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Annullabilità del contratto
Il contratto annullabile è un contratto invalido ma efficace (provvisoriamente), quindi qualcosa non ha funzionato nel procedimento di formazione, ma è un vizio meno grave da quello che rende il contratto nullo tale per cui non è in grado di produrre effetti. Il contratto annullabile è in grado di produrre effetti in modo provvisorio fin tanto che non verrà annullato. Se il contratto non verrà annullato diventerà efficace.
Le cause di annullabilità del contratto sono:
- Vizi del volere (Articolo 1427: Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza, o carpito con dolo, può chiedere l'annullamento del contratto, secondo le disposizioni seguenti): vuol dire che qualcosa non ha funzionato nel procedimento di formazione della volontà. Quando si parla dei vizi del volere si fa riferimento a una falsa rappresentazione della realtà che
Costruire un edificio con particolari caratteristiche. Se si riesce a dimostrare che l'unica ragione esclusiva per cui è stato stipulato il contratto è un errore nella conoscenza e nell'interpretazione della norma, posso annullare il contratto, fermo restando che il comando legislativo deve essere sempre rispettato. L'errore deve essere RICONOSCIBILE, cioè deve essere un errore che una persona di normale, ordinaria diligenza avrebbe potuto capire/cogliere. (Articolo 1428) - la violenza morale è un vizio del volere, violenza morale alla causa di annullabilità del contratto si concretizza in una minaccia di un male ingiusto e notevole per cui un soggetto decide di contrarre o contrarre in condizioni diverse da quelle che sarebbero state nel caso non fosse stato minacciato (esempio se non stipuli il contratto ti uccido). Attenzione! La violenza morale non è un male, ma è una MINACCIA DI UN MALE, è una minaccia.
La differenza tra violenza morale e fisica è che la violenza fisica è causa di NULLITA del contratto perché manca totalmente la volontà (se io prendo la mano del mio vicino durante l'asta, non c'è volontà del soggetto quindi non c'è accordo); nella violenza morale invece la volontà c'è, sicuramente è viziata, perciò la volontà c'è. Nella violenza fisica manca la volontà e quindi mancano l'accordo il contratto è nullo, in quella morale il contratto c'è perché la volontà c'è. La violenza morale è causa di annullabilità del contratto quando ricorrono certe condizioni: - deve essere la minaccia SERIA di un male ingiusto: ingiustizia vuol dire che si minaccia di ledere una situazione giuridica protetta (se non stipuli il contratto con me ti rompo il modo, minaccio la lesione dell'integrità psicofisica). - deve essere la minaccia SERIA di un male notevole: per capire se ilmale è notevole bisogna prendere in considerazione due criteri: uno oggettivo -> occorre vedere il male minacciato in quanto tale; uno soggettivo -> occorre vedere anche le condizioni psicofisiche del soggetto minacciato sia del soggetto che fa la minaccia, perché la stessa minaccia fatta a una persona anziana è diversa rispetto alla minaccia fatta ad un soggetto senza debolezze in senso fisico. -> A chi e a che cosa si deve rivolgere la minaccia. Può riguardare: - La persona del contraente (se non stipuli il contratto con me ti uccido) - Il patrimonio del contraente (se non stipuli il contratto con me ti incendio la casa) Qualsiasi altro soggetto -> qui però il legislatore opera una distinzione perché se la violenza riguarda la persona o i beni del contraente, il coniuge, l'ascendente sono i genitori, nonni, e il discendente cioè figli, nipoti (ora anche chi legato da unione civile o con contratto di convivenza) allora in questo caso ilcontratto anche se esercitata da un terzo. La violenza deve essere di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all'età, al sesso e alla condizione delle persone.contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui. Se il male minacciato riguarda altre persone, l'annullamento del contratto è rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice. (Articolo 1437: Il solo timore riverenziale non è causa di annullamento del contratto) il solo timore che incute una persona solo per il ruolo che ricopre non è causa di annullamento del contratto. {come vizio del volere non va confuso come forma grave di colpevolezza (sono concetti diversi)} → dolo alil dolo è un inganno, un inganno a causa del quale un soggetto decide di stipulare un contratto o decide di stipularlo a certe condizioni. Quindi sono raggiri che inducono un soggetto a concludere un contratto che altrimenti non avrebbe concluso o che avrebbe comunque concluso ma a condizioni diverse. Si fa riferimento al cosiddetto DOLUS MALUS (che non va confuso con
il dolus bonus che è un'esaltazione delle qualità che ha un determinato prodotto) e significa che io attribuisco a un bene delle caratteristiche che non ha, e questo non è ammesso quindi applico questa disciplina. Il dolo (dolo malus) può essere di due tipi: - DETERMINANTE: cioè determinante nel consenso, cioè che senza il dolo la parte non avrebbe concluso il contratto. (mi ha fatto credere che quell'anello è di oro bianco ma in realtà è d'argento, io l'ho comprato ma solo perché sono stata ingannata). È senz'altro causa di annullabilità del contratto, quando il dolo è stato tale per cui ha determinato il mio consenso (senza l'inganno io non avrei mai accettato) quindi il contratto è sicuramente annullabile. Se l'inganno mi ha indotto a dire sì allora posso chiedere l'annullamento del contratto. - INCIDENTE: che avrebbe concluso il contratto ma con condizioni diverse, quindi il dolonon ho determinato il mio consenso ma ha inciso sul contenuto del regolamento negoziale, infatti senza il mio consenso avrei comunque stipulato il contratto ma con condizioni di