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Diritto privato II

Le obbligazioni costituiscono il nucleo centrale del diritto civile patrimoniale. Quando si parla di obbligazioni si deve fare riferimento al rapporto obbligatorio cioè alle relazioni fra due contrapposte situazioni soggettive. Obbligazioni naturali, vincoli che si giustificano soltanto per l'esistenza di un dovere morale sociale. Le obbligazioni naturali non possono essere pretese coattivamente.

Tipologie di prestazioni

Si devono distinguere le prestazioni di dare da quelle di fare. Le prestazioni di dare sono quelle che si caratterizzano per la consegna di una cosa determinata; in quest'ambito si distinguono le applicazioni generiche dalle applicazioni specifiche. Le prestazioni di fare sono contraddistinte o dallo svolgimento di un'attività o dall'obbligo di concludere il contratto. In quest'ambito si distinguono le obbligazioni di mezzi dalle obbligazioni di risultato. Patrimonialità e interesse del creditore assurgono a elementi essenziali della prestazione. La prestazione deve essere lecita, possibile e determinata o determinabile.

Debiti di valuta e interessi

Il principio nominalistico si applica soltanto ai cosiddetti debiti di valuta, ai debiti, cioè la determinazione dei quali è fissata fin dall'origine in relazione a una determinata somma di denaro. Il denaro è anche bene che produce frutti, gli interessi. Interessi corrispettivi sono interessi che hanno la funzione di corrispettivo del godimento della somma di denaro da parte del debitore e si applicano ai crediti liquidi ed esigibili salvo che l'ordinamento o le parti abbiano stabilito diversamente. Gli interessi moratori sono interessi che hanno la funzione di risarcire il danno derivante dal ritardo nel pagamento.

Obbligazioni cumulative e alternative

Obbligazioni cumulative si verificano quando un'obbligazione presenta più prestazioni, il debitore si libera eseguendole tutte. Obbligazioni alternative, quando per la presenza di una pluralità di prestazioni, al debitore è data la possibilità di liberarsi con l'esecuzione soltanto di una di esse. Affinché si possa parlare di obbligazioni soggettivamente complesse si reputa necessaria la coincidenza di alcuni presupposti: una pluralità di soggetti, un'unica prestazione dovuta da tutti i debitori o esigibile da tutti i creditori, una unica causa giustificativa.

Obbligazioni solidali

Le obbligazioni solidali sono le tipiche obbligazioni con pluralità di soggetti. Le obbligazioni sono divisibili o indivisibili in ragione della divisibilità o indivisibilità dell'oggetto della prestazione. Le obbligazioni nascono, hanno un loro ciclo di realizzazione e una loro estinzione, ciò che viene indicato come vicende del rapporto. Un fatto è idoneo a far nascere un vincolo obbligatorio quando l'interesse a esso sotteso è reputato meritevole di tutela. La fonte è l'origine genetica del rapporto, il titolo è la ragione giustificativa del vincolo. Lo scopo per il quale nasce l'obbligazione è la realizzazione dell'interesse del creditore.

Adempimento e modalità estintive

L'adempimento non è l'unica modalità estintiva dei rapporti obbligatori. Quando si parla di adempimento parziale si fa riferimento all'esecuzione di una prestazione quantitativamente diversa da quella dovuta. La datio in solutum ha come effetto diretto la semplice modificazione del rapporto presentandosi come negozio modificativo o regolamentare, oggetto della datio in solutum è il trasferimento della proprietà o di un altro diritto. Con la datio pro solvendo l'estinzione si realizza soltanto con la riscossione del credito.

Termini di adempimento e quietanza

Tutte le obbligazioni devono avere un termine di adempimento. Le parti tuttavia possono espressamente prevedere la sua mancanza con un pactum de non petendo in perpetuum. Quando si parla di inesigibilità ci si riferisce ai crediti nei confronti dei quali mancano impedimenti che si oppongano all'esercizio della pretesa del creditore. La quietanza è la dichiarazione del creditore con la quale si attesta l'avvenuta esecuzione della prestazione. La quietanza è compresa tra le spese a carico del debitore. Analogamente alla quietanza, l'annotazione sul documento prova l'avvenuto adempimento. Ad adempiere può essere legittimato anche un terzo. Destinatario dell'adempimento è il creditore; ma legittimati a ricevere la prestazione possono essere anche il suo rappresentante, la persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice.

Estinzione delle obbligazioni

Modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento includono la novazione, la remissione del debito, la confusione, la compensazione e l'impossibilità sopravvenuta della prestazione; soltanto alcuni di questi realizzano l'interesse del creditore e per questo motivo si dice che siano modi di estinzione soddisfacenti. Modi di estinzione soddisfacenti sono: la novazione, la confusione e la compensazione, gli altri sono detti non soddisfacenti. Affinché si realizzi l'effetto novativo vi deve essere l'animus novandi cioè la volontà non equivoca di estinguere l'obbligazione originaria per costituirne una nuova. La remissione del debito realizza la semplice estinzione dell'obbligazione.

Compensazione e negozi regolamentari

La remissione è negozio a titolo gratuito che non necessita di formalità particolari per la sua validità anche se sul piano della prova richiede la forma scritta. Il legislatore ha previsto che quando due soggetti siano tra loro reciprocamente obbligati l'uno verso l'altro le obbligazioni si estinguano per le quantità corrispondenti. Tre modi diversi di operare della compensazione si distinguono: la compensazione legale, la compensazione giudiziale e la compensazione volontaria. I negozi regolamentari sono quei negozi che hanno come effetto la modificazione della disciplina di un rapporto. Con la confusione l'estinzione si produce perché nella stessa situazione vengono a confluire le posizioni di creditore e debitore del medesimo rapporto.

Impossibilità sopravvenuta e cessione del credito

Se, nonostante il comportamento diligente posto in essere dal debitore, la prestazione dovesse diventare impossibile, l'obbligazione si estinguerebbe per impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile. Quando si parla di cessione del credito ci si riferisce al trasferimento della situazione creditoria dall'originario creditore a un nuovo creditore. La cessione del credito attua il trasferimento della situazione con il semplice consenso delle parti. Incedibili sono i crediti strettamente personali e quelli espressamente indicati dal legislatore.

Delegazione, espromissione e accollo

Comuni alle sole ipotesi di delegazione e di accollo è l'esclusione del potere del creditore di agire contro il debitore originario in caso di insolvenza del delegato. Con la delegazione il debitore si accorda con terzo affinché questi prometta al creditore di adempiere l'obbligazione. Nella delegazione bisogna distinguere se l'assunzione del debito è casuale o pura: casuale, se nell'atto di assunzione del debito si richiama il rapporto di valuta o il rapporto di provvista; pura, se nell'atto di riassunzione del debito non viene richiamato alcun rapporto. Con l'espromissione si realizza un accordo fra terzo e creditore sulla base del quale il terzo assume verso il creditore il debito del debitore principale. Elemento distintivo con la delegazione è la spontaneità dell'intervento da parte del terzo. Accollo è l'accordo con il quale il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro.

Obbligazione risarcitoria e garanzie specifiche

L'obbligazione risarcitoria mira a ristorare il creditore della perdita subita mediante l'imposizione in capo al debitore di una nuova obbligazione avente a oggetto una somma di denaro. Azione risarcitoria deve comprendere sia il danno emergente sia il lucro cessante. In ogni caso il risarcimento è dovuto quando si dimostri l'esistenza di un nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno. La clausola penale può essere prevista come corrispettivo in previsione di un eventuale recesso dal contratto. Caparra confirmatoria con la quale al momento della conclusione del contratto una parte consegna all'altra una somma di denaro a testimonianza della serietà dell'impegno assunto.

Mora del debitore e responsabilità patrimoniale

Mora del debitore si determina in un ritardo imputabile al debitore che lo fa considerare inadempiente. Affinché il debitore sia considerato in mora è necessario che il creditore manifesti intollerabilità del ritardo ponendo in essere un atto formale: intimazione o richiesta di adempimento fatta per iscritto. Si parla di responsabilità patrimoniale del debitore in senso che il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. La responsabilità patrimoniale del debitore non incontra limiti se non nei casi stabiliti espressamente dalla legge. L'intero patrimonio del debitore è detto anche garanzia generica, alla garanzia generica si contrappongono le cosiddette garanzie specifiche perché collegate a un bene specifico o a una persona.

Garanzie reali e personali

Il legislatore ha previsto il divieto del patto commissorio, cioè il patto con la quale si conviene che in caso di inadempimento dell'obbligazione la proprietà della cosa data in garanzia passa al creditore. Il principio della par condicio creditorum non è assoluto. Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e ipoteca. Diritto di ritenzione, diritto del creditore di trattenere la cosa da restituire al proprietario finché questi non adempia all'obbligazione. I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale sono: l'azione surrogatoria, l'azione revocatoria, e il sequestro conservativo.

Azioni di tutela del creditore

Con l'azione surrogatoria, l'ordinamento attribuisce al creditore il potere di esercitare il diritto e le azioni che al debitore spettano nei confronti dei terzi e che il debitore trascura di esercitare: riconosce al creditore il diritto di sostituirsi al debitore nell'esercizio dei sui poteri. Presupposti dell'azione surrogatoria sono: l'inerzia del debitore nell'esercizio dei suoi diritti, il pregiudizio del creditore, la patrimonialità e la disponibilità da parte del creditore dei diritti non esercitati del debitore verso terzi. L'azione revocatoria tende a tutelare il creditore di fronte alle attività poste in essere dal debitore che diminuiscono il suo patrimonio.

Sequestro conservativo e privilegi

Quando, in considerazione del pericolo di atti pregiudizievoli delle sue ragioni da parte del debitore, il creditore ha il fondato timore di perdere la garanzia patrimoniale, il giudice può disporre sequestro conservativo dei beni del debitore. Oggetto del sequestro possono essere tutti i beni del debitore compresi i crediti da lui vantati. I privilegi sono una causa di prelazione strettamente collegate al credito. I privilegi si esercitano sui beni del debitore e sono generali o speciali: sono generali se hanno a oggetto tutti i beni mobili del debitore; sono speciali se hanno a oggetto determinati beni, mobili o immobili, del debitore.

Pegno e ipoteca

Il pegno e ipoteca costituiscono le cause legittime di prelazione e attribuiscono un diritto sulla cosa oggetto della garanzia. Per questo vengono tradizionalmente qualificati diritti reali di garanzia. Il pegno e ipoteca attribuiscono al creditore il diritto di prelazione. Pegno e ipoteca presentano i caratteri dell'accessorietà, della specificità e dell'indivisibilità. Il pegno attribuisce al creditore il diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in garanzia. Si costituisce con un atto di autonomia privata. In pegno possono essere costituiti i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e i diritti aventi a oggetto beni mobili. Essenziale al pegno è lo spossessamento del debitore, lo spossessamento si deve accompagnare al pegno per tutta la sua durata.

Quantunque ne divenga possessore, il creditore pignoratizio non può usare la cosa senza il consenso del costituente salvo che l'uso sia necessario per la sua conservazione. In caso di inadempimento, il creditore può fare espropriare la cosa concessa in pegno. Il pegno deve risultare da atto scritto notificato al debitore del credito dato in pegno o da quest'ultimo accettato con una scrittura avente data certa.

Ipoteca

L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche contro il terzo acquirente, i beni oggetto della garanzia e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione. L'ipoteca ne possono costituire oggetto: i beni immobili con le loro pertinenze, l'usufrutto di beni immobili, il diritto di superficie, il diritto dell'enfiteuta, nonché le rendite dello Stato e i beni mobili registrati. Ipoteca si costituisce con la sua iscrizione presso i registri immobiliari. L'iscrizione svolge la funzione pubblicitaria costitutiva.

Si distinguono ipoteca legale, se l'ipoteca trova la sua giustificazione nella legge stessa, ipoteca giudiziale se la giustificazione è in una sentenza del giudice, ipoteca volontaria, quando sono i soggetti stessi a dichiarare anche unilateralmente di voler iscrivere ipoteca. Su un medesimo bene si possono iscrivere anche più ipoteche, si assegna a ogni ipoteca un grado corrispondente al numero d'ordine di iscrizione. Il grado dell'ipoteca non è immutabile. L'ipoteca si estingue per cause che riguardano il credito o il rapporto ipotecario.

Sotto il primo profilo, l'ipoteca si estingue con l'estinzione dell'obbligazione; sotto il secondo profilo invece con il perimento del bene ipotecato, con la rinuncia del creditore risultante espressamente da un atto scritto, con lo spirare del termine stabilito, con l'avvalersi della condizione risolutiva, o con la vendita forzata. L'ipoteca si estingue, altresì, per il decorso del termine di 20 anni dall'iscrizione.

Anticresi

L'anticresi è il contratto con il quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinché il creditore ne percepisca i frutti, imputandoli, se dovuti, e secondo la regola stabilita, prima agli interessi e poi al capitale. Per la validità del contratto è richiesta la forma scritta. L'anticresi dura finché il creditore non è soddisfatto, salvo che sia stata prevista una durata che non può essere superiore a 10 anni.

Fideiussione

Tra le garanzie più importanti troviamo la fideiussione. Con la fideiussione un soggetto si obbliga personalmente verso il creditore garantendo l'adempimento di un'obbligazione altrui. La fideiussione si costituisce con un contratto fra terzo e creditore ed è efficace anche se il debitore non è a conoscenza. Una fideiussione per debito futuro si realizza con il mandato di credito. Il mandato di credito è il contratto con il quale una persona si obbliga verso l'altra che gli ha conferito l'incarico a fare credito a terzi.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher katun92 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Ruscello Francesco.
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