Diritto privato
Obiettivi formativi
Il corso si propone di fornire allo studente la conoscenza delle nozioni e delle regole giuridiche fondamentali che governano i rapporti tra soggetti privati – con particolare attenzione per gli istituti del diritto patrimoniale –, nonché di sensibilizzare il medesimo alle problematiche del diritto privato, anche mediante la discussione periodica in aula di alcuni brevi casi pratici.
Programma
- Il diritto privato in generale
- Le situazioni giuridiche soggettive
- I fatti e gli atti giuridici
- I soggetti: le persone fisiche e le persone giuridiche
- I beni e i diritti reali
- Le obbligazioni
- Il contratto in generale
- I singoli contratti
- I contratti dei consumatori
- Le fonti non contrattuali di obbligazione
- I fatti illeciti
- Il diritto di famiglia in generale
- Il matrimonio
- Il regime patrimoniale della famiglia
- La filiazione
- Le successioni per causa di morte
- Le donazioni
- La tutela dei diritti
Capo I – Il diritto privato in generale
Sezione I – Concetto del diritto e partizioni fondamentali
Si parla di diritto oggettivo (norma agendi) quando il termine è usato per indicare la regola (norma giuridica); sia un singolo precetto giuridico che l'insieme delle regole poste in una determinata organizzazione sociale al fine di disciplinare la condotta degli uomini. Sotto questo profilo viene comunemente usato il concetto di ordinamento giuridico per indicare l'insieme delle norme giuridiche intese come un tutto organico e unitario.
Si parla di diritto soggettivo (facultates agendi) per indicare i poteri attribuiti ai soggetti, di agire per il soddisfacimento dei propri interessi; poteri riconosciuti e garantiti dall'ordinamento giuridico, cioè dal diritto oggettivo. Qualcuno ha osservato come la nozione di diritto soggettivo sia in qualche modo ricompresa in quella di diritto oggettivo cosicché le due espressioni si presentano in realtà come due diversi aspetti di un fenomeno fondamentalmente unitario.
L'insieme delle norme vigenti in una determinata comunità costituisce un tutto unitario, cioè un ordinamento giuridico. L'ordinamento statale è il più importante degli ordinamenti giuridici, ma non è l'unico. Esiste una pluralità di ordinamenti giuridici (ordinamento internazionale, ordinamento comunitario, ordinamento della Chiesa, ecc.).
N.B. Gli ordinamenti degli altri Stati o della Chiesa e l'ordinamento internazionale, possono imporsi anche all'interno dell'ordinamento statale, ma solo attraverso un riconoscimento esplicito del nostro Stato. Il nostro ordinamento acconsente, riconosce e garantisce le “formazioni sociali”, ossia gli altri ordinamenti che si formano nella società. Allo Stato spetta una posizione di preminenza perché alla comunità statale si riferiscono interessi generali.
Allo Stato è riservato il monopolio della forza coercitiva, cosicché solo il diritto statuale può prevedere l'uso della coercizione fisica, cioè l'arresto e il carcere.
Diritto comunitario → Ordinamento giuridico che ci vincola, con carattere e forza soprannazionale. In seguito al Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1 novembre 1993, si sono poi create le basi per una Unione Europea, che si fonda sulle tre precedenti comunità. Le vicende dell'Unione Europea hanno significativi riflessi sull'ordinamento giuridico statale anche in ordine alle fonti del diritto, ovvero agli atti produttivi di norme giuridiche. Le fonti principali dell'ordinamento comunitario sono i regolamenti e le direttive. Mentre i regolamenti recano una normativa rivolta a tutti i soggetti (Stati o persone) e sono direttamente applicabili, le direttive costituiscono pure una normativa obbligatoria per il risultato da raggiungere, ma da attuare a cura degli Stati membri. Altre fonti sono poi costituite da decisioni, raccomandazioni e pareri. Infine, le decisioni della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, cui è affidata l'interpretazione e l'applicazione del diritto comunitario, sono anche interpretative senza alcun giudizio di delibazione.
Periodicamente, il Parlamento nazionale emana delle leggi, c.d. Leggi Comunitarie le quali contengono disposizioni volte a dare attuazione, nel nostro ordinamento, agli atti normativi comunitari, ovvero delegano il Governo ad emanare appositi decreti legislativi, fissando i principi cui il governo stesso deve uniformarsi nell'esercizio della delega conferitagli.
Venendo all'esame delle caratteristiche proprie del comando giuridico rispetto ad altre tipologie normative, vediamo che esse sono l'alterità, la statualità e l'obbligatorietà.
Alterità del diritto → Il diritto regola le azioni degli uomini che hanno rilevanza nei rapporti sociali. Ogni relazione di vita regolata dal diritto costituisce un rapporto giuridico. Nel rapporto giuridico vi sono sempre almeno due persone, delle quali l'una è il soggetto attivo, cui appartiene il diritto, l'altra è il soggetto passivo, su cui incombe una soggezione o a cui spetta il corrispondente obbligo.
Statualità del diritto → La società civile si fa Stato per ottenere garanzia di ordine. Parlando di statualità del diritto si indicano due concetti distintivi. Lo Stato crea, o riconosce, le norme obbligatorie (che devono essere generali, astratte, uguali per tutti) e le sue parole sono comandi. Si dice che lo Stato parla il diritto. Lo Stato garantisce l'osservanza dell'ordinamento giuridico. L'efficacia del diritto deriva però solo indirettamente dallo Stato quando esso riconosce i precetti emanati da altre fonte. L'ordinamento ideale deve rispondere anche al bene della certezza del diritto, che implica la conoscibilità a priori delle norme da seguire.
Obbligatorietà del diritto → L'importanza sociale dell'ordinamento giuridico ne impone l'applicazione con una serie di norme, il rispetto delle quali viene assicurato anche mediante il possibile ricorso alla forza.
Il diritto pubblico in un senso regola l'organizzazione dello Stato, nonché degli altri enti pubblici, e i loro rapporti reciproci; in un altro senso regola reciproche relazioni tra Stato ed enti pubblici dall'una parte e cittadini dall'altra.Il diritto privato disciplina le relazioni reciproche dei soggetti fissando presupposti e limiti agli stessi del singoli. Ne deriva che nel rapporto giuridico privato le persone vengono a trovarsi in condizione di parità. Il diritto privato comprende il diritto civile, il diritto commerciale, il diritto privato del lavoro e il diritto della navigazione.
Si chiama diritto naturale il complesso di regole che nella elaborazione dello Spirito umano si vogliono scaturite dall'intrinseca natura dei rapporti di coesistenza, pur senza essere maturate nella volontà di un legislatore. Il singolo, nell'applicazione del diritto, come privato o come giudice, deve limitarsi alla ricerca del diritto positivo. Il diritto positivo soddisfa pure la fondamentale esigenza di certezza e assicura inoltre più concretamente l'uguaglianza dei cittadini → La sottoposizione di tutti a uno stesso complesso normativo costituisce il mezzo più adeguato per garantire a ognuno la realizzazione concreta del proprio diritto.
Sezione II – Le fonti del diritto oggettivo interno
L'espressione “fonte del diritto” comprende un doppio significato: si distinguono le fonti di creazione o produzione e le fonti di conoscenza o cognizione.
Fonti di cognizione → Testi che contengono le norme giuridiche. Esse costituiscono degli strumenti mediante i quali si rendono conoscibili le disposizioni prodotte dalle foti di produzione (es. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana). N.B. Nel progressivo svolgimento delle forme storiche del diritto, le norme non scritte (consuetudini) cedono il campo alle norme scritte (prodotte da leggi, regolamenti, ecc.).
Fonti di produzione → Espressione dinamica per l'ordinamento. Ricomprende ogni atto o fatto abilitato dall'ordinamento a produrre norme giuridiche, e quindi a modificare e innovare l'ordinamento giuridico stesso. Quando si vogliono mettere in risalto i fattori che determinano il sorgere del precetto giuridico si parla di fonti materiali; quando si vogliono indicare i procedimenti che l'atto fonte deve percorrere per ottenere il crisma della giuridicità si parla di fonti formali.
Le strutture fondamentali della vita nazionale sono regolate specialmente nella Costituzione. Le diverse fonti di produzione si organizzano secondo una precisa gerarchia e si comincia dalla Costituzione per arrivare agli usi. Il criterio gerarchico serve a risolvere i contrasti tra norme poste da fonti di diverso grado. Allo stesso scopo assolvono anche i criteri cronologico (prevale la più recente) e di competenza. La legge è la fonte di produzione principale del nostro ordinamento. Il comando che essa contiene (norma) proviene dalla volontà di un legislatore ed è formulato in determinate parole (disposizione). La legge è, per sua essenza, espressione della volontà dello Stato.
L'atto legislativo quale fonte di diritto contiene comandi generali e astratti, secondo le caratteristiche del diritto oggettivo. Tra le fonti normative, speciale importanza assumono i codici e i testi unici. Il testo unico è essenzialmente un riordinamento di leggi già in vigore, fatto per facilitare la conoscenza e l'applicazione. I codici sono testi organici che hanno valore normativo di per sé, senza riferimento a leggi precedenti. Sono diretti a regolare la totalità di un vasto campo dell'attività giuridica. Il codice civile è diviso in 6 libri. I libri sono divisi in titoli, i titoli in capi, i capi in sezioni, e queste eventualmente in paragrafi. La distinzione fondamentale è quella in articoli, numerati progressivamente da 1 a 2969. L'articolo può essere formato da uno o da più commi; il secondo comma di un articolo si chiama anche primo capoverso. Ogni articolo è preceduto da una rubrica, o inscriptio, che indica la materia; essa non fa parte del contenuto imperativo della legge; rubrica legis non est lex. Precedono i 16 articoli rimasti in vigore delle disposizioni sulla legge in generale, dette anche disposizioni preliminari, o preleggi. Accompagnano il testo del Codice 256 articoli di disposizioni di attuazione e transitorie. Accanto al Codice abbiamo numerose leggi speciali.
I regolamenti sono fonti adottate dagli organi del potere esecutivo o da altre autorità nei limiti in cui è loro attribuita un'autonoma potestà normativa. Di regola, non attribuiscono particolari diritti, obblighi o facoltà, ma ne regolano l'esercizio. Dobbiamo evitare la possibile confusione di far coincidere il concetto di regolamento con ogni norma che provenga dal Governo. I decreti legislativi e i decreti legge hanno la stessa forza della legge; come leggi vanno considerati nella gerarchia delle fonti e possono a loro volta essere integrati da un regolamento. Il regolamento è invece, per sua natura, in quanto fonte secondaria, subordinato all'atto legislativo.
La consuetudine non ha perduto tutta la sua importanza. Uso = Regola di condotta osservata uniformemente e costantemente dai membri di una società con la convinzione di obbedire a un imperativo giuridico. Esso si forma, non come la legge, ma in maniera spontanea, anche senza la consapevolezza che si viene creando una norma. Sotto l'aspetto materiale l'uso deve essere: costante, generale, e deve durare per un certo periodo di tempo. Sotto l'aspetto psicologico, deve essere osservato con la convinzione di osservare un precetto giuridico. L'uso ha efficacia, al di fuori di un esplicito richiamo, solo quando manchi del tutto la legge che disciplini una materia. N.B. Per le materie di cui esiste una disciplina legislativa o regolamentare, gli usi hanno efficacia soltanto se espressamente richiamati. Gli usi così accertati si presumono esistenti fino a prova contraria, cioè fino a che non si dimostri che l'uso non è più osservato.
Oltre alle fonti summenzionate si vogliono ricordare, come fonti indirette, la giurisprudenza, cioè il complesso delle decisioni giudiziarie, la dottrina, cioè i risultati dello studio scientifico del diritto, e l'equità. I magistrati hanno funzione giudiziaria e non giurisdicente, cioè di applicazione e non di creazione del diritto. La sentenza del giudice è vincolante solo nei confronti delle parti circa il rapporto controverso. Ciascun giudice non è tenuto a seguire precedenti interpretazioni. I pensieri, i ragionamenti, gli scritti e le spiegazioni degli studiosi del diritto (la dottrina giuridica) hanno soltanto valore scientifico e un'efficacia che è in rapporto all'autorità degli autori. L'equità, che fu definita come la giustizia del caso particolare, corrisponde a un sentimento di giustizia aderente alla natura del singolo rapporto. Essa ha valore di fonte di diritto solamente quando è richiamata dalla legge. Equità non è fonte di diritto, quando non è richiamata dalla legge con efficacia interpretativa, e alle volte anche integrativa.
Le circolari ministeriali vincolano i dipendenti dell'Amministrazione statale, se non sono contrarie al diritto vigente; non sono invece obbligatorie per i cittadini.
In sintesi → Sistema delle Fonti del Diritto Privato (Gerarchia):
- Costituzione, leggi costituzionali e revisione costituzionale
- Norme del diritto internazionale consuetudinario
- Regolamenti comunitari e Direttive comunitarie
- Leggi dello Stato e regolamenti collegati
- Leggi regionali
- Normative create dagli organi competenti che intervengono in materia di lavoro con efficacia generale
- Gli usi (richiamati o riconosciuti dalle altre fonti normative)
Sezione III – Le fonti del diritto dell'Unione
Il processo di integrazione europea ha avuto origine, nel 1951, con la firma del Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, cui ha fatto seguito, nel 1957, la firma dei due Trattati di Roma: il Trattato istitutivo della Comunità Economia Europea e quello relativo alla Comunità Europea per l'energia atomica. I tre distinti trattati (CECA, CEE ed Euratom) hanno dunque dato vita ad un'organizzazione internazionale d'integrazione economica fra gli Stati membri.
L'attuale quadro normativo-istituzionale che disciplina l'intero ordinamento giuridico dell'Unione Europea è quello contenuto nel c.d. Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1 dicembre 2009. Il Trattato di Lisbona riunisce, modificandoli considerevolmente, i preesistenti Trattati. Fra le novità di rilievo introdotte da tale Trattato, con riflessi anche dal punto di vista civilistico, è la piena affermazione giuridica della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Nella Carta sono inclusi i diritti della persona, le libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, la cittadinanza e la giustizia.
Le istituzioni dell'Unione sono le seguenti: il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione, la Corte di Giustizia, la Banca Centrale Europea e la Corte dei Conti. Ad esse spetta la realizzazione degli obiettivi dell'Unione per l'attuazione delle politiche e delle azioni di quest'ultima. Il Parlamento europeo (composto da non più di 750 deputati, rappresentanti i cittadini UE) e il Consiglio (composto da tanti membri quanti sono gli Stati membri dell'Unione che in esso sono rappresentati dai rispettivi membri di Governo) esercitano congiuntamente le funzioni legislative e finanziarie.
La funzione giurisdizionale è esercitata dalla Corte di Giustizia. La Corte si compone di tre organi giurisdizionali: la Corte, il Tribunale e il Tribunale della funzione europea. La principale competenza giurisdizionale della Corte è quella relativa al controllo di legittimità degli atti legislativi dell'Unione. I singoli possono adire direttamente la Corte per contestare la legittimità degli atti legislativi dell'Unione solo nella misura in cui provino che tali atti li riguardano direttamente e individualmente.
La funzione costituzionale è quella svolta dalla Commissione Europea, detta appunto l'organo di Governo dell'Unione. La Commissione promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine. Essa poi vigila sulla corretta applicazione dei trattati.
Sezione IV – L'efficacia delle norme nel tempo e nello spazio
Il principio generale è quello della territorialità della legge. Quello che si vuole chiamare diritto internazionale privato, mira a regolare i c.d. conflitti tra le diverse legislazioni. Si distinguono norme di applicazione che stabiliscono quando, e sotto quali condizioni, deve applicarsi il diritto italiano, e norme di rinvio che stabiliscono in altri casi l'applicazione del diritto straniero.
Legge 31 maggio 1995, n.218 – Riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato. Tale legge consolida in un testo unico la disciplina dei casi che implicano conflitti fra le diverse legislazioni, e comprende sia norme di diritto processuale civile internazionale relative all'individuazione dell'ambito della giurisdizione italiana, nonché quelle concernenti l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri, sia le norme di diritto internazionale privato sostanziale per l'individuazione della legge applicabile ai diversi rapporti giuridici.
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