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INVALIDITÀ DEL CONTRATTO:

Quando un contratto è valido e quando non è valido, sono concetti che abbiamo richiamato più

volte, abbiamo più volte visto esempi di contratti invalidi e tipologie di invalidità, adesso quegli

argomenti li affrontiamo ponendoci nella posizione, analizzando il contratto sotto il profilo della sua

validità e invalidità, validità e invalidità significa domandarsi se il procedimento di formazione del

contratto è avvenuto in modo corretto, un contratto è valido se si è appunto formato in modo

conforme alle regole, se si è formato in modo corretto. Ovviamente contratto invalido è un contratto

che si è formato in modo non corretto, nel procedimento di formazione del contratto qualcosa si è

verificato in modo non conforme alla normativa del nostro sistema giuridico, quindi facciamo

riferimento al procedimento di formazione del contratto, il contratto può formarsi in modo corretto

(in questo caso è valido), oppure può formarsi in modo non corretto e quindi avremo una

situazione di invalidità, altro è domandarsi se il contratto è efficace o inefficace, se è idoneo, in

grado di produrre i propri effetti obbligatori e/o reali. Quindi la questione sulla validità o invalidità

del contratto attiene al procedimento di formazione del contratto, la questione relativa all’efficacia o

inefficacia riguarda la capacità, l’idoneità del contratto di esplicare i propri effetti, di esplicare la

propria efficacia, di produrre i propri effetti obbligatori ed eventuali effetti reali. Noi possiamo

combinare validità, invalidità ed efficacia o inefficacia, normalmente i contatti sono validi ed efficaci,

cioè si formano in modo corretto e sono idonei e sono capaci di produrre i propri effetti, questo

normalmente avviene nella prassi, noi però possiamo avere dei contratti validi ma inefficaci, quindi

contratti che si formano in modo corretto ma che per un qualsiasi ragione non sono in grado di

produrre i propri effetti.

Es. Tizio e Caio stipulano oggi un contratto di locazione che avrà effetto a partire dal 1° Gennaio,

da oggi data di stipulazione del contratto di locazione (consensuale, ad efficacia obbligatoria, a

prestazioni corrispettive, commutativo, ad esecuzione differita e motivata) avrà effetto solo a

partire dal 1° Gennaio, quindi un contratto valido da oggi è valido, ma i suoi effetti si produrranno

solo dal 1° Gennaio, quella della validità e dell’inefficacia, un contratto valido e inefficace si per

esempio negli atti sottoposti come in questo caso a termini iniziale di efficacia, il 1° di Gennaio è il

termine iniziale di efficacia, il contratto è valido, valido perché si è formato in modo corretto

produrrà i propri effetti per volontà delle parti solo a partire dal primo di gennaio, quindi termine

iniziale di efficacia, l’efficacia del contratto avrà inizio a partire dal 1° di Gennaio. Ancora sono

validi ma inefficaci i contratti sottoposti a condizione sospensiva:

Es. Acquisto un determinato macchinario ma la vendita valida è sottoposta a condizione

sospensiva che riesca a vincere una determinata gara per la costruzione di un edificio, il contratto

è valido ma produrrà i suoi effetti solo se si verificherà la condizione sospensiva, cioè un evento

futuro e incerto, perché io non so se vincerò la gara a cui partecipo, se vincerò la gara è un evento

futuro ma incerto, mentre il termine è un evento futuro e incerto (il 1° di Gennaio il futuro è certo) la

condizione è un evento futuro e incerto, quindi gli effetti del contratto sono sospesi fino a quando

non si verificherà l’evento futuro e incerto, in questi due casi quando abbiamo un termine iniziale di

efficacia o una condizione sospensiva noi abbiamo un contratto valido perché si è formato in modo

corretto ma inefficace, l’inefficacia inizierà alla scadenza del termine iniziale (1° Gennaio evento

futuro e certo) oppure l’efficacia del contratto si avrà solo se l’evento futuro e incerto dedotto in

condizione (si vince la gara di appalto) si verificherà. In un caso è un evento futuro e certo, arriverà

il 1° Gennaio, il secondo caso è un evento futuro e incerto (non so se vincerò quella gara). Ancora

possiamo avere contatti invalidi e inefficaci, cioè contratti che si sono formati in modo non corretto

e per questa ragione non sono in grado di produrre i loro effetti e rientrano nell’ambito dei contratti

invalidi e inefficaci tutti i contratti nulli, quindi in caso di nullità il contratto è invalido e inefficace,

infine possiamo avere contratti invalidi, quindi che non si sono formati in modo corretto ma

comunque in grado di esplicare i propri effetti, i contratti invalidi ma efficaci sono i contratti

annullabili, fin tanto che non vengono definitivamente sanati o definitivamente annullati noi

abbiamo contratti invalidi ma comunque temporaneamente in grado di produrre i propri effetti.

Quindi l’invalidità riguarda il procedimento di formazione della fattispecie contrattuale, efficacia e

inefficacia riguarda la capacità, l’incapacità, l’idoneità del contratto di esplicare i propri effetti,

possiamo combinarli in vari modi, validi ed efficaci, quindi si forma in modo corretto ed esplica i

propri effetti, validi ma inefficaci (si formano in modo corretto ma l’efficacia è sospesa, il contratto è

inefficace, e questo perché o è previsto un termine iniziale di efficacia o una condizione

sospensiva, contratti invalidi e inefficaci si sono formati in modo non corretto, non sono in grado di

produrre i propri effetti, contratti invalidi ma efficaci (nonostante si siano formati in modo non

corretto sono in grado di produrre i propri effetti, invalidi ma inefficaci i contratti nulli, invalidi ma

efficaci i contratti annullabili, partiamo adesso dalla forma che è più grave di invalidità. Noi adesso

iniziamo a studiare le varie forme di invalidità del contratto, la nullità, poi vedremo l’annullabilità e

la rescissione del contratto, queste sono le tre patologie del contratto (nullo, annullabile,

rescindibile).

La nullità del contratto: il contratto nullo è un contratto invalido e inefficace, un contratto che si

forma in modo non corretto e pertanto non è in grado di esplicare i propri effetti.

Quali sono le cause di nullità del contratto? (Le varie forme di incapacità non sono mai cause di

nullità, sono cause di annullabilità), Sono la mancanza di un requisito essenziale del contratto,

quindi se manca l’accordo, la mancanza dell’oggetto la mancanza della causa, la mancanza della

forma scritta quando è prevista a pena di nullità, quindi la forma ab substantiam, mente è sotto

questo profilo irrilevante l’inosservanza della forma ad probationem;

tutte le forme di incapacità sono cause di annullabilità non di nullità.

Altre cause possono essere l’inosservanza della forma scritta richiesta a pena di nullità, la causa

illecita -> cioè contraria a norme imperative all’ordine pubblico al buon costume, l’oggetto illecito e

l’oggetto indeterminato e indeterminabile, il motivo illecito purché sia comune ad entrambe le parti

e sia stato esclusivo nella determinazione del consenso; queste sono le ipotesi che noi abbiamo

visto, quindi ricapitolando ragioniamo sempre (questo è un suggerimento che può aiutare nello

studio e nel classificare questi concetti) la norma di partenza è sempre l’art. 1325 che ci dice quelli

che sono i requisiti essenziali, quindi se manca uno di questi requisiti il contratto è nullo, quindi il

contratto è senz’altro nullo quando manca l’accordo, l’accordo manca quando è stato stipulato un

contratto per gioco o a titolo di esempio o nel corso di una rappresentazione teatrale, la dove

manca una seria volontà ad obbligarsi a contrattare, un caso di nullità del contratto per mancanza

dell’accordo si ha nell’ipotesi di violenza fisica, nell’esempio classico si prende la mano di un

soggetto e costringendolo a sottoscrivere un contratto, oppure nel corso dell’asta si alza la mano

del vicino, questi sono comportamenti concludenti che hanno però uno specifico significato, in

questo caso l’accordo non si raggiunge perché manca la volontà, se manca la volontà, manca

l’accordo e quindi non c’è contratto.

Attenzione: non bisogna confondere la violenza fisica causa di nullità del contratto con la violenza

morale (che è la minaccia):

Es. Se non stipuli il contratto ti uccido, questa è violenza morale e il contratto è annullabile perché

quando c’è una minaccia comunque un soggetto manifesta una volontà, se la violenza è fisica non

c’è proprio volontà e se non c’è volontà non ci può essere l’accordo; quindi casi di mancanza

dell’accordo sono ipotesi non di scuola chiaramente sono comunque l’accordo stipulato a titolo di

esempio, a titolo puramente esemplificativo nell’ambito di una rappresentazione teatrale e

comunque in tutti i casi in cui è evindente che non c’è una seria volontà ad obbligarsi, l’altra ipotesi

è quella della violenza fisica negli esempi fatti. Ragionando sempre sull’art. 1325 il contratto è nullo

quando manca la causa o quando più in generale la causa è priva di requisiti richiesti

dall’ordinamento giuridico, nella specie il contatto è nullo quando manca la causa o la causa è

illecita, cioè contraria all’ordine pubblico, al buon costume o a norme imperative, ancora è nullo per

illiceità della causa (il contratto è in frode alla legge), quando si usa uno schema lecito di per se

valido per raggiungere un fine illecito. Ancora il contatto è nullo, si parla di causa quindi inagevole

pensare anche ai motivi quando abbiamo un motivo illecito cioè contrario all’ordine pubblico, al

buon costume, a norme imperative purché il motivo illecito sia comune ad entrambe le parti e sia

esclusivo, sia l’unica ragione per cui è stato stipulato il contratto. Proseguendo sempre nell’analisi

dell’art. 1325 quell’art. dovrebbe servire a ricordare tutti i casi di annullabilità del contratto, quando

manca l’oggetto, quando l’oggetto è impossibile fisicamente o giuridicamente, quando l’oggetto è

illecito, quando è contrario a norme imperative, all’ordine pubblico, al buon costume e qua

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Publisher
A.A. 2016-2017
189 pagine
5 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher jonny121 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Finessi Arianna.