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ILLECITO
Le promesse unilaterali e i titoli di credito.
Tra le fonti tipiche delle obbligazioni diverse dal contratto e dal fatto illecito vengono in considerazione
le promesse unilaterali e i titoli di credito.
Tra le promesse unilaterali l’unica a produrre obbligazioni è la promessa al pubblico, attraverso
la quale si realizza un vero e proprio scambio. Nella promessa al pubblico vi è un
soggetto promettente il quale si impegna ad eseguire una prestazione a beneficio di chi si trova in una
determinata situazione (pagherò le spese universitarie al ragazzo più povero di Palermo) ovvero a chi
compie una determinata azione (darò 100 euro a chi ritroverà il mio cane). La promessa, una volta
resa pubblica, è immediatamente vincolante, nel senso che non è più revocabile a meno che non
sopravvenga una giusta causa, in ipotesi della quale la revoca va portata a conoscenza del pubblico
nella stessa forma della promessa o nella forma equivalente. La revoca in ogni caso sarà inefficacie
laddove la situazione prevista nella promessa si sia già verificata o l’azione sia già stata
compiuta. Indipendentemente dalla possibile revoca, la promessa perde efficacia allorché sia trascorso
un anno (o il diverso termine ad esso apposto dal promittente ovvero ricavabile dalle circostanze)
senza che la situazione indicata o l’azione richiesta si siano verificate.
Il codice pone tra le promesse unilaterali anche la ricognizione di debito (ammetto di dover dare a
Tizio 10.000 euro) e la promessa di pagamento (pagherò a Tizio 10.000 euro).
A differenza della promessa al pubblico, in questi due casi gli effetti prodotti sono di natura puramente
processuale, determinando essi un’inversione dell’onere della prova (astrazione processuale della
e non l’insorgere di un rapporto obbligazionario.
causa)
Mentre di regola spetta al creditore provare i fatti che stanno a fondamento del suo diritto , laddove il
debitore abbia effettuato una ricognizione del debito o una promessa di pagamento graverà su di lui
l’onere di provare l’inesistenza del rapporto del rapporto da cui trae origine la pretesa del creditore.
Dopo le promesse unilaterali il codice civile disciplina i titoli di credito. Questi ultimi hanno
rappresentato una notevole evoluzione nella tecnica di circolazione dei crediti, che si è realizzata
l’incorporazione del diritto in un documento cartaceo
attraverso (il titolo) destinato a circolare
secondo le modalità proprie dei beni mobili. Ciò ha due conseguenze fondamentali:
Ø il proprietario del documento è anche il titolare del diritto di credito ivi incorporato;
prestazione indicata nel titolo colui che possiede quest’ultimo nelle
Ø essendo legittimato ad esigere la
forme previste dalla legge, troveranno applicazione le regole in materia di possesso di buona fede ed in
particolare quella relativa agli acquisti a non dominio: di acquisti a non domino fondati sul possesso si
parla con riferimento allefattispecie acquisitive nelle quali il possesso si pone come elemento
necessario, ulteriore rispetto alla buona fede ed al titolo idoneo in astratto. In essi l'acquisto del
terzo (tale sia rispetto al dominus, sia rispetto agli eventuali aventi causa da quest'ultimo) non è in
alcun modo condizionato dal rapporto tra il proprio dante causa (il non dominus) ed il reale
titolare del diritto (il dominus): la tutela si configura cioè come piena ed assoluta, operando nei
confronti di chiunque.
L’acquisto del titolo si presume avvenuto sempre a titolo originario, così non sarà possibile
opporre al portatore del documento nessuna delle eccezioni, che in teoria sarebbe stato possibile
(l’avvenuto pagamento, la compensazione) ed è questa la basilare
opporre al precedente possessore
differenza rispetto alla circolazione dei crediti tramite la cessione del credito.
Per ciascuna tipologia di titoli di credito valgono regole circolatorie specifiche:
i titoli al portatore (es. titoli obbligazionari) si trasferiscono sulla base della semplice consegna;
titoli all’ordine
i (assegno bancario, cambiale) si trasferiscono sulla base di una girata, cioè
dell’ordine scritto sul titolo dal trasmittente (girante) di eseguire la prestazione a beneficio del
prenditore del titolo (giratario); con l’annotazione
i titoli nominativi (titoli azionari) si trasferiscono con la consegna e del nome
dell’acquirente sul titolo e nel registro dell’emittente oppure con il rilascio di un nuovo
titolo intestato al nuovo titolare.
I titoli di credito sono distinti in base al contenuto:
- i titoli di credito in senso stretto (cambiale, assegno) sono quelli nei quali è incorporato un
diritto di credito;
- i titoli rappresentativi di merce (polizza di carico) sono quelli che attribuiscono al possessore il
diritto alla consegna delle merci in essi specificate;
- i titoli di partecipazione (titoli azionari) sono quelli nei quali è incorporato il diritto di
partecipare alla vita di un ente collettivo esercitando il diritto di voto, partecipando alla divisione
degli utili, ecc.
Infine si possono distinguere tra: titoli causali (fede di deposito o polizza di carico) e titoli
astratti (cambiale, assegno), a seconda che nel titolo venga fatta menzione o meno del rapporto
nell’ambito del quale ha luogo l’emissione del titolo stesso.
Il rapporto fondamentale rimane estraneo alla circolazione del titolo, nel senso che al portatore non
potrà opporsi nessuna eccezione inerente al rapporto o anche a tutti i rapporti successivi che hanno
dato causa al trasferimento del titolo (inopponibilità delle eccezioni personali), salvo che non si
realizzi una perfetta identità tra i soggetti del rapporto cartolare (il possessore del titolo è colui al quale il
per l’adempimento) e quelli del rapporto fondamentale (il creditore e il debitore) e
titolo viene presentato
sempre che l’attuale possessore, nell’acquistare il titolo, non abbia agito intenzionalmente a danno del
debitore.
La regola dell’inopponibilità delle eccezioni principio dell’autonomia del
personali si riassume nel
titolo di credito e avvantaggia il portatore del titolo; mentre la regola secondo la quale la prestazione
da eseguirsi è solo ed esclusivamente quella indicata nel titolo si riassume nel principio della
letteralità del titolo di credito e avvantaggia il debitore.
Sono opponibili a qualunque portatore le eccezioni reali, cioè quelle fondate sul tenore letterale
del debito, sulla forma, sulla falsità della firma ecc.
La legge fissa un’apposita procedura per il caso di smarrimento o sottrazione del titolo di credito, i
quali stante l’incorporazione del diritto di credito nel documento, dovrebbero determinare l’estinzione
del diritto. In realtà grazie a tale procedura che prende il nome diammortamento e che non si applica
ai titoli a portatore (per i quali valgono le regole dell’art. 2006 Libro IV delle obbligazioni - Titolo V dei
– disposizioni di leggi speciali, non
titoli di credito capo II dei titoli al portatore“Salvo è ammesso l'
ammortamento dei titoli al portatore smarriti o sottratti. Tuttavia chi denunzia all'emittente lo
smarrimento o la sottrazione d'un titolo al portatore e gliene fornisce la prova ha diritto alla prestazione
e agli accessori della medesima, decorso il termine di prescrizione del titolo . Il debitore che esegue la
prestazione a favore del possessore del titolo prima del termine suddetto è liberato, salvo che si provi
che egli conoscesse il vizio del possesso del presentatore. Se i titoli smarriti o sottratti sono azioni al
portatore, il denunziante può essere autorizzato dal tribunale, previa cauzione, se del caso, a esercitare
i diritti inerenti alle azioni anche prima del termine di prescrizione, fino a quando i titoli non vengano
presentati da altri. E' salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto del denunziante verso il possessore del
titolo”), il titolare del diritto potrà, una volta che essa sia stata esperita con successo, ottenere il
pagamento o se il titolo non è scaduto, la duplicazione del tiolo stesso.
Dai titoli di credito vanno distinti i documenti di legittimazione (biglietto del cinema o del teatro) che
servono semplicemente ad identificare il titolare del diritto, ed i titoli impropri(vaglia postale o polizza
di assicurazione) la cui funzione è quella di rendere più veloce la circolazione del credito che, in questi
casi, rimane governata dai principi propri della cessione.
Un fenomeno oggi molto diffuso, grazie alle tecnologie informatiche, è la c.d.smagnetizzazione del
titolo di credito ed interessa in modo particolare i titoli di massa(azioni quotate in borsa) che non
circolano più tramite la materiale consegna del documento, ma attraverso una registrazione elettronica
delle operazioni di trasferimento che ha luogo sulla base di ordine, pure esso elettronico.
gestione d’affari altrui.
La
Nella gestione d’affari altrui accade che un soggetto, senza esservi obbligato,
assumescientemente (volutamente) la gestione di un affare altrui nel presupposto che il diretto
interessato non sia in grado di occuparsene (Tizio si accorge che i vetri della casa del suo vicino Caio,
al momento in viaggio di nozze ed inoltre irraggiungibile, si sono tutti spaccati dopo un violento
temporale e decide di sostituirli per evitare guai peggiori).
Questa ingerenza negli affari altrui, che normalmente sarebbe vietata, qui è addirittura fonte di
obbligazione nel senso che il gestore è tenuto a continuare e a condurre a termine la gestione fino a
quando l’interessato non sia in grado di provvedervi autonomamente.
L’interessato (gerito) sarà tenuto ad adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunto in nome
di lui (gestione rappresentativa perché ci si regola come se il gestore fosse un mandatario munito di
rappresentanza), dovrà farsi carico delle obbligazioni assunte dal gestore in nome proprio (gestione
non rappresentativa perché ci si regola come se il gestore fosse un mandatario senza
rappresentanza) e rimborsare al gestore tutte le spese necessarie o utili con gli interessi.
L’insorgere di tali obbligazioni a carico del gerito è subordinata al ricorrere di due condizioni:
Ø che la gestione sia stata utilmente iniziata, cioè che la scelta operata dal gestore di occuparsi
dell’affare altrui apparisse giustificata secondo un parametro di ragionevolezza;
contro il divieto dell’interessato,
Ø che la gestione non abbia avuto luogo a meno che tale divieto
non fosse contrario all’ordine pubblico o al buon costume.
Il pagamento dell’indebito e l’arricchimento senza causa.
pagamento dell’indebito
Nel X riceve da Y una som