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ARGOMENTI – Non in ordine di scrittura

ORDINAMENTO GIURIDICO CON GERARCHIA DELLE FONTI

 PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

 LA RAPPRESENTANZA

 DIRITTI REALI

 DIRITTI REALI DI GODIMENTO

 DIRITTO REALI DI GARANZIA

 RAPPORTO OBBLIGATORIO

 IL CONTRATTO RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE

 PRECONTRATTO E RESP. PRECONTRATTUALE

 VIZI DELLE VOLONTA’

 CODICE DEL CONSUMO

 RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE

 SUCCESSIONE

 TESTAMENTO

L’ordinamento giuridico è l’insieme delle norme e regole che disciplinano una

collettività di persone in modo tale da rispettare i loro interessi e tutelare la

civile convivenza. L’ordinamento giuridico è superiorem non recognoscit vuol

dire che al di sopra di esso non vi è un ulteriore organo che ne organizzi il

funzionamento o lo controlli. Sono anche superiorem non recognoscit tutti gli

stati, la chiesa cattolica e l’unione europea. Un ordinamento giuridico per essere

tale è necessario che vi sia un’autorità la quale renda possibile l’applicazione

delle norme e che ne sorvegli l’applicazione.

Lo stato è una certa comunità che risiede su una località, chiamato territorio,

sul quale si dispiega la sovranità dello Stato, sul quale e sui quali si applicano le

norme dell’ordinamento giuridico.

La norma giuridica è un insieme di regole ed atti che si pongono a tutelare delle

determinate situazioni. Una norma è strutturata secondo un periodo ipotetico in

qui viene ideata l’ipotesi della situazione, da cui si faranno scendere gli effetti

giuridici e successivamente, da tali effetti ci potranno poi essere delle

conseguenze afflittive in caso di inadempimento o anche vizio delle volontà o

lesioni.

La giuridicità della norma deriva dal fatto che tale norma discende da un

documento che si pone come fonte come per esempio una legge, una direttiva,

ed inoltre perché l’applicazione di tale norma e la presa di comando di essa è

indiscussa, che ci sia o meno la volontà delle persone di accettarla. È questo il

motivo che la distingue da una norma morale.

Una norma è costituita da una fattispecie, cioè la descrizione dell’evento. Tale

fattispecie può essere astratta ossia è stata necessaria una costruzione

alquanto difficoltosa perché si realizza da un’ipotesi di una situazione dalla

quale far discendere effetti e conseguenze; si differenza da quella concreta

perché quella concreta definisce chiaramente la situazione avvenuta e che deve

avvenire.

Quindi la fattispecie è inserita nel testo, che rappresenta il documento cartaceo

della norma, ed è fornita di un precetto ossia il significato della norma stessa.

Il legislatore prevede ed è a conoscenza che vi sono delle lacune

nell’ordinamento giuridico, ossia non vi sono norme tali da coprire tutte le

situazioni possibili che possono avvenire tra gli individui nella loro libertà ma

anche in tutte le situazioni dichiarate dall’ordinamento. Per questo motivo si fa

spesso ricordo all’analogia ossia, per alcuni casi, vengono utilizzate norme non

scritte specificatamente per essi ma per altri casi quindi parliamo di estensione

di norme.

Oltre all’analogia, possiamo parlare di equità. Il ricordo all’equità si ha

solamente per cause di minor valore e si intende la giustizia del caso singolo. In

questi casi, la risoluzione del processo viene affidato ad un giudice di pace. È

più raro il ricorso all’analogia perché si fa riferimento all’opinione del giudice di

pace perché tale procedimento si reputa più pericoloso da applicare a situazioni

con più difficoltà di risoluzione.

Quando ad un giurista è dato il compito di risolvere una controversia, egli può

far riferimento a diversi criteri di interpretazione della fattispecie di una norma

questo perché, alle volte è necessario ricondurre la fattispecie della norma al

caso specifico, parliamo di sussunzione, e quindi anche di ritagliare ed applicare

diverse norme ad uno specifico caso. L’interpretazione delle norme si differenzia

in: Criterio logico: tale criterio si differenzia in diversi sotto-criteri:

 Argumentum a simili: si estende la fattispecie di una norma

 per situazioni similari

Argumentum ad absurdum: si escludono quelle interpretazioni

 che porterebbero a norme assurde

Argumentum a contrario: si escludono quelle interpretazioni

 che hanno significato contrario a quelle della norma

Argumetum a fortiori: si estende la fattispecie per escludere

 quelle che a maggior ragione possono essere incluse nella

fattispecie

Criterio storico: tale criterio serve per far comprendere al giurista in

 quale contesto storico si è realizzata la norma, in base a quali

avvenimenti, comportamenti che si ripetevano in quel momento

Criterio sociologico: tale criterio serve al giurista per comprendere le

 relazioni che intercorrono tra gli individui in modo tale da rendere

più semplice l’applicazione di fattispecie a determinate relazioni

analizzate

Criterio sistemico: tale criterio serve al giurista per comprendere in il

 contesto generale della fattispecie

Criterio equitativo: serve a comprendere quei casi conformi a

 giustizia.

Il criterio più utilizzato è ovviamente quello equitativo.

Una norma è caratterizzata da due peculiarità: la generalità, ossia tale norma

deve essere applicata a tutti gli individui o ad una collettività di individui e non

ad una sola persona “la legge è uguale per tutti”, ed inoltre l’astrattezza ossia

che deve essere applicata a situazioni simili e non a singole situazioni definite

specificatamente.

Una norma quindi, essendo caratterizzata dalla produzione di effetti da cui poi

far discendere delle conseguenze, prevede per queste ultime le sanzioni.

Quando, appunto, vi sono delle situazioni di inadempimento, dolo e colpa, vizi

delle volontà e situazioni similari, sono previste delle sanzioni. L’ordinamento

giuridico prevede delle norme primarie, che rappresentano una risposta da

parte dell’ordinamento giuridico a determinate situazioni, e delle norme

secondarie, con cui, con queste ultime si possono definire le misure repressive e

delle misure previdenziali, quest’ultime per spronare gli individui da tenere

comportamenti scorretti.

Una norma si applica quando avvengono gli effetti definiti, come per esempio

tenere un comportamento o simili.

ABROGAZIONE

L’abrogazione della norma invece indica quel momento in cui una determinata

norma perde valore e non può più essere applicata, salvo ultrattività (con cui

appunto, una norma nonostante sia posteriore, continua ad avere valore).

L’abrogazione può essere tacita, quando:

una determinata norma viene inglobata in una anteriore

 deroga, ossia una determinata norma viene disciplinata

 diversamente

espressa: quando una norma anteriore definisce la precedente come abrogata.

Altre forme di abrogazione sono:

anche attraverso referendum popolare

 dichiarazione di incostituzionalità.

Durante una successione di leggi, quindi quando vi è il passaggio da una norma

ad un’altra, il legislatore prevede che vi siano delle DISPOSIZIONI TRANSITORIE,

con cui viene tutelato il diritto quesito.

Le fonti italo-comunitarie sono ordinate gerarchicamente in base alla rilevanza e

peso che le norme assumono:

1. pre-leggi (le prime ma non per importanza ma perché prevedono delle

disposizioni generali sulle leggi)

2. costituzione – le norme comprese nella costituzione sono al livello

superiore di tutte, ciò vuol dire che qualsiasi altra norma che contrasti una

di rango costituzionale, è dichiarata incostituzionale e quindi abrogata. La

costituzione è rigida, per questo motivo le norme non possono modificate

né eliminate facilmente. La corte costituzionale detiene degli uffici che

sorvegliano che le norme siano sempre conformi alla costituzione.

3. fonti comunitarie: le fonti comunitarie si dividono in:

a. regolamenti comunitarie: i regolamenti comunitari sono realizzati dal

UE e hanno la caratteristica che, nel momento in cui vengono

realizzate nell’UE, diventano effettive anche negli stati membri, senza

ulteriore discussa. Tali atti sono molto specifici e di ordine generali,

applicabile a tutti gli stati, è per questo che non sono discutibili. La

corte di Giustizia, che è unica nell’UE, si assicura che tutte le norme

comunitarie vengano applicate nei singoli stati membri.

b. direttive: al contrario dei regolamenti comunitari, le direttive,

attraverso delle leggi di recepimento, vanno recepite e conformate ai

singoli ordinamenti giuridici dei singoli stati membri.

4. leggi ordinarie, leggi regionali, decreti:

a. quando parliamo di leggi ordinarie, possiamo far riferimento anche ai

diversi codici riconosciuti nel nostro ordinamento giuridico. Essi sono

6: i. codice civile

ii. codice penale

iii. codice di procedura civile

iv. codice di procedura penale

v. codice della navigazione

vi. codice del consumo

Il codice civile si differenzia successivamente in dei macro libri:

persone e famiglie

 lavoro

 successioni

 obbligazioni

 proprietà

 diritti in generale, in cui le fattispecie non sono trattate nei libri

 precedenti

b. leggi regionali: leggi che si differenziano genericamente fra le varie

regioni, possono trattare di turismo, industria, ecc.

c. decreti: si differenziano in:

i. decreti legislativi: sono realizzati dal governo su delega da parte

del parlamento. La fattispecie, in contenuto, le procedure, le

caratteristiche sono definite dal parlamento, il Governo dovrà

rispettare tali linee guida altrimenti il decreto legislativo verrà

dichiarato anticostituzionale.

ii. decreti legge: i decreti legge hanno carattere eccezionale e sono

realizzati spontaneamente dal Governo con il vincolo che devono

essere approvati dalle due camere. Dopo 60 giorni dalla

promulgazione, il decreto legge diventerà effettivo a tutti gli

effetti.

5. regolamenti

6. usi e consuetudini: gli usi si differenziano in due fattori:

a. uno oggettivo: ossia un determinato comportamento, ripetuto una

serie di volte, in un dato ambiente

b. uno soggettivo: che tale comportamento, ripetuto in un dato

ambiente, venga reputato come giuridicamente vincolante.

La procedura per la realizzazione di una legge è:

proposta e discussa

 approvata dalle camere

 approvata dal presidente della repubblica che può richiedere

 un’ulteriore discussa

promulgazione sulla gazzetta ufficiale.

Ricordiamo inoltre che la nostra attuale Unione Europea, al principio venne

chiamata Unione Economia europea e si creò nel 1942 con lo scopo di far

circolare liberamente gente e merci. Successivamente, con il trattato di

Maastricht nel 1992, venne chiamata UE. La moneta in circolo era l’euro.

L’uomo, con la nascita, acquista capacità giuridica ossia diventa soggetto di

diritto.

La legge decreta “l’ordinamento giuridico prevede delle azioni volte a tutelare

gli individui per eliminare eventuali ostacoli per la partecipazione degli individui

ed inoltre eliminare eventuali discriminazioni di sesso, razza,ecc. prevede quindi

che tutti i soggetti possano partecipare alla vita sociale, politica, economica in

egual modo”.

Con il principio di reciprocità, la legge prevedeva che agli stranieri sul territorio

italiano venivano riconosciuti gli stessi diritti degli italiani in proporzione ai diritti

che gli italiani avevano nei territori degli stranieri reciprocamente. Questo

principio non si applica più perché vengono almeno riconosciuti agli stranieri

almeno i diritti fondamentali della persona.

Per capacità di agire si intende quella capacità di un individuo di realizzare atti

di amministrazione dei propri interessi da cui possono discendere effetti

giuridici. La capacità di agire presuppone la capacità giuridica ma non

viceversa.

È ovvio che, oltre ai capaci di agire, vi siano gli incapaci che si differenziano in:

incapaci naturali: ossia dei soggetti che, seppur dotati di capacità

 di agire, in un momento possono manifestare un’incapacità che

possa essere momentanea o permanente. È necessario però che in

tale momento l’incapacità sia assoluta.

Incapaci legali:

 Relativa: abbiamo gli emancipati

 Assoluta:

 Minori di età

 Interdetto:

 Legale: l’interdetto legale è una sanzione per un

 soggetto che ha commesso un reato con pena più di

5 anni o ergastolo. L’interdetto legale può realizzare

solo azioni per le necessità essenziali dell’uomo ma

non può movimentare il suo patrimonio. Si trova

nella stessa situazione di un interdetto giudiziale. Gli

atti commessi da un interdetto legale possono

essere impugnati da un interdetto stesso, dal suo

rappresentante e chiunque ne abbia interesse.

Interdetto giudiziale: l’interdetto giudiziale è un

 soggetto che presenta le seguenti caratteristiche:

Infermità mentale

o Permanenza infermità mentale

o Incapacità a soddisfare i propri interessi

o Necessità di una tutela da parte dell’ordinamento

o

Tutti i soggetti incapaci devono e possono essere rappresentati da un

rappresentante. Tale situazione viene chiamata rappresentanza. La

rappresentanza può essere volontaria o legale. Legale quando il rappresentante

è designato, in forza di legge, da un giudice. Mentre volontaria, quando un

soggetto richiede la rappresentanza da un professionista o anche un

professionista si obbliga a rappresentare un soggetto.

Con l’atto di procura di richiede al professionista da farsi rappresentare. È

recettizio.

Con il contratto di mandata un professionista si obbliga nei confronti del

rappresentato, a rappresentarlo.

Anche negli enti possiamo parlare di rappresentanza.

Prima di tutto: gli enti sono disciplinati dal Titolo V del codice civile. Gli enti

possono essere:

Riconosciuti: quando vengono tutelati dall’ordinamento giuridico e

 sfruttano un regime di patrimonialità perfetta, quindi per le

obbligazioni, risponde interamente il patrimonio dell’ente

Non riconosciuti: tutto il contrario dell’ente riconosciuto.

Per enti possiamo definire:

Le associazioni: le associazioni si definiscono quelle associazioni di

 persone che si uniscono per conferire dei capitali per realizzare un

patrimonio al fine di realizzare uno scopo comune. Possiamo parlare

di scopo lucrativo oggettivo quando vi è la capacità di realizzare un

utile al fine di remunerare i vari investimenti dell’assocazione; scopo

lucrativo soggettivo quando vi è la capacità di un ente di realizzare

un lucro al fine di remunerare i soci. Per le associazioni vige lo scopo

di lucro oggettivo.

Nelle associazioni vi è l’assemblea dei soci, la quale definisce le

 linee guida da intraprendere, e l’amministratore ossia il soggetto

che si assicura che tali linee guida vengano rispettate. Il rapporto tra

l’amministratore e l’associazione è un rapporto di rappresentanza.

Quindi l’associazione avrà una capacità giuridica e una capacità di

agire manifestata dall’amministratore.

Fondazioni: le fondazioni possono essere costituite per volontà di un

 soggetto ma anche per testamento. Il patrimonio di una fondazione

è conferito da un soggetto che ne definisce la causa ossia lo scopo

da perseguire. Vi saranno degli amministratori che sorveglieranno

che tale volontà del fondatore sia soddisfatta. Possono essere

riconosciute e non riconosciute.

Comitati: una caratteristica fondamentale dei comitati è che sono

 temporanei. Si costituiscono per uno scopo comune ma si sciolgono

nel momento in cui viene raggiunto lo scopo. Molto spesso, non

sono riconosciuti proprio per il loro carattere temporaneo.

RAPPORTI GIURIDICI

In un tipico rapporto giuridico vediamo figurare due soggetti: il soggetto passivo

e il soggetto attivo. Il soggetto attivo potremmo comunemente chiamarlo

creditore, mentre quello passivo debitore. Spesso tale rapporto viene anche

comunemente chiamato debito. Al creditore spettano dei poteri mentre al

debitore degli obblighi. Quando parliamo di obblighi parliamo di prestazioni.

Quando parliamo di poteri del creditore parliamo di diritto di credito ossia la

capacità del creditore di porre in essere delle azioni a tutela del suo diritto,

quindi la possibilità di agire o meno.

Possiamo definire delle situazioni soggettive attive e soggettive passive:

Situazioni soggettive attive: parliamo di:

 Diritto soggettivo:

 Diritto assoluto: erga omnes

 Diritto relativo: solo verso alcuni soggetti, parliamo di

 Diritto reale

 Diritto della personalità

 Diritti relativi:

Diritti reali di godimento

o Diritti di credito

o Diritti potestativi

o

Potere di agire: il potere che detiene, come abbiano definito

 prima, il soggetto attivo, che può decidere o meno se agire in

caso di controversie o inadempimenti.

Potestà o uffici: per esempio la rappresentanza è un ufficio,

 inoltre anche il giudice può rilevare una situazione d’ufficio

vuol dire svolgendo l’amministrazione dei propri poteri

pienamente e indipendentemente da eventuali richieste

Facoltà: le facoltà sono delle manifestazioni che sono

 comprese in un diritto.

Status: potremmo avere per esempio lo status di cittadino o

 status di studente ossia la situazione di un soggetto in un

determinato ambito.<

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher L.istruzione.prima.di.tutto di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Quaranta Adelaide.
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