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CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE

Sono ipotesi in cui è esclusa l'antigiuridicità per circostanze

specifiche.

I. Legittima difesa (2044 -52 c.p): avviene quando un soggetto

commette un fatti illecito per impedire l'aggressione a un diritto

proprio o di un'altra persona, sempre se la difesa sia

proporzionale all'offesa (principio di proporzionalità e pericolo

attuale). L'offesa è ingiusta se ad essere leso è sia un interesse

personale sia patrimoniale. Se l'atto di difesa supera l'offesa,

quest'ultima è rilevante durante il processo eziologico che ha

determinato il danno con la conseguente riduzione del

risarcimento. La legittima difesa giustifica l'azione dannosa nei

confronti dell'aggressore e non nei confronti dei terzi

danneggiati dall'aggredito nell'atto di difendersi.

II. Stato di necessità (2045- 54 c.p): non risarcisce il danno chi ha

commesso il fatto dannoso per necessità a causa del pericolo

attuale di un danno grave, ossia alla persona e il pericolo che

non è stato da lui volontariamente causato né inevitabile

Specifica lesione e pericolo inevitabile, nel senso che non deve

esistere altra via per sfuggire al danno incombente. Il giudice

può stabilire un'indennità al danneggiato secondo criteri quali la

gravità del danno, il pericolo e le condizione delle parti. Il danno

può essere stato anche causato da un fatto colposo di un terzo:

il danneggiato può esperire l'azione indennitaria nei confronti

del terzo ma se il risarcimento non è integrale può esperirla

verso colui che ha creato la situazione di pericolo.

III. Esercizio di un diritto: il soggetto, autorizzato dalla legge a

tenere un comportamento per altri lesivo, non assume alcuna

responsabilità. Nell'ambito civile, la legge prevede un'indennità

per i danni cagionati dall'agente. L'esercizio del diritto opera

come esimente anche se il diritto sia erroneamente considerato

esistente, qualora l'errore si incolpevole.

IV. Consenso dell'avente diritto: consiste nell'atto mediante il quale

il soggetto consente un fatto lesivo del proprio diritto. Esclude la

responsabilità di chi abbia posto in essere la condotta lesiva.

Nella responsabilità extracontrattuale è necessario che il

comportamento sia stato valutato secondo il principio della

colpevolezza. Il danneggiante, però, non potrebbe mai provare di

aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, anche perché

oggi sono molto frequenti i danni anonimi ed è difficile trovare colui

che ha commesso il danno. L'imputazione oggettiva dell'evento deve

confrontarsi con l'imputazione soggettiva della colpa. Il risarcimento

del danno ha l'intento riparatorio. Il principio di colpevolezza è un

principio di garanzia rispetto a colui che ha commesso il fatto illecito:

esso permette a priori di sapere quali eventi possono essere imputati

a chi agisce valutando i suoi comportamenti.

Il principio di colpevolezza impone che la responsabilità penale di un

soggetto sia fondata, oltre che dal nesso di causalità materiale che

lega la condotta all’evento, anche da un coefficiente soggettivo. La

colpevolezza ricomprende, quindi, l’insieme delle condizioni

psicologiche necessarie per fondare una imputazione personale del

fatto al suo autore.

• Concetti distinti dalla colpevolezza sono la coscienza e la

volontà con cui il soggetto compie l’azione, che dimostrano

l’appartenenza materiale della condotta allo stesso e

l’imputabilità del reo, che si basa sulla sua capacità di intendere

e di volere nel momento in cui ha commesso il fatto.

DANNI E RESPONSABILITà

Il fatto illecito deve essere imputabile per essere risarcito da colui che

ha commesso il fatto capace di intendere e volere.

A. L'art. 2047 riguarda l'imputabilità del fatto illecito da persona

incapace di intendere e volere. Risponde colui che ha la

sorveglianza della persona incapace (è la legge stessa che lo

stabilisce- ipotesi di responsabilità oggettiva e diretta), salvo

che egli non dimostri di non aver potuto evitare il danno in

quanto si è verificato improvvisamente e non ha avuto tempo di

intervenire purchè fosse in atto la sorveglianza. Il problema

sorge nel momento in cui, ordinariamente, la persona possiede

la capacità di agire ma non temporaneamente; in tal caso, i

sorveglianti sono gli eventuali tutori o curatori. il giudice può

fissare un'indennità a carico del patrimonio dell'incapace,

qualora il danneggiato non riesca a conseguire il risarcimento

da parte del sorvegliante.

B. art.2048: i genitori (anche gli adottanti) rispondono del fatto

illecito del figlio minore non emancipato nonostante sia capace

di intendere e volere ma privo della capacità legale di agire. il

perlingeri afferma che, nel caso i genitori siano co-obbligati,

rispondono entrambi in solido. C'è, però, un'imputazione nei

confronti del minore del fatto illecito e il genitore può avvalersi

dell'azione di rivalsa nei confronti del medesimo figlio (azione di

regresso). Per la giurisprudenza è necessario che i genitori

dimostrino di aver svolto una vigilanza adeguata all'età del

minore e di avergli impartito un'educazione idonea per avviarlo

ad una corretta vita relazionale e a prevenire il suo

comportamento illecito.La responsabilità dei genitori va valutata

relativamente all'educazione impartita alla prole per

l'inserimento nell'ambiente sociale (culpa in educando e culpa

in vigilando). Anche i precettori e i maestri d'arte sono

responsabili del fatto illecito commesso dall'apprendista durante

il periodo in cui era sotto la sorveglianza degli stessi (nei

confronti dell'apprendista, risponde il ministero, il quale ha

rivalsa verso i precettori, salvo che non si tratti di fatto derivante

da errore o dolo ma di fatto lieve). Tutte le figure precedenti

sono liberate se provano di non aver potuto impedire il fatto o

che il fatto sia stato repentino ed imprevedibile. Le fattispecie

avvenute in ambiti scolastici determinano una responsabilità

relativa all'età del danneggiante.

C. art. 2049: nel caso di rapporto subordinato, i padroni e i

committenti rispondono solamente all'esercizio delle mansioni

attribuite alla parte passiva. la legge non prevede nessuna

prova liberatoria.

-fatto illecito commesso dai domestici o dai commessi

- rapporto di dipendenza

- nesso casuale tra l'illecito e le mansioni attribuite. Al

danneggiato spetta di provare il fatto doloso e colposo; mentre al

committente spetta provare il nesso tra le mansioni affidate e l'illecito

promosso dal dipendente. Il responsabile del fatto può provare che il

fatto sia avvenuto al di fuori del periodo lavorativo e chiedere la

rivalsa. si tratta di responsabilità indiretta in quanto è il datore a dover

vigilare sull'operato del dipendente ma anche di responsabilità

oggettiva relativamente ai danni che i dipendenti possano cagionare

durante lo svolgimento delle mansioni (rischio d'impresa) ma risarciti

dal responsabile.

D. art. 2050: nel caso di esercizio di attività pericolose, è tenuto al

risarcimento del danno colui che cagiona il danno stesso, salvo nel

caso dimostri di non aver potuto evitare il fatto in quanto

imprevedibile. L'attività pericolosa va distinta dalla condotta

pericolosa in quanto, qualora un'attività innocua diventi pericolosa per

negligenza, è applicabile l'art. 2043.

Il danno è pericoloso o per la sua natura o per i mezzi adoperati per

l'esercizio dell'attività. si parla di attività pericolosa riguardo la

produzione di bombole a gas, il cui produttore risponde al

risarcimento qualora si tratti di difetti di fabbrica salvo nel caso

dimostra il contrario (la prova di aver utilizzato mezzi e cautele idonee

ad evitare il danno, comprese quelle ancora non obbligatorie al

momento del sinistro). Il giudice deve valutare la pericolosità al

momento del fatto, ossia prima che si verifichi il danno (ex ante).

E. art. 2051: il caso fortuito cagiona un danno imprevedibile e non

ascrivibile all'azione umana ma ne risponde colui che ha in custodia

la cosa , salvo nel caso in cui provi la prima circostanza (danno

fortuito) e la sua inevitabile produzione.

Il danneggiato può provare, in capo al custode, l'esistenza di un

potere fisico e che vi sia il nesso causale fra danno e cosa in

custodia, riconducibile ad un'anomalia nella strutture e nel

funzionamento della cosa. il danno può provenire anche dalla natura

della cosa tenuta in custodia. la giurisprudenza parla di insidie

stradali il cui risarcimento deriva dalla natura occulta dell'insidia

F. art. 2052: il proprietario di un animale è responsabile del danno

cagionato da quest'ultimo sia in custodia sia smarrito o fuggito, salvo

che il soggetto non provi il caso fortuito. Criterio di valutazione è il

comportamento dell'animale che ha determinato il danno,

ricollegabile ad un'azione espressione della sua natura

(comportamento istintivo o convulso).

G. art: 2053: il proprietario è responsabile dei danni cagionati dalla

rovina dell'edificio di proprietà, salvo non provi che la rovina non

dipenda nè da difetto di manutenzione né vizio di costruzione (danno

derivante da caso fortuito- terremoto ecc..). La sua responsabilità

esclude quella del custode, salvo che egli non abbia concorso a

determinare la rovina dell'edificio. La responsabilità del proprietario

permane anche se l'immobile è dato in locazione, in quanto svolge

un'azione di vigilanza su tutto ciò che comporta la stabilità

dell'edificio. La rovina dell'edificio riguarda anche gli accessori e i

manufatti incorporati materialmente e stabilmente all'edificio. Il

perlingeri sottolinea che tale responsabilità è analoga alla

responsabilità della cosa in custodia (concorso tra il custode e il

proprietario- immobile dato in locazione)

H. art.2054: il conducente di veicoli senza rotaie è il primo chiamato

alla responsabilità e al risarcimento: tuttavia, ha l'onere di provare di

aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Se il danno è causato

da un vizio di costruzione o da un difetto di manutenzione, egli

risponde comunque del fatto, anche se il fatto o il vizio non fossero a

lui imputabili né da lui conosciuti . Nel caso di scontro tra veicoli, si

presume che entrambi i conducenti abbiano concorso a reca

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Robarc05 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Tardia Ignazio.
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