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RAPPORTI TRA CONIUGI!

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1 - RAPPORTI PERSONALI TRA CONIUGI!

!

Fino al 1975 vigeva il Principio della Potestà Maritale, con la riforma del diritto di famiglia si

da attuazione al diritto costituzionale di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi: con il

matrimonio moglie e marito acquistano stessi diritti e assumono stessi doveri.!

a) OBBLIGHI CONIUGALI: Si tratta di Obblighi tassativamente indicati dalla legge,

incoercibili e inderogabili. Sono obblighi di Fedeltà, Assistenza, Collaborazione

nell’interesse della famiglia, Coabitazione e Contribuzione ai bisogni della famiglia.

1- Fedeltà: assoluta dedizione affettiva di un coniuge nei confronti dell’altro.

2- Assistenza: è un assistenza sia materiale che morale che obbliga i coniugi a fornirsi

reciproco sostegno.

3- Collaborazione: è un obbligo nell’interesse della famiglia che obbliga il coniuge a

offrire le proprie capacità per il bene della famiglia stessa.

4- Coabitazione: i coniugi devono vivere sotto lo stesso tetto (ci sono varie eccezioni)

5- Contribuzione ai bisogni della famiglia: ciascun coniuge è tenuto a contribuire ai

bisogni della famiglia in relazione alle proprie sostanze e capacità. I coniugi sono

responsabili in solido per le obbligazioni contratte per i bisogni della famiglia.!

b) INDIRIZZO DELLA VITA FAMILIARE: sono le scelte idonee a definire le modalità della

vita familiare, tra cui la fissazione della residenza familiare. L’accordo tra i coniugi è un

Atto di Autonomia Privata: se i coniugi non si mettono d’accordo sull’indirizzo della vita

familiare lo stabilisce il giudice, che ha funzione meramente conciliativa.!

c) COGNOME & CITTADINANZA DELLA MOGLIE: la moglie acquista il cognome del

marito e lo conserva fino a nuove nozze. Il matrimonio non produce inoltre l’effetto della

perdita della cittadinanza, anzi se si contrae matrimonio con uno straniero questo

18 ottiene la cittadinanza se questo risiede in Italia da almeno due anni e se sono trascorsi

tre anni dal matrimonio (termini ridotti della metà in presenza di figli).!

d) OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI FIGLI: il matrimonio fa sorgere l’obbligo di mantenere,

istruire ed educare la prole. Gli obblighi di istruzione e educazione si estinguono con il

raggiungimento della maggiore età mentre l’obbligo di mantenimento perdura fino

all’effettivo raggiungimento dell’autosufficienza economica. Il mantenimento va

effettuato in proporzione delle sostanze e del lavoro dei coniugi; se non sufficienti gli

ascendenti legittimi devono fornire ai genitori mezzi necessari per adempiere i loro

obblighi verso i figli. Se un coniuge è inadempiente il presidente del tribunale lo obbliga

al versamento di una quota del reddito verso il coniuge che sopporta la spesa.!

!

2 - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI!

!

Sotto l’intitolazione del Regime Patrimoniale della Famiglia, il codice disciplina la

Comunione Legale o Convenzionale, la Separazione dei Beni (che regola le modalità con

cui i coniugi acquistano ed esercitano diritti aventi contenuto patrimoniale), il Fondo

Patrimoniale (con cui si da attuazione agli obblighi di contribuzione ai bisogni della

famiglia) e l’Impresa Familiare (che regola i rapporti patrimoniali della collaborazione

lavorativa nell’impresa).

I coniugi versano automaticamente nella Comunione Legale se non fanno espressamente

una Separazione dei Beni. Si deroga, in tutto o in parte alla Comunione dei beni con la

Convenzione Matrimoniale (Atto giuridico solenne, che richiede la forma dell’Atto Pubblico

a pena di nullità) che regola la situazione patrimoniale della famiglia. Le convenzioni

matrimoniale sono sottoposte a pubblicità, sono annotate a fianco dell’Atto di Matrimonio e

sono opponibili a terzi (sono anche soggette a trascrizione in alcuni casi come ad esempio

se riguardano beni immobili, costituzione fondo patrimoniale etc). La modifica non ha

effetto se l’atto pubblico non è stipulato col consenso di chiunque sia stato parte della

convenzione medesima. Fino al 1975 la Convenzione Matrimoniale più diffusa era la Dote.!

!

Comunione Legale: La nozione di comunione legale ha due significati diversi:

1- Massa Patrimoniale: insieme di beni e diritti in circostanza di matrimonio.

2- Regime Patrimoniale: insieme di regole che disciplinano i rapporti giuridici dei coniugi

durante la vita coniugale.

Ci sono varie differenze tra Comunione Legale e Comunione Ordinaria:

1- la comunione ordinaria non modifica i rapporti esistenti tra partecipanti, nè nei confronti

di terzi.

2- nella comunione ordinaria c’è una comunione per quote, nella comunione legale

ciascun coniuge può far riferimento all’intero bene (senza limite della destinazione della

cosa e del diritto degli altri di far parimenti uso della cosa). La quota nella comunione

legale indica il termine in cui il creditore personale di un coniuge può rifarsi sulla cosa

oggetto di comunione legale; e segnare il rapporto proporzionale entro cui i coniugi

operano in sede di divisione.

La comunione legale non è una comunione universale, ci sono alcuni beni che rimangono

sempre personali.

I beni che compongono la Comunione Legale possono essere divisi in:!

a) Comunione Legale Immediata: ne sono oggetto gli acquisti compiuti dai due coniugi

insieme o separatamente durante il matrimonio (esclusi quelli relativi ai beni personali).

L’oggetto dell’acquisto vi cade immediatamente e automaticamente.

E’ oggetto della comunione legale l’Azienda gestita dai due coniugi (se l’azienda è

costituita dopo il regime di comunione). Per quanto riguarda le partecipazione societarie

dei coniugi vale la partecipazione in SPA o SRL.

! 19

b) Comunione Legale de Residuo: comprende quei beni che, durante la vigenza del

regime di comunione, sono nella titolarità e nella disponibilità esclusiva del coniuge che

li ha acquistati e che solo in seguito allo scioglimento entrano a comporre la

complessiva massa patrimoniale oggetto di divisione tra coniugi. Sono oggetto della

Comunione Legale de Residuo i frutti dei beni propri di ciascun coniuge e o proventi

dell’attività separata di ciascun coniuge.!

I beni che costituiscono la comunione legale si differenziano dai beni personali per quanto

riguarda l’Amministrazione e i Limiti entro i quali rispondono delle obbligazioni contratte dai

coniugi, congiuntamente o separatamente, nell’interesse della famiglia o per il

conseguimento di scopi individuali.

L’Atto di Amministrazione può essere Ordinario o Straordinario, in base all’essenzialità

dell’affare in relazione all’esigenza della famiglia: nel primo caso i coniugi possono

disporne disgiuntamente nel secondo caso invece devono disporne congiuntamente. Se il

coniuge rifiuta, e l’atto è da disporsi nell’interesse della famiglia, allora l’altro può rivolgersi

al giudice (ciò avviene anche nei casi di lontananza). Se un coniuge conferisce all’altro

una PROCURA allora ciò non vale. Un coniuge può chiedere al giudice l’esclusione

dell’altro dall’amministrazione per Incapacità, per la sua minore età e per una pregressa

cattiva amministrazione (l’esclusione dura finchè perdura l’incapacità).

Se un coniuge agisce, nonostante l’assenza del consenso dell’altro coniuge, riguardo a

beni immobili il coniuge che non ha espresso il consenso può domandare l’annullamento;

se invece riguardano beni mobili il coniuge che ne ha disposto senza consenso è

obbligato alla ricostituzione della comunione o alla corresponsione di un’equivalente. Il

terzo acquirente, nel caso di beni immobili, ha la possibilità di accertare se l’alienante è

persona coniugata e quale sia il suo regime: se omette tale cautele è punito con

l’annullabilità dell’atto. La sentenza di annullamento produce effetto retroattivo, il coniuge

sconsiderato deve risarcire il danno al terzo che ha subito l’annullamento del contratto.

In dottrina si discute se il coniuge preteremesso possa agire nei confronti del coniuge

alienante per il risarcimento del danno, così da non farlo diventare responsabile nei

confronti del terzo: ciò però è configurabile per i soli beni mobili. Il coniuge escluso non

può MAI agire nei confronti del terzo acquirente, neanche se questo è in malafede.!

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Beni Personali: Il regime della comunione legale non impedisce a ciascun coniuge di esser

titolare esclusivo di alcuni beni. Il Codice menziona 6 categorie di beni personali:!

1- beni di cui il coniuge, prima del matrimonio, era proprietario!

2- beni acquisiti successivamente al matrimonio per donazione o successione, quando

non è specificato nell’atto che ciò vada alla comunione.!

3- beni di uso strettamente personale !

4- beni che servono all’esercizio della professione del coniuge!

5- beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno!

6- beni acquistati con il prezzo del trasferimento di beni personali o col loro scambio

Beni mobili registrati o beni immobili possono essere esclusi dalla Comunione Legale, ma

ciò deve risultare dall’atto di acquisto mediante l’apposizione di un Rifiuto di Coacquisto.

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Responsabilità: La legge distingue tra Obbligazioni della Comunione Legale, per le cui il

creditore si soddisfa con priorità sui beni della comunione legale e successivamente sui

beni personali dei coniugi (per massimo la metà del credito), e Obbligazioni Personali dei

Coniugi, per le quali il creditore può agire sui beni del coniuge debitore e solo in via

sussidiaria sulla comunione legale (e nei limiti della quota del coniuge obbligato). Le

Obbligazioni della Comunione Legale sono tassativamente previste dalla legge e

riguardano tutte obbligazioni contratte per la famiglia o per l’amministrazione della

comunione stessa. I beni della comunione legale non rispondono di obbligazioni contratte

20

prima del matrimonio, per interesse diverso da quello della famiglia, per atti di straordinaria

amministrazione senza il consenso dell’altro coniuge etc.!

!

Scioglimento: La comunione legale è soggetta a scioglimento nelle ipotesi di dichiarazione

di assenza o morte presunta di uno dei coniugi, annullamento, scioglimento o cessazione

degli effetti civili del matrimonio, separazione personale o giudiziale, fallimento di uno dei

due coniugi etc. Si preferisce qualificare il fenomeno come Cessazione o Estinzione del

regime di comunione. Quando ciò accade la massa patrimoniale che formava l’oggetto

della comunione legale viene divisa tra i coniugi e i beni acquistati dal coniuge tornano a

far parte della sua sfera patrimoniale personale. Se lo scioglimento della comunione legale

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
49 pagine
3 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Mozzie54 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Murgo Caterina.