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TRA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA E RESPONSABILITÀ AGGRAVATA
Oltre alle ipotesi in cui la responsabilità risarcitoria viene al danneggiante accollata a
prescindere dal fatto che la sua condotta sia o meno caratterizzata dal connotato della
colpa, il legislatore prevede tutta una serie di ulteriori ipotesi in cui la posizione del
danneggiato viene più intensamente tutelata (e, di contro, quella del danneggiante
aggravata).
In questi casi, l’aggravamento della posizione del danneggiante si realizza,
congiuntamente, sotto due distinti profili:
Non è il danneggiato a dover fornire la prova della colpa del danneggiante, ma è
quest'ultimo a dover fornire la prova liberatoria (presunzione di colpa);
La prova liberatoria richiesta al danneggiante non si riduce alla sola dimostrazione di
aver operato con diligenza, prudenza e perizia: cioè, alla mera dimostrazione della sua
mancanza di colpa.
Esaminiamo distintamente le singole ipotesi di responsabilità aggravata:
I. RESPONSABILITÀ DEL SORVEGLIANTE DELL’INCAPACE, DEI GENITORI, PRECETTORI E
MAESTRI D’ARTE. In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di
volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace. Inoltre
è previsto, da un lato, che il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno
cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati e delle persone soggette alla
tutela, che abitano con essi e, dall’altro lato, che i precettori e coloro che insegnano
un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro
allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Prova liberatoria: questi soggetti possono liberarsi da responsabilità, provando di non
aver potuto impedire il fatto.
II. RESPONSABILITÀ PER ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PERICOLOSA. L’ART.2050 –Dopo aver
previsto che chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività
pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al
risarcimento- stabilisce che l’esercente di questa attività può liberarsi da
responsabilità solo provando di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il
danno.
Prova liberatoria: La giurisprudenza non si accontenta della dimostrazione della
mancanza di colpa (perché sono state prese tutte le misure cautelari idonee), ma
richiede la prova positiva della causa esterna (fatto naturale, fatto del terzo, fatto
dello stesso danneggiato) che, per imprevedibilità, eccezionalità ed inevitabilità,
sfugge completamente alla sfera di controllo dell’esercente l’attività pericolosa ( ex. La
).
caduta di un aereo sulla capannone dove si svolgono le lavorazioni
Per attività pericolose s’intendono non solo quelle come tali espressamente qualificate
e disciplinate dalla legge (attività pericolose tipiche), ma anche tutte quelle altre
attività che, per la loro spiccata potenzialità offensiva, implicano un’elevata possibilità
di recar danno a terzi (attività pericolose atipiche). Tra questi abbiamo, ad
esempio, l'attività di produzione e distribuzione di materiali esplosivi; la produzione e
la commercializzazione di tabacchi lavorati; talune attività mediche-chirurgiche ( ex. le
); l’organizzazione di talune attività sportive (
trasfusioni di sangue ex. Gare
) di talune attività di tempo libero (
automobilistiche ex. La gestione di un parco di go-kart
); l’attività di caccia, ecc.
e\o bob
III. RESPONSABILITÀ PER DANNO CAGIONATO DA COSE IN CUSTODIA. L’ART.2051 -dopo aver
previsto che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in
custodia-stabilisce che il custode può liberarsi da responsabilità solo provando il caso
fortuito ( ex. Mi presti una giacca. A quello che abita al piano di sotto esplodi casa: esplode
).
anche a me e la giacca che mi hai lasciato in custodia in rovina
Prova liberatoria: La giurisprudenza non si accontenta della dimostrazione dell'assenza
di colpa in capo al custode, ma richiede la prova positiva della causa esterna (fatto
naturale, fatto del terzo, fatto dello stesso danneggiato) che sia completamente
estranea alla sfera di controllo del custode.
Il “danno da cosa in custodia” non va così fuso con il “danno derivante dall’uso
della cosa”: infatti- mentre il secondo promana dall’azione umana ( ex. Al sasso
)- il primo dipende dalla natura stessa del bene e della sua
scagliato contro la vetrina
concreta potenzialità dannosa ( ) o dal dinamismo
ex. Al tetto su cui si accumula la neve
intrinseco della cosa ( ).
ex. L’ascensore
La relativa responsabilità ricade sul custode, per tale intendendosi il soggetto che ha
il governo della cosa.
IV. RESPONSABILITÀ PER DANNO CAGIONATO DA ANIMALI. L’ART.2052-Dopo avere statuito
che il proprietario di un animale che se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è
responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia
che fosse smarrito o fuggito- prevede che detti soggetti possono liberarsi da
responsabilità solo provando il caso fortuito.
Prova liberatoria: la giurisprudenza non accontentandosi della semplice prova
dell’impiego della normale diligenza nella custodia dell’animale, richiede la prova della
casa esterna (evento naturale, fatto del terzo, fatto dello stesso danneggiato) che -per
imprevedibilità, inevitabilità ed assoluta eccezionalità- sfugge alla possibilità di
contrasto da parte del proprietario dell’animale o del suo utilizzatore.
La relativa responsabilità ricade su chi utilizza l’animale: di regola, il proprietario; in
alternativa il terzo; e se continua a far uso dell’animale, sia pure tramite il terzo, ma
conservando un’ingerenza sulla gestione dell’animale stesso, la responsabilità
continua a gravare sul proprietario ( ex. del danno cagionato a terzi dal cavallo impiegato
).
per lezioni di equitazione rispondi non l’allievo, ma il proprietario del maneggio
V. RESPONSABILITÀ PER DANNO DA ROVINA DI EDIFICIO. L’ART.2053 –Dopo aver statuito
che il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni
cagionati dalla loro rovina -prevede che lo stesso possa esonerarsi da responsabilità
provando che la rovina non è dovuta a difetto di manutenzione a vizio di costruzione.
Prova liberatoria: per esonerare il proprietario dall'obbligo risarcitorio, la
giurisprudenza richiede che lo stesso fornisca la dimostrazione positiva della causa di
forza maggiore ( ), o del fatto del terzo o dello stesso
ex. Il terremoto, l’inondazione
danneggiato, che sfuggono a qualsiasi potere di controllo da parte del proprietario.
Con il concetto di rovina si intende non solo il crollo, totale o parziale, dell’immobile,
ma anche la semplice disgregazione di suoi elementi accessori ( ex. La caduta di una
).
lastra di vetro staccatasi da una finestra
VI. RESPONSABILITÀ DEL CONDUCENTE PER DANNO DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI.
L’ART.2054 –Dopo aver enunciato il principio secondo cui “il conducente di un veicolo
senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla
circolazione del veicolo”- prevede che il conducente possa liberarsi da responsabilità
fornendo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. In ogni caso, il
conducente risponde dei danni derivanti da vizi di costruzione o da difetto di
manutenzione del veicolo.
Prova liberatoria: il conducente può esonerasi da responsabilità, purché dimostri- lui
danneggiante -La causa esterna, improvvisa ed esorbitante dalla normalità, che non
consente alcuna manovra atta ad evitare il danno ( ex. Al malore improvviso del
).
conducente
Quest’articolo trova applicazione quando concorrono i presupposti:
Della circolazione su strada pubblica o aperta al pubblico (non ad ex. sulla
strada della parco di una villa adibita a privata abitazione): per circolazione
dovendosi intendere anche la sosta, così come il procedere a motore spento, per forza
d'inerzia, in discesa, per spinta a mano, ecc.;
Di veicoli purché senza guida di rotaie ( );
ex. Treni, tram
La relativa responsabilità grava sul conducente, cioè su colui che è alla guida del
veicolo (e su colui che ha lasciato il veicolo in sosta).
Il conducente risponde del danno prodotto a persona o a cose (anche sul
trasportatore).
In ipotesi di collisione tra veicoli la legge pone una presunzione (fino a prova contraria)
di eugual concorso: si presume, cioè, che ciascuno dei conducenti abbia concorso
paritariamente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Se lo scontro reca danno al terzo, i conducenti sono solidalmente responsabili, nei
confronti di quest’ultima, per l’intero.
E. IL NESSO DI CAUSALITÀ
Altro presupposto che deve concorrere perché si abbia responsabilità extracontrattuale è
il nesso di causalità tra fatto ed evento lesivo: per addossare ad un soggetto l'obbligo
risarcitorio è infatti necessario verificare che proprio la sua condotta sia la causa di
quell’evento.
Tuttavia, ogni evento lesivo è, normalmente, il risultato di una pluralità di cause ( ex.
Tizio, che era solito recarsi al lavoro in treno, oggi usa la sua autovettura, perché c’è uno
sciopero dei mezzi; se, per andare in ufficio, non fa la strada più breve, perché un collega gli ha
chiesto il favore di un passaggio; se, sulla strada che lo porta a casa del collega, Tizio è coinvolto
in un tamponamento, in cui riporta un leggero colpo di frusta; se l’ambulanza che lo trasporta
all’ospedale viene investita da un autoarticolato e Tizio muore; È evidente che l’evento morte è
la risultante del concorso di tutte le circostanze appena ricordate: se anche una sola fosse
).
mancata l’evento morte non si sarebbe verificato
Allora possono ritenersi causa di un determinato evento tutte quelle condotte senza il cui
concorso l’evento stesso non si sarebbe prodotto (causalità materiale o di fatto).
Nel nostro caso concreto, per verificare la sussistenza del nesso di causalità materiale,
sarà dunque necessario indagare se l’evento dannoso si sarebbe verificato ugualmente
in assenza di una determinata condotta ( ex. Se la crepa nella parete si sarebbe aperta
egualmente, anche in assenza dei lavori di ristrutturazione che hanno interessato
).
l'appartamento confinante
A tal f