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TRATTATIVE E DOVERE DI BUONA FEDE

Durante le trattative per un contratto, le parti devono comportarsi in buona fede. Se una parte agisce in

modo scorretto (come abbandonare le trattative ingiustificatamente o influenzare l'altra parte in modo illecito),

può essere ritenuta responsabile per danni.

Questo tipo di responsabilità è chiamato responsabilità precontrattuale

CONDIZIONI GENERALI E CONTRATTI DEL CONSUMATORE

Quando si concludono contratti di massa, le aziende spesso usano moduli con clausole standard che i clienti

possono solo accettare o rifiutare. È importante proteggere i consumatori da abusi.

Le condizioni generali sono valide solo se l'altra parte ha avuto la possibilità di conoscerle.

Inoltre, se ci sono clausole aggiuntive nel contratto, queste prevalgono su quelle standard incompatibili.

Le clausole che limitano diritti del consumatore devono essere approvate separatamente per essere valide.

VIZI DELLA VOLONTÀ

Se colui da cui proviene la manifestazione di volontà all’interno di un contratto, si trova in una situazione

incapacità di agire o il processo contrattuale ha subito delle interferenze, queste situazioni possono portare

all’invalidità dell’atto, creando vizi.

I vizi della volontà a cui la legge attribuisce rilevanza sono: l’errore, il dolo e la violenza. (art. 1427) ?

TEORIA DELL’AFFIDAMENTO

La teoria dell’affidamento tutela chi, in buona fede, si affida alla volontà espressa da un’altra parte,

riconoscendo che non sempre la dichiarazione corrisponde alla reale intenzione. La protezione di questo

affidamento è essenziale per garantire la stabilità e l’affidabilità dei contratti.

ERRORE OSTANTIVO E ERRORE VIZIO

L’errore consiste in una falsa conoscenza della realtà, equiparata l’ignoranza.

ERRORE VIZIO:è un incidente sul processo interno di formazione della volontà (es. compro un oggetto

credendo sia d’oro, invece è metallo)

ERRORE OSTANTIVO: cioè errata dichiarazione (es. voglio scrivere 100, ma per sbaglio scrivo 110),

quindi volontà del dichiarante correttamente formata ma espressa in un modo che non rispecchia l’effettiva

volontà della parte.

Entrambi gli errori determinano l’annullabilità del contratto

RILEVANZA DELL’ERRORE

Il contratto può essere annullato solo se l’errore è essenziale, cioè se senza quell’errore il contratto

sarebbe stato concluso. Inoltre, l’errore deve essere riconoscibile dall’altra parte: cioè, la persona con cui ho

stipulato il contratto, avrebbe dovuto accorgersi dell’errore.

Se la parte in errore non viene corretta, e l’altra parte si offre di eseguire il contratto come

originariamente pensato, l’azione di annullamento non può più essere richiesta.

ESSENZIALITÀ DELL’ERRORE

L’errore deve essere importante per il contratto. Se l’errore riguarda qualcosa di secondario o irrilevante, il

contratto non può essere annullato. L’articolo 1429 del codice civile fornisce alcuni esempi di errori rilevanti:

- Errore sulla natura del contratto: ad esempio, credere di stipulare un contratto di locazione quando in

realtà si tratta di una vendita.

- Errore sull’oggetto del contratto: ad esempio, credere di comprare viti, ma in realtà si stanno comprando

bulloni.

- Errore sulla qualità dell’oggetto del contratto: ad esempio, credere che un oggetto sia oro, quando in

realtà è bronzo.

- Errore sull’identità o qualità dell’altra parte: ad esempio, credere che una persona sia qualificata per

vendere un prodotto, quando non lo è.

- Errore sulla quantità: in questo caso, l’errore non annulla il contratto, ma lo corregge (ad esempio, se

compro più stoffa di quella che mi serve).

- Errore di diritto: riguarda un errore su leggi o norme. In generale, l’ignoranza della legge non giustifica,

ma se l’errore riguarda la valutazione di una situazione legale (ad esempio, credere che un atto sia legale

quando non lo è), allora può essere chiesto l’annullamento.

Il dolo è un vizio del consenso che si verifica quando una parte induce l’altra a concludere un contratto

mediante inganno o trucchi, facendole credere cose non vere. Il dolo rende il contratto annullabile, se

l’inganno è stato determinante per la sua decisione di concluderlo.

Ci sono due principali tipi di dolo:

Dolo determinante: quando l’inganno è così grave che senza di esso la parte ingannata non avrebbe mai

concluso il contratto.

Dolo incidentale: quando l’inganno non è così determinante da far annullare il contratto, ma può comunque

portare a una riduzione del risarcimento o a modifiche dell’accordo.

VIOLENZA FISICA E PSICHICA

In ambito contrattuale, la violenza fisica e la violenza psichica sono vizi del consenso che rendono il contratto

annullabile. Questi vizi si verificano quando una parte è costretta a stipulare un contratto contro la sua

volontà a causa di una pressione indebita o minacce.

La violenza fisica si verifica quando una parte è costretta a concludere un contratto mediante minacce di

danno fisico imminente, come ad esempio una persona che firma un contratto sotto la minaccia di essere

picchiata o danneggiata fisicamente. La violenza fisica costringe la persona a prestare il consenso senza che

sia veramente libero, quindi il contratto può essere annullato.

La violenza psichica riguarda minacce o pressioni che agiscono sulla psiche della persona, creando un grave

timore che la costringe ad accettare il contratto. Ad esempio, minacciare di danneggiare la reputazione di una

persona, o di causare un danno grave e irreparabile a qualcuno a cui essa tiene (come un familiare o un

amico), è considerato violenza psichica. Anche se non c’è una minaccia fisica, l’intimidazione psicologica può

annullare la volontà della persona e determinare la sua adesione al contratto.

CONDIZIONI PER L’ANNULLABILITÀ

Perché il contratto sia annullabile per violenza, è necessario che:

- Vi sia stata una minaccia ingiusta, che abbia causato una costrizione della volontà della parte danneggiata.

- La minaccia sia grave e tale da generare un timore tale da impedire alla parte di agire liberamente.

- La minaccia deve essere tale da influenzare decisivamente la decisione della parte di concludere il contratto.

FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto è un accordo tra due o più persone, e la forma del contratto è il modo in cui questo accordo viene

espresso. La forma rende il contratto visibile e lo rende giuridicamente valido.

Libertà di forma: Di solito, non c’è bisogno di seguire una forma specifica per fare un contratto. Un contratto

può essere fatto anche solo a voce o con gesti (ad esempio, fare un’offerta in un’asta).

Contratti solenni: Però, ci sono contratti che devono essere fatti in una forma precisa, come i contratti che

riguardano beni immobili (come la vendita di una casa).

Se non vengono fatti nella forma richiesta dalla legge, questi contratti sono nulli. Questo tipo di contratto è

chiamato “contratto solenne”, in quanto la legge richiede una forma particolare per la sua validità.

Forma ad substantiam significa che il contratto non esiste affatto, se non è fatto nella forma richiesta dalla

legge (ad esempio, una vendita di un immobile deve essere fatta per iscritto).

Forma ad probationem significa che la forma non è necessaria per la validità del contratto, ma serve solo

come prova in caso di controversia (come nel caso di un trasferimento di azienda).

Se manca questa forma, il contratto è comunque valido, ma sarà difficile provarlo senza il documento richiesto

dalla legge, salvo che una delle parti non faccia una dichiarazione giurata.

La rappresentanza è l’istituto che consente a un soggetto (detto rappresentante) di compiere atti giuridici in

nome e per conto di un altro soggetto (detto rappresentato).

1.Rappresentanza Diretta:

Il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato. Gli effetti giuridici si producono

immediatamente nella sfera del rappresentato.

•Esempio: un agente immobiliare che dichiara di agire per il venditore.

2.Rappresentanza Indiretta:

Il rappresentante agisce per conto del rappresentato, ma senza spendere il suo nome. Gli effetti si producono

nella sfera del rappresentante, che successivamente li trasferisce al rappresentato.

• Esempio: un intermediario acquista un bene per conto del rappresentato senza dichiararlo.

I negozi con esclusa la rappresentanza si riferiscono a una categoria di contratti o atti giuridici in cui non è

possibile, per legge o per natura dell’atto, che vengano compiuti tramite rappresentanza. In altre parole, tali

negozi richiedono che l’atto sia compiuto personalmente dal soggetto interessato, senza delega a un

rappresentante.

Le fonti della rappresentanza sono gli elementi che conferiscono al rappresentante il potere di agire in nome e

per conto del rappresentato. Queste fonti possono derivare:

1. Rappresentanza Legale

Deriva direttamente dalla legge, indipendentemente dalla volontà del rappresentato.

•Esempi: Genitori che rappresentano i figli minori, tutore che rappresenta un soggetto interdetto.

2. Rappresentanza Volontaria

Deriva dalla volontà del rappresentato, che conferisce il potere di rappresentanza tramite un atto negoziale,

solitamente una procura.

È basata su un rapporto fiduciario tra rappresentato e rappresentante.

Può essere revocata in qualsiasi momento, salvo patto contrario o disposizioni particolari.

•Esempi: Conferimento di una procura per vendere un immobile, nomina di un rappresentante per

partecipare a un’assemblea condominiale.

3. Rappresentanza Organica

Si verifica quando il potere di rappresentanza è attribuito in virtù di una carica o funzione esercitata in

un’organizzazione.

È tipica delle persone giuridiche, dove i rappresentanti agiscono come organi dell’ente.

•Esempi:L’amministratore di una società per azioni, il presidente di un’associazione.

4. Rappresentanza Apparente

Non si fonda su un atto formale o su una disposizione legale, ma sulla buona fede del terzo che confida in una

situazione apparente.

Si verifica quando il rappresentante sembra essere legittimato ad agire per il rappresentato (es. per un

comportamento del rappresentato stesso).

Gli atti compiuti dal rappresentante apparente possono vincolare il rappresentato se il terzo ha agito in buona

fede.

Procura

Il negozio con il quale una persona conferisce ad un'altra il potere di rappresentanza si chiama procura.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher KekkoMo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Napoli - Parthenope o del prof Bocchini Roberto.
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