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A
B C
2-3
Eccezioni (Art 1272 ) Se non si è convenuto diversamente, il Terzo non può opporre al creditore le eccezioni
relative ai suoi rapporti col debitore originario.
Può opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario, se non sono personali a
quest'ultimo e non derivano da fatti successivi all'espromissione.
Non può opporgli la compensazione che avrebbe potuto opporre il debitore originario, quantunque si sia verificata
prima dell'espromissione.
Accollo (Art 1273)
È un Contratto tra il Debitore Originario e il Terzo, con il quale si conviene che questo assuma il Debito, se alla
convenzione aderisce anche il Creditore, questo rende Irrevocabile la Stipulazione.
L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della
stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo (Accollo Liberatorio).
Mentre se non vi è una liberazione del Debitore Originario (Es. solo Notifica non adesione), il Debitore e L’Accollante
sono Solidalmente Obbligati.
A
B C
In Ogni caso il terzo è obbligato verso il Creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il Debito, e
può opporre al Creditore le Eccezioni fondate sul contratto in base alla quale l’assunzione è avvenuta.
Disposizioni Generali (Art 1274-1276)
Insolvenza del Debitore (Art 1274) Il creditore che in seguito a delegazione ha liberato il Debitore Originario, non ha
azione contro di lui se il Delegato diviene Insolvente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva.
Se il delegato era insolvente al tempo in cui assunse il debito in confronto del creditore, il debitore originario non è
liberato.
Le stesse disposizioni si osservano quando il creditore ha aderito all'accollo stipulato a suo favore e la liberazione del
debitore originario era condizione espressa della stipulazione.
Estinzione delle Garanzie (Art 1275) In tutti i casi nei quali il creditore libera il Debitore Originario, si estinguono le
garanzie annesse al credito, salvo colui che le ha prestate non consente espressamente a mantenerle.
Invalidità della Nuova Obbligazione (Art 1276) Se l'obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore è
dichiarata nulla o annullata, e il creditore aveva liberato il debitore originario l'Obbligazione di questo Rivive, ma il
creditore non può valersi delle garanzie prestate dai terzi.
Le Diverse Specie di Obbligazioni (Art 1277-1320)
Obbligazioni Pecuniarie (Art 1277-1284)
Le Obbligazioni Pecuniarie sono quelle aventi ad oggetto una Somma di Denaro, e par estinguerle vanno pagate con
Moneta avente Corso Legale nello stato al Tempo del Pagamento e per il suo Valore Nominale (Applicazione del
Principio Nominalistico, si deve vedere la solo equivalenza numerica il valore effettivo della Moneta).
Qualora il Debito fosse determinato in una moneta che non ha più Corso Legale al tempo del pagamento, questo dovrà
essere effettuato in moneta legale Ragguagliata per valore alla prima (Art 1277)
Divisione dei Debiti:
Debiti di Valuta Hanno per oggetto una Somma di Denaro che viene assimilata a tutti gli altri beni, Sempre nel
suo ammontare
Debiti di Valore Hanno per oggetto una Prestazione considerata per il suo Significato Economico
Nell’ipotesi in cui il debito sia determinato in una somma di Denaro stabilita in una Moneta non avente Corso Legale
nello Stato, il Debitore ha la facoltà di pagare in Moneta legale, al corso del Cambio nel giorno della scadenza e nel
luogo stabilito per il Pagamento (Art 1278), qualora invece le parti avessero interesse a ricevere il pagamento con
Moneta Estera, sarà necessario indicarlo con apposita clausola “Effettivo” o un'altra clausola equivalente, salvo alla
scadenza non sia possibile procurarsi tale Moneta (Art 1279) (Es. Se il debito richiede il pagamento in sterline, il
debitore pagherà con esse, salvo che alla scadenza non sia riuscito a procurarsi tale moneta).
Art 1280 (Ormai Disapplicato) Il pagamento che deve farsi con una specie di moneta avente valore intrinseco (Es.
Monete d’oro), se così è stabilito dal titolo costitutivo del debito, sempreché la moneta avesse corso legale al tempo in
cui l'obbligazione fu assunta.
Se la Moneta non è Reperibile/Non ha più corso/Né è alterato il valore intrinseco, il pagamento si effettua con moneta
corrente che rappresenti il valore intrinseco che la specie monetaria dovuta aveva al tempo in cui l'obbligazione fu
assunta.
Interessi nelle Obbligazioni Pecuniarie (Art 1282)
Siccome il Denaro si considera un Bene Fecondo, i Crediti di una Somma di Denaro quando sono Liquidi (Determinati
nel loro ammontare) ed Esigibili (Non sottoposti a condizione o termine), Producono interessi di Pieno Diritto, sempre
salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente.
In qualche caso la legge nega gli interessi al Credito, come per i fitti se non dalla costituzione in mora.
L’Articolo tratta principalmente degli Interessi Corrispettivi ossia gli Interessi dovuti come compenso del Godimento di
Denaro altrui, diversi invece sono gli Interessi Compensativi, si tratta di interessi dovuti nei contratti di scambio che
valgono a compensare il Venditore del Mancato godimento dei frutti della cosa consegnata prima del ricevimento della
Controprestazione.
Infine, tra gli Interessi vi sono quelli Moratori, i quali sono dovuti con funzione risarcitoria in caso di ritardato
pagamento di una somma.
Se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte per cose da restituire, non decorrono interessi per il periodo di
tempo in cui chi ha fatto le spese abbia goduto della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a render conto del
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godimento (Art 1282 ).
Anatocismo (Art 1283) Gli Interessi già maturati producono Interessi solo in 2 Ipotesi:
a) Quando il loro pagamento sia Domandato Giudizialmente (con domanda Giudiziale)
b) Con accordo posteriore alla loro scadenza
In entrambi i casi si deve trattare di Interessi dovuti per almeno 6 mesi.
Perciò, non è possibile che gli interessi producano a loro volta interessi se non è trascorso almeno un semestre dalla
nascita dell'obbligazione.
Saggio degli Interessi È la misura degli Interessi, espressa in percentuale del capitale ed in relazione ad un lasso di
tempo. Il Tasso legale è oggetto di aggiornamenti.
Gli interessi Convenzionali pur potendo superare il tasso legale, non possono essere stabiliti in misura sproporzionale
rispetto allo stesso, pena la nullità del patto.
In mancanza di determinazione convenzionale, gli interessi sui crediti litigiosi sono stabiliti nella misura prevista dalla
legislazione speciale.
Il saggio degli Interessi Legali è determinato in misura pari al 5% in ragione d'anno.
Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15
dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del
rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di
inflazione registrato nell'anno.
Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno
successivo.
Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura
legale.
Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli
interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali. (Art 1284)
Obbligazioni Alternative (Art 1285-1291)
L’Obbligazione Alternativa è l’obbligazione in cui sono dovute 2 o più Prestazioni, ma il debitore è liberato adempiendo
a una solo di esse.
Il debitore si libera eseguendo una delle 2 prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può costringere il creditore a
ricevere parte di Una e parte dell’Altra (Art 1285).
Scelta (Art 1286-1287)
La scelta di che prestazione adempiere è solitamente affidata al Debitore, salvo che non sia attribuita al Creditore o un
Terzo (Art 1286).
Questa scelta diviene Irrevocabile:
Con l’Esecuzione di una delle 2 Prestazioni
Con la Dichiarazione di scelta comunicata all’altra parte o ad entrambe le parti (Se fatta da un Terzo)
Se la scelta deve essere fatta da più persone, il giudice può fissare un termine entro il quale decidere, se il termine
decade inutilmente, la scelta è rimessa al giudice.
Decadenza della Facoltà di Scelta (Art 1287):
A) Quando il Debitore è condannato alternativamente a 2 prestazioni, e non ne esegue nessuna nel termine
assegnatogli dal giudice La Scelta spetta al Creditore
B) Se la facoltà di scelta spetta al Creditore, e questo non la esercita nel termine stabilito o in quello fissato da
debitore La Scelta spetta al Debitore
C) Se la facoltà di scelta è rimessa a un Terzo, e questi non la fa nel termine assegnatogli La Scelta spetta al
Giudice
Impossibilità (Art 1288-1290)
1. Impossibilità di 1 delle Prestazioni L’Obbligazione Alternativa si considera Semplice, se 1 delle 2 Prestazioni era
originariamente Impossibile oppure se è divenuta Impossibile per causa non imputabile a nessuna delle Parti
(Art 1288).
2. Impossibilità Colposa di una delle Prestazioni (Art 1289)
o Quando la scelta spetta al Debitore L'obbligazione alternativa diviene Semplice, se una delle due
prestazioni diventa impossibile anche per causa a lui imputabile.
Se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, il debitore è liberato
dall'obbligazione, qualora non preferisca eseguire l'altra prestazione e chiedere il risarcimento dei danni.
o Quando la scelta spetta al Creditore Il debitore è liberato dall'obbligazione, se una delle due prestazioni
diviene impossibile per colpa del creditore, salvo preferisca esigere l'altra prestazione e risarcire il danno.
Se dell'impossibilità deve rispondere il debitore, il creditore può scegliere l'altra prestazione o esigere il
risarcimento del danno.
3. Impossibilità Sopravventa di Entrambe le Prestazioni (Art 1290) Qualora Entrambe le prestazioni sono
divenute impossibili, e il debitore debba rispondere per una di esse, egli dovrà pagare l’equivalente di quella
divenuta Impossibile per Ultima (Se la scelta spettava a lui), mentre se la Scelta spettava al Creditore questi