Anteprima
Vedrai una selezione di 7 pagine su 27
Riassunto esame Diritto Privato, prof. Zaccheo, libro consigliato Manuale di Diritto Privato di Torrente e Schlesinger Pag. 1 Riassunto esame Diritto Privato, prof. Zaccheo, libro consigliato Manuale di Diritto Privato di Torrente e Schlesinger Pag. 2
Anteprima di 7 pagg. su 27.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Privato, prof. Zaccheo, libro consigliato Manuale di Diritto Privato di Torrente e Schlesinger Pag. 6
Anteprima di 7 pagg. su 27.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Privato, prof. Zaccheo, libro consigliato Manuale di Diritto Privato di Torrente e Schlesinger Pag. 11
Anteprima di 7 pagg. su 27.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Privato, prof. Zaccheo, libro consigliato Manuale di Diritto Privato di Torrente e Schlesinger Pag. 16
Anteprima di 7 pagg. su 27.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Privato, prof. Zaccheo, libro consigliato Manuale di Diritto Privato di Torrente e Schlesinger Pag. 21
Anteprima di 7 pagg. su 27.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Privato, prof. Zaccheo, libro consigliato Manuale di Diritto Privato di Torrente e Schlesinger Pag. 26
1 su 27
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

FOSSI, CANALI E PIANTAGIONI

 APIARI

4. LE LUCI E LE VEDUTE (ARTT.900-907 C.C.)

Le aperture nel muro contiguo al fondo vicino si distinguono in:

a) VENDUTE O PROSPETTI: consentono non solo di guardare sul fondo del vicino

senza l’ausilio di mezzi meccanici ), ma anche di affacciarsi

(ex.scale

b) per vedere di fronte ,obliquamente o lateralmente.

5 5

Il proprietario del muro confinante al fondo altrui puà sempre aprire in esso delle

vedute, ma solo nel rispetto delle distanze minime dal confine indicate nel codice

civile. Il proprietario del fondo contiguo non puo chiuderle.

c) LE LUCI: danno passaggio alla luce e all'aria, ma non permettono di affacciarsi sul

fondo del vicino.

La legge prescrive che la luce a prendermi alle caratteristiche (EX. Si adottata dotata di

 LUCE REGOLARE.

inferiate idonee a garantire la sicurezza il vicino)

Se una questura, non rispetta dette caratteristiche LUCE IRREGOLARE;

 Il proprietario ha sempre la facoltà, imprescrittibile, di aprire delle luce nel suo muro;

tuttavia il vicino può, in ogni tempo, chiuderle, ma solo se costruisce in aderenza in

appoggio al muro nel quale luci-non importa se regolare o irregolare-risultano aperte.

MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ (ARTT.922-9947)

Si suole distinguere tra due modi:

1) Modi d’acquisto A TITOLO DERIVATO: implicano la successione nello stesso diritto già

appartenente ad un altro soggetto, per cui eventuali vizi si riavrebbero anche sul

successore. Sono ad esempio: Il contratto; La successione a causa di morte; La

vendita forzata dei beni del debitore; la confisca,ecc.

2) Modi d’acquisto A TITOLO ORIGINARIO: determina la nascita di un diritto nuovo, del

tutto indipendente rispetto a quello spettante sullo stesso bene ad altro precedente

proprietario; Sono:

a) L’OCCUPAZIONE(ARTT.923 -926C.C.)

Consiste nella presa di possesso, con l'intenzione di acquistarle in via permanente

e definitiva, di cose mobili, che non sono di proprietà di alcuno ( ) o

ex i pesci

abbandonate.

Non possono essere occupati-in quanto non sono di proprietà di alcuno e

 spettano allo Stato- i beni immobili.

Possono acquistarsi per occupazione:

i mammiferi e gli uccelli facenti parte della fauna selvatica;

 Gli sciami d’api e gli animali mansuefar fatti sfuggire al proprietario;

 I conigli, i pesci e di colombi;

 I frutti spontanei ( ).

ex. tartufi, funghi

b) L’INVENZIONE(ARTT.927-933)

Riguarda solo le cose mobili smarrite:

Devono essere restituite proprietario o, se non identificato, consegnate al

 sindaco; trascorso un anno, se la cosa è stata consegnata al sindaco e non si

presente proprietari, la proprietà spetta a chi l’ha trovata.

Se invece si presenta il proprietario, questa deve al ritrovatore un premio

 proporzionale al valore della cosa smarrita.

Una particolare menzione è il TESORO (ovvero una cosa mobile di preleggi,

 nascosta o sotterrata) esso diviene immediatamente di proprietà del titolare del

fondo in cui si trova; ma si è trovato nel fondo altrui, spetta per metà al

proprietario e per metà al ritrovatore.

Diverso è per i BENI CULTURALI: essi appartengono allo Stato, al proprietario

 dell’immobile dove è avvenuto il ritrovamento e allo scopritore fortuito compete

un premio.

c) L’ACCESSIONE(ARTT. 934 ss.)

Opere in caso di STABILE INCORPORAZIONE di beni di proprietari diversi

generalmente in quest’ipotesi il proprietario della cosa principale acquista la

proprietà delle cose che vengono in essa incorporate. Occorre distinguere tra:

6 6

1. L’ACCESSIONE DI MOBILE AD IMMOBILE (O VERTICALE): in applicazione del

principio per cui la proprietà del suolo si estende verticalmente, il proprietario

delle suolo-senza neppure bisogno che lo sappia- acquista ex lege la proprietà di

quanto nello stesso suolo venga da chiunque incorporato ( ).

ex. albero piantato

• ACCESSIONE INVERTITA: essa ribalta la regola precedentemente

enunciata (nel senso che è il suolo a cedere a quanto in esso impiantato). Sì

ha quando, nel realizzare una costruzione, il proprietario confinante

sconfina sul fondo altrui, cosicché l’edificio viene ad insistere a cavallo tra

due terreni: se la parte realizzata sul terreno altrui non ha una propria

autonomia funzionale, se il proprietario del fondo occupato non fa

opposizione entro tre mesi dal giorno in cui la costruzione sul suo fondo ha

avuto inizio, il proprietario sconfinante può chiedere che il giudice gli

trasferisca la proprietà del suolo occupato a fronte del pagamento, a favore

del confinante, di una somma pari al doppio del valore della superficie

occupata.

2. L’ACCESSIONE DI IMMOBILE AD IMMOBILE (O ORIZZONTALE), si articola

nelle seguenti figure:

• ALLUVIONE: fiumi o torrenti trasportano, impercettibilmente, la terra da

monte a valle, modificando l'estensione dei fondi rivieraschi: il proprietario

del fondo a valle acquista, per accessione, la proprietà della maggiore

estensione che il suo fondo ha ricevuto;

• AVULSIONE: a corrente stacca da un fondo e trasporta più a valle o

l

sull'altra riva una parte, considerevole e riconoscibile, di suolo: chi ha

ricevuto l'incremento ne diventa proprietario, ma deve un'indennità all'altro

proprietario.

3. L’ACCESSIONE DI MOBILE A MOBILE, dal luogo alle seguenti figure:

• L’UNIONE: consiste nella congiunzione di beni mobili appartenenti a

proprietari diversi che vengono a formare un tutto inseparabile senza dar

luogo a una cosa nuova: la proprietà diventa comune. Se, però, una delle

due cose si può considerare principale o è molto superiore per valore, il suo

proprietario acquista la proprietà del tutto: in quest’ultima ipotesi ricorre il

fenomeno dell’ accessione.

• LA SPECIFICAZIONE: consiste nella creazione di una cosa del tutto nuova

con beni mobili appartenenti ad altri: qui si ha trasformazione della materia

mediante l’opera umana. Infatti, se è superiore il valore della mano d’opera,

la proprietà spetta allo specie federatore; altrimenti prevale il diritto del

proprietario della materia.

d) L’USUCAPIONE(ARTT.1158 ss.)

e) IL POSSESSO IN BUONA FEDE DI BENI MOBILI (ART.1153)

AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ 2

A difesa della prova sono messe in atto le AZIONI PETITORIE :

3

1. L’AZIONE DI RIVENDICAZIONE (ART.948)

È concessa a chi si afferma proprietario di un bene (LEGITTIMATO

ATTIVAMENTE), ma non ne ha il possesso, al fine di ottenere l’accertamento del

2 Le azioni petitorie vanno distinte dalle AZIONI POSSESSORIE, ovvero quelle a tutela del

possesso.

3 L’azione di rivendicazione(presuppone che colui che si afferma proprietario pretenda la

consegna del bene proprio per il fatto di esserne proprietario) si distingue dall’ AZIONE

DI RESTITUZIONE(presuppone che l’attore agisca in giudizio vantando un diritto alla

restituzione nascente dal rapporto contrattuale).

7 7

suo diritto di proprietà sul bene stesso e la condanna di chi lo possiede o detiene

alla sua restituzione(LEGITTIMATO PASSIVAMENTE).

a) il proprietario non deve essere in possesso della cosa che vuole, appunto,

recuperare;

b) può proseguire l'azione anche se chi la possiede o la detiene non ha più la

cosa( ); in questo caso il convenuto ex possessore o

ex. Perché l’ha ceduta a terzi

detentore deve recuperare la cosa o corrisponderne il valore, oltre il risarcimento

del danno;

c) l'azione è imprescrittibile, perché anche il non uso è una manifestazione dell’

ampiezza di poteri che spetta al proprietario. Essa deve essere però rigettata se

il convenuto dimostri di aver acquistato la proprietà della cosa per usucapione.

d) il proprietario provare il sui diritto. La PROVA: l’attore ha l’onere di dimostrare il

suo diritto di proprietà.

• Se l’acquisto è a titolo originario, sarà sufficiente fornire la prova

dall’acquisto.

• Se l’acquisto è a titolo derivato l’alienante potrebbe non

(ex.compravendita),

essere stato il proprietario del bene  oltre a fornire la prova d’acquisto,

occorre dimostrare anche i titoli acquisto dei precedenti titolari, fino ad

arrivare ad un acquisto titolo originario (PROBATIO DIABOLICA).

e) Si distingue tra:

• BENE MOBILE: sarà sufficiente che l’attore provi che avrebbe acquistato la

proprietà della cosa per effetto della regola “possesso vale titolo” , avendo

a suo tempo ricevuto il possesso del bene di cui ora lamenta di non avere

godimento;

• BENE IMMOBILE: occorre che l'attore, anche se avesse acquistato a non

dominio (da chi non è proprietario), provi che avrebbe acquistato la

proprietà della cosa per usucapione, avendone avuto il possesso continuato

per il tempo necessario al maturarsi dell’usucapione stessa.

2. L’AZIONE DI MERO ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETÀ

È riconosciuta a chi ha interesse ad una pronuncia giudiziale che affermi il suo

diritto di proprietà su un determinato bene. Mettere l’azione di rivendicazione

serve a recuperare la cosa, questa serve a rimuovere la situazione di incertezza

venutasi a creare in ordine alla proprietà di essa.

3. L’AZIONE NEGATORIA (ART.949)

L'azione è ammessa quando un altro soggetto affermi di avere diritti sulla cosa o,

addirittura, affermi di essere lui il proprietario.

a. Se l'affermazione del diritto è accompagnata anche da turbative o molestie di

fatto, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione e chiedere il

risarcimento del danno.

b. La PROVA consiste nel dimostrare un valido titolo d’acquisto (non è dovrà

ricorrere alla tua probatio diabolica).

c. Anche l’azione negatoria è imprescrittibile. Ma dovrà essere rigettata,

qualora il convenuto dovesse dimostrare di avere acquistato il titolo vantato

per usucapione.

4. L’AZIONE DI REGOLAMENTO DI CONFINI (ART.950)

Anche quest’azione riguarda la proprietà, poiché non si discute dei rapporti

personali tra i proprietari, ma presuppone l’incertezza del confine tra due fondi 

sia dunque è un conflitto tra fondi, non un conflitto di titoli.

• L’azione serve ad ottenere la condanna alla restituzione della striscia di terreno

che, dalla fissazione della linea di confine, dovesse risultare posseduta dal non

proprietario.

8 8

• La PROVA può essere fornita con ogni mezzo, in mancanza di elementi, il

giudice si atterrà

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
27 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Stuky di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Zaccheo Massimo.