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CARATTERI GENERALI DEL CONTRATTO

– l’art.1372

Principio di relatività (art. 1372) stabilisce che il contratto ha soltanto effetti fra le parti,

in base al principio di relatività del contratto. L'articolo 1372 stabilisce che il contratto ha forza di

legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Da

questa norma si evince che per far sì che il contratto venga sciolto, è necessario attenersi ai modi

ammessi e previsti dalla legge, oppure il contratto può essere sciolto per mutuo consenso. Il mutuo

consenso è un nuovo contratto, un nuovo accordo tra le parti che comporta il venir meno degli effetti

prodotti dal contratto precedente, quindi ha la funzione di sciogliere il precedente vincolo contrattuale.

Il mutuo consenso viene anche definito risoluzione consensuale.

di carattere generale viene derogata dall’art.1411 che rappresenta l’eccezione

Tuttavia, questa norma

alla regola e disciplina il contratto a favore dei terzi, che è un contratto fra due contraenti nel quale

si prevede che gli effetti favorevoli ricadranno a favore di un terzo. Si può prescindere dal consenso

del terzo, perché il terzo è soltanto avvantaggiato, non sarebbe possibile attribuire al terzo degli

obblighi in quanto sarebbe necessario il suo consenso e il terzo diventerebbe un contraente, una parte

del contratto. Il terzo rappresenta un soggetto estraneo al contratto, non un contraente o una parte di

esso, ma che acquista il diritto per effetto della stipula del contratto. La normativa prevede la

possibilità che il terzo rifiuti il vantaggio, che il terzo rimanga silente oppure che il terzo dichiari di

voler profittare del vantaggio, cioè che il terzo accetti espressamente, anche se non si tratta di

un’accettazione in senso tecnico in quanto non diventa mai parte del contratto. Nel caso in cui il terzo

rifiuta, non acquista il diritto e il contratto produce effetti fra le parti, diventando un contratto

bilaterale a prestazioni corrispettive. Se il terzo resta silente acquista comunque il diritto come se

avesse espressamente dichiarato di volerne profittare con la differenza che nel caso in cui rimanga

silente, il terzo assume il rischio che il promittente cambi idea e la stipulazione in suo favore può

essere sempre revocata, mentre se il terzo dichiara espressamente di voler profittare del vantaggio, la

stipulazione in suo favore diventa irrevocabile. Un esempio di contratto a favore di terzi è

con l’assicuratore

rappresentato dal contratto di assicurazione ce un genitore stipula per acquistare un

in quanto le parti del contratto sono l’assicuratore e il genitore,

auto a suo figlio, proprio perché

quest’ultimo stipula il contratto di assicurazione in capo a sé stesso, mentre il figlio rappresenta il

terzo a beneficio del quale viene stipulato il contratto.

Contratto per persona da nominare (art.1401) è un contratto con il quale una parte, al momento

della stipula, si riserva la facoltà di nominare un soggetto diverso, nei cui confronti il contratto

produrrà effetti. La nomina deve avvenire entro tre giorni dalla stipula del contratto(altrimenti le spese

fiscali si raddoppiano) ed ha efficacia retroattiva, cioè la persona nominata diventerà parte del

contratto dal momento della stipula e ne assumerà diritti e obblighi. La dichiarazione di nomina non

ha effetto se non è accompagnata dall’accettazione della persona nominata, cioè dal consenso di

quest’ultima. La differenza con il contratto a favore di terzi sta nel fatto che nel primo caso, il terzo

era un soggetto estraneo al contratto, mentre in questo caso non vi è un terzo, ma un soggetto che,

attraverso la nomina, diventa parte integrante del contratto.

LA CESSIONE DEL CONTRATTO (art.1406 e seguenti) che dev’essere

La cessione del contratto, cioè un contratto con il quale si trasferisce un altro contratto

a prestazioni corrispettive non ancora eseguite, è un accordo trilaterale tra cedente (chi cede),

cessionario (il nuovo soggetto che subentra) e il ceduto (contraente). Per esempio: il proprietario di un

immobile, previo consenso delle parti, decide di cedere un contratto di locazione. Il conduttore (o

locatario) è il cedente, il nuovo soggetto che subentra è il cessionario (nuovo locatario), mentre il

proprietario dell’immobile è il ceduto. Attraverso la cessione del contratto, il contratto di locazione

subentrato, trasferendo in capo a quest’ultimo

viene trasferito dal conduttore precedente al conduttore

diritti e obblighi. – è un’apparenza contrattuale

LA SIMULAZIONE (art.1414 e seguenti) creata dalle parti, cioè si

parla di simulazione tutte le volte in cui le parti simulano di stipulare un contratto che in realtà non

stipulano, creano soltanto un’apparenza contrattuale ma non si modifica la realtà giuridica, si tratta di

una simulazione assoluta. Esempio: un debitore della banca che finge di vendere un suo immobile per

evitare che la banca aggredisca il bene. La simulazione relativa, invece si verifica tutte le volte in cui

una parte finge di stipulare un contratto per ottenere un altro contratto, cioè nella realtà stipulano un

altro contratto, denominato contratto dissimulato, che modifica la realtà giuridica. Esempio: la

normativa vigente attribuisce agli eredi il diritto di dichiarare inefficaci, di attaccare, le donazioni fatte

dal genitore prima della sua morte, perché hanno leso i loro diritti di successione. Per evitare che le

proprie donazioni vengano dichiarate inefficaci, il genitore che decide di destinare la sua eredità a un

può simulare con quest’ultimo un contratto di compravendita

terzo soggetto, che è inattaccabile (dal

quale non riceverà alcun corrispettivo) per ottenere in realtà la stipulazione di un altro contratto, che è

quello di donazione. Sia nella simulazione assoluta che nella simulazione relativa si verifica

un’apparenza contrattuale, cioè un contratto simulato che rappresenta una realtà apparente (che

appare), mentre dall’altra parte abbiamo una realtà sottostante, rappresentata da una

controdichiarazione, cioè una dichiarazione tra le parti dalla quale si evince che il contratto che appare

è un contratto simulato e non produce effetti e dalla quale evince la volontà di non voler alcun

contratto oppure di voler stipulare un contratto diverso. La volontà delle parti emerge dalla

controdichiarazione, che non prevede una forma specifica ma che preferibilmente assume la forma

dell’esistenza della simulazione.

scritta definita contro scrittura, per costituire una prova Il contratto

è completamente inefficace (alcuni lo ritengono nullo) e per questo motivo, l’azione per far

simulato

valere la simulazione, è un’azione imprescrittibile, cioè non vi sono termini di prescrizione. Gli effetti

della simulazione si distinguono in effetti fra le parti ed effetti nei confronti dei terzi. Il contratto

simulato non produce effetti fra le parti in quanto la sua stipulazione non è voluta dalle stesse, nel

caso della simulazione relativa, invece, è il contratto dissimulato a produrre effetti fra le parti. Quindi,

fra le parti il negozio simulato non produrrà effetti, mentre se vi è il negozio dissimulato, questo

produrrà effetti. Gli effetti nei confronti dei terzi sono diversi in relazione ai terzi pregiudicati o ai

terzi beneficiati dal contratto simulato. I Terzi pregiudicati dal contratto simulato sono i terzi che

precedente del debitore della banca, la banca è

subiscono un danno dal contratto stesso (nell’esempio

il terzo pregiudicato in quanto non può rivalersi sui beni del debitore), e possono sempre far valere la

simulazione, in quanto imprescrittibile e senza nessun termine, tramite una sentenza dichiarativa del

giudice che permetterà di far emergere la situazione reale e con la quale il contratto sarà dichiarato

nullo o inefficace e che permetterà ai terzi pregiudicati di rivalersi sul debitore. I terzi beneficiati dal

contratto simulato sono i terzi che traggono vantaggio dalla stipulazione del contratto stesso. In questo

caso il contratto produce effetti nei confronti del terzo beneficiato. La regola giuridica è che la

simulazione non può essere opposta, cioè non può essere fatta valere, ai terzi che hanno acquistato in

buona fede un diritto dal titolare apparente. Un esempio è rappresentato dalla compravendita simulata

di un immobile da cui deriva la stipulazione di un reale contratto di compravendita tra il titolare

apparente (proprietario apparente) e un terzo che acquista il bene immobile in buona fede, non

ma ad un ‘altro

sapendo che, in realtà, il bene immobile non appartiene al titolare apparente

proprietario e che ha, pertanto, interesse che il contratto non venga dichiarato inefficace.

L’istituto della Rappresentanza (art.1387 e seguenti) - è un istituto (o strumento) attraverso il

quale, un determinato soggetto, detto rappresentante, o per volontà delle parti, o per volontà della

legge, agisce in luogo, cioè in sostituzione di un altro soggetto, detto rappresentato, nel compimento

di uno o più atti giuridici. Vi sono due tipi di rappresentanza: la rappresentanza diretta e indiretta. La

rappresentanza diretta si verifica quando il rappresentante agisce in nome e per conto del

rappresentato, vi è la cosiddetta spendita del nome del rappresentato, dove il rappresentante dichiara

espressamente di agire in nome e per conto del rappresentato. In questo caso, gli effetti giuridici

dell’atto compiuto quest’ultimo

si producono direttamente in capo al rappresentato in quanto è parte

del contratto. La rappresentanza indiretta, chiamata anche interposizione di persone, prevede che il

rappresentante agisca nell’interesse del rappresentato ma in nome proprio, per cui gli effetti del

avrà l’obbligo di trasferire

negozio compiuto si producono in capo al rappresentante, il quale gli

effetti in capo al rappresentato, con il cosiddetto negozio di ritrasferimento. La differenza fra

rappresentanza diretta e indiretta è rappresentata dalla spendita del nome, propria della rappresentanza

diretta, con la quale gli effetti del negozio giuridico si producono in capo al rappresentato, mentre

nella rappresentanza indiretta, a causa della mancanza della spendita del nome, gli effetti si producono

in capo al rappresentante che avrà l’obbligo di trasferirli in capo al rappresentato. L’istituto della

rappresentanza non va confuso con la rappresentanza organica che, ricordiamo, è il potere di

rappresentare un ente giuridico che spetta al suo organo, cioè a una o più persone fisiche titolari di

questo organo. Nella rap

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A.A. 2022-2023
71 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mariagraziacir di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Foggia o del prof Di Biase Antonio.