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Estratto del documento

114) LA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE DEL DEBITORE

Se il debitore non adempie la prestazione dovuta, il creditore, dopo aver

fatto accertare dal giudice l’inadempimento, può promuovere il processo

esecutivo sui beni del debitore.

Talvolta il creditore può ottenere l’esecuzione forzata del suo credito in

forma specifica.

115) Concorso di creditori e cause legittime di prelazione

Se vi sono più creditori, purché intervengano tempestivamente nella

procedura esecutiva, hanno ugual diritto di soddisfarsi con il ricavato della

vendita dei beni del debitore.

Tuttavia, ad alcuni, creditori la legge assicura il soddisfacimento a

preferenza degli altri (riconoscendo loro una c.d. “causa legittima di

prelazione”).

Le “cause legittime di prelazione di prelazione” sono;

a) i privilegi (artt. 2745 2788 bis cod. civ.);

b) il pegno ( artt. 2784 2807 cod. civ.);

l’ipoteca –

c) (artt. 2808 2899 cod. civ.).

Se il bene oggetto di privilegio, pegno od ipoteca perisce, il creditore perde

la possibilità di esercitare il diritto di prelazione.

116) I DIRITTI REALI DI GARANZIA (PEGNO E IPOTECA)

Il “pegno” e l’ “ipoteca” sono cause legittime di prelazione.

Questi due istituti hanno un tratto caratteristico comune: sono diritti reali.1

Essi presentano quel carattere che è comune ai diritti reali in genere:

l’inerenza. Pegno ed ipoteca attribuiscono infatti al creditore,

relativamente ai beni su cui sono costituiti, il c.d. diritto di sequela, cioè il

potere di esercitare la garanzia espropriando beni anche se la loro

proprietà sia passata ad altri.

appartengono alla categoria dei “diritti

Pegno ed ipoteca reali su cosa

gravano sempre su entrambi tra l’altro danno

altrui” beni determinati –

luogo a rapporti accessori nel senso che presuppongono un credito

anche futuro od eventuale od condizionato di cui garantiscono

l’adempimento.

Perciò ne seguono la sorte e si estinguono con l’estinguersi di esso.

Pegno ed ipoteca sono funzionali ad assicurare al creditore il

soddisfacimento del proprio credito dunque attribuiscono al creditore:

“ius distrahendi”

a) lo ossia la facoltà di far espropriare la cosa se il

debitore non paga;

“ius praelationis”

b) lo ossia la preferenza rispetto agli altri creditori in

ordine alla distribuzione di quanto ricavato dalla vendita forzata del bene

oggetto della garanzia;

“diritto di sequela”

c) il ossia il diritto di sottoporre il bene ad esecuzione

forzata anche se è divenuto proprietà di terzi.

117) Pegno ed ipoteca: differenze

pegno e l’ipoteca

La differenza tra il sta, innanzitutto, nella diversità

dell’oggetto: il “pegno” ha per oggetto beni mobili non registrati,

l’universalità l’ipoteca

di mobili e crediti; ha invece per oggetto beni

immobili, alcuni diritti reali immobiliari (usufrutto, superficie, enfiteusi),

beni mobili registrati e infine le rendite dello Stato.

118) il pegno

Il pegno è un diritto reale su beni mobili non registrati del debitore o

di un terzo, che il creditore acquista mediante un apposito accordo

con il proprietario a garanzia del proprio credito.

Oltre ai beni mobili, possono essere concessi in pegno crediti,

universalità di mobili ed altri diritti mobiliari reali.

La giurisprudenza ammette la legittimità del “pegno rotativo”che si ha

allorquando le parti abbiano concordato la possibilità di sostituire i beni

originariamente costituiti cono altri beni.

Questo pegno rotativo non è da confondere con il “suppegno” ossia è il

pegno che abbia per oggetto un altro diritto di pegno.

Il pegno attribuisce al creditore una prelazione: nel senso che il creditore

munito di pegno ha diritto di soddisfarsi con priorità, rispetto ad altri

creditori.

E’ indispensabile che il pegno sia reso opponibile ai terzi a questo fine è

necessario :

a) che il contratto costitutivo del pegno risulti da atto scritto;

b) che la relativa scrittura abbia data certa;

c) che nella scrittura risultino specificatamente scritto sia il credito garantito

ed il suo ammontare, sia il bene costituito in pegno.

119) L’ipoteca

L’ipoteca è un diritto reale di garanzia, che attribuisce al creditore

potere di espropriare il bene sul quale l’ipoteca è costituita e di essere

soddisfatto con preferenza sul ricavato dell’espropriazione.

L’ipoteca in virtù della sua natura di diritto reale attribuisce al titolare di

essa il diritto di sequela: ossia il diritto di espropriare il bene, qualora esso

alienato, in confronto del terzo acquirente, l’ipoteca presenta in

venga

comune con il pegno i seguenti caratteri:

a) specialità in quanto non può cadere se non su beni determinati;

in quanto l’ipoteca – come dice l’art.

b) indivisibilità 2809, co. 2 grava per

intero su tutti i beni vincolati;

Per la gravità del vincolo l’ipoteca ha carattere di pubblicità con carattere

costitutivo.

119b) l’ipoteca legale

L’ipoteca può essere iscritta in forza:

a) di una norma di legge (c.d. ipoteca legale);

b) di una sentenza (c.d. ipoteca giudiziale);

c) di un atto di volontà del debitore (c.d. ipoteca volontaria) o di un terzo,

che la costituisce a garanzia del debito altrui (c.d. terzo datore d’ipoteca).

Dell’ipoteca legale in alcune ipotesi previste espressamente dalla legge

(art. 2817 cod. civ.), questa attribuisce a determinati creditori, in

considerazione della causa del credito meritevole di particolare protezione,

il diritto di ottenere unilateralmente l’iscrizione dell’ipoteca – a cura

dell’agenzia del territorio - sui beni medesimo.

Anche in questo caso l’ipoteca non nasce se non è iscritta.

L’ipoteca legale spetta (art. 2817 cod. civ.):

1) l’alienante a garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti, a carico

dell’acquirente, dall’atto di alienazione;

2) ai coeredi, ai soci e agl’altri condividenti, sopra gli immobili a ciascuno

assegnati, a garanzia del pagamento dei conguagli dovuti dall’assegnatario

in forza dell’atto di divisione.

L’ipoteca legale presenta due caratteristiche di rilievo:

iscritta d’ufficio dal responsabile del competente Ufficio dall’Agenzia

a) è

del Territorio, nel momento in cui gli viene presentato, per la trascrizione,

l’atto di alienazione o di divisione;

b) per meglio garantire l’alienante ed il condividente, l’ipoteca –

legale con

una notevole deroga al principio, fondamentale in tema di pubblicità,

secondo cui prior in tempore potior in iure prevale sulle trascrizioni o

contro l’acquirente o il condividente.

iscrizioni già eseguite è peraltro necessario che l’iscrizione

Perché si verifichi tale effetto,

avvenga contemporaneamente alla trascrizione del titolo d’acquisto o della

divisione.

120) LA DEFINIZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è un istituto centrale dell’intero sistema del diritto privato è la

figura più importante di negozio giuridico.

Nell’art cod. civ., “il contratto è l’accordo di due o più parti per

1321

costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.

L’essenza del contratto come accordo, incontro della volontà di due

soggetti, volto a produrre un effetto giuridico.

In termini giuridici, il contratto è lo strumento per realizzare determinati

interessi delle persone attraverso la produzione di appositi effetti giuridici,

l’istituto, costituendo, regolando

ossia, come recita la norma che definisce

o estinguendo un rapporto giuridico patrimoniale. Gli effetti giuridici prodotti

dal contratto, possono riguardare tanto diritti reali quanto rapporti

obbligatori.

Il contratto è anzitutto un fatto, ma non un semplice atto, bensì è un

negozio, ossia una manifestazione di volontà, essendo un accordo il

contratto non può nascere dalla volontà di un solo soggetto, ma esiste in

quanto due o più parti concordino nel volere la produzione di determinati

effetti giuridici.

Non ogni accordo è però un contratto, la legge riserva la qualificazione di

contratto.

121) Elementi essenziali del contratto

L’art. 1325 del cod. civ. descrive gli elementi essenziali del contratto:

1)L’accordo delle parti;

2)La causa;

3)L’oggetto;

4)La forma (ove richiesta ad substantiam actus).

La norma si limita ad enunciare gli elementi strutturali del contratto,

definendoli quali “requisiti”, ossia connotati che devono essere presenti

affinché una concreta manifestazione di volontà delle parti si possa

qualificare come contratto.

122)Classificazione dei contratti

Classificazione dei contratti:

A)Contratti tipici o nominati e contratti atipici o innominati;

B)Contratti con due parti o con più di due parti;

C)Contratti a prestazioni corrispettive e contratti con obbligazioni a

carico di una parte sola(i primi sono contratti in cui le attribuzioni

patrimoniali rispettivamente a carico di ciascuna parte è a vantaggio della

controparte sono legate da un nesso di reciprocità o sinnallagma.

Esempi di contratti con obbligazioni a carico di una parte sola sono la

fideiussione (418) , il deposito gratuito(397), il comodato d’uso(400). Sono

poi chiamati bilaterali imperfetti quei contratti con obbligazioni a carico

di una parte sola;

D)Contratti a titolo oneroso e contratti a titolo gratuito;

E)Contratti di scambio e contratti associativi: nei primi la prestazione di

ciascuna parte è a vantaggio della controparte, mentre nei contratti

associativi è a prestazione di ciascuno è diretta al conseguimento di uno

scopo comune;

F)Contratti commutativi e contratti aleatori. Commutativi si dicono i

contratti in cui reciproci sacrifici sono certi; Aleatori sono invece i contratti

nei quali vi è incertezza sui reciproci sacrifici delle parti : nella

parti 413 è certa l’entità del premio che l’assicurato

assicurazione delle

deve pagare, ma è incerto se è quando dovrà pagare l’assicuratore;

G)Contratti ad esecuzione istantanea e contratti di durata:nei primi la

prestazione delle parti è concentrato in un dato momento, mentre nei

secondi la prestazione è continua nel tempo si ripete periodicamente.

I contratti ad esecuzione istantanea possono essere ad esecuzione

immediata o

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A.A. 2013-2014
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher NicoMilan93 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Volpe Fabrizio.