Premessa
Discorrere di biodiritto, postumanità e diritti fondamentali sottende un quesito: il concetto di "umanità" è declinabile oppure rappresenta un valore assoluto? Una serie di quesiti che scuotono profondamente la coscienza di ogni individuo e, dunque, anche il giurista. Il diritto che ruolo assolve in questo processo? Il tema del diritto del postumanesimo impone all'interprete attuale di ragionare su regole e su principi de futuro. Ci si interroga sulle relazioni tra categorie civilistiche e prospettive future suggerite dalla postumanità. L'intervento del giurista si colora immediatamente di crescente travaglio man mano che egli è costretto a prendere atto delle continue ed inarrestabili innovazioni della scienza e delle relative tecniche le quali, restie al confronto con i tradizionali paradigmi culturali, sembrano porre in grave crisi le categorie dogmatiche elaborate dal diritto civile. L'affacciarsi dell'intervento del diritto in queste materie di frontiera risponde, generalmente, a tre modelli distinti: quello del diniego, quello dell'attesa, e quello dell'autonomia amministrata. Prima ancora di affrontare i profili strettamente tecnici, risulta necessario provare a delimitare l'ambito dei fenomeni che possiamo ricondurre al dibattito del postumanesimo.
Che cos'è il postumano? Quesiti introduttivi sulle implicazioni della tecno-scienza
Il tema della postumanità e delle sue correlazioni si colloca a metà tra speculazione filosofica sul futuro dell'umanità e riflessione su taluni aspetti particolarmente attuali del destino umano e del complesso rapporto del vivente/senziente con le realtà artificiali. La domanda centrale diviene quella intorno ai confini giuridici del concetto di umanità. Cosa fare in situazioni nelle quali l'uomo non può ancora o non può più esprimere tali caratteristiche e ciò che non è biologicamente umano pare, invece, corrispondervi?
Quando discorriamo di postumanità, facciamo riferimento all'emersione di surrogati artificiali della persona. Si tratta di entità non naturali, astrattamente conducibili a "cose", a beni giuridici, che però si ispirano all'individualità umana e tendono a sviluppare caratteristiche analoghe ad essa. Sono beni o soggetti giuridici? Occorre dire, in prima battuta, che il diritto spesso si limita a tacere oppure, in alcune ipotesi emblematiche, ad affidarsi a documenti, di matrice internazionale o essenzialmente deontologica, privi però di qualsivoglia natura cogente. La Convenzione di Oviedo, in prima istanza, visto il suo peculiare ambito di riferimento, sebbene rappresenti più che altro un documento di principio privo di carattere cogente negli ordinamenti internazionali, sembrerebbe il riferimento normativo ideale per affrontare problemi connessi al tema della postumanità. Quale limite, insomma, occorre fissare per il progresso tecno-scientifico che incida sui valori della persona e della convivenza civile?
Le teorie sul ruolo dell'umanità nel "postumanesimo"
Il concetto stesso di biodiritto appare elastico e risente del particolare ruolo che si intende riconoscere al diritto nel governo dei fenomeni tecnologici applicati alla vita umana ed animale. Discorrere di biodiritto e postumano richiama l'attenzione sul fatto che l'originario dibattito sulla "bioetica" si stia evolvendo e connotando in senso "post-antropocentrico".
Il diritto, in questa prospettiva, non sarebbe riconducibile a mera tecnica neutrale di organizzazione sociale: il fatto stesso di ritenere il diritto strumento di tutela dell'autonomia e della qualità della vita mostrerebbe l'assenza di neutralità e l'implicito riferimento ai valori, trascurando un'etica della giustizia. Ad ogni modo, nella dimensione strettamente individuale della tutela del singolo individuo, ritorna centrale il tema dei diritti fondamentali, del loro contenuto e del loro ambito di applicazione soggettiva.
I diritti fondamentali ai tempi della "macchinificazione" dell'umano: verso nuovi "soggetti deboli"?
Nella prospettiva dei diritti fondamentali, ecco, allora, che si pone innanzitutto il problema della dignità da attribuire a questi nuovi soggetti. Potremmo discorrere, da questo punto di vista, di una nuova categoria di soggetti "deboli", con rinnovato interesse per il dialogo tra status e capacità. In discussione, infatti, non è tanto il rapporto fra individuo e la propria origine, ma la considerazione del rilievo che le singole condizioni personali assumono in una ottica di tutela concreta. Dunque, secondo una operazione interpretativa che si pone in media re tra il discorrere filosofico a quello tecnico-giuridico, la "cultura della differenziazione" finisce per aggravare la condizione di tutte le minoranze e rendere attuale il pericolo di un ritorno alla dimensione politico-legislativa degli status; questi ultimi non più intesi come appartenenza ad una casta, ma come concetto riferito ad una particolare condizione di nascita, naturale o artificiale. Il problema dei diritti fondamentali nell'epoca del postumanesimo, dunque, finisce per rivelarsi, per certi versi, come un falso problema, dal momento che, una volta stabilito che non possono costruirsi partizioni astratte sulla sola base dell'origine artificiale o naturale di un individuo, è la riscoperta della dimensione concreta della persona a divenire centrale. Il tema, sotto analogo profilo, è riferibile non soltanto agli esseri direttamente creati dalla scienza, bensì anche a tutti quegli individui che decidano di fare ricorso alla scienza per ibridare la propria fisicità, il proprio corpo. È la questione del bionic divide. Qui si pone un delicato dilemma che contrappone principi di eguaglianza, di democraticità e di tutela della salute e principio della proprietà privata, richiedendosi un ruolo di regolamentazione pubblica diretto a scongiurare nuove e inquietanti forme di discriminazione in base al censo e di divisione in classi e categorie di ("dolenti") umani e di ("indolenti") postumani. In questo caso, infatti, sarebbe l'individuo postumano, inteso quasi in senso nietzscheano, perfezionatosi grazie alla tecnologia, a discriminare il "semplice" umano.
La futura convivenza tra uomo e robot: civiltà umana e "postumano"
Il problema delle ripercussioni etico-giuridiche legate alla diffusione di robot per molteplici utilizzazioni, specie come surrogati dell'uomo in funzioni tipicamente umane, ha destato un intenso dibattito che raccoglie spunti e suggestioni di varia natura. I due poli attorno a cui si sviluppa sono costituiti dalla creazione di un'etica della tecnologia e del biodiritto, sino a giungere alla tematica della tutela di nuove "minoranze postumane". Questo potrebbe essere, dunque, uno dei compiti principali del diritto nell'era del postumanesimo robotico: la regolamentazione delle relazioni, dei rapporti tra uomo e macchina, nonché tra macchine intelligenti. Con lo sviluppo dell' intelligenza artificiale, i robot potranno svolgere compiti sempre più complessi in ambienti strutturati. Si porrà, dunque, un problema estremamente complesso di coesistenza tra uomo e robot. L'avvento dei robot esigerebbe la creazione di una nuova branca del diritto, la robot-law, diretta a regolamentare la coesistenza tra uomo e robot, fortemente interdisciplinare e suddivisa a sua volta in quattro sottocategorie: etica dei robot, diritti, politiche, sicurezza (robot ethics, rights, policy and safety). La branca dell'etica dei robot dovrà indagare i limiti dell'accettabilità etica delle pratiche riguardanti i robot ed avrà il compito di creare un consenso di base, come è avvenuto per il progetto genoma umano per lo studio di argomenti etici, giuridici e sociali.
Conclusioni
Si è provato a tracciare alcuni dei percorsi interpretativi che saranno alla base del ragionamento giuridico. In particolare, ci si è interrogati sul valore e sui confini del concetto di umanità. Eppure, proprio lo studio dei diritti fondamentali e dei principi di dignità ed eguaglianza (sostanziale) inducono l'interprete alla fuga da nuove categorizzazioni, da nuove forme di divisione ed inquadramento dei soggetti, caratterizzati dalla debolezza nella propria origine genetica (artificiale e non naturale). Nel prossimo ed immediato futuro, come visto, i legislatori di domani saranno giocoforza chiamati ad affrontare il ruolo da attribuire alla variegata compagine robotica, biologica o meccanica che sia, nella società umana, rappresentando quest'ultima l'espressione probabilmente più "pura" del postumano, inteso quale essere vivente, dotato di caratteristiche umane, ma creato artificialmente. Quale può essere il ruolo del diritto nei diversi filoni evolutivi che animano la postumanità? La complessità del fenomeno, dal punto di vista sociale e filosofico, impone al diritto di avere un approccio multiforme. I futuri interpreti di questi fenomeni dovranno ora tacere e lasciare spazio alla tecnica, ora intervenire profondamente, ora optare per forme di interazione lievi e flessibili, ora ancora registrare l'esistente, ora proporre modelli di evoluzione al dato tecnologico. In questo senso, il confronto con il tema del postumano impone, probabilmente, l'avvento di un nuovo tipo di giurista, capace di liberarsi dai pregiudizi e dai vecchi schemi.
Persone
Tutela dei soggetti deboli
Minoranze, status, capacità
Nel vichiano succedersi della storia è singolare osservare la ciclicità con la quale la delicata tematica della tutela dei soggetti deboli si impone alla considerazione del giurista per la natura articolata e non lineare del dibattito sugli aspetti giuridici della persona che da sempre ne influenza la riflessione. La definizione della "minoranze" risente del difficile rapporto fra capacità e status, quali istituti idonei a spiegare la differenziazione giuridica tra individuo ed individuo. Sul piano concreto delle tecniche di tutela e non già su quello astratto categorizzazioni si gioca, così, la vera partita circa l'affermazione di un principio di giustizia sostanziale. Lo si evince, al livello giuridico, dagli artt. 2 e 3 Cost.: l'uno poiché pone quella che potrebbe definirsi la "regola aurea" in tema di libertà inviolabili spettanti a ciascun uomo; l'altro, perché più concretamente individua i presupposti dell'inverarsi di una condizione di debolezza. L'uno come l'altra disposizione non si sottraggono, tuttavia, ad obiezioni e rilievi critici. In discussione non è soltanto il valore normativo dell'art. 2 Cost., ma il significato stesso del principio di eguaglianza sostanziale indicato dall'art. 3 Cost., quale il giurista, segue i cambiamenti con atteggiamenti contrastanti e non sempre recettivi. Il diritto tende a vietare aprioristicamente tutto ciò che non possa essere assorbito nelle categorie usuali, compreso e spiegato nelle nozioni abituali, inquadrato negli istituti preesistenti. Il modello del diniego traduce, la carica conflittuale che il delinearsi di istanze inattese di protezione inevitabilmente porta con sé. Eppure "è un dissenso a generare un nuovo consenso morale".
I presupposti normativi della condizione di debolezza: le rationes distinguendi dell'art. 3 Cost.
I valori che rivendicano attenzione da parte del legislatore rispondono ad una precisa gerarchia che vede all'apice l'armonica e armoniosa affermazione della persona umana. Il nostro ordinamento, sebbene non contenga un espresso riconoscimento del c.d. diritto alla felicità, si prefigge nondimeno la realizzazione di uno stato di completo benessere fisio-psichico del soggetto e, quindi, il superamento della sua condizione di debolezza. I nuovi deboli, "vittime" del progresso medico-scientifico o dell'evolversi dei costumi, oscillano tra il costante bisogno di una difesa normativa e l'anelito non meno avvertito ad un rechtsfreier Raum, in cui vedere ugualmente assicurato il rispetto della propria condizione. Si trascorre, così, un iperprotezionismo legislativo ad un'anomia voluta o temuta, passando attraverso forme di progressiva evoluzione del diritto, in cui il perfezionarsi della regola risente ora della peculiare personalità dei destinatari, ora del quadro politico od economico della società.
Un esempio di iperprotezionismo legislativo: la vicenda del consumatore e dell'embrione
Emblematica, sotto il primo profilo, si presenta la vicenda del consumatore. Questi, soggetto debole, per eccellenza ha assistito al graduale evolversi degli strumenti di protezione in suo favore. L'inserimento della disciplina dei contratti dei consumatori all'interno del codice civile ha segnato, lo sgretolarsi del "vecchio quadro normativo" a vantaggio di una regolamentazione finalizzata ad una tutela globale dei suoi rilevanti interessi. Il cittadino consumatore viene proiettato nella dimensione costituzionale, in cui vede le proprie prerogative delineate da noti referenti normativi. Egli, cioè, gode e si avvale della centralità, della priorità della persona umana nel sistema dei valori apprestato e tutelato dalla Costituzione. Se ed in quale misura, poi, l'evoluzione del formante determini un sostanziale capovolgimento delle posizioni dei contraenti e del rapporto di necessaria interdipendenza tra imprenditore e consumatore e sospetto che la descritta ipertrofia legislativa quantomeno stuzzica. Il soggetto forte, il professionista, gravato com'è da una serie indefinita di obblighi rischia, infatti, di apparire "più debole del debole". Di qui, allora, la doverosità di non generalizzare la tutela, ma di personalizzarla. Nell' "età dei diritti" in cui dai diritti individuali la libertà si trascorre ai diritti sociali, ai diritti cioè rispetto ai quali "non esiste l'uomo generico", il legislatore è, dunque, costretto a fare i conti con il pullulare di situazioni soggettive differenti e differenziate, rispetto alle quali la stessa nozione di debolezza spazia da una dimensione prettamente socio economica ad un'altra, al contrario, spiccatamente socio esistenziale.
L'embrione "soggetto debole"?
Le difficoltà si accentuano, invece, quando ad essere in discussione è la qualità stessa di persona del soggetto da tutelare. Il riferimento è al nascituro ed, in particolare, all'embrione su cui si sofferma con puntualità ed attenzione la disciplina in tema di procreazione medicalmente assistita. Il superamento della tradizione ipostatizzazione dell'embrione è accentuato dall'icastico delinearsi di una soggettività giuridica: l'embrione, cioè, non più spes vita, mera mulieris portio viscerum acquista grazie ad una scienza che dimostra la "separabilità biologica" del suo destino rispetto a quello della madre, una propria distinta individualità, alla quale la legge conferisce, poi, il crisma della giuridicità. Deve convenirsi che il problema non è di capacità giuridica; ma attiene, al contrario, alla "esistenza e coesistenza del principio di vita nel quale è già tutto l'uomo futuro". La procreazione medicalmente assistita è, infatti, tematica che più di ogni altra "mette a dura prova" le tradizionali categorie civilistiche: talune di esse sopravvivono esigendo alcuni adattamenti, altre si ritrovano nella pratica e giuridica impossibilità di essere utilizzate, altre ancora, come il diritto soggettivo, che già in crisi in diversi settori del diritto civile, qui decreta la propria scomparsa. L'iperprotezionismo legislativo ne esce ridimensionato, "costretto" a scontare il filtro delle potenzialità di vita dell'embrione, di una scienza che deve "imitare la natura", di una legge, la n.194/78, che delimita il "diritto a nascere" di una giurisprudenza ancora che riguarda il nascituro dalla sola ottica risarcitoria.
Dalla tutela risarcitoria a quella "costitutiva": l'anomia temuta del legislatore
La c.d. tematica del wrongful life, in particolare, si iscrive all'interno di quel processo di moltiplicazione delle categorie di danno risarcibile che esprime l'ampia tendenza a risolvere la protezione dei soggetti deboli sul piano risarcitorio e non già su quello costitutivo. Si assiste, in altri termini, ad un tentativo di "costituzionalizzazione dei danni". Inevitabile il paradosso linguistico, posto che la Costituzione non protegge danni, bensì diritti ed interessi. Ciò che il debole invoca, del resto, non è tanto il ristoro nocumento patito quanto piuttosto la rimozione di quegli ostacoli giuridici e materiali che si frappongono al conseguimento di una condizione di normalità. Mirabili in tal senso sono le parole della Cassazione in una sentenza, in cui il silenzio del debole, del malato in stato vegetativo, è riempito dal rappresentante che decide "non al posto" né "per" l'incapace ma "con" l'incapace. Consentire all'incapace di esprimersi rispetto alle scelte concernenti la propria persona attraverso il suo legale rappresentante, così, "colma una lacuna, riduce la diversità". Il debole si rivolge allora al diritto per affermare le proprie ragioni ma è il diritto stesso, sul punto a rilevarsi debole.
L'anomia "voluta" e la presunta debolezza del convivente
Considerazioni ben distinte possono svolgersi, invece, in relazione a quella che si è scelta di definire "anomia voluta". Nella specie al diniego di normazione opposto alla legislatore corrispondente, la volontà degli stessi interessati di sottrarsi a determinate forme di regolamentazione. Nessuna limitazione all'esercizio dei diritti e del...
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