Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 14
Riassunto esame Diritto privato, prof. Ruscello Pag. 1 Riassunto esame Diritto privato, prof. Ruscello Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 14.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato, prof. Ruscello Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 14.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato, prof. Ruscello Pag. 11
1 su 14
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Con la diffida ad adempiere, il contraente intima all'altra parte in forma

scritta di adempiere entrò un certo termine, trascorso inutilmente il quale il

contratto si intenderà automaticamente risolto. La previsione del termine

essenziale fa presumere che si abbia interesse a ricevere la prestazione entro

un certo termine. Allo scadere del termine stabilito, il contratto si risolve

automaticamente, salvo che entro tre giorni dalla sua scadenza la parte di

interesse della quale il termine era stato fissato non comunichi all'altra che

vuole ciò nonostante esigere l'esecuzione del contratto.

A seguito dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile al

debitore l'obbligazione si estinguerà : il debitore è liberato e il creditore

non potrà pretendere l'adempimento.

Il contratto si può risolvere per eccessiva onerosità sopravvenuta di una

delle prestazioni. La risoluzione per eccessiva onerositá sopravvenuta, è

esclusa nei contratti aleatori. Gli eventi dai quali dipende l'alterazione

dell'equilibrio contrattuale devono, poi, essere sopravvenuti.

L'ordinamento consente la nascita di un vincolo obbligatorio pure in presenza di

un fatto non tipizzato. Le obbligazioni possono nascere sia da un fatto lecito

sia da un fatto illecito.

Tra le fonti legali vanno compresi il pagamento dell'indebito, l'arricchimento

senza causa, è la gestione d'affari; tra le fonti volontarie, si devono

considerare le promesse unilaterali e i titoli di credito.

Si parla di pagamento dell'indebito per riferirsi a tutte le ipotesi in cui si

esegue una prestazione non dovuta. Il pagamento dell'indebito e disciplinato dal

codice che prevede due distinte ipotesi: un indebito oggettivo, quando si

adempie una prestazione non dovuta, è un indebito soggettivo, quando si adempie

erroneamente un debito altrui. Il diritto alla restituzione di quanto adempiuto

ingiustificatamente è tutelato dall'azione di ripetizione. Si tratta di

un'azione che ha carattere personale, perchè è esperibile soltanto nei

confronti di chi ha ricevuto l'adempimento; è restitutoria, perché mira a

riottenere quanto adempiuto.

Lo stesso fondamento dell'azione di ripetizione prevista per l'ipotesi di

pagamento d'indebito si riscontra nell'azione di arricchimento senza causa.

Anche in questo caso si realizza uno spostamento patrimoniale ingiustificato.

L'azione di arricchimento è un'azione generale e residuale. Affinché si possa

agire con l'azione generale di arricchimento senza causa è necessario che

all'arricchimento da parte di un soggetto corrisponda un impoverimento da parte

di un altro soggetto. L'ingiustificato arricchimento determina la nascita di

un'obbligazione indennitaria che mira a reintegrare la diminuzione patrimoniale

subita.

Il legislatore ammette che, possono nascere obbligazioni anche con atti

unilaterali, atti dai quali nasce la sola promessa di eseguire una prestazione.

Il codice limita l'efficacia ai soli casi espressamente stabiliti dalla legge.

Le promesse unilaterali sono disciplinate dal codice i quali richiama la

promessa pubblico, la promessa di pagamento e la ricognizione di debito. Non di

meno il legislatore riconosce l'esistenza di atti unilaterali tali per esempio,

sono l'atto costitutivo di una fondazione, l'accettazione di una eredità , la

proposta irrevocabile, o la donazione obnuziale, si tratta, di regola, di atti

recettizi.

La promessa al pubblico è una dichiarazione con la quale si promette una

prestazione a favore di chi si trovi in una certa situazione o compia una

determinata azione. La promessa diviene vincolante, è costitutiva

dell'obbligazione di eseguire la prestazione promessa, dal momento in cui viene

resa pubblica. La promessa al pubblico incontra dei limiti di tempo particolari:

se non sono previsti termini, il vincolo cessa qualora entro un anno dalla

promessa non sia stato comunicato al promettente l'avveramento della situazione

o il compimento dell'azione prevista nella promessa. La promessa al pubblico

può essere revocata soltanto per giusta causa o se vi sia già verificata la

situazione prevista nella promessa o non sia stata già compiuta l'azione. Vale

la regola della pubblicità della notizia, per modo che, se la prestazione è

unica, aspetta al primo che ne ha dato notizia alla promettente.

Promessa di pagamento e ricognizione di debito hanno come destinatario non una

massa indeterminata di persone ma un soggetto determinato: la promessa di

pagamento è una dichiarazione con la quale si promette a un altro soggetto di

eseguire una determinata prestazione.

La ricognizione di debito è una dichiarazione con la quale si riconosce

l'esistenza di una obbligazione a favore di qualcuno.

Presupposti della promessa di pagamento e della ricognizione di debito, solo la

consapevolezza dell'esistenza del debito e la volontà di ammetterne

l'esistenza.

La promessa di eseguire una prestazione è contenuta anche nei titoli di

credito.

Titolo di credito, è un documento dal quale risulta la promessa di eseguire una

prestazione a favore del possessore che sia legittimato nelle forme prescritte

dalla legge.

Il vincolo alla promessa nasce soltanto con l'emissione del titolo. Il possesso

del titolo legittima all'esercizio del diritto. Il titolo di credito, non

soltanto dimostra l'esistenza di un credito ma ne assicura la realizzazione al

suo possessore. Il titolo di credito è disciplinato come una cosà mobile. Il

titolo di credito è un documento nel quale è incorporato il diritto. Il

diritto, proprio perché incorporato al documento si trasferisce con il possesso

del documento stesso, il trasferimento ha effetto nei confronti del debitore

ceduto senza necessità di notificare a questi l'avvenuta cessione. Affinché si

possa individuare in un documento un titolo di credito è necessario che,

concorrano altri presupposti: la letteralità e l'autonomia.

Una particolare disciplina prevista per il caso di distruzione, smarrimento o

sottrazione del titolo di credito. L'Incorporazione del diritto al documento,

dovrebbe comportare in queste circostanze l'estinzione stessa del diritto.

I titoli di credito rappresentano una gamma assai vasta di documenti che possono

avere ad oggetto diverse prestazioni. Si possono distinguere: i titoli di

credito, veri e propri o in senso stretto, quando si prometta una somma di

denaro; i titoli rappresentativi di merci; i titoli di partecipazione. In

considerazione della circostanza che il titolo di credito venga emesso per una

causa tipica oppure no si distinguono in titoli casuali e i titoli astratti in

senso proprio. Secondo il diverso modo di circolazione, invece, si distinguono i

titoli di credito al portatore, i titoli di credito all'ordine e i titoli di

credito nominativi. Sono titoli di credito nominativi, quelli che legittimano

alla pretesa della prestazione sulla base di una doppia intestazione.

Tre titoli di credito all'ordine, una sicura importanza ha la cambiale, sia

nella veste di vaglia cambiario sia nella veste di cambiale tratta.

Il vaglia cambiario è un documento bollato in cui è formulata la promessa

incondizionata e sottoscritta di un soggetto di pagare una determinata somma di

denaro a favore di un altro soggetto.

La cambiale tratta, è un documento anch'esso bollato ma nel quale è formulato

da un soggetto un ordine impartito a una terza persona di pagare a favore di un

altro soggetto la somma di denaro indicata.

La cambiale è il titolo di credito astratto in senso stretto all'ordine e

costituisce titolo esecutivo.

La cambiale oltre ad essere sottoscritta dal traente, deve indicare: la

denominazione di cambiale; la promessa di pagamento; il nome del traente, il

nome del trattario è quello del prenditore; il luogo e la data di emissione; il

luogo di pagamento e la data della sua scadenza.

Oltre che a vista la cambiale può essere pagata a giorno fisso, a certo tempo

data o a certo tempo vista. Come ogni titolo di credito, anche la cambiale si

trasferisce unicamente con la girata.

La cambiale, può essere espressamente garantita con l'avallo, cioè una

dichiarazione, incondizionata e sottoscritta, di un terzo o di un firmatario

della cambiale stessa, che formalmente si manifesta con le parole per avallo o

altra formula equipollente.

Prima della scadenza, il pagamento della cambiale non è esigibile ma è

eseguibile dal trattario, sebbene a suo rischio e pericolo. Il rifiuto del

pagamento legittima il portatore alle azioni cambiarie. Una particolare azione

è la cosiddetta azione causale concessa al portatore della cambiale nei

confronti del suo immediato debitore, quest'azione presuppone che il mancato

pagamento o il rifiuto dell'accettazione risultino dal protesto.

La legge prevede due tipi di titoli bancari: l'assegno bancario è l'assegno

circolare.

L'assegno bancario e emesso da un soggetto che è autorizzato è una banca a

emetterlo e contiene un ordine di pagamento alla stessa banca a favore di un

prenditore e dei successivi eventuali giratari.

L'assegno circolare è emesso da un istituto di credito a ciò autorizzato, la

Banca d'Italia.

L'assegno bancario si presenta strutturalmente identico alla cambiale, è uno

strumento di pagamento che evita la scomodità e pericoli dell'adempimento di

un'obbligazione pecuniaria con carta moneta.

Dal punto di vista formale, l'assegno deve contenere: la denominazione di

assegno bancario; l'ordine incondizionato di pagare una determinata somma; il

nome di chi deve pagare; l'indicazione del luogo di pagamento; l'indicazione

della data e del luogo di emissione; e la sottoscrizione di chi emette

l'assegno. L'assegno bancario e pagabile sempre a vista entro termini brevissimi

dall'emissione: otto giorni, se vi è coincidenza fra luogo di emissione e di

pagamento, altrimenti 15.

Può, essere emesso un assegno bancario con la clausola non trasferibile,

clausola obbligatoria per i pagamenti superiori a ‬ 12.500.

L'assegno circolare e pagabile a vista ma entro 30 giorni dall'emissione.

Caratteristica fondamentale, è che, l'assegno circolare assicura maggiormente

il prenditore rispetto all'assegno bancario. Dal pu

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
14 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher katun92 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Ruscello Francesco.