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NULLO UN ATTO, DI ESERCITARE L’AZIONE DI PETIZIONE DELL’EREDITA’, della
PERSONALITA’ (es. diritto al nome), di STATO (es. diritto alla cittadinanza), le
potestà di diritto familiare (es. potestà parentale).
Inizio e durata
La prescrizione INIZIA a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto
valere e quindi dal giorno in cui il diritto viene esercitato per la prima volta
(questo può accadere anche nel caso di “condizione sospensiva” ovvero finché
non si verifichi una condizione presupposta, il diritto non può essere esercitato,
quindi la prescrizione comincerà alla concretizzazione della condizione). La
DURATA della prescrizione è inderogabilmente fissata dalla legge, che a tal
proposito, distingue la prescrizione in tre tipi:
PRESCRIZIONE ORDINARIA: Si realizza col decorso di 10 ANNI ed è
• applicabile in tutti i casi in cui la legge non dispone diversamente, vedi i
diritti reali su cosa altrui la cui prescrizione si realizza col decorso di 20
anni.
PRESCRIZIONE BREVE: In base al diritto si prescrivono: 5 anni – diritto al
• risarcimento dei danni; 2 anni – diritto al risarcimento dei danni prodotti
da veicoli e infine 1 anno – prestazioni periodiche quali ad esempio
pensioni o interessi, azione di annullamento e azione revocatoria.
PRESCRIZIONE PRESUNTIVA: Si fonda sulla PRESUNZIONE che
• l’estinzione della prescrizione sia avvenuta per effetto di cause che
differiscono dalla stessa (a differenza delle precedenti prescrizioni citate,
le quali presumano che la prescrizione stessa sia una causa di estinzione)
e su questa presunzione, un eventuale debitore non sarà tenuto a fornire
prove dell’estinzione del proprio debito, mentre è al creditore che
spetterà la fornitura di una prova che indichi la non estinzione del debito.
Sospensione e interruzione
Come già detto, l’istituto della prescrizione si basa sulla presupposizione che
l’inerzia del titolare del diritto produca l’estinzione dello stesso, ma dal
momento che tale inerzia è GIUSTIFICATA la prescrizione va in SOSPENSIONE, al
tempo stesso, nel caso in cui invece l’inerzia VIENE A MANCARE la prescrizione
viene INTERROTTA. In particolare possiamo constatare che:
SOSPENSIONE: Al verificarsi di una determinata situazione
• espressamente prevista dalla legge, la prescrizione va in sospensione
ovvero, si frappone come una parentesi nel corso della prescrizione, in di
per cui il tempo decorso nella suddetta “parentesi” non viene calcolato ai
fini del periodo prescrizionale.
INTERRUZIONE: Dal momento in cui l’inerzia viene a mancare, viene
• automaticamente meno anche la causa della prescrizione, in quanto o è
stato esercitato il diritto andato in prescrizione o altresì perché chi ha
opposto prescrizione riconosce al soggetto il diritto
Decadenza
Nella perenne esigenza di rendere certi i rapporti giuridici, può avvenire che
non si compia una determinata attività o un dato atto, nei termini previsti dalla
legge. Indi per cui, l’ordinamento ha stabilito l’istituto della decadenza ossia,
l’istituto volto a far sì che gli atti vengano compiuti entro il decorrere di un
determinato periodo di tempo (termine perentorio), pena la preclusione
definitiva del compimento dell’attività o dell’atto.
Differenze con la prescrizione Onde evitare di fare confusione, è bene
sottolineare che decadenza e prescrizione seppur basati su un fondamento
simile, tuttavia risultano differenti. All’atto pratico, la decadenza ha un unico
modo per essere evitata ovvero far sì che non si arrivi mai ad essere soggetti a
tale istituto, e quindi compiendo l’atto previsto dalla legge nel termine stabilito,
non esistono perciò ne sospensioni ne interruzioni (come nella prescrizione).
Infine, la differenza probabilmente più grande, sta nel fatto che la prescrizione
è basata su norme inderogabili mentre la decadenza sulla volontà delle parti.
Pubblicità
La legge prescrive e organizza la pubblicità di alcuni fatti giuridici, per
soddisfare l’interesse generale in modo che tali fatti siano conoscibili da
chiunque. In relazioni agli effetti della pubblicità si distinguono tre forme della
stessa:
PUBBLICITA’-NOTIZIA: Ha lo scopo di rendere determinati fatti giuridici
1. conoscibili da chiunque, la sua omissione da luogo a sanzioni pecuniarie
o penali, ma non rende il fatto in valido o non opponibile ai terzi. Vedi le
“pubblicazioni matrimoniali”, se c’è omissione ne consegue una
sanzione, ma il matrimonio sarà comunque realizzato.
PUBBLICITA’-DICHIARATIVA: Ha il solo scopo di rendere opponibile ai terzi
2. il fatto giuridico pubblicizzato, difatti in sua mancanza l’atto resta valido
ma risulta inopponibile ai terzi.
PUBBILCITA’-COSTITUTIVA: E’ il requisito necessario per la costituzione di
3. un rapporto giuridico.
Pubblicità e beni La pubblicità di situazioni giuridiche inerenti ai beni muta a
seconda della natura degli stessi, nello specifico:
-Beni mobili, questi sono pubblicizzati dal momento in cui si trasferisce il diritto
ai terzi, in quanto si presume che chi li deteneva ne era titolare
-Beni mobili registrati, ai fini della pubblicità, alcuni beni necessitano l’iscrizione
in appositi registri
-Beni immobili, non si guarda alla titolarità o alcuni tipi di beni, ma TUTTI
devono essere trascritti nei registri immobiliari.
Trascrizione (Libro VI)
La trascrizione è un mezzo di pubblicità relativo agli immobili e ai beni mobili
registrati per assicurare la CONOSCIBILITA’ DELLE VICENDE RELATIVE A TALI
BENI.
La funzione della trascrizione Questa si afferma relativamente alla
circolazione dei beni che è fondamentale per l’economia in generale, difatti è a
tal proposito che nasce questo istituto, proprio per garantire l’assenza di
“intoppi” nella circolazione stessa. I citati “intoppi” si affermano dal momento
in cui A vende la medesima proprietà dell’immobile X a B e C, i quali
chiaramente dovranno giuridicamente risolvere tale situazione e se
moltiplichiamo questa situazione per un quantitativo enorme di persone ecco lì
che, inevitabilmente, la circolazione dei beni viene bloccata.
Atti soggetti a trascrizione L’art. 2643 elenca tutti gli atti soggetti a
trascrizione che sono:
-Contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili o che costituiscono,
trasferiscono o modificano diritti reali di godimento su beni immobili
-Contratti che trasferiscono i diritti edificatori
-Contratti che conferiscono diritti reali di godimento su beni immobili
-Contratti di anticresi
-Sentenze costitutive, traslative e modificative
-Contratti preliminari
Effetti della trascrizione L’art.2644 stabilisce quali sono gli effetti della
trascrizione e possiamo così tradurre il citato articolo:
Le cose ed i beni
L’art. 810 definisce i beni come LE COSE CHE POSSONO FORMARE OGGETTO
DI DIRITTI. Da qui è subito bene, distinguere cose che non sono beni (es. il
mare) e beni che non sono cose (es. brevetto)
Cose parte separata della materia circostante, in senso giuridico
(rappresentano la categoria dei beni) mentre in senso non giuridico (sono prive
di interessi economici e non sono oggetto di rapporto giuridico, come già detto
il mare è un chiaro esempio).
Beni tutto ciò che arreca utilità all’essere umano ed è suscettibile di
appropriazione.
Beni dello Stato o di Enti pubblici L’art. 822 identifica questa particolare
tipologia di beni che distinguiamo in:
Demanio pubblico (spiagge, lidi, laghi, fiumi, porti ecc)
• Demanio necessario (tutto ciò che deve necessariamente appartenere
• allo stato)
Demanio eventuale (strade, autostrade, immobili artistici, storici,
• archeologici ecc)
Classificazione dei beni
Corporali: Tutti i beni del mondo dotati di materialità corporea;
• Incorporali: Tutti i beni privi di materialità ma percepibili dall’intelligenza
• umana (come ad esempio le opere d’ingegno);
Immobili: Tutto ciò che naturalmente o artificialmente (la legge se pur,
• non immobili, stabilisce come tali anche mulini, bagni e edifici
galleggianti) è incorporato al suolo;
Mobili: Tutti i beni non immobili (la legge considera mobili anche le
• energie naturali)
Classificazione delle cose
Specifiche: Tutte le cose individuate mediante caratteri propri
• Generiche: Tutte le cose appartenenti ad un genere
• Fungibili: Tutte le cose che si pesano, si contano e si misurano nonché si
• scambiano
Infungibili: Tutte le cose individuate dalle parti in relazione ad un dato
• rapporto
Consumabili: Tutte le cose utilizzabili solo attraverso il consumo delle
• stesse
Incosumabili: Tutte le cose ad utilizzo continuo nonostante si alterino,
• rovinino ecc
Divisibili e indibisibili: Tutte ciò che è frazionabile in modo omogeneo e
• eguale per tutte le parti. Chiaramente, tutto il resto è considerato
indivisibile
I rapporti tra le cose Le cose possono presentarsi ai soggetti, sia in maniera
individuale che come risultato di un’unione tra più elementi o parti, e proprio in
quest’ultimo caso constatiamo tre tipi di cose prodotto di un’unione:
Cose semplici: Cose composte da elementi che non possono distaccarsi
• senza alterare del tutto la propria fisionomia, vedasi una pianta o più
estremamente un animale.
Cose composte: Insieme di beni che formano un nuovo bene, con funzioni
• e valore economico diversi da ogni singolo bene che ha composto il
nuovo, l’esempio più calzante indubbiamente è la casa.
Cose connesse: E’ da intendersi la relazione che si frappone tra più cose,
• nello specifico fra una cosa principale ed una accessoria, vedasi la matita
e il foglio.
Pertinenze: Tutte le cose destinate in modo durevole al servizio o
• all’ornamento di un’altra cosa. Da non confondere però con le “cose
composte” difatti in questo caso parliamo di una cosa (la pertinenza) la
cui utilità è traducibile nel miglioramento di un’altra cosa che però è già
ampiamente autonoma.
Universalità Complesso di cose che appartengono alla stessa persona ed
hanno una destinazione unitaria e volta alla collettività, indubbiamente un
esempio può essere la biblioteca. Le universalità, non vanno confuse con le
pertinenze o le cose composte, in quanto nel primo caso non vi è alcuno
rappo