Diritto privato progredito
Obbligazioni e contratti
Obbligazioni civili o in senso tecnico (art. 1173 s.s. c.c.)
Ogni qual volta nasce un’obbligazione si è in presenza di un vincolo giuridico che impone al debitore di eseguire una data prestazione nei confronti del creditore. Quindi individuando i tratti costitutivi del rapporto obbligatorio ne individuiamo 3:
- Dualità e determinatezza dei centri di interesse
- Patrimonialità della prestazione oggetto dell’obbligazione
- Interesse del creditore
Interesse del creditore
L’interesse del creditore è l’elemento che giustifica l’esistenza di un vincolo in capo al debitore. Questo vincolo al suo comportamento è giustificato in quanto sia funzionale alla soddisfazione dell’interesse del creditore. Quindi quel dovere di comportamento è dovuto in quanto sia funzionale alla soddisfazione dell’interesse del creditore. L’interesse del creditore deve sussistere non solo nel momento in cui il rapporto obbligatorio viene ad esistenza, ma deve anche persistere per tutta la durata del rapporto obbligatorio; se viene meno prima del termine di adempimento determina estinzione dell’obbligo. L’interesse del creditore può avere carattere patrimoniale o non patrimoniale, può essere infatti un interesse di carattere culturale o morale.
Il legislatore prende in considerazione anche l’interesse del debitore ad eseguire la prestazione, possiamo arrivare a configurare, infatti, un vero e proprio diritto di adempiere. Quali sono gli istituti che ci fanno notare l’interesse del debitore ad adempiere? La mora del creditore, la remissione del credito. Quindi è tutelato l’interesse del debitore ad adempiere, poiché l’adempimento estingue l’obbligo e anche perché talvolta ha interesse lui stesso ad adempiere. Il dibattito in dottrina è stato molto nutrito e l’orientamento prevalente non riconosce un vero e proprio diritto ad adempiere, ma piuttosto un interesse meritevole di tutela.
Patrimonialità della prestazione
Cos’è la prestazione? La prestazione è l’oggetto del rapporto obbligatorio. L’art. 1174 c.c. ci dice che la prestazione oggetto di obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica. È questo il tratto fisionomico che noi definiamo “patrimonialità della prestazione”. Quindi, perché sorga un rapporto obbligatorio, è necessario che la prestazione sia traducibile in termini economici. Sia, sostanzialmente, in astratto, convertibile in termini economici.
La dottrina ha dibattuto su questo carattere della patrimonialità della prestazione e si sono contrapposte due visioni della patrimonialità: oggettiva e soggettiva. Un tempo era prevalente la concezione soggettiva, per cui si reputava che il carattere patrimoniale della prestazione dipendesse dalla volontà delle parti del rapporto obbligatorio, quindi che le parti potessero determinare se la prestazione era patrimoniale o meno. Questa volontà si deduceva dal fatto che, ad esempio, il fatto di pretendere una controprestazione in denaro ne prevedesse la patrimonialità, oppure la presenza di una clausola penale. Questa concezione, a seguito dell’intervento della dottrina più sensibile, deve ritenersi superata e oggi concepiamo la patrimonialità della prestazione in termini rigorosamente oggettivi. Quindi, questo carattere della patrimonialità, non dipende dalla volontà delle parti, ma va inteso come un requisito obiettivo, deducibile dalla valutazione che, in un determinato momento storico, proviene dalla società. Quand’anche ci sia nella singola contrattazione delle parti di voler rendere una prestazione che in sé non lo è, questo non la rende patrimoniale, ma fa cadere il contratto sul piano dell’illeceità. Quindi è patrimoniale quella prestazione che intrinsecamente e obiettivamente lo è, alla stregua di quel particolare contesto storico, giuridico, economico e sociale.
Un altro elemento che noi non classifichiamo tra gli elementi costitutivi del rapporto obbligatorio, ma è comunque una clausola fondamentale che presiede tutto il rapporto obbligatorio è il dovere di correttezza. Il dovere di correttezza o di buona fede è previsto dall’art. 1175 c.c. e si intende la buona fede in senso oggettivo. La buona fede in senso oggettivo è il dovere di comportarsi secondo correttezza ed è una clausola che deriva dal principio dettato dall’art. 2 Cost, che pone i doveri inderogabili di solidarietà sociale. La buona fede in senso soggettivo, invece, è disciplinata dall’art. 1147 c.c. ed è definita come l’ignoranza di ledere l’altrui diritto.
Obbligazioni naturali
Da distinguere dalle obbligazioni in senso tecnico, vi sono le obbligazioni naturali. L’obbligazione naturale si distingue dall’obbligazione civile, poiché in questo caso, la natura dell’obbligo non è giuridico, ma è fondata su un dovere di carattere morale o sociale. Anche l’obbligazione naturale, però, è una fattispecie giuridicamente rilevante. La fattispecie è quella enucleata nell’art. 2034 c.c. La prima caratteristica dell’obbligazione naturale è che essa non dà azione al creditore per poter agire in giudizio per ottenere l’adempimento. L’effetto giuridico che questo dovere morale o sociale determina è che non può essere richiesta la ripetizione (=restituzione) dell’obbligazione eseguita, c.d. “soluti retentio”.
- La spontaneità nell’eseguire la prestazione che significa che l’adempimento della prestazione deve avvenire in assenza di coercizione, quindi in assenza di violenza fisica o morale.
- La non incapacità del soggetto è necessaria quindi la capacità naturale del soggetto.
Il fatto che la norma richieda la capacità del debitore naturale ci fa riflettere sulla natura dell’adempimento. L’adempimento dell’obbligazione naturale ha natura negoziale, quindi è un atto di autodeterminazione, tanto è vero che se il debitore lo compie in stato di incapacità può impugnare l’adempimento e richiedere la ripetizione della prestazione. Quindi, l’esistenza di un dovere morale o sociale è una condizione necessaria e sufficiente ad adempiere e a rendere la prestazione irripetibile.
10/03/2022
Obbligazioni civili
Fonti del rapporto obbligatorio
Dal punto di vista delle fonti, il sistema delle fonti delle obbligazioni è indicato nell’art. 1173 c.c., il quale delinea un sistema di fonti aperto. Si tratta di una norma che enuclea alcune fonti del rapporto obbligatorio, ma lasciando un’apertura. Infatti, le obbligazioni nascono da contratto, da fatto illecito e da ogni altro atto o fatto giuridico idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico. L’introduzione di un sistema aperto rappresenta un’innovazione del codice del 1942 rispetto al precedente. La dicitura “ogni altro o fatto idoneo a produrlo” individua fonti atipiche.
Oltre a questa atipicità delle fonti, un’altra caratteristica è quella dell’autonomia reciproca delle fonti, per cui la fonte contrattuale e quella extracontrattuale possono anche convivere. Quindi uno stesso fatto può essere contemporaneamente fonte di una responsabilità contrattuale e di una responsabilità extracontrattuale (es. responsabilità medica).
Estinzione del rapporto obbligatorio - adempimento
Dal punto di vista strutturale, l’obbligazione si caratterizza per un obbligo in capo al debitore nei confronti del creditore, il quale vanta un diritto di credito. Quindi le sue situazioni giuridiche soggettive contrapposte e corrispondenti sono l’obbligo e il diritto di credito, questo perché, di regole, l’estinzione dell’obbligo coincide con la soddisfazione dell’interesse del creditore. Questo, però, non è sempre vero. Una clausola fondamentale quando si parla di adempimento del rapporto obbligatorio è quella di diligenza sancita nell’art. 1176 c.c., che pone in capo al debitore l’obbligo di eseguire la prestazione con la diligenza richiesta. La diligenza richiesta è quella del buon padre di famiglia, che corrisponde ad un grado di diligenza media. Il nostro ordinamento, in determinate prestazioni, richiede un livello superiore di diligenza. In questo caso si ha vero e proprio adempimento solo se il debitore adempie la prestazione impiegando quel livello superiore di diligenza che l’art. 1176, comma 2, c.c., definisce “diligenza professionale”.
L’adempimento dell’obbligazione civile che natura ha? L’adempimento dell’obbligazione civile è un atto dovuto in base ad obbligo giuridico. Quindi il debitore, a norma dell’art. 1191 c.c., che esegue la prestazione dovuta non può chiederne la ripetizione, anche se nel momento in cui ha adempiuto era incapace. L’adempimento poi si basa su alcuni requisiti specifici, infatti esso deve essere esatto (= quello in cui il debitore esegue esattamente quella prestazione) ed integrale (= l’adempimento parziale non libera il debitore).
Sempre sotto il profilo dell’esattezza dell’adempimento, viene in considerazione l’art. 1182 c.c., che ci dice che il debitore non può impugnare l’adempimento che lui abbia eseguito utilizzando cose non sue, in tal caso non può annullare l’adempimento, a meno che non offra contestualmente di eseguire di nuovo la prestazione con cose di cui può disporre. Il creditore che riceve la prestazione in buona fede (soggettiva) può impugnare il pagamento, annullandolo, e pretendendo che il debitore esegua la prestazione con cose di cui può disporre, oltre al risarcimento del danno subito. Il terzo, usurpato della cosa, può tutelarsi con un’azione di rivendicazione.
Un’altra norma in considerazione è l’art. 1197 c.c., che disciplina l’istituto della datio in solutum (= prestazione in luogo dell’adempimento). Questa norma ci pone il principio di esattezza e dice che il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta anche se di valore uguale o superiore, salvo che il creditore vi consenta. Quindi, se il creditore consente si stipula la c.d. datio in solutum, che è un contratto con causa estintiva per estinguere l’obbligo preesistente. La si perfeziona al momento dell’accordo; l’effetto estintivo, però, si verifica nel momento in cui la diversa prestazione è eseguita.
Adempimento e legittimazione
Dal punto di vista soggettivo, la prima norma in considerazione è l’art. 1188 c.c. che disciplina il profilo della legittimazione a ricevere la prestazione, e ci dice che l’adempimento deve essere eseguito nei confronti del creditore o nei confronti del suo rappresentante, oppure nei confronti della persona indicata dal creditore a ricevere l’adempimento. L’art. 1188, comma 2, c.c., si preoccupa di disciplinare l’ipotesi in cui l’adempimento sia eseguito nei confronti di un soggetto che non è legittimato a ricevere la prestazione e ci dice che l’eventuale adempimento fatto nei confronti di colui che non è legittimato a riceverlo, libera il debitore se il creditore vero ratifica questo adempimento, o se comunque, risulta che ne ha approfittato.
Il legislatore ha disciplinato anche l’ipotesi in cui la prestazione sia soddisfatta nei confronti di un creditore incapace nel momento dell’adempimento. L’art. 1190 c.c., stabilisce che se l’adempimento è stato eseguito nei confronti di un creditore incapace di intendere e di volere nel momento in cui riceve la prestazione, il debitore è liberato dalla prestazione a condizione che il creditore ne abbia tratto un effettivo vantaggio.
Un’altra regola particolare è dettata per l’ipotesi in cui il debitore esegue la prestazione nei confronti di un soggetto che appare creditore, ma che in realtà non lo è. La norma di riferimento è l’art. 1189 c.c. che disciplina il caso c.d. adempimento al creditore apparente. Accade che il debitore esegue la prestazione dovuta ad un soggetto che gli appare il creditore, ma che nella realtà non lo è. Il debitore è liberato o no? La norma pone delle condizioni, infatti, consente la liberazione del debitore a condizione che esso sia in buona fede (condizione soggettiva) e spetta a lui dimostrare di aver adempiuto in buona fede; inoltre, il creditore deve apparire tale in base a circostanze univoche (condizione oggettiva). In presenza di questi due requisiti, il debitore è liberato. Perché il legislatore pone questa condizione rafforzata? Perché in questo caso siamo in presenza della scissione tra adempimento dell’obbligo e soddisfazione del creditore.
Un altro caso in cui si verifica la scissione tra i due momenti è la fattispecie prevista nell’art. 1180 c.c., c.d. “adempimento del terzo”. Questo articolo ci dice che l’obbligazione può essere adempiuta anche da un terzo, anche contro la volontà del debitore, a meno che il debitore non abbia un interesse meritevole ad eseguire personalmente la prestazione; oppure che il creditore abbia un interesse meritevole a che la prestazione sia eseguita personalmente dal debitore. I due interessi, del creditore e del debitore, non sono posti sullo stesso piano dalla norma, poiché se la prestazione ha carattere personale, il creditore può rifiutare la prestazione del terzo. Un altro caso in cui il creditore può rifiutare la prestazione del terzo è il caso in cui il debitore si opponga a che la prestazione venga eseguita da un terzo. In questo caso, però, la norma non configura un vero e proprio diritto del debitore ad adempiere, ma piuttosto un interesse meritevole. Quindi l’opposizione del debitore dà la facoltà al creditore di rifiutare l’adempimento del terzo.
Che natura ha l’istituto dell’adempimento del terzo? Non si tratta di adempimento in senso tecnico poiché è un atto spontaneo del terzo, manca l’elemento della doverosità. Quindi l’adempimento del terzo ha natura negoziale. Quindi il terzo che esegue la prestazione in stato di incapacità è tutelato o no? È tutelato, poiché può impugnare l’adempimento eseguito in stato di incapacità, esattamente come il debitore dell’obbligazione naturale.
L’art. 1182 e l’art. 1183 disciplinano rispettivamente il luogo e il tempo dell’adempimento. L’art. 1182 c.c., ha natura derogabile e suppletiva, ci dice che se il luogo non è stato determinato dalle parti o non si può desumere dalla natura della prestazione, l’obbligazione pecuniaria deve essere eseguita presso il domicilio del creditore, mentre negli altri casi la prestazione deve essere eseguita al domicilio del debitore.
L’art. 1183 c.c., ha natura derogabile e suppletiva, ci dice che se manca il termine di adempimento ci si può rivolgere al giudice.
L’art. 1193 c.c., disciplina l’ipotesi in cui il debitore abbia più debiti diversi verso lo stesso creditore. La norma dà preferenza alla volontà delle parti, infatti il debitore deve dichiarare contestualmente all’adempimento, quale debito intende soddisfare. Se il debitore non fa questa imputazione, l’art. 1193, comma 2, c.c., stabilisce che il pagamento va imputato al debito scaduto; in presenza di più debiti scaduti, al debito meno garantito; in presenza di più debiti egualmente garantiti, l’imputazione è fatta al più oneroso; se sono tutti egualmente onerosi, si estingue per primo il debito più antico.
15/03/2022
Compensazione
L’art. 1241 c.c. ci fa capire quando si può avere compensazione e ci dice i presupposti che sono la dualità e la reciprocità dei rapporti obbligatori. Questo vuol dire che ci devono essere due soggetti che sono obbligati con due diversi rapporti obbligatori l’uno verso l’altro. Questo articolo ci dice che quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti.
La compensazione risponde ad un principio di economia degli atti, per cui in presenza di una vicenda compensativa si evitano due adempimenti; inoltre risponde ad un criterio di garanzia del credito, perché è ovvio che il creditore non rischia l’inadempimento della controparte.
Esistono 3 tipi di compensazione:
- Legale: i requisiti sono dettati nell’art. 1243 c.c. i due crediti devono essere omogenei, fungibili, liquidi ed esigibili. Quindi la compensazione legale può operare solo se i due crediti rispondono ai criteri di omogeneità e fungibilità, cioè se soddisfano entrambi lo stesso interesse del creditore; se sono liquidi (= certi nella loro esistenza e determinati nel loro ammontare); inoltre devono essere esigibili (= credito che sia venuto a scadenza). L’art. 1242 c.c. ci dice che in caso di compensazione legale, l’estinzione dei due crediti si verifica nel momento della loro coesistenza. La dottrina ha ritenuto che la compensazione non debba intendersi come un modo di estinzione ipso iure, ma come un modo di compensazione destinato ad operare su eccezione di parte. Questo lo possiamo dedurre dallo stesso art. 1242, comma 2, c.c. che dice che la compensazione non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, ma è necessaria un’eccezione di parte.
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