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AMIGLIA E RAPPORTI PARENTALI
a. Nozione generale.
La famiglia nel contesto sociale . Struttura e funzioni della famiglia variano con il variare
dell’organizzazione sociale. Il passaggio da un modello familiare di tipo esteso, caratterizzato dalla
convivenza di più generazioni di figli sottoposti all’autorità del capostipite (pater familias) a quello
di tipo c.d. nucleare, composto soltanto dai coniugi e dai loro figli, è dipeso essenzialmente
dall’evolversi dei metodi di produzione industriale.
Diverse accezioni della famiglia . Il diritto di famiglia è oggi parte integrante del diritto
civile. L’opinione che ravvisava nella famiglia un organo portatore di interessi superiori a quelli dei
suoi membri contrasta con i principi di libertà e di democrazia che ispirano il vigente ordinamento
costituzionale, il quale assegna allo Stato il compito di favorire la formazione della famiglia e lo
svolgimento dei rapporti familiari nel rispetto delle libertà fondamentali, al fine di consentire lo
sviluppo della personalità di ogni singolo membro.
Alla famiglia sono dedicate norme costituzionale (29 ss.) e varie leggi speciali.
Da queste disposizioni tuttavia non è possibile enucleare una definizione generale di famiglia: l’art.
29 cost. si riferisce esclusivamente alla famiglia “fondata sul matrimonio”, mentre scarso valore
sistematico hanno le norme che prevedono una particolare composizione della famiglia in funzione
della finalità di volta in volta considerata. Così l’art. 1023, che ricomprende nell’ambito della
famiglia anche domestici del titolare del diritto di uso o di abitazione, non esprime una definizione
di famiglia bensì delimita quantitativamente la misura di godimento attribuito da tali diritti.
Nozione giuridica di famiglia e rapporti famigliari . La nozione di famiglia va desunta
mediante un esame sistematico delle norme che riguardano. Per l’art. 29 cost. La struttura della
famiglia è quella di tipo nucleare, dato che la famiglia è la comunità, fondata sul matrimonio e
costituita dai coniugi e dalla “eventuale£ prole.
Il termine famiglia indica l’insieme dei suoi componenti. Per esigenze e bisogni della famiglia deve,
così, intendersi il complesso degli interessi che fa capo a ciascun suo componente.
La famiglia nella Costituzione . La definizione della famiglia quale “società naturale fondata
sul matrimonio” contenuta nella Carta fondamentale (29) garantisce la famiglia nei confronti dello
Stato. La famiglia assume rilievo come formazione sociale essenziale al pieno sviluppo della
persona (2 cost.): la sfera di autonomia ad essa riconosciuta si completa con l’attribuzione ai
genitori del diritto-dovere di mantenere, istruire ed educare i figli (30 cost). Il ruolo dello Stato è
quello di garantire all’esterno lo svolgimento dei compiti familiari (31 cost.).
La circostanza che la famiglia costituisca uno strumento di realizzazione della persona contribuisce
a risolvere l’ambiguità della formula costituzionale che sembra posporre l’eguaglianza morale e
giuridica dei coniugi all’esigenza dell’unità della famiglia.
Diritti del singolo e interesse familiare . L’attuazione degli interessi dei componenti la
comunità familiare non può essere completamente rimessa all’autonomia dei singoli.
L’ordinamento, perciò, eleva gli interessi familiari al grado di diritti soggettivi ai quali
corrispondono precisi doveri. I diritti familiari sono incommerciabili, strettamente personali e
quindi irrinunciabili e imprescrittibili.
Situazioni giuridiche familiari e autonomia negoziale . All’interno del rapporto
familiare già costituito i soggetti interessati non sono privati di ogni potere di
autoregolamentazione, potendo i coniugi, ad esempio, stipulare convenzioni matrimoniali a
contenuto atipico (161) o accordi relativi all’indirizzo della vita familiare (144).
I negozi familiari sono sempre formali, sia per l’esigenza di richiamare l’attenzione delle parti
sull’importanza dell’impegno che assumono, sia per favorire la prova e la pubblicità di situazioni
destinate a riflettersi anche nei confronti dei terzi. Si sostiene, inoltre, che esse siano tipici, non
essendo consentito predisporre schemi negoziali al di fuori di quelli previsti dalla legge e utilizzare
schemi legali per conseguire effetti diversi da quelli predisposti dall’ordinamento. Le norme relative
sono inderogabili.
I negozi familiari sono quasi sempre puri, non ammettendo l’apposizione di termini o condizioni e
sono altresì personalissimi, non potendo essere conclusi per mezzo di un rappresentante. Ciò non è
smentito dalla circostanza che talvolta sia consentita la sostituzione nella dichiarazione di volontà:
ivi il sostituto trasmette semplicemente una volontà perfettamente formata dal soggetto interessato,
assumendo più il ruolo del messo che quello di rappresentante.
Parentela e affinità . Mentre l’atto di matrimonio, costitutivo della famiglia legittima, determina
il rapporto coniugale, la parentela ha fondamento nell’ascendenza comune a più persone (74).
Tuttavia, una consolidata tradizione limita la rilevanza della parentela all’ambito dei rapporti di
discendenza legittimi, cioè scaturenti soltanto dal matrimonio. La tesi muove, soprattutto, dal tenore
del primo comma dell’art. 258, secondo il quale il riconoscimento del figlio naturale produce effetti
soltanto nei confronti del genitore che lo ha effettuato, salvo le ipotesi espressamente previste dalla
legge. Tra gli effetti del riconoscimento si annovera la parentela, negandole così ogni rilevanza oltre
il rapporto tra genitore e figlio riconosciuto, salve talune eccezioni previste dalla legge. Il che
impedirebbe di considerare giuridicamente fratelli i figli nati da genitori non sposati. Tale
interpretazione restrittiva opera una discriminazione a carico dei figli naturali che è incompatibile
con le direttive espresse dalla Carta costituzionale e recepite dalla legislazione ordinaria.
La parentela assume rilievo per l’ordinamento anche qualora il rapporto di filiazione non sia
accertabile mediante il riconoscimento, come nella filiazione incestuosa non riconoscibile, che pur è
fonte di responsabilità per il genitore
La rilevanza giuridica del vincolo di consanguineità tra genitore e figlio è da ricondurre alla
definizione della parentela, in quanto la filiazione è perno e modo di essere della parentela.
Nella parentela si distingue la linea retta da quella collaterale (75). Nella prima le persone
discendono l’una dall’altra (padre-figlio; nonno-nipote); nell’altra le persone non discendono l’una
dall’altra pur avendo un capostipite comune (fratelli; cugini; zio-nipote). La parentela si misura per
gradi e in genere non è rilevante oltre il sesto grado. I fratelli si distinguono in bilaterali (o
germani), se discendono dagli stessi genitori, e unilaterali, quando hanno lo stesso padre
(consanguinei) o la stessa madre (uterini). La posizione dei fratelli germani ha un trattamento
differenziato – rispetto a quelli dei fratelli unilaterali – in materia successoria e alimentare.
L’affinità (78) è effetto legale del matrimonio, designando il rapporto che sussiste tra un coniuge e i
parenti dell’altro.
L’affinità si estingue in seguito all’annullamento, non invece per effetto dello scioglimento del
matrimonio dovuto alla morte del coniuge e neppure in conseguenza del divorzio.
Solidarietà familiare: mantenimento e alimenti . L’ordinamento garantisce la
soddisfazione degli essenziali bisogni economici dei membri della famiglia prevedendo, in
attuazione del dovere di contribuzione, specifici obblighi di assistenza.
Qualora l’assistenza economica sia dovuta fuori del rapporto di convivenza, l’obbligo si definisce di
mantenimento: così l’art. 156 dispone l’obbligo di mantenimento in favore del coniuge separato cui
non sia addebitabile la separazione e sempre che sia sprovvisto di adeguati redditi propri.
Eccezionalmente l’obbligo di mantenimento si estende oltre la famiglia nucleare. Al mantenimento
ha diritto anche il figlio non riconoscibile (279). Il diritto al mantenimento prescinde dallo stato di
bisogno e comprende ciò che è necessario ad assicurare a chi ne è titolare il medesimo tenore di vita
della famiglia della quale è parte o della persona obbligata.
La persona in stato di bisogno economico e che non sia in condizione di provvedere al proprio
sostentamento non avendo capacità di lavoro (438), ha diritto di ottenere gli alimenti dalla serie di
congiunti
Stato di bisogno è l’incapacità a provvedere alle più elementari necessità di vita, avuto riguardo alla
posizione sociale dell’alimentando. La necessità di vita sono quanto occorra per condurre una vita
dignitosa.
I congiunti tenuti agli alimenti sono indicati in un preciso ordine e l’alimentato, nel far valere il
proprio diritto, deve seguire quell’ordine.
L’obbligo alimentare può essere adempiuto o provvedendo a mantenere l’alimentando nella propria
abitazione o corrispondendogli un assegno periodico anticipato. Una volta corrisposto, l’assegno
alimentare non può essere nuovamente richiesto.
L’obbligazione alimentare è per sua natura variabile nel tempo: la sentenza che ne determina la
misura, benché passata in giudicato, è sempre soggetta a revisione se risultino mutati i presupposti
di fatto sulla base dei quali fu emessa. L’obbligo cessa con la morte dell’obbligato. Il credito agli
alimenti ha natura personale ed è indisponibile. In quanto tale è irrinunciabile, in transigibile e
imprescrittibile.
Famiglia di fatto . Il mutamento dei costumi ha dato luogo a unioni stabili tra uomo e donna che,
pur in assenza del matrimonio, ne ricalcano sostanzialmente il modello. Questa situazione è
solitamente indicata con l’espressione famiglia di fatto o convivenza more uxorio. La scelta
terminologica è già significativa. L’abbandono dell’espressione “concubinato” segna il superamento
del giudizio di contrarietà al buon costume espresso costantemente dalla giurisprudenza fino alla
metà degli anni sessanta, in base al quale erano dichiarate nulle le attribuzioni donative o
testamentarie operate in favore della concubina. Poiché la funzione assolta dalla convivenza more
uxorio è analoga a quella realizzata dal matrimonio, ad essa si può far riferimento come ad una
famiglia non fondata sul matrimonio. Quest’ ultimo concetto appare più ampio di quello di famiglia
di fatto risultando comprensivo della comunità costituita