ARGOMENTI – Non in ordine di scrittura
ORDINAMENTO GIURIDICO CON GERARCHIA DELLE FONTI
PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
LA RAPPRESENTANZA
DIRITTI REALI
DIRITTI REALI DI GODIMENTO
DIRITTO REALI DI GARANZIA
RAPPORTO OBBLIGATORIO
IL CONTRATTO RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE
PRECONTRATTO E RESP. PRECONTRATTUALE
VIZI DELLE VOLONTA’
CODICE DEL CONSUMO
RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE
SUCCESSIONE
TESTAMENTO
L’ordinamento giuridico è l’insieme delle norme e regole che disciplinano una
collettività di persone in modo tale da rispettare i loro interessi e tutelare la
civile convivenza. L’ordinamento giuridico è superiorem non recognoscit vuol
dire che al di sopra di esso non vi è un ulteriore organo che ne organizzi il
funzionamento o lo controlli. Sono anche superiorem non recognoscit tutti gli
stati, la chiesa cattolica e l’unione europea. Un ordinamento giuridico per essere
tale è necessario che vi sia un’autorità la quale renda possibile l’applicazione
delle norme e che ne sorvegli l’applicazione.
Lo stato è una certa comunità che risiede su una località, chiamato territorio,
sul quale si dispiega la sovranità dello Stato, sul quale e sui quali si applicano le
norme dell’ordinamento giuridico.
La norma giuridica è un insieme di regole ed atti che si pongono a tutelare delle
determinate situazioni. Una norma è strutturata secondo un periodo ipotetico in
qui viene ideata l’ipotesi della situazione, da cui si faranno scendere gli effetti
giuridici e successivamente, da tali effetti ci potranno poi essere delle
conseguenze afflittive in caso di inadempimento o anche vizio delle volontà o
lesioni.
La giuridicità della norma deriva dal fatto che tale norma discende da un
documento che si pone come fonte come per esempio una legge, una direttiva,
ed inoltre perché l’applicazione di tale norma e la presa di comando di essa è
indiscussa, che ci sia o meno la volontà delle persone di accettarla. È questo il
motivo che la distingue da una norma morale.
Una norma è costituita da una fattispecie, cioè la descrizione dell’evento. Tale
fattispecie può essere astratta ossia è stata necessaria una costruzione
alquanto difficoltosa perché si realizza da un’ipotesi di una situazione dalla
quale far discendere effetti e conseguenze; si differenza da quella concreta
perché quella concreta definisce chiaramente la situazione avvenuta e che deve
avvenire.
Quindi la fattispecie è inserita nel testo, che rappresenta il documento cartaceo
della norma, ed è fornita di un precetto ossia il significato della norma stessa.
Il legislatore prevede ed è a conoscenza che vi sono delle lacune
nell’ordinamento giuridico, ossia non vi sono norme tali da coprire tutte le
situazioni possibili che possono avvenire tra gli individui nella loro libertà ma
anche in tutte le situazioni dichiarate dall’ordinamento. Per questo motivo si fa
spesso ricordo all’analogia ossia, per alcuni casi, vengono utilizzate norme non
scritte specificatamente per essi ma per altri casi quindi parliamo di estensione
di norme.
Oltre all’analogia, possiamo parlare di equità. Il ricordo all’equità si ha
solamente per cause di minor valore e si intende la giustizia del caso singolo. In
questi casi, la risoluzione del processo viene affidato ad un giudice di pace. È
più raro il ricorso all’analogia perché si fa riferimento all’opinione del giudice di
pace perché tale procedimento si reputa più pericoloso da applicare a situazioni
con più difficoltà di risoluzione.
Quando ad un giurista è dato il compito di risolvere una controversia, egli può
far riferimento a diversi criteri di interpretazione della fattispecie di una norma
questo perché, alle volte è necessario ricondurre la fattispecie della norma al
caso specifico, parliamo di sussunzione, e quindi anche di ritagliare ed applicare
diverse norme ad uno specifico caso. L’interpretazione delle norme si differenzia
in: Criterio logico: tale criterio si differenzia in diversi sotto-criteri:
Argumentum a simili: si estende la fattispecie di una norma
per situazioni similari
Argumentum ad absurdum: si escludono quelle interpretazioni
che porterebbero a norme assurde
Argumentum a contrario: si escludono quelle interpretazioni
che hanno significato contrario a quelle della norma
Argumetum a fortiori: si estende la fattispecie per escludere
quelle che a maggior ragione possono essere incluse nella
fattispecie
Criterio storico: tale criterio serve per far comprendere al giurista in
quale contesto storico si è realizzata la norma, in base a quali
avvenimenti, comportamenti che si ripetevano in quel momento
Criterio sociologico: tale criterio serve al giurista per comprendere le
relazioni che intercorrono tra gli individui in modo tale da rendere
più semplice l’applicazione di fattispecie a determinate relazioni
analizzate
Criterio sistemico: tale criterio serve al giurista per comprendere in il
contesto generale della fattispecie
Criterio equitativo: serve a comprendere quei casi conformi a
giustizia.
Il criterio più utilizzato è ovviamente quello equitativo.
Una norma è caratterizzata da due peculiarità: la generalità, ossia tale norma
deve essere applicata a tutti gli individui o ad una collettività di individui e non
ad una sola persona “la legge è uguale per tutti”, ed inoltre l’astrattezza ossia
che deve essere applicata a situazioni simili e non a singole situazioni definite
specificatamente.
Una norma quindi, essendo caratterizzata dalla produzione di effetti da cui poi
far discendere delle conseguenze, prevede per queste ultime le sanzioni.
Quando, appunto, vi sono delle situazioni di inadempimento, dolo e colpa, vizi
delle volontà e situazioni similari, sono previste delle sanzioni. L’ordinamento
giuridico prevede delle norme primarie, che rappresentano una risposta da
parte dell’ordinamento giuridico a determinate situazioni, e delle norme
secondarie, con cui, con queste ultime si possono definire le misure repressive e
delle misure previdenziali, quest’ultime per spronare gli individui da tenere
comportamenti scorretti.
Una norma si applica quando avvengono gli effetti definiti, come per esempio
tenere un comportamento o simili.
ABROGAZIONE
L’abrogazione della norma invece indica quel momento in cui una determinata
norma perde valore e non può più essere applicata, salvo ultrattività (con cui
appunto, una norma nonostante sia posteriore, continua ad avere valore).
L’abrogazione può essere tacita, quando:
una determinata norma viene inglobata in una anteriore
deroga, ossia una determinata norma viene disciplinata
diversamente
espressa: quando una norma anteriore definisce la precedente come abrogata.
Altre forme di abrogazione sono:
anche attraverso referendum popolare
dichiarazione di incostituzionalità.
Durante una successione di leggi, quindi quando vi è il passaggio da una norma
ad un’altra, il legislatore prevede che vi siano delle DISPOSIZIONI TRANSITORIE,
con cui viene tutelato il diritto quesito.
Le fonti italo-comunitarie sono ordinate gerarchicamente in base alla rilevanza e
peso che le norme assumono:
1. pre-leggi (le prime ma non per importanza ma perché prevedono delle
disposizioni generali sulle leggi)
2. costituzione – le norme comprese nella costituzione sono al livello
superiore di tutte, ciò vuol dire che qualsiasi altra norma che contrasti una
di rango costituzionale, è dichiarata incostituzionale e quindi abrogata. La
costituzione è rigida, per questo motivo le norme non possono modificate
né eliminate facilmente. La corte costituzionale detiene degli uffici che
sorvegliano che le norme siano sempre conformi alla costituzione.
3. fonti comunitarie: le fonti comunitarie si dividono in:
a. regolamenti comunitarie: i regolamenti comunitari sono realizzati dal
UE e hanno la caratteristica che, nel momento in cui vengono
realizzate nell’UE, diventano effettive anche negli stati membri, senza
ulteriore discussa. Tali atti sono molto specifici e di ordine generali,
applicabile a tutti gli stati, è per questo che non sono discutibili. La
corte di Giustizia, che è unica nell’UE, si assicura che tutte le norme
comunitarie vengano applicate nei singoli stati membri.
b. direttive: al contrario dei regolamenti comunitari, le direttive,
attraverso delle leggi di recepimento, vanno recepite e conformate ai
singoli ordinamenti giuridici dei singoli stati membri.
4. leggi ordinarie, leggi regionali, decreti:
a. quando parliamo di leggi ordinarie, possiamo far riferimento anche ai
diversi codici riconosciuti nel nostro ordinamento giuridico. Essi sono
6: i. codice civile
ii. codice penale
iii. codice di procedura civile
iv. codice di procedura penale
v. codice della navigazione
vi. codice del consumo
Il codice civile si differenzia successivamente in dei macro libri:
persone e famiglie
lavoro
successioni
obbligazioni
proprietà
diritti in generale, in cui le fattispecie non sono trattate nei libri
precedenti
b. leggi regionali: leggi che si differenziano genericamente fra le varie
regioni, possono trattare di turismo, industria, ecc.
c. decreti: si differenziano in:
i. decreti legislativi: sono realizzati dal governo su delega da parte
del parlamento. La fattispecie, in contenuto, le procedure, le
caratteristiche sono definite dal parlamento, il Governo dovrà
rispettare tali linee guida altrimenti il decreto legislativo verrà
dichiarato anticostituzionale.
ii. decreti legge: i decreti legge hanno carattere eccezionale e sono
realizzati spontaneamente dal Governo con il vincolo che devono
essere approvati dalle due camere. Dopo 60 giorni dalla
promulgazione, il decreto legge diventerà effettivo a tutti gli
effetti.
5. regolamenti
6. usi e consuetudini: gli usi si differenziano in due fattori:
a. uno oggettivo: ossia un determinato comportamento, ripetuto una
serie di volte, in un dato ambiente
b. uno soggettivo: che tale comportamento, ripetuto in un dato
ambiente, venga reputato come giuridicamente vincolante.
La procedura per la realizzazione di una legge è:
proposta e discussa
approvata dalle camere
approvata dal presidente della repubblica che può richiedere
un’ulteriore discussa
promulgazione sulla gazzetta ufficiale.
Ricordiamo inoltre che la nostra attuale Unione Europea, al principio venne
chiamata Unione Economia europea e si creò nel 1942 con lo scopo di far
circolare liberamente gente e merci. Successivamente, con il trattato di
Maastricht nel 1992, venne chiamata UE. La moneta in circolo era l’euro.
L’uomo, con la nascita, acquista capacità giuridica ossia diventa soggetto di
diritto.
La legge decreta “l’ordinamento giuridico prevede delle azioni volte a tutelare
gli individui per eliminare eventuali ostacoli per la partecipazione degli individui
ed inoltre eliminare eventuali discriminazioni di sesso, razza,ecc. prevede quindi
che tutti i soggetti possano partecipare alla vita sociale, politica, economica in
egual modo”.
Con il principio di reciprocità, la legge prevedeva che agli stranieri sul territorio
italiano venivano riconosciuti gli stessi diritti degli italiani in proporzione ai diritti
che gli italiani avevano nei territori degli stranieri reciprocamente. Questo
principio non si applica più perché vengono almeno riconosciuti agli stranieri
almeno i diritti fondamentali della persona.
Per capacità di agire si intende quella capacità di un individuo di realizzare atti
di amministrazione dei propri interessi da cui possono discendere effetti
giuridici. La capacità di agire presuppone la capacità giuridica ma non
viceversa.
È ovvio che, oltre ai capaci di agire, vi siano gli incapaci che si differenziano in:
incapaci naturali: ossia dei soggetti che, seppur dotati di capacità
di agire, in un momento possono manifestare un’incapacità che
possa essere momentanea o permanente. È necessario però che in
tale momento l’incapacità sia assoluta.
Incapaci legali:
Relativa: abbiamo gli emancipati
Assoluta:
Minori di età
Interdetto:
Legale: l’interdetto legale è una sanzione per un
soggetto che ha commesso un reato con pena più di
5 anni o ergastolo. L’interdetto legale può realizzare
solo azioni per le necessità essenziali dell’uomo ma
non può movimentare il suo patrimonio. Si trova
nella stessa situazione di un interdetto giudiziale. Gli
atti commessi da un interdetto legale possono
essere impugnati da un interdetto stesso, dal suo
rappresentante e chiunque ne abbia interesse.
Interdetto giudiziale: l’interdetto giudiziale è un
soggetto che presenta le seguenti caratteristiche:
Infermità mentale
o Permanenza infermità mentale
o Incapacità a soddisfare i propri interessi
o Necessità di una tutela da parte dell’ordinamento
o
Tutti i soggetti incapaci devono e possono essere rappresentati da un
rappresentante. Tale situazione viene chiamata rappresentanza. La
rappresentanza può essere volontaria o legale. Legale quando il rappresentante
è designato, in forza di legge, da un giudice. Mentre volontaria, quando un
soggetto richiede la rappresentanza da un professionista o anche un
professionista si obbliga a rappresentare un soggetto.
Con l’atto di procura di richiede al professionista da farsi rappresentare. È
recettizio.
Con il contratto di mandata un professionista si obbliga nei confronti del
rappresentato, a rappresentarlo.
Anche negli enti possiamo parlare di rappresentanza.
Prima di tutto: gli enti sono disciplinati dal Titolo V del codice civile. Gli enti
possono essere:
Riconosciuti: quando vengono tutelati dall’ordinamento giuridico e
sfruttano un regime di patrimonialità perfetta, quindi per le
obbligazioni, risponde interamente il patrimonio dell’ente
Non riconosciuti: tutto il contrario dell’ente riconosciuto.
Per enti possiamo definire:
Le associazioni: le associazioni si definiscono quelle associazioni di
persone che si uniscono per conferire dei capitali per realizzare un
patrimonio al fine di realizzare uno scopo comune. Possiamo parlare
di scopo lucrativo oggettivo quando vi è la capacità di realizzare un
utile al fine di remunerare i vari investimenti dell’assocazione; scopo
lucrativo soggettivo quando vi è la capacità di un ente di realizzare
un lucro al fine di remunerare i soci. Per le associazioni vige lo scopo
di lucro oggettivo.
Nelle associazioni vi è l’assemblea dei soci, la quale definisce le
linee guida da intraprendere, e l’amministratore ossia il soggetto
che si assicura che tali linee guida vengano rispettate. Il rapporto tra
l’amministratore e l’associazione è un rapporto di rappresentanza.
Quindi l’associazione avrà una capacità giuridica e una capacità di
agire manifestata dall’amministratore.
Fondazioni: le fondazioni possono essere costituite per volontà di un
soggetto ma anche per testamento. Il patrimonio di una fondazione
è conferito da un soggetto che ne definisce la causa ossia lo scopo
da perseguire. Vi saranno degli amministratori che sorveglieranno
che tale volontà del fondatore sia soddisfatta. Possono essere
riconosciute e non riconosciute.
Comitati: una caratteristica fondamentale dei comitati è che sono
temporanei. Si costituiscono per uno scopo comune ma si sciolgono
nel momento in cui viene raggiunto lo scopo. Molto spesso, non
sono riconosciuti proprio per il loro carattere temporaneo.
RAPPORTI GIURIDICI
In un tipico rapporto giuridico vediamo figurare due soggetti: il soggetto passivo
e il soggetto attivo. Il soggetto attivo potremmo comunemente chiamarlo
creditore, mentre quello passivo debitore. Spesso tale rapporto viene anche
comunemente chiamato debito. Al creditore spettano dei poteri mentre al
debitore degli obblighi. Quando parliamo di obblighi parliamo di prestazioni.
Quando parliamo di poteri del creditore parliamo di diritto di credito ossia la
capacità del creditore di porre in essere delle azioni a tutela del suo diritto,
quindi la possibilità di agire o meno.
Possiamo definire delle situazioni soggettive attive e soggettive passive:
Situazioni soggettive attive: parliamo di:
Diritto soggettivo:
Diritto assoluto: erga omnes
Diritto relativo: solo verso alcuni soggetti, parliamo di
Diritto reale
Diritto della personalità
Diritti relativi:
Diritti reali di godimento
o Diritti di credito
o Diritti potestativi
o
Potere di agire: il potere che detiene, come abbiano definito
prima, il soggetto attivo, che può decidere o meno se agire in
caso di controversie o inadempimenti.
Potestà o uffici: per esempio la rappresentanza è un ufficio,
inoltre anche il giudice può rilevare una situazione d’ufficio
vuol dire svolgendo l’amministrazione dei propri poteri
pienamente e indipendentemente da eventuali richieste
Facoltà: le facoltà sono delle manifestazioni che sono
comprese in un diritto.
Status: potremmo avere per esempio lo status di cittadino o
status di studente ossia la situazione di un soggetto in un
determinato ambito.<
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