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Parte terza: Situazioni reali di godimento

I beni

I beni sono "le cose che possono formare oggetto di diritti" (810). I beni si distinguono in:

  • Materiali, a cui si riferiscono le "cose corporali";
  • Immateriali, a cui si riferiscono le "cose incorporali".

Il termine "diritto" va inteso come situazione soggettiva: sono beni le cose che possono formare oggetto di situazioni soggettive e quindi di un rapporto. Bene non è solo ciò che è appropriabile e può essere oggetto di un diritto soggettivo; anche gli interessi c.d. diffusi, in quanto situazioni soggettive, hanno un punto di riferimento variamente individuabile. Sotto questa luce va effettuata la distinzione tra:

  • Beni in commercio;
  • Beni fuori commercio;

A seconda che il titolare di un bene sia lo stato o un ente pubblico, oppure un soggetto privato si distingue tra:

  • Beni pubblici: gli artt. 822 e ss. distinguono tra beni necessariamente demaniali e beni accidentalmente demaniali: i primi possono appartenere soltanto ad un ente pubblico, i secondi diventano demaniali solo quando appartengono ad un ente pubblico;
  • Beni privati;

Sono beni immobili quelli che, per caratteristiche proprie, sono intrasportabili perché incorporati al suolo; essi sono elencati specificatamente all'art. 812 1º e 2º comma. I beni mobili sono definiti in via residuale: "Sono beni mobili tutti gli altri beni" (812).

I beni possono essere:

  • Divisibili o indivisibili: la divisibilità o l'indivisibilità di un bene dipende dalla possibilità di dividere la cosa in parti omogenee sì da farle conservare un valore economico proporzionato all'intero;
  • Generici o specifici: i beni generici appartengono ad un determinato genere e hanno rilevanza per il loro peso, numero e misura, invece, i beni specifici sono presi in considerazione per la loro individualità;
  • Fungibili o infungibili: di fungibilità si discorre quando il bene può essere indifferentemente sostituito da un altro identico per qualità e quantità;
  • Produttivi o improduttivi: quando si discorre di beni produttivi si fa riferimento ad una nozione naturalistica. Il bene produttivo va distinto dal bene fruttifero che si caratterizza per la sua capacità di "produrre" altri beni qualificati frutti. Il bene produttivo è anch'esso un bene fruttifero ma non ne esaurisce l'ambito: i frutti possono essere naturali (derivano direttamente da un altro bene, a prescindere dall'opera dell'uomo) o civili (sono le utilità che derivano dalla utilizzazione economica di un bene) ma soltanto quelli naturali conseguono ai beni produttivi;
  • Consumabili o inconsumabili: i beni consumabili sono destinati a trasformarsi sì da non adempiere più la funzione originaria, invece, i beni inconsumabili sono quelli il cui uso è ripetibile poiché non sono destinati a trasformarsi.

Il bene può risultare anche dalla connessione che può instaurarsi tra più cose; si parla di:

  • "Cose composte": sono costituite dalla connessione di più cose che, nella destinazione unitaria, perdono la loro funzione originaria per adempierne una diversa;
  • "Universalità di mobili": sono costituite dalla relazione di più cose, appartenenti allo stesso proprietario, destinate ad una funzione unitaria (ad. es.: il gregge) (816).

In alcune combinazioni di cose si può parlare di rapporto pertinenziale, intendendosi per pertinenze le cose destinate in modo durevole al servizio o all'ornamento di un'altra (817). Il rapporto pertinenziale è stato escluso qualora un bene sia adibito a servizio di altri beni appartenenti a proprietari diversi, mentre si può instaurare sia tra due beni mobili, sia tra un bene mobile e uno immobile, sia tra due beni immobili.

La proprietà nel codice civile e nella costituzione

Nel codice del 1942 la proprietà si colloca in un sistema che affida le sue sorti ad una socialità che si oggettivizza nelle ragioni prioritarie del sistema produttivo. La proprietà, storicamente concepita in senso "statico" come fonte di reddito e di godimento, si adegua, sia pure timidamente, al modello industriale e si inserisce nella complessità dei rapporti economici: essa diviene uno degli strumenti mediante i quali si manifesta l'iniziativa economica.

Intesa quale diritto "pieno ed esclusivo" di godere e di disporre delle cose, la proprietà va comunque esercitata "entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento" (832). Anche il codice del 1865 limita la proprietà ad un uso "non vietato dalle leggi o dai regolamenti" tuttavia, se questo prevede limiti negativi, il codice del 1942 affianca a quest'ultimi comportamenti positivi.

Della dimensione dinamica della proprietà prende atto, ma in una accezione diversa, la Costituzione del 1948: alla produttività si affiancano, come limite e finalità dell'azione economica, interessi non patrimoniali: la proprietà non è più attributo della persona ma diviene uno degli strumenti mediante i quali può realizzare la sua personalità.

Nella Costituzione la proprietà è inserita tra i rapporti economici (35-47 cost.), e, inoltre, precisandosi la natura "pubblica" e "privata", essa è riconosciuta esclusivamente come situazione garantita dall'ordinamento (41 cost.). La proprietà è riconosciuta e garantita dalla legge che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo, al fine di assicurarne la funzione sociale e renderla accessibile a tutti (42 cost.).

Poteri di godimento e di disposizione

Il potere di godimento [I, 42] corrisponde in linea di principio alla facoltà di usare o no la cosa, di deciderne le modalità di attuazione, di trasformazione o, addirittura, la distruzione. Il potere di disposizione [I, 42] si sostanzia in una serie di facoltà riconducibili ora alla disponibilità negoziale, ora alla disponibilità materiale, ora alla scelta del tempo di utilizzazione o di godimento. Godimento e disponibilità sono pieni ed esclusivi: pieni nel senso che della cosa o sulla cosa il proprietario potrebbe fare ciò che vuole; esclusivi nel senso che sarebbe vietata ogni intromissione altrui sulle scelte del proprietario.

Pluralità di statuti proprietari

Il differente regime che deriva dalle molteplici configurazioni dei poteri di godimento e di disposizione dà luogo a distinte forme di proprietà, la quale, pertanto, si caratterizza per i profili più diversi.

Limiti ed obblighi

Limiti ed obblighi nascono dalla legislazione speciale, si pensi, ad esempio, al sempre maggiore rilievo che stanno assumendo i vincoli determinati dalla necessità di tutelare l'ambiente: fra le più importanti ricordiamo la l. 8 luglio 1986 n. 349 che prevede particolari norme in materia di danno ambientale, oppure, la l. 8 agosto 1985 n. 431 che predispone la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Anche la proprietà incontra più di un limite poiché dalle correlazioni che intercorrono tra il diritto di proprietà e l'interesse all'ambiente (9 cost.) possono scaturire limitazioni così forti da annullare talvolta lo stesso ius aedificandi del proprietario.

Collegate alla problematica dei limiti sono le limitazioni assolute o relative, totali o parziali della proprietà conseguenti all'esercizio del potere di espropriazione riconosciuto alla pubblica amministrazione (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, T.U. in materia di espropriazione di pubblica utilità). Affinché l'espropriazione legittimi la sottrazione di un diritto (la proprietà) che è costituzionalmente garantito, è necessario che essa attui un interesse generale e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per la perdita subita secondo i criteri fissati dalla legge.

Rapporti di vicinato

I rapporti di vicinato si sostanziano in una serie di limiti alla proprietà che il legislatore del 1942 giustifica sulla base della regola del neminem ledere. A questa logica sembrava ispirarsi il divieto del proprietario di porre in essere atti che non abbiano altro scopo se non quello di recare un pregiudizio ad altri (833); nella stessa prospettiva va inquadrato l'impossibilità del proprietario di impedire le immissioni di fumo e di calore, i rumori, e così via, che derivano dal fondo del vicino, se non superano le soglie della normale tollerabilità (844).

Una specifica disciplina con riferimento alle distanze (873 ss.) si propone di salvaguardare il godimento del diritto altrui. Analoga funzione ha la comunione forzosa del muro di confine (874 ss.): il proprietario di un fondo contiguo al muro può chiederne la comunione e diventare così contitolare: per acquistare la comproprietà sul muro bisogna indennizzare il vicino per un valore quantificato nella metà del valore del suolo dove è costruito il muro o nella metà del valore del muro o della parte di esso resa comune.

Specifiche distanze sono previste per i pozzi, i fossi, i canali, le fabbriche, i depositi nocivi o pericolosi e per le piantagioni (889 ss.), invece, per quanto riguarda le aperture di luci e vedute, queste sono sottoposte ad una disciplina che tende a contemperare l'esigenza di godere nei propri ambienti di luce naturale e di vedute panoramiche con la necessità di garantire, comunque, la riservatezza dei proprietari di fondi vicini: la diversa funzione che queste aperture svolgono dà luogo ad una distinta regolamentazione per ciò che concerne la struttura delle aperture e la distanza da osservare (901, 903 e 905).

Proprietà fondiaria: edilizia e rurale

Il codice per la "proprietà fondiaria" (840 ss.) considera la proprietà rurale (846 ss.), la proprietà edilizia (869 ss.) e i diritti sulle acque (909 ss.). La proprietà fondiaria è illimitata in altezza e profondità (840). L'illimitatezza trova il suo limite nell'interesse del proprietario.

Il proprietario ha il diritto di chiudere il fondo in qualunque tempo ed in qualunque modo (841) ma nei limiti dettati dall'ordinamento: egli non può impedire il passaggio sul fondo da parte di chi esercita la caccia purché non vi siano colture in atto che si potrebbero danneggiare (842); né può impedire l'accesso al fondo a chi ne ha necessità per la riparazione o la costruzione di un muro o di un'opera propria o comune (843).

Una particolare disciplina ha la proprietà edilizia, riservata dal codice alle leggi speciali. La legge urbanistica del 17 agosto 1942 n. 1150, nasce con l'emergente necessità di regolamentare il disordinato sviluppo edilizio creatosi con l'urbanizzazione dei centri; si è attribuito ai comuni il potere di stabilire vincoli di c.d. zonizzazione mediante strumenti urbanistici di pianificazione ambientale.

Alcune delle lacune presenti nella legislazione urbanistica sono state colmate fino a giungere prima alla c.d. legge-ponte del 6 agosto 1967 n. 765, poi alla l. 28 gennaio 1977 n. 10 sulla edificabilità dei suoli (c.d. legge Bucalossi). In via di principio la legge sulla edificabilità dei suoli risponde all'esigenza di tutelare e garantire l'interesse della collettività ad un razionale e corretto uso del territorio. La normativa urbanistica, dunque, attribuisce alle autorità competenti il potere di definire limiti di utilizzabilità delle diverse zone e il potere di rilasciare la concessione edilizia. Un particolare limite è costituito dal rapporto tra superficie e volumetria sì che ad ogni area corrisponde un volume preciso di quanto è possibile costruire.

Proprietà rurale è la proprietà dei terreni agricoli: essa subisce consistenti limitazioni aventi finalità sociali che attengono alla trasformazione dei terreni per il miglioramento della produzione (857 ss.), ai vincoli idrogeologici, nonché alla minima unità colturale, cioè alla delimitazione di un'area minima di coltivazione (44 cost.).

Modi di acquisto della proprietà a titolo originario

L'acquisto della proprietà può avvenire sia mediante atti di autonomia negoziale (ad es. contratto) sia con semplici fatti anche soltanto naturali (ad es. separazione dei frutti naturali: 820). Contrariamente all'acquisto a titolo originario, che fa nascere il diritto pieno, l'acquisto a titolo derivativo è retto dal principio per il quale chi trasferisce (c.d. dante causa) non può cedere un diritto più ampio di quello del quale è titolare [I, 46]: il nuovo proprietario (c.d. avente causa) acquista, pertanto, un diritto del quale era titolare il suo dante causa. I modi di acquisto della proprietà sono indicati all'art. 922.

I modi di acquisto della proprietà a titolo originario (923 ss.) sono:

  • L’occupazione: consiste nel materiale impossessamento della cosa accompagnato dalla volontà di farla propria.
  • L’invenzione: le cose smarrite possono essere acquistate dal ritrovatore per invenzione. Poiché la cosa è stata smarrita, e lo smarrimento fa perdere solo l'impossessamento, la cosa deve essere restituita al proprietario se però questi non può essere riconosciuto, l'ordinamento prevede l'acquisto della proprietà da parte del ritrovatore: questi ha l'obbligo di consegnare la cosa al comune dove è stata trovata (927) affinché sia reso pubblico il ritrovamento (928); se il proprietario reclama la cosa smarrita, il ritrovatore ha diritto ad un premio (930); trascorso inutilmente un anno dal giorno della pubblicazione il ritrovatore ne acquista la proprietà per invenzione.
  • Il tesoro: riguarda l'ipotesi in cui si ritrovi una res nullius di pregio nascosta o sotterrata. Se la cosa non riveste un particolare interesse storico o artistico valgono le regole dettate per il tesoro (932).
  • L’accessione, l'unione e la commistione: riguardano il fenomeno espansivo della proprietà in base al quale, per un fatto naturale o per opera dell'uomo, cose appartenenti a proprietari diversi sono attratte in un'unica situazione. La prevalenza di un diritto su un altro risponde alla necessità di salvaguardare tra interessi contrapposti quello più meritevole: esprimono questa logica sia la previsione della regola posta con riferimento all'accessione, per la quale qualunque opera o costruzione esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo (934), sia il principio che sorregge la commistione, in base al quale il proprietario della cosa principale o di valore superiore acquista la proprietà del tutto (939).

L'accessione riguarda l'"unione" di beni mobili ad immobili o di beni immobili a immobili; quest'ultima ipotesi consegue a fatti naturali che danno luogo all'alluvione (941) e all'avulsione (944): l'alluvione attiene all'incremento lento e progressivo di un fondo causato dal distacco di detriti da altro fondo e trasportati a poco a poco dall'acqua corrente dei fiumi o dei torrenti; l'avulsione, invece, riguarda gli incrementi di un fondo causati dal distacco, determinato da un'azione improvvisa dell'acqua, di una parte considerevole e riconoscibile di un altro fondo. Nell'ipotesi dell'avulsione è dovuta al proprietario del fondo staccatosi un'indennità rapportata al valore del fondo.

Quando si fa riferimento all'accessione per fatto dell'uomo ci si riferisce, ad esempio, alle opere fatte dal proprietario del suolo con materiale altrui (935), alle opere fatte da un terzo con materiale proprio (936) e alle opere fatte da un terzo con materiale altrui (937). Una apparente eccezione al principio enunciato è prevista per l'occupazione in buona fede di una porzione di fondo attiguo al proprio per la costruzione di un edificio (c.d. accessione invertita); in questo caso non è il proprietario del terreno che acquista la proprietà della costruzione ma è il proprietario di quest'ultima che, se non riceve opposizione entro tre mesi dal giorno dell'inizio della costruzione, ne acquista la proprietà previo pagamento del doppio del valore della superficie occupata (938).

La specificazione: concerne l'acquisto della proprietà di una cosa creata con materiale altrui e risolve il conflitto tra proprietà e lavoro (940); il lavoro tutelato, tuttavia, deve essere sempre finalizzato alla creazione di una "cosa nuova".

Superficie

In via di principio la proprietà del suolo tende a non essere separata da ciò che si costruisce su di esso, tuttavia, una deroga a ciò è costituita dal diritto di superficie con il quale si acquista la proprietà sulla costruzione o il diritto di edificare, tenendo separato il diritto di proprietà sul suolo (952).

Il diritto sulla costruzione e il diritto di edificare configurano situazioni diverse: se la costruzione già esiste, si costituisce un diritto di proprietà sull'opera; se il proprietario attribuisce la possibilità di costruire sul proprio suolo ad un terzo, questi prima acquista il diritto di edificare ed in seguito la proprietà sull'edificio. Secondo la dottrina, la differenza tra le due ipotesi deriverebbe dal fatto che, quando si acquista il diritto di proprietà sulla costruzione, l'acquisto sarebbe a titolo derivativo mentre se si acquista il diritto di edificare la proprietà sulla costruzione si acquisterebbe a titolo originario. In realtà, il legislatore ha sancito un'unica differenza: se si è acquistato il diritto di proprietà, tale diritto è imprescrittibile, viceversa, se si è acquistato il diritto di edificare e sono trascorsi inutilmente... [testo troncato]

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher diehard1987 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Perlingieri Pierluigi.
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