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UNIONE E COMMISTIONE
L'unione è la congiunzione di più cose appartenenti a proprietari diversi, mentre la commistione è la mescolanza di più cose appartenenti a proprietari diversi. In questa ipotesi di unione e commistione può accadere che vi sia un acquisto della proprietà a titolo originario, a seconda dei presupposti indicati. In base alla natura delle cose si possono trovare vari scenari.
Quando più cose appartenenti a diversi proprietari sono state unite o mescolate in guisa da formare un sol tutto, ma sono separabili senza notevole deterioramento, ciascuno conserva la proprietà della cosa sua e ha diritto di ottenerne la separazione. In caso diverso, la proprietà ne diventa comune in proporzione del valore delle cose spettanti a ciascuno. Quando però una delle cose si può riguardare come principale o è di molto superiore per valore, ancorché serva all'altra.
di ornamento, il proprietario della cosa principale acquista la proprietà del tutto. Egli ha l'obbligo di pagare all'altro il valore della cosa che vi è unita o mescolata; ma se l'unione o la mescolanza è avvenuta senza il suo consenso ad opera del proprietario della cosa accessoria, egli non è obbligato a corrispondere che la somma minore tra l'aumento di valore apportato alla cosa principale e il valore della cosa accessoria. È inoltre dovuto il risarcimento dei danni in caso di colpa grave. 283. Beni e diritti reali USUCAPIONE L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà basato sul possesso, quale stato, con certe caratteristiche, esercitato per un certo periodo di tempo (è una situazione di fatto che si fa diritto con il passaggio del tempo, il diritto prende atto di quello che accade concretamente). Premessa sul possesso, che non è un diritto reale, e nemmeno un diritto.Possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività. Art. 1140. Possesso corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa. Il possesso non è un diritto reale, ma un potere di fatto, il possessore si comporta come se fosse il proprietario della cosa in oggetto, ma le due cose non sono per forza coincidenti. Il possesso è considerato separatamente dalla proprietà, molto spesso il proprietario ha anche il rapporto materiale con la cosa, ma non è detto che sia così, può accadere che ci siano dei soggetti che hanno un comportamento di fatto verso un bene pur non essendone proprietari (esempio un ladro, ma anche un usufruttuario). Il possesso è molto importante dal punto di vista delle azioni, ve ne sono alcune a favore del possessore molto facili da esperire, più facili delle azioni.
A tutela della proprietà, che proteggono il possessore in quanto tale anche nei confronti del proprietario. È interesse generale che i rapporti di fatto con i beni non vengano turbati, andando anche a proteggere il ladro, no a che non si accerti che la proprietà spetta a un altro soggetto.
Si dice che il possesso ha una parte oggettiva che consiste nella attività dell'esercizio animus possedendi, della proprietà, e un aspetto soggettivo, il possessore per essere tale dovrebbe avere anche l'intenzione di essere trattato e comportarsi come un proprietario (possessore non è solo chi si comporta materialmente come se fosse proprietario, ma chi è anche convinto di esserlo o vuole essere trattato come se lo fosse, pur sapendo di non esserlo). Questa animus è una prospettiva non dettata dal Codice, non parla di bisogna stare attenti a escludere il animus. Possesso solo per mancanza di è certo invece che il Codice.
Il testo distingue un altro potere di fatto, la detenzione, che è un rapporto di fatto col bene meno incisivo del possesso, secondo la prospettiva corpus-animus alla detenzione mancherebbe l'animus. La legge distingue a vari livelli possesso e detenzione.
Si dividono (diritto di possedere) e (diritto del possesso). Anche se il possesso è un potere di fatto, esiste il diritto di possedere, che è un aspetto della proprietà (il proprietario ha diritto di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo, e quindi anche il diritto di possedere il bene). Si parla di diritto del possesso, perché pur essendo un potere di fatto, il possesso ha un profilo di tutela giuridica, ci sono azioni di tutela esperibili a difesa del semplice possesso (reintegrazione o spoglio e manutenzione).
Usucapione La proprietà dei beni
Art. 1158. dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari. immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si
titolo originario).Titolo originario: si ha l'estinzione della proprietà precedente, ma la finalità dell'usucapione è consentire a chi possiede un certo bene di acquistarne la proprietà, trasformare una situazione di fatto in una situazione di diritto. In mancanza di titolo idoneo, la proprietà dei beni mobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede. Se il possessore è di malafede, l'usucapione si compie con il decorso di venti anni.
Art. 1161. Usucapione dei beni mobili. Gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede. Se il possessore è di malafede, l'usucapione si compie con il decorso di venti anni.
Art. 1153. Effetti dell'acquisto del possesso. Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà.
proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà. La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell’acquirente. Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto, di uso e di pegno. Riguarda il trasferimento di beni da parte di chi non ne è realmente proprietario, i presupposti sono un titolo idoneo (un contratto) e la buona fede (in senso soggettivo, ignoranza di ledere l’altrui diritto, l’acquirente diventa proprietario se non sa e non può sapere che il venditore non ne è proprietario). Ci deve essere la consegna, il compratore si deve comportare secondo buona fede e si deve stipulare un contratto idoneo. Il titolo di vendita non è valido, ma se si verificano i presupposti il possesso diventa titolo di proprietà, il possesso produce
L'acquisto a titolo originario, si ha un titolo di vendita astrattamente idoneo ma inidoneo nel concerto.
DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA
Le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione
Art. 1061. Servitù non apparenti.
o per destinazione del padre di famiglia. Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio. La destinazione del padre di famiglia ha luogo
Art. 1062. Destinazione del padre di famiglia.
quando consta mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù. Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati. Modo di acquisto delle servitù a titolo originario.
Si ha un terreno unico, di proprietà di un solo soggetto, ma di fatto diviso in due parti (esempio due edifici all'interno del terreno unitario), con una possibile servitù di passaggio (unica stradina che collega i due fondi, per arrivare alla strada pubblica, per raggiungere una fontana...). Quando questo fondo unitario viene diviso tra due proprietari, sorge per destinazione del padre di famiglia la servitù, il fondo a cui arriva la stradina diventa il fondo dominante, l'altro diventa il fondo servente... avviene in automatico e per titolo originario, al momento della divisione del fondo. La situazione di fatto che non poteva essere servitù per la proprietà unitaria, diventa un rapporto giuridico di servitù nel momento in cui il fondo viene diviso. 303. Beni e diritti reali AZIONI A difesa della proprietà e di altri diritti reali: - Azioni personali, rivolte a far valere diritti personali (crediti o aspetti legati aima può essere esercitata in qualsiasi momento. AZIONI POSSESSORIE Le azioni possessorie sono volte a difendere il possesso di un bene. Esse possono essere esercitate dal possessore contro chiunque tenti di privarlo del possesso o di turbare il suo godimento pacifico. Le azioni possessorie sono diverse dalle azioni reali, in quanto non tutelano la proprietà del bene, ma solo il possesso. Esse sono più rapide e meno complesse delle azioni reali. Le azioni possessorie possono essere esercitate anche da chi non è il proprietario del bene, purché abbia un possesso legittimo e pacifico. Le azioni possessorie più comuni sono l'azione di reintegrazione e l'azione di manutenzione. L'azione di reintegrazione è utilizzata quando il possessore è stato privato del possesso del bene in modo violento o clandestino. L'azione di manutenzione, invece, è utilizzata quando il possessore è stato turbato nel godimento pacifico del bene. Le azioni possessorie sono soggette a termini di prescrizione più brevi rispetto alle azioni reali.salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione. Azione con