DIRITTO PRIVATO
1) Ordinamento giuridico
Il sistema di regole, modelli e schemi mediante il quale è organizzata una
collettività e viene dunque regolato e diretto dallo svolgimento della vita
sociale, costituisce “L’ORDINAMENTO GUIURIDICO”.
Ordinamento giuridico originario
2)
Un ordinamento si dice originario quando la sua organizzazione non è
soggetta ad un controllo di validità da parte di un’altra organizzazione .
3) La norma giuridica
La norma giuridica è ciascuna regola dotata di autorità che concorre con
altre norme per disciplinare la vita organizzata delle comunità, si può dire
che essa rappresenta il diritto in senso oggettivo.
4) Diritto positivo e diritto naturale
Il complesso delle norme da cui è costituito ciascun ordinamento giuridico
ossia l’insieme delle regole scaturenti dalle fonti che quell’ordinamento
riconosce tali rappresenta il DIRITTO POSITIVO.
5) Diritto naturale
Il complesso di principi eterni ed universali.
6)Struttura di una norma
Una norma è un enunciato prescrittivo che si articola nella formulazione di
un’ ipotesi di fatto al cui verificarsi la norma ricollega una determinata
conseguenza giuridica
7)La fattispecie
La parte della norma che descrive l’evento che intende regolare, facendone
discendere determinati effetti giuridici.
La fattispecie si divide in: fattispecie astratta e fattispecie concreta.
Per fattispecie astratta si intende un complesso di fatti non realmente
accaduti, ma ipoteticamente descritti.
Per fattispecie concreta si intende un complesso di fatti realmente accaduti,
rispetto ai quali occorre accertare se e quali effetti giuridici ne siano
derivati.
La fattispecie si può anche suddividere in: fattispecie semplice o
complessa.
La fattispecie semplice è quella costituita da un unico fatto, invece si
chiama complessa quella costituita da una pluralità di eventi o fatti giuridici.
8) La sanzione
La sanzione è la risposta dell’ordinamento per ipotesi di una trasgressione ,
della comminatoria di una pena, cioè di una conseguenza in danno al
trasgressore.
La sanzione può considerarsi momento essenziale di tutte le norme
giuridiche inseriti in un apparato coercitivo.
La sanzione può operare in modo diretto o indiretto.
9)CARATTERI DELLA NORMA:
Generalità;
Astrattezza;
Principio di uguaglianza;
Equità.
Per generalità si intende sottolineare che la legge non deve essere dettata
per i singoli individui.
Per astrattezza si intende sottolineare che la legge non deve essere dettata
per specifiche situazioni concrete, bensì, per fattispecie astratte, ossia per
situazioni individuate ipoteticamente.
Per principio di eguaglianza si intende l’obbligo di applicare le leggi in
modo eguale da cui discende il criterio di imparzialità
Per equità si intende sinteticamente la definizione della giustizia nel caso
singolo.
10) Diritto pubblico
Il diritto pubblico disciplina l’organizzazione dello Stato e degli altri enti
pubblici, regola la loro azione interna e di fronte ai privati, impone a questi
ultimi il comportamento cui sono tenuti per rispettare la vita associata ed il
reperimento dei mezzi finanziari necessari per il perseguimento delle
finalità.
11) Diritto privato
Il diritto privato disciplina le relazioni interindividuali sia dei singoli che degli
enti privati, lasciando all’iniziativa personale l’attuazione delle singole
norme.
Il diritto privato è il complesso di norme dettate cercando di avere presenti
gli interessi di tutta la società
12)Norme cogenti e norme derogabili
Si dicono cogenti quelle norme la cui applicazione è imposta
dall’ordinamento prescindendo dalla volontà dei singoli;
si dicono derogabili quelle norme la cui applicazione può essere evitata
mediante un accordo tra le parti.
13) Norme suppletive
Il norme suppletive sono quelle destinate a trovare applicazione solo
quando i soggetti privati non abbiano provveduto a disciplinare un
determinato aspetto della fattispecie, in relazione al quale sussiste una
lacuna.
14) Fonti delle norme giuridiche
Per “fonti legali di produzione” delle norme giuridiche si intendono gil atti e
i fatti che sono idonei a produrre diritto.
Le fonti si possono distinguere in:
materiali ( atti o fatti produttivi di norme generali ed astratte, a prescindere
dalla concreta fattispecie produttiva: l’accento cade sul risultato);
formali ( atti o fatti idonei a produrre diritto, a prescindere dal concreto
contenuto della singola fattispecie: l’accento cade sull’atto e non sul
risultato).
15) Le consuetudini
La consuetudine: la ripetizione, generale e costante in un certo ambiente
per un tempo adeguatamente protratto di un certo tipo di comportamento
osservabile;
un atteggiamento di osservanza di quel comportamento in quanto ritenuto,
nell’ambiente sociale doveroso
16) Entrata in vigore della legge
Dopo l’approvazione da parte delle due camere per l’entrata in vigore della
legge avviene un determinato procedimento temporale:
a) la promulgazione della legge da parte del Presidente della Repubblica;
b) la pubblicazione della gazzetta ufficiale della repubblica;
c) il decorso di un periodo di tempo detto vacatio legis di 15 giorni.
17) Abrogazione della legge
L’abrogazione può essere si ha l’abrogazione tacita se
tacita o espressa:
manca nella legge successiva, una tale dichiarazione formale ma le
disposizioni posteriori sono incompatibili con una o più disposizioni
antecedenti;
si ha l’abrogazione espressa quando una legge posteriore dichiara
esplicitamente abrogata la legge anteriore.
18) Irretroattività della legge
Si dice retroattiva una norma la quale attribuisca conseguenze giuridiche a
passate al momento dell’entrata in vigore.
fattispecie
Nel nostro ordinamento soltanto la norma incriminatrice penale non può
essere retroattiva.
L’efficacia retroattiva hanno le leggi interpretative ossia quelle leggi
emanate per chiarire il significato di norme antecedenti.
19) Applicazione della legge
Per applicazione della legge si intende la concreta realizzazione, nella vita
della collettività, di quanto è ordinato dalle regole che compongono il diritto
dello Stato.
20) Interpretazione della legge
L’interpretazione della legge rientra non soltanto l’attività interpretativa in
senso stretto ma pure varie altre operazioni, quali la ricerca e
l’individuazione della norma da applicare al caso, integrazione della legge e
perfino l’analisi dei comportamenti e delle situazioni da regolare.
L’interpretazione sistematica di fronte al caso singolo difficilmente si può
applicare un'unica norma ma occorre utilizzare un ampia combinazione di
disposizioni.
In termini tecnici con l’espressione giurisprudenza si definisce
l’orientamento applicativo espresso dalla costante o tendenzialmente
stabile,prassi dei giudici.
si pone l’interpretazione
La dottrina dottrinale, che è costituita dagli
apporti di studio dei cultori delle materie giuridiche, i quali, senza alcun’altra
autorità diversa da quella che può eventualmente derivare dal prestigio
personale dell’autore, si preoccupano di raccogliere il materiale utile
all’interpretazione delle varie disposizioni, di illustrare i possibili significati,
di sottolineare le implicazioni e le conseguenze delle varie soluzioni
interpretative, con uno sforzo di grande importanza pratica, in difetto del
quale quanti operano nella concreta esperienza dottrinale.
L’interpretazione autentica non costituisce, infine, vera attività
interpretativa.
L’interpretazione autentica è quella che proviene dallo stesso legislatore,
che emana talvolta apposite disposizioni per chiarire il significato di altre
preesistenti.
21) Rapporto giuridico
Il rapporto giuridico è la relazione di due o più situazioni giuridiche correlate
e regolate dall’ordinamento giuridico.
Può esistere un rapporto giuridico uni personale ma bisogna che vi
esistano due situazioni giuridiche.
22) IL DIRITTO SOGGETTIVO
Il diritto soggettivo è il potere di agire per la tutela di un interesse protetto
dall’ordinamento ( un interesse meritevole di tutela).
La realizzazione può essere spontanea o coattiva
Diritti soggettivi
Diritti assoluti Diritti
(validi vs tutti)
relativi (validi vs una o più persone determinate)
Diritti Reali Diritti della Personalità Diritti
di credito Diritto alla salute
(iura in re) Diritto al nome
Rapporto obbligatorio Diritto all’immagine
Diritti su un bene ecc.
Pieni o Limitati Diritti reali
Diritti Reali su cosa propria Diritti Reali su cosa
altrui Diritti Reali di
Diritti Reali di Godimento
Garanzia
Superficie
Enfiteusi
Usufrutto Uso
Abitazione
Servitù prediale
23) DIRITTI DELLA PERSONALITA’
Tradizionalmente si afferma che i diritti della personalità sono qualificati dai
caratteri:
a) della necessari età in quanto competo nono a tutte le persone fisiche ,
che egli acquistano al momento della nascita e li perdono solo con la
morte;
b) della imprescrittibilità in quanto il non uso prolungato non ne determina
l’estinzione;
c)dell’ assolutezza, in quanto da un lato implicano, in capo a tutti i
consociati, un generale dovere di astensione dal ledere l’interesse
sono tutelabili erga omnes, cioè nei
presidiato di tutti i diritti e dall’altro
confronti di chiunque li contesti o li pregiudichi;
d) della non patrimonialità , in quanto tutelano valori della persona non
suscettibili di valutazione economica;
e) dell’indisponibilità, in quanto non sono rinunziabili, seppure si
ammetta con sempre maggiore larghezza la possibilità di consentirne l’uso
agli altri, a titolo gratuito od anche oneroso.
24) Diritto alla vita
Il diritto della vita è posto al presidio del fondamentale interesse della
persona umana alla propria esistenza fisica.
25) Diritto alla salute
L’art 32 C.I. definisce quello della salute come “ fondamentale diritto
dell’uomo, ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica”.
Il diritto alla salute ed all’integrità psico-fisica compete anche al nascituro a
cui si riconosce il diritto di nascere sano del concepito.
26) Diritto al nome
Il nome costituito da prenome e cognome svolge funzione d’identificazione
sociale della persona.
In considerazione della sua funzione di identificazione sociale della
persona, il nome viene tutelato contro:
a) la contestazione , che si ha allor-quando un terzo compie atti volti a
precludere od ostacolare al soggetto l’utilizzo del nome legalmente
attribuito ;
l’usurpazione
b) che si ha allor-quando un terzo cui sia stato attribuito un
nome diverso, utilizza il nome altrui per identificare la propria persona;
l’utilizzazione abusiva,
c) che si allor-quando un terzo utilizzi il nome altrui
per identificare un personaggio di fantasia, o un prodotto commerciale .
27) Diritto all’integrità morale
La legge tutela anche con sanzioni penali l’interesse di ciascuno all’onore,
il decoro e la reputazione.
28) Diritto all’immagine
Il diritto all’immagine comporta il divieto a carico di terzi, di esporre,
pubblicare, mettere in commercio, il ritratto altrui per tale intendosi
qualsiasi rappresentazioni delle sue sembianze senza il consenso, anche
solo implicito, dell’interessato.
La diffusione dell’altrui immagine è consentita anche senza il consenso
dell’interessato, quando la stessa è giustificata:
a) dalla notorietà o dall’ufficio pubblico ricoperto dalla persona ritratta;
b) dalla necessità di giustizia di polizia;
c) da scopi scientifici, didattici o culturali; d’interesse pubblico o
d) dal collegamento, a fatti, avvenimenti o cerimonie
svoltosi in pubblico;
29) Privacy
Il diritto alla riservatezza dei propri dati personali che possono essere
trattati solo sotto concessione dell’individuo.
30) Enti
L’ente è dotata di soggettività giuridica quindi di capacità giuridica, di
essere titolari di situazioni giuridiche.
Si dicono, infatti, dotati di persona giuridica solo quegl’enti che godono di
autonomia patrimoniale perfetta, che hanno un patrimonio con cui
sono gl’organi che agiscono in nome e per
rispondono ad obbligazioni,
conto degli enti.
31) Associazioni e società
L’associazione è un organizzazione collettiva che ha come scopo il
perseguimento di finalità non economica.
La società è un organizzazione collettiva con comunione di scopo appunto
uno scopo lucrativo.
Nell’associazione sono precluse sia le ripartizioni tra gli associati degli utili
eventualmente realizzati attraverso l’esercizio dell’attività dell’ente.
32) Associazione riconosciuta/non riconosciuta
L’associazione riconosciuta prende vita in forza di un atto di autonomia, un
vero e proprio contratto che deve rivestire forma pubblica con un atto
notarile. L’associazione deve avere uno scopo possibile e lecito, un
patrimonio adeguato alla realizzazione dello scopo.
L’associazione riconosciuta acquista personalità giuridica solo dopo che il
prefetto provvede all’iscrizione presso la stessa prefettura.
L’associazione riconosciuta deve prevedere almeno due organi
l’assemblea e gli amministratori.
L’associazione ha un suo patrimonio con cui risponde alle obbligazioni, ma
non alle obbligazioni del singolo associato, così come il singolo non
risponde a quelle della associazione.
L’associato non può essere escluso se non per gravi motivi ed in forza di
una delibera motivata dall’assemblea, l’escluso può ricorrere all’autorità
giudiziaria entro 6 mesi.
Invece nell’associazione non riconosciuta non sono previsti requisiti di
forma, richiede solo l’accorda tra i fondatori indi per cui non acquista
personalità giuridica anche se essa gode di una sua soggettività giuridica.
L’ordinamento interno e l’amministrazione dell’associazione non
riconosciuta sono integralmente rimessi agli accordi tra le parti.
L’associazione ha un fondo comune ma gli associati non possono chiedere
tutta la durata dell’associazione, né pretenderne una parte
la divisione per
in caso di recesso. Per le obbligazioni contrattuali delle associazioni non
riconosciute rispondono con il fondo comune ma anche personalmente e
solidamente, con il loro patrimonio personale coloro che hanno agito in
nome e per conto dell’associazione.
33) La fondazione
La fondazione è un organizzazione stabile che si avvale di un patrimonio
per il perseguimento di uno scopo non economico.
Trae vita da un atto di autonomia ma non con un contratto, ma bensì con
un atto unilaterale, le fondazioni sono solo riconosciute.
L’atto di fondazione deve contenere:
La denominazione dell’ente;
Lo scopo, patrimonio e sede;
Norme sull’ordinamento e sull’ amministrazione.
34) IL BENE
Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti suscettibili di
appropriazione e di utilizzo. I beni materiali sono cose che possono
essere oggetto di diritti reali, si caratterizzano oltre che per la loro
suscettibilità economica per la loro corporeità, per la loro idoneità ad
essere percepiti con i sensi o con strumenti materiali. Il legislatore
ricomprende tra i beni mobili e materiali anche le energie naturali, purché
anche’esse abbiano valore economico.
I beni immateriali vengono considerati gli stessi diritti quando possono
essere oggetto di negoziazione: ad es. le opere d’ingegno o i dati
personali. Beni immateriali sono poi considerati la ditta, l’insegna, il
marchio, le invenzioni e gli altri possibili oggetti di proprietà industriali.
35) Beni mobili e immobili
I beni si distinguono in:
“immobili”
a) , per tali intendendosi il suolo e tutto ciò che naturalmente o
artificialmente è incorporato al suolo stesso;
“mobili”,
b) per tali intendendosi tutti gli altri beni compreso, come si è
visto, l’energia.
37) I beni registrati
I beni vengono definiti registrati quando sono oggetto di iscrizione in registri
pubblici, che chiunque può liberamente consultare .
Nel nostro ordinamento sono istituiti:
“registro immobiliare”, tenuto presso gli uffici periferici dell’agenzia
a) il
del territorio in cui sono pubblicizzate le vicende relative ai beni immobili;
b) il “registro pubblico automobilistico” (P.R.A) tenuto presso ogni sede
provinciale dell’Automobile Club d’Italia (A.C.I);
i registri indicati nell’art.146 cod. nav., in cui sono pubblicizzate le
c)
vicende relative alle navi ed ai galleggianti;
d) il registro aereonautico nazionale (R.A.N);
38) I prodotti finanziari “prodotti
Il legislatore ha individuato una particolare categoria i c.d.
finanziari”.
Per prodotti finanziari si intendono tutte le forme di investimento di natura
finanziaria, una posizione di particolare rilievo occupano i c.d. “strumenti
finanziari” (azioni, obbligazioni ed altri tipo di dedito emessi da società di
capitali, titoli di stato, strumenti finanziari previsti dal codice civile se
negoziabili sul mercato dei capitali);
39) Beni fungibili e infungibili
I beni possono altresì distinguersi in:
a) “fungibili”, per tali intendendosi quelli che sono individuati con esclu
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunto esame Diritto Privato, Prof. Liccardo Giuseppe, libro consigliato Manuale di Diritto Privato Torrente, An…
-
Riassunto esame Diritto Privato, Prof. Valerio Pescatore, Libro Consigliato Manuale di diritto privato di Andrea To…
-
Riassunto esame Diritto Privato, Prof. Valerio Pescatore, Libro Consigliato: Manuale di diritto privato di Andrea T…
-
Riassunto esame Diritto privato, prof. Sartori, libro consigliato Manuale di diritto privato, Torrente, Schlesinger