S Ingoli contratti
Compravendita
La compravendita è "il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo" (1470). La compravendita è, quindi, un contratto programmaticamente traslativo in quanto si propone di realizzare il trasferimento della proprietà o di un altro diritto. È, inoltre, un contratto consensuale: in forza del principio consensualistico (1376); la "proprietà o il diritto trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato", senza che occorra la consegna della cosa.
In talune situazioni che non consentono l’immediata realizzazione del programma traslativo, il contratto ha efficacia c.d. obbligatoria, nel senso che genera a carico del venditore l’obbligo, di natura strumentale, di procurare l’acquisto dell’oggetto venduto al compratore. Le figure più importanti di vendita c.d. obbligatoria sono la vendita di oggetto determinato alternativamente, la vendita di oggetto determinato, soltanto nel genere, e, secondo taluni, la vendita di "cose future", la vendita di "cose altrui".
Tipologie di vendita
Nella vendita alternativa, il trasferimento dell’oggetto si verifica soltanto quando sia stata effettuata la scelta tra due o più oggetti dedotti alternativamente.
Nella c.d. vendita di cose generiche (ad es. 10 quintali di grano del mio granaio), la proprietà si trasferisce con la specificazione della quantità negoziata (questi 10 quintali di grano), indipendentemente dalla consegna dell’oggetto specificato.
Nella vendita di cose future, la cosa non esiste affatto o è in via di formazione: ad es. la vendita del prossimo raccolto di grano. In questa ipotesi l’effetto traslativo si realizza soltanto nel momento nel quale la "cosa viene ad esistenza".
La vendita di cosa futura è un contratto ad effetti tipici parzialmente sospesi: essa produce effetti preliminari, strumentali a quelli finali. La vendita di cosa futura può assumere tanto la funzione commutativa quanto quella aleatoria. Nella prima (vendita della cosa sperata) il compratore intende correre il rischio della "normale alea" del contratto (ad es. per le variazioni stagionali nella quantità e qualità del raccolto), sì che se la cosa non viene ad esistenza il contratto è "nullo".
Laddove, invece, le parti abbiano inteso stipulare un contratto aleatorio, nel senso che l’oggetto della compravendita sia la "speranza" (ad es. tutta la pesca che la barca potrà realizzare), il contratto pur non attuando, o attuando parzialmente, l’effetto traslativo, genera comunque per il compratore l’obbligo di pagare il prezzo.
Nella vendita di cosa altrui riproduce a carico del venditore l’obbligo di acquistare la cosa dal proprietario per trasmetterla al compratore. La trasmissione della proprietà avviene automaticamente, non appena il venditore acquisti, anche per sé, l’oggetto negoziato. Nella vendita di cosa altrui l’inadempimento dell’obbligo di procurare l’acquisto della cosa negoziata produce l’obbligo di risarcire il danno.
Tuttavia, nell’ipotesi di cosa realmente altrui ma dichiarata propria dal venditore, il compratore ignaro dell’altruità della cosa può chiedere (se nel frattempo il venditore non gli ha fatto acquistare la proprietà della cosa) la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento del danno comprendente anche l’interesse contrattuale positivo, alla restituzione del prezzo e del rimborso delle spese. Qualora, invece, l’oggetto sia parzialmente altrui (es. vendita di cosa comune), la risoluzione del contratto, il risarcimento ed il rimborso possono essere domandati soltanto se le circostanze fanno credere che l’oggetto non sarebbe stato comprato; altrimenti, oltre al risarcimento del danno, può ottenersi (soltanto) la riduzione del prezzo. I due rimedi (risoluzione e riduzione del prezzo) sono alternativi, in relazione alla diversità dei presupposti e possono essere esperiti nello stesso giudizio, in via, rispettivamente, principale o subordinata.
Con l’acquisto della titolarità del diritto trasferiscono anche i rischi, normalmente intesi come l’incidenza del danno nell’ipotesi di perimento o deterioramento fortuito della cosa. Costituisce elemento essenziale della compravendita il prezzo, inteso come corrispettivo in denaro. Esso deve essere determinato o determinabile, indipendentemente da una nuova manifestazione di volontà delle parti. Normalmente è concordato tra le parti, ma la sua determinazione può essere rimessa ad un terzo arbitratore.
Forma e pubblicità
Quanto alla forma ed alla pubblicità, la forma scritta è prescritta a pena di nullità soltanto per la vendita di immobili. Questa è inoltre soggetta alla pubblicità della trascrizione; del pari è soggetta a trascrizione la vendita dei beni mobili registrati, la compravendita immobiliare ad effetto reale e anche la compravendita sottoposta a condicio iuris, in quanto avente ad oggetto, ad esempio, un immobile futuro; altresì trascrivibile la vendita alternativa.
Obblighi del venditore
La posizione del venditore consta di una serie di obblighi. Strumentale alla realizzazione del programma traslativo è l’obbligo di far acquistare al compratore la proprietà della cosa o del diritto. Strumentale ai fini dell’acquisto del possesso in capo al compratore è l’obbligo del venditore di consegnare il bene venduto al compratore: la consegna, infatti, costituisce un momento autonomo rispetto al trasferimento del diritto.
Strumentale al conseguimento, da parte del compratore, della titolarità, del potere di disposizione ed il godimento del bene, è la duplice obbligazione (costituente effetto naturale della compravendita) di garantire il compratore contro l’evizione e i vizi della cosa.
La garanzia per evizione si traduce nella responsabilità del venditore verso il compratore qualora la cosa acquistata presenti "vizi giuridici" che ostacolino l’acquisto della proprietà in capo al compratore: ciò può accadere in quanto, ad esempio, un terzo pretenda di essere titolare della proprietà o di un diritto reale minore sul bene compravenduto e lo reclami in giudizio. Se si profila il pericolo dell’evizione, ancor prima che il terzo inizi il giudizio, il compratore può sospendere il pagamento del prezzo.
Se poi il terzo inizia il giudizio e si verifica la soccombenza del compratore al quale è sottratta la piena proprietà (evizione totale) della cosa dal terzo (ad es. espropriazione per distruzione imposta dall’autorità), scatta la responsabilità del venditore. L’evizione può anche essere minore: quando la cosa è gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi, non apparenti e non dichiarati, che ne diminuiscano il libero godimento (ad es. sul terreno venduto grava un usufrutto, o una servitù), il compratore ignaro può domandare una riduzione del prezzo e, quando non avrebbe acquistato la cosa se avesse conosciuto la limitazione, può domandare la risoluzione del contratto o, alternativamente, una riduzione del prezzo: è fatto comunque salvo il diritto di chiedere il risarcimento del danno.
Analoga tutela è apprestata a favore del compratore nell’evizione parziale che si ha quando soltanto una porzione del bene acquistato risulta essere di terzi. Le norme sull’evizione sono dettate nell’esclusivo interesse del compratore e sono dispositive. Il compratore, convenuto in giudizio ad opera del terzo per evizione, ha l’onere di chiamare il causa il venditore: se non lo fa e soccombe in giudizio, perde il diritto alla garanzia se il venditore dimostra che esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda del terzo; del pari perde la garanzia se, avendo riconosciuto spontaneamente il diritto vantato dal terzo, non prova l’inesistenza di sufficienti ragioni per resistere e impedire l’evizione.
Il venditore è tenuto altresì a garantire al compratore l’inesistenza di vizi occulti, cioè l’assenza di "vizi materiali" della cosa (non dichiarati e non noti al compratore). Il vizio è "redibitorio", rilevante ai fini della tutela, quando è abbastanza grave da rendere la cosa inidonea all’uso cui è stata destinata o da diminuire in modo apprezzabile il valore. Il vizio deve essere "occulto", sì che la garanzia non è dovuta se, al momento del contratto, il compratore conosceva i vizi della cosa (in quanto si presume che li abbia accettati) o se si trattava di vizi facilmente riconoscibili: sempre che, in questa circostanza, il venditore non abbia dichiarato che la cosa è esente da vizi.
La garanzia per vizi è soggetta a termini brevi; uno di decadenza e uno di prescrizione. Il compratore ha, a pena di decadenza, l’onere di denunziare i vizi entro otto giorni, termine che decorre dalla consegna se si tratta di vizi apparenti (cioè normalmente riconoscibili) o dalla scoperta se si tratta di vizi occulti. La denuncia non è necessaria (e quindi non decorre il termine di decadenza) qualora il venditore abbia riconosciuto il vizio (anche se dopo la scadenza del termine) o lo abbia occultato. L’azione deve essere proposta entro un anno dalla consegna.
L’effetto della garanzia è di consentire al compratore una scelta tra risoluzione del contratto (se chiesta in giudizio si discorre di azione redibitoria) o riduzione del prezzo (se chiesta in giudizio, si discorre di azione estimatoria) o eliminazione dei difetti a cura e onere del venditore. Il compratore è tutelato anche quando la cosa acquistata non ha le qualità specificatamente "promesse" dal venditore al momento della conclusione del contratto o quelle "essenziali" per l’uso cui il bene è destinato: se il difetto eccede l’usuale limite della normale tollerabilità, il compratore può chiedere la risoluzione per inadempimento o, in alternativa, la riduzione del prezzo.
Dalle ipotesi di vizi o di mancanza di qualità va tenuta distinta quella di cosa avente una identità diversa da quella pattuita (aliud pro alio: ad es. legno di abete anziché legno di noce) e per la quale è prevista l’azione di risoluzione del contratto per inadempimento, non soggetta ai termini di decadenza e prescrizione appena indicati. Se invece v’è errore del compratore sulla qualità della cosa, è data azione di annullamento per errore, soggetta a prescrizione quinquennale.
Obblighi del compratore
Obbligo principale del compratore è quello di pagare il prezzo nel tempo e luogo fissati. In mancanza di pattuizioni o di usi, il pagamento va fatto al momento della consegna e nel luogo nel quale questa, per patto o per legge, deve avvenire, altrimenti al domicilio del venditore.
Dalla consegna, se la cosa è fruttifera, decorrono gli interessi compensativi, anche se il prezzo non è ancora esigibile. Nell’ipotesi d’inadempimento dell’obbligo di pagare il prezzo, il venditore ha rimedi efficaci e rapidi: può chiedere la c.d. vendita all’incanto in danno del compratore (per suo conto e a sue spese), incassare il ricavato e domandare la differenza rispetto al prezzo pattuito oltre l’eventuale maggior danno; può in alternativa, chiedere la risoluzione di diritto della vendita, qualora - avendo offerto la consegna della cosa – il compratore non si presenti per riceverla o non paghi il prezzo nel termine stabilito.
A carico del compratore sono poste per legge, in mancanza di pattuizione diversa, le spese della compravendita e le altre accessorie (salvo la trasferibilità di alcuni oneri fiscali: ad es. invim).
Discipline e patti particolari
Norme specifiche sono dettate per alcune compravendite. Con riferimento all’oggetto, il codice disciplina minutamente la vendita di merci o, più in generale, di beni mobili. Diversi patti possono essere inseriti nel contratto. La vendita con riserva di gradimento si perfeziona con la comunicazione al venditore, da parte del compratore, del gradimento di quest’ultimo. La vendita a prova è sottoposta alla condizione sospensiva che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all’uso cui era destinata.
La vendita su campione è sottoposta alla condizione risolutiva che la merce consegnata sia perfettamente eguale al campione assunto dai contraenti, sì che una difformità anche lieve porta alla risoluzione del contratto. Qualora il campione sia stato assunto soltanto per indicare in modo approssimativo la qualità della merce venduta (c.d. vendita sul tipo campione), la risoluzione è possibile esclusivamente se la difformità della merce rispetto al campione è notevole. La vendita su documenti ha per oggetto cose mobili rappresentate da documenti i quali attribuiscono a chi li possiede il diritto di ottenere la consegna delle cose dal detentore ed il potere di disporre delle stesse.
Se la vendita ha per oggetto cose che sono in viaggio e tra i documenti consegnati al compratore è compresa la polizza di assicurazione contro i rischi del trasporto, il rischio passa al compratore ancora prima della conclusione del contratto, alla consegna del vettore e il compratore deve pagare il prezzo (salvo rivalsa verso la compagnia assicuratrice), anche se la cosa era già perita e deteriorata al momento della conclusione del contratto, dopo la consegna al vettore.
Spesso le parti concordano che il pagamento del prezzo avvenga a mezzo banca, incaricata al venditore, previa presentazione dei documenti rappresentativi delle merci; il rifiuto di pagamento autorizza il venditore a rivolgersi direttamente al compratore.
Nella vendita cif, la somma pagata dal compratore comprende il prezzo (cost), le spese di assicurazione (insurance) e del trasporto (freight). Con la consegna (obbligatoria) della polizza assicurativa al compratore, questi assume di regola il rischio fin dal momento nel quale la merce è caricata sul mezzo di trasporto (ad es. sulla nave).
Nella vendita fob (franco a bordo), il venditore assume non soltanto le spese per portare la cosa fino al mezzo di trasporto, ma anche quelle per il caricamento su tale mezzo. Le spese di trasporto e di assicurazione gravano (in aggiunta al prezzo) sul compratore.
Per la vendita a termine di titoli di credito, la vendita di valori mobiliari e la vendita di pacchetti azionari, si rinvia alla trattazione dei contratti di borsa. Taluni patti incidono sul trasferimento della proprietà. Anzitutto il patto di riscatto, con il quale il venditore si riserva il diritto di riavere la cosa venduta mediante la restituzione del prezzo ed i rimborsi stabiliti dalla legge.
Si tratta di una compravendita che produce immediatamente l’effetto traslativo, ma subordinato ad una condizione risolutiva di tipo potestativo, consistente nella dichiarazione unilaterale recettizia di esercizio del riscatto. Il riscatto opera con retroattività reale: ciò significa che il venditore ha diritto di ricevere la cosa esente da pesi o ipoteche, e dunque vengono travolti eventuali acquisti di terzi nel frattempo posti in essere. La natura reale del riscatto comporta che lo stesso deve essere risarcito entro brevi termini di decadenza inderogabili: due anni per i beni mobili; cinque per gli immobili.
Il corrispettivo del riscatto deve essere pari al prezzo della compravendita aggiornato dei rimborsi (1502). Il patto di riscatto va tenuto distinto dal patto di retrovendita, che ha effetti obbligatori, comportando l’obbligo per il compratore di rivendere il bene al venditore. Il riacquisto del bene non è automatico, ma presuppone un nuovo atto di trasferimento o un’azione. Non valgono, in tale ipotesi, i limiti di tempo e dei corrispettivo innanzi indicati per l’esercizio del riscatto.
Nella compravendita con riserva di proprietà il pagamento del prezzo è dilazionato in più rate ed è espressamente (altrimenti si ha una semplice vendita a rate) pattuito che la proprietà della cosa venduta passi, in deroga al "principio" del passaggio immediato, soltanto con il pagamento dell’ultima rata del prezzo. L’inadempimento del compratore che non paga le rate determina la risoluzione del contratto.
Speciale è la compravendita se è stipulata in presenza di circostanze particolari. Tra queste assume rilievo il fatto che la vendita sia conclusa fuori dei locali commerciali (dell’impresa). Se il consumatore, di sua iniziativa, si reca nei locali dell’impresa, è da presumere che abbia sufficientemente ponderato l’acquisto. Se, al contrario, l’iniziativa è dell’impresa nel senso che la vendita è svolta porta a porta o sul posto di lavoro o comunque in un luogo frequentato dal consumatore che non coincide con i locali dell’impresa, la legge protegge il consumatore attribuendogli il diritto di recesso dal contratto. Il recesso va comunicato all’operatore entro 7 giorni. Effetto del recesso è lo scioglimento del contratto, con obblighi reciproci di restituzione della merce, della caparra o del prezzo pagato.
Una disciplina particolare opera anche quando la vendita si perfeziona tramite tecniche di comunicazione a distanza, e cioè per corrispondenza, cataloghi o mediante mezzi televisivi, audiovisivi, informatici o telematici (c.d. vendite a distanza, che escludono la presenza fisica e simultanea di venditore e acquirente). È riconosciuto il diritto di recedere dal contratto entro dieci giorni ovvero entro tre mesi, qualora il fornitore non abbia adempiuto agli obblighi d’informazione.
Cash and carry
Il cash and carry, letteralmente "prendi e porti via", è una peculiare forma di vendita fra un grossista e un dettagliante.
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