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CARATTERI GENERALI DEL CONTRATTO
– l’art.1372
Principio di relatività (art. 1372) stabilisce che il contratto ha soltanto effetti fra le parti,
in base al principio di relatività del contratto. L'articolo 1372 stabilisce che il contratto ha forza di
legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Da
questa norma si evince che per far sì che il contratto venga sciolto, è necessario attenersi ai modi
ammessi e previsti dalla legge, oppure il contratto può essere sciolto per mutuo consenso. Il mutuo
consenso è un nuovo contratto, un nuovo accordo tra le parti che comporta il venir meno degli effetti
prodotti dal contratto precedente, quindi ha la funzione di sciogliere il precedente vincolo contrattuale.
Il mutuo consenso viene anche definito risoluzione consensuale.
di carattere generale viene derogata dall’art.1411 che rappresenta l’eccezione
Tuttavia, questa norma
alla regola e disciplina il contratto a favore dei terzi, che è un contratto fra due contraenti nel quale
si prevede che gli effetti favorevoli ricadranno a favore di un terzo. Si può prescindere dal consenso
del terzo, perché il terzo è soltanto avvantaggiato, non sarebbe possibile attribuire al terzo degli
obblighi in quanto sarebbe necessario il suo consenso e il terzo diventerebbe un contraente, una parte
del contratto. Il terzo rappresenta un soggetto estraneo al contratto, non un contraente o una parte di
esso, ma che acquista il diritto per effetto della stipula del contratto. La normativa prevede la
possibilità che il terzo rifiuti il vantaggio, che il terzo rimanga silente oppure che il terzo dichiari di
voler profittare del vantaggio, cioè che il terzo accetti espressamente, anche se non si tratta di
un’accettazione in senso tecnico in quanto non diventa mai parte del contratto. Nel caso in cui il terzo
rifiuta, non acquista il diritto e il contratto produce effetti fra le parti, diventando un contratto
bilaterale a prestazioni corrispettive. Se il terzo resta silente acquista comunque il diritto come se
avesse espressamente dichiarato di volerne profittare con la differenza che nel caso in cui rimanga
silente, il terzo assume il rischio che il promittente cambi idea e la stipulazione in suo favore può
essere sempre revocata, mentre se il terzo dichiara espressamente di voler profittare del vantaggio, la
stipulazione in suo favore diventa irrevocabile. Un esempio di contratto a favore di terzi è
con l’assicuratore
rappresentato dal contratto di assicurazione ce un genitore stipula per acquistare un
in quanto le parti del contratto sono l’assicuratore e il genitore,
auto a suo figlio, proprio perché
quest’ultimo stipula il contratto di assicurazione in capo a sé stesso, mentre il figlio rappresenta il
terzo a beneficio del quale viene stipulato il contratto.
–
Contratto per persona da nominare (art.1401) è un contratto con il quale una parte, al momento
della stipula, si riserva la facoltà di nominare un soggetto diverso, nei cui confronti il contratto
produrrà effetti. La nomina deve avvenire entro tre giorni dalla stipula del contratto(altrimenti le spese
fiscali si raddoppiano) ed ha efficacia retroattiva, cioè la persona nominata diventerà parte del
contratto dal momento della stipula e ne assumerà diritti e obblighi. La dichiarazione di nomina non
ha effetto se non è accompagnata dall’accettazione della persona nominata, cioè dal consenso di
quest’ultima. La differenza con il contratto a favore di terzi sta nel fatto che nel primo caso, il terzo
era un soggetto estraneo al contratto, mentre in questo caso non vi è un terzo, ma un soggetto che,
attraverso la nomina, diventa parte integrante del contratto.
LA CESSIONE DEL CONTRATTO (art.1406 e seguenti) che dev’essere
La cessione del contratto, cioè un contratto con il quale si trasferisce un altro contratto
a prestazioni corrispettive non ancora eseguite, è un accordo trilaterale tra cedente (chi cede),
cessionario (il nuovo soggetto che subentra) e il ceduto (contraente). Per esempio: il proprietario di un
immobile, previo consenso delle parti, decide di cedere un contratto di locazione. Il conduttore (o
locatario) è il cedente, il nuovo soggetto che subentra è il cessionario (nuovo locatario), mentre il
proprietario dell’immobile è il ceduto. Attraverso la cessione del contratto, il contratto di locazione
subentrato, trasferendo in capo a quest’ultimo
viene trasferito dal conduttore precedente al conduttore
diritti e obblighi. – è un’apparenza contrattuale
LA SIMULAZIONE (art.1414 e seguenti) creata dalle parti, cioè si
parla di simulazione tutte le volte in cui le parti simulano di stipulare un contratto che in realtà non
stipulano, creano soltanto un’apparenza contrattuale ma non si modifica la realtà giuridica, si tratta di
una simulazione assoluta. Esempio: un debitore della banca che finge di vendere un suo immobile per
evitare che la banca aggredisca il bene. La simulazione relativa, invece si verifica tutte le volte in cui
una parte finge di stipulare un contratto per ottenere un altro contratto, cioè nella realtà stipulano un
altro contratto, denominato contratto dissimulato, che modifica la realtà giuridica. Esempio: la
normativa vigente attribuisce agli eredi il diritto di dichiarare inefficaci, di attaccare, le donazioni fatte
dal genitore prima della sua morte, perché hanno leso i loro diritti di successione. Per evitare che le
proprie donazioni vengano dichiarate inefficaci, il genitore che decide di destinare la sua eredità a un
può simulare con quest’ultimo un contratto di compravendita
terzo soggetto, che è inattaccabile (dal
quale non riceverà alcun corrispettivo) per ottenere in realtà la stipulazione di un altro contratto, che è
quello di donazione. Sia nella simulazione assoluta che nella simulazione relativa si verifica
un’apparenza contrattuale, cioè un contratto simulato che rappresenta una realtà apparente (che
appare), mentre dall’altra parte abbiamo una realtà sottostante, rappresentata da una
controdichiarazione, cioè una dichiarazione tra le parti dalla quale si evince che il contratto che appare
è un contratto simulato e non produce effetti e dalla quale evince la volontà di non voler alcun
contratto oppure di voler stipulare un contratto diverso. La volontà delle parti emerge dalla
controdichiarazione, che non prevede una forma specifica ma che preferibilmente assume la forma
dell’esistenza della simulazione.
scritta definita contro scrittura, per costituire una prova Il contratto
è completamente inefficace (alcuni lo ritengono nullo) e per questo motivo, l’azione per far
simulato
valere la simulazione, è un’azione imprescrittibile, cioè non vi sono termini di prescrizione. Gli effetti
della simulazione si distinguono in effetti fra le parti ed effetti nei confronti dei terzi. Il contratto
simulato non produce effetti fra le parti in quanto la sua stipulazione non è voluta dalle stesse, nel
caso della simulazione relativa, invece, è il contratto dissimulato a produrre effetti fra le parti. Quindi,
fra le parti il negozio simulato non produrrà effetti, mentre se vi è il negozio dissimulato, questo
produrrà effetti. Gli effetti nei confronti dei terzi sono diversi in relazione ai terzi pregiudicati o ai
terzi beneficiati dal contratto simulato. I Terzi pregiudicati dal contratto simulato sono i terzi che
precedente del debitore della banca, la banca è
subiscono un danno dal contratto stesso (nell’esempio
il terzo pregiudicato in quanto non può rivalersi sui beni del debitore), e possono sempre far valere la
simulazione, in quanto imprescrittibile e senza nessun termine, tramite una sentenza dichiarativa del
giudice che permetterà di far emergere la situazione reale e con la quale il contratto sarà dichiarato
nullo o inefficace e che permetterà ai terzi pregiudicati di rivalersi sul debitore. I terzi beneficiati dal
contratto simulato sono i terzi che traggono vantaggio dalla stipulazione del contratto stesso. In questo
caso il contratto produce effetti nei confronti del terzo beneficiato. La regola giuridica è che la
simulazione non può essere opposta, cioè non può essere fatta valere, ai terzi che hanno acquistato in
buona fede un diritto dal titolare apparente. Un esempio è rappresentato dalla compravendita simulata
di un immobile da cui deriva la stipulazione di un reale contratto di compravendita tra il titolare
apparente (proprietario apparente) e un terzo che acquista il bene immobile in buona fede, non
ma ad un ‘altro
sapendo che, in realtà, il bene immobile non appartiene al titolare apparente
proprietario e che ha, pertanto, interesse che il contratto non venga dichiarato inefficace.
L’istituto della Rappresentanza (art.1387 e seguenti) - è un istituto (o strumento) attraverso il
quale, un determinato soggetto, detto rappresentante, o per volontà delle parti, o per volontà della
legge, agisce in luogo, cioè in sostituzione di un altro soggetto, detto rappresentato, nel compimento
di uno o più atti giuridici. Vi sono due tipi di rappresentanza: la rappresentanza diretta e indiretta. La
rappresentanza diretta si verifica quando il rappresentante agisce in nome e per conto del
rappresentato, vi è la cosiddetta spendita del nome del rappresentato, dove il rappresentante dichiara
espressamente di agire in nome e per conto del rappresentato. In questo caso, gli effetti giuridici
dell’atto compiuto quest’ultimo
si producono direttamente in capo al rappresentato in quanto è parte
del contratto. La rappresentanza indiretta, chiamata anche interposizione di persone, prevede che il
rappresentante agisca nell’interesse del rappresentato ma in nome proprio, per cui gli effetti del
avrà l’obbligo di trasferire
negozio compiuto si producono in capo al rappresentante, il quale gli
effetti in capo al rappresentato, con il cosiddetto negozio di ritrasferimento. La differenza fra
rappresentanza diretta e indiretta è rappresentata dalla spendita del nome, propria della rappresentanza
diretta, con la quale gli effetti del negozio giuridico si producono in capo al rappresentato, mentre
nella rappresentanza indiretta, a causa della mancanza della spendita del nome, gli effetti si producono
in capo al rappresentante che avrà l’obbligo di trasferirli in capo al rappresentato. L’istituto della
rappresentanza non va confuso con la rappresentanza organica che, ricordiamo, è il potere di
rappresentare un ente giuridico che spetta al suo organo, cioè a una o più persone fisiche titolari di
questo organo. Nella rap