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Esame di diritto privato

Professoressa C. Cambria

Sezione prima

Introduzione

Modulo I

Cap. I: L’ordinamento giuridico e le fonti del diritto

Le norme di diritto privato ↓ regolano i rapporti tra soggetti.

Importante è capire come si strutturi e si applichi.

La norma giuridica

La norma giuridica ↓ descrive uno o più fatti e stabilisce quali conseguenze giuridiche si verificano; ad esempio l’art. 2043 del cc.

L’art. 2043 parla del risarcimento per fatto illecito.

↓ “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un fatto ingiusto, obbliga colui che l’ha commesso a risarcire il danno”.

Fatto doloso/colposo ↓ ↓ È danno ingiusto, è l’obbligo a risarcire.

Fattispecie ↓ L’effetto giuridico ↓

Immagine del fatto, cioè il fatto o i fatti al cui verificarsi si ricollega una conseguenza, ossia l’effetto giuridico. ↓ ↓ ↓

La fattispecie non è altro che la situazione tipo descritta dalla norma.

Può essere astratta ↓ concreta ↓

Quando si ha la situazione tipo, cioè lo schema che qualifica un fatto concreto che viene desunto dal tipo generico.

Quando si ha in concreto il fatto conforme alla fattispecie astratta.

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Tipologie di fattispecie

La fattispecie può essere:

  • Semplice ↓
  • Complessa ↓

Semplice quando si ha un singolo fatto.

Complessa quando la fattispecie è composta da una pluralità di fatti collegati tra loro in vista della produzione di un effetto finale.

La norma giuridica viene applicata ↓ con comandi particolari e concreti ↓ esempio sentenze o disposizioni di legge.

↓ Affinché queste norme vengano applicate ↓ devono essere interpretate con principi e criteri precisi:

  • Criterio letterale ↓
  • Criterio funzionale ↓

Il criterio letterale impone all’interprete di attribuire alla legge il senso “fatto palese del significato proprio delle parole secondo la connessione di esse”. Questo criterio impone al giudice di attenersi strettamente al diritto.

Il criterio funzionale impone all’interprete di non fermarsi al significato letterale e scoprire “le intenzioni del legislatore”, cioè lo scopo al quale essa risulta obiettivamente funzionale e che ne costituisce la ratio.

↓ Si dà quindi un significato più ampio e un’interpretazione estensiva.

↓ ↓ Esempio: art. 3 della Costituzione “tutti i cittadini hanno diritto a pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge”, usando la parola cittadini, non significa che il principio di uguaglianza vale solo per i cittadini italiani e per gli stranieri non valga, infatti qua con questo termine si intende uomini, perché bisogna interpretarlo secondo la finalità per cui la norma nasce.

≠ Diverso dall’interpretazione più ristretta che possiamo trovare ad esempio nell’art. 2059 del cc. “il danno non patrimoniale non deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”, secondo l’interpretazione della Corte di cassazione il danno non patrimoniale va inteso nel senso più ristretto come danni morali soggettivi.

Inoltre:

  • Interpretazione adeguatrice o evolutiva ↓
  • Interpretazione sistematica ↓

L’interpretazione si adegua nell’evolversi dei valori sociali nel tempo.

Interpretazione della norma tenendo conto del complesso delle disposizioni che tutelano quel particolare interesse.

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Il procedimento analogico

Nel campo interpretativo si può usare un altro strumento ↓ procedimento analogico

Quando una controversia non si può decidere con una disposizione precisa si fa ricorso a disposizioni usate per regolare casi simili o materie analoghe (analogia legis). ↓

Nel caso in cui il giudice non trovi neanche una disposizione usata per regolare casi simili, questo deve decidere secondo il principio generale dell’ordinamento giuridico dello Stato (analogia iuris).

Questi ultimi si ricavano dall’insieme delle leggi o si trovano formulati in norme costituzionali o in altre norme di carattere generale.

Il procedimento analogico non può essere utilizzato per le norme personali e le norme eccezionali (le norme eccezionali sono quelle che fanno eccezione alle regole generali).

Le fonti del diritto italiano

Le fonti del diritto italiano sono:

  • Costituzione
  • Leggi ordinarie
  • Leggi regionali
  • Regolamenti
  • Usi

↓ Oltre alle fonti del diritto italiano ↓ ci sono le fonti comunitarie ↓

L’Italia fa parte dell’UE e di conseguenza la comunità può emanare i regolamenti comunitari che sono applicabili in tutti i paesi della comunità. ↓ Ciò rappresenta un vero e proprio limite alla sovranità dello Stato italiano.

Nelle fonti del diritto italiano ↓ la Costituzione ha la supremazia.

Nessuna legge la può contraddire. Questa contiene:

  • Norme fondamentali di organizzazione dello Stato.
  • Diritti e doveri fondamentali del cittadino.

↓ Che vincolano sia i privati che lo Stato e il Parlamento.

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Leggi ordinarie e leggi regionali

Dopo la Costituzione ↓ nella gerarchia delle fonti troviamo le leggi ordinarie

Le norme principali del diritto italiano sono contenute nel codice civile del 1942 ↓ con il tempo e le nuove esigenze sociali sono nate altre leggi ordinarie che affiancano le leggi del codice civile ↓

Altre leggi dello Stato sono le leggi di esecuzione dei trattati emanati dalla comunità europea ↓ queste leggi devono essere interpretate alla luce delle leggi internazionali precedentemente emanate, in conformità dell’art. 10 della Costituzione che sancisce l’obbligo del rispetto delle convenzioni internazionali.

Dopo la Costituzione e le leggi ordinarie abbiamo le leggi regionali ↓ queste sono emanate nel rispetto dell’art. 116-117 della Costituzione che attribuiscono la possibilità per le regioni di emanare leggi in determinate materie: amministrazione locale, urbanistica, turismo, caccia, agricoltura, artigianato.

↓ Queste devono rispettare gli interessi nazionali e delle altre regioni e rispettare la legge dello Stato.

I regolamenti

Al quarto posto nella gerarchia delle fonti abbiamo i regolamenti ↓ essi si distinguono in base alla materia regolata e secondo il fondamento della loro efficacia ↓

Esempio: nel diritto privato hanno molta importanza i regolamenti di esecuzione che vengono emanati per disciplinare l’applicazione delle leggi statali e regionali specificandole e completandole.

Gli usi o consuetudini

Al quinto posto della categoria delle fonti del diritto abbiamo ↓ gli usi, o consuetudini.

Gli usi ↓ nascono impersonalmente dalla tradizione formatasi con la pratica in un determinato periodo di tempo ↓

Per l’esistenza della consuetudine occorrono due elementi:

  • Elemento oggettivo ↓
  • Elemento soggettivo o psicologico ↓

L’elemento oggettivo consiste in una pratica uniforme e costante tenuta per lungo tempo da più soggetti.

L’elemento soggettivo o psicologico richiede che la pratica eseguita nel tempo sia fatta con la convinzione che sia obbligatoria poiché conforme a una norma giuridica.

↓ Il tempo necessario non è preciso, ma deve essere tale da fare acquisire alla consuetudine la dignità di una norma agli occhi di tutti gli associati.

↓ Se manca l’elemento psicologico si ha solo un uso di fatto e non una fonte di diritto.

Nelle fonti del diritto italiano le consuetudini hanno una posizione subordinata in quanto nella materia regolata dalle leggi e dai regolamenti la consuetudine ha efficacia solo se viene da questi richiamata.

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Applicazione della norma e attività giurisdizionale

La norma giuridica è generale e astratta ↓ affinché la norma giuridica venga applicata è importante che avvenga un fatto conforme alla fattispecie trattata nella norma ↓

Il ruolo del giudice è molto importante perché è colui che accerta la sussistenza del fatto e la possibilità di applicare la norma che può essere interpretata e infine decidere emanando la sentenza.

↓ Questo meccanismo costituisce l’attività giurisdizionale.

Il legislatore nell’emanare le norme delle volte può decidere di emanare le così dette clausole generali, ossia i principi generali che sarà poi compito della giurisprudenza applicarli ai casi concreti.

Esempio di clausole generali:

  • Giustificato motivo.
  • Danno ingiusto.
  • Correttezza.
  • Buona fede.
  • Diligenza del buon padre di famiglia.

↓ In questo caso le norme sono flessibili e grazie all’interpretazione possono essere adeguate ai vari casi e alle nuove esigenze che emergono con il passare del tempo.

Il concetto di equità

Un’attenzione particolare spetta al concetto di equità

L’equità si contrappone alla rigidità delle norme giuridiche esprimendo l’ideale di una giustizia perfettamente adeguata alle particolarità di ogni caso concreto. ↓

Quando il giudice decide secondo equità deroga all’applicazione rigida.

↓ Delle volte il concetto di equità viene usato anche con un significato ridotto e specifico.

Con riferimento all’equivalenza tra prestazioni e controprestazioni.

Oppure per determinare un valore approssimativo o con criterio transitivo.

Ordinamento giuridico e giurisprudenza

L’ordinamento giuridico è composto da:

  • Norme emanate dal legislatore.
  • Giurisprudenza.

I giudici hanno infatti la possibilità di decidere secondo regole da essi stessi costituite che non sono vincolanti per la generalità dei soggetti ma valgono solo per quel preciso caso.

↓ La decisione emanata dal giudice non è vincolante neanche per un altro giudice al quale gli si presenta una situazione simile.

↓ Attorno alle decisioni dei giudici si possono formare degli orientamenti stabili che possono essere oggetto di interpretazione. Inoltre la giurisprudenza non essendo vincolante per gli altri giudici può essere adeguata al caso concreto anche in base al mutamento della società e al passare del tempo. Infatti la nuova giurisprudenza prevale sulla vecchia.

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Cap. II: Diritto privato e diritto pubblico

Diritto privato ≠ diritto pubblico ↓

Le differenze tra questi due sistemi sono:

1. Diversi interessi che le norme tendono a realizzare

Infatti esistono:

  • Interessi particolari o individuali, norme di diritto privato.
  • Interessi generali o pubblici, norme di diritto pubblico.

Questi interessi individuali sono affidati a strumenti e a meccanismi con spiccati caratteri di libertà e autonomia.

↓ I loro portatori agiscono in parità giuridica e autoregolano i loro rapporti e creano liberamente gli schemi giuridici dove inquadrare le loro attività.

Gli interessi generali o pubblici sono affidati a tecniche caratterizzate dall’autoritatività, questo potere lo hanno lo Stato e gli enti pubblici.

↓ Questi interessi consistono nelle imposizioni fatte ai singoli, cioè consistono nelle manifestazioni di potere fatte dal legislatore ai cittadini.

2. Diversi soggetti

Infatti:

  • Il diritto privato disciplina i rapporti tra soggetti privati che hanno una posizione di parità tra loro.
  • Il diritto pubblico disciplina i rapporti tra un soggetto pubblico che possiede il potere di supremazia, con un soggetto privato oppure tra due soggetti pubblici.

Questi interessi individuali sono affidati a strumenti e a meccanismi con spiccati caratteri di libertà e autonomia.

↓ I loro portatori agiscono in parità giuridica e autoregolano i loro rapporti e creano liberamente gli schemi giuridici dove inquadrare le loro attività.

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Cap. III: La Costituzione e il diritto privato

Nella gerarchia delle fonti del diritto italiano ↓ la Costituzione ha la supremazia ↓ a ciò viene dato un duplice significato:

  • La supremazia consiste nella funzione di legittimare i poteri pubblici e disciplinare l’attività legislativa.
  • La supremazia consiste nel fatto che la Costituzione contiene i principi dell’ordinamento. Diritti e doveri del cittadino.

↓ Per questo la Costituzione è rigida, cioè può essere modificata con particolari procedure.

↓ Secondo questo orientamento la Costituzione è rigida perché in questo modo non si possono modificare i principi fondamentali.

Pertanto la Costituzione esprime la parte generale di tutto il diritto e anche del diritto privato.

Un problema si ha quando ↓ il potere legislativo ↓ emana una legge ordinaria che contrasta i principi costituzionali.

↓ In questo caso se il giudice che deve giudicare in base a questa legge ordinaria ↓ si accorge del contrasto con la Costituzione manda la legge alla Corte costituzionale

La Corte costituzionale se accerta il contrasto, dichiara con sentenza l’illegittimità costituzionale.

↓ Inoltre le norme costituzionali ↓ possono contenere dei precetti che si limitano a prescrivere azioni da svolgere in futuro e quindi non concretamente applicabili.

↓ Ciò non significa che la norma è inefficace, e questa rende comunque legittima la legge ordinaria.

Le norme costituzionali presentano ↓ problemi di interpretazione ↓ perché formulate in termini generali.

↓ Il primo passo per interpretarle è l’interpretazione letterale ↓ i termini vanno intesi sia con il significato politico che quello tecnico-giuridico.

↓ Inoltre queste norme vanno intese anche alla luce delle altre norme, norme costituzionali.

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I diritti inviolabili dell’uomo

Nella Costituzione ↓ troviamo i diritti inviolabili dell’uomo ↓ questi hanno origine nella dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino.

↓ Basata su tre principi:

  • Libertà privata, cioè autonomia degli individui e libertà di agire.
  • Proprietà, dichiarata inviolabile e sacra, è considerato il primo fondamento per la libertà.
  • Uguaglianza, la legge è uguale per tutti.

Questi principi sono presenti nello Stato di diritto che è caratterizzato da:

  • Sovranità della legge.
  • Sistema dei rimedi giurisdizionali.
  • Divisione dei poteri.
  • Certezza del diritto.
  • Principio di retroattività delle leggi, la legge viene applicata dal momento in cui è emanata.

La Costituzione italiana è in contrapposizione con lo Stato totalitario.

↓ Infatti non è l’uomo al servizio dello Stato ma lo Stato al servizio dell’uomo.

Nella Costituzione troviamo:

  • I diritti inviolabili dell’uomo.
  • Diritti e libertà specifiche.
  • Libertà e diritti che tutelano lo svolgimento materiale dell’esistenza.
  • ↓ Art. 2 della Cost.
  • Libertà personale.
  • Libertà di religione.
  • Libertà lavorativa.
  • Proprietà privata.

Oltre i principi trattati nella Costituzione ↓ esistono altri diritti.

↓ La Costituzione infatti stabilisce che con le leggi ordinarie si possa disporre dei rapporti e diritti non trattati esplicitamente nella Costituzione ↓ ciò è definito riserva di legge ↓ queste leggi devono essere emanate nel rispetto della Costituzione secondo il procedimento democratico.

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Il principio di eguaglianza

Nella Costituzione ↓ all’art. 3 comma 1 viene trattato il principio di eguaglianza

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinione politiche, condizioni sociali e personali.”

↓ Questa è una norma fondamentale ↓ l’eguaglianza non è riferita solo ai cittadini ma anche agli stranieri ↓

Il principio generale di eguaglianza trova delle applicazioni particolari:

  • L’eguaglianza dei coniugi nel matrimonio.
  • L’eguaglianza fra i lavoratori.
  • Eguaglianza tra gli elettori.

L’uguaglianza ↓ richiede un uguale trattamento in situazioni uguali, e un disuguale trattamento in situazioni diverse ↓

Occorre stabilire quando la diversità delle situazioni giustifica un diverso trattamento e quando no.

↓ Possiamo dire che la diversità di trattamento è illecita:

  • Quando ha fine di perseguire un particolare gruppo.
  • Quando è dettata dal pregiudizio.
  • Quando esprime l’idea di una diversa dignità umana in base all’appartenenza ad un gruppo.

↓ In questi casi la Corte costituzionale ha il compito di annullare l’illegittima discriminazione.

Nell’art. 3 comma 2 della Costituzione ↓ si dà il compito alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana perché limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini.

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Cap. IV: Aspetti generali del diritto privato

La regola giuridica ha la funzione di assicurare la pacifica convivenza e lo sviluppo dei consociati ↓ proprio per questo gli ordinamenti vietano al privato di farsi giustizia da sé ↓

Esempio: se il vicino del mio fondo ha il passaggio sul mio fondo senza averne diritto, io non potrò

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher DARIOGEMINI di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof La Rocca Delia.
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