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Capitolo I: Vendita e permuta

La vendita e le vendite

La vendita è il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo (art. 1470 c.c.). L’oggetto del contratto di vendita può essere sia il trasferimento della proprietà di una cosa materiale, mobile o immobile, che il trasferimento di un altro diritto diverso dalla proprietà. Oggetto della vendita può essere anche un’universalità di beni. La funzione della vendita è lo scambio tra i diritti sopracitati e il corrispettivo pecuniario. La vendita è dunque un contratto a titolo oneroso in quanto l’acquirente deve pagare un prezzo.

L'efficacia traslativa

La funzione traslativa della vendita si realizza per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato. La consegna è eventuale, ma quando c’è grava sul venditore, mentre il pagamento grava sull’acquirente. L’effetto traslativo può avvenire subito dopo la compravendita o in un momento successivo come conseguenza di determinati atti o fatti (vendita alternativa, vendita di genere, vendita di cosa futura, vendita di cosa altrui, vendita con riserva di proprietà, vendita con riserva di gradimento). L’acquisto del diritto reale per il compratore normalmente si realizza all’atto della conclusione del contratto; nelle compravendite immobiliari invece avviene al momento della trascrizione del contratto.

Efficacia traslativa e vendita mobiliare

La vendita mobiliare è normalmente una vendita di cose generiche e perciò produce effetti reali differiti al momento dell’individuazione del bene effettuata d’accordo tra le parti o nei modi da esse stabilite. Se la vendita avviene in luoghi diversi, l’individuazione e il passaggio di proprietà possono essere eseguiti da un vettore o spedizioniere.

Il prezzo

Il prezzo rappresenta il controvalore in denaro del bene o del diritto alienato. Il prezzo dev’essere costituito da denaro, altrimenti la negoziazione sarà riconducibile ad una permuta. Le parti sono generalmente libere nella determinazione del prezzo. Essa può essere affidata anche ad un terzo indicato nel contratto. Eccezioni possono essere rappresentate dall’ipotesi in cui il prezzo venga imposto dall’autorità amministrativa per tutelare interessi generali o di singole categorie. Se i contraenti non hanno determinato il prezzo o non hanno stabilito i criteri per determinarlo, intervengono i criteri integrativi previsti dalla legge; se essi non sono applicabili e il prezzo risulta indeterminabile, il contratto sarà nullo.

Se c’è una notevole sproporzione tra il prezzo e l’oggetto del contratto, l’ordinamento può intervenire prevedendo rimedi (es. rescissione) o trasformando il contratto di vendita in un altro contratto. Nella vendita di prodotti industriali è frequente che il produttore imponga al rivenditore la clausola di “prezzo imposto”, in base al quale il rivenditore si obbliga a non rivendere la merce ad un prezzo diverso da quello indicato dal produttore.

Le spese di vendita e altre spese accessorie, comprese quelle di trasporto normalmente sono a carico del compratore. Nelle vendite commerciali però è frequente la clausola “franco consegna a domicilio” per comprendere nel prezzo queste spese.

Nei rapporti commerciali marittimi ed aerei viene utilizzata la clausola CIF per esonerare il compratore dalle spese di trasporto, di nolo e di assicurazione. Con questa clausola il venditore deve sostenere tutte le spese che gravano sulla merce fino alla destinazione. Nel commercio marittimo viene utilizzata anche la clausola FOB (franco a bordo della nave). In questo caso il venditore deve sostenere tutte le spese per la consegna della merce fino alla nave, mentre il compratore deve pagare il noleggio della nave e l’assicurazione.

Il pagamento del prezzo e gli accordi sui termini di pagamento

Il prezzo dev’essere pagato nel luogo e nel termine indicati nel contratto (art. 1498 c.c.). Generalmente il pagamento deve avvenire al momento e nel luogo di consegna. Se, per accordo delle parti, c’è dissociazione tra consegna e pagamento, esso dovrà effettuarsi nel domicilio del venditore. Nelle vendite commerciali è molto diffusa la dilazione del pagamento. La disciplina del decreto legislativo 231/2002 contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, definisce nullo l’accordo relativo alla data di pagamento e/o sulle conseguenze del ritardato pagamento che risulti dannoso per il creditore.

Il pagamento del prezzo nelle vendite internazionali

I pagamenti nelle transazioni commerciali internazionali relative all’importazione ed esportazione di merci sono spesso regolati mediante clearing, in base ad accordi internazionali tra Stati. In queste ipotesi il compratore è obbligato a versare il prezzo nella sua moneta nazionale all’Istituto cambi del proprio paese o alle banche da esso autorizzate che trasferiranno la somma al venditore.

La forma del contratto

Il contratto di vendita è a forma libera, salvo nei casi previsti dalla legge. È richiesta la forma scritta per la vendita di beni immobili e per la costituzione o il trasferimento verso corrispettivo di diritti reali immobili, pena la nullità.

La forma del preliminare di vendita

Anche il preliminare di vendita di diritti reali su beni immobili deve essere redatto per iscritto a pena di nullità. È necessaria la forma scritta anche per il patto modificativo del preliminare di vendita immobiliare.

La forma ai fini probatori e ai fini della trascrizione

Ai fini probatori, per le vendite di rilevante importo economico o particolarmente complesse, è possibile e consigliabile che i contraenti adottino la forma scritta come mezzo di prova. In alcuni casi è il legislatore che prescrive la forma scritta ad probationem, ad es. quando si tratta della vendita dei diritti di utilizzo delle opere d’ingegno (diritti d’autore).

Nei casi in cui la legge richiede la forma scritta per la validità della vendita, i contraenti possono scegliere se adottare l’atto pubblico o la scrittura privata. Anche la vendita di beni mobili registrati è soggetta a pubblicità mediante la trascrizione dell’atto traslativo. Inoltre è possibile trascrivere il contratto preliminare di compravendita immobiliare purché esso sia stato stipulato con atto pubblico o con scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente. Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare finiscono se, entro un anno dalla data decisa dalle parti per la conclusione del contratto definitivo e entro tre anni dalla trascrizione, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo.

La forma scritta nella vendita tra imprese

I contratti di vendita tra imprese aventi come oggetto beni mobili adottano la forma scritta e contengono i beni oggetto di scambio, il prezzo e le modalità di pagamento. Oltre a questi elementi possono essere indicate le clausole relative alle obbligazioni delle parti. È diffusa la tecnica del capovolgimento di proposta-accettazione (invito a proporre): la parte forte dell’operazione economica formalmente è l’accettante. La forma scritta è un requisito di validità nei casi in cui ci sia uno squilibrio economico tra le parti, a tutela della parte debole. Anche nei contratti di vendita con la pubblica amministrazione è richiesta la forma scritta per avere più trasparenza. Nel settore agroalimentare la mancanza della forma scritta comporta la nullità del contratto.

La forma scritta nelle vendite tra imprese e consumatore

Ci sono numerose discipline comunitarie che impongono dei vincoli di forma nella stipulazione dei contratti con lo scopo di proteggere il consumatore. La forma scritta infatti offre al consumatore una maggiore certezza e conoscibilità dei propri diritti e obblighi nascenti dal contratto. In alcuni casi per proteggere maggiormente il consumatore, il professionista è obbligato a fornire al consumatore una serie di informazioni precontrattuali contenute in un apposito “documento informativo”.

Sono presenti vincoli di forma (forma scritta) pena nullità del contratto per la vendita di pacchetti turistici, di immobili in multiproprietà e per la vendita di prodotti finanziari.

Le obbligazioni del venditore: la consegna

L’art. 1476 indica le principali obbligazioni a carico del venditore. Egli è tenuto a: 1. consegnare il bene all’acquirente, 2. fargli acquistare la proprietà del bene o del diritto se l’effetto traslativo non è effetto diretto del contratto, 3. garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa. La consegna deve avvenire nello stato nel quale esso si trovava al momento della vendita. Dev’essere eseguita nel tempo deciso dai contraenti o secondo gli usi. Se il tempo non è stato indicato, essa deve avvenire subito. Inoltre deve comprendere accessori, pertinenze e frutti e devono essere consegnati all’acquirente i documenti relativi alla proprietà e all’uso del bene venduto.

La garanzia dall'evizione e da eventuali vizi della cosa

Il venditore è tenuto a garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa. La garanzia di buon funzionamento dev’essere oggetto di una specifica previsione. Le parti possono limitare o rinunciare alle garanzie. Il patto con il quale si esclude la garanzia dev’essere però esplicito e non equivoco, perciò non è ritenuta valida la formula secondo cui la cosa è venduta “nello stato di fatto e di diritto in cui si trova”. La garanzia ha lo scopo di determinare una responsabilità al venditore nel caso in cui il bene oggetto del contratto presenti “vizi giuridici” che impediscono al compratore di acquistarne la proprietà o di disporre pienamente del bene.

L’evizione può essere totale se riguarda l’intero bene venduto o limitativa se riguarda solo una quota di esso. In caso di evizione totale il compratore potrà chiedere la risoluzione della vendita e la restituzione del prezzo e delle spese sostenute e il risarcimento del danno.

In caso di evizione parziale, invece, il compratore ignaro potrà chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno solo nel caso in cui non avrebbe acquistato il bene senza quella parte oggetto di evizione, altrimenti potrà solo ottenere una riduzione del prezzo e il risarcimento del danno. La garanzia per i vizi è una tutela per il compratore nel caso in cui la cosa acquistata presenti difetti che riguardano la condizione materiale. La garanzia c’è solo se i vizi sono rilevanti, tali cioè da rendere la cosa inidonea al suo uso. Essa può essere pattiziamente esclusa o limitata tranne quando i vizi siano stati in mala fede e taciuti dal venditore. I rimedi nel caso in cui la cosa presenti dei vizi sono l’adozione di risoluzione e riduzione del prezzo.

Ai sensi dell’art. 1495 il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta; la denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio. La consegna “aliud pro alio” (quando la cosa sia diversa da quella pattuita) dà luogo alla risoluzione o all’adempimento, svincolati dalla decadenza e dalla prescrizione.

L'obbligazione di far acquistare al compratore la proprietà della cosa

Normalmente l’acquisto della proprietà o di un altro diritto si verifica come effetto immediato della conclusione del contratto. In alcuni casi però ci può essere un differimento tra la conclusione del contratto e l’acquisto della proprietà. Di conseguenza al momento della conclusione del contratto si produrranno effetti obbligatori per entrambe le parti. Questo si verifica:

  • Nella vendita di cose determinate solo nel genere, dove il trasferimento della proprietà si verificherà solo al momento dell’individuazione;
  • Nella vendita alternativa, dove il trasferimento della proprietà si verificherà al momento della scelta;
  • Nella vendita di cosa futura, dove il trasferimento della proprietà si verificherà solo se la cosa verrà ad esistere;
  • Nella vendita di cose altrui, dove il trasferimento della proprietà si verificherà se il venditore procurerà al compratore l’acquisto della proprietà della cosa;
  • Nella cosa sottoposta a termine o a condizione, dove il compimento del termine o l’avveramento dell’evento dedotto determineranno un effetto reale.

Nella vendita di massa o in blocco le cose generiche oggetto del contratto formano un bene individuato e la vendita avrà effetti reali immediati. Nella vendita di cosa futura il venditore è obbligato a fare il possibile per far sì che la cosa venga ad esistenza. Nella vendita di cosa altrui il venditore non è proprietario del bene alienato, e dovrà obbligare l’alienante a procurare l’acquisto al compratore. Quest’obbligo può avvenire tramite l’acquisto della proprietà della cosa da parte del venditore o tramite il passaggio diretto all’acquirente. Se il possessore non intende alienare il bene, l’acquirente di cosa altrui potrà chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento del danno.

La vendita di cose mobili

La circolazione internazionale delle merci ha portato all’esigenza di avere una regolamentazione uniforme, affidata alla “Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di beni mobili”, entrata in vigore in Italia nel 1988. Il codice intende rendere più veloci ed efficaci i meccanismi di tutela dei contraenti.

La vendita di cose mobili e modelli negoziali

La vendita mobiliare ha principalmente come oggetto cose generiche. La vendita di cose mobili si articola in una serie di sottotipi. Essa può effettuarsi con riserva di gradimento, a prova, su campione e su tipo di campione, su documenti, a rate con riserva della proprietà.

Se si tratta di riserva di gradimento, la vendita non si perfeziona fino a che il gradimento non sia comunicato al venditore. Il gradimento è un atto assolutamente a discrezione del compratore, che non è tenuto a precisare le ragioni in base alle quali gradisce o meno la cosa. Il gradimento dev’essere espresso entro un certo termine, che può essere fissato dalle parti o stabilito dal venditore. La vendita a prova è sottoposta alla condizione sospensiva che la cosa presenti le qualità pattuite e sia idonea all’uso a cui è destinata.

Nella vendita su campione quest’ultimo costituisce il vincolo per l’identificazione dell’oggetto del contratto, se non è conforme il compratore ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto. Nella vendita su documenti il venditore si libera dall’obbligo di consegna finché rimette all’acquirente il titolo rappresentativo della merce e gli altri documenti stabiliti dal contratto o, in mancanza, dagli usi. Questo tipo di vendita è utilizzato normalmente quando la merce è in viaggio o depositata in magazzino.

La vendita a rate con riserva della proprietà

Nella vendita a rate con riserva di proprietà, il trasferimento della proprietà in favore dell’acquirente avviene in seguito al pagamento integrale del prezzo pattuito e quindi dopo il pagamento dell’ultima rata. Questa vendita costituisce non solo un mezzo di scambio, ma anche una funzione di finanziamento e un’operazione di credito al consumo. Se la cosa viene distrutta il danno è a carico del compratore. Se il compratore non paga una sola rata, che non superi l’ottava parte del prezzo, non c’è la risoluzione del contratto e il compratore conserverà il beneficio del termine relativamente alle rate successive. La risoluzione per inadempimento del contratto di vendita a rate determina l’obbligo gravante sull’alienante di restituire le rate riscosse.

Le "garanzie" nella vendita di beni di consumo

La nuova normativa contenuta nel Codice del consumo introduce regole per la vendita di “cose mobili di consumo”. È una normativa trans tipica perché viene applicata anche dove non ci sia una vera e propria vendita, ma un contratto di permuta, somministrazione, appalto, opera o altri che hanno come oggetto beni di consumo. Ha lo scopo di proteggere il consumatore. Secondo il Codice del consumo, al consumatore dev’essere fornito un bene conforme al contratto di vendita. La conformità si presume quando:

  • I beni sono idonei all’uso a cui sono destinati;
  • C’è corrispondenza tra il bene fornito e la sua descrizione fatta dal venditore;
  • Il bene ha le qualità o prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo;
  • I beni sono idonei all’uso particolare voluto dal consumatore.

La normativa sulla vendita dei beni di consumo si applica anche nel caso di vendita di beni usati. Se c’è un difetto di conformità il consumatore potrà chiedere al venditore la riparazione o la sostituzione del bene, senza spese, oppure ha diritto ad una riduzione di prezzo o alla risoluzione del contratto per riequilibrare il rapporto di corrispettività. C’è un rapporto gerarchico tra i rimedi, in quanto quelli restitutori sono esercitabili quando la riparazione o sostituzione siano impossibili o quando il venditore non abbia prontamente riparato o sostituito il bene. Il consumatore ha due anni di tempo a partire dalla consegna del bene per far valere i propri diritti dei confronti del venditore.

Pattuizioni particolari: patto di riscatto, patto di retrovendita

È possibile inserire nel contratto di compravendita alcune pattuizioni disciplinate dal legislatore.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher cattivissima93 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Ferrari Matteo.
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