Le forme di manifestazione del reato
Forma di manifestazione del reato significa che in concreto, per come è stato realizzato, il fatto penalmente rilevante può presentare qualche caratteristica in più rispetto a quelle essenziali della fattispecie astratta, o qualcosa in meno rispetto al modello legale del fatto tipico.
Il reato può presentarsi in forme diverse e assumere aspetti particolari che, se pur non essenziali per la sua esistenza, danno luogo a diverse conseguenze giuridiche. La più semplice e prototipica è costituita dalla consumazione da parte di un singolo autore: in questo caso il soggetto realizza da solo e compiutamente la fattispecie incriminatrice, in assenza di cause di giustificazione e con la colpevolezza necessaria a fondare la responsabilità; tuttavia, il reato può manifestarsi in forme diverse che attengono:
- alla sua gravità, per la presenza di circostanze attenuanti o aggravanti che, attribuendo
- l'eventuale qualifica legislativa;
- l'eventuale riferimento alla disciplina dettata per le circostanze;
- l'eventuale previsione di un distinto nomen iuris che si accompagni ad una compiuta descrizione della fattispecie, comprensiva sia degli elementi comuni ad altro titolo di reato, sia degli elementi specializzanti.
diverse esigenze di inquadramento e di disciplina del fenomeno: talune di esse risultano a base dottrinaria, altre presentano consistenza normativa (ed assumono quindi una rilevanza pratica più diretta e significativa).
Per quanto riguarda le classificazioni a base dottrinaria, le circostanze si distinguono in:
- circostanze definite (o specifiche) e circostanze indefinite (o generiche) - le prime consistono in una fattispecie determinata, mentre nelle seconde la legge si limita a prescrivere l'aumento nei casi più gravi o di particolare gravità;
- circostanze intrinseche e circostanze estrinseche, a seconda che esse si riferiscano ad elementi costitutivi del reato o ad aspetti diversi.
Le classificazioni a base normativa, oltre alla contrapposizione tra aggravanti e attenuanti, registrano le seguenti distinzioni:
- circostanze comuni e circostanze speciali, a seconda che si tratti di circostanze applicabili a qualsiasi reato, ovvero riferibili ad un singolo
una sola circostanza - quando ricorre una sola circostanza, è necessario stabilire se si tratti di circostanza a effetto proporzionale o di una circostanza autonoma: nel primo caso, poiché l'aumento o la diminuzione operano sulla pena del reato base, il giudice ne determinerà l'entità come se la circostanza non ricorresse affatto; dopo di che procederà all'aumento o alla diminuzione nei limiti stabiliti dalla legge, graduando in rapporto al significato assunto in concreto dalle circostanze, con particolari disposizioni quando si tratti di aumentare la reclusione (art.64 c.p.) o di diminuire l'ergastolo (art.65 c.p.). Nel secondo caso, la circostanza è caratterizzata da una pena diversa, per specie o per limiti edittali, da quella del reato semplice, per cui il giudice dovrà fissare la pena in concreto come se si trattasse di un reato autonomo, sulla scorta dei parametri dell'art.133 c.p.;
b) concorso omogeneo di
circostanze (o tutte aggravanti, o tutte attenuanti) - quando ricorrano più circostanze omogenee (concorso di aggravanti o concorso di attenuanti) è necessario, preliminarmente, verificare se il concorso sia reale od apparente: in quest'ultima eventualità, è chiaro che si procederà ad un unico aumento o ad un'unica diminuzione. Il concorso è apparente quando una circostanza risulti speciale rispetto ad un'altra e debba pertanto essere applicata in via esclusiva. Il concorso è inoltre escluso quando una circostanza comprende in sé un'altra circostanza (art.68 c.p.): in tal caso si applica soltanto la circostanza la quale importa, rispettivamente, il maggior aumento o la maggiore diminuzione di pena; tuttavia, sembra che l'art.68 c.p. riguardi l'interferenza tra le circostanze, e cioè il caso in cui esse presentino taluni aspetti comuni ed altri eterogenei, in modo tale da potersi dire che la
realizzazione dell'una ha di fatto implicato anche la realizzazione dell'altra. In presenza di un concorso omogeneo reale, se si tratta di circostanze tutte ad effetto comune, il giudice procederà alla determinazione
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