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FOSSI, CANALI E PIANTAGIONI
APIARI
4. LE LUCI E LE VEDUTE (ARTT.900-907 C.C.)
Le aperture nel muro contiguo al fondo vicino si distinguono in:
a) VENDUTE O PROSPETTI: consentono non solo di guardare sul fondo del vicino
senza l’ausilio di mezzi meccanici ), ma anche di affacciarsi
(ex.scale
b) per vedere di fronte ,obliquamente o lateralmente.
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Il proprietario del muro confinante al fondo altrui puà sempre aprire in esso delle
vedute, ma solo nel rispetto delle distanze minime dal confine indicate nel codice
civile. Il proprietario del fondo contiguo non puo chiuderle.
c) LE LUCI: danno passaggio alla luce e all'aria, ma non permettono di affacciarsi sul
fondo del vicino.
La legge prescrive che la luce a prendermi alle caratteristiche (EX. Si adottata dotata di
LUCE REGOLARE.
inferiate idonee a garantire la sicurezza il vicino)
Se una questura, non rispetta dette caratteristiche LUCE IRREGOLARE;
Il proprietario ha sempre la facoltà, imprescrittibile, di aprire delle luce nel suo muro;
tuttavia il vicino può, in ogni tempo, chiuderle, ma solo se costruisce in aderenza in
appoggio al muro nel quale luci-non importa se regolare o irregolare-risultano aperte.
MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ (ARTT.922-9947)
Si suole distinguere tra due modi:
1) Modi d’acquisto A TITOLO DERIVATO: implicano la successione nello stesso diritto già
appartenente ad un altro soggetto, per cui eventuali vizi si riavrebbero anche sul
successore. Sono ad esempio: Il contratto; La successione a causa di morte; La
vendita forzata dei beni del debitore; la confisca,ecc.
2) Modi d’acquisto A TITOLO ORIGINARIO: determina la nascita di un diritto nuovo, del
tutto indipendente rispetto a quello spettante sullo stesso bene ad altro precedente
proprietario; Sono:
a) L’OCCUPAZIONE(ARTT.923 -926C.C.)
Consiste nella presa di possesso, con l'intenzione di acquistarle in via permanente
e definitiva, di cose mobili, che non sono di proprietà di alcuno ( ) o
ex i pesci
abbandonate.
Non possono essere occupati-in quanto non sono di proprietà di alcuno e
spettano allo Stato- i beni immobili.
Possono acquistarsi per occupazione:
i mammiferi e gli uccelli facenti parte della fauna selvatica;
Gli sciami d’api e gli animali mansuefar fatti sfuggire al proprietario;
I conigli, i pesci e di colombi;
I frutti spontanei ( ).
ex. tartufi, funghi
b) L’INVENZIONE(ARTT.927-933)
Riguarda solo le cose mobili smarrite:
Devono essere restituite proprietario o, se non identificato, consegnate al
sindaco; trascorso un anno, se la cosa è stata consegnata al sindaco e non si
presente proprietari, la proprietà spetta a chi l’ha trovata.
Se invece si presenta il proprietario, questa deve al ritrovatore un premio
proporzionale al valore della cosa smarrita.
Una particolare menzione è il TESORO (ovvero una cosa mobile di preleggi,
nascosta o sotterrata) esso diviene immediatamente di proprietà del titolare del
fondo in cui si trova; ma si è trovato nel fondo altrui, spetta per metà al
proprietario e per metà al ritrovatore.
Diverso è per i BENI CULTURALI: essi appartengono allo Stato, al proprietario
dell’immobile dove è avvenuto il ritrovamento e allo scopritore fortuito compete
un premio.
c) L’ACCESSIONE(ARTT. 934 ss.)
Opere in caso di STABILE INCORPORAZIONE di beni di proprietari diversi
generalmente in quest’ipotesi il proprietario della cosa principale acquista la
proprietà delle cose che vengono in essa incorporate. Occorre distinguere tra:
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1. L’ACCESSIONE DI MOBILE AD IMMOBILE (O VERTICALE): in applicazione del
principio per cui la proprietà del suolo si estende verticalmente, il proprietario
delle suolo-senza neppure bisogno che lo sappia- acquista ex lege la proprietà di
quanto nello stesso suolo venga da chiunque incorporato ( ).
ex. albero piantato
• ACCESSIONE INVERTITA: essa ribalta la regola precedentemente
enunciata (nel senso che è il suolo a cedere a quanto in esso impiantato). Sì
ha quando, nel realizzare una costruzione, il proprietario confinante
sconfina sul fondo altrui, cosicché l’edificio viene ad insistere a cavallo tra
due terreni: se la parte realizzata sul terreno altrui non ha una propria
autonomia funzionale, se il proprietario del fondo occupato non fa
opposizione entro tre mesi dal giorno in cui la costruzione sul suo fondo ha
avuto inizio, il proprietario sconfinante può chiedere che il giudice gli
trasferisca la proprietà del suolo occupato a fronte del pagamento, a favore
del confinante, di una somma pari al doppio del valore della superficie
occupata.
2. L’ACCESSIONE DI IMMOBILE AD IMMOBILE (O ORIZZONTALE), si articola
nelle seguenti figure:
• ALLUVIONE: fiumi o torrenti trasportano, impercettibilmente, la terra da
monte a valle, modificando l'estensione dei fondi rivieraschi: il proprietario
del fondo a valle acquista, per accessione, la proprietà della maggiore
estensione che il suo fondo ha ricevuto;
• AVULSIONE: a corrente stacca da un fondo e trasporta più a valle o
l
sull'altra riva una parte, considerevole e riconoscibile, di suolo: chi ha
ricevuto l'incremento ne diventa proprietario, ma deve un'indennità all'altro
proprietario.
3. L’ACCESSIONE DI MOBILE A MOBILE, dal luogo alle seguenti figure:
• L’UNIONE: consiste nella congiunzione di beni mobili appartenenti a
proprietari diversi che vengono a formare un tutto inseparabile senza dar
luogo a una cosa nuova: la proprietà diventa comune. Se, però, una delle
due cose si può considerare principale o è molto superiore per valore, il suo
proprietario acquista la proprietà del tutto: in quest’ultima ipotesi ricorre il
fenomeno dell’ accessione.
• LA SPECIFICAZIONE: consiste nella creazione di una cosa del tutto nuova
con beni mobili appartenenti ad altri: qui si ha trasformazione della materia
mediante l’opera umana. Infatti, se è superiore il valore della mano d’opera,
la proprietà spetta allo specie federatore; altrimenti prevale il diritto del
proprietario della materia.
d) L’USUCAPIONE(ARTT.1158 ss.)
e) IL POSSESSO IN BUONA FEDE DI BENI MOBILI (ART.1153)
AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ 2
A difesa della prova sono messe in atto le AZIONI PETITORIE :
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1. L’AZIONE DI RIVENDICAZIONE (ART.948)
È concessa a chi si afferma proprietario di un bene (LEGITTIMATO
ATTIVAMENTE), ma non ne ha il possesso, al fine di ottenere l’accertamento del
2 Le azioni petitorie vanno distinte dalle AZIONI POSSESSORIE, ovvero quelle a tutela del
possesso.
3 L’azione di rivendicazione(presuppone che colui che si afferma proprietario pretenda la
consegna del bene proprio per il fatto di esserne proprietario) si distingue dall’ AZIONE
DI RESTITUZIONE(presuppone che l’attore agisca in giudizio vantando un diritto alla
restituzione nascente dal rapporto contrattuale).
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suo diritto di proprietà sul bene stesso e la condanna di chi lo possiede o detiene
alla sua restituzione(LEGITTIMATO PASSIVAMENTE).
a) il proprietario non deve essere in possesso della cosa che vuole, appunto,
recuperare;
b) può proseguire l'azione anche se chi la possiede o la detiene non ha più la
cosa( ); in questo caso il convenuto ex possessore o
ex. Perché l’ha ceduta a terzi
detentore deve recuperare la cosa o corrisponderne il valore, oltre il risarcimento
del danno;
c) l'azione è imprescrittibile, perché anche il non uso è una manifestazione dell’
ampiezza di poteri che spetta al proprietario. Essa deve essere però rigettata se
il convenuto dimostri di aver acquistato la proprietà della cosa per usucapione.
d) il proprietario provare il sui diritto. La PROVA: l’attore ha l’onere di dimostrare il
suo diritto di proprietà.
• Se l’acquisto è a titolo originario, sarà sufficiente fornire la prova
dall’acquisto.
• Se l’acquisto è a titolo derivato l’alienante potrebbe non
(ex.compravendita),
essere stato il proprietario del bene oltre a fornire la prova d’acquisto,
occorre dimostrare anche i titoli acquisto dei precedenti titolari, fino ad
arrivare ad un acquisto titolo originario (PROBATIO DIABOLICA).
e) Si distingue tra:
• BENE MOBILE: sarà sufficiente che l’attore provi che avrebbe acquistato la
proprietà della cosa per effetto della regola “possesso vale titolo” , avendo
a suo tempo ricevuto il possesso del bene di cui ora lamenta di non avere
godimento;
• BENE IMMOBILE: occorre che l'attore, anche se avesse acquistato a non
dominio (da chi non è proprietario), provi che avrebbe acquistato la
proprietà della cosa per usucapione, avendone avuto il possesso continuato
per il tempo necessario al maturarsi dell’usucapione stessa.
2. L’AZIONE DI MERO ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETÀ
È riconosciuta a chi ha interesse ad una pronuncia giudiziale che affermi il suo
diritto di proprietà su un determinato bene. Mettere l’azione di rivendicazione
serve a recuperare la cosa, questa serve a rimuovere la situazione di incertezza
venutasi a creare in ordine alla proprietà di essa.
3. L’AZIONE NEGATORIA (ART.949)
L'azione è ammessa quando un altro soggetto affermi di avere diritti sulla cosa o,
addirittura, affermi di essere lui il proprietario.
a. Se l'affermazione del diritto è accompagnata anche da turbative o molestie di
fatto, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione e chiedere il
risarcimento del danno.
b. La PROVA consiste nel dimostrare un valido titolo d’acquisto (non è dovrà
ricorrere alla tua probatio diabolica).
c. Anche l’azione negatoria è imprescrittibile. Ma dovrà essere rigettata,
qualora il convenuto dovesse dimostrare di avere acquistato il titolo vantato
per usucapione.
4. L’AZIONE DI REGOLAMENTO DI CONFINI (ART.950)
Anche quest’azione riguarda la proprietà, poiché non si discute dei rapporti
personali tra i proprietari, ma presuppone l’incertezza del confine tra due fondi
sia dunque è un conflitto tra fondi, non un conflitto di titoli.
• L’azione serve ad ottenere la condanna alla restituzione della striscia di terreno
che, dalla fissazione della linea di confine, dovesse risultare posseduta dal non
proprietario.
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• La PROVA può essere fornita con ogni mezzo, in mancanza di elementi, il
giudice si atterrà