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Le forme di manifestazione del reato

Forma di manifestazione del reato significa che in concreto, per come è stato realizzato, il fatto penalmente rilevante può presentare qualche caratteristica in più rispetto a quelle essenziali della fattispecie astratta, o qualcosa in meno rispetto al modello legale del fatto tipico.

Il reato può presentarsi in forme diverse e assumere aspetti particolari che, se pur non essenziali per la sua esistenza, danno luogo a diverse conseguenze giuridiche. La più semplice e prototipica è costituita dalla consumazione da parte di un singolo autore: in questo caso il soggetto realizza da solo e compiutamente la fattispecie incriminatrice, in assenza di cause di giustificazione e con la colpevolezza necessaria a fondare la responsabilità; tuttavia, il reato può manifestarsi in forme diverse che attengono:

  • alla sua gravità, per la presenza di circostanze attenuanti o aggravanti che, attribuendo
rilevanza ad elementi diversi od ulteriori rispetto a quelli costitutivi, incidono sul livello quantitativo della responsabilità; al grado della sua realizzazione, quando la condotta del reo non abbia realizzato compiutamente la fattispecie incriminatrice di parte speciale, ma si sia risolta in atti che determinano il pericolo di tale realizzazione, e cioè nel tentativo di commettere il reato; al numero delle persone intervenute nella commissione del reato, quando il soggetto non abbia agito da solo, ma in concorso di persone, e cioè avvalendosi del contributo di altri soggetti. 63 In riferimento a queste forme di manifestazione si distingue perciò il reato semplice dal reato circostanziato; il reato consumato dal reato tentato; il reato monosoggettivo dal concorso di persone nel reato. Il reato circostanziato Il codice penale utilizza con frequenza l'espressione "circostanze" riferendosi indistintamente alle circostanze aggravanti oattenuanti ed alle circostanze di esclusione della pena. In senso tecnico, invece, il termine "circostanze" è riservato alle sole circostanze aggravanti o attenuanti, che possono essere definite come gli elementi accidentali o accessori del reato, i quali, senza influire sulla sua esistenza giuridica o condizionarne la punibilità, modificano l'entità della pena, in termini quantitativi ovvero anche qualitativi. In termini positivi, le circostanze devono dunque obbligatoriamente implicare una modificazione della pena, o in modo proporzionale (aumento o diminuzione fino ad un certo limite, normalmente fino ad un terzo, della pena inflitta per il reato), o mediante una nuova cornice edittale, e cioè nuovi limiti minimi e massimi correlati al verificarsi delle circostanze; in termini negativi, le circostanze si caratterizzano per il fatto di NON dovere e NON potere essere elementi costitutivi del reato. Preliminarmente, è opportuno chiarire chela sua presenza è solo apparente. Questo richiede un'analisi accurata dei fatti e delle circostanze specifiche del caso, al fine di determinare se l'elemento in questione soddisfa i requisiti stabiliti dalla legge per essere considerato una circostanza aggravante o attenuante. Una volta identificate correttamente le circostanze, queste vengono valutate dal giudice al fine di determinare l'entità della pena da infliggere al colpevole. Le circostanze possono influire sulla decisione del giudice in vari modi, ad esempio aumentando la pena per un reato grave o riducendola per un reato meno grave. Tuttavia, è importante notare che l'applicazione delle circostanze non deve essere arbitraria o basata su considerazioni personali del giudice. Il codice penale stabilisce dei criteri specifici per l'applicazione delle circostanze, al fine di garantire una certa uniformità e coerenza nelle decisioni giudiziarie. In conclusione, le circostanze svolgono un ruolo fondamentale nel processo di determinazione della pena, consentendo di tener conto delle specificità del caso concreto. Tuttavia, è necessario un attento esame delle circostanze e un'applicazione rigorosa dei criteri stabiliti dalla legge per evitare abusi o disparità nella determinazione della pena.non piuttosto una figura autonoma di reato. La questione è di grande importanza pratica, perché la sua soluzione decide dell'applicabilità di un'intera serie di disposizioni, tra cui: a) l'art.59 c.p. che prescrive l'applicazione obiettiva delle circostanze attenuanti (mentre gli elementi costitutivi seguono la regola dell'imputazione soggettiva); b) l'art.59 c.p. che prescrive l'imputazione delle aggravanti indifferentemente per dolo o per colpa (mentre nei delitti dolosi gli elementi costitutivi debbono necessariamente essere investiti del dolo); c) l'art.69 c.p. che impone, in caso di concorso tra circostanze di segno diverso (eterogenee), un giudizio di equivalenza o di prevalenza o di bilanciamento, evidentemente impossibile se l'elemento specializzante è costitutivo; d) l'art.63 c.p., che sancisce come procedere nel caso di concorso omogeneo di aggravanti, cioè se concorrono più circostanze aggravanti.ovvero più circostanze attenuanti, l'aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente. Il giudizio di bilanciamento può concludersi con tre esiti: 1. Può essere che il giudice ritenga che le aggravanti, a prescindere dal loro numero, pesino di più delle attenuanti, per cui egli deve far finta che le attenuanti non ci siano e applicare solo le aggravanti (diventa un concorso omogeneo di aggravanti). 2. Se le attenuanti sono ritenute prevalenti sulle aggravanti, non si tiene conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si applicano solo le diminuzioni previste per le attenuanti. 3. Può essere che le circostanze siano ritenute equivalenti, per cui la pena rimane quella che il giudice applicherebbe se non ci fossero le circostanze. Di maggiore consistenza appaiono i criteri formali: occorre innanzitutto verificare se tra la fattispecie supposta circostanziale equella base intercorra un rapporto di specialità, nel senso che la prima include tutti i requisiti propri anche della seconda, con uno o più requisiti specializzanti; se questo non si verifica è senz'altro da escludere che la fattispecie possa essere circostanziale (in quanto le circostanze, per definizione, accedono ad un reato senza modificarne gli elementi essenziali). Tuttavia, la specialità è condizione necessaria ma non sufficiente a fondare la natura circostanziale di una fattispecie. È allora necessario considerare:
  • l'eventuale qualifica legislativa;
  • l'eventuale riferimento alla disciplina dettata per le circostanze;
  • l'eventuale previsione di un distinto nomen iuris che si accompagni ad una compiuta descrizione della fattispecie, comprensiva sia degli elementi comuni ad altro titolo di reato, sia degli elementi specializzanti.
Le circostanze del reato sono oggetto di una serie di classificazioni rispondenti alle

diverse esigenze di inquadramento e di disciplina del fenomeno: talune di esse risultano a base dottrinaria, altre presentano consistenza normativa (ed assumono quindi una rilevanza pratica più diretta e significativa).

Per quanto riguarda le classificazioni a base dottrinaria, le circostanze si distinguono in:

  • circostanze definite (o specifiche) e circostanze indefinite (o generiche) - le prime consistono in una fattispecie determinata, mentre nelle seconde la legge si limita a prescrivere l'aumento nei casi più gravi o di particolare gravità;
  • circostanze intrinseche e circostanze estrinseche, a seconda che esse si riferiscano ad elementi costitutivi del reato o ad aspetti diversi.

Le classificazioni a base normativa, oltre alla contrapposizione tra aggravanti e attenuanti, registrano le seguenti distinzioni:

  • circostanze comuni e circostanze speciali, a seconda che si tratti di circostanze applicabili a qualsiasi reato, ovvero riferibili ad un singolo
reato o a gruppi di reati; circostanze oggettive e circostanze soggettive - le prime concernono le modalità di condotta; le seconde si riferiscono alla graduazione dell'elemento soggettivo, alle condizioni o qualità del colpevole; circostanze obbligatorie e circostanze facoltative, a seconda che il giudice, accertata la circostanza, debba o possa procedere all'aumento o alla diminuzione; circostanze ad effetto comune e circostanze ad effetto speciale, a seconda che esse comportino un aumento o una diminuzione non superiori o superiori ad un terzo della pena base; circostanze ad effetto proporzionale e circostanze autonome, a seconda che l'aumento o la diminuzione si esplichino sulla pena base del reato non circostanziato, o la circostanza preveda invece una pena di specie diversa o una nuova cornice edittale, distinta da quella del reato semplice. Per l'applicazione delle circostanze si debbono distinguere tre diverse situazioni: a) ricorso di

una sola circostanza - quando ricorre una sola circostanza, è necessario stabilire se si tratti di circostanza a effetto proporzionale o di una circostanza autonoma: nel primo caso, poiché l'aumento o la diminuzione operano sulla pena del reato base, il giudice ne determinerà l'entità come se la circostanza non ricorresse affatto; dopo di che procederà all'aumento o alla diminuzione nei limiti stabiliti dalla legge, graduando in rapporto al significato assunto in concreto dalle circostanze, con particolari disposizioni quando si tratti di aumentare la reclusione (art.64 c.p.) o di diminuire l'ergastolo (art.65 c.p.). Nel secondo caso, la circostanza è caratterizzata da una pena diversa, per specie o per limiti edittali, da quella del reato semplice, per cui il giudice dovrà fissare la pena in concreto come se si trattasse di un reato autonomo, sulla scorta dei parametri dell'art.133 c.p.;

b) concorso omogeneo di

circostanze (o tutte aggravanti, o tutte attenuanti) - quando ricorrano più circostanze omogenee (concorso di aggravanti o concorso di attenuanti) è necessario, preliminarmente, verificare se il concorso sia reale od apparente: in quest'ultima eventualità, è chiaro che si procederà ad un unico aumento o ad un'unica diminuzione. Il concorso è apparente quando una circostanza risulti speciale rispetto ad un'altra e debba pertanto essere applicata in via esclusiva. Il concorso è inoltre escluso quando una circostanza comprende in sé un'altra circostanza (art.68 c.p.): in tal caso si applica soltanto la circostanza la quale importa, rispettivamente, il maggior aumento o la maggiore diminuzione di pena; tuttavia, sembra che l'art.68 c.p. riguardi l'interferenza tra le circostanze, e cioè il caso in cui esse presentino taluni aspetti comuni ed altri eterogenei, in modo tale da potersi dire che la

realizzazione dell'una ha di fatto implicato anche la realizzazione dell'altra. In presenza di un concorso omogeneo reale, se si tratta di circostanze tutte ad effetto comune, il giudice procederà alla determinazione

Dettagli
A.A. 2023-2024
116 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher michelaachiari di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale - parte generale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Bernasconi Costanza.