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DIRITTI REALI
Quando un soggetto ha un diritto la legge gli da dei poteri o delle facoltà.
I diritti sono assoluti o relativi. Quelli assoluti sono efficaci verso tutti, e il titolare può farli valere contro
qualsiasi terzo che abbia violato l’obbligo di non ingerirsi riguardo alla cosa oggetto del diritto stesso,
mentre i diritti relativi possono essere fatti valere soltanto contro il singolo obbligato, detto debitore.
I diritti assoluti poiché comportano un obbligo a carico di ciascuno dei membri della società, il loro numero
e il loro contenuto non potrà che essere determinato dalla legge, che è l’unico atto giuridico capace di
stabilire la doverosità della condotta anche di quei soggetti che non hanno prestato il loro consenso,
dunque agli atti di autonomia negoziale, come il contratto, non è consentito dar vita a obblighi che
colpiscano indiscriminatamente qualunque soggetto se egli non consente. Per dar vita a obblighi simili si
richiede un atto normativo, si parla dunque di “tipicità dei diritti reali” a numero chiuso, ossia che l’insieme
di essi è un numero finito.
Si dice allora, che i diritti reali si caratterizzino per l’immediatezza, cioè per l’assenza di uno strumento
“medium” (che nelle obbligazioni è il debitore). Il soddisfacimento del diritto non dipenderebbe da
prestazioni di terzi. FATTI COSTITUTIVI DEI DIRITTI REALI
USUCAPIONE:
Tutti i diritti reali si acquistano per “usucapione” cioè attraverso il possesso continuato per un determinato
periodo di tempo.
Bisogna però precisare che:
a) Il possesso acquistato in modo violento o clandestino impedisce l’acquisto del diritto, sino a quando
la violenza o la clandestinità non siano cessate.
b) Chi abbia un potere che si realizza in comportamenti corrispondenti a diritti reali minori (usufrutto,
uso, enfiteusi..), se intende acquistare la proprietà deve effettuare “l’interversione del possesso”
c) Si osservano per l’usucapione le disposizioni generali sulla prescrizione, per questo la disciplina
dell’usucapione non può essere modificata pattiziamente.
Durata del possesso ad usucapionem: ai fini dell’usucapione, il possesso deve perdurare per venti anni,
quando si tratta di un immobile, un’universalità di mobili.
Acquisti a non domino: quando si intenda realizzare una successione o una traslazione di un diritto reale tra
vivi, si può verificare che il disponente sia privo della necessaria legittimazione a disporne, ad esempio:
Tizio acquista da Caio un libro che possiede, anche se è di proprietà di Sempronio. Per questo si intende
proteggere l’acquirente in buona fede. Gli si richiede tuttavia anche di aver cominciato a possedere la cosa
acquistata, si parla così del così detto “possesso vale titolo”.
Vi si stabilisce in sostanza che colui al quale sia trasferito un diritto reale, da chi non ne aveva la titolarità,
acquista un nuovo diritto di contenuto identico a quello che avrebbe dovuto acquistare, purchè gli sia stata
consegnata la cosa e sia in buona fede.
Dunque:
a) Per trasferire un diritto reale a titolo particolare (inter vivos – mortis causa) occorre un atto
giuridico.
b) Tale atto deve essere valido ed efficace.
c) Il disponente non deve essere il titolare del diritto reale
d) L’acquirente del nuovo diritto deve avere ricevuto il possesso mediante la consegna effettiva.
e) L’art.1154 impedisce l’insorgere del diritto quando si conosca l’illegittima provenienza della cosa.