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PARTE SECONDA: LA RESPONSABILITÀ E LE VICENDE
Cap. IV: L'inadempimento e i danni Sezione I, nozioni introduttiveInadempimento da ritardo è un particolare forma di inesattezza. Se non vengono in considerazione le disposizioni sulla risoluzione, il debitore è tenuto ad adempiere e il creditore non può rifiutare. Estinzione si ha se l'impossibilità temporanea si protragga per un periodo tale che il creditore non abbia più interesse a ricevere la prestazione art. 1256.
Se è stata pattuita una penale questa si cumula con la prestazione principale solo se sia stata prevista per il semplice ritardo.
Sezione II, Mora del debitoreÈ tenuto al risarcimento se non prova che il ritardo è derivato da causa a lui non imputabile. Si distingue il ritardo semplice dal ritardo qualificato che prende il nome di mora del debitore. È sufficiente una richiesta informale affinché sorga a carico del debitore l'obbligo di ritardo.
- semplice→risarcire i danni;
- se prestaz corrispettive è possibile chiedere la risoluzione necessari i presupposti legali riassunti nella rubrica dell'art 1219 con la formula dela Ritardo qualificato→"costituzione in mora";
- effetti:
- passaggio del rischio
- risarcimento danno e decorrenza interessi
- interruzione prescrizione.
- Questi si producono in via automatica in 3 ordini di casi:
- fatto illecito
- dichiarazione scritta del debitore di non volere adempiere
- mancata esecuzione dell'obbligazione portables
- Per intimazione:
- querables
- portables se termine scade dopo morte debitore
- Mora può prodursi anche nelle obbligazioni di non fare, ma mancano riscontri nella giurisprudenza pratica.
- Un'intimazione anticipata non è priva di rilievo giuridico ma gli effetti si producono soltanto dalla scadenza del debito.
- L'intimazione si configura come atto volontario e unilaterale, rispetto al quale è indifferente l'intento del
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creditore di provocare gli effetti tipici della situazione di mora.
Richiesta la forma della scrittura. voler adempiere dev’essere:
- Dichiarazione del debitore di non
- successiva alla scadenza
- eseguita con atto scritto
- sorretta da precisa manifestazione di volontà negativa.
La dichiarazione di non poter adempiere, invece, non è in alcun rapporto con la situazione di mora del debitore.
Discussione nel caso di manifestazione che non presenti i caratteri richiesti ricostruzione tramite canoni della correttezza: debitore alla scadenza è libero di ripensarci, ma va valutato caso per caso allo scopo di evitare che il tutto si risolva con un pregiudizio per il creditore
Eccezione di inadempimento caso di prestazioni contestuali: di fronte al mancato adempimento il creditore rifiuta di eseguire la prestazione da lui dovutariferimento a correttezza e buona fede oggettiva
Sospensione dell’esecuzione parte la cui prestazione scada per prima, di fronte all’insolvenza,
Può sospendere l'esecuzione della propria prestazione fino alla scadenza del contrapposto obbligo (art. 1461)
Art. 1221 -> passaggio del rischio al debitore nel caso in cui prestazione sia divenuta impossibile per causa subentra l'obbligo di risarcire il danno (perpetuatio obligationis) non imputabile -> Eccezione -> è liberato se riesce a provare che la cosa sarebbe perita ugualmente
Art. 1224 -> risarcimento danno e interessi dal giorno della mora. La mora del debitore può essere impedita da una tempestiva offerta anche non formale della prestazione -> si tratta di evitare, in quel lasso di tempo che secondo buona fede dev'essere concesso al debitore dopo la richiesta, che costui subisca la mora.
Estinzione della mora:
- adempimento tardivo purché ricomprenda anche il risarcimento del danno da ritardo
- atto dispositivo del creditore (rimessione in termini del debitore) c.d. purgazione dellamora.
Dall'inadempimento (che non comporta
estinzione dell'obbligazione) si distingue il mancato adempimento, dovuto da impossibilità derivante da causa non imputabile o derivante da giustificazioni per legge
Sezione III, Responsabilità del debitore per fatto degli ausiliari
In mancanza di diverso accordo il debitore è responsabile dei fatti dolosi o colposi di III di cui egli si è avvalso al fine di adempiere l'obbligazione ex art. 1228
Non sono rilevanti il dolo e la colpa del debitore: si giustifica in virtù della libera scelta del debitore il quale ha consapevolmente assunto il rischio del comportamento dei suoi ausiliari.
Considerazioni diverse con riguardo a responsabilità dei padroni e committenti nel caso di fatto illecito compiuto dai loro domestici e commessi (art. 2049).
Giustificazione della responsabilità si rinviene nel rapporto di dipendenza. Il debitore può pattuire l'esonero da responsabilità per fatto degli ausiliari. Con le clausole di
La manleva è cosa diversa dalla clausola di esonero o limitazione della responsabilità in quanto questa esclude la responsabilità in tutte le direzioni soggettive possibili.
Sezione IV, Clausole di esonero dalla responsabilità
Un singolo regolamento contrattuale può prevedere l'esonero della responsabilità oppure il risarcimento in misura non superiore a un dato importo.
La clausola è nulla quando:
- l'esonero si riferisce ai casi in cui il debitore ha agito con dolo oppure ha colpa grave
- l'esonero indebolisce la tutela di quei diritti di credito la cui lesione è suscettibile di arrecare pregiudizio alle persone dei consumatori e utenti, oppure interesse generale (ordine pubblico)
È necessario che il debitore fornisca la prova che la clausola può ben essere invocata poiché il comportamento è a lui imputabile solo a titolo di colpa non grave.
Sezione V, Conseguenze dell'inadempimento
Lesione interesse creditore
è presupposto di un nuovo diritto di credito: risarcimento dei danni 1218Pronuncia del giudice costituisce il titolo, ove il debitore resti ancora inerte, per procedere all’ esecuzioneforzata sui beni del debitore:- in forma specifica:
- per equivalente–> espropriazione forzata dei beni del debitore che siano necessari e sufficienti asoddisfare il creditore.
- pignoramentob
- vendita forzata
- attribuzione del ricavato ai creditori
in cui non possa essere provato nel suo preciso ammontare.
Art. 2056–> la valutazione equa deve tenere conto delle circostanze del caso e del necessario contemperamento tra gli interessi in conflitto
Liquidazione può avvenire nel giudizio in cui è chiesta la condanna del debitore oppure in diversa fase.
Liquidazione può essere descritta come conversione di un debito di valore in un debito di valuta.
Tempo è importante: la differenza patrimoniale verrà calcolata in un momento che non coincide con l’inadempimento in quanto tale, ma con l’esclusione di qualsiasi possibilità giuridica di soddisfare il credito per mezzo dell’adempimento della prestazione.
Sul debito di valuta si calcolano interessi.
Ipotesi di preventiva liquidazione:
- clausola penale–> non può cumulare tale pretesa con quella relativa alla prestazione, salvo che sia dell’eventuale danno ulteriore solo se stata stipulata per il semplice ritardo. Possibile
risarcimento esista espressa pattuizione. Giudice può intervenire:
- se la prestazione è stata parzialmente eseguita
- se la clausola risulta manifestamente eccessiva che una delle parti versa all'altra
2) caparra confirmatoria -> importo in danaro o altri beni fungibili al momento della conclusione del contratto con prestazioni corrispettive. Se è inadempiente chi ha dato caparra, controparte può recedere e trattenere quanto versato. Se chi ha ricevuto, controparte può recedere e pretendere il doppio.
Responsabilità contrattuale e extracontrattuale
Si applica in entrambe i casi l'art. 2697 e il danneggiato prova tutti gli elementi da cui si origina il diritto al risarcimento. Nel caso di extra il danneggiato deve imputare anche il fatto al danneggiante, mentre in contrattuale basta provare che non è stato adempiuto l'obbligo preesistente.
In extra il rapporto primario nasce come debito di valore e sempre produce interessi.
maniera indipendente da un atto di costituzione in mora; è inoltre soggetto a rivalutazione automatica. Termini diversi di prescrizione: in generale contrattuale 10 anni, extra 5 Vi è una regola non scritta che consente al danneggiato non solo di scegliere tra i due regimi, ma perfino di cumularli, nel senso di ricorrere all'uno quando una preclusione giuridica più non consenta di avvalersi dell'altro. Restano individuate le ipotesi in cui si avrebbe soltanto una o l'altra: 1) danno ingiusto e imputabile, arrecato nel difetto di un obbligo specifico → extra 2) inadempimento colposo di un obbligo specifico che non ricomprenda anche la tutela della persona → contrattuale. Inoltre fenomeno della contrattualizzazione dei danni alla persona Cap. V: Modi di Estinzione diversi dall'adempimento Sezione I, Nozioni introduttive premettere che "adempimento" e "pagamento" si riferisce alla piena attuazione del rapporto obbligatorio, con conseguente estinzione del diritto del creditore.