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La costituzione delle servitù

In ipotesi di questo tipo può accadere che le parti raggiungano un accordo e che la servitù nasca sulla base di un contratto; in caso contrario il proprietario del futuro fondo dominante potrà rivolgersi al giudice e ottenere una sentenza costitutiva del diritto di servitù. Infine, nei casi espressamente previsti dalla legge, la servitù coattiva può essere costituita con atto amministrativo. Sono coattive le servitù di acquedotto e scarico coattivo, le servitù di elettrodotto e passaggio di linee telefoniche, la servitù di passaggio. Quanto all’usucapione ed alla destinazione del padre di famiglia, si tratta di modi di acquisto delle sole servitù apparenti, cioè delle servitù per l’esercizio delle quali sono necessarie opere permanenti e visibili. La costituzione per usucapione presuppone l’esercizio continuato del possesso per il tempo richiesto dalla legge. La destinazione del padre di famiglia.proprietario del fondo dominante. La confusione si verifica quando il proprietario del fondo servente acquista anche il fondo dominante, unendo così entrambi i fondi sotto la sua proprietà. La prescrizione si verifica quando il proprietario del fondo servente utilizza il fondo dominante senza interruzioni per un periodo di tempo stabilito dalla legge. La rinuncia si verifica quando il proprietario del fondo dominante decide di rinunciare alla servitù. Le servitù possono essere costituite anche tramite accordo tra le parti interessate, come ad esempio un contratto di servitù. In questo caso, le parti stabiliscono le condizioni e i limiti dell'utilizzo della servitù. Le servitù sono regolate dal Codice Civile italiano e sono considerate diritti reali limitati, in quanto limitano il diritto di proprietà del proprietario del fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante.titolare.
Sezione III: La comunione.
La comunione in generale.
Il regime giuridico della comunione trova applicazione là dove più soggetti sono contitolari del diritto di proprietà sul medesimo bene.
Si distingue la comunione pro diviso (nella quale ciascuno dei comunisti è proprietario di una parte individuata della cosa) dalla comunione pro indiviso (nella quale il diritto di ciascuno dei partecipanti si estende sull'intero bene).
La disciplina dettata dal codice riconosce a ciascun comunista il diritto di disporre autonomamente della propria quota e di servirsi del bene, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne uso.
I frutti e le spese relative alla cosa in comunione devono essere ripartiti tra i comproprietari in misura proporzionale alle rispettive quote, le quali si presumono uguali.
Le decisioni attinenti all'amministrazione della comunione sono assunte dai comproprietari secondo il principiomaggioritario. Se una spesa è necessaria per la conservazione o per il godimento della cosa e non si raggiunge alcuna maggioranza, è prevista la possibilità di ricorrere al giudice perché adotti gli opportuni provvedimenti. La legge attribuisce a ciascuno dei comunisti il diritto di chiedere in qualunque momento lo scioglimento della comunione; se gli altri non acconsentono, è possibile ricorrere ad una divisione giudiziaria. La validità di un eventuale patto con cui le parti si impegnano a mantenere in vita la comunione è contenuta entro il limite massimo di dieci anni; anche dove le parti si siano obbligate a mantenere in vita la comunione, l'autorità giudiziaria può ordinarne lo scioglimento prima del termine convenuto, ove gravi circostanze lo richiedano. La divisione ha efficacia retroattiva. La disciplina dettata dal codice è derogabile, ma le deroghe negoziali richiedono il consenso di tutte le parti.

condominio degli edifici. Negli edifici con più unità abitative ciascuno dei condomini, oltre ad essere proprietario del proprio appartamento, è comproprietario delle parti comuni dell'edificio stesso: fondazioni, muri maestri, tetti, lastrici solari, scale, ingressi, cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune.

Il condominio è una particolare ipotesi di comunione, che si caratterizza per il suo carattere forzoso. Spetta all'assemblea dei condomini assumere le decisioni relative alla manutenzione e alla gestione dell'edificio. Le deliberazioni adottate a maggioranza sono obbligatorie anche per la minoranza dissenziente.

Ciascuno dei proprietari è tenuto a partecipare - in misura proporzionale alla rispettiva quota, espressa in millesimi - alle spese necessarie per la manutenzione e per il godimento delle parti comuni.

Quando i condomini sono almeno quattro, l'assemblea deve nominare

Un amministratore, il quale è legato all'assemblea da un rapporto fiduciario e può essere revocato in qualunque momento; inoltre, ciascun condomino può chiederne la rimozione all'autorità giudiziaria ove vi sia il sospetto di gravi irregolarità. Quando poi il numero dei proprietari sia superiore a dieci, deve essere predisposto un regolamento condominiale che disciplini l'uso delle parti comuni e la ripartizione delle spese, nonché l'amministrazione del condominio.

La multiproprietà. Il termine multiproprietà è formula riassuntiva di un fenomeno diffusosi nella pratica negoziale a partire dagli anni '80, che ha la caratteristica di realizzare forme di godimento ternario dello stesso immobile da parte di più soggetti. Il multiproprietario acquista infatti il diritto di godere e di disporre del bene - nel rispetto del vincolo di destinazione previsto - per un determinato periodo.

dell'anno solare e si avvicenda nell'uso dell'immobile con gli altri titolari secondo un sistema ternario stabilito al momento dell'acquisto.

Normalmente l'immobile è inserito in un complesso turistico o alberghiero che offre ai multiproprietari diversi servizi.

Il venditore deve consegnare al potenziale acquirente un documento informativo sull'oggetto del contratto e sulle condizioni di acquisto.

Il contratto deve avere forma scritta.

L'acquirente può recedere entro dieci giorni dalla conclusione del contratto stesso senza incorrere in alcuna penalità.

Il trust.

Il trust è l'istituto in base al quale taluni beni, di proprietà di un soggetto (settlor), vengono trasferiti ad un altro soggetto (trustee), con l'intesa che questi disponga di detti beni nell'interesse di un altro o più soggetti.

A seconda del modo in cui si costituiscono distinguiamo:

  • gli express trusts, nei quali la costituzione del

trust dipende da un’espressa manifestazione di volontà da parte del settlor, o con atto inter vivos o con atto mortis causa 78- gli implied trusts, che nascono in dipendenza della valutazione legale di un dato atto pur non espressamente indirizzato alla costituzione del trust. Si discute se questo istituto, molto diffuso nell’esperienza anglo-americana, possa trovare accoglienza anche in altri ordinamenti. Il problema si è proposto in Italia alla fine degli anni ’80 in seguito dell’entrata in vigore di una legge di attuazione alla Convenzione dell’Aja del luglio 1985, secondo la quale il trust è un insieme di rapporti giuridici istituiti da una persona (costituente) qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico. Secondo la Convenzione, i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee, il quale è investito

del potere e onerato dell'obbligo di amministrare, gestire o disporre dei beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge. Sezione IV: Il possesso. La nozione di possesso. Ai sensi dell'art. 1140 il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Il possesso rappresenta quindi il contenuto del diritto di proprietà; di qui la distinzione tra la proprietà, situazione di diritto, e il possesso, situazione di fatto giuridicamente rilevante. Il possesso esige la presenza di due elementi: uno di carattere soggettivo, l'animus possidendi (cioè l'intenzione del possessore di usare il bene come se ne fosse proprietario) e uno di carattere oggettivo, il corpus (cioè la materiale disponibilità del bene). L'assenza dell'animus distingue il possesso dalla detenzione, nel senso che ilpossesso trasferisce anche il titolo di proprietà. Il possesso può essere esercitato in modo pacifico o in modo violento. Nel primo caso, il possessore può godere della cosa senza interferenze da parte di terzi. Nel secondo caso, il possessore può difendere il possesso con la forza, se necessario. Il possesso può essere anche in buona o in mala fede. Nel primo caso, il possessore crede di avere un diritto valido sulla cosa. Nel secondo caso, il possessore sa di non avere un diritto valido sulla cosa, ma continua comunque ad esercitare il possesso. Il possesso può essere anche precario o a titolo definitivo. Nel primo caso, il possessore ha la cosa solo temporaneamente, ad esempio in virtù di un contratto di locazione. Nel secondo caso, il possessore ha la cosa in modo permanente, ad esempio in virtù di un contratto di compravendita. Infine, il possesso può essere anche pubblico o nascosto. Nel primo caso, il possesso è visibile e noto a tutti. Nel secondo caso, il possesso è segreto e non è noto a tutti. In conclusione, il possesso è un concetto complesso che riguarda la detenzione e l'esercizio di un diritto sulla cosa.

Possesso della cosa: conserva la detenzione. Il codice civile detta alcune regole, in base alle quali si presume che il possessore attuale che abbia posseduto in epoca più remota, abbia posseduto anche nel periodo intermedio; mentre il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore, a meno che non si fondi su un titolo.

È consentito cumulare il possesso di più persone. A questo riguardo si distingue la successione nel possesso (nella quale il successore a titolo universale continua il possesso del defunto) dall'accessione nel possesso (nella quale il successore a titolo particolare può unire il proprio possesso a quello del suo dante causa per goderne gli effetti).

Possesso e buona fede. Il possesso è una situazione di fatto giuridicamente rilevante alla quale la legge riconnette una serie di effetti giuridici. Tali effetti possono essere raggruppati in tre classi:

  • diritti e obblighi del possessore nella restituzione della cosa,
  • acquisto della
fetti può comportare conseguenze penali e civili, come ad esempio il risarcimento dei danni e l'applicazione di sanzioni pecuniarie. La tutela giurisdizionale è garantita attraverso il ricorso ai tribunali competenti, che valuteranno la fondatezza delle pretese e adotteranno le misure necessarie per ripristinare i diritti violati. È importante sottolineare che la tutela giurisdizionale non è l'unico strumento a disposizione per la protezione dei diritti di proprietà o di altro diritto reale. Esistono infatti anche altre forme di tutela, come ad esempio la registrazione di marchi e brevetti, che permettono di ottenere una protezione legale più ampia e duratura. In conclusione, la tutela giurisdizionale è un elemento fondamentale per garantire la sicurezza e la tutela dei diritti di proprietà e di altro diritto reale. È importante conoscere i propri diritti e agire tempestivamente in caso di violazione, al fine di preservare i propri interessi e ottenere giustizia.
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lucettamarino85 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Sassari o del prof Ferro Luzzi Federico.
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