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Si crea dunque una cittadinanza che è un'appartenenza senza diritti, il cui unico
scopo è far sì che avvenga la subordinazione al potere sovrano. Si crea una
tensione fondamentale nella struttura della cittadinanza : essa riconosce solo ad
alcuni l'uguaglianza e la libertà di essere cittadino.
Nell'800 la cittadinanza era nazionale;
Nel 900 essa è il metro di misura dell'appartenenza al popolo-nazione-razza.
Solo chi era riconosciuto come un membro della comunità 'padrona' aveva
diritto a godere della cittadinanza e dei suoi diritti. Essi non erano più
inalienabili dunque.
Dal 1950 in poi in Europa si assiste alla tendenza favorevole alla
liberalizzazione delle politiche di cittadinanza e di tutto ciò che fosse connesso
con l'attribuzione della cittadinanza agli stranieri. Assistiamo a due diversi
processi :
De – etnicizzazione delle norme degli stati riceventi come risposta alla
presenza stabile di comunità immigrate;
Re – etnicizzazione delle leggi degli Stati invianti per garantire il legame dei
discendenti con gli espatriati.
Tuttavia fino a quando la cittadinanza sarà a discrezioni degli stati essi potranno
gestirla come meglio credono, formulando norme esclusive o al contrario,
inclusive.
Vi sono tre sistemi principali di acquisizione della cittadinanza all'interno
dell'Unione Europea :
IUS SANGUINIS il principio secondo cui la cittadinanza si eredita dai genitori
per discendenza di sangue; è presente allo stesso modo in tutti gli Stati UE per
quando concerne la trasmissione della cittadinanza per discendenza diretta ai
figli nati in patria. Esistono norme diverse per quanto riguarda il numero di
generazioni di 'non nati in patria' ai quali si consente di trasmettere la
cittadinanza per discendenza.
IUS SOLI è quel principio per cui chi nasce in un certo stato può assumerne la
cittadinanza. Ne esistono diverse forme.
Puro : alla nascita sul territorio si acquisisce automaticamente la cittadinanza
Doppio : assegna la cittadinanza al bambino nato da genitori stranieri già nati
sul territorio dello stato.
Condizionato : è legato al tempo di residenza dei genitori stranieri.
IUS DOMICILII è il principio per cui un individuo può chiedere la
naturalizzazione dopo aver avuto residenza stabile in un Paese; il tempo di
residenza varia da Stato a Stato, per un minimo di 3 anni fino ad un massimo di
10. Ne esistono due forme :
Puro : è necessario avere la residenza ininterrotta e non si deve rinunciare alla
cittadinanza di origine.
Condizionato : prevede una serie di condizioni oltre agli anni di permanenza,
fra cui : la perdita della cittadinanza originaria, permesso di soggiorno
permanente, una buona condotta di vita, risorse economiche sufficienti, livello
di integrazione politica, sociale, linguistica e culturale.
Dal 1990 alcuni stati hanno introdotto dei test di valutazione del candidato
cittadino in cui si testa la conoscenza della lingua, della storia, della cultura,
della politica e delle regole sociali. Si testa se un immigrato è idoneo ad
ottenere lo Status Civitatis. Tuttavia l'uso di questi test ha ricevuto numerose
critiche sia per contenuto che per procedure. Alcuni sostengono che sia uno
strumento illiberale e discriminatorio che viola il principio di uguaglianza e si
pone come ostacolo alla naturalizzazione. Inoltre crea discriminazione fra gli
stessi immigrati in base al grado di scolarizzazione. Di fatto, con i test il
migrante viene tenuto in una condizione di inferiorità giuridica.
Per altri, i test sono un valido strumento, i cui contenuto andrebbero però rivisti
poiché vi è mancanza di criteri obiettivi e tutto finisce per essere giudicato
arbitrariamente. Inoltre, a detta di costoro, i quesiti dovrebbero essere mirati
alla conoscenza di ciò che è legale in quello Stato, lasciando da parte credenze
individuali. In Italia si assiste al fenomeno contrario alla liberalizzazione della
cittadinanza. Essa ha infatti rinforzato l'elemento dello Ius Sanguinis e non si è
mostrata favorevole all'apertura dello Ius Soli.
Inoltre esiste la possibilità di acquisire la cittadinanza tramite matrimonio e dal
2013 a Malta è possibile acquistarla tramite il principio dello IUS PECUNIE.
L'Irlanda ha abolito lo Ius Soli puro dopo il Caso Chen del 2004, poiché stava
diventando meta di 'turismo delle nascite'.
Secondo il liberalismo classico, solo chi era possidente veniva considerato
cittadino; il principio vige fino a quando il lavoratore iniziò ad essere
considerato come proprietario della sua forza lavoro. Nell'800 le lotte operaie
rivendicavano il riconoscimento di diritti politici e sociali.
Nella situazione attuale dell'Unione Europea bisogna tener presente che il
lavoro è l'unico mezzo tramite cui accedere ai permessi di soggiorno per i
migranti non comunitari. L'esistenza giuridica del migrante dipende dal fatto di
avere un lavoro, che diventa l'unico strumento per inclusione sociale, per il
riconoscimento di diritti e infine per la cittadinanza stessa. Il fatto che il
migrante sia esclusivamente ridotto a forza lavoro fa riferimento alle esigenze
di mercato che prevedono la massimizzazione dei benefici. Il migrante ha
bisogno di lavoro per acquisire una posizione di non clandestinità e il mercato
sfrutta questa situazione a suo vantaggio, ma si riserva la possibilità di
espellerlo quando diventa un peso. Per accedere al diritto di cittadinanza, il
migrante deve sottoporsi a una continua mercificazione della sua forza lavoro.
Nella fase economica post salariale, il lavoro non ha più la stabilità tale da
garantire ai migranti la permanenza continua e quindi la possibilità di diventare
cittadini. Dunque il lavoro non può essere considerato l'unico accesso alla
cittadinanza poiché la sua stabilità è profondamente mutata.
Nel secondo dopoguerra, assistiamo alla creazione da parte di Marshall di un
nuovo modello di cittadinanza, quello democratico-sociale, che voleva
assicurare l'equiparazione fra cittadini, sia per occupazione, istruzione che vita
familiare. In questa fase si è cittadini solo se si è lavoratori e dunque l'individuo
è preso in considerazione solo perché è 'situato' all'interno di una condizione
sociale. Il lavoro viene considerato strumento di realizzazione sociale tramite
cui il singolo si fa individuo. Al cittadino spettavano anche diritti sociali che
vennero integrati per permettere un'effettiva uguaglianza, o perlomeno, per
evitare la distinzione basata sul censo. La cittadinanza non poteva più riferirsi
alla figura del maschio proprietario ma doveva riprendere la sua vecchia
concezione universalistica. Essa, la cittadinanza democratico-sociale, doveva
affermare un principio di uguaglianza contro le disuguaglianze di classe della
nuova società industriale. Tuttavia non le eliminerà ma ne cambierà struttura
facendo in modo che siano fondate non più sulla condizione sociale, ma sul
reddito. Si credeva che il contenuto sociale della cittadinanza potesse in qualche
modo armonizzarsi con l'economia di mercato grazie ai diritti che avrebbero
permesso l'eliminazione del conflitto di classe. Quest'idea andrà perduta con le
nuove lotte operaie degli anni '60.
Nel secondo dopoguerra, i governi europei si impegnarono a favorire la libera
circolazione della manodopera al fine di superare il periodo di disoccupazione
e rilanciare non solo l'economia ma anche per allentare la tensione sociale e
stabilizzare il consenso. Nella creazione del mercato comune europeo, si tenne
in alta considerazione il tema dell'emigrazione e l'Italia fu uno dei paesi
fondatori a portare avanti con fermezza l'approvazione della liberalizzazione
della circolazione di manodopera.
Nelle democrazie aderenti allo Stato sociale, la cittadinanza democratico-
sociale impediva di trattare il lavoratore che circolava, come merce di
esportazione e imponeva invece di riconoscergli, almeno formalmente, i diritti
collegati alla sua condizione.
Dunque la nuova libertà di circolazione stabilità dalla CECA doveva prevedere
un minimo di protezione sociale per i lavoratori stranieri comunitari che non
potevano essere messi in condizioni di svantaggio rispetto a quelli nazionali.
Viene dunque sancito il principio di non discriminazione sulla base della
nazionalità.
Tuttavia la CECA per evitare la creazione di flussi migratori incontrollati di
persone non economicamente rilevanti, mise un limite alla libera circolazione : i
lavoratori potevano e dovevano rispondere esclusivamente alle domande di
lavoro effettive sul territorio. Ciò non durò a lungo e i lavoratori italiani furono
i primi ad aggirare il divieto e a presentarsi spontaneamente sul mercato, anche
grazie alla domanda costante e generalizzata di manodopera.
Dopo il 1968 le Istituzioni europee si concentrarono sulla dimensione sociale
della migrazione e approvarono una serie di direttive sociali che avevano lo
scopo di garantire parità di trattamento e tutela dei lavoratori. Con 3
Regolamenti fra il '61 e il '68, si diedero sempre maggiori sicurezze, fino ad
arrivare con l'ultimo, a una 'forma embrionale di cittadinanza'.
Alla Corte di Giustizia fu affidato il compito di ampliare la categoria di coloro i
quali potevano beneficiare della libera circolazione e della serie di diritti a essa
collegati. Per adempiere a questo compito era necessario far comprendere agli
individui che avevano la possibilità di far rispettare gli obblighi presi dagli
Stati, di fronte ai giudici nazionali e con questo la possibilità di rivendicare i
propri diritti. Al fine di far crescere questa consapevolezza, la Corte stabilì la
superiorità dell'ordinamento comunitario su quello nazionale, introducendo a
tale scopo il principio dell'effetto diretto di tutte le norme comunitarie
primarie e secondarie, con la condizione che se chiare, precise e autosufficienti,
le disposizioni dei trattati istitutivi, nonché le direttive e le decisioni dovevano
avere la stessa valenza della legislazione nazionale.
La Corte ha dunque dato questo potere agli stranieri privilegiati affinché
portassero avanti un positivo esercizio del nuovo ordinamento. Il principio della
supremazia combinato con quello dell'effetto diretto diffuso, hanno dato la
possibilità ai cittadini di rivendicare i diritti derivanti dalle norme UE. E' grazie
a lavoratori migranti che la Corte ha avuto la possibilità di precisare la portata
delle norme comunitarie in alcuni settori e sempre grazie ad essi che hanno
invocato l'applicazione del diritto comunitario che è s