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CAPITOLO V: I SOGGETTI

I soggetti destinatari degli effetti giuridici sono chiamati soggetti di diritto e si

dividono in due categorie principali: persone fisiche e persone giuridiche.

Le persone fisiche sono individui appartenenti alla specie umana, le persone

giuridiche sono entità formate dall'aggregazione di più persone fisiche (come

associazioni, società) o di un patrimonio (come fondazioni) per il raggiungimento di

uno scopo specifico. “la capacità giuridica si acquisisce al momento della

Secondo l'articolo 1, comma 1,

nascita”. La capacità giuridica è lo strumento attraverso cui l'ordinamento

giuridico conferisce soggettività di diritto alle persone fisiche. Tuttavia, è importante

notare che essere dotati di capacità giuridica significa essere potenziali destinatari di

effetti giuridici, ma non implica l'immediata imputazione di specifici effetti giuridici. In

altre parole, la capacità giuridica è l'abilità astratta del soggetto di ricevere tutti gli

effetti giuridici previsti dall'ordinamento.

Differente dalla capacità giuridica, è la titolarità: la capacità giuridica è la

precondizione della titolarità, e si verifica solo quando si verificano le circostanze

specifiche che comportano l'imputazione concreta di un determinato effetto giuridico.

Ad esempio, un neonato ha capacità giuridica fin dalla nascita, ma diventa titolare di

diritti specifici solo in seguito al verificarsi di determinate situazioni.

Sebbene, empiricamente, capacità giuridica e titolarità possano sembrare coincidere,

logicamente la capacità giuridica precede l'imputazione degli effetti giuridici.

Abbiamo visto che l'attribuzione della capacità giuridica è subordinata al solo evento

della nascita si tratta di un principio fondamentale di tutti gli ordinamenti

liberaldemocratici, giacché esso rappresenta il presupposto stesso dell'eguaglianza di

tutti gli uomini di fronte alla legge punto è chiaro, infatti, che sia ad un gruppo sociale

variamente identificato fosse negata la capacità giuridica, gli appartenenti a tale

gruppo verrebbero esclusi dall'imputazione di effetti giuridici e, quindi, non sarebbero

eguali agli altri di fronte alla legge.

Un'ulteriore indice della rilevanza costituzionale della capacità giuridica è offerta

“nessuno può essere privato, per motivi politici,

dall'articolo 22, alla stregua del quale:

della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome”.

La capacità giuridica si perde soltanto a seguito della morte della persona fisica.

Scomparsa, assenza, morte presunta

Il Codice civile disciplina in modo analitico alcuni fatti che riguardano la vita della

persona fisica.

Qualora una persona si sia allontanata dal proprio luogo di residenza, non abbia dato

più notizie di sé e sia irreperibile, viene considerata la scomparsa.

Chiunque vi abbia interesse può chiedere al giudice che venga nominato un curatore

della persona scomparsa che la rappresenti in giudizio negli atti necessari per la

conservazione del patrimonio.

Se tale situazione si protrae per due anni, i presunti successori legittimi e coloro che

intendono far valere i propri diritti sui beni dello scomparso possono chiedere che, con

sentenza, né venga dichiarata l’assenza.

Competente è il tribunale dell'ultima residenza dell'assente. L'assenza, pur

rappresentando una situazione provvisoria, è causa di apertura della successione,

anche testamentaria, e gli eredi vengono immessi nel possesso temporaneo dei beni.

Coloro che si sarebbero liberati da obbligazioni per effetto della morte, sono

temporaneamente esonerati dall'adempimento delle stesse.

Mentre coloro che hanno ereditato i beni dell’assente, non possono allinearli, ipotecari

o sottoporli a pegno, salvo casi di necessità o utilità evidente, e solo su autorizzazione

del tribunale.

Se nel frattempo l'assente ritorna, o ne è provata almeno l'esistenza, cessano gli

effetti della dichiarazione di assenza ed i suoi beni saranno restituiti; se invece, ne è

provata la morte, la successione produce definitivamente i suoi effetti.

Nel caso in cui siano trascorsi 10 anni dall'ultima notizia dell'assente, il tribunale, su

istanza di uno dei soggetti indicati dall'articolo 50, può dichiararne morte presunta.

La morte si presume avvenuta nel giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente.

A differenza dell'assenza, la dichiarazione di morte presunta produce effetti analoghi

alla morte, sia sul piano patrimoniale, sia sul piano personale. Così, si apre

definitivamente la successione, e si stabilizzano gli effetti già temporaneamente

prodottisi in capo agli eredi, ai terzi e ai debitori:

chi è già stato immesso nel possesso temporaneo dei beni potrà disporne liberamente,

i debitori saranno liberati definitivamente liberati dalle obbligazioni, e il coniuge sarà

libero di contrarre un nuovo matrimonio.

Nel caso in cui, il dichiarato morto, dovesse ritornare, o se ne è provata l'esistenza,

avrà diritto ad essere pienamente reintegrato nella situazione precedente alla

dichiarazione di morte presunta.

Dal punto di vista patrimoniale, egli potrà recuperare i beni nello stato in cui si

trovano, e conseguire il prezzo per quelli già venduti. Avrà inoltre diritto di pretendere

l'adempimento delle obbligazioni che erano state considerate ormai estinte.

Dal punto di vista personale riacquisterà la sua posizione di coniuge, ed il nuovo

matrimonio contratto dall'altro coniuge sarà dichiarato nullo.

domicilio, residenza e dimora

I luoghi:

L’ordinamento prevede una disciplina anche per i luoghi ove la persona vive e svolge

le proprie attività.

1. Il domicilio generale è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei

suoi affari ed interessi, a differenza del domicilio speciale usato per lo

svolgimento di determinate attività, solo dopo aver compiuto una apposita

dichiarazione scritta.

2. Il domicilio legale è quello del minore, fissato nel luogo di residenza di famiglia.

3. La residenza è una situazione di fatto che indica il luogo in cui la persona ha

fissato la propria dimora abituale. Essa risulta all’iscrizione in un pubblico registro

anagrafico e normalmente coincide con il domicilio.

4. La dimora invece, indica il luogo in cui la persona ha fissato momentaneamente la

propria residenza (ad esempio la casa dei fuorisede).

La capacità di agire:

Abbiamo visto che, la capacità giuridica, attribuisce alla persona fisica la qualità di

soggetto di diritto, conferendole la capacità di essere titolare di diritti e doveri.

Tuttavia, gli effetti giuridici si manifestano solo quando si verificano determinate

situazioni previste dall'ordinamento giuridico.

Queste situazioni possono essere realizzate sia automaticamente, senza alcun

contributo umano diretto, sia richiedendo un'intenzione e una consapevolezza

specifiche, a seconda che si tratti di atti giuridici o negozi giuridici.

Nei negozi giuridici, in particolare, è essenziale una piena consapevolezza del

significato e del valore socioeconomico dell'atto. È per questo motivo che il legislatore,

per la validità della stipulazione di un negozio giuridico, richiede la capacità d'agire,

intesa come la capacità astratta di compiere atti giuridici i cui effetti impattano sulla

sfera patrimoniale dell'individuo.

In generale, nel contesto della rappresentanza legale, si verifica una separazione tra

chi compie l'atto e chi ne subisce gli effetti, in questi casi, la capacità d'agire non è

richiesta per la validità del negozio, poiché chi compie l'atto agisce in nome e per

conto di un'altra persona.

La capacità d'agire, analogamente alla capacità giuridica, rappresenta un concetto

astratto che indica la capacità di un individuo di compiere atti giuridici. In altre parole,

tutti coloro che hanno raggiunto la maggiore età sono considerati capaci di agire, ma

per eseguire specifici atti è necessario essere legittimati.

La legittimazione è alla capacità d'agire ciò che la titolarità è alla capacità

giuridica: entrambe presuppongono il verificarsi di una situazione concreta, che va

oltre la nascita e il raggiungimento della maggiore età, e che si traduce

nell'imputazione di un effetto giuridico (titolarità) sul quale il soggetto può disporre

liberamente (legittimazione).

La capacità d'agire si acquisisce con il raggiungimento della maggiore età,

attualmente stabilita a 18 anni. Questa scelta deriva dalla necessità di individuare un

momento standard a partire dal quale si presume, secondo un giudizio sociale tipico,

che l'individuo sia in grado di prendersi cura autonomamente dei propri interessi.

Una volta raggiunta la maggiore età, un individuo può compiere tutti gli atti per i quali

non è richiesta un'età superiore come, ad esempio, nel caso dell'adozione ordinaria,

dove è necessario che l’adottante abbia compiuto il trentacinquesimo anno di età.

Talvolta, viceversa, con riferimento ad alcuni specifici atti, l'ordinamento si accontenta

di un’età inferiore ai 18: ad esempio, un sedicenne può riconoscere un figlio nato fuori

dal matrimonio, mentre un quindicenne può lavorare anche se non può stipulare un

contratto di lavoro, in cui sarà rappresentato dai genitori.

Il minore di età, ovviamente privo della capacità d'agire, è in uno stato di incapacità

legale che rende invalidi gli atti compiuti da lui. In questo caso, nel compimento degli

atti giuridici, viene rappresentato dai genitori o da un tutore, a seconda delle

circostanze.

Anche i minori di età possono compiere nella vita quotidiana numerosi atti giuridici (ad

esempio un qualsiasi tipo di acquisto), questo avviene di solito in virtù di una finzione

secondo cui agiscono come rappresentanti volontari dei genitori, d’altra parte come

abbiamo visto la capacità richiesta nella rappresentanza volontaria è solo la capacità

di intendere e di volere.

Un minore emancipato, cioè un minorenne che ha contratto matrimonio, acquisisce

inoltre la capacità di compiere atti di ordinaria amministrazione e di esercitare

un'attività commerciale. Mentre per gli atti di straordinaria amministrazione è

necessaria l'assistenza di un curatore e l'autorizzazione del giudice tutelare. In caso di

rifiuto del

Dettagli
A.A. 2024-2025
97 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gianlucafarina14 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Zaccheo Massimo.