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Le servitù si distinguono secondo diversi criteri. Una prima distinzione è tra servitù apparenti e non

apparenti. Apparenti sono quelle servitù al cui esercizio vengono destinate opere visibili e

permanenti. La caratteristica è data dall'esistenza di segni tangibili (opere artificiali) di natura

permanente, che di per sé appaiono destinate all'esercizio della servitù. Dev'essere manifesta la loro

specifica destinazione all'esercizio della servitù. La destinazione tra servitù continue e servitù

discontinue trova applicazione nella legge per stabilire la diversa decorrenza del termine iniziale

della prescrizione. Distinzione tra servitù positive e negative. Positive sono quelle per le quali il

fondo servente deve sopportare l'attività del proprietario del fondo dominante. Negative sono le

servitù a causa delle quali viene proibito al proprietario del fondo servente di esercitare una delle

facoltà normalmente contenute nel suo diritto di proprietà. Distinzione tra servitù volontarie e

servitù coattive. Le prime vengono costituite per effetto di un atto di parte o per usucapione. Le

seconde hanno la loro fonte nel comando legislativo e nel caso che il proprietario del fondo servente

non acconsenta di addivenire a un contratto, sono costituite con sentenza del giudice.

Le servitù coattive sono previste in ipotesi nelle quali la legge attribuisce al proprietario il diritto di

ottenre la costituzione di una servitù sopra il fondo di altro proprietario coattivamente, cioè anche se

non vi sia il consenso di chi la deve subire. La legge stabilisce in astratto il diritto a ottenere una

servitù coattiva in favore del proprietario di un fond. Perché sorga la servitù è necessario che il

diritto venga determinato e attuato in concreto, il che avviene o per mezzo di un accordo o, quando

le parti non si mettono d'accordo, per mezzo di sentenza del giudice. Il proprietario del fondo che

viene gravato della servitù coattiva ha sempre diritto a una indennità. Il passaggio coattivo

costituisce una grave limitazione del diritto che il proprietario di escludere ogni altra persona dal

suo fondo. La servitù di acquedotto coattivo consiste nel diritto di far passare le acque proprie

attraverso fondi altrui. Sulla falsariga dela servitù di acquedotto sono previste le servitù di

passaggio coattivo di elettrodi e di linee telefoniche.

Tutte le servitù volontarie possono costituirsi per titolo: contratto o testamento. Il contratto deve

essere in forma scritta; e in ogni caso il titolo va trascritto. Per costituire servitù sul fondo che

appartiene in comune a diversi proprietari, è necessario il consenso di tutti.

Mentre le servitù non apparenti si costituiscono soltanto per titolo, le servitù apparenti possono

acquistarsi anche per usucapione e per destinazione del padre di famiglia. La destinazione del padre

di famiglia è indipendente dall'esistenza di un atto di volontà diretto al fine di costituire servitù. Il

proprietario di un bene immobile stabilisce con opere di carattere permanente e segni visibili sopra

una porzione del suo fondo uno stato di cose cui corrisponde lo scopo di un vantaggio per altra

porzione del bene; quando successivamente la proprietà del bene viene disgiunta, e si può

dimostrare che, al momento della separazione della proprietà, fra le parti del fondo già dell'unico

proprietari c'era uno stato di fatto corrispondente all'esistenza di una servitù, la servitù vera e

propria è costituita, senza bisogno di un atto speciale di volontà o di intervento giudiziale.

Con l'acquisto della servitù si acquistano tutte le facoltà accessorie necessarie per il suo esercizio.

Circa il modo di esercizio, quando il titolo non lo regola, il criterio per determinare il contenuto del

diritto è dato dal possesso. In ogni caso si applica il criterio secondo il quale la servitù va usata

civiliter, cioè in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minore aggravio del

fondo servente. Il mutamento della situazione di fatto, che porti all'impossibilità concreta i usare

della servitù volontaria, e il venir meno dell'utilità della servitù stessa fanno estinguere il diritto

soltanto con il decorso del termine di prescrizione. La servitù si estingue per prescrizione quando

non se ne usi per 20 anni.

Sezione VII – L'usufrutto, l'uso e l'abitazione (978 - 1000)

L'usufruttuario può trarre dalla cosa ogni utilità che questa è in grado di dare. La conservazione

della cosa non va intesa in senso materiale; si deve piuttosto far riferimento al criterio economico-

sociale della destinazione che è quasi immanente all'oggetto del singolo diritto.

Esempio, l'usufrutto di un'azienda non è limitat da un obbligo a conservare tutti i signoli beni che ne

compongono la sostanza, ma dall'obbligo di conservarne la struttura, gli elementi vitali e il

potenziale economico.

Quasi a indicare che il totale godimento del bene spetta all'usufruttuario, il proprietario del bene che

è oggetto di usufrutto si chiama nudo proprietario. L'usufutto è per sua essenza un diritto

temporaneo. In nessun caso la durata dell'usufrutto può eccedere la vita dell'usufruttuario; è un

diritto assolutamente intrasmissibile agli eredi. Se l'usufruto è ceduto a terzi, il diritto si estingue nel

cessionario alla morte del cedente. L'usufrutto costituito a favore di persona guridca non può durare

più di 30 anni. Come diritto reale, l'usufrutto appartiene alla categoria dei diritti di godimento sulla

cosa altrui.

Qualunque bene, mobile o immobile, può formare oggetto di usufrutto. Possono essere oggetto di

usufrutto anche le cose consumabili. La legge stabilisce che l'usufruttuario acquista la proprietà del

bene consumabile; al termine dell'usufrutto egli sarà obbligato a pagarne il valore. Se oggetto

dell'usufrutto sono cose deteriorabili, l'usufruttuario può servirsene secondo l'uso al quale sono

destinate, per restituirle poi nello stato in cui si troveranno alla fine dell'usufrutto.

L'usufruttuario fa suoi tutti i frutti naturali e civili; se l'usufruttuario e il proprietario si succedono

nel godimento di un fondo entro il periodo ciclico della produzione agraria, i prodotti della terra si

dividono in proporzione della durata del rispettivo diritto sul fondo stesso. L'usufruttuario può

vendere e può ipotecare il suo diritto.

Nella trattazione degli obblighi dell'usufruttuario si suole distinguere ciò che egli deve fare prima di

entrare nel possesso del bene, ciò che deve fare durante il godimento del diritto e alla fine

dell'usufrutto. Prima di prendere possesso del bene, l'usufruttuario deve compiere, a sue spese,

l'inventario dei beni mobili e la descrizione dei beni immobili. Quindi deve dare una idonea garania.

Durante l'usufrutto, l'usufruttuario deve usare, nell'esercizio del suo diritto, la diligenza del buon

padre di famiglia. Cessato l'usufrutto, il principale obbligo dell'usufruttuario, o dei suoi eredi, è di

restituire la cosa che formava oggetto del diritto.

Art.1014 - “L'usufrutto si estingue per il totale perimento della cosa su cui è costituito”.

Ma in questo caso l'usufrutto può non finire completamente: se c'è un responsabile del perimento, e

così può non finire completamente: se c'è un responsabile del perimento, e così pure se il bene

venne espropriato o requisito, l'usufrutto si trasferisce sull'indennità dovuta. Se il perimento della

cosa è stato parziale, l'usufrutto si conserva su ciò che può ancora dare un vantaggio. Un altro modo

caratteristico di estinzione dell'usufrutto è l'abuso. Deve trattarsi di un abuso grave da parte

dell'usufruttuario, il quale abbia alienato il bene, oppure lo abbia deteriorato o lasciato andare in

deperimento per mancanza di ordinarie riparazioni.

L'uso è una specie di usufrutto limitato. L'usuario può di regola usare direttamente la cosa mobile o

immobile altrui e, se questa è fruttifera, ha pure il diritto di goderne i frutti, ma il suo diritto è

limitato a una modica perceptio; oltre al godimento naturale del bene egli ha diritto soltanto alle

rendite che gli forniscono i mezzi necessari alla vita sua e della propria famiglia.

L'abitazione è un particolare tipo di uso che ha per oggetto una casa adibita appunto ad abitazione

per il titolare del diritto stesso. Consiste nel solo diritto di abitare direttamente la casao

l'appartamento che ne è oggetto. I diritti di uso e di abitazione, a differenza dell'usufrutto, sono

personalissimi, nel senso che non possono essere ceduti.

CAPO VIII – I diritti di obbligazione in generale

Obbligazioni; Libro quarto – Delle Obbligazioni

Sezione I – Vita ed efficacia dell'obbligazione

Art.1173 - “Le obbligazioni derivano da contratto, ad fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in

conformità dell'ordinamento giuridico”.

Nell'ordinamento moderno predominanza tra tutte le fonti è attribuita al contratto, strumento

caratteristico della collaborazione volontaria. Dal contratto possono sorgere rapporti obbligatori di

qualsiasi genere e del più vario contenuto.

Anche la volontà unilaterale è talora fonte di obbligazione.

Art.1987 - “La promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla

legge”.

In altre ipotesi, il vincolo obbligatorio sorge senza la volontà di colui che viene a trovarsi obbligato.

La fonte dell'obbligazione è quindi la legge. Troviamo poi principalmente l'atto illecito; anche

quando l'illecito è volontario (doloso), non è l'obbligazione di risarcimento che è volontaria.

Il legislatore ha riconosciuto un'azione generale di arricchimento, dalla quale può derivare un debito

per chi si è arricchito senza causa a danno di altri.

Principi importanti delle obbligazioni;

Art.1176 - “Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia”.

Art.1218 - “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non

prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non

imputabile”.

L'azione personale che è concessa al creditore mira in primo luogo all'esecuzione diretta

de

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A.A. 2012-2013
111 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher modense di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Zaccaria Alessio.