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Famiglia e rapporti parentali

Nozione generale

La famiglia nel contesto sociale. Struttura e funzioni della famiglia variano con il variare dell’organizzazione sociale. Il passaggio da un modello familiare di tipo esteso, caratterizzato dalla convivenza di più generazioni di figli sottoposti all’autorità del capostipite (pater familias) a quello di tipo c.d. nucleare, composto soltanto dai coniugi e dai loro figli, è dipeso essenzialmente dall’evolversi dei metodi di produzione industriale.

Diverse accezioni della famiglia

Il diritto di famiglia è oggi parte integrante del diritto civile. L’opinione che ravvisava nella famiglia un organo portatore di interessi superiori a quelli dei suoi membri contrasta con i principi di libertà e di democrazia che ispirano il vigente ordinamento costituzionale, il quale assegna allo Stato il compito di favorire la formazione della famiglia e lo svolgimento dei rapporti familiari nel rispetto delle libertà fondamentali, al fine di consentire lo sviluppo della personalità di ogni singolo membro.

Alla famiglia sono dedicate norme costituzionali (29 ss.) e varie leggi speciali. Da queste disposizioni tuttavia non è possibile enucleare una definizione generale di famiglia: l’art. 29 cost. si riferisce esclusivamente alla famiglia “fondata sul matrimonio”, mentre scarso valore sistematico hanno le norme che prevedono una particolare composizione della famiglia in funzione della finalità di volta in volta considerata. Così l’art. 1023, che ricomprende nell’ambito della famiglia anche domestici del titolare del diritto di uso o di abitazione, non esprime una definizione di famiglia bensì delimita quantitativamente la misura di godimento attribuito da tali diritti.

Nozione giuridica di famiglia e rapporti famigliari

La nozione di famiglia va desunta mediante un esame sistematico delle norme che riguardano. Per l’art. 29 cost. La struttura della famiglia è quella di tipo nucleare, dato che la famiglia è la comunità, fondata sul matrimonio e costituita dai coniugi e dalla “eventuale prole”.

Il termine famiglia indica l’insieme dei suoi componenti. Per esigenze e bisogni della famiglia deve, così, intendersi il complesso degli interessi che fa capo a ciascun suo componente.

La famiglia nella Costituzione

La definizione della famiglia quale “società naturale fondata sul matrimonio” contenuta nella Carta fondamentale (29) garantisce la famiglia nei confronti dello Stato. La famiglia assume rilievo come formazione sociale essenziale al pieno sviluppo della persona (2 cost.): la sfera di autonomia ad essa riconosciuta si completa con l’attribuzione ai genitori del diritto-dovere di mantenere, istruire ed educare i figli (30 cost). Il ruolo dello Stato è quello di garantire all’esterno lo svolgimento dei compiti familiari (31 cost.).

La circostanza che la famiglia costituisca uno strumento di realizzazione della persona contribuisce a risolvere l’ambiguità della formula costituzionale che sembra posporre l’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi all’esigenza dell’unità della famiglia.

Diritti del singolo e interesse familiare

L’attuazione degli interessi dei componenti la comunità familiare non può essere completamente rimessa all’autonomia dei singoli. L’ordinamento, perciò, eleva gli interessi familiari al grado di diritti soggettivi ai quali corrispondono precisi doveri. I diritti familiari sono incommerciabili, strettamente personali e quindi irrinunciabili e imprescrittibili.

Situazioni giuridiche familiari e autonomia negoziale

All’interno del rapporto familiare già costituito i soggetti interessati non sono privati di ogni potere di autoregolamentazione, potendo i coniugi, ad esempio, stipulare convenzioni matrimoniali a contenuto atipico (161) o accordi relativi all’indirizzo della vita familiare (144).

I negozi familiari sono sempre formali, sia per l’esigenza di richiamare l’attenzione delle parti sull’importanza dell’impegno che assumono, sia per favorire la prova e la pubblicità di situazioni destinate a riflettersi anche nei confronti dei terzi. Si sostiene, inoltre, che esse siano tipici, non essendo consentito predisporre schemi negoziali al di fuori di quelli previsti dalla legge e utilizzare schemi legali per conseguire effetti diversi da quelli predisposti dall’ordinamento. Le norme relative sono inderogabili.

I negozi familiari sono quasi sempre puri, non ammettendo l’apposizione di termini o condizioni e sono altresì personalissimi, non potendo essere conclusi per mezzo di un rappresentante. Ciò non è smentito dalla circostanza che talvolta sia consentita la sostituzione nella dichiarazione di volontà: ivi il sostituto trasmette semplicemente una volontà perfettamente formata dal soggetto interessato, assumendo più il ruolo del messo che quello di rappresentante.

Parentela e affinità

Mentre l’atto di matrimonio, costitutivo della famiglia legittima, determina il rapporto coniugale, la parentela ha fondamento nell’ascendenza comune a più persone (74). Tuttavia, una consolidata tradizione limita la rilevanza della parentela all’ambito dei rapporti di discendenza legittimi, cioè scaturenti soltanto dal matrimonio.

La tesi muove, soprattutto, dal tenore del primo comma dell’art. 258, secondo il quale il riconoscimento del figlio naturale produce effetti soltanto nei confronti del genitore che lo ha effettuato, salvo le ipotesi espressamente previste dalla legge. Tra gli effetti del riconoscimento si annovera la parentela, negandole così ogni rilevanza oltre il rapporto tra genitore e figlio riconosciuto, salve talune eccezioni previste dalla legge. Il che impedirebbe di considerare giuridicamente fratelli i figli nati da genitori non sposati. Tale interpretazione restrittiva opera una discriminazione a carico dei figli naturali che è incompatibile con le direttive espresse dalla Carta costituzionale e recepite dalla legislazione ordinaria.

La parentela assume rilievo per l’ordinamento anche qualora il rapporto di filiazione non sia accertabile mediante il riconoscimento, come nella filiazione incestuosa non riconoscibile, che pur è fonte di responsabilità per il genitore. La rilevanza giuridica del vincolo di consanguineità tra genitore e figlio è da ricondurre alla definizione della parentela, in quanto la filiazione è perno e modo di essere della parentela.

Nella parentela si distingue la linea retta da quella collaterale (75). Nella prima le persone discendono l’una dall’altra (padre-figlio; nonno-nipote); nell’altra le persone non discendono l’una dall’altra pur avendo un capostipite comune (fratelli; cugini; zio-nipote). La parentela si misura per gradi e in genere non è rilevante oltre il sesto grado. I fratelli si distinguono in bilaterali (o germani), se discendono dagli stessi genitori, e unilaterali, quando hanno lo stesso padre (consanguinei) o la stessa madre (uterini). La posizione dei fratelli germani ha un trattamento differenziato – rispetto a quelli dei fratelli unilaterali – in materia successoria e alimentare.

L’affinità (78) è effetto legale del matrimonio, designando il rapporto che sussiste tra un coniuge e i parenti dell’altro. L’affinità si estingue in seguito all’annullamento, non invece per effetto dello scioglimento del matrimonio dovuto alla morte del coniuge e neppure in conseguenza del divorzio.

Solidarietà familiare: mantenimento e alimenti

L’ordinamento garantisce la soddisfazione degli essenziali bisogni economici dei membri della famiglia prevedendo, in attuazione del dovere di contribuzione, specifici obblighi di assistenza. Qualora l’assistenza economica sia dovuta fuori del rapporto di convivenza, l’obbligo si definisce di mantenimento: così l’art. 156 dispone l’obbligo di mantenimento in favore del coniuge separato cui non sia addebitabile la separazione e sempre che sia sprovvisto di adeguati redditi propri.

Eccezionalmente l’obbligo di mantenimento si estende oltre la famiglia nucleare. Al mantenimento ha diritto anche il figlio non riconoscibile (279). Il diritto al mantenimento prescinde dallo stato di bisogno e comprende ciò che è necessario ad assicurare a chi ne è titolare il medesimo tenore di vita della famiglia della quale è parte o della persona obbligata.

La persona in stato di bisogno economico e che non sia in condizione di provvedere al proprio sostentamento non avendo capacità di lavoro (438), ha diritto di ottenere gli alimenti dalla serie di congiunti. Stato di bisogno è l’incapacità a provvedere alle più elementari necessità di vita, avuto riguardo alla posizione sociale dell’alimentando. La necessità di vita sono quanto occorra per condurre una vita dignitosa.

I congiunti tenuti agli alimenti sono indicati in un preciso ordine e l’alimentato, nel far valere il proprio diritto, deve seguire quell’ordine. L’obbligo alimentare può essere adempiuto o provvedendo a mantenere l’alimentando nella propria abitazione o corrispondendogli un assegno periodico anticipato. Una volta corrisposto, l’assegno alimentare non può essere nuovamente richiesto.

L’obbligazione alimentare è per sua natura variabile nel tempo: la sentenza che ne determina la misura, benché passata in giudicato, è sempre soggetta a revisione se risultino mutati i presupposti di fatto sulla base dei quali fu emessa. L’obbligo cessa con la morte dell’obbligato. Il credito agli alimenti ha natura personale ed è indisponibile. In quanto tale è irrinunciabile, intransigibile e imprescrittibile.

Famiglia di fatto

Il mutamento dei costumi ha dato luogo a unioni stabili tra uomo e donna che, pur in assenza del matrimonio, ne ricalcano sostanzialmente il modello. Questa situazione è solitamente indicata con l’espressione famiglia di fatto o convivenza more uxorio. La scelta terminologica è già significativa. L’abbandono dell’espressione “concubinato” segna il superamento del giudizio di contrarietà al buon costume espresso costantemente dalla giurisprudenza fino alla metà degli anni sessanta, in base al quale erano dichiarate nulle le attribuzioni donative o testamentarie operate in favore della concubina.

Poiché la funzione assolta dalla convivenza more uxorio è analoga a quella realizzata dal matrimonio, ad essa si può far riferimento come ad una famiglia non fondata sul matrimonio. Quest’ultimo concetto appare più ampio di quello di famiglia di fatto risultando comprensivo della comunità costituita da genitore/i e figlio/i naturale/i, alla quale è riferita una precisa disciplina e che, al fine di distinguere dalla famiglia legittima, si definisce famiglia naturale.

La rilevanza giuridica della famiglia naturale non implica un generale riconoscimento della famiglia di fatto. Per l’ordinamento la convivenza more uxorio è idonea a svolgere le funzioni di cura e di allevamento della prole. La coppia non sposata che convive stabilmente configura una formazione sociale nella quale si svolge la personalità individuale (2 cost.). Il problema è quello di decidere se abbia rilevanza specificamente familiare.

Che la convivenza sia suscettibile di assumere funzioni familiari non significa che essa possa essere equiparata al rapporto coniugale. La decisione di non formalizzare il vincolo è una scelta esistenziale che, attendendo ai diritti fondamentali della persona, deve essere rispettata.

La dottrina discute di “contratti di convivenza” per indicare le convenzioni che i partners possono stipulare al fine di regolare i profili patrimoniali del loro rapporto. La Suprema Corte, al riguardo, ha dichiarato valido il contratto di comodato gratuito “vita natural durante” stipulato tra due conviventi. Si considera altresì ammissibile la pattuizione di prestazioni di carattere economico per il periodo successivo alla cessazione della convivenza, là dove il fine sia quello di assistenza o di soccorso al convivente in condizioni di difficoltà economiche.

Matrimonio

Nozione di matrimonio e sistema matrimoniale italiano

Il matrimonio indica l’atto (c.d. matrimonium in fieri) posto a fondamento “della famiglia come società naturale” (29 cost.) sia il rapporto (c.d. matrimonium in facto) ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi che nell’atto ha la sua fonte. Dall’atto deriva l’attribuzione dello status di coniuge.

La distinzione del matrimonio come atto e come rapporto acquista un rilevo peculiare nel sistema matrimoniale italiano in presenza del matrimonio c.d. concordatario. A seguito del concordato tra lo Stato italiano e la Santa Sede convivono due modelli: il matrimonio civile, interamente assoggettato alla disciplina statale, e il matrimonio concordatario, celebrato secondo le norme del diritto canonico, cui “sono riconosciuti gli effetti civili”, mentre l’atto è assoggettato alla disciplina canonica. La diversità dei modelli è legata non soltanto alla forma della celebrazione quanto, ancor più, al regime delle cause che si appongono alla celebrazione e, principalmente, al regime dell’invalidità.

Le ipotesi che determinano la nullità del matrimonio canonico pongono in primo piano la volontà del singolo in vista della rilevanza e della forza che il sacramento assume rispetto alla coscienza individuale (ad es. la riserva mentale); i severi termini di decadenza cui il legislatore civile ha sottoposto l’azione in una serie d’ipotesi e che hanno indotto a considerare la stabilità del rapporto e delle situazioni consolidate come principio di ordine pubblico, confermano la differenza che sussiste tra le due forme di matrimonio.

Tenuto conto che il legislatore ha ribadito la volontà di mantenere in vita la doppia forma di regime matrimoniale, la via appare quella di dare un’interpretazione delle norme pattizie nel rispetto dell’inderogabilità dei principi e delle norme della Costituzione.

Il matrimonio come atto di autonomia e la libertà matrimoniale

Il matrimonio come atto di autonomia è stato al centro di un ampio dibattito: si contesta la rilevanza dell’autonomia dei soggetti con riferimento ad un atto rispetto al quale, ancora oggi, appaiono assumere rilievo determinante profili legati a concezioni c.d. pubblicistiche. L’intervento dell’ufficiale di stato civile assume semplicemente il carattere di accertamento pubblico della volontà delle parti.

La qualificazione del matrimonio come atto di autonomia è contestata non soltanto per quanto riguarda il profilo formale ma anche rispetto ad altri caratteri, peculiari del matrimonio, che contrasterebbero con le regole dei negozi patrimoniali, assunti a paradigma dell’autonomia negoziale. Il matrimonio, si dice, è atto personalissimo: non è consentita ai nubendi la libertà di farsi sostituire; e nell’ipotesi di disciplina dell’art. 111 il “procuratore” non esprime una volontà propria, essendo semplice portavoce della volontà dello sposo assente.

Il matrimonio è contrassegnato dalla tipicità ed è atto legittimo, al quale non si possono apporre condizioni o termini. Ciò giustifica la rigidità della disciplina: le parti non possono modificare lo schema legale, in virtù della inderogabilità degli effetti espressamente sancita.

Promessa di matrimonio

La massima espressione della libertà matrimoniale si manifesta nella non vincolatività della promessa di matrimonio, la quale non obbliga ad eseguire neanche quanto convenuto per l’ipotesi di non adempimento (79). La rottura della promessa attribuisce la facoltà di ottenere, entro un anno dal giorno nel quale si è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promettenti, la restituzione dei doni fatti a causa della promessa (80). Occorre tuttavia individuare in concreto i doni fatti a causa della promessa, al fine di distinguerli sia dalle donazioni obnuziali (785) per la restituzione dei quali vale l’ordinario termine di prescrizione decennale, sia dalle donazioni che, semplicemente espressioni di affetto e di amicizia, sono escluse dalla restituzione. Il che ha rilevanza anche in riferimento ai diversi oneri formali che assistono le differenti fattispecie.

Matrimonio civile: requisiti e impedimenti alla celebrazione

Una sezione del codice è dedicata alle condizioni per contrarre matrimonio (84-89). I primi tre articoli riguardano ciascuno degli sposi, singolarmente considerato e si riferiscono a quelli che la dottrina prevalente qualifica come requisiti. Il codice li prevede in negativo, in quanto la loro presenza impedisce la costituzione di un matrimonio valido. Essi sono: la minore età, l’interdizione per infermità di mente, la mancanza della libertà di stato.

Il primo impedimento, costituito dalla minore età (84), non è regola assoluta. Il tribunale per i minorenni, su istanza dell’interessato, sentito il p.m., i genitori o il tutore, può concedere, con decreto reclamabile presso la Corte di appello, l’autorizzazione a contrarre matrimonio in presenza di gravi motivi.

Anche l’interdetto giudiziale non può contrarre matrimonio. Nulla è detto per l’inabilitato, tuttavia questi, libero di contrarre matrimonio, potrebbe poi essere ammesso a provare la incapacità d’intendere e di volere al momento del matrimonio. Seri dubbi persistono sulla costituzionalità di questa norma che, seppure diretta a garantire la libertà e responsabilità del consenso preclude al soggetto la possibilità d’instaurare un vincolo legittimo in presenza di una inidoneità psico-fisica.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher diehard1987 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Perlingieri Pierluigi.
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