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114) LA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE DEL DEBITORE
Se il debitore non adempie la prestazione dovuta, il creditore, dopo aver
fatto accertare dal giudice l’inadempimento, può promuovere il processo
esecutivo sui beni del debitore.
Talvolta il creditore può ottenere l’esecuzione forzata del suo credito in
forma specifica.
115) Concorso di creditori e cause legittime di prelazione
Se vi sono più creditori, purché intervengano tempestivamente nella
procedura esecutiva, hanno ugual diritto di soddisfarsi con il ricavato della
vendita dei beni del debitore.
Tuttavia, ad alcuni, creditori la legge assicura il soddisfacimento a
preferenza degli altri (riconoscendo loro una c.d. “causa legittima di
prelazione”).
Le “cause legittime di prelazione di prelazione” sono;
–
a) i privilegi (artt. 2745 2788 bis cod. civ.);
–
b) il pegno ( artt. 2784 2807 cod. civ.);
l’ipoteca –
c) (artt. 2808 2899 cod. civ.).
Se il bene oggetto di privilegio, pegno od ipoteca perisce, il creditore perde
la possibilità di esercitare il diritto di prelazione.
116) I DIRITTI REALI DI GARANZIA (PEGNO E IPOTECA)
Il “pegno” e l’ “ipoteca” sono cause legittime di prelazione.
Questi due istituti hanno un tratto caratteristico comune: sono diritti reali.1
Essi presentano quel carattere che è comune ai diritti reali in genere:
l’inerenza. Pegno ed ipoteca attribuiscono infatti al creditore,
relativamente ai beni su cui sono costituiti, il c.d. diritto di sequela, cioè il
potere di esercitare la garanzia espropriando beni anche se la loro
proprietà sia passata ad altri.
appartengono alla categoria dei “diritti
Pegno ed ipoteca reali su cosa
gravano sempre su entrambi tra l’altro danno
altrui” beni determinati –
luogo a rapporti accessori nel senso che presuppongono un credito
anche futuro od eventuale od condizionato di cui garantiscono
l’adempimento.
Perciò ne seguono la sorte e si estinguono con l’estinguersi di esso.
Pegno ed ipoteca sono funzionali ad assicurare al creditore il
soddisfacimento del proprio credito dunque attribuiscono al creditore:
“ius distrahendi”
a) lo ossia la facoltà di far espropriare la cosa se il
debitore non paga;
“ius praelationis”
b) lo ossia la preferenza rispetto agli altri creditori in
ordine alla distribuzione di quanto ricavato dalla vendita forzata del bene
oggetto della garanzia;
“diritto di sequela”
c) il ossia il diritto di sottoporre il bene ad esecuzione
forzata anche se è divenuto proprietà di terzi.
117) Pegno ed ipoteca: differenze
pegno e l’ipoteca
La differenza tra il sta, innanzitutto, nella diversità
dell’oggetto: il “pegno” ha per oggetto beni mobili non registrati,
l’universalità l’ipoteca
di mobili e crediti; ha invece per oggetto beni
immobili, alcuni diritti reali immobiliari (usufrutto, superficie, enfiteusi),
beni mobili registrati e infine le rendite dello Stato.
118) il pegno
Il pegno è un diritto reale su beni mobili non registrati del debitore o
di un terzo, che il creditore acquista mediante un apposito accordo
con il proprietario a garanzia del proprio credito.
Oltre ai beni mobili, possono essere concessi in pegno crediti,
universalità di mobili ed altri diritti mobiliari reali.
La giurisprudenza ammette la legittimità del “pegno rotativo”che si ha
allorquando le parti abbiano concordato la possibilità di sostituire i beni
originariamente costituiti cono altri beni.
Questo pegno rotativo non è da confondere con il “suppegno” ossia è il
pegno che abbia per oggetto un altro diritto di pegno.
Il pegno attribuisce al creditore una prelazione: nel senso che il creditore
munito di pegno ha diritto di soddisfarsi con priorità, rispetto ad altri
creditori.
E’ indispensabile che il pegno sia reso opponibile ai terzi a questo fine è
necessario :
a) che il contratto costitutivo del pegno risulti da atto scritto;
b) che la relativa scrittura abbia data certa;
c) che nella scrittura risultino specificatamente scritto sia il credito garantito
ed il suo ammontare, sia il bene costituito in pegno.
119) L’ipoteca
L’ipoteca è un diritto reale di garanzia, che attribuisce al creditore
potere di espropriare il bene sul quale l’ipoteca è costituita e di essere
soddisfatto con preferenza sul ricavato dell’espropriazione.
L’ipoteca in virtù della sua natura di diritto reale attribuisce al titolare di
essa il diritto di sequela: ossia il diritto di espropriare il bene, qualora esso
alienato, in confronto del terzo acquirente, l’ipoteca presenta in
venga
comune con il pegno i seguenti caratteri:
a) specialità in quanto non può cadere se non su beni determinati;
in quanto l’ipoteca – come dice l’art.
b) indivisibilità 2809, co. 2 grava per
intero su tutti i beni vincolati;
Per la gravità del vincolo l’ipoteca ha carattere di pubblicità con carattere
costitutivo.
119b) l’ipoteca legale
L’ipoteca può essere iscritta in forza:
a) di una norma di legge (c.d. ipoteca legale);
b) di una sentenza (c.d. ipoteca giudiziale);
c) di un atto di volontà del debitore (c.d. ipoteca volontaria) o di un terzo,
che la costituisce a garanzia del debito altrui (c.d. terzo datore d’ipoteca).
Dell’ipoteca legale in alcune ipotesi previste espressamente dalla legge
(art. 2817 cod. civ.), questa attribuisce a determinati creditori, in
considerazione della causa del credito meritevole di particolare protezione,
il diritto di ottenere unilateralmente l’iscrizione dell’ipoteca – a cura
dell’agenzia del territorio - sui beni medesimo.
Anche in questo caso l’ipoteca non nasce se non è iscritta.
L’ipoteca legale spetta (art. 2817 cod. civ.):
1) l’alienante a garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti, a carico
dell’acquirente, dall’atto di alienazione;
2) ai coeredi, ai soci e agl’altri condividenti, sopra gli immobili a ciascuno
assegnati, a garanzia del pagamento dei conguagli dovuti dall’assegnatario
in forza dell’atto di divisione.
L’ipoteca legale presenta due caratteristiche di rilievo:
iscritta d’ufficio dal responsabile del competente Ufficio dall’Agenzia
a) è
del Territorio, nel momento in cui gli viene presentato, per la trascrizione,
l’atto di alienazione o di divisione;
b) per meglio garantire l’alienante ed il condividente, l’ipoteca –
legale con
una notevole deroga al principio, fondamentale in tema di pubblicità,
secondo cui prior in tempore potior in iure prevale sulle trascrizioni o
contro l’acquirente o il condividente.
iscrizioni già eseguite è peraltro necessario che l’iscrizione
Perché si verifichi tale effetto,
avvenga contemporaneamente alla trascrizione del titolo d’acquisto o della
divisione.
120) LA DEFINIZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto è un istituto centrale dell’intero sistema del diritto privato è la
figura più importante di negozio giuridico.
Nell’art cod. civ., “il contratto è l’accordo di due o più parti per
1321
costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.
L’essenza del contratto come accordo, incontro della volontà di due
soggetti, volto a produrre un effetto giuridico.
In termini giuridici, il contratto è lo strumento per realizzare determinati
interessi delle persone attraverso la produzione di appositi effetti giuridici,
l’istituto, costituendo, regolando
ossia, come recita la norma che definisce
o estinguendo un rapporto giuridico patrimoniale. Gli effetti giuridici prodotti
dal contratto, possono riguardare tanto diritti reali quanto rapporti
obbligatori.
Il contratto è anzitutto un fatto, ma non un semplice atto, bensì è un
negozio, ossia una manifestazione di volontà, essendo un accordo il
contratto non può nascere dalla volontà di un solo soggetto, ma esiste in
quanto due o più parti concordino nel volere la produzione di determinati
effetti giuridici.
Non ogni accordo è però un contratto, la legge riserva la qualificazione di
contratto.
121) Elementi essenziali del contratto
L’art. 1325 del cod. civ. descrive gli elementi essenziali del contratto:
1)L’accordo delle parti;
2)La causa;
3)L’oggetto;
4)La forma (ove richiesta ad substantiam actus).
La norma si limita ad enunciare gli elementi strutturali del contratto,
definendoli quali “requisiti”, ossia connotati che devono essere presenti
affinché una concreta manifestazione di volontà delle parti si possa
qualificare come contratto.
122)Classificazione dei contratti
Classificazione dei contratti:
A)Contratti tipici o nominati e contratti atipici o innominati;
B)Contratti con due parti o con più di due parti;
C)Contratti a prestazioni corrispettive e contratti con obbligazioni a
carico di una parte sola(i primi sono contratti in cui le attribuzioni
patrimoniali rispettivamente a carico di ciascuna parte è a vantaggio della
controparte sono legate da un nesso di reciprocità o sinnallagma.
Esempi di contratti con obbligazioni a carico di una parte sola sono la
fideiussione (418) , il deposito gratuito(397), il comodato d’uso(400). Sono
poi chiamati bilaterali imperfetti quei contratti con obbligazioni a carico
di una parte sola;
D)Contratti a titolo oneroso e contratti a titolo gratuito;
E)Contratti di scambio e contratti associativi: nei primi la prestazione di
ciascuna parte è a vantaggio della controparte, mentre nei contratti
associativi è a prestazione di ciascuno è diretta al conseguimento di uno
scopo comune;
F)Contratti commutativi e contratti aleatori. Commutativi si dicono i
contratti in cui reciproci sacrifici sono certi; Aleatori sono invece i contratti
nei quali vi è incertezza sui reciproci sacrifici delle parti : nella
parti 413 è certa l’entità del premio che l’assicurato
assicurazione delle
deve pagare, ma è incerto se è quando dovrà pagare l’assicuratore;
G)Contratti ad esecuzione istantanea e contratti di durata:nei primi la
prestazione delle parti è concentrato in un dato momento, mentre nei
secondi la prestazione è continua nel tempo si ripete periodicamente.
I contratti ad esecuzione istantanea possono essere ad esecuzione
immediata o