono essere le stesse del negozio simulato. Il richiamo del consenso dimostra che per controdichiarazione si intende innanzi tutto accordo simulatorio. La controdichiarazione non va confusa con l'accordo ad simulatorio di cui costituisce solo elemento di prova e non atto richiesto substantiam per la sua esistenza. Si tratta di una dichiarazione non risolubile.