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IL NEGOZIO GIURIDICO E IL CONTRATTO

SEZIONE I : IL NEGOZIO GIURIDICO IN GENERALE

La più importante categoria di atti volontari e leciti è formata dai negozi giuridici, manifestazioni di volontà rivolte ad uno scopo pratico che consiste nella costituzione, modificazione o estinzione di una situazione meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Il negozio giuridico è lo strumento con il quale si attua nel diritto privato l'autonomia dei soggetti; il soggetto ha il potere di regolare i propri interessi, ma egli stesso rimane sottoposto alle conseguenze del proprio atto. I principali effetti giuridici sono previsti e voluti dal soggetto, altri possono derivare direttamente dalla legge.

Il termine negozio giuridico è un concetto astratto perché non esiste il negozio giuridico, ma vi sono vari negozi anche molto diversi tra loro.

Il contratto è il negozio per eccellenza, per il contratto valgono le stesse norme applicate al

negozioe rese esplicite nell'art.1322 del C.C..

Classificazione dei negozi giuridici:

  • Negozi tra vivi e mortis causa (quando la morte è presupposto necessario per l'efficacia dell'atto, come il testamento).
  • Negozi unilaterali (dichiarazione di volontà proveniente da una sola parte, un unico centro di interessi, es. la procura, il testamento), bilaterali (due dichiarazioni di volontà, es. la vendita, il mandato) e plurilaterali (più centri di interesse, es. il contratto di società) a seconda del numero delle parti.
  • Negozi solenni e non solenni, se per la loro validità è richiesta o meno una forma determinata.
  • Negozi gratuiti (es. donazione, legato) e onerosi (es. compravendita), se c'è o non c'è un corrispettivo.
  • Negozi di amministrazione (il patrimonio resta immutato) e di disposizione o detti anche eccedenti l'ordinaria amministrazione (nei quali si verificano mutamenti che

incidonosull’essenza economica o giuridica del patrimonio). Contenuto ed elementi: Una distinzione va fatta tra il negozio come atto, diretto alla creazione di una nuova situazione giuridica, e negozio come regolamento, che disciplina invece la situazione. Il contenuto è caratterizzato da elementi naturali ed elementi accidentali (condizione, termine e modus). Nella struttura del negozio troviamo elementi essenziali come il/i soggetto/i, la volontà, la forma e la causa; altri elementi sono richiesti solo per alcuni negozi, come la scadenza per la cambiale.

Il soggetto:

  1. le parti sono: in senso formale, l’autore dell’atto volitivo, in senso sostanziale, titolare dell’interesse in questione, dotato della capacità di diritto. Ogni parte può essere semplice, se vi è un unico centro di interessi, una sola persona, o complessa, se composta da più volontà. L’atto collettivo è quello posto in essere da più

persone che si muovono parallelamente per formare una manifestazione unitaria verso l'esterno, viene tutelato un unico interesse da più persone.

La rappresentanza: con la rappresentanza la volontà di un soggetto interviene per il compimento di negozi giuridici equivalenti per altri. Il rappresentante ha il potere di agire in nome e per conto del rappresentato. Il rappresentante pone in essere un negozio rappresentativo, ma rimane estraneo alle conseguenze dell'atto da lui esercitato. La rappresentanza è esclusa per atti personalissimi, come il testamento. Diverso dal rappresentante è il nuncius o messo, il quale svolge un'attività di semplice trasmissione del volere altrui, come farebbe una lettera (rappresentanza indiretta o impropria). Il nuncius agisce per conto ma non in nome del rappresentato, si crea il fenomeno dell'interposizione reale. Diversi sono i tipi di rappresentanza, rappresentanza legale e rappresentanza delle persone giuridiche.

segnalare l'invalidità dell'atto compiuto dal rappresentante e rifiutare di essere vincolato da esso. Inoltre, il rappresentante potrebbe essere chiamato a rispondere personalmente per eventuali danni causati al rappresentato o a terzi a causa della sua azione senza poteri o oltre i limiti della procura. La procura può essere revocata in qualsiasi momento dal rappresentato, anche se è possibile che siano previste delle limitazioni o delle condizioni per la revoca. Inoltre, la procura può essere revocata automaticamente in caso di morte o incapacità del rappresentato. È importante sottolineare che la procura è un atto di fiducia e il rappresentante ha il dovere di agire nell'interesse del rappresentato e nel rispetto dei poteri conferiti. In caso di abuso di potere o di violazione dei doveri, il rappresentante potrebbe essere soggetto a responsabilità civile o penale. In conclusione, la procura è uno strumento giuridico che consente a una persona di agire in nome e per conto di un'altra. È importante comprendere i diritti e i doveri che derivano dalla procura e agire in conformità con essi per evitare controversie e conseguenze legali.sanare attraverso ratifica l'atto compiuto senza autorizzazione, la mancata ratifica rende definitivamente inefficace il contratto; in quest'ultimo caso il falsus procurator sarà responsabile verso il terzo. La procura può essere speciale, se riguarda solo un affare o una determinata categoria di affari, o generale, se si estende a tutti gli affari del rappresentato e se comprende i soli atti di ordinaria amministrazione. Le capacità richieste sono quella di agire per il dominus e quella di intendere e di volere per il rappresentante. Il negozio stipulato dal rappresentante in conflitto di interessi con il dominus può essere reso nullo su richiesta di quest'ultimo, come anche il negozio che il rappresentante ha concluso con se stesso. La procura inoltre è revocabile da colui che l'ha conferita, cessa in caso di morte del rappresentante o del rappresentato, o per rinuncia del rappresentante. Nella categoria di rappresentanti commerciali sidistinguono gli institori, i procuratori e i commessi; altre figure di rappresentanti sono quelle del fattore di campagna, del dirigente di navigazione, del capitano e del raccomandatario. La volontà: 2) è elemento essenziale che da vita al negozio. Una volontà che rimane all'interno dell'animodel soggetto non è rilevante per il diritto, occorre che essa venga portata all'esterno, deve essere dichiarata ad altri individui (è sufficiente la volontà di fare una dichiarazione). Deve trattarsi di una volontà vera e seria. La simulazione: quando volutamente la reciproca dichiarazione delle parti non corrisponde al loro reale comune interesse. Viene posto in essere un accordo simulatorio, c'è divergenza tra l'apparenza creata concordemente dalle volontà dei contraenti e il diverso nascosto volere dei soggetti. La simulazione può essere assoluta, quando si dichiara di volere, ma in realtà inonvogliono alcun negozio (il negozio non produce alcun effetto tra le parti), o relativa, quando leparti vogliono porre in essere un negozio giuridico e dichiarano invece di volerne fare un altro checopre il primo effettivamente voluto. In quest’ultimo caso il negozio realmente voluto resta segreto(atto dissimulato), gli effetti che valgono sono quelli del negozio dissimulato. Ci può essere anchesimulazione di persona all’interno della categoria di simulazione relativa, ovvero quando si vuolenascondere la vera persona con la quale si vuole contrarre, la terza persona sarà solo unprestanome, detto uomo di paglia (si ha interposizione fittizia di persona), gli effetti intercorronotra i reali soggetti e sarà quindi escluso il cd. uomo di paglia. La terza tutela il terzo che abbiacontratto in buona fede.Il negozio indiretto, il negozio fiduciario e il Trust:con il negozio indiretto si cerca di realizzare un effetto giuridico ulteriore rispettoalla causa tipica del negozio prescelto e seguendo una via traversa; si tratta di un negozio sostanzialmente voluto, pertanto ha piena validità. Il negozio fiduciario ha di mira un ulteriore comportamento del soggetto (fiduciario), per la realizzazione dello scopo mediato; il negozio viene posto in essere per uno scopo indiretto. L'atto compiuto è un atto di alienazione, ma con una limitazione che consiste in un incarico di far godere ad altri del beneficio dell'atto (fiducia cum amico), o in una prestazione di una garanzia reale (fiducia cum creditore). Il trust è la figura più notevole tra gli istituti fiduciari. È di tradizione anglosassone. Si attua quando un soggetto, il settlor, trasferisce la proprietà di tutti i propri beni, o di una parte di essi, ad una società o ad una persona di fiducia, il trustee, che è tenuta ad amministrarli nell'interesse di un terzo, il beneficiary, il quale gode di tutti i vantaggi e.le utilità derivanti dalla loro gestione. La volontà può essere viziata. I vizi della volontà sono errore, violenza e dolo. L'errore è una falsa rappresentazione della realtà che concorre a determinare la volontà del soggetto. Si tratta dell'ignoranza o della conoscenza imperfetta, errore riconosciuto anche con la denominazione di errore motivo (errore vizio), il quale va distinto dall'errore ostativo che riguarda la manifestazione della volontà. In entrambi i casi la conseguenza è l'annullabilità del negozio. Per la loro eguale conseguenza oggi non è più necessario distinguere con esattezza errore ostativo ed errore motivo, distinzione fondamentale è quella che va fatta, invece, tra errore di fatto ed errore di diritto. L'errore di diritto consiste nella falsa coscienza o ignoranza della norma che ha determinato la volontà del soggetto, non può essere.invocato per sottrarsi al comando della legge, vige il principio error iuris non excusat. L'errore è causa di annullamento del negozio quando è essenziale e riconoscibile. L'errore di fatto è essenziale quando cade sulla natura dell'oggetto del negozio (error in negotio), sull'identità dell'oggetto della prestazione (error in substantia) o sull'identità e qualità della persona (error personae, error qualitatis). Altro errore è quello di calcolo, tale errore non produce l'annullabilità del negozio, l'indicazione andrà solo corretta. La violenza consiste nella minaccia che induce a volere per timore. La violenza fisica è causa di nullità, la volontà risulta non libera, difettosa, se sotto minaccia. La minaccia deve essere di tale gravità da far temere ad una persona sensata, che essa, non seguendo l'imposizione, esporrebbe sé o i suoi beni ad unsi è indotta la vittima. Il dolo può essere intenzionale o colposo. Nel primo caso, l'autore agisce con la consapevolezza e l'intenzione di ingannare e trarre vantaggio dalla situazione. Nel secondo caso, l'autore agisce senza la consapevolezza dell'inganno, ma con una negligenza tale da causare danni alla vittima. Il dolo è considerato un comportamento moralmente riprovevole e può essere punito dalla legge. Tuttavia, la sua dimostrazione può essere difficile, in quanto richiede la prova dell'intenzione dell'autore di ingannare. È importante sottolineare che il dolo può essere presente in diversi contesti, come ad esempio nel campo del diritto penale, civile e amministrativo. In ogni caso, il suo obiettivo principale è quello di trarre vantaggio a spese di un'altra persona, violando i principi di equità e giustizia. In conclusione, il dolo è un comportamento ingiusto e sleale che mira a trarre vantaggio da un'azione fraudolenta. È un concetto importante nel campo del diritto e richiede una valutazione accurata per essere dimostrato.
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Publisher
A.A. 2011-2012
34 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher 19serena88 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Caprioli Raffaele.