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DIRITTO PRIVATO

1) Ordinamento giuridico

Il sistema di regole, modelli e schemi mediante il quale è organizzata una

collettività e viene dunque regolato e diretto dallo svolgimento della vita

sociale, costituisce “L’ORDINAMENTO GUIURIDICO”.

Ordinamento giuridico originario

2)

Un ordinamento si dice originario quando la sua organizzazione non è

soggetta ad un controllo di validità da parte di un’altra organizzazione .

3) La norma giuridica

La norma giuridica è ciascuna regola dotata di autorità che concorre con

altre norme per disciplinare la vita organizzata delle comunità, si può dire

che essa rappresenta il diritto in senso oggettivo.

4) Diritto positivo e diritto naturale

Il complesso delle norme da cui è costituito ciascun ordinamento giuridico

ossia l’insieme delle regole scaturenti dalle fonti che quell’ordinamento

riconosce tali rappresenta il DIRITTO POSITIVO.

5) Diritto naturale

Il complesso di principi eterni ed universali.

6)Struttura di una norma

Una norma è un enunciato prescrittivo che si articola nella formulazione di

un’ ipotesi di fatto al cui verificarsi la norma ricollega una determinata

conseguenza giuridica

7)La fattispecie

La parte della norma che descrive l’evento che intende regolare, facendone

discendere determinati effetti giuridici.

La fattispecie si divide in: fattispecie astratta e fattispecie concreta.

Per fattispecie astratta si intende un complesso di fatti non realmente

accaduti, ma ipoteticamente descritti.

Per fattispecie concreta si intende un complesso di fatti realmente accaduti,

rispetto ai quali occorre accertare se e quali effetti giuridici ne siano

derivati.

La fattispecie si può anche suddividere in: fattispecie semplice o

complessa.

La fattispecie semplice è quella costituita da un unico fatto, invece si

chiama complessa quella costituita da una pluralità di eventi o fatti giuridici.

8) La sanzione

La sanzione è la risposta dell’ordinamento per ipotesi di una trasgressione ,

della comminatoria di una pena, cioè di una conseguenza in danno al

trasgressore.

La sanzione può considerarsi momento essenziale di tutte le norme

giuridiche inseriti in un apparato coercitivo.

La sanzione può operare in modo diretto o indiretto.

9)CARATTERI DELLA NORMA:

Generalità;

Astrattezza;

Principio di uguaglianza;

Equità.

Per generalità si intende sottolineare che la legge non deve essere dettata

per i singoli individui.

Per astrattezza si intende sottolineare che la legge non deve essere dettata

per specifiche situazioni concrete, bensì, per fattispecie astratte, ossia per

situazioni individuate ipoteticamente.

Per principio di eguaglianza si intende l’obbligo di applicare le leggi in

modo eguale da cui discende il criterio di imparzialità

Per equità si intende sinteticamente la definizione della giustizia nel caso

singolo.

10) Diritto pubblico

Il diritto pubblico disciplina l’organizzazione dello Stato e degli altri enti

pubblici, regola la loro azione interna e di fronte ai privati, impone a questi

ultimi il comportamento cui sono tenuti per rispettare la vita associata ed il

reperimento dei mezzi finanziari necessari per il perseguimento delle

finalità.

11) Diritto privato

Il diritto privato disciplina le relazioni interindividuali sia dei singoli che degli

enti privati, lasciando all’iniziativa personale l’attuazione delle singole

norme.

Il diritto privato è il complesso di norme dettate cercando di avere presenti

gli interessi di tutta la società

12)Norme cogenti e norme derogabili

Si dicono cogenti quelle norme la cui applicazione è imposta

dall’ordinamento prescindendo dalla volontà dei singoli;

si dicono derogabili quelle norme la cui applicazione può essere evitata

mediante un accordo tra le parti.

13) Norme suppletive

Il norme suppletive sono quelle destinate a trovare applicazione solo

quando i soggetti privati non abbiano provveduto a disciplinare un

determinato aspetto della fattispecie, in relazione al quale sussiste una

lacuna.

14) Fonti delle norme giuridiche

Per “fonti legali di produzione” delle norme giuridiche si intendono gil atti e

i fatti che sono idonei a produrre diritto.

Le fonti si possono distinguere in:

materiali ( atti o fatti produttivi di norme generali ed astratte, a prescindere

dalla concreta fattispecie produttiva: l’accento cade sul risultato);

formali ( atti o fatti idonei a produrre diritto, a prescindere dal concreto

contenuto della singola fattispecie: l’accento cade sull’atto e non sul

risultato).

15) Le consuetudini

La consuetudine: la ripetizione, generale e costante in un certo ambiente

per un tempo adeguatamente protratto di un certo tipo di comportamento

osservabile;

un atteggiamento di osservanza di quel comportamento in quanto ritenuto,

nell’ambiente sociale doveroso

16) Entrata in vigore della legge

Dopo l’approvazione da parte delle due camere per l’entrata in vigore della

legge avviene un determinato procedimento temporale:

a) la promulgazione della legge da parte del Presidente della Repubblica;

b) la pubblicazione della gazzetta ufficiale della repubblica;

c) il decorso di un periodo di tempo detto vacatio legis di 15 giorni.

17) Abrogazione della legge

L’abrogazione può essere si ha l’abrogazione tacita se

tacita o espressa:

manca nella legge successiva, una tale dichiarazione formale ma le

disposizioni posteriori sono incompatibili con una o più disposizioni

antecedenti;

si ha l’abrogazione espressa quando una legge posteriore dichiara

esplicitamente abrogata la legge anteriore.

18) Irretroattività della legge

Si dice retroattiva una norma la quale attribuisca conseguenze giuridiche a

passate al momento dell’entrata in vigore.

fattispecie

Nel nostro ordinamento soltanto la norma incriminatrice penale non può

essere retroattiva.

L’efficacia retroattiva hanno le leggi interpretative ossia quelle leggi

emanate per chiarire il significato di norme antecedenti.

19) Applicazione della legge

Per applicazione della legge si intende la concreta realizzazione, nella vita

della collettività, di quanto è ordinato dalle regole che compongono il diritto

dello Stato.

20) Interpretazione della legge

L’interpretazione della legge rientra non soltanto l’attività interpretativa in

senso stretto ma pure varie altre operazioni, quali la ricerca e

l’individuazione della norma da applicare al caso, integrazione della legge e

perfino l’analisi dei comportamenti e delle situazioni da regolare.

L’interpretazione sistematica di fronte al caso singolo difficilmente si può

applicare un'unica norma ma occorre utilizzare un ampia combinazione di

disposizioni.

In termini tecnici con l’espressione giurisprudenza si definisce

l’orientamento applicativo espresso dalla costante o tendenzialmente

stabile,prassi dei giudici.

si pone l’interpretazione

La dottrina dottrinale, che è costituita dagli

apporti di studio dei cultori delle materie giuridiche, i quali, senza alcun’altra

autorità diversa da quella che può eventualmente derivare dal prestigio

personale dell’autore, si preoccupano di raccogliere il materiale utile

all’interpretazione delle varie disposizioni, di illustrare i possibili significati,

di sottolineare le implicazioni e le conseguenze delle varie soluzioni

interpretative, con uno sforzo di grande importanza pratica, in difetto del

quale quanti operano nella concreta esperienza dottrinale.

L’interpretazione autentica non costituisce, infine, vera attività

interpretativa.

L’interpretazione autentica è quella che proviene dallo stesso legislatore,

che emana talvolta apposite disposizioni per chiarire il significato di altre

preesistenti.

21) Rapporto giuridico

Il rapporto giuridico è la relazione di due o più situazioni giuridiche correlate

e regolate dall’ordinamento giuridico.

Può esistere un rapporto giuridico uni personale ma bisogna che vi

esistano due situazioni giuridiche.

22) IL DIRITTO SOGGETTIVO

Il diritto soggettivo è il potere di agire per la tutela di un interesse protetto

dall’ordinamento ( un interesse meritevole di tutela).

La realizzazione può essere spontanea o coattiva

Diritti soggettivi

Diritti assoluti Diritti

(validi vs tutti)

relativi (validi vs una o più persone determinate)

Diritti Reali Diritti della Personalità Diritti

di credito Diritto alla salute

(iura in re) Diritto al nome

Rapporto obbligatorio Diritto all’immagine

Diritti su un bene ecc.

Pieni o Limitati Diritti reali

Diritti Reali su cosa propria Diritti Reali su cosa

altrui Diritti Reali di

Diritti Reali di Godimento

Garanzia

Superficie

Enfiteusi

Usufrutto Uso

Abitazione

Servitù prediale

23) DIRITTI DELLA PERSONALITA’

Tradizionalmente si afferma che i diritti della personalità sono qualificati dai

caratteri:

a) della necessari età in quanto competo nono a tutte le persone fisiche ,

che egli acquistano al momento della nascita e li perdono solo con la

morte;

b) della imprescrittibilità in quanto il non uso prolungato non ne determina

l’estinzione;

c)dell’ assolutezza, in quanto da un lato implicano, in capo a tutti i

consociati, un generale dovere di astensione dal ledere l’interesse

sono tutelabili erga omnes, cioè nei

presidiato di tutti i diritti e dall’altro

confronti di chiunque li contesti o li pregiudichi;

d) della non patrimonialità , in quanto tutelano valori della persona non

suscettibili di valutazione economica;

e) dell’indisponibilità, in quanto non sono rinunziabili, seppure si

ammetta con sempre maggiore larghezza la possibilità di consentirne l’uso

agli altri, a titolo gratuito od anche oneroso.

24) Diritto alla vita

Il diritto della vita è posto al presidio del fondamentale interesse della

persona umana alla propria esistenza fisica.

25) Diritto alla salute

L’art 32 C.I. definisce quello della salute come “ fondamentale diritto

dell’uomo, ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica”.

Il diritto alla salute ed all’integrità psico-fisica compete anche al nascituro a

cui si riconosce il diritto di nascere sano del concepito.

26) Diritto al nome

Il nome costituito da prenome e cognome svolge funzione d’identificazione

sociale della persona.

In considerazione della sua funzione di identificazione sociale della

persona, il nome viene tutelato contro:

a) la contestazione , che si ha allor-quando un terzo compie atti volti a

precludere od ostacolare al soggetto l’utilizzo del nome legalmente

attribuito ;

l’usurpazione

b) che si ha allor-quando un terzo cui sia stato attribuito un

nome diverso, utilizza il nome altrui per identificare la propria persona;

l’utilizzazione abusiva,

c) che si allor-quando un terzo utilizzi il nome altrui

per identificare un personaggio di fantasia, o un prodotto commerciale .

27) Diritto all’integrità morale

La legge tutela anche con sanzioni penali l’interesse di ciascuno all’onore,

il decoro e la reputazione.

28) Diritto all’immagine

Il diritto all’immagine comporta il divieto a carico di terzi, di esporre,

pubblicare, mettere in commercio, il ritratto altrui per tale intendosi

qualsiasi rappresentazioni delle sue sembianze senza il consenso, anche

solo implicito, dell’interessato.

La diffusione dell’altrui immagine è consentita anche senza il consenso

dell’interessato, quando la stessa è giustificata:

a) dalla notorietà o dall’ufficio pubblico ricoperto dalla persona ritratta;

b) dalla necessità di giustizia di polizia;

c) da scopi scientifici, didattici o culturali; d’interesse pubblico o

d) dal collegamento, a fatti, avvenimenti o cerimonie

svoltosi in pubblico;

29) Privacy

Il diritto alla riservatezza dei propri dati personali che possono essere

trattati solo sotto concessione dell’individuo.

30) Enti

L’ente è dotata di soggettività giuridica quindi di capacità giuridica, di

essere titolari di situazioni giuridiche.

Si dicono, infatti, dotati di persona giuridica solo quegl’enti che godono di

autonomia patrimoniale perfetta, che hanno un patrimonio con cui

sono gl’organi che agiscono in nome e per

rispondono ad obbligazioni,

conto degli enti.

31) Associazioni e società

L’associazione è un organizzazione collettiva che ha come scopo il

perseguimento di finalità non economica.

La società è un organizzazione collettiva con comunione di scopo appunto

uno scopo lucrativo.

Nell’associazione sono precluse sia le ripartizioni tra gli associati degli utili

eventualmente realizzati attraverso l’esercizio dell’attività dell’ente.

32) Associazione riconosciuta/non riconosciuta

L’associazione riconosciuta prende vita in forza di un atto di autonomia, un

vero e proprio contratto che deve rivestire forma pubblica con un atto

notarile. L’associazione deve avere uno scopo possibile e lecito, un

patrimonio adeguato alla realizzazione dello scopo.

L’associazione riconosciuta acquista personalità giuridica solo dopo che il

prefetto provvede all’iscrizione presso la stessa prefettura.

L’associazione riconosciuta deve prevedere almeno due organi

l’assemblea e gli amministratori.

L’associazione ha un suo patrimonio con cui risponde alle obbligazioni, ma

non alle obbligazioni del singolo associato, così come il singolo non

risponde a quelle della associazione.

L’associato non può essere escluso se non per gravi motivi ed in forza di

una delibera motivata dall’assemblea, l’escluso può ricorrere all’autorità

giudiziaria entro 6 mesi.

Invece nell’associazione non riconosciuta non sono previsti requisiti di

forma, richiede solo l’accorda tra i fondatori indi per cui non acquista

personalità giuridica anche se essa gode di una sua soggettività giuridica.

L’ordinamento interno e l’amministrazione dell’associazione non

riconosciuta sono integralmente rimessi agli accordi tra le parti.

L’associazione ha un fondo comune ma gli associati non possono chiedere

tutta la durata dell’associazione, né pretenderne una parte

la divisione per

in caso di recesso. Per le obbligazioni contrattuali delle associazioni non

riconosciute rispondono con il fondo comune ma anche personalmente e

solidamente, con il loro patrimonio personale coloro che hanno agito in

nome e per conto dell’associazione.

33) La fondazione

La fondazione è un organizzazione stabile che si avvale di un patrimonio

per il perseguimento di uno scopo non economico.

Trae vita da un atto di autonomia ma non con un contratto, ma bensì con

un atto unilaterale, le fondazioni sono solo riconosciute.

L’atto di fondazione deve contenere:

La denominazione dell’ente;

Lo scopo, patrimonio e sede;

Norme sull’ordinamento e sull’ amministrazione.

34) IL BENE

Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti suscettibili di

appropriazione e di utilizzo. I beni materiali sono cose che possono

essere oggetto di diritti reali, si caratterizzano oltre che per la loro

suscettibilità economica per la loro corporeità, per la loro idoneità ad

essere percepiti con i sensi o con strumenti materiali. Il legislatore

ricomprende tra i beni mobili e materiali anche le energie naturali, purché

anche’esse abbiano valore economico.

I beni immateriali vengono considerati gli stessi diritti quando possono

essere oggetto di negoziazione: ad es. le opere d’ingegno o i dati

personali. Beni immateriali sono poi considerati la ditta, l’insegna, il

marchio, le invenzioni e gli altri possibili oggetti di proprietà industriali.

35) Beni mobili e immobili

I beni si distinguono in:

“immobili”

a) , per tali intendendosi il suolo e tutto ciò che naturalmente o

artificialmente è incorporato al suolo stesso;

“mobili”,

b) per tali intendendosi tutti gli altri beni compreso, come si è

visto, l’energia.

37) I beni registrati

I beni vengono definiti registrati quando sono oggetto di iscrizione in registri

pubblici, che chiunque può liberamente consultare .

Nel nostro ordinamento sono istituiti:

“registro immobiliare”, tenuto presso gli uffici periferici dell’agenzia

a) il

del territorio in cui sono pubblicizzate le vicende relative ai beni immobili;

b) il “registro pubblico automobilistico” (P.R.A) tenuto presso ogni sede

provinciale dell’Automobile Club d’Italia (A.C.I);

i registri indicati nell’art.146 cod. nav., in cui sono pubblicizzate le

c)

vicende relative alle navi ed ai galleggianti;

d) il registro aereonautico nazionale (R.A.N);

38) I prodotti finanziari “prodotti

Il legislatore ha individuato una particolare categoria i c.d.

finanziari”.

Per prodotti finanziari si intendono tutte le forme di investimento di natura

finanziaria, una posizione di particolare rilievo occupano i c.d. “strumenti

finanziari” (azioni, obbligazioni ed altri tipo di dedito emessi da società di

capitali, titoli di stato, strumenti finanziari previsti dal codice civile se

negoziabili sul mercato dei capitali);

39) Beni fungibili e infungibili

I beni possono altresì distinguersi in:

a) “fungibili”, per tali intendendosi quelli che sono individuati con esclu

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher NicoMilan93 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Volpe Fabrizio.
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