Diritto privato
Ordinamento giuridico
Il sistema di regole, modelli e schemi mediante il quale è organizzata una collettività e viene dunque regolato e diretto dallo svolgimento della vita sociale, costituisce l’ordinamento giuridico.
Ordinamento giuridico originario
Un ordinamento si dice originario quando la sua organizzazione non è soggetta ad un controllo di validità da parte di un’altra organizzazione.
La norma giuridica
La norma giuridica è ciascuna regola dotata di autorità che concorre con altre norme per disciplinare la vita organizzata delle comunità; si può dire che essa rappresenta il diritto in senso oggettivo.
Diritto positivo e diritto naturale
Il complesso delle norme da cui è costituito ciascun ordinamento giuridico, ossia l’insieme delle regole scaturenti dalle fonti che quell’ordinamento riconosce tali, rappresenta il diritto positivo.
Diritto naturale
Il complesso di principi eterni ed universali.
Struttura di una norma
Una norma è un enunciato prescrittivo che si articola nella formulazione di un’ipotesi di fatto al cui verificarsi la norma ricollega una determinata conseguenza giuridica.
La fattispecie
La parte della norma che descrive l’evento che intende regolare, facendone discendere determinati effetti giuridici. La fattispecie si divide in: fattispecie astratta e fattispecie concreta.
- Per fattispecie astratta si intende un complesso di fatti non realmente accaduti, ma ipoteticamente descritti.
- Per fattispecie concreta si intende un complesso di fatti realmente accaduti, rispetto ai quali occorre accertare se e quali effetti giuridici ne siano derivati.
La fattispecie si può anche suddividere in: fattispecie semplice o complessa.
- La fattispecie semplice è quella costituita da un unico fatto, invece si chiama complessa quella costituita da una pluralità di eventi o fatti giuridici.
La sanzione
La sanzione è la risposta dell’ordinamento per ipotesi di una trasgressione, della comminatoria di una pena, cioè di una conseguenza in danno al trasgressore.
La sanzione può considerarsi momento essenziale di tutte le norme giuridiche inseriti in un apparato coercitivo. La sanzione può operare in modo diretto o indiretto.
Caratteri della norma
- Generalità: si intende sottolineare che la legge non deve essere dettata per i singoli individui.
- Astrattezza: si intende sottolineare che la legge non deve essere dettata per specifiche situazioni concrete, bensì, per fattispecie astratte, ossia per situazioni individuate ipoteticamente.
- Principio di uguaglianza: si intende l’obbligo di applicare le leggi in modo eguale da cui discende il criterio di imparzialità.
- Equità: si intende sinteticamente la definizione della giustizia nel caso singolo.
Diritto pubblico
Il diritto pubblico disciplina l’organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici, regola la loro azione interna e di fronte ai privati, impone a questi ultimi il comportamento cui sono tenuti per rispettare la vita associata ed il reperimento dei mezzi finanziari necessari per il perseguimento delle finalità.
Diritto privato
Il diritto privato disciplina le relazioni interindividuali sia dei singoli che degli enti privati, lasciando all’iniziativa personale l’attuazione delle singole norme. Il diritto privato è il complesso di norme dettate cercando di avere presenti gli interessi di tutta la società.
Norme cogenti e norme derogabili
Si dicono cogenti quelle norme la cui applicazione è imposta dall’ordinamento prescindendo dalla volontà dei singoli; si dicono derogabili quelle norme la cui applicazione può essere evitata mediante un accordo tra le parti.
Norme suppletive
Le norme suppletive sono quelle destinate a trovare applicazione solo quando i soggetti privati non abbiano provveduto a disciplinare un determinato aspetto della fattispecie, in relazione al quale sussiste una lacuna.
Fonti delle norme giuridiche
Per “fonti legali di produzione” delle norme giuridiche si intendono gli atti e i fatti che sono idonei a produrre diritto. Le fonti si possono distinguere in:
- Materiali (atti o fatti produttivi di norme generali ed astratte, a prescindere dalla concreta fattispecie produttiva: l’accento cade sul risultato)
- Formali (atti o fatti idonei a produrre diritto, a prescindere dal concreto contenuto della singola fattispecie: l’accento cade sull’atto e non sul risultato)
Le consuetudini
La consuetudine: la ripetizione, generale e costante in un certo ambiente per un tempo adeguatamente protratto di un certo tipo di comportamento osservabile; un atteggiamento di osservanza di quel comportamento in quanto ritenuto, nell’ambiente sociale, doveroso.
Entrata in vigore della legge
Dopo l’approvazione da parte delle due camere, per l’entrata in vigore della legge avviene un determinato procedimento temporale:
- La promulgazione della legge da parte del Presidente della Repubblica;
- La pubblicazione della gazzetta ufficiale della repubblica;
- Il decorso di un periodo di tempo detto vacatio legis di 15 giorni.
Abrogazione della legge
L’abrogazione può essere tacita o espressa:
- Si ha l’abrogazione tacita se manca nella legge successiva una tale dichiarazione formale, ma le disposizioni posteriori sono incompatibili con una o più disposizioni antecedenti.
- Si ha l’abrogazione espressa quando una legge posteriore dichiara esplicitamente abrogata la legge anteriore.
Irretroattività della legge
Si dice retroattiva una norma la quale attribuisca conseguenze giuridiche a fattispecie passate al momento dell’entrata in vigore. Nel nostro ordinamento soltanto la norma incriminatrice penale non può essere retroattiva. L’efficacia retroattiva hanno le leggi interpretative ossia quelle leggi emanate per chiarire il significato di norme antecedenti.
Applicazione della legge
Per applicazione della legge si intende la concreta realizzazione, nella vita della collettività, di quanto è ordinato dalle regole che compongono il diritto dello Stato.
Interpretazione della legge
L’interpretazione della legge rientra non soltanto l’attività interpretativa in senso stretto ma pure varie altre operazioni, quali la ricerca e l’individuazione della norma da applicare al caso, integrazione della legge e perfino l’analisi dei comportamenti e delle situazioni da regolare. L’interpretazione sistematica: di fronte al caso singolo, difficilmente si può applicare un'unica norma ma occorre utilizzare un’ampia combinazione di disposizioni. In termini tecnici con l’espressione giurisprudenza si definisce l’orientamento applicativo espresso dalla costante o tendenzialmente stabile prassi dei giudici.
La dottrina dottrinale, che è costituita dagli apporti di studio dei cultori delle materie giuridiche, i quali, senza alcuna autorità diversa da quella che può eventualmente derivare dal prestigio personale dell’autore, si preoccupano di raccogliere il materiale utile all’interpretazione delle varie disposizioni, di illustrare i possibili significati, di sottolineare le implicazioni e le conseguenze delle varie soluzioni interpretative, con uno sforzo di grande importanza pratica, in difetto del quale quanti operano nella concreta esperienza dottrinale.
L’interpretazione autentica non costituisce, infine, vera attività interpretativa. L’interpretazione autentica è quella che proviene dallo stesso legislatore, che emana talvolta apposite disposizioni per chiarire il significato di altre preesistenti.
Rapporto giuridico
Il rapporto giuridico è la relazione di due o più situazioni giuridiche correlate e regolate dall’ordinamento giuridico. Può esistere un rapporto giuridico unipersonale ma bisogna che vi esistano due situazioni giuridiche.
Il diritto soggettivo
Il diritto soggettivo è il potere di agire per la tutela di un interesse protetto dall’ordinamento (un interesse meritevole di tutela). La realizzazione può essere spontanea o coattiva.
Diritti soggettivi:
- Diritti assoluti (validi vs tutti)
- Diritti relativi (validi vs una o più persone determinate)
- Diritti Reali
- Diritti della Personalità
- Diritti di credito
- Diritto alla salute (iura in re)
- Diritto al nome
- Rapporto obbligatorio
- Diritto all’immagine
- Diritti su un bene ecc.
- Pieni o Limitati Diritti reali
- Diritti Reali su cosa propria Diritti Reali su cosa altrui Diritti Reali di Godimento Garanzia Superficie Enfiteusi Usufrutto Uso Abitazione Servitù prediale
Diritti della personalità
Tradizionalmente si afferma che i diritti della personalità sono qualificati dai caratteri:
- Necessari età: in quanto competono a tutte le persone fisiche, che li acquistano al momento della nascita e li perdono solo con la morte
- Imprescrittibilità: in quanto il non uso prolungato non ne determina l’estinzione
- Assolutezza: in quanto da un lato implicano, in capo a tutti i consociati, un generale dovere di astensione dal ledere l’interesse sono tutelabili erga omnes, cioè nei confronti di chiunque li contesti o li pregiudichi
- Non patrimonialità: in quanto tutelano valori della persona non suscettibili di valutazione economica
- Indisponibilità: in quanto non sono rinunziabili, seppure si ammetta con sempre maggiore larghezza la possibilità di consentirne l’uso agli altri, a titolo gratuito od anche oneroso
Diritto alla vita
Il diritto della vita è posto al presidio del fondamentale interesse della persona umana alla propria esistenza fisica.
Diritto alla salute
L’art. 32 C.I. definisce quello della salute come “fondamentale diritto dell’uomo, ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica”. Il diritto alla salute ed all’integrità psico-fisica compete anche al nascituro a cui si riconosce il diritto di nascere sano del concepito.
Diritto al nome
Il nome costituito da prenome e cognome svolge funzione d’identificazione sociale della persona. In considerazione della sua funzione di identificazione sociale della persona, il nome viene tutelato contro:
- La contestazione, che si ha allor-quando un terzo compie atti volti a precludere od ostacolare al soggetto l’utilizzo del nome legalmente attribuito
- L’usurpazione, che si ha allor-quando un terzo cui sia stato attribuito un nome diverso, utilizza il nome altrui per identificare la propria persona
- L’utilizzazione abusiva, che si allor-quando un terzo utilizzi il nome altrui per identificare un personaggio di fantasia, o un prodotto commerciale
Diritto all’integrità morale
La legge tutela anche con sanzioni penali l’interesse di ciascuno all’onore, il decoro e la reputazione.
Diritto all’immagine
Il diritto all’immagine comporta il divieto a carico di terzi, di esporre, pubblicare, mettere in commercio, il ritratto altrui per tale intendosi qualsiasi rappresentazione delle sue sembianze senza il consenso, anche solo implicito, dell’interessato. La diffusione dell’altrui immagine è consentita anche senza il consenso dell’interessato, quando la stessa è giustificata da:
- La notorietà o dall’ufficio pubblico ricoperto dalla persona ritratta
- La necessità di giustizia di polizia
- Scopi scientifici, didattici o culturali
- Interesse pubblico
- Il collegamento a fatti, avvenimenti o cerimonie svoltesi in pubblico
Privacy
Il diritto alla riservatezza dei propri dati personali che possono essere trattati solo sotto concessione dell’individuo.
Enti
L’ente è dotato di soggettività giuridica quindi di capacità giuridica, di essere titolari di situazioni giuridiche. Si dicono, infatti, dotati di persona giuridica solo quegli enti che godono di autonomia patrimoniale perfetta, che hanno un patrimonio con cui rispondono ad obbligazioni, sono gli organi che agiscono in nome e per conto degli enti.
Associazioni e società
L’associazione è un’organizzazione collettiva che ha come scopo il perseguimento di finalità non economica. La società è un’organizzazione collettiva con comunione di scopo appunto uno scopo lucrativo. Nell’associazione sono precluse sia le ripartizioni tra gli associati degli utili eventualmente realizzati attraverso l’esercizio dell’attività dell’ente.
Associazione riconosciuta/non riconosciuta
L’associazione riconosciuta prende vita in forza di un atto di autonomia, un vero e proprio contratto che deve rivestire forma pubblica con un atto notarile. L’associazione deve avere uno scopo possibile e lecito, un patrimonio adeguato alla realizzazione dello scopo. L’associazione riconosciuta acquista personalità giuridica solo dopo che il prefetto provvede all’iscrizione presso la stessa prefettura. L’associazione riconosciuta deve prevedere almeno due organi: l’assemblea e gli amministratori. L’associazione ha un suo patrimonio con cui risponde alle obbligazioni, ma non alle obbligazioni del singolo associato, così come il singolo non risponde a quelle della associazione. L’associato non può essere escluso se non per gravi motivi ed in forza di una delibera motivata dall’assemblea, l’escluso può ricorrere all’autorità giudiziaria entro 6 mesi.
Invece nell’associazione non riconosciuta non sono previsti requisiti di forma, richiede solo l’accordo tra i fondatori indi per cui non acquista personalità giuridica anche se essa gode di una sua soggettività giuridica. L’ordinamento interno e l’amministrazione dell’associazione non riconosciuta sono integralmente rimessi agli accordi tra le parti. L’associazione ha un fondo comune ma gli associati non possono chiedere durante tutta la durata dell’associazione, né pretenderne una parte la divisione in caso di recesso. Per le obbligazioni contrattuali delle associazioni non riconosciute rispondono con il fondo comune ma anche personalmente e solidamente, con il loro patrimonio personale coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
La fondazione
La fondazione è un’organizzazione stabile che si avvale di un patrimonio per il perseguimento di uno scopo non economico. Trae vita da un atto di autonomia ma non con un contratto, ma bensì con un atto unilaterale, le fondazioni sono solo riconosciute. L’atto di fondazione deve contenere:
- La denominazione dell’ente
- Lo scopo, patrimonio e sede
- Norme sull’ordinamento e sull’amministrazione
Il bene
Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti suscettibili di appropriazione e di utilizzo. I beni materiali sono cose che possono essere oggetto di diritti reali, si caratterizzano oltre che per la loro suscettibilità economica per la loro corporeità, per la loro idoneità ad essere percepiti con i sensi o con strumenti materiali. Il legislatore ricomprende tra i beni mobili e materiali anche le energie naturali, purché anch’esse abbiano valore economico. I beni immateriali vengono considerati gli stessi diritti quando possono essere oggetto di negoziazione: ad es. le opere d’ingegno o i dati personali. Beni immateriali sono poi considerati la ditta, l’insegna, il marchio, le invenzioni e gli altri possibili oggetti di proprietà industriali.
Beni mobili e immobili
I beni si distinguono in:
- Immobili, per tali intendendosi il suolo e tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo stesso
- Mobili, per tali intendendosi tutti gli altri beni compreso, come si è visto, l’energia
I beni registrati
I beni vengono definiti registrati quando sono oggetto di iscrizione in registri pubblici, che chiunque può liberamente consultare. Nel nostro ordinamento sono istituiti:
- Registro immobiliare, tenuto presso gli uffici periferici dell’agenzia del territorio in cui sono pubblicizzate le vicende relative ai beni immobili
- Registro pubblico automobilistico (P.R.A) tenuto presso ogni sede provinciale dell’Automobile Club d’Italia (A.C.I)
- I registri indicati nell’art.146 cod. nav., in cui sono pubblicizzate le vicende relative alle navi ed ai galleggianti
- Il registro aeronautico nazionale (R.A.N)
I prodotti finanziari
Il legislatore ha individuato una particolare categoria: i c.d. prodotti finanziari. Per prodotti finanziari si intendono tutte le forme di investimento di natura finanziaria. Una posizione di particolare rilievo occupano i c.d. strumenti finanziari (azioni, obbligazioni ed altri tipi di debito emessi da società di capitali, titoli di stato, strumenti finanziari previsti dal codice civile se negoziabili sul mercato dei capitali).
Beni fungibili e infungibili
I beni possono altresì distinguersi in:
- Fungibili, per tali intendendosi quelli che sono individuati con esclusione
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