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Diritto

Capitolo I: Concetti fondamentali

Il diritto è quell’insieme di norme, ovvero enunciati linguistici in forma prescrittiva, la cui osservanza è garantita da un apparato di stabili istituzioni in capo alle quali si concentra l’uso legittimo della forza fisica. Non tutti gli aggregati di norme costituiscono diritto: ad esempio la morale, la religione, il costume. La peculiare tipologia di conflitti che il diritto è chiamato a regolare è di tipo appropriativo, ovvero generati dalla scarsa disponibilità di beni materiali.

Le fonti del diritto

Vi sono alcune norme, le fonti del diritto, che stabiliscono i modi attraverso i quali è possibile dare vita a nuove norme. Queste norme costituiscono le fonti del diritto: secondo l’art 1 prel sono fonti del diritto le leggi, le norme corporative, i regolamenti, gli usi. Le fonti del diritto si dividono in:

  • Fonti di cognizione: agevolano la conoscibilità della norma;
  • Fonti di produzione: procedimenti tipizzati che determinano il nascere delle norme.

Le fonti del diritto sono disposte gerarchicamente, ovvero le norme possiedono una diversa forza normativa a seconda della fonte del diritto a cui appartengono:

  • In caso di antinomia, ossia di norme che in merito allo stesso fatto statuiscono in modo diametralmente opposto, la norma di rango superiore prevarrà sulla norma di rango inferiore e la norma di rango inferiore non potrà mai abrogare (togliere efficacia) ad una norma di rango superiore;
  • In caso di due norme dello stesso rango, la norma posteriore prevale su quella anteriore, la norma speciale prevale sulla norma generale.

La Costituzione

L’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica (1948) ha determinato un totale stravolgimento nel sistema delle fonti:

  • Dal punto di vista sostanziale ha un contenuto molto più ampio di quello delle classiche costituzioni ottocentesche, le quali si limitavano sostanzialmente a disciplinare i rapporti tra i poteri dello Stato e ad individuare diritti dei cittadini. Le costituzioni del ‘900 contengono invece anche una tavola di valori che vincola tutti i soggetti presenti nell’ordinamento giuridico, estendendo il loro raggio di azione anche nell’ambito dei rapporti tra privati;
  • Sotto il profilo formale si caratterizza per la sua rigidità, che implica il ricorso a due tecniche di preservazione della Costituzione: un procedimento più complesso (aggravato) per le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali (art. 138 Cost.), sebbene non possa essere oggetto di revisione costituzionale la forma repubblicana dello Stato (art. 138 Cost.); inoltre la Corte costituzionale è l’organo che controlla se le varie norme giuridiche siano conformi alla Costituzione stessa: se così non fosse la norma verrà dichiarata incostituzionale e cancellata dal sistema giuridico.

Le altre fonti del diritto

Oltre alla Costituzione, le altre fonti del diritto sono:

  • Leggi costituzionali che hanno forza normativa pari a quella delle norme costituzionali originarie;
  • Leggi regionali: vi sono alcune materie la cui competenza legislativa appartiene comunque allo Stato, mentre altre per cui la legislazione regionale ha competenza legislativa sulla base sempre di una serie di principi fondamentali dello Stato;
  • Norme comunitarie: il giudice italiano, in caso di contrasto tra una norma comunitaria ed una interna, dovrà procedere alla disapplicazione dell’interna;
  • Leggi ordinarie: con la Costituzione del ’48 perdono molta importanza rispetto a quella che avevano nell’Ottocento, ma rimangono comunque fonti del diritto;
  • Atti equiparati alla legge: decreti-legge e leggi delegate, che sono provvedimenti con forza di legge adottati dal governo in caso di necessità ed urgenza;
  • Regolamenti: atti normativi posti in essere dal governo o da altre autorità, che non possono contenere norme contrarie alle disposizioni di legge;
  • Usi: consistono nella ripetizione costante e uniforme di una serie di comportamenti osservati nel pieno convincimento che si tratti di comportamenti giuridicamente doverosi.

La giurisprudenza

La giurisprudenza è il complesso delle sentenze pronunciate dai giudici: essa non è fonte del diritto in quanto il giudice ha solo il compito di interpretare una norma generale ed astratta e di applicarla al caso concreto. La Corte di Cassazione ha il compito di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione delle leggi. In Italia (Europa continentale) la civil law non obbliga i giudici a seguire precedenti interpretazioni, tuttavia una certa interpretazione della legge ripetuta nel tempo finisce per influenzare le decisioni successive.

Il sistema giuridico anglo-americano, invece, stabilisce che i precedenti giudizi hanno un’efficacia vincolante: la common law obbliga i giudici a conformarsi a quanto statuito nelle pronunce emanate dalle corti superiori.

Efficacia delle leggi nel tempo

Per le norme che promanano da fonti scritte, l’efficacia è rappresentata dalla pubblicazione in appositi bollettini (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o di ciascuna regione): avvenuta la pubblicazione e trascorso un intervallo di tempo di 15 giorni la legge è efficace. La pubblicazione e l’intervallo creano i presupposti affinché ciascun potenziale destinatario delle nuove norme possa averne conoscenza (l’ignoranza della legge non ha scusa). La norma possiede la regola della irretroattività: cioè si applica solo a fatti che sono successivi alla sua pubblicazione.

L’abrogazione di una legge può essere:

  • Espressa quando è espressamente dichiarata dal legislatore;
  • Tacita quando vi è incompatibilità tra le nuove norme e le precedenti.

Inoltre l’abrogazione può anche discendere dal referendum popolare (art. 75 Cost.), mentre non è causa di abrogazione di una norma la disuetudine, ovvero la costante violazione della norma da parte della maggioranza dei suoi potenziali destinatari.

Diritto internazionale privato

Sono state elaborate una serie di norme di diritto internazionale privato, cui aderiscono una pluralità di Stati, al fine di disporre nei diversi Paesi di norme di conflitto uguali: una volta individuati la norma di diritto internazionale privato ed il sistema giuridico estero di riferimento, le successive interpretazioni e qualificazioni andranno svolte alla luce dei principi del diritto straniero. Secondo tali norme:

  • Le questioni concernenti proprietà, diritti reali e possesso sono disciplinate dalla legge del luogo in cui è sito l’oggetto;
  • In materia di stato e capacità delle persone si applica la legge dello Stato cui le persone appartengono;
  • I rapporti di coniugio sono regolati dalla legge del luogo di celebrazione del matrimonio, o dalla legge nazionale di uno dei due coniugi, o dalla legge dello Stato comune di residenza;
  • I rapporti tra genitore e figlio sono regolati dalla legge nazionale del figlio;
  • Successione mortis causa: si applica la legge nazionale del de cuius al tempo della morte.

Esistono dei limiti entro i quali la norma straniera non può trovare applicazione: il giudice italiano non potrebbe applicare norme straniere contrastanti con la Costituzione; un altro limite è rappresentato dalle norme ad applicazione necessaria. Tuttavia il limite principale dell’applicazione del diritto straniero è costituito dall’ordine pubblico: la legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico.

Un cenno alla condizione di reciprocità (art. 16 Prel.): lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione, però, che in analoghe circostanze l’ordinamento straniero richiamato preveda lo stesso trattamento per il cittadino italiano.

L’interpretazione della legge

È necessario, attraverso l’interpretazione, trasformare una legge da generale e astratta ad individuale e concreta: soltanto a queste condizioni la norma sarà applicabile. Esistono vari tipi di interpretazione giudiziaria:

  • Interpretazione legislativa: emanazione di una legge con la quale il legislatore chiarisce il significato di una legge precedente che risultava tanto ambigua e/o imprecisa da determinare difficoltà al momento dell’applicazione;
  • Interpretazione dottrinale: posta in essere dagli studiosi di diritto;
  • Interpretazione giudiziale: è posta in essere dai giudici e subito funzionale all’applicazione.

L’individuazione della norma lascia comunque una certa discrezionalità; per questo motivo esistono una serie di vincoli: fondamentale è quello secondo cui “nell’applicare la legge non si può attribuire ad essa altro senso che quello fatto palese dal significato delle parole”.

Esistono vari criteri interpretativi a riguardo:

  • Criterio letterale: ha valore soltanto in negativo, nel senso che l’interprete non può ignorare a suo arbitrio il significato delle parole utilizzate dal legislatore;
  • Criterio teleologico: l’interprete dovrebbe stabilire quali fossero gli scopi del legislatore mentre emanava quella legge e ricavarne così il significato da attribuire alle singole norme;
  • Criterio sistematico: l’interprete, nello stabilire il significato di una singola norma, valuta la coerenza della sua scelta con le altre norme appartenenti al medesimo sistema giuridico;
  • Criterio delle conseguenze: il significato della norma viene deciso in base alle conseguenze economiche e sociali derivanti da una determinata interpretazione. Particolare applicazione di tale criterio consiste nell’analisi economica del diritto: tra tutte le possibili interpretazioni della norma si sceglie quella che favorisce l’efficienza economica, cioè che determina un aumento della ricchezza sociale.

Può accadere che le norme non riescano a disciplinare un singolo caso poiché non previsto fin dal principio: se si imbatte in una lacuna, il giudice deve:

  • Verificare se all’interno dell’ordinamento giuridico sia disponibile almeno una norma che regoli un caso simile (analogia legis);
  • Se il primo tentativo non ha successo, bisogna volgere l’attenzione su materie analoghe a quella nell’ambito della quale ricade il caso non espressamente previsto dalla legge;
  • Se neanche così si trova una soluzione allora essa va ricavata dai principi generali dell’ordinamento (analogia iuris).

Il diritto privato

Il diritto pubblico è costituito dall’insieme delle norme che regolano l’organizzazione costituzionale dello Stato. Il diritto privato è costituito dall’insieme delle norme che regolano rapporti che si caratterizzano in quanto i soggetti di essi partecipi si collocano su un piano di equiordinazione. Il diritto privato ruota attorno al concetto di autonomia privata, cioè quel fenomeno in virtù del quale i privati perseguono e realizzano i propri interessi, mediante il compimento di atti di varia specie ai quali la legge ricollega effetti giuridici.

L’autonomia privata è considerata concetto base del diritto privato per due motivi:

  • Etico-politico: fa appello alla libertà degli individui, i soli legittimati a decidere il modo in cui impiegare i propri beni;
  • Economico: lasciando i singoli liberi di disporre dei propri beni ne deriverà un vantaggio economico per tutta la società. Ciò deriva anche dall’impossibilità, per lo stesso sistema giuridico, di farsi carico delle decisioni in ordine al modo di amministrare le risorse e soddisfare i bisogni di ciascun consociato.

Il rapporto tra sistema giuridico e autonomia privata si sviluppa attraverso tre momenti:

  • L’attribuzione agli atti di autonomia privata di un’efficacia vincolante eguale a quella posseduta dalla norma giuridica: non rispettare un atto di autonomia privata è come non rispettare una norma e comporta l’entrata in causa del sistema giuridico, con l’uso se necessario della forza fisica;
  • La predisposizione da parte del sistema giuridico di una serie di regole delle quali l’autonomia privata può avvalersi ai propri fini: queste regole sono dette suppletive (o dispositive), rispecchiano ciò che normalmente accade nella prassi degli affari e si applicano automaticamente;
  • Predisposizione di norme, dette imperative, che limitano o regolano l’esercizio dell’autonomia privata: norme che limitano l’autonomia privata nel senso che ne stabiliscono inderogabilmente le modalità di esercizio, e norme che limitano l’autonomia privata nel senso che vietano ai privati l’adozione di comportamenti in contrasto con interessi e valori esterni al sottoinsieme dell’autonomia privata.

L’insieme delle norme che promuovono (art. 1372), agevolano (norme dispositive) o limitano (norme imperative) l’autonomia privata costituisce il diritto privato. Il diritto privato a sua volta si divide in diritto commerciale, diritto del lavoro e diritto agrario.

Il Codice Civile

Essendo che il diritto privato è una branca del sistema giuridico, in via generale le fonti sono le stesse. Tuttavia nel diritto privato è presente un codice civile, ovvero una legge ordinaria attraverso la quale si pone fine alle situazioni di particolarismo giuridico e di incertezza normativa, che avevano contraddistinto l’epoca del diritto comune. Nel 1865 il primo codice civile ricalca il modello francese nella sua circoscrizione alla sola materia dei rapporti civili.

Nel 1942 viene emanato un nuovo codice civile che è ancora oggi in vigore, il quale segna l’unificazione del diritto civile e di quello commerciale, portando ad una commercializzazione del diritto civile. Il codice civile si divide in 6 libri, preceduti dalle preleggi (disposizioni sulla legge in generale):

  • I libro: delle persone e della famiglia;
  • II libro: delle successioni;
  • III libro: della proprietà;
  • IV libro: delle obbligazioni;
  • V libro: del lavoro;
  • VI libro: della tutela dei diritti.

L’idea del codice civile del ’42 era quella di raccogliere in un unico testo normativo e in un disegno organico e coerente tutta la disciplina dei rapporti privati. Tuttavia nel corso degli anni ’60 ha visto notevolmente ridimensionare la sua originaria pretesa, per via di un attacco lungo tre direttrici:

  • La Costituzione: emana principi destinati ad avere un impatto immediato anche sulla disciplina dei rapporti privati; l’influenza dei principi costituzionali sul diritto privato si è esercitata in tre modi diversi: la legislazione attuativa di quei principi, la giurisprudenza costituzionale e quella ordinaria. La giurisprudenza ordinaria si mantiene rispettosa del codice civile mentre le altre due no e portano alla emanazione di leggi speciali e della legislazione di fonte comunitaria;
  • Legislazione speciale di fonte interna: leggi speciali che si richiamano ai principi costituzionali distaccandosi dal codice civile;
  • Legislazione speciale di fonte comunitaria: direttive comunitarie che determinano una riscrittura di interi settori del diritto privato.

Tuttavia il codice civile mantiene la sua importanza per la predisposizione di un reticolo di concetti e regole di portata più o meno ampia, di principi e di clausole generali.

Capitolo II: Profili dell’attività giuridica

La nozione di attività giuridica

Il processo di qualificazione si realizza attraverso il raffronto tra le ipotesi di fatto concrete (fattispecie concrete) e le previsioni normative astratte (fattispecie astratte), al fine di verificare se le prime trovino o meno corrispondenza nelle seconde. Esempio di fattispecie concreta è il comportamento di chi sottrae, impossessandosene, un bene mobile; la corrispondente astratta è il furto. Il termine sussunzione indica quando la fattispecie concreta si presta ad essere inserita in quella astratta.

Può allora proporsi una nozione di attività giuridica nei termini di ogni azione, ammissione o comportamento che dia luogo a conseguenze rilevanti sul piano normativo: si tratta di effetti giuridici, cioè consistenti nell’imputazione di situazioni giuridiche soggettive ad entità che prendono il nome di soggetti di diritto.

Il fatto giuridico

Effetti giuridici possono discendere anche da accadimenti nei quali non si ravvisa un comportamento umano. Per definire i rapporti tra la volontà dei soggetti e la produzione degli effetti giuridici, emerge una tripartizione di concetti:

  • Assoluta irrilevanza della volontà del soggetto ai fini dell’insorgenza dell’effetto giuridico (alla quale corrisponde la categoria del fatto giuridico);
  • Rilevanza circoscritta della volontà e della consapevolezza dell’atto (alla quale corrisponde l’atto giuridico in senso stretto);
  • Rilevanza massima della volontà e della volontà dell’atto (alla quale corrisponde il negozio giuridico o atto di autonomia privata).

Il fatto giuridico può esser dunque descritto come qualsiasi accadimento giuridicamente rilevante, con riguardo al quale la produzione dell’effetto giuridico prescinde totalmente dalla volontà del soggetto.

L’atto giuridico

Situazione di limitata rilevanza della volontà del soggetto ai fini della produzione dell’effetto giuridico: la capacità richiesta per l’atto giuridico è semplicemente quella di intendere e di volere (capacità naturale).

Il negozio giuridico

Rappresenta il punto di rilevanza massima della volontà del soggetto, giacché quest’ultima è in grado di modellare sopra di sé l’effetto giuridico prodotto; pur essendo la produzione dell’effetto giuridico di competenza dell’ordinamento giuridico, nel caso dell’attività negoziale l’effetto viene a ricollegarsi al contenuto della volontà dell’autore.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lucettamarino85 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Sassari o del prof Ferro Luzzi Federico.
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