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D. S ITUAZIONI DI CREDITO E DI DEBITO

a. Struttura e caratteri dell'obbligazione

42. Situazioni reali e di credito: per un diritto comune delle situazioni patrimoniali .

Le situazioni di credito si caratterizzano per:

 Relatività: sono esercitabili soltanto nei confronti di una persona determinata (debitore);

 Mediatezza: il titolare del diritto può realizzare il suo interesse soltanto tramite

l'intermediazione della prestazione di un altro soggetto;

Tuttavia, i tradizionali criteri utilizzati per operare la distinzione tra situazioni di credito e diritti reali

non sono più idonei a tale classificazione, perché i caratteri della mediatezza o della relatività sono

talora presenti in situazioni qualificate come diritti reali e viceversa, i caratteri dell'assolutezza,

dell'immediatezza, dell'inerenza e della preferenza (che sono tipici dei diritti reali) si possono

riscontrare in alcune situazioni inerenti ai diritti di credito.

43. Precisazioni terminologiche e di metodo . I giuristi nel libro IV del codice civile, intitolato

"Delle obbligazioni" (1173-1320), utilizzano una terminologia non univoca discorrendo, talora, di

"diritto di credito", altre volte di "obbligazione" o "debito", e infine, ma più frequentemente, di

"rapporto obbligatorio". La diversità della terminologia esprime punti di vista diversi della stessa realtà,

non cela, dunque, il riferimento a fenomeni diversi: ad esempio quando si discute di "diritti di credito"

si guarda il fenomeno obbligatorio dal punto di vista del titolare della situazione c.d. attiva; quando si

utilizza il termine obbligazione si prende in considerazione il rapporto dall'angolo prospettico del

titolare della situazione c.d. passiva; quando, infine, si discorre di "rapporto obbligatorio" ci si riferisce

alla necessaria connessione tra situazione attiva e passiva.

Mentre, poi, il ricorso al plurale può esprimere consapevolezza dell'esistenza di una pluralità di statuti

obbligatori, l'uso del singolare può essere espressione di una tendenza alla generalizzazione, mediante

la creazione di una categoria concettuale unitaria e sempre uguale.

44. Complessità delle situazioni creditorie e debitorie . Secondo la visione tradizionale le

situazioni soggettive di "credito" o di "debito" sarebbero rispettivamente caratterizzate da un contenuto

di segno marcatamente contrario; tuttavia, questa definizione si limita a considerare esclusivamente il

nucleo prevalente delle situazioni, per di più in una prospettiva astorica che non tiene conto delle

evoluzioni sociali e normative determinate dal passaggio da uno Stato di diritto di matrice liberale ad

uno Stato sociale di diritto, che ha comportato il progressivo abbandono di una concezione

individualistica ed egoistica dei rapporti.

In questo mutato contesto, le clausole generali di correttezza e buone fede (1175 e 1375), definite

clausole aperte, assumono un nuovo significato normativo: esprimono una entità concettuale che

determina il sorgere di doveri positivi e negativi tanto per il debitore, quanto per il creditore.

Sono state elaborate, quali specificazioni concrete della correttezza e della buona fede, le categorie

degli obblighi di avviso e dei doveri di protezione: i primi impongono alle parti il dovere reciproco di

informazione tempestiva circa l'esistenza di vicende e circostanze, l'ignoranza delle quali sia idonea a

pregiudicare il buon esito della prestazione sottesa al rapporto, o a rendere più onerosa la posizione di

una di esse; i secondi tendono a preservare la sfera giuridica delle parti da fatti lesivi potenzialmente

connessi all'esecuzione della prestazione.

45. Oggetto del rapporto obbligatorio . Nonostante la lettera dell'art. 1174 appaia chiara nello

stabilire che la prestazione è l'oggetto dell'obbligazione, bisogna tenere presenti due orientamenti

contrapposti:

 Le teorie c.d. "patrimoniali": privilegiano la posizione creditoria, al comportamento del debitore

è attribuito un ruolo marginale ed eventuale. La ragione di tale convinzione risiede nella

sfiducia nei confronti della cooperazione del debitore: l'attenzione finisce, dunque, per essere

spostata sul patrimonio di quest'ultimo (2740), sul quale soltanto il creditore potrebbe esercitare

utilmente la sua pretesa. L'unico risultato utile assicurato al creditore consisterebbe

nell'ottenere, mediante processo esecutivo, un bene specifico, presente nel patrimonio del

debitore, corrispondente al bene dovuto: non la prestazione, ma il bene dovuto costituire il

referente oggettivo dei diritti del creditore;

 La teoria personalistica: rivaluta il ruolo della prestazione nel rapporto obbligatorio. Si

sottolinea che il creditore può pretendere la prestazione soltanto dal soggetto obbligato. Anche

questo orientamento esaspera la contrapposizione con le teorie patrimoniali e finisce per

asserire che è la prestazione stessa a costituire il bene che attua l'interesse del creditore.

Bisogna dire che le diverse modalità con le quali si attua la prestazione, determinano, di volta in volta,

una diversa interazione fra comportamento e risultato utile; vi sono prestazioni in cui il comportamento

del debitore è marginale rispetto al "bene" e vi sono prestazioni nelle quali il comportamento del

debitore assume un ruolo fondamentale nell'attuazione dell'interesse del creditore (si pensi alle

prestazioni di puro fare).

46. Caratteri fisionomici del rapporto obbligatorio . Il rapporto obbligatorio è un vincolo

giuridico in virtù del quale il titolare della situazione c.d. debitoria è tenuto ad eseguire una prestazione,

patrimonialmente valutabile, per soddisfare l'interesse, anche non patrimoniale, del titolare della

situazione c.d. creditoria, il quale ha il potere di pretendere l'esecuzione di tale prestazione e può essere

chiamato a cooperare con il debitore per consentirgli di adempiere esattamente (1174-1175). Da questa

definizione emergono i caratteri fisionomici del rapporto obbligatorio: dualità delle situazioni

soggettive; interesse del creditore; patrimonialità della prestazione.

Il rapporto obbligatorio è relazione tra situazioni giuridiche soggettive che esistono anche senza

l'attuale presenza o individuazione del soggetto titolare.

Quanto al profilo della determinatezza o determinabilità va precisato che questo aspetto non è molto

rilevante se riferito alle situazioni soggettive, poiché queste o esistono o non esistono; con riguardo ad

esse si può ì, tutt’al più discorrere di maggiore o minor grado di definizione o di specificazione del

contenuto o delle corrispondenti modalità di attuazione, ma non di determinatezza o determinabilità.

L'attuazione del rapporto creditorio, oltre che all'interesse del creditore, può realizzare anche interessi

giuridicamente rilevanti del debitore, l'interesse del creditore, tuttavia è indispensabile per il sorgere

dell'obbligazione.

L'interesse creditorio deve permanere per tutto l'arco temporale di durata del rapporto obbligatorio, sino

alla sua estinzione, tant'è che, se l'interesse del creditore viene meno prima dell'adempimento, si

realizza una vicenda estintiva dell'obbligazione per conseguimento dello scopo, che determina la

liberazione del debitore.

Si deve al legislatore del 1942 la chiarificazione della questione relativa al se debba esservi una

necessaria corrispondenza tra fra natura dell'interesse e natura della prestazione: la natura

necessariamente patrimoniale di quest'ultima aveva indotto parte della dottrina a reputare che anche

l'interesse del creditore dovesse avere, di riflesso, la medesima natura. L'art. 1174 ha chiarito che

l'interesse del creditore può essere non patrimoniale: vi sono prestazioni patrimoniali che attuano

interessi morali, artistici e culturali.

L'interesse del creditore può specificarsi in vari modi nel concreto rapporto obbligatorio e può, talvolta,

richiedere che la prestazione sia eseguita personalmente dal debitore: tale situazione si configura

quando il creditore, nella fase costitutiva del rapporto, abbia tenuto particolarmente in considerazione

le qualità personali del debitore (rapporti fondati sull'intuito personae o caratterizzati dall'infungibilità

del comportamento del debitore). In tali ipotesi è espressamente previsto che il creditore possa rifiutare

l'adempimento che gli venga offerto da soggetti diversi dal debitore (1180); il rifiuto è legittimo anche

quando, pur mancando l'intuitus personae, l'adempimento del terzo possa essere potenzialmente

pregiudizievole per le ragioni del creditore.

Quanto al debitore, si può configurare innanzitutto un suo interesse alla liberazione del vincolo (1206

ss.), tutelato dagli istituti della mora del creditore e della c.d. procedura coattiva di liberazione.

L'interesse del debitore ad adempiere non si identifica con un vero e proprio diritto all'adempimento,

altrimenti si dovrebbe riconoscere anche un dovere del creditore di ricevere la prestazione.

47. Segue. Natura patrimoniale della prestazione . La prestazione deve avere

necessariamente natura patrimoniale per essere idonea a costituire l'oggetto di un rapporto obbligatorio

(1174); la sanzione prevista per l'inadempimento non potrebbe operare, infatti, se la prestazione non

fosse economicamente valutabile (1218).

Il valore normativo dell'art 1174 emerge solo se si instaura un collegamento con le disposizione degli

artt. 1321, 1322 e 814. In questo contesto la previsione della patrimonialità risponde alla necessità di

precisare che l'autonomia contrattuale [IV, 6] è circoscritta alle vicende relative ai "beni" ed ai valori

oggettivamente suscettibili di valutazione economica, sì che la libertà di determinare il contenuto del

contratto (1322) o di concludere contratti atipici (1322 ) o quella di appropriarsi, godere e disporre

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delle energie naturali (814), sono liberamente e lecitamente esercitabili in quanto si riferiscono a beni

aventi valore economico (1321 e 814).

Problematica è la qualificazione quando si tratti di verificare la patrimonialità di prestazioni che non

incidano su beni materiali economicamente valutabili, né siano idonee di per sé a produrre nuovi beni:

si pensi alle prestazioni di puro fare nelle quali si realizza una relazione di coincidenza fra

comportamento e risultato utile, o a quelle che si risolvono in una mera astensione (prestazioni negative

o di non fare).

La patrimonialità della prestazione non può essere determinata da un soggettivo apprezzamento operato

dalle parti nel momento costitutivo del rapporto, poiché una valutazione soggettiva della pr

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Publisher
A.A. 2012-2013
28 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher diehard1987 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Perlingieri Pierluigi.