Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
DELLE OBBLIGAZIONI
L’adempimento in generale
L’adempimento consiste nell’eseguire la prestazione dovuta, qualunque ne
sia la natura.
L’adempimento del debitore è un atto materiale, non un negozio giuridico. Il
pagamento eseguito dal debitore incapace non può essere impugnato (art.
1191 c.c.): si tratta di una prestazione dovuta, poco importa la volontà del
debitore. Anche la volontà del creditore non ha importanza, se egli ha
materialmente ottenuto ciò che gli spettava. Ma se il creditore è incapace, vi è
il pericolo che disperda quanto gli venga pagato. Perciò il pagamento va fatto
al suo rappresentante legale; altrimenti può ugualmente liberare il debitore,
ma solo se questi prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio
dell’incapace (art. 1190 c.c.).
L’obbligazione può essere adempiuta dal debitore personalmente, oppure per
mezzo di un ausiliario. Ma la possibilità di far eseguire la prestazione ad un
ausiliario è esclusa quando la prestazione stessa abbia carattere personale.
Il pagamento può essere effettuato al creditore o al suo rappresentante.
Oppure al soggetto indicato dal creditore o autorizzato dalla legge o dal
giudice a riceverlo (art. 1188 c.c.).
Il pagamento fatto a un terzo non legittimato a riceverlo non libera il debitore,
il quale dovrà perciò pagare nuovamente, a meno che non dimostri di aver
eseguito il pagamento in buona fede. Anche qui dunque si tutela
l’affidamento.
La prestazione deve essere eseguita per intero: salvi eventuali usi diversi, il
creditore può rifiutare un adempimento parziale, anche se la prestazione è
divisibile, senza incorrere perciò in mora del creditore (artt. 1181, 1208 c.c.).
Inoltre il debitore deve eseguire esattamente ciò che è dovuto: non può
liberarsi eseguendo una prestazione diversa, anche se di valore uguale o
maggiore, salvo che il creditore consenta.
L’adempimento del terzo
L’obbligazione può essere adempiuta da un terzo non obbligato. L’interesse
che spinge il terzo a pagare il debito altrui può essere vario.
Una volta eseguito il pagamento, i rapporti fra il terzo e il debitore saranno
regolati dai loro accordi, se ve ne sono. Altrimenti il terzo potrà chiedere al
debitore il rimborso in base alla regola generale dell’arricchimento senza
causa (art. 2041 c.c.): la liberazione dal debito costituisce infatti un
arricchimento ottenuto a spese del terzo.
Il debitore non può opporsi all’adempimento del terzo: qualunque sia la
ragione che lo spinge ad opporsi, la legge considera prevalente l’interesse
all’attuazione del rapporto obbligatorio. Il creditore può rifiutare l’adempimento
del terzo solo quando l’obbligazione abbia per oggetto una prestazione di fare
di carattere personale.
In ogni caso l’intervento del terzo è escluso se tanto il creditore quanto il
debitore vi si oppongano (art. 1180 c.c.).
L’esistenza oggettiva del debito è sufficiente a giustificare il pagamento,
anche senza una volontà piena e consapevole del debitore.
Il terzo non è obbligato a pagare, perciò il pagamento deve essere giustificato
dalla sua volontà di adempiere il debito altrui. Se questa volontà manca, o è
viziata, il pagamento è invalido, e il terzo potrà chiedere la restituzione in base
all’art. 2033 c.c., o in base all’art. 2036 c.c..
La causa del pagamento del terzo sta nel rapporto obbligatorio fra debitore e
creditore. Se questo rapporto non esiste, il pagamento è invalido e il terzo può
chiedere la restituzione.
Il pagamento con surrogazione
Il terzo, nel pagare il debito altrui, può subentrare al creditore nel diritto di
credito verso il debitore.
La surrogazione può avvenire:
• Di diritto (surrogazione legale)
• Per volontà del creditore
• Per volontà del debitore
La compensazione
La compensazione è l’estinzione di due debiti reciproci, esistenti fra le stesse
persone.
L’estinzione è totale se i due debiti reciproci hanno lo stesso ammontare; se
invece hanno misure diverse, il minore si estingue del tutto, mentre il
maggiore si riduce di una quantità corrispondente.
In questo modo si ha un risparmio di attività inutili e una semplificazione.
La legge prevede tre tipi di compensazione: la compensazione legale, la
compensazione giudiziale e la compensazione volontaria.
Perché la compensazione legale si verifichi, occorre che le obbligazioni
reciproche abbiano le seguenti caratteristiche (art. 1243 c.c.):
• Devono essere omogenee e fungibili: avere cioè per oggetto entrambe
una somma di danaro o cose fungibili dello stesso genere.
• Devono essere esigibili entrambe: non sottoposte, cioè, a un termine o
ad una condizione tuttora pendente.
• Le obbligazioni reciproche devono essere liquide, cioè determinate nel
loro ammontare.
Vi sono crediti ai quali non si può opporre la compensazione. Vale per tutti i
crediti impignorabili (art. 1246 c.c.).
La compensazione legale opera nel momento in cui se ne verificano tutti i
presupposti: coesistenza dei due debiti, esigibilità liquidità. Un’eventuale
successiva pronuncia del giudice ha qui un valore puramente dichiarativo.
La compensazione giudiziale (art. 1243 c.c.): vi si ricorre quando uno dei
due crediti non è liquido, ma è di facile e pronta liquidazione. Il creditore
domanda al giudice di liquidarlo pronunciando, di conseguenza, la
compensazione.
La compensazione volontaria (art. 1252 c.c.): le parti possono d’accordo
estinguere per compensazione anche debiti e crediti reciproci che non
abbiano le caratteristiche sopra indicate.
La confusione
L’obbligazione si estingue per confusione se le qualità di debitore e creditore
si riuniscono nella stessa persona (art. 1253 c.c.). per esempio: il creditore
diventa erede del debitore, o viceversa.
La novazione
La novazione estingue un’obbligazione, sostituendola con un’obbligazione
nuova.
La novazione può essere soggettiva oppure oggettiva.
Soggettiva, se la differenza fra la nuova obbligazione e la precedente
riguarda i soggetti: debitore o creditore.
La novazione è oggettiva se la differenza fra la nuova e la vecchia
obbligazione riguarda l’oggetto o il titolo.
La novazione estingue il debito originario, del quale vengono perciò meno le
caratteristiche, gli accessori, le garanzie personali e reali, se le parti non
convengono diversamente (art. 1232 c.c.).
Dall’operazione nasce un credito nuovo. Il nuovo credito procede da quello
originario, trovando causa nella sua estinzione. La novazione è senza effetto,
se non esisteva l’obbligazione originaria. Se poi l’obbligazione originaria era
fondata su un titolo annullabile, la nuova obbligazione può essere valida se
l’atto di novazione è stato stipulato dal debitore conoscendo il vizio del titolo
originario, il quale viene così convalidato (art. 1234 c.c.).
La remissione del debito
La remissione è il negozio con il quale il creditore rinuncia al proprio credito.
La dichiarazione di rinuncia estingue l’obbligazione quando è comunicata al
debitore. La remissione non produce effetto se il debitore dichiara in un
congruo termine di non volerne profittare (art. 1237 c.c.).
L’impossibilità sopravvenuta
La sopravvenuta impossibilità della prestazione estingue l’obbligazione. Ciò
vale per qualsiasi obbligazione, anche se di fonte non contrattuale.
L’art. 1256 c.c. subordina l’effetto estintivo alla condizione che l’impossibilità
sia sopravvenuta per una causa non imputabile al debitore. In quest’ipotesi, il
debitore è obbligato al risarcimento del danno, mentre nel caso di
impossibilità non imputabile l’obbligazione si estingue senza residui.
Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera
dall’obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta
possibile. Se la cosa dovuta ha subito un deterioramento per una causa non
imputabile al debitore, questi si libera consegnandola nello stato in cui si
trova (art. 1258 c.c.).
Se l’impossibilità non imputabile è solo temporanea, il debitore, finchè essa
perdura, non è responsabile del ritardo nell0adempimento.
Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in
relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non
può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione, ovvero il
creditore non ha più interesse a conseguirla (art. 1256 c.c.).
L’INADEMPIMENTO E IL RISARCIMENTO DEL DANNO
Responsabilità da inadempimento e responsabilità da atto
illecito
L’inadempimento di un’obbligazione va distinto dalla violazione del generale
dovere di non recar danno ingiustamente al prossimo.
L’uno e l’altra danno luogo a responsabilità civile, ma le regole applicabili
presentano qualche diversità. Per lo più la distinzione viene formulata in
termini in termini di responsabilità contrattuale e responsabilità
extracontrattuale.
La distinzione è fra inadempimento di un’obbligazione e violazione di un
dovere assoluto (atto illecito in senso stretto).
In una posizione intermedia fra queste due categorie di ipotesi sta la
violazione delle regole di correttezza nelle trattative, che dà luogo a
responsabilità precontrattuale.
Le differenze fra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale
sono:
• Onere della prova: in materia di illecito extracontrattuale spetta alla
vittima, di regola, provare la colpa del danneggiante. Ciò in base al
principio generale secondo il quale chi vuol far valere un diritto in
giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (art.
2697 c.c.). In materia di inadempimento, invece, spetta al debitore
l’onere di provare che l’inadempimento sia dovuto a circostanze delle
quali egli non debba rispondere (art. 1218 c.c.).
• Costituzione in mora: non è necessaria in materia di illecito
extracontrattuale; può essere necessaria in materia di inadempimento
(art. 1219 c.c.).
• Danno risarcibile: l’illecito extracontrattuale obbliga a risarcire ogni
danno, con i soli limiti derivanti dall’applicazione dei criteri della
causalità giuridica. L’inadempimento di un’obbligazione contrattuale,
invece, qualor