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Diritto privato: Norma giuridica

Definizione e caratteristiche

La norma giuridica è il comando generale e astratto rivolto a tutti i consociati con il quale si impone ad essi una terminata condotta, sotto la minaccia di una determinata reazione. Le caratteristiche della norma giuridica sono:

  • Generalità in quanto le norme sono rivolte alla collettività nella sua interezza.
  • Astrattezza in quanto la norma non prende mai in considerazione un singolo caso particolare, ma prevede una situazione generale e astratta, cosiddetta fattispecie.
  • Obbligatorietà in quanto l’osservanza della norma è garantita con la “forza”, e cioè con la previsione di una particolare reazione contro chi non la osserva, cosiddetta sanzione.

L'efficacia della norma giuridica

L'efficacia è la possibilità di produrre gli effetti giuridici che una norma dell'ordinamento ricollega ad atti o fatti giuridici. Tali effetti possono consistere nella costituzione, nella modificazione o nella cessazione di rapporti giuridici.

L’efficacia nel tempo

L’efficacia di una norma è circoscritta da limiti di tempo:

  • Entrata in vigore:
    • Promulgazione da parte del Presidente della Repubblica;
    • Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
    • Vacatio legis, periodo di tempo trascorso dalla pubblicazione (di regola, 15 gg), dopo il quale la legge diviene obbligatoria per tutti, nessuno può sostenere di ignorarla per sottrarsi ai suoi comandi, a meno che non si tratti di “ignoranza inevitabile” (es. analfabetismo).
  • Abrogazione: Con l’abrogazione, una norma cessa della sua efficacia. Essa può realizzarsi per:
    • Dichiarazione espressa del legislatore;
    • Dichiarazione tacita del legislatore (dichiarazione non espressa direttamente dal legislatore, in virtù del verificarsi di presupposti quali incompatibilità tra una vecchia e una nuova disposizione o per successiva nuova regolamentazione dell’intera materia);
    • Referendum popolare (per abrogare una legge esistente, rimuovendola dall’ordinamento);
    • Illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte Costituzionale in virtù di una o più leggi non conformi alla Costituzione.
  • Irretroattività: La legge dispone che per irretroattività si intenda la non-estendibilità dell’efficacia di una norma al tempo precedente a quello della sua emanazione o della sua entrata in vigore.

Interpretazione della norma giuridica

L'interpretazione della norma consiste in quell’attività di ricerca e spiegazione del senso della norma stessa. Per un’interpretazione esaustiva e completa, si utilizzano due criteri normativi:

  • Letterale: Questa interpretazione riguarda il significato proprio delle parole utilizzate considerate non isolatamente, ma secondo la loro connessione.
  • Logica: Questa interpretazione concerne il vero contenuto della norma, ossia l’intenzione del legislatore. Tale intenzione è da intendere come l’intento obiettivo (la RATIO) della legge, va ricercata quindi nell’interesse che questa mira a tutelare.

Per comprendere appieno la legge si utilizzano tre criteri interpretativi:

  • Teologico: Interpretazione della norma secondo le sue finalità;
  • Sistematico: Interpretazione della norma secondo l’intero sistema;
  • Storico: Interpretazione della norma tenendo conto del periodo storico che ha indotto il legislatore all’emanazione della stessa.

Appare evidente che l’interpretazione delle norme varia al variare dei tempi, delle leggi e della società, per questo si parla più in generale di interpretazione evolutiva, la quale ingloba quindi tutte le interpretazioni sopracitate.

L'interpretazione inoltre si distingue in tipologie, a seconda di chi la compie:

  • Autentica: Quando è compiuta dal potere legislativo; in quanto tale, essa è vincolante;
  • Giudiziale: Quando è compiuta dal giudice in un caso concreto;
  • Dottrinale: Quando è compiuta dai giuristi;
  • Ufficiale: Quando è compiuta da pubblici ufficiali, nello svolgimento delle proprie funzioni, ad esempio circolari ministeriali e, in base ai risultati a cui perviene, in estensiva o restrittiva (se, cioè, estende il campo di applicazione della norma rispetto al suo tenore letterale, o viceversa lo restringe).

L'analogia

L'analogia è un procedimento di carattere interpretativo, utilizzato dal giudice quando si trova di fronte a casi pratici per i quali non esiste una norma che li preveda e li disciplini, e non potendo sopperire alle lacune dell’ordinamento, producendo lui stesso una norma o rifiutandosi di risolvere il caso, deve necessariamente ricorrere all’analogia.

Nel concreto, l’analogia consiste nell’applicare una disciplina giuridica dettata per un caso simile (analogia legis) o per una materia analoga (analogia iuris), al caso pratico preso in considerazione.

Il ricorso all’analogia è ammesso solo se fondato sui seguenti presupposti:

  • Il caso preso in considerazione non è previsto da alcuna norma;
  • Deve esistere almeno un elemento di identità tra la fattispecie (o caso) prevista dalla legge e quella non prevista;
  • Il “rapporto di somiglianza” tra fattispecie prevista e non prevista deve riguardare sostanzialmente la ratio.

Il ricorso all’analogia non è ammesso:

  • In forza del principio di legalità per il quale non si può essere incriminati per un fatto che al momento in cui è stato commesso, non era né previsto né disciplinato dalla legge e quindi non considerato un reato;
  • Per le leggi speciali, perché in quanto tali godono di una ratio peculiare, che le pone come eccezione rispetto alla disciplina generale.

La sanzione

La sanzione è la reazione che l’ordinamento giuridico minaccia a chi viola le norme. I tipi di sanzione sono:

  • Pena: Conseguenza giuridica di un reato ossia, la predisposizione per la violazione di un precetto penale.
  • Esecuzione: Conseguenza giuridica che realizza il risultato che si sarebbe ottenuto con l’obbedienza al comando, nell’esecuzione rientrano:
    • Esecuzione forzata: Attuazione in maniera forzata del diritto del creditore nei confronti di un soggetto debitore.
    • Nullità: Atto compiuto dall’ordinamento giuridico per la violazione delle norme.
    • Risarcimento e riparazione: Rivolte ad ottenere soltanto un equivalente di ciò che si sarebbe ottenuto con l’obbedienza spontanea della norma.

Il rapporto giuridico

Si definisce rapporto giuridico, ogni relazione tra due o più soggetti del diritto, disciplinata dall’ordinamento giuridico.

In ogni rapporto giuridico si possono individuare:

  • Soggetti (attivi o passivi)
  • Contenuto (situazioni soggettive giuridiche)
  • Oggetto (bene soggetto ad un interesse tutelato dall’ordinamento giuridico)

Soggetti

Il soggetto attivo è colui al quale l’ordinamento giuridico attribuisce determinati poteri. Il soggetto passivo è colui al quale l’ordinamento giuridico fa gravare un obbligo (corrispondente) o su cui incombe una soggezione (avviene quando un soggetto se pur non tenuto a dover assumere certi comportamenti, deve tuttavia subire gli effetti giuridici dell'esercizio del potere altrui, è il caso del minorenne nei confronti dei genitori).

Contenuto

Le situazioni soggettive sono distinte in attive e passive, a seconda che comportino un vantaggio o uno svantaggio per il loro titolare.

Situazioni soggettive attive:

  • Diritto soggettivo: È definito come il potere di agire per il soddisfacimento del proprio interesse, protetto dall’ordinamento giuridico. Tuttavia, occorre sottolineare che la legge ha posto dei limiti generali all’esercizio del diritto soggettivo, onde evitare situazioni per le quali si possa concretizzare il cosiddetto “abuso del diritto”, ossia un uso anormale del diritto stesso, mediante comportamenti che vanno contro i motivi per cui il diritto è riconosciuto e tutelato dall’ordinamento giuridico (in tal senso, infatti non deve sussistere la concezione di protezione e riconoscimento incondizionati da parte della legge).
  • Potestà: Consiste nell’attribuzione di un potere ad un soggetto per la realizzazione di interessi altrui. Il titolare di tale potere non è perciò libero di esercitare come vuole il diritto, ma bensì è vincolato alla tutela degli interessi per cui la potestà gli è stata attribuita.
  • Aspettativa: È la posizione in cui si trova il soggetto in attesa di acquisire la titolarità del diritto soggettivo. Essa può essere legittima quando l’ordinamento giuridico approva atti conservativi sul diritto stesso durante l’aspettativa o di fatto quando l’attesa è priva di rilevanza giuridica per cui non è possibile compiere atti conservativi del diritto.
  • Diritto potestativo: Consiste nell'attribuzione di un potere ad un soggetto allo scopo di tutelare un suo interesse modificando la situazione giuridica di un altro soggetto che si trova in stato passivo di soggezione (es. il diritto di accettare l’eredità).
  • Status: La posizione di un soggetto rispetto ad un determinato gruppo sociale, che può essere l'intera collettività o un gruppo minore, dalla quale derivano determinate situazioni giuridiche soggettive.

Situazioni soggettive passive:

  • Obbligo giuridico: Consiste nel dovere di tenere un comportamento di contenuto specifico, che risulti funzionalmente rivolto alla realizzazione di un interesse altrui (È il caso del debitore obbligato a pagare una somma al creditore).
  • Dovere generico di astensione: Consiste nella situazione giuridica di chi si deve limitare a rispettare una situazione di supremazia altrui (È il caso di chi deve rispettare l’altrui diritto di proprietà).
  • Onere: È il comportamento tenuto da un soggetto nel proprio interesse (sacrificio), poiché in mancanza non si produrrebbe un effetto giuridico a lui favorevole. Va distanziato nettamente dall’obbligo e dal dovere, ai quali un mancato adempimento comporta una sanzione.
  • Soggezione

Classificazione e distinzione dei diritti soggettivi

  • Diritti assoluti: Sono quelli che garantiscono al titolare un potere che questi può far valere indistintamente verso tutti gli altri soggetti, sui quali grava un generico obbligo negativo di non infastidire l’esercizio del diritto stesso.
  • Diritti relativi: Sono quelli che assicurano al titolare un potere che si può far valere solo verso una o più persone determinate, sulle quali grava un generico obbligo di dare, non dare, fare o non fare qualcosa.
  • Diritti patrimoniali: Sono quei diritti che tutelano gli interessi economici dei soggetti e, pertanto, sono suscettibili di valutazione di denaro.
  • Diritti non patrimoniali: Sono quei diritti che realizzano interessi di prevalente natura morale.
  • Diritti trasmissibili: Sono quei diritti normalmente trasferibili ad altri soggetti.
  • Diritti non trasmissibili: Sono quei diritti che non possono essere trasferiti ad altri soggetti.
  • Diritti reali: Sono quei diritti che attribuiscono al titolare il pieno potere su di un bene, potere che il titolare può far valere erga omnes.
  • Diritti di obbligazione: Sono quei diritti caratterizzati dal fatto che alla pretesa di un soggetto corrisponde un obbligo facente capo ad un altro soggetto.

I soggetti dell’attività giuridica

L’uomo è riconosciuto dall’ordinamento come soggetto del mondo giuridico, capace, cioè, di essere titolare e di esercitare diritti e doveri giuridici. La Costituzione italiana sancisce:

  • Ogni essere umano, solo perché è persona fisica, è considerato dall’ordinamento anche soggetto di diritto;
  • Tutti gli uomini hanno uguale grado di soggettività giuridica.

Nel nostro ordinamento soggetti dell’attività giuridica sono, oltre l’uomo, definibile come persona fisica: le persone giuridiche e gli enti di fatto.

Il codice civile

Il codice civile (abbreviato in C.C.) è senza dubbio, la fonte più importante del diritto privato. Esso si divide in sei libri più una parte introduttiva (composta da 31 articoli dedicati alle disposizioni sulla legge in generale), i sei libri sono a loro volta suddivisi in titoli ed i titoli sono suddivisi in articoli numerati. Nello specifico il c.c. si compone così:

  • Primo libro: Dedicato alle persone e alla famiglia
  • Secondo libro: Dedicato alle successioni a mortis causa e il contratto di donazione
  • Terzo libro: Dedicato alla proprietà, al possesso e agli altri diritti reali
  • Quarto libro: Dedicato alle obbligazioni (principalmente contratti e fatti illeciti)
  • Quinto libro: Dedicato al lavoro e alle società
  • Sesto libro: Dedicato alla tutela dei diritti

Libro primo

La capacità giuridica

La capacità giuridica è l’attitudine della persona ad essere titolare di rapporti giuridici, cioè, di situazioni giuridiche attive e passive. La capacità giuridica compete a tutte le persone fisiche e alle persone giuridiche.

Acquisto della capacità giuridica

Come cita l’art.1 del c.c., la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. Tale momento è identificato con la separazione del nato dal corpo materno, purché il nato sia vivo anche solo per un istante, perché il “nato morto” non acquisisce personalità giuridica.

Non è necessaria ai fini dell’acquisizione della capacità giuridica, né l’idoneità fisica alla sopravvivenza né una durata predeterminata della vita.

Limitazioni alla capacità giuridica

Nonostante il nostro ordinamento non preveda forme generali di incapacità giuridica, ammette singole incapacità speciali che precludono al soggetto la titolarità di determinati rapporti giuridici.

Esempio: Per alcuni rapporti, la capacità giuridica è acquisita, non da la nascita ma al seguito di un’età determinata, è il caso del matrimonio per contrarlo bisogna aver compiuto 18 anni.

Perdita della capacità giuridica

La capacità giuridica cessa solo a seguito della morte del soggetto titolare. Per nessun motivo un individuo può essere privato della capacità giuridica. Alla morte naturale si affianca la morte presunta, ossia la dichiarazione di morte da parte dell’ordinamento giuridico a seguito dell’allontanamento dal luogo dell’ultimo domicilio o residenza del soggetto con assenza di notizie per un periodo di 10 anni.

La commorienza

Il codice civile, in materia di morte, dedica l’art. 4 alla “commorienza” ossia l’istituto giuridico che risolve i casi di morte di più persone a causa dello stesso evento (terremoto, incidente automobilistico ecc) con l’annessa impossibilità di stabilire la priorità della morte, delle persone coinvolte. In virtù, di tali casi, il codice sancisce che i soggetti si presumono morti tutti nello stesso momento, è consentito tuttavia per chi ne abbia interesse, di provare chi sia morto per primo.

Accertamento sull’esistenza di un soggetto

L’ordinamento giuridico ritiene di notevole importanza l’accertamento dell’esistenza di una persona, e quindi la certezza che tale soggetto sia vivo o morto. Per questo ha previsto una serie di istituti applicabili in base alla situazione che si presenta, gli istituti in questione sono:

Scomparsa

È una situazione di fatto che si concretizza nell’allontanamento della persona dal suo ultimo domicilio o residenza e nella mancanza di notizie relative alla persona stessa. Con questo istituto si attuano due conseguenze giuridiche:

  • Lo scomparso non può né ricevere eredità né acquistare altro diritto.
  • Qualunque interessato può richiedere al Tribunale dell’ultimo domicilio o residenza dello scomparso, la nomina di un curatore che provveda alla conservazione del patrimonio.

Assenza

A seguito di un allontanamento, da parte di un soggetto, dall’ultimo domicilio o residenza e una mancanza di notizie da parte di questo per un periodo di due anni, su istanza di soggetti legittimati a chiedere la dichiarazione di assenza ossia: i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla sua morte, il tribunale mediante sentenza annuncia l’assenza.

A seguito della dichiarazione di assenza possono verificarsi le seguenti situazioni giuridiche:

  • Apertura del testamento dell’assente (se questi lo ha redatto).
  • Immissione nel possesso temporaneo dei beni, su domanda dell’erede testamentario o legittimo (tale immissione è da intendere come amministrazione dei beni e non come attribuzione della titolarità degli stessi).
  • Esercizio temporaneo dei diritti, che spetterebbero a seguito della morte all’assente e ai suoi successori.
  • Prima dell’immissione dev’essere effettuato l’inventario dei beni dello scomparso.

Il coniuge dell'assente non può contrarre nuovo matrimonio in quanto questo non si scioglie, mentre viene sciolta la comunione legale. In caso di bisogno, può ottenere dal tribunale un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l'entità patrimoniale dell'assente.

Cessazione dell’assenza

La cessazione dell’assenza avviene quando:

  • Sia stata accertata la morte dell’assente;
  • Sia stata di
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Maraudon di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Zaccheo Massimo.
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