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Le obbligazioni nascenti da atti unilaterali

Le promesse unilaterali (art.1987)

Tipicità delle promesse unilaterali

La promessa unilaterale avente ad oggetto un determinato comportamento futuro del promettente è sufficiente per far sorgere un vincolo giuridico, azionabile in giudizio, a carico del promettente? (ex. Prometto di non costruire sul mio terreno; permetterò di imbiancarti l'appartamento.)

Le promesse unilaterali sono immediatamente vincolanti se inserite in un contratto – a condizione che questo abbia una valida causa (ex. prometto di darti il 10% di quanto fatturerò ai clienti che vorrai presentarmi) -, oppure, ove volte a realizzare una pura liberalità, abbiano la forma solenne (ex. A titolo di donazione, prometto di darti 100 alla tua laurea). Viceversa, non basta una semplice promessa verbale per far sorgere un vincolo giuridico in capo al promittente.

Dunque, la legge stabilisce espressamente che una promessa unilaterale produce effetti obbligatori solamente nei casi previsti dalla legge. Allora le promesse unilaterali vincolanti non possono che essere tipiche (quelle atipiche non valgono). Rientrano nella categoria delle promesse unilaterali vincolanti tre ipotesi specifiche: riconoscimento del debito, promessa al pubblico, titoli di credito.

Promessa di pagamento e ricognizione di debito (art. 1988)

Con la promessa di pagamento un soggetto promette ad un altro di eseguire un pagamento (quindi manifesta la consapevolezza di dover adempiere un debito che ritiene già esistente). La ricognizione di debito opera quando un soggetto, debitore, riconosce di avere un debito (che dunque già esisteva) nei confronti del creditore.

Per questo motivo il codice accomuna nella medesima disciplina la promessa di pagamento (ex. prometto di restituirti entro il 31 dicembre prossimo i 100 che ti debbo) e la ricognizione del debito (ex. riconosco di doverti 100 entro il 31 dicembre prossimo).

Questo atto unilaterale non ha lo scopo di far sorgere una nuova obbligazione, ma semplicemente di dare valore ad un vincolo già esistente. La rilevanza della promessa è tutta sul piano processuale: mentre infatti normalmente il creditore che agisce in giudizio contro il debitore ha l’onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto, quando esiste una ricognizione di debito o una promessa di pagamento è esentato da questa prova, perché l’esistenza del debito si presume. Spetterà al debitore dare, eventualmente, prova contraria, dimostrando che il debito si è estinto o non è mai esistito.

Ricognizione di debito e promessa di pagamento possono presentarsi:

  • In forma pura (o non titolata): è una dichiarazione che ha ad oggetto la consapevolezza del dichiarante di dover adempiere un debito di cui riconosce l’esistenza (ex. Sono tuo debitore di 100) anche senza sapere la causa. In questo caso il destinatario della dichiarazione, se intende avvalersene, deve allegare - pure senza doverne fornire la prova - la causa del debito; sicché il dichiarante sarà chiamato a provare l’attuale inesistenza del debito (o del tipo di debito) indicato dal creditore.
  • In forma titolata: è una dichiarazione che ha ad oggetto la consapevolezza del dichiarante di dover adempiere un debito di cui riconosce l’esistenza, accompagnata però dall’indicazione della relativa causa del debito (ex. Riconosco di essere tuo debitore di 100 a titolo di mutuo). Qui l’autore ha l’onere di fornire la prova dell’attuale insistenza, tra le parti, solo di rapporti riconducibili al tipo menzionato nella dichiarazione.

Ancora diverso è il caso in cui la dichiarazione titolata enunci - oltre che la causa del debito - anche il fatto costitutivo del debito oggetto di dichiarazione che si promette di adempiere (ex. riconosco di essere tuo debitore di 100 in restituzione della eugual somma che mi hai consegnato a titolo di mutuo, il giorno 3 febbraio 2011). In questo caso, la ricognizione di debito e la promessa di pagamento risultano accompagnati dalla confessione del fatto costitutivo del debitore (nel nostro ex. mi hai consegnato 100 a titolo di mutuo il giorno 3 febbraio 2011): confessione che potrà essere vinta solo provando l’errore di fatto (o la violenza) che ha determinato la dichiarazione.

Promessa al pubblico (art.1989 ss.)

La promessa al pubblico è quella che un soggetto fa di eseguire una data prestazione, rivolgendola ad un numero indefinito di destinatari – il pubblico - a favore di chi si trovi in una determinata situazione (ex. Alla promessa di una ricompensa al primo acquirente di un nuovo prodotto es. prometto una ricompensa a chi ritroverà il mio cane smarrito). In questo caso la promessa diviene vincolante appena è resa pubblica.

La differenza rispetto all’offerta al pubblico è evidente: quest’ultima è una proposta di contratto che richiede l’accettazione, ed è pertanto revocabile fino al momento in cui non viene accettata (ex. Bando di concorso per l’assunzione di lavoratori dipendenti). La promessa è invece vincolante di per sé, indipendentemente da qualsiasi accettazione, ed è revocabile solo per giusta causa (es. viene ritrovato il cane smarrito). La promessa si estingue entro un anno da quando è stata fatta, se non era apposto un termine, e questo non risultasse dalla natura o dallo scopo della promessa.

I titoli di credito (art.1992 ss.)

Con questa espressione si comprendono più figure (es. cambiale e assegni) che si caratterizzano per l’attribuzione di rilievo ad un documento che contiene una promessa unilaterale di pagamento o un ordine di pagamento di una somma di denaro. In questa categoria confluiscono soprattutto: titoli di stato, obbligazioni emesse da s.p.a., polizze di carico, lettere di vettura, ecc.

Inoltre, nei titoli di credito il documento (chartula) non costituisce solamente una prova dell’esistenza di un rapporto obbligazionario, ma è addirittura necessario per far valere il diritto documentato nel titolo: questo significa che il debitore o emittente non può pagare validamente a chi non gli esibisca il documento e che, ovviamente, chiunque mostri il titolo è legittimato a ricevere il pagamento.

Dai titoli di credito vanno tenuti distinti:

  • I documenti di legittimazione che servono all’identificazione dei soggetti che hanno diritto ad una prestazione (ex. i biglietti del cinema).
  • I titoli impropri che consentono il trasferimento del diritto senza l’osservanza delle forme proprie della cessione.

In entrambi questi casi il titolare può pretendere la prestazione anche se non ha il titolo, offrendo una prova diversa.

Titoli al portatore, all’ordine e nominativi

Talora, oltre al possesso del titolo, sono richiesti ulteriori requisiti. Sotto questo profilo, i titoli di credito si distinguono in:

  • Titoli al portatore (ex. Obbligazioni emesse da società per azioni): è sufficiente la consegna del titolo per attribuire il diritto alla prestazione (ex. buoni del tesoro). La legge impedisce di emettere titoli al portatore contenenti l’obbligazione di pagare una somma di denaro al di fuori dei casi espressamente consentiti, al fine di evitare che questi titoli possano usurpare la funzione della carta moneta.
  • Titoli all’ordine (ex. La cambiale): questi titoli si trasferiscono mediante la consegna del titolo e la girata. Quest’ultima consiste nell’ordine che l’intestatario dà al debitore di eseguire la prestazione ad una persona diversa (ex. Per me pagate al signor Y). La girata può essere:
    • Piena, se contiene l’indicazione della persona a favore della quale è fatta (giratario).
    • In bianco, se consiste soltanto nella firma.
  • Titoli nominativi (ex. La maggioranza dei titoli azionari): essi sono quei titoli intestati a favore di una determinata persona, la cui intestazione è contenuta anche nel registro dell’emittente, ossia il debitore che ha emesso il titolo. In questo caso la legittimazione avviene mediante l’annotazione del nome dell’acquirente sul titolo e nel registro, oppure con il rilascio di un nuovo titolo intestato al titolare. Il titolo nominativo può essere trasferito anche mediante girata, ma questa deve essere piena e deve essere autenticata dal notaio o da un agente di cambio.

La dematerializzazione dei titoli di credito

Si parla di dematerializzazione dei titoli di credito per indicare il fenomeno con cui, a causa della crescente rapidità di circolazione mobiliare, i normali meccanismi di trasferimento cartolare vengono sostituiti da semplici trasferimenti scritturali. Il conseguimento di tale risultato è legato a due presupposti:

  1. La fungibilità dei titoli che rende irrilevante la consegna materiale del documento, essendo sufficiente la registrazione contabile del trasferimento.
  2. L’accentramento della gestione nelle mani di un soggetto pienamente affidabile, che si incarica di operare tutte le registrazioni di cui sia fatta legittima richiesta.

La dematerializzazione può avvenire tramite:

  • Il mero accertamento del titolo coinvolto (che resta depositato fisicamente presso un gestore, senza più circolare fisicamente).
  • Dematerializzazione o decartolarizzazione integrale attraverso l’eliminazione di qualsiasi elemento fisico, ed il mantenimento di un’intestazione solo contabile da parte del gestore. Questa è obbligatoria per tutti i titoli negoziati su mercati regolamentati, nonché per altri titoli dei “grandi emittenti”.

Titoli rappresentativi, titoli di partecipazione

I diritti incorporati nei titoli di credito possono consistere innanzitutto in crediti pecuniari (ex. cambiali, assegni), ecc.; ma anche in altri diritti. In quest’ultimo caso si parla di titoli rappresentativi, ad indicare i documenti che incorporano il diritto alla consegna delle merci in esso specificate (ex. Alla fede di deposito, rilasciata dai magazzini generali al depositante; alla lettera di vettura). Questi titoli attribuiscono al possessore non solo il diritto ad ottenere la consegna delle merci dall'emittente, ma anche il potere di disporne mediante trasferimento del titolo: in questi titoli non è incorporato soltanto un diritto di credito (alla consegna), ma pure un diritto reale sulle merci che devono essere consegnate.

Diversi sono anche i titoli di partecipazione (ex. Azioni emesse da s.p.a.): essi attribuiscono al possessore - oltre al diritto di disposizione sul titolo stesso - anche i diritti corporativi o associativi (ex. Diritto di riscuotere i dividendi).

Caratteristiche del titolo di credito

Ciascun titolo di credito ha tre caratteristiche principali:

  • Letteralità: ciò che in esso è scritto, che determina la quantità, la qualità, e le modalità del diritto attribuito al possessore legittimo del documento. Dunque il debitore non può richiamarsi a circostanze che non sono scritte nel titolo (ex. data diversa di scadenza).
  • Autonomia: anche questa ha lo scopo di tutelare il terzo di buona fede che ha fatto affidamento sul tenore del documento. Infatti, a differenza di quanto avveniva nella cessione del credito, colui al quale viene trasferito il titolo acquista un diritto nuovo ed autonomo rispetto a quello precedente. Questo, in sostanza, significa che il debitore non potrà opporgli le eccezioni personali che avrebbe potuto opporre al creditore originario.
  • Non era, invece, comune a tutti i titoli di credito il requisito dell’astrattezza: per titolo astratto si intende quel titolo in cui il rapporto fondamentale non è enunciato nel titolo ed è dunque irrilevante nei confronti del terzo possessore di buona fede, il quale ha diritto alla prestazione anche se il rapporto fondamentale non sussista. All’opposto dei titoli astratti vi sono i titoli causali, in cui il rapporto è espressamente indicato nel titolo.

Eccezioni opponibili dal debitore

Tali eccezioni si distinguono in:

  • Eccezioni reali: tali sono quelle opponibili a chiunque possieda il titolo. Tra queste rientrano:
    • Le eccezioni di forma (ex. la cambiale deve contenere sempre la denominazione di cambiale nel titolo).
    • Le eccezioni fondate sul contesto del titolo (ovvero il concetto di letteralità).
    • Le eccezioni fondate sulla falsità della firma o sul difetto di capacità o di rappresentanza.
    • Le eccezioni fondate sulla mancanza di condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione (ex. il titolo non è stato esibito).
  • Eccezioni personali: tali sono quelle che derivano dai rapporti che non risultano dal titolo e quelle che derivano dalla presenza di un vizio della volontà. Le prime sono opponibili soltanto a colui con il quale il rapporto si è svolto, le seconde sono opponibili solo al terzo che ne fosse a conoscenza, non a quello in buona fede.

L'ammortamento dei titoli di credito all'ordine e nominativi

Che cosa avviene se un titolo all’ordine o nominativo è smarrito o sottratto o distrutto? Data la funzione che spetta al documento, la legge non può non tener conto dell’eventualità che il titolo, che viene distribuito o si smarrisce, continui a circolare. Per conciliare le opposte esigenze, la legge prevede un particolare procedimento: l’ammortamento. Con esso si mira a distruggere l’efficacia del titolo smarrito o sottratto o distrutto ed a procurare a chi ha perduto il possesso del titolo un documento che ne faccia le veci.

A tal fine, non è sufficiente la semplice denuncia, ma occorre presentare un ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo dovrebbe essere pagato, indicando i requisiti essenziali del titolo ed i fatti che ne hanno provocato lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione. Il presidente del tribunale, premessi gli opportuni accertamenti, pronuncia con decreto l’ammortamento ed autorizza il pagamento del titolo alla scadenza. La procedura di ammortamento non è ammessa per i titoli al portatore.

Le obbligazioni nascenti da atto illecito

La responsabilità extracontrattuale

Responsabilità contrattuale: il creditore può subire un danno in conseguenza dell'inadempimento del debitore. Il problema fondamentale è quello di stabilire se il creditore insoddisfatto possa ottenere dal debitore inadempiente il risarcimento del danno sofferto o se debba sopportare definitivamente detto pregiudizio.

Responsabilità extracontrattuale: problema analogo a quello precedente si pone quando un soggetto venga a subire un danno in conseguenza della condotta tenuta da un altro consociato (ex. Chi vede la propria auto danneggiata dalla caduta del cornicione dell’immobile lungo il quale l’aveva parcheggiata). Anche in questo caso, il quesito di fondo è: può il danneggiato ottenere dal danneggiante il risarcimento del danno sofferto o deve sopportare definitivamente detto pregiudizio?

Art. 2043: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Detta norma - letta congiuntamente all’art. 2046 - si deduce che, perché il danneggiante sia obbligato a risarcire il pregiudizio dello stesso causato al danneggiato, devono concorrere i seguenti presupposti:

  • Il fatto;
  • L’illiceità del fatto;
  • L’imputabilità del fatto alle danneggiante;
  • Il dolo o la colpa del danneggiante;
  • Il nesso causale fra il fatto e l’evento dannoso (danno evento);
  • Il danno (danno conseguenza).

La responsabilità che, ove concorrano detti presupposti, grava sul danneggiante viene definita come responsabilità extracontrattuale (in contrapposizione alla responsabilità contrattuale, che, come si è visto, è quella che consegue a quel particolare fatto costituito dall’inadempimento di un’obbligazione), anche detta responsabilità aquilana o responsabilità civile.

Il fatto

Per fatto si intende ciò che causa il danno. Solitamente, si tratta di un comportamento dell’uomo (ex. La condotta di guida del conducente che investe il pedone sulle strisce pedonali): in tal caso si parla di atto (non semplicemente di fatto). La condotta del danneggiante può essere commissiva quando consiste non facere (come negli esempi appena riportati) o omissiva quando consiste in un non facere.

È rilevante non già una qualunque omissione che sia determinante nel non impedire l’evento dannoso (ex. la condotta di chi, vedendo fuoriuscire fumo dall'appartamento del vicino, non avverte tempestivamente i pompieri, contribuendo così al diffondersi dell’incendio), ma solo quella condotta omissiva che risulti posta in essere in violazione di un obbligo giuridico di intervenire imposto dall’ordinamento (ex. chi non si ferma a prestare soccorso al ciclista investito da un pirata della strada: viola l’obbligo di soccorso).

Oltretutto, l’evento produttivo del danno può anche consistere in un mero fatto materiale (ex. Frana di terreno, che travolge un’abitazione ed i suoi occupanti): fatto naturale che talora la legge imputa ad una soggetto o perché quest’ultimo è gravato dall’obbligo di evitarlo (ex. Crollo del cornicione per difetto di manutenzione) o in considerazione del particolare legame intercorrente fra il fatto e il soggetto (ex. Crollo del cornicione conseguente ad un vizio di costruzione).

L'illiceità del fatto

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Stuky di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Zaccheo Massimo.
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