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Diritto privato

Introduzione al diritto privato

Diritto privato è l'insieme di norme ed è atecnico. Questo si può classificare in:

  • Oggettivo → regola giuridica (insieme di regole = ordinamento)
  • Soggettivo → il potere è attribuito a un soggetto al fine di soddisfare i propri interessi (es. diritto di proprietà). Il potere è attribuito dal diritto oggettivo.

NB: dire "COMUNITARIA" è errato perché non c'è più la comunità europea, è diventata unione europea.

NB: diritto reale → quando riguarda qualcosa di materiale.

Quando una regola diventa giuridica?

Quando l'inosservanza implica una sanzione prestabilita.

  • Norma: proposizione precettiva formulata in termini generali ed astratti, cioè:
    • Precettivo: prescrive un comportamento che può essere imposto, vietato o permesso.
Esempi:
  • Esempio 1: atto scritto: per essere tale deve essere sottoscritto (cioè firmato) → vedi articolo 1350: Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità:
    • 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
    • 2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell'enfiteuta;
    • 3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti;
    • 4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione;
    • 5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
    • 6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;
    • 7) i contratti di anticresi;
    • 8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni;
    • 9) i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;
    • 10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato;
    • 11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;
    • 12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;
    • 13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge.
  • Esempio 2: colposo (voglio darti un pugno → articolo 2043: Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.) è diverso che doloso (alzo per sbaglio il braccio e ti colpisco)
  • Esempio 3: le parti possono definire la scadenza di un debito.

Caratteristiche delle norme

  • Generale: si rivolge a tutti i soggetti del diritto.
  • Astratta: serie ipotetica di fatti. Questi si applicano a tutti i casi reali uguali o simili al caso astratto.
  • Coercitiva: l'inosservanza comporta una sanzione.

Classificazioni del diritto

  • Imperativo (o inderogabile): non c'è spazio per l'autonomia privata. La violazione dell'atto rende l'atto nullo.
  • Dispositivo (o derogabile): ammettono deroga, cioè un certo margine di autonomia.
  • Privato: regola i rapporti tra privati e sono di perfetta parità (anche alcuni rapporti tra cittadino e stato possono essere privati). I principi sono parità, libertà e autonomia. I sottoinsiemi del diritto privato sono: civile, commerciale e del lavoro.
  • Pubblico: rapporti in cui partecipa lo stato che è in posizione di supremazia. I principi sono disparità e soggezione. I sottoinsiemi del diritto pubblico sono il diritto: costituzionale, penale, tributario, ecc.

Codice civile

Il codice civile è in vigore dal 21 aprile 1942. Era un decreto, invece adesso è un decreto legislativo; un tempo era redatto dal re e dal capo del governo Mussolini. Il 1 gennaio 1948 entra in vigore la COSTITUZIONE.

Il CODICE CIVILE si compone di 6 libri:

  • I. da art 1 a 455 → delle persone e della famiglia
  • II. art 456 a 809 → delle successioni
  • III. art 810 a 1172 → della proprietà
  • IV. art 1173 a 2059 → delle obbligazioni
  • V. art 2060 a 2642
  • VI. art 2643 a 2969 → tutela dei diritti

CIOé?

  • I. Tutta la disciplina dei soggetti di diritto (es. persone fisiche, giuridiche ed enti collettivi non personificati). Tutela tutta la disciplina delle unioni e della filiazione.
  • II. Regole per la distribuzione di un patrimonio di un soggetto defunto. Disciplina del contratto di donazione (il contratto non è una cosa unilaterale: il destinatario deve accettare quindi diventa un contratto la donazione).
  • III. Disciplina dei beni e dei diritti reali di godimento (es. proprietà, usufrutto, servitù). Disciplina del possesso (il possesso NON è UN DIRITTO, ma uno stato di fatto).
  • IV. Obbligazione → rapporto tra il debito e il credito: l'illecito è disciplinato nel IV perché sono obbligato a risarcire il danno perché l'illecito è fonte di obbligazione. Il contratto è diverso dall'obbligazione, cio vuol dire che il contratto è una delle fonti di obbligazione.
  • V. Persone giuridiche no profit.
  • VI. Disciplina dell'istituto della trascrizione (es. atti notarili, diritti reali di garanzia). Disciplina delle prescrizioni e della decadenza (cioè effetti del decorso del tempo nel caso in cui il titolare di un diritto non lo eserciti).

Ogni libro a sua volta è suddiviso in titoli, i titoli in capi, i capi in sezioni, le sezioni in paragrafi e i paragrafi in articoli. (C'è anche la RUBRICA: un piccolo riassunto inserito dal legislatore che però NON è testo normativo.) L'articolo a sua volta è composto da COMMI (ogni volta che si va a capo).

Fonti del diritto

Le fonti del diritto sono disciplinate dalle disposizioni preliminari al codice civile e sono degli atti o fatti idonei a produrre diritto (cioè creano NORME GIURIDICHE → diritto oggettivo).

Ci sono due diversi tipi di fonti:

  • Produzione: atti che creano diritto, che a loro volta possono essere:
    • In forma SCRITTA: la scrittura fa parte dell'iter per creare diritto.
    • In forma NON SCRITTA: esempio consuetudini ed usi normativi.
    • Atto legislativo: sistema del CIVIL LAW, cioè il diritto deriva da un iter legislativo.
    • Precedente giudiziario: sistemi di common law, cioè le sentenze del giudice creano diritto.
  • Cognizione: documenti ufficiali che permettono di conoscere il contenuto delle norme (es. gazzetta ufficiale della repubblica italiana; gazzetta ufficiale dell'UE).

Le fonti del diritto sono:

  1. Le leggi
  2. I regolamenti
  3. Le norme corporative (ora abrogate)
  4. Gli usi

Mancano la costituzione e leggi costituzionali (1948), mancano le fonti sovranazionali e le leggi statali e regionali.

Fonti sovranazionali

Le fonti sovranazionali possono essere:

  • Europee che si divide in:
    • Diritto europeo originario (trattati UE e atti modificativi) → perché diventi diritto italiano è necessaria una ratifica del governo.
    • Diritto europeo derivato → regolamenti, direttive e decisioni.
  • Internazionali: convenzioni con paesi non UE.

Struttura gerarchica

Di conseguenza la nostra (1: la più importante, 6: la meno importante) è la seguente:

  1. Costituzione
  2. Fonti sovranazionali
  3. Leggi dello stato
  4. Leggi regionali
  5. Regolamenti (non quelli europei, sono quelli dell'autorità italiana amministrativa)
  6. Usi normativi

Costituzione

La costituzione nasce il 1/1/1948, è RIGIDA: per modificarla è necessario un particolare iter articolato e contiene norme che dettano principi a cui tutte le altre fonti devono adeguarsi:

  • Art 2: diritto di vita/libertà/integrità psicofisica (→ DIRITTI ASSOLUTI: cioè che non possono essere lesi da nessuno): non si riferisce solo al singolo, ma anche agli enti collettivi.
  • Art 3: assoluta uguaglianza
  • Art 29: famiglia
  • Art 42: diritto di proprietà (unico diritto reale menzionato nella costituzione).

Fonti sovranazionali

Gli organi delle fonti sovranazionali sono il parlamento e il consiglio europeo che legiferano. In questo caso abbiamo due diverse tipologie di leggi:

  • Regolamento: ha portata generale, cioè si applica a tutti gli stati membri e a tutti i soggetti di diritto di quegli stati. È direttamente applicabile, cioè il parlamento nazionale non deve rettificare. È vincolante in tutto il suo contenuto.
  • Direttiva: non necessariamente è generale; può riguardare anche uno o più stati. Richiede un provvedimento interno allo stato di approvazione. Impone il raggiungimento di un risultato come è deciso dai singoli stati.

L'articolo 288 spiega la differenza tra regolamento e direttiva e decisione (la decisione designa alcuni destinatari ed è obbligatoria in tutte le parti).

Leggi dello stato (statali)

La legge può essere:

  • Ordinaria: approvata dal parlamento e promulgate dal presidente le leggi entrano in vigore da 15 giorni dopo la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale (vacatio legis può essere diversa).
  • Altri atti aventi forza di legge: che possono essere a sua volta:
    • Decreto legislativo: delega del parlamento.
    • Decreto legge: situazioni di emergenza e va entro 60 giorni approvata dal parlamento.

Leggi regionali

Queste leggi la costituzione le disciplina con la legge statale.

Regolamenti

Emanato dall'autorità amministrativa per dare attuazione a provvedimenti di grado superiore (es. quello che fa il governo).

Uso normativo (o consuetudine)

Vengono trattati all'articolo 8-9 delle preleggi. Non sono scritte, non è espressione di un organo con potesta legislativa. Ricavato dalla reiterazione di un comportamento nel tempo o da parte di una maggioranza della comunità per convinzione che quel comportamento sia regolato dal diritto. Le caratteristiche sono:

  • Elemento materiale: comportamento ripetuto
  • Elemento psicologico: convinzione sia corretta ed imposta

La consuetudine (articolo 8 delle preleggi)

Secondo la LEGGE: produce effetti giuridici solo se rinvia ad una fonte di grado superiore. Nascono per capire le lacune legislative, ma la normativa c'è (es. articolo 1181 oltre la LEGGE: vuoto normativo → se il vuoto non è colmabile ricorrendo all'analogia allora si può ricorrere alla consuetudine.

Conflitto tra fonti

Si crea un conflitto tra fonti quando due norme disciplinano in maniera diversa una situazione.

  • Tra fonti di grado diverso → prevale la fonte di grado superiore secondo il criterio gerarchico.
  • Tra fonti di pari grado → prevale un criterio cronologico.
  • Tra fonti emanate da organi diversi → prevale il criterio della competenza: se una materia è potesta della Regione e, successivamente, lo stesso legifera, non vale il criterio cronologico o gerarchico, ma quello della competenza.

Efficacia delle norme giuridiche

(Sono disciplinate nelle disposizioni preliminari)

  • Nel tempo possiamo avere:
    • Vacation legis
    • Irretroattività: può essere disposto diversamente, ma non per il penale o norme eccezionali
    • Cessazione: abrogazione, cioè quando si applica il criterio cronologico, e può essere l'abrogazione:
      • Espressa → il legislatore dispone l'abrogazione.
      • Implicita → con criterio cronologico. La nuova normativa regola l'intera materia che la vecchia normativa trattava in parte.
      • Referendum abrogativo
  • Nello spazio: il diritto internazionale privato disciplina fattispecie con elementi estranei (I 218/1995). Le norme di ordinamenti stranieri che trovano applicazione in forza delle disposizioni di organi sovrastatali e sono a pari forza delle leggi statali (articoli 16/17 delle preleggi).

Interpretazione delle legge

Classificata in base a SOGGETTI, CRITERI e RISULTATI. L'interpretazione attribuisce un significato, bisogna individuare la sfera di operatività della disposizione.

Attività interpretativa

Soggetti che effettuano l'interpretazione (definita nelle preleggi articolo 12) e può essere:

  • Autentica: effettuata dal legislatore (es. legge 108 sull'usura integrata dalla 24/2001 con un provvedimento normativo)
  • Ufficiale: effettuata da un organo dello stato (es. corte dei conti)
  • Giurisprudenziale: effettuata dal giudice ogni volta che pronuncia una sentenza (che comunque non è fonte del diritto)
  • Dottrinale: effettuata dagli studiosi del diritto. Non è vincolante, ma il legislatore ne tiene conto.

I criteri interpretativi

Possono essere di due tipi:

  • Letterale: considerare il significato delle parole secondo significato tecnico/giuridico (non secondo quello quotidiano e comune). Considerare la parola nella globalità della norma (es. la parola diritto nell'articolo 1 delle preleggi → diritto oggettivo, nell'articolo 832 del cc invece → diritto soggettivo). Considerare che le parole fanno parte di un sistema più ampio (interpretazione sistematica).
  • Funzionale /logica: individuare la ratio legis, cioè l'interesse che il legislatore ha voluto tutelare.

I risultati dell'interpretazione

L'interpretazione può essere:

  • Dichiarativa: interpretazione letterale, la norma è chiara → interpretazione letterale è uguale all'interpretazione logica.
  • Estensiva: la norma viene ad assumere un significato più ampio dopo l'interpretazione e quindi l'interpretazione logica risulta > di quella letterale.
  • Restrittiva: la norma assume significato più ristretto rispetto alla mera interpretazione letterale. L'interpretazione logica < della letterale.

Analogia (Articolo 12 delle preleggi)

Il presupposto è la lacuna normativa, infatti l'analogia risolve un caso non previsto utilizzando la disciplina che risolve un caso simile o materie analogiche → Analogia legis. Per caso simile si intende caso con la stessa ratio, cioè la fattispecie deve porre problemi giuridici analoghi, interessi analoghi. Se non ci sono fattispecie simili il giudice individua principi generali dell'ordinamento (norme costituzionali e presupposti del diritto positivo) → Analogia iuris. Se non c'è neanche l'analogia iuris allora si guarda la consuetudine praeter legem.

10 ottobre 2016

Avevamo terminato l'analogia, distinguendo Analogia legis e Analogia iuris, e avevamo visto che l'art 12 è esposto in modo tale da mettere in ordine di priorità; prima si prosegue con l'analogia legis e in mancanza si va alla ricerca dei principi impliciti nel nostro sistema giuridico che ci dovrebbero consentire di risolvere il caso dubbio, la cosiddetta analoga iuris. In caso in cui rimanga l'incertezza si può valutare l'utilizzo di una consuetudine...

Differenze tra analogia e interpretazione estensiva

Evidenziamo le differenze tra le due:

  • Interpretazione Estensiva (IE): partiamo da un dato normativo e quindi non ci troviamo di fronte a una lacuna, noi abbiamo un dato normativo, e l'IE è appunto una tecnica interpretativa che chiarisce l'ambito applicativo della disposizione andando oltre la sua portata meramente letterale sulla base della ratio legis di quella disposizione. Quindi con IE si chiarisce il testo di una disposizione, quindi è una tecnica interpretativa. Quando si parla di IE serve per chiarire il pensiero legislativo. Qui noi abbiamo un testo normativo di base e noi dobbiamo chiarire l'ambito applicativo di quella disposizione. Quindi interpreto un dato normativo che ho e ne chiarisco il significato andando anche oltre la mera portata letteraria, quindi l'IE chiarisce ciò che il legislatore ha pensato.
  • Analogia: si parte da un vuoto normativo. Essa serve per dire ciò che il legislatore avrebbe detto se avesse disciplinato il caso che non ha disciplinato, quindi l'analogia è una tecnica di integrazione del diritto. Qui si integra il diritto, nel senso che il giudice utilizza la disciplina di casi analoghi per ricavare la regola concreta da applicare al caso non previsto. Secondo quanto prescrive l'articolo 14 non è possibile applicare analogicamente le leggi penali ed eccezionali, e non si applica infatti oltre ai casi e ai tempi previsti. L'utilizzo del procedimento analogico non rende comunque una sentenza del giudice fonte del diritto. Il giudice non crea diritto perché la regola che ricava è una regola concreta e non generale ed astratta. Il giudice utilizza la regola che disciplina un caso simile per risolvere un caso non previsto simile, dove la somiglianza riguarda la ratio legis, ma attenzione il procedimento analogico consente al giudice di ricavare una regola per quel caso specifico. L'analogia non è una tecnica di creazione del diritto, ma lo integra, perché non crea una nuova norma / regola generale astratta, ma è un procedimento che consente di ricavare da una disciplina che regola un caso simile una regola concreta per risolvere un caso analogo. L'analogia parte da un vuoto normativo e con questa si ricostruisce ciò che il legislatore avrebbe pensato se fosse stato disciplinato il caso non previsto.

Fatti giuridici

Si intende per fatto giuridico come l'insieme di tutti quegli accadimenti al cui verificarsi, l'ordinamento giuridico ricollega il prodursi di effetti giuridici. Da questa definizione generica si può fare una prima classificazione:

  • Fatti naturali (o fatti giuridici in senso stretto) → quello che...
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher letiziapresentati di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Finessi Arianna.
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