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DELLE OBBLIGAZIONI

L’adempimento in generale

L’adempimento consiste nell’eseguire la prestazione dovuta, qualunque ne

sia la natura.

L’adempimento del debitore è un atto materiale, non un negozio giuridico. Il

pagamento eseguito dal debitore incapace non può essere impugnato (art.

1191 c.c.): si tratta di una prestazione dovuta, poco importa la volontà del

debitore. Anche la volontà del creditore non ha importanza, se egli ha

materialmente ottenuto ciò che gli spettava. Ma se il creditore è incapace, vi è

il pericolo che disperda quanto gli venga pagato. Perciò il pagamento va fatto

al suo rappresentante legale; altrimenti può ugualmente liberare il debitore,

ma solo se questi prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio

dell’incapace (art. 1190 c.c.).

L’obbligazione può essere adempiuta dal debitore personalmente, oppure per

mezzo di un ausiliario. Ma la possibilità di far eseguire la prestazione ad un

ausiliario è esclusa quando la prestazione stessa abbia carattere personale.

Il pagamento può essere effettuato al creditore o al suo rappresentante.

Oppure al soggetto indicato dal creditore o autorizzato dalla legge o dal

giudice a riceverlo (art. 1188 c.c.).

Il pagamento fatto a un terzo non legittimato a riceverlo non libera il debitore,

il quale dovrà perciò pagare nuovamente, a meno che non dimostri di aver

eseguito il pagamento in buona fede. Anche qui dunque si tutela

l’affidamento.

La prestazione deve essere eseguita per intero: salvi eventuali usi diversi, il

creditore può rifiutare un adempimento parziale, anche se la prestazione è

divisibile, senza incorrere perciò in mora del creditore (artt. 1181, 1208 c.c.).

Inoltre il debitore deve eseguire esattamente ciò che è dovuto: non può

liberarsi eseguendo una prestazione diversa, anche se di valore uguale o

maggiore, salvo che il creditore consenta.

L’adempimento del terzo

L’obbligazione può essere adempiuta da un terzo non obbligato. L’interesse

che spinge il terzo a pagare il debito altrui può essere vario.

Una volta eseguito il pagamento, i rapporti fra il terzo e il debitore saranno

regolati dai loro accordi, se ve ne sono. Altrimenti il terzo potrà chiedere al

debitore il rimborso in base alla regola generale dell’arricchimento senza

causa (art. 2041 c.c.): la liberazione dal debito costituisce infatti un

arricchimento ottenuto a spese del terzo.

Il debitore non può opporsi all’adempimento del terzo: qualunque sia la

ragione che lo spinge ad opporsi, la legge considera prevalente l’interesse

all’attuazione del rapporto obbligatorio. Il creditore può rifiutare l’adempimento

del terzo solo quando l’obbligazione abbia per oggetto una prestazione di fare

di carattere personale.

In ogni caso l’intervento del terzo è escluso se tanto il creditore quanto il

debitore vi si oppongano (art. 1180 c.c.).

L’esistenza oggettiva del debito è sufficiente a giustificare il pagamento,

anche senza una volontà piena e consapevole del debitore.

Il terzo non è obbligato a pagare, perciò il pagamento deve essere giustificato

dalla sua volontà di adempiere il debito altrui. Se questa volontà manca, o è

viziata, il pagamento è invalido, e il terzo potrà chiedere la restituzione in base

all’art. 2033 c.c., o in base all’art. 2036 c.c..

La causa del pagamento del terzo sta nel rapporto obbligatorio fra debitore e

creditore. Se questo rapporto non esiste, il pagamento è invalido e il terzo può

chiedere la restituzione.

Il pagamento con surrogazione

Il terzo, nel pagare il debito altrui, può subentrare al creditore nel diritto di

credito verso il debitore.

La surrogazione può avvenire:

• Di diritto (surrogazione legale)

• Per volontà del creditore

• Per volontà del debitore

La compensazione

La compensazione è l’estinzione di due debiti reciproci, esistenti fra le stesse

persone.

L’estinzione è totale se i due debiti reciproci hanno lo stesso ammontare; se

invece hanno misure diverse, il minore si estingue del tutto, mentre il

maggiore si riduce di una quantità corrispondente.

In questo modo si ha un risparmio di attività inutili e una semplificazione.

La legge prevede tre tipi di compensazione: la compensazione legale, la

compensazione giudiziale e la compensazione volontaria.

Perché la compensazione legale si verifichi, occorre che le obbligazioni

reciproche abbiano le seguenti caratteristiche (art. 1243 c.c.):

• Devono essere omogenee e fungibili: avere cioè per oggetto entrambe

una somma di danaro o cose fungibili dello stesso genere.

• Devono essere esigibili entrambe: non sottoposte, cioè, a un termine o

ad una condizione tuttora pendente.

• Le obbligazioni reciproche devono essere liquide, cioè determinate nel

loro ammontare.

Vi sono crediti ai quali non si può opporre la compensazione. Vale per tutti i

crediti impignorabili (art. 1246 c.c.).

La compensazione legale opera nel momento in cui se ne verificano tutti i

presupposti: coesistenza dei due debiti, esigibilità liquidità. Un’eventuale

successiva pronuncia del giudice ha qui un valore puramente dichiarativo.

La compensazione giudiziale (art. 1243 c.c.): vi si ricorre quando uno dei

due crediti non è liquido, ma è di facile e pronta liquidazione. Il creditore

domanda al giudice di liquidarlo pronunciando, di conseguenza, la

compensazione.

La compensazione volontaria (art. 1252 c.c.): le parti possono d’accordo

estinguere per compensazione anche debiti e crediti reciproci che non

abbiano le caratteristiche sopra indicate.

La confusione

L’obbligazione si estingue per confusione se le qualità di debitore e creditore

si riuniscono nella stessa persona (art. 1253 c.c.). per esempio: il creditore

diventa erede del debitore, o viceversa.

La novazione

La novazione estingue un’obbligazione, sostituendola con un’obbligazione

nuova.

La novazione può essere soggettiva oppure oggettiva.

Soggettiva, se la differenza fra la nuova obbligazione e la precedente

riguarda i soggetti: debitore o creditore.

La novazione è oggettiva se la differenza fra la nuova e la vecchia

obbligazione riguarda l’oggetto o il titolo.

La novazione estingue il debito originario, del quale vengono perciò meno le

caratteristiche, gli accessori, le garanzie personali e reali, se le parti non

convengono diversamente (art. 1232 c.c.).

Dall’operazione nasce un credito nuovo. Il nuovo credito procede da quello

originario, trovando causa nella sua estinzione. La novazione è senza effetto,

se non esisteva l’obbligazione originaria. Se poi l’obbligazione originaria era

fondata su un titolo annullabile, la nuova obbligazione può essere valida se

l’atto di novazione è stato stipulato dal debitore conoscendo il vizio del titolo

originario, il quale viene così convalidato (art. 1234 c.c.).

La remissione del debito

La remissione è il negozio con il quale il creditore rinuncia al proprio credito.

La dichiarazione di rinuncia estingue l’obbligazione quando è comunicata al

debitore. La remissione non produce effetto se il debitore dichiara in un

congruo termine di non volerne profittare (art. 1237 c.c.).

L’impossibilità sopravvenuta

La sopravvenuta impossibilità della prestazione estingue l’obbligazione. Ciò

vale per qualsiasi obbligazione, anche se di fonte non contrattuale.

L’art. 1256 c.c. subordina l’effetto estintivo alla condizione che l’impossibilità

sia sopravvenuta per una causa non imputabile al debitore. In quest’ipotesi, il

debitore è obbligato al risarcimento del danno, mentre nel caso di

impossibilità non imputabile l’obbligazione si estingue senza residui.

Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera

dall’obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta

possibile. Se la cosa dovuta ha subito un deterioramento per una causa non

imputabile al debitore, questi si libera consegnandola nello stato in cui si

trova (art. 1258 c.c.).

Se l’impossibilità non imputabile è solo temporanea, il debitore, finchè essa

perdura, non è responsabile del ritardo nell0adempimento.

Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in

relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non

può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione, ovvero il

creditore non ha più interesse a conseguirla (art. 1256 c.c.).

L’INADEMPIMENTO E IL RISARCIMENTO DEL DANNO

Responsabilità da inadempimento e responsabilità da atto

illecito

L’inadempimento di un’obbligazione va distinto dalla violazione del generale

dovere di non recar danno ingiustamente al prossimo.

L’uno e l’altra danno luogo a responsabilità civile, ma le regole applicabili

presentano qualche diversità. Per lo più la distinzione viene formulata in

termini in termini di responsabilità contrattuale e responsabilità

extracontrattuale.

La distinzione è fra inadempimento di un’obbligazione e violazione di un

dovere assoluto (atto illecito in senso stretto).

In una posizione intermedia fra queste due categorie di ipotesi sta la

violazione delle regole di correttezza nelle trattative, che dà luogo a

responsabilità precontrattuale.

Le differenze fra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale

sono:

• Onere della prova: in materia di illecito extracontrattuale spetta alla

vittima, di regola, provare la colpa del danneggiante. Ciò in base al

principio generale secondo il quale chi vuol far valere un diritto in

giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (art.

2697 c.c.). In materia di inadempimento, invece, spetta al debitore

l’onere di provare che l’inadempimento sia dovuto a circostanze delle

quali egli non debba rispondere (art. 1218 c.c.).

• Costituzione in mora: non è necessaria in materia di illecito

extracontrattuale; può essere necessaria in materia di inadempimento

(art. 1219 c.c.).

• Danno risarcibile: l’illecito extracontrattuale obbliga a risarcire ogni

danno, con i soli limiti derivanti dall’applicazione dei criteri della

causalità giuridica. L’inadempimento di un’obbligazione contrattuale,

invece, qualor

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Publisher
A.A. 2013-2014
170 pagine
8 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher natybon di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Brescia o del prof Maffeis Daniele.