I diritti reali
I beni
L’art 810 CC dice che sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti. La cosa è intesa come entità materiale generalmente ma talvolta è possibile che configurino anche oggetto di diritto anche i beni immateriali. I beni possono essere distinti in vari modi (consumabili, non consumabili; fungibili, non fungibili, ecc.) ma la distinzione più importante è quella tra beni immobili e beni mobili.
I beni immobili si distinguono a loro volta in immobili per natura (beni inamovibili incorporati al suolo) e immobili per destinazione di legge (oggetti non inamovibili sono funzionali allo svolgimento di un’attività collegata alla terra ferma). Ai beni immobili sono destinate tutta una serie di cautele, che si sostanziano nella particolarità delle forme di pubblicità richieste. Altra distinzione tra beni mobili e immobili riguarda la garanzia reale: pegno per i beni mobili e ipoteca per i beni immobili.
Inoltre, ci sono situazioni giuridiche soggettive che possono avere ad oggetto solo beni immobili (diritti di superficie, enfiteusi, abitazione, servitù prediali); così come ci sono alcuni tipi di contratto che non sono possibili se non con riferimento a beni mobili (deposito, somministrazione, mutuo, ecc.).
- Cose consumabili: sono cose insuscettibili di uso ripetuto senza che ciò comporti la diminuzione del loro valore originario. Possono essere soggette solo al diritto di proprietà.
- Cose divisibili: sono le cose suscettibili di essere ridotte in frazioni senza che le singole frazioni perdano la loro qualità o funzione economica.
- Cose fungibili: cose di cui è possibile fornire l’equivalente in genere e specie, sono infungibili le cose che rilevano per le loro qualità particolari e non possono essere sostituite con altre di specie diversa.
- Cose presenti: sono cose già esistenti in natura e possono essere oggetto di proprietà e altri diritti reali, mentre le cose future possono formare oggetto di rapporti solo obbligatori perché è impossibile esercitare un potere immediato sulla cosa.
Universalità dei beni mobili
È considerata universalità di beni mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria. Caratteristica particolare è il potere essere considerata come una cosa unitaria rispetto alle cose che la compongono. Esiste anche un’universalità di diritto, ovvero è il legislatore che considera unitaria una pluralità di beni; lo è ad esempio l’eredità e l’azienda: è la legge che stabilisce l’unitarietà non altro.
Vanno poi nominate le pertinenze, cose mobili destinate in modo durevole a servizio o ornamento di un’altra cosa; si prevedono tre regole principali per le pertinenze:
- Gli atti che hanno ad oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze.
- La disponibilità separata è comunque possibile.
- La salvezza dei diritti di terzi sulle cose destinate a pertinenze.
Per quanto riguarda i frutti prodotti dal bene essi si distinguono in naturali (che provengono direttamente dalla cosa, possono essere oggetto di diritti reali) o civili (ritratti come corrispettivo dal godimento della cosa, sono sempre oggetto di diritti di credito). I frutti civili si acquistano giorno per giorno con il rapporto con la cosa madre (si presuppone che il godimento del terzo della cosa sia a titolo oneroso).
I beni pubblici invece si distinguono in beni demaniali o patrimoniali. I beni demaniali possono essere necessari o accidentali. I primi possono appartenere esclusivamente allo stato mentre quelli del demanio accidentale possono appartenere anche a privati ma sono inalienabili, non usucapibili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi. Tutti gli altri beni sono beni pubblici patrimoniali, che possono essere disponibili o non disponibili (non si può modificare la destinazione alla quale sono soggetti).
La proprietà
Siamo all’art 832 CC. La proprietà è il diritto reale che ha per contenuto la facoltà di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico. La facoltà di godimento comprende tutte le possibili forme di utilizzazione del bene, la proprietà è un diritto imprescrittibile, non decade per non utilizzo (salvo l’acquisto da parte di terzi per usucapione).
La facoltà di disposizione è quella facoltà con cui il proprietario provoca una modifica della condizione giuridica della cosa. La proprietà rappresenta il paradigma di riferimento di tutti i diritti reali, chiamati infatti diritti reali minori, perché attribuiscono poteri di utilizzazione del bene inferiori a quelli che spettano al proprietario.
La proprietà è assoluta (gli altri devono astenersi da turbative) e immediata (il proprietario può ottenerne risultati utili senza l’apporto di terzi). La proprietà è un diritto esclusivo, il proprietario può vietare comportamenti che si concretizzino in un’ingerenza sulla cosa. La proprietà non conferisce poteri delimitati e specifici, bensì un’attribuzione caratterizzata dalla generalità di forme di godimento e disposizione.
La proprietà è costituzionalmente tutelata, si garantisce la posizione del proprietario e i suoi interessi privati; ma d’altra parte si ammettono limiti in nome dell’interesse generale. La Costituzione prevede anche una funzione sociale della proprietà, alla luce dei principi di uguaglianza e pari dignità sociale. Vige il divieto di atti emulativi, ovvero quegli atti che hanno come solo scopo quello di nuocere o recare molestia al proprietario.
Proprietà fondiaria
Si distingue tra proprietà rurale (terreni rustici o urbani) e proprietà edilizia (degli edifici). A contrario di com’era in passato oggi al proprietario spetta la proprietà del sottosuolo con tutto ciò che vi contiene salvo una serie di eccezioni (non è concessa qualsiasi attività nel sottosuolo al proprietario, non è vietata ogni attività a terzi e ci sono leggi speciali che regolano ipotesi particolari).
Per lo spazio aereo invece il codice dice solo che il proprietario non può opporsi all’attività di terzi senza ragione. Il proprietario può vietare l’accesso al fondo se lo vuole con due eccezioni, non può vietare le servitù di passaggio e non può impedire che il cacciatore entri nel fondo per cacciarvi (inoltre bisogna consentire l’accesso sul fondo davanti a particolari esigenze ad esempio la fuga di un animale). Il proprietario non può impedire immissioni di fumo, calore, esalazioni, rumori e simili dal fondo del vicino se non superano la soglia della tollerabilità.
Le norme sulla proprietà terriera si raccolgono intorno a tre nuclei:
- Compendio unico: l’estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività.
- Bonifica integrale: per cui l’autorità amministrativa può determinare comprensioni di bonifica, con obbligo per i proprietari di contribuire alle spese.
- Vincoli per scopi idrogeologici: limitazioni volte a preservare l’ambiente.
Ovviamente la proprietà edilizia deve conformarsi alla pianificazione urbanistica e ai piani regolatori (che valuta nel generale le linee di sviluppo urbanistico e nel particolare con ciò che concerne le singole aree). Il proprietario che intende costruire o mutare la destinazione d’uso di un immobile deve ottenere dal Comune un permesso di costruire, per cui deve pagare un contributo (se non lo fa commette un illecito amministrativo e il vicino può chiedere una riduzione in pristino, ovvero la demolizione della costruzione illegittimamente costruita e il risarcimento del danno).
Tra i rapporti tra vicini vengono in evidenza norme riguardo:
- Distanza tra gli edifici (misura minima di tre metri).
- Muro divisorio (che si presume di proprietà comune).
- Luci e vedute (aperture che impediscono/consentono un affaccio sul fondo altrui).
- Acque private (appartenenti al demanio dello stato).
Modi di acquisto della proprietà
Ci sono due modi di acquisto della proprietà:
- Titolo derivato: il diritto di proprietà deriva dall’altrui diritto, presuppongono la precedente proprietà di un altro soggetto e il suo passaggio in quella dell’acquirente. Sono acquisti a titolo derivato i contratti e le successioni mortis causa. Se il diritto di proprietà del dante causa era viziato o irregolare (o gravato da diritti reali minori) così si trasmette all’avente causa.
- Titolo originario: sono acquisti che prescindono dal rapporto con un precedente titolare del diritto. Si costituisce un rapporto ex novo in virtù di un determinato fatto fino a provocare l’estinzione dell’altrui proprietà. Chi acquista la proprietà a titolo originario non patisce dell’eventuale irregolarità dell’acquisto anteriore.
La proprietà si acquista per:
- Occupazione: è un modo di acquisto di cose mobili che non sono in proprietà di nessuno (o perché res nullius, mai appartenute a nessuno o perché abbandonate). Non possono essere immobili, che diventano automaticamente proprietà dello stato. L’occupazione si realizza con l’impossessamento. In via eccezionale si può acquisire per occupazione anche cose altrui (ad esempio animali oggetto di caccia).
- Invenzione: l’invenzione riguarda la cosa mobile smarrita, o la cosa di cui non si ha più disponibilità materiale ma di cui non ci si voleva disfare. L’acquisto si realizza in capo a chi ha ritrovato la cosa, l’ha portata al sindaco del comune del ritrovamento se, passato un anno, non si fa vivo il proprietario. Se il proprietario si fa vivo a chi l’ha trovata spetta una ricompensa pari al decimo del valore della cosa. Per il ritrovamento del tesoro si dice che la proprietà spetta al proprietario del fondo in cui viene trovato; se è un terzo a scoprirlo spetta 50 e 50. Se il tesoro ha interesse artistico spetta allo stato e chi lo ha trovato ha diritto a un premio.
- Accessione: si ha accessione quando una cosa accessoria si unisce o si incorpora alla cosa principale; c’è un attrazione reale alla sfera di proprietà del bene principale.
- Se la costruzione sono fatte dal proprietario del suolo con materiale altrui l’acquisto è automatico qualora la separazione delle cose incorporate comporti un grave pregiudizio dell’opera costruita (è ovviamente previsto un effetto obbligatorio per evitare che si perfezioni un arricchimento senza causa a discapito altrui).
- Se la costruzione è eseguita dal proprietario dei materiali su fondo altrui, il proprietario del fondo ne acquista la proprietà (deve però pagare i materiali) appena l’opera è finita ma ne può chiedere (entro 6 mesi) lo smantellamento e il risarcimento del danno.
- Se l’opera è fatta da un terzo con materiali altrui, il proprietario dei materiali può rivendicarli se la separazione può ottenersi senza grave danno. Altrimenti il proprietario del fondo e il terzo che ha costruito sono obbligati in solido a pagare i materiali. Il proprietario dei materiali può chiedere il risarcimento del danno.
- Specificazione: la specificazione ricorre nel caso di elaborazione di una cosa nuova dalla materia di altri. La proprietà viene attribuita a chi ha realizzato l’opera. Tutto ciò a meno che il valore della cosa sorpassi notevolmente il valore della manodopera, in tal caso la proprietà va al proprietario. In ogni caso, chi acquista la proprietà deve pagare all’altro un indennizzo.
- Unione / Commistione: l’unione o commistione ricorre quando due o più cose mobili, diverse o omogenee tra loro appartenenti a proprietari diversi. Le cose risultano non essere più separabili, se non con grave pregiudizio. Se una cosa ha un valore molto superiore all’altra il proprietario di quella diventa proprietario del tutto (salvo il pagamento di un indennizzo). Se le cose si equivalgono si crea una situazione di comproprietà.
- Usucapione (anche diritti reali su cosa altrui): è un modo di acquisto della proprietà (e di altri diritti reali) che si perfeziona mediante il possesso continuato per il tempo stabilito dalla legge. Devono ricorrere diversi elementi affinché operi:
- Continuità del possesso: esercizio costante dei poteri sulla cosa.
- Non interruzione del possesso: il potere sulla cosa non deve cessare per cause oggettive o per fatto proveniente da terzo. L’usucapione si considera interrotta quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno.
- Possesso acquisito in modo pacifico: il possesso acquisito in modo violento o clandestino non giova per l’usucapione.
- Possesso pubblico: ai fini dell’usucapione non si può acquistare possesso in modo clandestino, ossia con modalità che non possono essere percepite dal proprietario, che potrebbe opporsi. Il possesso deve essere visibile ed esteriormente apprezzabile.
- Sono suscettibili di usucapione i beni mobili (10 anni) e di beni immobili e l’universalità dei beni mobili (20 anni).
- Possono essere oggetto di usucapione la proprietà, i diritti reali minori di godimento ma non i diritti reali di garanzia e le servitù non apparenti.
Si distingue tra usucapione ordinaria, che richiede unicamente il possesso e il decorso del tempo, e usucapione abbreviata, a fondamento del possesso deve esserci un acquisto in buona fede e con un titolo astrattamente idoneo. Tra usucapione abbreviata e possesso vale titolo cambia la natura del bene, il primo vale per i beni immobili, mobili registrati e universalità dei beni mobili e il possesso vale titolo vale per i beni mobili.
- Contratto (anche altri diritti, oltre che la proprietà): sono acquisti a titolo derivato.
- Successione mortis causa (anche altri diritti, oltre che la proprietà): sono acquisti a titolo derivato.
Azioni a difesa della proprietà
Le azioni a difesa della proprietà, dette anche petitorie e reali, sono tre principalmente anche se esistono altre misure di tutela (azioni di nunciazione).
- Azione di rivendicazione: con l’azione di rivendicazione, il proprietario fa valere il suo diritto di proprietà per recuperare la cosa da altri illegittimamente posseduta o detenuta. La finalità è restitutoria. Chi agisce deve dimostrare il suo diritto, il che può essere una probatio diabolica. L’azione ha natura reale, ovvero non si rivolge solo nei confronti di chi si è impossessato del bene per primo ma nei confronti di chiunque ne abbia il possesso attualmente. Chi, dopo la domanda di restituzione, si disfa della cosa è obbligato a recuperarla o a corrisponderne il valore e al risarcimento del danno. L’azione di rivendicazione è imprescrittibile, ma se non viene usata è possibile che la proprietà passi al possessore per usucapione.
- Azione negatoria: l’azione negatoria viene esercitata dal proprietario contro chi affermi l’esistenza di un diritto reale minore sulla cosa. L’azione tende ad accertare che il diritto di proprietà non sia gravato da vincoli o limitazioni da altri affermate. Il proprietario potrà ottenere la cessazione di ingiuste turbative da parte di terzi e un eventuale risarcimento. L’azione negatoria è imprescrittibile.
- Azione di regolamento dei confini e per apposizione di termini: è un’azione volta a identificare esattamente il confine tra due fondi quando la linea di demarcazione è incerta. L’azione per l’apposizione di termini presuppone che la linea di demarcazione tra i fondi non sia trovata, quindi ciascuno dei due proprietari può chiedere al giudice che siano stabiliti segni di confine.
I diritti reali
Superficie
È il diritto di edificare e di mantenere sul suolo altrui la propria costruzione. È un diritto reale che limita l’attività di godimento del proprietario del suolo e inibisce l’operatività del principio generale dell’accessione (impedendo al proprietario del suolo di acquistare la proprietà della costruzione a titolo originario). Il titolare del diritto di superficie ha la proprietà superficiaria, che può essere oggetto di alienazione (così come lo stesso diritto di superficie).
La superficie dunque consiste nel diritto di costruire qualcosa sul suolo altrui e di mantenerne la proprietà; il diritto però si prescrive per non uso dopo 20 anni (se si ha già la proprietà di una costruzione su suolo altrui, ovviamente, non si prescrive). Il diritto di superficie si può costituire o a tempo determinato o perpetuo ed è configurabile solo per le costruzioni. Il diritto di superficie si acquista o per usucapione o per un atto di disposizione del proprietario (contratto o testamento), che può essere a titolo gratuito o oneroso e va fatto per atto pubblico o scrittura privata ed è soggetto all’onere della trascrizione.
Il diritto di superficie può ovviamente estinguersi per diversi motivi come il perimento della costruzione, la scadenza del termine qualora ci fosse, ecc.
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