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Capitolo II - Il diritto privato in generale

Capitolo III - Il negozio giuridico e il contratto

Sezione I: Il negozio giuridico in generale

La più importante categoria di atti volontari e leciti è formata dai negozi giuridici, manifestazioni di volontà rivolte ad uno scopo pratico che consiste nella costituzione, modificazione o estinzione di una situazione meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Il negozio giuridico è lo strumento con il quale si attua nel diritto privato l’autonomia dei soggetti; il soggetto ha il potere di regolare i propri interessi, ma egli stesso rimane sottoposto alle conseguenze del proprio atto. I principali effetti giuridici sono previsti e voluti dal soggetto, altri possono derivare direttamente dalla legge. Il termine negozio giuridico è un concetto astratto perché non esiste il negozio giuridico, ma vi sono vari negozi anche molto diversi tra loro. Il contratto è il negozio per eccellenza, per il contratto valgono le stesse norme applicate al negozio e rese esplicite nell’art.1322 del C.C.

Classificazione dei negozi giuridici

  • Negozi tra vivi e mortis causa (quando la morte è presupposto necessario per l’efficacia dell’atto, come il testamento).
  • Negozi unilaterali (dichiarazione di volontà proveniente da una sola parte, un unico centro di interessi, es. la procura, il testamento), bilaterali (due dichiarazioni di volontà, es. la vendita, il mandato) e plurilaterali (più centri di interesse, es. il contratto di società) a seconda del numero delle parti.
  • Negozi solenni e non solenni, se per la loro validità è richiesta o meno una forma determinata.
  • Negozi gratuiti (es. donazione, legato) e onerosi (es. compravendita), se c’è o non c’è un corrispettivo.
  • Negozi di amministrazione (il patrimonio resta immutato) e di disposizione o detti anche eccedenti l’ordinaria amministrazione (nei quali si verificano mutamenti che incidono sull’essenza economica o giuridica del patrimonio).

Contenuto ed elementi: Una distinzione va fatta tra il negozio come atto, diretto alla creazione di una nuova situazione giuridica, e negozio come regolamento, che disciplina invece la situazione. Il contenuto è caratterizzato da elementi naturali ed elementi accidentali (condizione, termine e modus). Nella struttura del negozio troviamo elementi essenziali come il/i soggetto/i, la volontà, la forma e la causa; altri elementi sono richiesti solo per alcuni negozi, come la scadenza per la cambiale.

Il soggetto

Le parti sono: in senso formale, l’autore dell’atto volitivo, in senso sostanziale, titolare dell’interesse in questione, dotato della capacità di diritto. Ogni parte può essere semplice, se vi è un unico centro di interessi, una sola persona, o complessa, se composta da più volontà. L’atto collettivo è quello posto in essere da più persone che si muovono parallelamente per formare una manifestazione unitaria verso l’esterno, viene tutelato un unico interesse da più persone.

La rappresentanza

Con la rappresentanza la volontà di un soggetto interviene per il compimento di negozi giuridici valenti per altri. Il rappresentante ha il potere di agire in nome e per conto del rappresentato. Il rappresentante pone in essere un negozio rappresentativo, ma rimane estraneo alle conseguenze dell’atto da lui esercitato. La rappresentanza è esclusa per atti personalissimi, come il testamento. Diverso dal rappresentante è il nuncius o messo, il quale svolge un’attività di semplice trasmissione del volere altrui, come farebbe una lettera (rappresentanza indiretta o impropria). Il nuncius agisce per conto ma non in nome del rappresentato, si crea il fenomeno dell’interposizione reale.

Diversi sono i tipi di rappresentanza, rappresentanza legale e rappresentanza delle persone giuridiche, se il potere di rappresentanza trova la sua fonte nella legge (detta anche rappresentanza istituzionale o organica), oppure se la fonte è la stessa volontà del dominus, per mezzo di un negozio giuridico, in questo caso si parla di procura. La procura attribuisce un potere al rappresentante, che agisce in nome e per conto del rappresentato, può impegnare il rappresentato nei confronti di altri soggetti. La procura è un atto unilaterale rivolto ai terzi, costitutivo di poteri, può essere compresa in altri negozi, come nel mandato, che però è un atto bilaterale dal quale deriva l’obbligo per il mandatario di compiere uno o più atti giuridici per curare l’affare che egli si è assunto. La procura può risultare da un documento o anche tacitamente.

Nel caso in cui colui che si dice rappresentante ha agito senza poteri o eccedendo i limiti della procura (è il caso del falsus procurator), il dominus può sanare attraverso ratifica l’atto compiuto senza autorizzazione, la mancata ratifica rende definitivamente inefficace il contratto; in quest’ultimo caso il falsus procurator sarà responsabile verso il terzo. La procura può essere speciale, se riguarda solo un affare o una determinata categoria di affari, o generale, se si estende a tutti gli affari del rappresentato e se comprende i soli atti di ordinaria amministrazione. Le capacità richieste sono quella di agire per il dominus e quella di intendere e di volere per il rappresentante. Il negozio stipulato dal rappresentante in conflitto di interessi con il dominus può essere reso nullo su richiesta di quest’ultimo, come anche il negozio che il rappresentante ha concluso con se stesso. La procura inoltre è revocabile da colui che l’ha conferita, cessa in caso di morte del rappresentante o del rappresentato, o per rinuncia del rappresentante.

Nella categoria di rappresentanti commerciali si distinguono gli institori, i procuratori e i commessi; altre figure di rappresentanti sono quelle del fattore di campagna, del dirigente di navigazione, del capitano e del raccomandatario.

La volontà

È elemento essenziale che dà vita al negozio. Una volontà che rimane all’interno dell’animo del soggetto non è rilevante per il diritto, occorre che essa venga portata all’esterno, deve essere dichiarata ad altri individui (è sufficiente la volontà di fare una dichiarazione). Deve trattarsi di una volontà vera e seria.

La simulazione

Quando volutamente la reciproca dichiarazione delle parti non corrisponde al loro reale comune interesse. Viene posto in essere un accordo simulatorio, c’è divergenza tra l’apparenza creata concordemente dalle volontà dei contraenti e il diverso nascosto volere dei soggetti. La simulazione può essere assoluta, quando si dichiara di volere, ma in realtà i soggetti non vogliono alcun negozio (il negozio non produce alcun effetto tra le parti), o relativa, quando le parti vogliono porre in essere un negozio giuridico e dichiarano invece di volerne fare un altro che copre il primo effettivamente voluto. In quest’ultimo caso il negozio realmente voluto resta segreto (atto dissimulato), gli effetti che valgono sono quelli del negozio dissimulato. Ci può essere anche simulazione di persona all’interno della categoria di simulazione relativa, ovvero quando si vuole nascondere la vera persona con la quale si vuole contrarre, la terza persona sarà solo un prestanome, detto uomo di paglia (si ha interposizione fittizia di persona), gli effetti intercorrono tra i reali soggetti e sarà quindi escluso il cd. uomo di paglia. La terza tutela il terzo che abbia contratto in buona fede.

Il negozio indiretto, il negozio fiduciario e il Trust

Con il negozio indiretto si cerca di realizzare un effetto giuridico ulteriore rispetto alla causa tipica del negozio prescelto e seguendo una via traversa; si tratta di un negozio sostanzialmente voluto, pertanto ha piena validità. Il negozio fiduciario ha di mira un ulteriore comportamento del soggetto (fiduciario), per la realizzazione dello scopo mediato; il negozio viene posto in essere per uno scopo indiretto. L’atto compiuto è un atto di alienazione, ma con una limitazione che consiste o in un incarico di far godere ad altri del beneficio dell’atto (fiducia cum amico), o in una prestazione di una garanzia reale (fiducia cum creditore). Il trust è la figura più notevole tra gli istituti fiduciari. È di tradizione anglosassone. Si attua quando un soggetto, il settlor, trasferisce la proprietà di tutti i propri beni, o di una parte di essi, ad una società o ad una persona di fiducia, il trustee, che è tenuta ad amministrarli nell’interesse di un terzo, il beneficiary, il quale gode di tutti i vantaggi e le utilità derivanti dalla loro gestione. La volontà può essere viziata. I vizi della volontà sono errore, violenza e dolo.

L’errore è una falsa rappresentazione della realtà che concorre a determinare la volontà del soggetto. Si tratta dell’ignoranza o della conoscenza imperfetta, errore riconosciuto anche con la denominazione di errore motivo (errore vizio), il quale va distinto dall’errore ostativo che riguarda la manifestazione della volontà. In entrambi i casi la conseguenza è l’annullabilità del negozio. Per la loro eguale conseguenza oggi non è più necessario distinguere con esattezza errore ostativo ed errore motivo, distinzione fondamentale è quella che va fatta, invece, tra errore di fatto ed errore di diritto. L’errore di diritto consiste nella falsa coscienza o ignoranza della norma che ha determinato la volontà del soggetto, non può essere invocato per sottrarsi al comando della legge, vige il principio error iuris non excusat. L’errore è causa di annullamento del negozio quando è essenziale e riconoscibile. L’errore di fatto è essenziale quando cade sulla natura dell’oggetto del negozio (error in negotio), sull’identità dell’oggetto della prestazione (error in substantia) o sull’identità e qualità della persona (error personae, error qualitatis). Altro errore è quello di calcolo, tale errore non produce l’annullabilità del negozio, l’indicazione andrà solo corretta.

La violenza consiste nella minaccia che induce a volere per timore. La violenza fisica è causa di nullità, la volontà risulta non libera, difettosa, se sotto minaccia. La minaccia deve essere di tale gravità da far temere ad una persona sensata, che essa, non seguendo l’imposizione, esporrebbe sé o i suoi beni ad un male ingiusto e notevole.

Il dolo consiste in quei raggiri e artifizi posti in essere per ingannare una persona e per approfittare dell’errore nel quale essa è caduta. Il vizio è provocato di regola dall’altra parte ma in taluni casi può essere posto in essere da un terzo, in questo caso il negozio è annullabile se il raggiro è noto al contraente che ne ha tratto vantaggi. Il dolo che vizia il negozio è il dolus malus, che va distinto da quell’inganno meno grave chiamato dolus bonus, che, invece, consiste in accorgimenti e esternazioni pubblicitarie della propria merce che sono tollerate e ammesse nella vita degli affari. Se il dolo è decisivo per la determinazione della volontà può essere causa di annullabilità, si parla in questo caso di dolus causam dans. Il dolo incidente è, invece, quel dolo che è servito unicamente a stabilire patti più gravosi, in questo caso c’è l’obbligo del risarcimento da imporre.

La forma

È intesa come il modo di manifestazione della volontà negoziale. La regola è per la libertà della forma. La forma solenne è richiesta nei negozi immobiliari o nel testamento. In questi negozi è richiesta la forma ad substantiam, voluta per legge a pena di nullità; in altri è richiesta la forma scritta come mezzo di prova, ad probationem. La manifestazione di volontà si distingue in espressa e tacita, dichiarazione o comportamento. La manifestazione tacita viene a esistere per mezzo di fatti dimostrativi, si deduce dai fatti stessi (es. nella pro herede gestio, quando il chiamato all’eredità pur senza atto di accettazione si comporta da padrone). La volontà è espressa attraverso parole, scritture che abbiamo lo scopo diretto della dichiarazione. In alcuni casi la dichiarazione per produrre effetti deve essere necessariamente ricevuta dal destinatario (dichiarazione recettizia). Quanto al silenzio, questo generalmente non è manifestazione di volontà, ma lo diventa se le parti con un precedente accordo lo hanno stabilito.

La causa

L’azione umana deve avere una sua causa. È intesa come la ragione e funzione economico-sociale di ciascun negozio, non si deve confondere con il motivo, l’impulso che induce il soggetto al negozio, con l’oggetto o con la volontà. Se la causa è illecita il negozio diventa a sua volta illecito. Il negozio illecito è nullo. Dall’illiceità del negozio deriva il mancato riconoscimento alla volontà dei soggetti, sanzione negativa, dall’atto illecito derivano, invece, effetti positivi, l’obbligo di risarcimento. Il negozio immorale non produce gli effetti giuridici che si vorrebbero. L’illiceità si ha quando elementi come l’oggetto o la condizione sono contrari a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.

Sezione II: Gli elementi accidentali del negozio giuridico

I soggetti sono liberi di fissare tutte le clausole che ritengono convenienti, possono porre in essere negozi tipici, previsti e regolati da norme, o atipici (innominati). Le clausole accidentali sono: condizione, termine e modus.

  • Con la condizione si fanno dipendere da un evento futuro e incerto gli effetti del negozio. Deve quindi esserci un dubbio se la condizione si realizzerà o meno, incerta sarà quindi la risoluzione del rapporto. Si distingue solitamente tra condizioni sospensive, che sospendono, fino all’avverarsi dell’evento, il sorgere dell’effetto giuridico (ti darò 100 se verrà la nave dall’Asia) e condizioni risolutive che mirano ad eliminare il rapporto scaturito dal negozio condizionato (ti vendo il fondo, ma se entro 3 mesi un altro compratore mi offrirà un prezzo più alto, gli effetti del presente contratto verranno meno). Se la condizione è sospensiva si dice pendenza quello stato di aspettativa. Altra distinzione va fatta tra condizioni potestative, se l’avverarsi dell’evento dipende dalla volontà di una parte, condizioni causali, se il fatto dipende dal caso o da terzi, e condizioni miste, se la volontà del soggetto e un elemento estraneo concorrono a produrre l’evento. Infine si distingue la condizione possibile da quella impossibile (impossibilità fisica o giuridica), la condizione lecita da quella illecita (che rende nullo il negozio). Se la condizione non si attua si considera mancata, l’avverarsi della condizione ha efficacia retroattiva, ex tunc.
  • Il termine è la fissazione di un limite nel tempo da cui si fanno dipendere gli effetti di un negozio (durata o estinzione di un diritto). Si dice termine di efficacia se si delimita l’efficacia di un atto nel tempo, termine di adempimento, quello destinato a regolare il tempo di una prestazione. Nel primo caso, termine di efficacia, ci sarà una data di un avvenimento futuro e certo, l’incertezza sta nel quando. Il termine può essere iniziale o finale, se il periodo di tempo è compiuto si ha scadenza del termine, durante il periodo necessario per il suo verificarsi si dice che il termine corre. Il termine è fissato a favore di uno o di entrambe le parti del rapporto. In caso di pericolo che minaccia il soddisfacimento del credito il debitore perde il beneficio del termine e il creditore può chiedere subito la prestazione. Importante è il concetto di termine essenziale, che si ha quando la prestazione è dovuta per un momento ben preciso.
  • Il modus o onere: si tratta di un peso imposto dall’autore di un atto di liberalità a carico del beneficiario. Non si modificano gli effetti del negozio ma se ne aggiungono nuovi. Il modus costituisce un atto volitivo accessorio.

Sezione III: Patologia del negozio

Il codice civile nel libro IV elenca le numerose ipotesi nelle quali può manifestarsi un impedimento all’efficacia del negozio, ovvero le patologie del negozio. Diverse sono le circostanze, si può avere un caso di patologia se il negozio è nato male, in questo caso sarà nullo, annullabile o rescindibile, oppure il vizio si può manifestare durante il rapporto negoziale, in questa ipotesi si parla di negozio risolubile. O, ancora, altre conseguenze sono l’inefficacia, il negozio irregolare. Nella maggior parte dei casi, per il principio di conservazione, il diritto cerca di evitare che il negozio concluso sia posto nel nulla. Il codice civile stesso stabilisce, per il principio utile per inutile non viziatur, che non si avrà nullità o annullabilità dell’intero negozio se l’anomalia riguarda una parte del negozio o una clausola di esso. Il principio di conservazione trova speciale rilievo come criterio da seguire nell’interpretazione dei contratti e nel campo delle disposizioni testamentarie.

Inefficacia/inopponibilità: con tale termine si indicano tutti i casi nei quali, per qualsiasi ragione, il negozio non produce i suoi effetti. L’inefficacia è legata alla legittimazione dei soggetti che lo pongono in essere, il negozio è inefficace se il soggetto non è legittimato (ad esempio una vendita sarà inefficace se il venditore non è il proprietario).

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher 19serena88 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Caprioli Raffaele.
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