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Riassunto del materiale sulla riforma della filiazione

INDICE:

LA FILIAZIONE:

- L'unicità dello status di figlio dopo la legge 10/12/2012 n°219;

- I figli nati dopo il matrimonio;

- La prova della filiazione;

- L'azione di disconoscimento della paternità del figlio nato nel matrimonio, le azioni di reclamo e contestazione dello

stato di figlio;

- Il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio;

- La dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità;

- I figli nati da genitori legati tra loro da relazione di parentela o affinità;

- Profili di disciplina della condizione dei figli nati fuori dal matrimonio: l'esercizio delle funzioni genitoriali, il

cognome del figlio e il suo inserimento nella famiglia del genitore;

- La procreazione medicalmente assistita.

LA RESPONSABILITA' GENITORIALE E LA TUTELA DEI MINORI:

- Rapporti tra genitori e figli: la responsabilità genitoriale e i diritti e i doveri del figlio;

- La tutela dei minori.

ABBREVIAZIONI USATE:

C.C. = Codice Civile

L. 219/12 = Legge 10/12/2012 n°219

Rif.75 = Riforma del 1975

C. Cost. = Corte Costituzionale

Art. = Articolo

Artt. = Articoli

Cost. = Costituzione

D. 154/13 = Decreto legislativo 28/12/2013 n°154

P.M. = Pubblico ministero

P.M.A. = Procreazione medicalmente assistita La filiazione

L'unicità dello status di figlio dopo la legge 10/12/2012 n°219:

Quando la relazione biologica tra genitore e figlio diviene un rapporto giuridico (quando cioè viene accertata secondo

le regole del diritto) si costituisce in capo al figlio uno status che porta con se un insieme di effetti giuridici.

Per tradizione il trattamento giuridico e sociale dei figli era diverso a seconda se questi fossero nati da genitori tra

loro coniugati o al di fuori del matrimonio (particolarmente penalizzante il trattamento riservato a coloro che fossero

nati fuori dal matrimonio da persone sposate, cioè i figli adulterini).

Con la riforma del 1975 si conservava la distinzione tra figlio legittimo se concepito da genitori uniti in matrimonio

(contava il momento del concepimento, non della nascita) e figlio naturale (prima di tale riforma definito figlio

illegittimo) cioè concepito da genitori non sposati tra loro. Nella versione originale del c.c. i figli naturali erano molto

svantaggiati rispetto ai figli legittimi e neanche con la rif.75 si è arrivati alla piena equiparazione, in quanto solo alle

persone nate da genitori sposati era riconosciuto lo status familiae con tutte le sue implicazioni personali, patrimoniali

e successorie.

La prima conseguenza di questa diversità di trattamento emergeva nella relazione di parentela. Infatti per i figli

legittimi la parentela si estendeva a tutti i parenti dei genitori (compresi i rapporti di affinità), mentre per i figli

naturali la relazione giuridica era limitata ad un rapporto bilaterale tra il figlio e il genitore che lo aveva riconosciuto.

Sul piano successorio questo faceva si che i figli naturali fossero per legge successori soltanto del proprio genitore e

non avevano alcun diritto legale rispetto alla successione degli altri consanguinei (salvo il caso della successione tra

fratelli "naturali", frutto di interventi della C.Cost. che comunque ribadiva il principio dell'inesistenza di un rapporto

giuridico di "parentela naturale"). Inoltre i figli legittimi avevano la facoltà di soddisfare in denaro o in beni immobili

la porzione di eredità spettante ai figli naturali se questi non si opponevano.

L'art. 251 c.c. impediva il riconoscimento dei figli di genitori legati tra loro da un vincolo di parentela (anche solo

naturale) in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado o da un vincolo di affinità in linea retta. 1

L'insoddisfazione per il trattamento giuridico riservato ai figli naturali è stata motivo di molte sentenze della C. Cost.

per mezzo delle quali sono state dichiarate illegittime molte disposizioni discriminatorie.

I precetti costituzionali però non sono idonei ad individuare un assetto normativo completo perché c'è il limite della

discrezionalità del legislatore e la corte non si può sostituire ad esso. Infatti la cost. non esclude in assoluto una

differenza di regime tra le figure di filiazione: l'art. 30, comma 3 Cost. implica un bilanciamento tra l'esigenza di

assicurare tutela ai figli nati fuori dal matrimonio e l'esigenza di tutelare i diritti dei componenti della famiglia

legittima. Quindi la diversità di regime giuridico non è illegittima di per se, basta che sia adeguato all'art. 30.

Con la l. 219/12 si è arrivati alla piena equiparazione tra figli naturali e figli legittimi, sancendo il principio della

unicità dello stato giuridico della filiazione. Nell'art. 315 c.c. si scrive infatti che tutti i figli hanno lo stesso stato

giuridico. E dal punto di vista terminologico nel codice ogni riferimento a figli naturali e figli legittimi è stato

sostituito dal termine unico di "figli" e in caso di necessaria distinzione non si parla più di figli naturali ma di "figli

nati fuori dal matrimonio".

La l. 219/12 ha quindi modificato le norme che regolano il rapporto di parentela cosicché il precedente testo dell'art.

74 c.c. (che per stabilire la parentela faceva riferimento al solo fatto di essere discendenti dal medesimo stipite) è

sostituito da una formulazione più ampia che comprende i figli nati fuori dal matrimonio e quelli adottivi.

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è

avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è

avvenuta fuori da esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo non sorge in caso di adozione di persone

maggiori di età.

La portata della norma è duplice: da un lato viene meno la ragion d'essere dell'istituto della legittimazione che viene

abrogato in toto dalla stessa legge (la legittimazione infatti consentiva al genitore naturale di far acquisire ai figli

naturali gli stessi diritti dei figli legittimi, l'equiparazione quindi la rende inutile). Dall'altro lato la disposizione si

riferisce ai figli adottivi e quindi il pieno inserimento del figlio adottivo nella famiglia dall'adottante non è limitato

all'ipotesi ordinaria di adozione di minori (in passato chiamata "legittimante") ma si estende anche all'ipotesi di

adozioni in "casi particolari" per le quali in precedenza un tale effetto era escluso.

La l. 219/12 non ha apportato cambiamenti al c.c. in tutte le materie toccate dalla riforma proprio perché le novità

erano troppe. È stata perciò conferita una delega al governo affinché entro un anno dalla legge stessa emanasse dei

decreti legislativi finalizzati alla modifica delle disposizioni del codice e eliminassero con ciò ogni discriminazione.

La delega è stata esercitata con il decreto legislativo 28/12/13 n°154 che ha innovato le disposizioni del c.c. e delle

leggi speciali.

I figli nati nel matrimonio:

Ormai non ci sono più differenze che riguardano la condizione del figlio nei rapporti con i genitori e i membri della

famiglia. Restano però regole diverse che governano la costituzione del rapporto di filiazione, che variano a seconda

che i figli siano nati nel matrimonio o fuori da esso. Per ottenere lo status di figlio nato nel matrimonio occorre che

sia stato generato da persone tra loro coniugate. Il fatto noto è la nascita da donna coniugata. Occorre però che il

figlio sia stato concepito ad opera del marito della madre e questo soprattutto in passato non era facile accertarlo e

quindi la legge interviene con due presunzioni che sono state modificate ma mantenute anche con l'ultima riforma.

La prima presunzione, art. 231 c.c., stabilisce che il marito è il padre del figlio concepito o nato durante il

matrimonio. Salva la possibilità di ricorrere ad un'azione per disconoscere il figlio cioè per far accertare che non è

stato concepito dal marito della madre.

La seconda presunzione riguarda il figlio nato non in costanza di matrimonio: si ritiene comunque concepito durante

il matrimonio se la nascita avviene prima che siano trascorsi 300 giorni dallo scioglimento, dalla cessazione degli

effetti civili o dall'annullamento del matrimonio. La presunzione di paternità non opera se il figlio nasce dopo 300

giorni dalla cessazione della convivenza (casi di separazione giudiziale o consensuale). Perché in tal caso pur

restando operante il vincolo coniugale la cessazione legale della convivenza fa venir meno il presupposto della

presunzione di concepimento.

Ovviamente il figlio nato dopo le nozze ma prima che siano trascorsi 180 giorni dalla celebrazione è stato concepito

prima delle nozze stesse. Prima della l. 219/12 il figlio era reputato legittimo ma entrambi i coniugi e il figlio stesso

potevano agire per il disconoscimento della paternità (art. 233 c.c.). La nuova legge ha rimosso la regola specifica e

all'art 231 attribuisce senza distinzioni la paternità al marito della madre ogni volta che il figlio sia concepito o nato

durante il matrimonio (anche se non sono trascorsi 180 giorni dalla celebrazione). Quindi il regime per il

disconoscimento è quello generale.

Ciascuno dei coniugi e i loro eredi e il figlio stesso possono ottenere che il figlio sia considerato legittimo se riescono

a provare che è stata una gravidanza particolarmente lunga e che quindi il concepimento sia avvenuto durante il

matrimonio. 2

La prova della filiazione:

Lo status di figlio si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile. Ai fini della redazione dell'atto di

nascita l'ufficiale di stato civile raccoglie la dichiarazione di coloro che sono tenuti a denunciare la nascita (genitori,

loro procuratori speciali, medico, persona che abbia assistito al parto) e accerta che la nascita sia veramente avvenuta

con l'attestazione di nascita rilasciata dalla struttura sanitaria in cui è avvenuto il parto o dal personale sanitario che vi

ha assistito. Chi compie la dichiarazione deve rispettare l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.

L'atto di nascita indica le generalità dei genitori e se questi sono tra loro sposati costituisce il titolo dello stato di figlio

nato nel matrimonio.

Se la madre non consente di essere nominata nell'atto di nascita non opereranno le presunzioni agli artt. 231 e 232 c.c.

e quindi non ci sarà l'acquisto dello status di figlio nato nel matrimonio e non opera neanche la presunzione di

paternità in capo al marito della madre. La madre può dichiarare il figlio come naturale (frutto quindi di una relazione

adulterina) impedendo l'acquisto dello status di figlio nato nel matrimonio e l'attribuzione della paternità al marito.

Ciò è lecito e non comporta il reato di alterazione di stato soprattutto se la dichiarazione è veritiera. Il figlio inoltre

può sempre reclamare uno status conforme alla presunzione di paternità. L'art 232 c.c. fa si che lo status di figlio nato

nel matrimonio sia escluso se al momento del concepimento i genitori erano separati e la madre (che acconsente ad

essere nominata) fa notare che il figlio è nato dopo i 300 giorni dall'inizio della separazione.

Grazie alla nuova legge l'art 239 c.c. consente l'azione di reclamo dello status di figlio da parte di chi è nato nel

matrimonio ma sia stato iscritto nei registri dello stato civile come figlio di ignoti, a meno che non ci sia stata

sentenza di adozione.

Se manca l'atto di nascita (perché non redatto, non iscritto nei registri, andato distrutto ecc) lo stato di figlio potrà

essere dimostrato mediante il "possesso continuo dello stato di figlio" e questo è un insieme di circostanze che nel

loro complesso valgono a dimostrare una relazione di filiazione e parentela tra una persona e la famiglia alla quale

pretende di appartenere. Il possesso di stato oggi opera sia rispetto alla filiazione legittima che al figlio nato fuori dal

matrimonio. Ad integrare il possesso di stato di figlio devono concorrere degli elementi:

- TRACTATUS: cioè la persona deve essere sempre stata trattata dal genitore come figlio e come tale mantenuta,

educata ed istruita;

- FAMA: cioè deve essere stata costantemente considerata come figlio nei rapporti sociali e nella famiglia (art 237

c.c.).

- Il D. 154/13 ha abrogato il terzo requisito, cioè quello del NOMEN, che voleva che il figlio avesse portato il

cognome del (presunto) padre.

L'art 241 precede che dove manchino sia l'atto di nascita che il possesso di stato la prova della filiazione può darsi

nell'ambito di un'azione di reclamo dello stato di figlio, con ogni mezzo.

L'azione di disconoscimento della paternità del figlio nato nel matrimonio, le azioni di reclamo

e contestazione dello stato di figlio:

La presunzione di paternità del figlio nato in costanza di matrimonio non è assoluta e può essere superata mediante

l'azione di disconoscimento della paternità. Soprattutto nel passato aveva un rilevante impatto sociale oltre che

giuridico, quindi per l'art 235 c.c. del 1942 l'azione poteva essere proposta solo dal presunto padre. Nel 1975 si è

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Shirohige di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato III e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Poletti Dianora.
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