Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
INVALIDITÀ DEL CONTRATTO:
Quando un contratto è valido e quando non è valido, sono concetti che abbiamo richiamato più
volte, abbiamo più volte visto esempi di contratti invalidi e tipologie di invalidità, adesso quegli
argomenti li affrontiamo ponendoci nella posizione, analizzando il contratto sotto il profilo della sua
validità e invalidità, validità e invalidità significa domandarsi se il procedimento di formazione del
contratto è avvenuto in modo corretto, un contratto è valido se si è appunto formato in modo
conforme alle regole, se si è formato in modo corretto. Ovviamente contratto invalido è un contratto
che si è formato in modo non corretto, nel procedimento di formazione del contratto qualcosa si è
verificato in modo non conforme alla normativa del nostro sistema giuridico, quindi facciamo
riferimento al procedimento di formazione del contratto, il contratto può formarsi in modo corretto
(in questo caso è valido), oppure può formarsi in modo non corretto e quindi avremo una
situazione di invalidità, altro è domandarsi se il contratto è efficace o inefficace, se è idoneo, in
grado di produrre i propri effetti obbligatori e/o reali. Quindi la questione sulla validità o invalidità
del contratto attiene al procedimento di formazione del contratto, la questione relativa all’efficacia o
inefficacia riguarda la capacità, l’idoneità del contratto di esplicare i propri effetti, di esplicare la
propria efficacia, di produrre i propri effetti obbligatori ed eventuali effetti reali. Noi possiamo
combinare validità, invalidità ed efficacia o inefficacia, normalmente i contatti sono validi ed efficaci,
cioè si formano in modo corretto e sono idonei e sono capaci di produrre i propri effetti, questo
normalmente avviene nella prassi, noi però possiamo avere dei contratti validi ma inefficaci, quindi
contratti che si formano in modo corretto ma che per un qualsiasi ragione non sono in grado di
produrre i propri effetti.
Es. Tizio e Caio stipulano oggi un contratto di locazione che avrà effetto a partire dal 1° Gennaio,
da oggi data di stipulazione del contratto di locazione (consensuale, ad efficacia obbligatoria, a
prestazioni corrispettive, commutativo, ad esecuzione differita e motivata) avrà effetto solo a
partire dal 1° Gennaio, quindi un contratto valido da oggi è valido, ma i suoi effetti si produrranno
solo dal 1° Gennaio, quella della validità e dell’inefficacia, un contratto valido e inefficace si per
esempio negli atti sottoposti come in questo caso a termini iniziale di efficacia, il 1° di Gennaio è il
termine iniziale di efficacia, il contratto è valido, valido perché si è formato in modo corretto
produrrà i propri effetti per volontà delle parti solo a partire dal primo di gennaio, quindi termine
iniziale di efficacia, l’efficacia del contratto avrà inizio a partire dal 1° di Gennaio. Ancora sono
validi ma inefficaci i contratti sottoposti a condizione sospensiva:
Es. Acquisto un determinato macchinario ma la vendita valida è sottoposta a condizione
sospensiva che riesca a vincere una determinata gara per la costruzione di un edificio, il contratto
è valido ma produrrà i suoi effetti solo se si verificherà la condizione sospensiva, cioè un evento
futuro e incerto, perché io non so se vincerò la gara a cui partecipo, se vincerò la gara è un evento
futuro ma incerto, mentre il termine è un evento futuro e incerto (il 1° di Gennaio il futuro è certo) la
condizione è un evento futuro e incerto, quindi gli effetti del contratto sono sospesi fino a quando
non si verificherà l’evento futuro e incerto, in questi due casi quando abbiamo un termine iniziale di
efficacia o una condizione sospensiva noi abbiamo un contratto valido perché si è formato in modo
corretto ma inefficace, l’inefficacia inizierà alla scadenza del termine iniziale (1° Gennaio evento
futuro e certo) oppure l’efficacia del contratto si avrà solo se l’evento futuro e incerto dedotto in
condizione (si vince la gara di appalto) si verificherà. In un caso è un evento futuro e certo, arriverà
il 1° Gennaio, il secondo caso è un evento futuro e incerto (non so se vincerò quella gara). Ancora
possiamo avere contatti invalidi e inefficaci, cioè contratti che si sono formati in modo non corretto
e per questa ragione non sono in grado di produrre i loro effetti e rientrano nell’ambito dei contratti
invalidi e inefficaci tutti i contratti nulli, quindi in caso di nullità il contratto è invalido e inefficace,
infine possiamo avere contratti invalidi, quindi che non si sono formati in modo corretto ma
comunque in grado di esplicare i propri effetti, i contratti invalidi ma efficaci sono i contratti
annullabili, fin tanto che non vengono definitivamente sanati o definitivamente annullati noi
abbiamo contratti invalidi ma comunque temporaneamente in grado di produrre i propri effetti.
Quindi l’invalidità riguarda il procedimento di formazione della fattispecie contrattuale, efficacia e
inefficacia riguarda la capacità, l’incapacità, l’idoneità del contratto di esplicare i propri effetti,
possiamo combinarli in vari modi, validi ed efficaci, quindi si forma in modo corretto ed esplica i
propri effetti, validi ma inefficaci (si formano in modo corretto ma l’efficacia è sospesa, il contratto è
inefficace, e questo perché o è previsto un termine iniziale di efficacia o una condizione
sospensiva, contratti invalidi e inefficaci si sono formati in modo non corretto, non sono in grado di
produrre i propri effetti, contratti invalidi ma efficaci (nonostante si siano formati in modo non
corretto sono in grado di produrre i propri effetti, invalidi ma inefficaci i contratti nulli, invalidi ma
efficaci i contratti annullabili, partiamo adesso dalla forma che è più grave di invalidità. Noi adesso
iniziamo a studiare le varie forme di invalidità del contratto, la nullità, poi vedremo l’annullabilità e
la rescissione del contratto, queste sono le tre patologie del contratto (nullo, annullabile,
rescindibile).
La nullità del contratto: il contratto nullo è un contratto invalido e inefficace, un contratto che si
forma in modo non corretto e pertanto non è in grado di esplicare i propri effetti.
Quali sono le cause di nullità del contratto? (Le varie forme di incapacità non sono mai cause di
nullità, sono cause di annullabilità), Sono la mancanza di un requisito essenziale del contratto,
quindi se manca l’accordo, la mancanza dell’oggetto la mancanza della causa, la mancanza della
forma scritta quando è prevista a pena di nullità, quindi la forma ab substantiam, mente è sotto
questo profilo irrilevante l’inosservanza della forma ad probationem;
tutte le forme di incapacità sono cause di annullabilità non di nullità.
Altre cause possono essere l’inosservanza della forma scritta richiesta a pena di nullità, la causa
illecita -> cioè contraria a norme imperative all’ordine pubblico al buon costume, l’oggetto illecito e
l’oggetto indeterminato e indeterminabile, il motivo illecito purché sia comune ad entrambe le parti
e sia stato esclusivo nella determinazione del consenso; queste sono le ipotesi che noi abbiamo
visto, quindi ricapitolando ragioniamo sempre (questo è un suggerimento che può aiutare nello
studio e nel classificare questi concetti) la norma di partenza è sempre l’art. 1325 che ci dice quelli
che sono i requisiti essenziali, quindi se manca uno di questi requisiti il contratto è nullo, quindi il
contratto è senz’altro nullo quando manca l’accordo, l’accordo manca quando è stato stipulato un
contratto per gioco o a titolo di esempio o nel corso di una rappresentazione teatrale, la dove
manca una seria volontà ad obbligarsi a contrattare, un caso di nullità del contratto per mancanza
dell’accordo si ha nell’ipotesi di violenza fisica, nell’esempio classico si prende la mano di un
soggetto e costringendolo a sottoscrivere un contratto, oppure nel corso dell’asta si alza la mano
del vicino, questi sono comportamenti concludenti che hanno però uno specifico significato, in
questo caso l’accordo non si raggiunge perché manca la volontà, se manca la volontà, manca
l’accordo e quindi non c’è contratto.
Attenzione: non bisogna confondere la violenza fisica causa di nullità del contratto con la violenza
morale (che è la minaccia):
Es. Se non stipuli il contratto ti uccido, questa è violenza morale e il contratto è annullabile perché
quando c’è una minaccia comunque un soggetto manifesta una volontà, se la violenza è fisica non
c’è proprio volontà e se non c’è volontà non ci può essere l’accordo; quindi casi di mancanza
dell’accordo sono ipotesi non di scuola chiaramente sono comunque l’accordo stipulato a titolo di
esempio, a titolo puramente esemplificativo nell’ambito di una rappresentazione teatrale e
comunque in tutti i casi in cui è evindente che non c’è una seria volontà ad obbligarsi, l’altra ipotesi
è quella della violenza fisica negli esempi fatti. Ragionando sempre sull’art. 1325 il contratto è nullo
quando manca la causa o quando più in generale la causa è priva di requisiti richiesti
dall’ordinamento giuridico, nella specie il contatto è nullo quando manca la causa o la causa è
illecita, cioè contraria all’ordine pubblico, al buon costume o a norme imperative, ancora è nullo per
illiceità della causa (il contratto è in frode alla legge), quando si usa uno schema lecito di per se
valido per raggiungere un fine illecito. Ancora il contatto è nullo, si parla di causa quindi inagevole
pensare anche ai motivi quando abbiamo un motivo illecito cioè contrario all’ordine pubblico, al
buon costume, a norme imperative purché il motivo illecito sia comune ad entrambe le parti e sia
esclusivo, sia l’unica ragione per cui è stato stipulato il contratto. Proseguendo sempre nell’analisi
dell’art. 1325 quell’art. dovrebbe servire a ricordare tutti i casi di annullabilità del contratto, quando
manca l’oggetto, quando l’oggetto è impossibile fisicamente o giuridicamente, quando l’oggetto è
illecito, quando è contrario a norme imperative, all’ordine pubblico, al buon costume e qua