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L'ordinamento giuridico e norme giuridiche

L'ordinamento giuridico è un insieme di regole e istituzioni che servono alla società per regolarsi e convivere, auto realizzarsi, cioè tutto ciò che richiede un sistema organizzato. Quando parliamo di un ordinamento giuridico originario, invece parliamo di un ordinamento che non è sottoposto a controlli da parte di altri ordinamenti.

Norme morali e giuridiche

  • La norma morale non è regola di diritto, ma è seguita da chi la riconosce senza averne obbligo.
  • La norma giuridica è una regola che impone all’individuo un certo comportamento e vale per tutti gli appartenenti all’ordinamento giuridico.

Le norme giuridiche sono caratterizzate da:

  • Generalità: riguarda una fattispecie generica, in altre parole situazioni non concrete individuate genericamente, ma seguendo comunque i principi d’uguaglianza dell’art. 3 Cost. e d’imparzialità che caratterizza la norma attraverso la corte costituzionale.
  • Astrattezza: la giustizia del caso singolo, penalizza il singolo per la collettività, quindi l’equità è seguire e decidere in modo appropriato i casi eccezionali.

Da qui si introduce il concetto di equità, cioè la giustizia del caso singolo, penalizza il singolo per la collettività, quindi l’equità è seguire e decidere in modo appropriato i casi eccezionali. Da qui deriva il termine di precetto che è il contenuto della norma, cioè il comportamento che vieta o obbliga di tenere. Mentre il precetto legislativo è una norma primaria, le norme di condotta sono secondarie in quanto sono le conseguenze della violazione, cioè norme sanzionatorie.

Il diritto positivo e naturale

L’insieme delle norme compone il diritto positivo, che si distingue dal diritto naturale che è sopradiritto in quanto norme filosofiche, morali, cioè che riconoscono il diritto dell’uomo e che devono ispirare il legislatore nella propria attività.

Il diritto privato

Regola i rapporti tra i singoli individui e tra società private perché i rapporti sono affidati al Codice Civile e non ad enti pubblici. Le norme del diritto privato sono:

  • Derogabili: le parti possono prescindere dalla norma, cioè mettersi d’accordo e disciplinare la situazione senza utilizzare la norma, perché la legge prevede anche altri modi per disciplinare certe situazioni.
  • Inderogabili: le parti devono applicare per forza la norma non potendo prescindere dal legislatore.
  • Suppletive: le parti disciplinano tra loro un contratto tralasciando alcune cose che la legge deve definire. Quindi la norma supplisce le lacune delle parti.

Inoltre, le norme giuridiche sono prodotte da atti e fatti che producono norme generali e astratte, prescindono dalla fattispecie concreta; e atti e fatti formali che sono quelli che producono realmente il diritto.

Il codice civile

Il codice civile è un insieme di norme promulgato nel 1942 ed è diviso in 6 libri: diritto della famiglia, rapporti successori, della proprietà, obbligazione, lavoro, tutela. È preceduto dalle disposizioni di legge: le preleggi al cui Art.1 c.c. disciplina la gerarchia delle fonti delle norme: sono fonti del diritto le leggi i regolamenti e gli usi, ma con la costituzione del 1948 si introduce come principio fondamentale la stessa che diviene fonte primaria. Le leggi sono emanate dal parlamento e promulgate dal PdR su Gazzetta Ufficiale con un vacatio legis di 15 giorni dopo il quale la legge si presume conosciuta ed entra in vigore; accanto alla legge ci sono i regolamenti che entrano subito in vigore, e le direttive comunitarie devono essere discusse dal parlamento. I regolamenti sono fonti secondarie perché disciplina solo materie specifiche, non sono quindi generali.

Gli usi sono comportamenti di un soggetto nella convinzione che debba per legge avere:

  • Normativo: è fonte del diritto.
  • Contrattuale: non è fonte di diritto, vale solo all’interno di una particolare comunità.
  • Secundum legem: in pratica secondo la legge.
  • Praiterm legem: gli usi hanno efficacia solo quando la legge non disciplina una certa materia.

Abrogazione delle leggi

Secondo l’art.15 preleggi l’abrogazione di una legge può essere:

  • Espressa: il legislatore esprime l’abrogazione.
  • Tacita: incompatibilità con la legge precedente, l’abrogazione immediata e tacita.

Effetti delle leggi

Secondo l’art. 11 preleggi la legge vale solo per l’avvenire e non ha effetto retroattivo. Secondo la disciplina transitoria della legge il legislatore decide il tempo minimo per applicare una nuova legge, cioè se applicare nei processi in corso o solo nei processi futuri.

La norma è dotata per natura di esecutività, quindi tutti dobbiamo applicarla; ma per l’applicazione secondo art.12 preleggi abbiamo l’interpretazione:

  • Dichiarativa
  • Correttiva: espressione letterale della norma.
  • Analogia: che colma le lacune della legge che non può coprire tutti i casi della realtà (analogia legis), cioè applicare un caso concreto ad un caso simile; oppure se questo non può accadere ci si rivolge ai principi fondamentali (analogia iuris). Nei casi penali l’analogia non c’è.

La persona fisica

L’art. 1 del codice enuncia il principio perciò la capacità giuridica si acquista con la nascita come i diritti inviolabili e secondo l’art. 22 della Costituzione nessuno può essere privato per motivi politici della capacità giuridica, cioè l’attitudine ad essere un titolare di diritti e obblighi, ovvero di rapporti giuridici.

La situazione dello straniero è particolare, è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità ma non gode dei diritti politici in senso stretto (elettorato attivo e passivo).

Posizione del nascituro

Ambito patrimoniale

Nell’ambito patrimoniale si risolve nella capacità di succedere per successione legittima o testamento (462) di ricevere una donazione. Per testamento può ricevere anche il non concepito, purché figlio di una persona vivente nel tempo della morte del testatore. In caso di mancata nascita però queste attribuzioni si considerano come mai avvenute.

Ambito non patrimoniale

Si discute molto se ci siano diritti personali del nascituro concepito: inoltre l’interruzione di gravidanza implica la protezione della vita del nascituro, in caso di conflitto tra la vita del feto e della madre si discute del diritto del risarcimento del danno per lesione all’integrità fisica subita durante la gravidanza. La possibilità di intervenire con trattamenti medici pone poi problemi di disciplina del consenso al trattamento medico e della responsabilità del professionista. Nel caso dell’embrione in vitro, in Italia la legge vieta in modo assoluto la sperimentazione salvo per finalità di diagnosi e terapia a vantaggio dell’embrione stesso.

Fine della vita umana

Per quanto riguarda la fine della vita umana, la legge identifica la morte con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo (morte cerebrale). Particolari regole si hanno invece in caso di scomparsa della persona:

  • Prima fase: il tribunale nomina un curatore che amministri i beni dello scomparso art.48.
  • Dichiarazione di assenza: dopo due anni si può chiedere la dichiarazione di assenza, che consente l’apertura del testamento; ma l’immesso ha il potere di amministrare i beni affidati, usandoli e godendone i frutti, e di rappresentare in giudizio l’assente, che ne rimane comunque il titolare (possesso temporaneo). La dichiarazione di assenza non scioglie il matrimonio e non permette le seconde nozze.
  • Morte presunta: dopo 10 anni si può chiedere la dichiarazione di morte presunta.

Domicilio, dimora e residenza

  • Domicilio (Art. 43): luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi; il domicilio legale è oggi quello dell’incapace di agire. Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia: se è sottoposto a tutela, ha il domicilio del tutore.
  • Dimora: luogo in cui la persona si trova ad abitare.
  • Residenza: luogo in cui la persona ha la dimora abituale. È possibile avere più di una residenza di fatto. La residenza è un fatto giuridico, oggetto di pubblicità nei registri anagrafici.

La capacità di agire

Art. 2: si acquista con la maggiore età, è la capacità di compiere tutti gli atti per i quali sia stabilita un’età diversa; è quindi l’attitudine a compiere atti giuridici.

Una persona può essere totalmente privata della capacità di agire per effetto di un provvedimento del giudice: si tratta della sentenza di interdizione che presuppone infermità di mente di gravità tale da rendere la persona incapace di provvedere ai propri interessi (interdizione giudiziale); può invece trovarsi privata della capacità di agire per gli atti patrimoniali tra vivi per effetto di una condanna penale che la pone automaticamente in stato di interdizione legale. In entrambi i casi la persona incapace è sostituita attraverso la rappresentanza legale attribuita al tutore.

Una situazione di limitata capacità di agire invece deriva dalla sentenza di inabilitazione fondata su un’infermità di mente meno grave: l’inabilitato può partecipare all’attività giuridica, ma per determinati atti deve essere assistito da un curatore.

La posizione del minore

Definita dall’art. 316: il figlio, sino all’età maggiore, è soggetto alla potestà dei genitori che comprende:

  • Cura della persona del figlio: cioè il diritto-dovere di mantenere, istruire e educare i figli tenendo conto delle loro capacità, dell’inclinazione naturale, delle aspirazioni.
  • Potere-dovere di amministrazione: dei beni di cui i figli minori sono titolari.
  • Potere di rappresentanza legale: per il quale i genitori sostituiscono il figlio nel compimento di tutti gli atti civili.
  • Usufrutto legale: sui beni del figlio, che consente ai genitori di percepirne i frutti che però sono destinati al mantenimento della famiglia e all’istruzione ed educazione dei figli.

I genitori che amministrano male possono essere privati di tali poteri senza perdere la potestà, la quale si perde, cioè per effetto del tribunale dei minori in caso di violazione di doveri o di abuso di poteri del genitore che rechi grave pregiudizio al figlio art. 330.

Se entrambi i genitori muoiono o decadono dalla potestà, il minore è soggetto a poteri del tutore simili a quelli dei genitori. È però soggetto a un controllo più intenso da parte del giudice tutelare e del tribunale, la cui autorizzazione è necessaria per gli atti di disposizione dell'Art. 375: alienare beni, costituire pegni o ipoteche, procedere a divisioni, transazioni o concordati.

Se il minore entra in un rapporto di lavoro acquista la capacità di esercitare i diritti e le azioni che dipendono dal contratto di lavoro, la funzione dei genitori alla conclusione del contratto è di sola assistenza.

Inoltre, il minore può contrarre matrimonio con l’autorizzazione del tribunale dei minori a 16 anni; alla stessa età può riconoscere un proprio figlio naturale e può dare il consenso a essere riconosciuto da genitore naturale. Il minorenne che si sposa acquista lo stato di emancipazione; è quindi capace di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione e per gli altri non è sostituito ma assistito da un curatore, il cui assenso è necessario per la validità dell’atto. In più se l’emancipato è autorizzato all’esercizio di un'impresa commerciale diventa pienamente capace di agire.

La condanna del minore nella disciplina dell’interruzione di gravidanza deve richiederla personalmente con l’assenso di chi esercita la patria potestà.

Le situazioni giuridiche

Il rapporto giuridico è la relazione tra due soggetti riconosciuta dall’ordinamento giuridico, ciascuno dei quali si trova in una situazione giuridica soggettiva, cioè il diritto di pretendere, di agire per il proprio interesse. La situazione attiva è quella in cui si ritrova la parte avvantaggiata, il cui interesse è protetto dal rapporto, mentre la situazione passiva è quella in cui si trova la parte svantaggiata il cui interesse è sacrificato.

Funzione primaria della norma giuridica è imporre ai destinatari un certo comportamento, cioè la categoria del dovere, la norma ci dice che una certa condotta è dovuta per soddisfare la prescrizione; di conseguenza la situazione soggettiva della persona che deve tenere un certo comportamento si chiama obbligo o obbligo di non fare cioè il divieto. Spesso però le norme svolgono una funzione diversa, cioè stabilire quali comportamenti si possono tenere “il soggetto può fare” che si traduce in:

  • Facoltà di usare/godere: situazione del soggetto che può lecitamente compiere un atto.
  • Potere: situazione del soggetto che può efficacemente compiere un atto che ha conseguenze giuridiche, cioè produce l’effetto cui il suo atto è diretto.

Diverse dall’obbligo sono invece:

  • Soggezione: situazione di un soggetto che senza essere obbligato a un comportamento, subisce le conseguenze dell’esercizio di un potere altrui (es: figli soggetti alla potestà dei genitori).
  • Onere: quando la norma non impone un comportamento ma si limita a stabilire che un certo risultato può essere ottenuto solo da chi terrà un certo comportamento.

La categoria dei diritti soggettivi è varia: la prima distinzione è quella tra i diritti assoluti, che si possono far valere verso chiunque:

  • Sul modello della proprietà si considerano assoluti i diritti reali che comprendono i diritti sulle cose altrui, come l’usufrutto, l’uso, l’abitazione, la servitù…
  • Diritti che proteggono la persona, come il diritto alla vita, al nome, all’integrità fisica, all’immagine, e tutti i diritti alla personalità.
  • Diritti di credito, il cui aspetto essenziale è la pretesa ad una prestazione che si può valutare dal punto di vista economico.

E i diritti relativi che sono quelli che si fanno valere solo nei confronti di determinati soggetti: come i diritti non patrimoniali, e i diritti alla personalità quando si fanno valere all’interno di un rapporto tra particolari soggetti, come tra marito e moglie, genitori e figli.

Quando parliamo di diritto potestativo invece ci riferiamo al potere di agire per cambiare la situazione giuridica di un contratto preesistente.

Obbligazione

Il termine obbligazione è usato per indicare il rapporto tra creditore e debitore, di cui si parla quando un soggetto è tenuto ad una prestazione, cioè a un comportamento diretto a soddisfare l’interesse di un altro soggetto, e questa prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica.

Titolarità

La titolarità: la relazione d’appartenenza di un diritto o un obbligo ad un soggetto. Titolo è la fonte dell’acquisto, in pratica la fattispecie che ha per conseguenza l’acquisto del diritto o obbligo.

  • Acquisto a titolo originario: il diritto si costituisce senza dipendere dalla posizione di un precedente titolare; in certi casi non c’è nemmeno. Questo è detto anche il caso dell’usucapione, in cui la proprietà di una cosa si acquista per effetto di un effettivo possesso esercitato per lungo periodo di tempo.
  • Acquisto a titolo derivato: il diritto dell’acquirente ha fonte nel diritto del precedente titolare e perciò la sua esistenza e i suoi limiti dipendono dall’esistenza e dai limiti di questo. Nessuno può trasmettere ad un’altra persona più di quello che ha e se viene meno il diritto dell’alienante, viene meno anche il titolo dell’acquirente.

La successione e l'estinzione

La successione: succedere significa subentrare ad un precedente titolare. È quindi ogni sostituzione di un soggetto ad un altro come titolare di un diritto o di un obbligo, indicando la continuità del rapporto giuridico attraverso il mutare dei titolari. La successione può essere a titolo universale o a titolo particolare: la prima si verifica a causa di morte, con la successione all’erede dell’universalità di diritti e obblighi che spettavano al defunto; la seconda invece riguarda le successioni tra vivi e più rapporti giuridici determinati.

L’estinzione: un diritto o obbligo può cessare di esistere per rinunzia del titolare, purché sia un diritto disponibile, quindi è il diritto a rinunciare in nome di un altro soggetto. Ma esistono i diritti indisponibili come quelli legati alla famiglia dove non si può rinunciare al diritto di essere padre o madre.

I fatti e atti giuridici

L’espressione “fatto giuridico” indica in generale ogni fatto al quale una norma giuridica collega un qualsiasi effetto. Dunque si può parlare di atto giuridico per ogni comportamento, lecito o illecito, che la legge prende in considerazione in quanto imputabile ad una persona come sua propria azione: siamo di fronte a un atto quando una norma attribuisce rilevanza giuridica ad una condotta lecita; mentre un atto illecito si ha quando un comportamento viene in considerazione perché è contrario a una norma ed ha come conseguenza la sanzione. La valutazione d’illiceità si fonda sul raffronto tra i connotati della fattispecie astratta e quelli del caso concreto, cioè se un comportamento si può considerare lesivo agli interessi protetti dalla norma.

Per la struttura:

  • Atti unilaterali: Dichiarazione proveniente da una sola parte.
  • Atti plurilaterali: Dichiarazioni provenienti da più parti.
  • Atto unipersonale: Testamento, che può essere fatto da una sola persona, è infatti vietato i...
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Finessi Arianna.
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