Istituzioni di diritto privato
I soggetti
La persona fisica
La capacità giuridica
La capacità giuridica è la capacità di una persona di essere soggetto di diritti e di obblighi. Essa si distingue dalla capacità di agire, che è la capacità di disporre dei propri diritti. La capacità giuridica in generale spetta ad ogni uomo; può, invece, essere esclusa, in particolari casi limitati, la capacità di essere soggetto di particolari rapporti giuridici (limitazione della capacità giuridica).
La nascita e l’acquisto della capacità giuridica
La capacità giuridica si acquista, di regola, al momento della nascita (art. 1 c.c.). La legge, tuttavia, dispone che il concepito possa ricevere per donazione o per successione a causa di morte, alla condizione però che successivamente egli nasca e nasca vivo (art. 1 c.c.). L’acquisto del concepito è subordinato all’evento della nascita. Durante la gestazione il nascituro ha solo un’aspettativa, tutelata mediante un’amministrazione dei beni nel suo interesse e l’eventuale prestazione di garanzie; al momento della nascita l’aspettativa diventa diritto perfetto.
Diritti della personalità e libertà civili
A tutela della personalità umana il diritto riconosce a ciascun uomo alcuni diritti e libertà fondamentali. È garantita l’inviolabilità fisica della persona. Ledere l’integrità fisica altrui costituisce un atto illecito. Anche la convenzione con la quale una persona disponga del proprio corpo vivente è illecita e priva di effetto quando l’atto così consentito cagioni una diminuzione permanente dell’integrità fisica, o sia altrimenti contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume. (art. 5 c.c.).
Il diritto garantisce poi la libertà fisica di movimento e la libertà di fare o non fare; le libertà di religione, di parola, di opinioni politiche. Per la tutela del diritto al nome la legge consente a ciascuno di agire in giudizio, sia contro chi gli contesti il diritto all’uso del proprio nome, sia contro chi ne usi indebitamente cagionandogli danno. Il diritto all’onore è tutelato contro l’ingiuria e la diffamazione. Ogni persona ha diritto alla riservatezza della propria vita privata e alla verità personale. Infine, la Costituzione garantisce a ciascuno l’inviolabilità del domicilio e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.
La capacità di agire. Le incapacità di protezione
La capacità di agire è la capacità di disporre dei propri diritti e di assumere impegni mediante manifestazioni di volontà. Le cause principali per cui la capacità di agire può essere limitata o esclusa attengono a una riduzione o alla mancanza della capacità di intendere e di volere. Il diritto intende proteggere l’incapace contro il pericolo che egli rechi danno a sé stesso. A questo scopo consente l’annullamento dei negozi giuridici stipulati dall’incapace.
Inoltre, in determinati casi, il diritto affida a determinate persone il compito di provvedere agli interessi dell’incapace, avendo cura della sua persona, rappresentandolo negli atti civili, amministrandone i beni, o assistendolo nel compimento di certi atti. La possibilità che il genitore o il tutore si sostituisca all’incapace è esclusa quando si tratta di atti che implicano scelte di carattere strettamente personale. Le cause che possono limitare o escludere la capacità di intendere e di volere sono la minore età, l’alterazione delle facoltà mentali e altre minorazioni.
La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno, e con essa si acquista la capacità generale di agire (art. 2 c.c.). L’abituale infermità di mente che rende incapace di provvedere ai propri interessi dà luogo ad una sentenza di interdizione, quando sia necessaria per assicurare un’adeguata protezione all’incapace. L’interdetto è privo della generale capacità di compiere atti giuridici, tranne solo qualche eventuale e limitata eccezione, ed è affidato ad un tutore (art. 414 c.c.).
Se l’infermità di mente non è così grave da giustificare l’interdizione, si può pronunciare una sentenza di inabilitazione, che limita solo la capacità di compiere atti di ordinaria amministrazione e attribuisce all’inabilitato l’assistenza di un curatore (art. 415 c.c.). La legge prende anche in considerazione la posizione delle persone che, per effetto di infermità, ovvero di una menomazione fisica o psichica, hanno necessità di un’assistenza per l’attuazione dei propri interessi. Per questi casi è prevista una amministrazione di sostegno (art. 404 ss. c.c.).
L’amministrazione di sostegno si distingue dall’interdizione e dall’inabilitazione in primo luogo per la sua portata più limitata e poi perché può essere disposta anche solo per un periodo determinato. Minori, interdetti, inabilitati, beneficiari dell’amministrazione di sostegno sono in stato di incapacità legale: assoluta quella dei minori e degli interdetti, che non possono stipulare validamente nessun negozio giuridico; relativa quella dei minori emancipati, degli inabilitati e dei beneficiari dell’amministrazione di sostegno, i quali hanno una più o meno limitata capacità di agire.
L’incapacità legale va distinta dalla effettiva incapacità di intendere e di volere, che si designa come incapacità naturale. Quando vi è incapacità legale le norme protettive dell’incapace trovano applicazione anche se questi abbia la capacità naturale di intendere e di volere. In particolare il contratto, o altro negozio giuridico, stipulato dal minore o dall’interdetto è annullabile sempre, senza indagare se il minore sia particolarmente dotato, o se l’interdetto abbia agito durante un lucido intervallo.
Quando vi è solo incapacità naturale di intendere e di volere, la buona fede dell’altra parte può essere giustificata; di qui la seguente disciplina di legge, rivolta a conciliare razionalmente i contrapposti interessi:
- I negozi del diritto di famiglia compiuti da chi si trovi in stato di incapacità naturale di intendere e di volere possono essere annullati (art. 120 c.c.);
- L’incapacità naturale rende senz’altro annullabile il testamento (art. 591 c.c.), la donazione (art. 775 c.c.), e per analogia qualsiasi atto di liberalità;
- L’esigenza di tutelare l’affidamento è debole anche per gli atti unilaterali, in cui non vi è una controparte in senso proprio: essi sono annullabili se gravemente dannosi per l’incapace (art. 428 c.c.);
- L’affidamento si tutela nel campo degli affari, dunque nella materia dei contratti: perciò qui occorre non solo provare che l’atto reca un grave pregiudizio all’incapace, ma inoltre che risulti la malafede dell’altro contraente (art. 428 c.c.).
L’incapace di intendere e di volere non risponde civilmente dei propri atti illeciti (a meno che lo stato di incapacità derivi da sua colpa (art. 2046 c.c.)).
L’interdizione legale del condannato
Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato di interdizione legale, la quale, per ciò che concerne la disponibilità e l’amministrazione dei beni, implica gli stessi effetti dell’interdizione giudiziale (art. 32 c.p.). Anche questa è un’incapacità di agire, ma con tutt’altro scopo: non già quello di proteggere il condannato, bensì quello di punirlo.
La minore età. La potestà dei genitori
Il negozio giuridico concluso dal minore di età è annullabile (art. 1425 c.c.): la sua efficacia può venire eliminata in base ad una tempestiva domanda giudiziale proposta nell’interesse del minore (artt. 1441, 1442 c.c.). Quando si tratti, invece, di parole dette da un bambino in tenera età, il negozio giuridico è inesistente, e dunque radicalmente privo di effetti fin dall’inizio e senza necessità che venga esercitata un’azione giudiziale di annullamento.
Il negozio giuridico concluso dal minorenne è annullabile senza necessità di provare che esso gli sia effettivamente dannoso. La cura della persona del minore e l’amministrazione dei suoi beni è affidata normalmente ai suoi genitori, i quali hanno a questo scopo un insieme di poteri che costituiscono la potestà di genitori. La potestà sui figli è esercitata di comune accordo da entrambi, salvi i casi di impedimento dell’uno o dell’altro. In caso di contrasto fra i genitori su questioni di particolare importanza, è previsto l’intervento del giudice, che deve cercare di favorire un accordo, e in caso di insuccesso di questo tentativo, deve attribuire il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare gli interessi del figlio (art. 316 c.c.).
Nel caso in cui vi sia urgenza di provvedere per evitare il pericolo di un grave pregiudizio per il figlio il padre può adottare i provvedimenti indifferibili, anche in contrasto con la volontà della madre (la deroga al principio di uguaglianza dei coniugi è giustificata dall’art. 29 Cost.). La potestà va esercitata nell’interesse del minore. Il suo esercizio costituisce un dovere (potere-dovere), anche se ciò non deve far dimenticare il naturale diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli.
La potestà dei genitori comprende, oltre al dovere del mantenimento, il potere-dovere di sorveglianza e di educazione. Il potere di sorveglianza implica il potere di tenere il figlio presso di sé, o di destinargli una certa abitazione; quando il figlio se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo, ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare (art. 318 c.c.). Il potere di sorveglianza implica anche quello di regolare le frequentazioni del figlio o di intercettarne la corrispondenza, qualora ne sia il caso. Dal dovere di sorveglianza dipende la responsabilità dei genitori verso i terzi danneggiati dal fatto illecito del figlio minore, se questi abita con i genitori stessi (art. 2048 c.c.).
Il potere di educazione comprende la facoltà di compiere scelte assai delicate circa il corso di studi e l’educazione religiosa; vi è poi il potere di usare mezzi di correzione e di disciplina, nei limiti approvati dal costume (art. 571 c.p.). La potestà dei genitori comprende il potere-dovere di amministrazione del patrimonio e di rappresentanza legale dei figli negli atti che non presuppongono scelte strettamente personali. I genitori che esercitano la potestà hanno in comune l’usufrutto legale sui beni del figlio, tranne quelli che il figlio abbia acquistato col proprio lavoro e gli altri indicati nell’art. 324 c.c.; questo diritto comprende il potere di godere dei beni e percepirne il reddito.
La sanzione per la violazione dei doveri inerenti alla potestà sul figlio consiste, secondo i casi, nella decadenza della potestà, nella rimozione dall’amministrazione, nella privazione o limitazione dell’usufrutto legale o in altri provvedimenti che il tribunale ritenga convenienti all’interesse del figlio (artt. 371, 380 c.c.).
La tutela dei minori
Se entrambi i genitori sono morti, o per altre cause non possono esercitare la potestà, si apre la tutela (art. 343 c.c.). Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la potestà. Se questa designazione manca, o se si oppongono gravi motivi, sarà scelta un’altra persona, preferibilmente fra i prossimi parenti o affini del minore (art. 348 c.c.). Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni (art. 357 c.c.).
L’emancipazione
Il minore che abbia compiuto i sedici anni di età può, per gravi motivi, essere autorizzato a contrarre matrimonio (art. 84 c.c.). Il minore, sposandosi, acquista l’emancipazione. Questa gli attribuisce la capacità di compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione. Per gli altri occorre l’assistenza del curatore ed eventualmente l’autorizzazione del giudice tutelare e del tribunale (art. 394 c.c.).
Tutela degli interdetti e curatela degli inabilitati
L’interdetto si trova in uno stato di incapacità assoluta; egli è assoggettato ad una tutela, alla quale si applicano le disposizioni sulla tutela dei minori (art. 424 c.c.). L’inabilitato può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione; per gli altri gli occorre l’assistenza del curatore ed eventualmente l’autorizzazione del giudice tutelare e del tribunale. L’interdizione o l’inabilitazione può essere revocata con sentenza qualora ne venga meno la causa (art. 429 c.c.).
Amministrazione di sostegno
L’amministrazione di sostegno è disposta dal giudice tutelare su ricorso dello stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, del coniuge, della persona stabilmente convivente, o di altri soggetti indicati dalla legge (artt. 404, 406, 417 c.c.). Quando vengano meno i presupposti dell’amministrazione di sostegno, questa è revocata dal giudice tutelare su istanza dello stesso beneficiario, dell’amministratore di sostegno, o degli altri soggetti previsti dalla legge (art. 413 c.c.).
Sede della persona: domicilio e residenza
Il luogo in cui una persona vive e opera costituisce il punto di riferimento per lo svolgimento di numerosi rapporti giuridici. La legge distingue: la dimora, luogo in cui la persona si trova attualmente, anche per breve tempo; la residenza, luogo in cui la persona ha la dimora abituale; il domicilio, luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (art. 43 c.c.).
Scomparsa, assenza, morte presunta
Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell’ultima residenza e non se ne hanno più notizie, il Tribunale, su istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi o del pubblico ministero può nominare un curatore e dare gli altri provvedimenti necessari per la conservazione del patrimonio dello scomparso (art. 48 c.c.). Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia, il Tribunale può dichiarare l’assenza e immettere nel possesso temporaneo dei beni dell’assente coloro che ne sarebbero eredi se egli fosse morto (artt. 49, 50 c.c.). Costoro dovranno conservare il patrimonio per restituirlo all’assente nel caso in cui ritorni.
Trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente, il Tribunale può dichiarare la morte presunta, fissandone la data nel giorno a cui risale l’ultima notizia (art. 58 c.c.). I presunti eredi e legatari acquistano allora la libera disponibilità dei beni (art. 63, 64 c.c.) e il coniuge può contrarre nuovo matrimonio (art. 65 c.c.). Se il presunto morto ritorna, o ne è provata l’esistenza, recupera i beni nello stato in cui si trovano (art. 66 c.c.). Il nuovo matrimonio del coniuge, celebrato dopo la dichiarazione di morte presunta, è nullo; ma i suoi effetti civili si producono fino al momento della dichiarazione giudiziale di nullità (art. 68 c.c.).
Le persone giuridiche
Cenni introduttivi
Si presentano quali possibili soggetti di rapporti giuridici, lo Stato stesso e gli altri enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni), svariati enti istituiti o regolati dalla legge in modo particolare per la realizzazione di scopi di interesse pubblico e poi consorzi, società, associazioni e fondazioni. Questi enti possono essere considerati come soggetti della vita giuridica in modo analogo agli uomini e vengono designati come persone giuridiche. Talvolta si tratta di realizzare interessi di carattere generale, o propri di categorie vaste e variabili di persone; oppure può trattarsi di uno scopo per il quale non bastano le forze di un singolo.
Vi è uno scopo ulteriore che spinge alla costituzione di una persona giuridica: spesso si è disposti ad arrischiare in essa alcuni determinati beni o somme di denaro, e niente di più. Questo risultato si può raggiungere conferendo denaro e beni ad una persona giuridica, la quale svolgerà l’attività come un soggetto separato, senza implicare la personale e illimitata responsabilità di chi opera per mezzo di essa (limitazione di responsabilità).
L’autonomia patrimoniale
Perché si possa parlare di una persona giuridica occorre essere in presenza di un patrimonio (inteso come un insieme di rapporti giuridici attivi e passivi) che sia staccato dal patrimonio di qualsiasi persona fisica e sia sottoposto a vicende autonome, dirette a realizzare un determinato scopo. L’autonomia del patrimonio della persona giuridica significa che, finché questa dura, esso è stabilmente destinato allo scopo dell’ente, subisce le conseguenze delle operazioni deliberate e attuate dagli organi di questo, mentre è insensibile alle vicende che riguardano i soggetti in qualche modo interessati all’esistenza e all’attività dell’ente stesso. La comunione non ha alcuna autonomia patrimoniale, perché diritti e debiti comuni non costituiscono un patrimonio unificato e distinto da quello dei partecipanti.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunto esame Istituzioni di diritto privato, Prof. Romeo Chrisitian, libro consigliato Istituzioni di diritto pr…
-
Riassunto esame Istituzioni di Diritto Privato, prof. Cenini, libro consigliato Istituzioni di Diritto Privato, Tri…
-
Riassunto esame Istituzioni di diritto privato, prof. Delfini Francesco, libro consigliato Istituzioni di Diritto P…
-
Riassunto esame Istituzioni di diritto privato I, Prof. Romeo Chrisitian, libro consigliato Istituzioni di Diritto …