I rapporti, l'adempimento e l'inadempimento
Nozioni introduttive
Interesse del creditore Interesse creditore anche non patrimoniale (es. interesse morale o culturale) per attribuire rilievo giuridico all’interesse quale oggetto del credito. In ogni caso ordinamento ha parametri. Va accertato caso per caso. Legislatore presuppone che contratto sia valido a condizione che sia diretto a conseguimento di interessi meritevoli di tutela, apprezzabilità giuridica. Interesse rilevante nel caso in cui esercizio del diritto non corrisponda ad interesse concretamente apprezzabile, quale ad es. il caso dell’abuso. Controllo sull’esercizio del credito è affidato alla regola della correttezza (art. 1175). In ogni caso non fa dipendere la valutazione dell’interesse dal mero arbitrio del creditore. La disciplina, soprattutto per quanto riguarda l’estinzione per impossibilità temporanea.
Patrimonialità Ha carattere patrimoniale la prestazione che si pone nell’ordinamento come tale, non già quella che sia stata sottoposta a tale regime solo e soltanto dalle parti. Tuttavia, in alcune decisioni giudiziali ci si rifà ad un criterio soggettivo. L’art 1174 è formulato in modo tale da attribuire alla patrimonialità un carattere oggettivo. La teoria più diffusa, difatti, associa la patrimonialità al carattere della negoziabilità.
Utilità della patrimonialità
- Indice di giuridicità di un rapporto
- Canone distintivo tra obblighi di natura strettamente personale e familiare e le vere e proprie obbligazioni.
Non è raro il riferimento all’interesse ragione giustificativa dell’assunzione dell’obbligo del debitore. È rilevante riguardo alla fase in cui l’obbligazione fu contratta e alla fase esecutiva. Riguardo al rapporto già costituito si suole parlare di un interesse del debitore alla liberazione del vincolo. Basti pensare alla norma che vieta al creditore di rifiutare l’adempimento senza un giusto motivo, così da proteggere in qualche misura le ragioni morali del debitore. Alla norma che, riguardo all’adempimento del terzo, dà la possibilità al debitore di opporsi.
Credito = posta attiva; risarcibile il danno se la prestazione perduta per altrui illecito non sia sostituibile o comunque rechi pregiudizio (non sempre è stato così) Obbligo = posta passiva; ipotesi del terzo che liberi il debitore ingiustificato arricchimento, di cui si può pretendere il rimborso ex. Art. 2041. Attuazione del rapporto Riferendosi sia al comportamento del credito che del debitore, art. 1175 regole della correttezza.
Responsabilità patrimoniale
Pretesa del creditore è assistita sin dall’inizio dalla garanzia generica del patrimonio del debitore. Non viene garantito un solo credito, ma tutti c.d. par condicio creditorum (derogabile per patto espresso o legge). Se interesse creditore non viene soddisfatto, all’obbligo originario si aggiunge o si sostituisce un obbligo di risarcimento. Se debitore persiste nel suo comportamento creditore si avvale di un diritto che può consentirgli soddisfazione interesse, diritto di natura potestativa, non obbligatoria.
- Esecuzione in forma specifica
- Pignoramento ed espropriazione + vendita giudiziale.
Debito e responsabilità si seguono a vicenda.
Sezione III: Obbligazioni naturali
Esiste “debito senza responsabilità” con riguardo alle prestazioni spontaneamente eseguite da soggetti capaci per adempiere a obblighi morali o sociali. Il creditore non può pretendere pagamento ma la prestazione non va restituita. Non si tratta dunque di vere e proprie obbligazioni. Conclusione lineare è che non si possa parlare di debiti, bensì di fenomeni giuridicamente rilevanti.
L'unica ricerca realistica dei doveri presuppone il riferimento a casi sintomatici, esaminati nelle varie epoche società in quanto il giudice non può indagare l’“etica dell’intenzione”. Si è soliti affermare che non è possibile trasformare in obbligazione civile una obbligazione naturale. Prestazione compiuta in esecuzione dell’obbligazione naturale è restituibile
- Se adempimento non fu spontaneo
- Se fu posto in essere da un incapace
Sezione IV: Le fonti
Art. 1173
- Contratto
- Fatto illecito
- Ogni altro atto o fatto idoneo promesse unilaterali, gestione di affari, pagamento dell’indebito.
In ogni caso sono confini variabili, e nel corso degli anni si assiste ad un continuo mutamento di questi. Il 3 ha il significato di regola generale. Ciò rende necessaria la formulazione di principi idonei e sufficienti alla formulazione di regole orientative. Es. cittadino che parcheggia auto sul suolo pubblico e non paga la tariffa. Obbligazione dell’assicuratore di pagare direttamente al terzo è di origine non consensuale poiché il diritto del danneggiato non nasce da contratto con assicuratore: è un effetto che la legge prevede in virtù di quel medesimo fatto illecito dannoso imputabile al danneggiante contrattualmente assicurato.
Sezione V: Profili soggettivi
Necessario che creditore e debitore siano soggetti distinti (in caso contrario art. 1253, CONFUSIONE, modo dell’obbligazione). Alcune volte può succedere, ove espressamente previsto dal legislatore, per di estinzione rispondere a finalità pratiche. In tali casi si è fatto riferimento ad un rapporto giuridico unisoggettivo. Si è comunque opportunamente osservato che all’unico soggetto fanno comunque capo interessi sostanziali e posizioni formali di persone distinte.
Con riferimento all’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, il rapporto si conserva soltanto in fase erede può inserire nell’attivo e nel passivo i suoi debiti o i suoi crediti. Nel caso dei titoli di credito, attitudine del diritto a circolare anche nel caso di riunione è conseguenza della funzione del documento che, ove sia messo nuovamente in circolazione, rende possibile il trasferimento del credito.
Ancora più semplice giustificazione della tutela di terzi titolari di diritti si usufrutto e pegno. Posizione di debitore e creditore, oltre che distinte, devono anche essere determinate, cosa diversa dall’individuazione. Mutamento dei soggetti è possibile secondo il fenomeno della successione. Se cambia il lato passivo, il solo caso in cui non si necessita il consenso del creditore è la successione mortis causa. Vi sono casi in cui il soggetto deve ancora essere identificato, anche dal punto di vista oggettivo: Promessa al pubblico legge afferma che promettente è vincolato non appena promessa è resa pubblica; rimane comunque fase preliminare rispetto all’obbligazione. Si tratterebbe di un interesse alla costituzione del rapporto secondo le modalità fissate nell’atto.
Sezione VI: Le prestazioni
Il rapporto nel suo insieme tende al soddisfacimento dell’interesse immanente al diritto preteso dal creditore. Prestazione = oggetto dell’obbligazione (ex. Art. 1174).
Sembra prevalente la nozione di prestazione quale comportamento che il debitore è tenuto porre in essere nei confronti del creditore. Oggetto contenuto Prestazione tende a uno scopo e risulta adempiuta qualora riesca a raggiungerlo, ma non si identifica né si riduce al risultato. Natura dell’oggetto è fondamentale soprattutto in relazione alla disciplina dell’impossibilità temporanea, nel caso dell’estinzione dell’obbligazione.
Il momento oggettivo della prestazione è stato spesso separato dal comportamento strumentale del debitore:
- Obbligazioni di mezzo rilievo solo il comportamento diligente del debitore
- Obbligazioni di risultato rilievo solo il conseguimento del risultato.
Nella giurisprudenza italiana utile per distinguere lavoro subordinato (rilievo alla sola attività, senza cenni al risultato) e lavoro autonomo (si promette solo il risultato utile). Riassumendo, il comportamento suole indicare il contenuto dell’obbligo. Il soddisfacimento dipende anche dall’oggetto, al quale si commisura la rilevanza giuridica dell’interesse del creditore.
Il tema dei limiti di possibilità, liceità, determinatezza della prestazione è studiato con riguardo ai requisiti dell’oggetto del contratto (vedi art. 1346-1349).
Insegnamento tradizionale:
- Dare consegna della cosa con efficacia traslativa del diritto di proprietà
- Fare intento diretto al perfezionamento di un atto traslativo
- Prestare garanzia; manifestazione del consenso alla costituzione di un diritto a favore del creditore. Una volta sorto il diritto, il garante sarà generalmente tenuto a versare (dare) una somma pecuniaria ove il debitore originario sia inadempiente.
Ora si preferisce metodo di analisi diverso, tenendo conto della duttilità del contenuto dei rapporti obbligatori.
A seconda dei casi, l’accento potrà essere posto sulla natura dell’oggetto ovvero sulle speciali modalità di attuazione. La classificazione non si fonda solo sui tipi di prestazione, ma anche in base alla fonte, ai soggetti.
Di prestazioni di dare si parla in due significati:
- Consegna di una cosa
- Trasferimento di un diritto
Consegna di una cosa può essere oggetto di una prestazione diretta alla dismissione del possesso nell’interesse del creditore che già l’abbia acquistata in virtù di contratto con efficacia traslativa, oppure restituzione. è inclusa l’obbligazione di custodire la cosa fino alla consegna.
Art. 1177 Custodia si parla anche per titolarità di un diritto reale di godimento o garanzia sulla cosa in questo caso controllo sarà sull’abuso del diritto.
La valutazione dell’attività del custode comporta l’applicazione di regole generali in punto di diligenza e responsabilità, in maniera indipendente dalla stipulazione di un vero e proprio contratto di deposito tra le parti. Non ci si può servire della cosa né trasferirla; se circostanze urgenti impongono cambiamento delle modalità di custodia è necessario un sollecito avviso. In caso di mancato adempimento custode è imputabile secondo criteri oggettivi, ma i comportamenti sono complessi e vari.
Obbligazione di fare acquistare proprietà ricomprende ipotesi in cui acquisto non è effetto immediato del contratto ex. Art. 1476 n. 2
- Obbligazioni di genere normalmente la cosa di genere è anche fungibile. Acquisto avviene nel momento dell’individuazione ex. Art. 1378.
Vere e proprie ipotesi di obbligazioni di trasferire una cosa determinata si hanno quando l’obbligato è tenuto a prestare il suo consenso il fine di rendere possibile la produzione di tale effetto. Esemplare il caso del mandatario senza rappresentanza che abbia acquistato per conto del mandante. Compiuto l’acquisto nasce a suo carico obbligo di porre in essere una dichiarazione che renda il mandante proprietario. Nota è l’importante protezione che consente di ottenere una esecuzione in forma specifica in caso di inosservanza dell’obbligo.
Prestazioni di garanzia
Due significati:
- Obbligo di dare una garanzia art. 1179: “chi è tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma, può prestare a sua scelta idonea garanzia reale, personale. Inadempimento ha sanzione nella decadenza dal beneficio del termine dell’obbligazione o del fatto.
- Assunzione per contratto della garanzia di un certo risultato promesso del terzo. Vedi assicuratore.
Non vige la tripartizione nel caso di obbligazione in cui necessaria la cooperazione del creditore. Si procede all’offerta. Offerta per intimazione, imposta per le obbligazioni di fare, è anche prevista per obbligazioni di dare che abbiano come oggetto cose mobili da consegnare in luogo diverso dal domicilio del creditore; per obbligazioni di denaro, titoli di credito o cose mobili da consegnare al domicilio del creditore prevale il profilo dell’esibizione (ex. Artt. 1208-1209).
Notazioni relative alla modalità temporale del rapporto hanno rilievo speciale nel caso delle prestazione di fare (patto di prelazione) e di non fare (astensione dalla concorrenza), poiché i codici civili moderni nascono all’insegna di eliminare i vincoli perpetui. Modalità temporale può assumere rilievo anche con riguardo alle obbligazioni di consegnare nei casi in cui prestazione sia eseguita in un arco di tempo prolungato. Rilievo soprattutto con riguardo agli effetti delle cause di scioglimento del vincolo. Prestazioni già eseguite sono considerate non soggette a restituzione, poiché nel momento in cui vengono eseguite hanno giustificazione autonoma. Diverso è il caso di consegna ripartita pagamenti rateali non hanno una giustificazione autonoma ma assumono rilievo solo nel quadro della prestazione unitariamente considerata.
Sulle modalità di attuazione incidono anche i casi in cui il debitore possa liberarsi eseguendo una prestazione diversa ovvero una pluralità di prestazioni da adempiere in via cumulativa o alternativa.
Riepilogo
- Patrimonialità suscettibile di valutazione economica
- Requisiti legali possibilità, liceità, determinatezza o determinabilità
L’oggetto (prestazione) deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile, sotto pena di nullità dell’intero contratto ex. Art. 1418, comma 2 Relativa indeterminatezza dell’oggetto della prestazione si allude ai casi in cui rapporti sono già sufficientemente determinati, ma verranno a essere definitivi solo in fase di attuazione.
- Obbligazioni di genere
- Obbligazioni alternative
- Obbligazioni facoltative.
Sezione VII: La pluralità dei soggetti
- Natura divisibile o indivisibile
- Modo di attuazione
- Caratteri dell’organizzazione collettiva
- Combinazioni di tali criteri Divisibile entità può essere frazionata in parti Indivisibile oggettiva o soggettiva una frazione dell’intero.
Parziarietà 1 creditore e + debitori, il creditore può chiedere Art. 1314 + creditore e 1 debitore, ciascun creditore può chiedere solo una parte
Solidarietà 1 creditore e + debitori, può chiedere il tutto liberando gli altri + creditori e 1 debitore, può chiedere il tutto e deb è liberato verso tutti. Art. 1292, solidarietà passiva è la regola, salvo patto contrario; solidarietà attiva deve essere espressamente prevista dalla legge o dalle parti.
Attuazione congiunta se 1 cred e + deb, prestazione va eseguita da tutti i debitori insieme Artt. 1317-1320 Se + cred e 1 deb, solo il gruppo unito può chiedere prestazione.
Per obbligazioni soggettivamente complesse:
- Soggetti uniti da vincolo, non basta semplice collegamento di natura economica;
- Eadem res debita, ma si critica che questo sia solo all’origine perché in fase di attuazione le prestazioni sarebbero comunque non unitarie;
- Unità della fonte, in modo da distinguere con ipotesi in cui più soggetti sono tenuti a prestazioni identiche ma del tutto autonome.
L’unità della fonte può essere:
- Contrattuale unico corrispettivo, dalla globalità dell’operazione o da documentazioni di carattere formale;
- Extracontrattuale possibile accertare un unico fatto dannoso e questo sia imputabile ad una pluralità di soggetti che abbiano concorso a produrlo.
Le obbligazioni parziarie L’unica disposizione di legge si limita a prevedere che la prestazione divisibile può essere adempiuta per parti quando vi siano più soggetti interessati. Art. 1314 Si è parlato di pluralità di obbligazioni con medesimo oggetto, ma meglio parlare di pluralità di prestazioni, riferendosi in tal modo alla fase attuativa. Ciò che rende differente tale ipotesi da quella in cui vi sia un unico creditore e un unico debitore, e l’oggetto sia parziario è la nozione di quota, quale misura di partecipazione all’obbligazione.
Le obbligazioni solidali Il vincolo di solidarietà può riferirsi sia all’ipotesi in cui esistano gli estremi di una obbligazione soggettivamente complessa, sia al caso in cui due o più obbligazioni siano collegate dal nesso di accessorietà (vedi fideiussione).
All’interprete il compito di chiarire:
- In quali casi la disciplina sia funzionale all’esigenza di regolare secondo criteri unitari tutte le ipotesi;
- In quali la stessa sia applicabile alle obbligazioni soggettivamente complesse;
- In quali alle obbligazioni collegate solo con nesso di accessorietà.
L’art 1292 regola il meccanismo generale della solidarietà, sia dal lato attivo che da quello passivo. È norma di applicazione generale l’art. 1293 quale che sia la struttura dei rapporti, è sempre possibile che ciascun debitore sia tenuto ad adempiere con modalità diverse. Se la variazione si riferisce all’esecuzione, il meccanismo resta invariato. Se incide sulla nascita dei rapporti obbligatori, il regime di solidarietà si applica solo se obbligazione è contratta che consentono al debitore il quale ha eseguito l’intera prestazione di restabilire l’interna parità.
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