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IMPEDIMENTI DIRIMENTI
Condizioni o situazioni prestabilite relative alle persone dei singoli contraenti e che le
rendono inabili a contrarre validamente il matrimonio canonico
LIBERTA’ DI STATO: non puoi avere contratto precedenti matrimoni, tuttavia vi è il caso in cui
sei coniuge di un presunto morto (scomparsa, assenza e morte presunta), in cui dopo due anni dalla
scomparsa si può chiedere l’assenza che prevede che i presunti eredi possano richiedere i
possedimenti, ma se lo scomparso torna devono restituire tutto. Dopo 10 anni si può affermare la
morte presunta; in alcuni casi si può dichiarare anche dopo 3 anni e si apre la successione, il
coniuge può contrarre di nuovo matrimonio, se il presunto morto torna il matrimonio contratto
durante l’assenza può essere annullato se voluto dalle parti.
PARENTELA: vietato il matrimonio ai parenti in via retta e in via collaterale fino al secondo
grado. Gli affini in via collaterale di secondo grado e i parenti in via collaterale di 3 grado
(impedimento dispensabile). Non si può sposare chi ha commesso delitto ai danni dell’altro coniuge
che si intende sposare. Divieto temporale di nuove nozze: non può sposarsi fino a 312 giorni dopo
la donna perché potrebbe essere incinta. L’impedimento si può eliminare se dimostra di non essere
in stato di gravidanza.
PUBBLICAZIONI: richiesta che avviene prima del matrimonio (almeno 8 giorni prima) per
permettere all’ufficiale di stato civile di porre le opposizioni che possono essere proposte fino a 3
giorni prima, a decidere sarà il presidente del tribunale deL luogo in cui il matrimonio si celebra. I
coniugi posso richiedere il risarcimento del danno all’opponente).
Al momento del matrimonio ci devono essere almeno 2 testimoni, il sindaco deve leggere art
143,144,147 rapporti tra coniugi e doveri dei genitori rispetto ai figli. Dopo di che deve essere
redatto l’atto. Dopo deve essere letto l’atto di matrimonio, spesso però si omette. Dopo la
celebrazione avviene la trascrizione dell’atto di matrimonio, nel registro dello stato civile.
NULLITA’ E ANNULLABILITA’
La prima non corrisponde alla nullità del contratto: difetto di età, delitto e parentela, vizi della
volontà: errore (falsa rappresentanza della realtà), violenza, dolo (artifici o raggiri usati per indurre
le parti a stipulare l’accordo).
Le cause di nullità e annullabilità sono differenziate dall’uso delle diverse fonti,e difatti prevedono
sanzioni diverse
MATRIMONIO PUTATIVO (art.128): se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del
matrimonio si producono, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buon fede, oppure quando il
loro consenso è stato estorto con violenza. Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del
matrimonio valido rispetto ai figli. Se le condizioni si verificano solo per uno dei due coniugi, gli
effetti valgono solo in favore di lui e dei figli. Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede
da entrambi i coniugi ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo
stesso.
MATRIMONIO CONCORDATARIO
Trova disciplina nel diritto canonico con conseguenza che tutte le questioni di annullamento devono
essere fatte valere davanti a un tribunale straniero. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni
contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei
registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione, il
parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli
articoli del codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio
originale, l’atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi
consentite secondo la legge civile.
Procedimento di DELIBAZIONE: si intende quella speciale procedura giudiziaria tramite la quale
in un determinato Stato viene accordata efficacia giuridica ad un provvedimento di carattere
giudiziario emesso dall'autorità giudiziaria di un altro Stato. Effettuato davanti corte di appello
competente per territorio. La C.C è intervenuta e, oggi, insieme alla corte di appello fanno un
controllo sostanziale soprattutto in relazione all’ordine pubblico.
PUBBLICAZIONI DOPPIE
Nell’albo del comune in cui avviene il matrimonio, di residenza e parrocchia, le scadenze sono le
stesse. La trascrizione è costitutiva nel matrimonio concordatario. Celebrato il matrimonio (il
sacerdote leggerà gli art del c.c e dichiarare il regime). Entro 5 giorni il sacerdote deve consegnare
l’atto di matrimonio con la richiesta di trascrizione dal momento della consegna si hanno 24 ore per
la trascrizione.
MATRIMONI ACATTOLICI
Matrimonio greco ortodosso; confessioni ebraiche. Anche questi matrimoni hanno effetti giuridici,
il celebrante deve essere autorizzato dall’ufficiale dello stato civile e il culto deve essere
riconosciuto
UNIONI CIVILI N76/2016
Persone dello stesso sesso che si vogliono unire. Si crea sulla base di una dichiarazione, si presenta
un’istanza, viene trascritta nel registro delle unioni civili. In caso di cambiamento di sesso di un
coniuge il matrimonio diventa unione civile.
ADOZIONE SPECIALE o casi particolari si può procedere all’adozione di un minorenne un
maggiorenne che abbia dei rapporti di parentela. Questa pratica viene adottata anche in unioni civili.
LEZIONE 01/03/2024
Nota: Il pubblico ministero è il procuratore della repubblica
Matrimonio come rapporto → differenze delle regole che stabiliscono il funzionamento del
rapporto sul piano personale e quelle che regolano il funzionamento sul piano patrimoniale
Il codice del 1942 ha preso come modello il codice civile abrogato del 1865 per quanto riguarda la
famiglia, perciò vediamo una prevalenza dell’uomo rispetto alla donna, tutto questo determinava un
grosso squilibrio, non colmato in seguito dalla Costituzione, fino al 1975 quando fu introdotta la
legge 151, che ha introdotto la potestà genitoriale quindi non c’è più la patria potestà, tuttavia
questa legge non riesce a pieno a cambiare la situazione poiché si proteggono ancora norme che
tutelano la figura dell’uomo che prevale.
Parità dei coniugi → Art.145 ci dice che il giudice non deve fare preferenze, il giudice deve
sentire entrambe le testimonianze , in seguito i figli e in fine determinare la sentenza; grazie alla
riforma Cartabia ad oggi possono essere sentiti anche i figli al disotto dei 12 anni a patto che questi
siano reputati dotati della capacità di discernimento. Inoltre con la riforma cambia il fatto che
adesso anche solo uno dei due coniugi può chiedere un giudizio, prima doveva essere concordatario,
prima in funzione di coinciliazione e successivamente col provvedimento.
Quali sono i diritti e i doveri della famiglia? Lo stabiliscono gli art. 143 e 144:
Obbligo di fedeltà tra i coniugi, con riguardo a questo la giurisprudenza da meno peso al profilo
sessuale rispetto a quello affettivo, il concetto è che si viola il rapporto di fedeltà anche il coniuge
che ha instaurato un rapporto affettiva con un altra persona che non sia il coniuge.
L’assistenza morale, questo rapporto si deve tradurre in un rapporto sia sul piano spirituale che
economico, così da garantire a ciascun coniuge di garantire una realizzazione personale individuale.
Dovere di coabitazione, cioè l’instaurazione di una convivenza stabile, è violato se l’impedimento è
dato da motivi superflui, ma non se è impedita per la temporanea assenza per lavoro.
Collaborazione per gli interessi della famiglia, ciò vuol dire che ciascun coniuge ha l’obbligo di
collaborare per realizzare un rapporto sereno a tutti i conviventi.
Dovere di contribuzione, è il principio che consente alla famiglia di sostenersi economicamente
reciprocamente, questo apporto deve essere proporzionato alle proprie sostanze, tra queste sostanze
non sono inclusi solo i redditi ma in generale l’intero patrimonio e alla propria capacità del lavoro
casalingo, ciascuno contribuisce con quello che ha.
Art. 342-bis e 342-ter → ordini di protezione contro gli abusi familiari
art.145 comma 3 che rimanda al 316-bis → il giudice ordina al datore di lavoro del marito di
pagare direttamente alla moglie il debito contratto dal marito. (guarda appunti giulia)
Unioni civili → disciplinate dalla legge Cirinnà, che fa riferimento alla legge 143, gli obblighi e i
doveri per gli individui sono uguali ai coniugi legati dal matrimonio, fatta eccezione per l’obbligo di
fedeltà, per due diversi ragioni: intanto perché esso, quando fu introdotto, trovava ragione nel fatto
della certezza della paternità dei figli, e questa osa non succede nelle unioni civili, e poi per lasciare
una sorta di libertà alla coppia di unione civile.
Per quanto riguarda la convivenza di fatto gli obblighi e i doveri non sono uguali.
Rapporto patrimoniale → è un regime che nasce nel momento in cui due individui si sposano, la
coppia dovrebbe fare una scelta secondo il rapporto patrimoniale: regime di separazione o regime
di comunione, se non fanno la scelta scatta in automatico il regime di comunione legale che è
quello legittimato dalla legge.
Il terzo regime è il regime di comunione legale: questo stabilisce quali sono i beni all’interno della
comunione e quelli che rimangono al di fuori di essa: i beni acquistati dopo il matrimonio diventano
di comunione, dunque sono di proprietà di entrambi, mentre, quelli acquistati prima del matrimonio
rimangono al di fuori della comunione.
Nella comunione sono proprietari dello stesso bene, tuttavia i coniugi sono proprietari
rispettivamente di metà del bene, il risultato è che se uno dei coniugi vuole alienare la sua metà può
farlo.
Nella comunione legale non è così, esiste solo la proprietà dell’intero: proprietario A e proprietà
B sono entrambi proprietari dell’intero, dunque non i può alienare nessuna parte, a meno che
entrambi sono d’accordo a conseguire l’alienazione. La Cassazione dice che se tu volessi pignorare
un bene del proprietario dell’intero il giudice si ritrova a rigettare la domanda se chiedi di pignorare
solo una parte del proprietario A, poiché la richiesta di pignoramento va fatta per l’intero, anche a
discapito del proprietario B.
Anche le imprese gestite dopo il matrimonio dai coniugi fanno parte della comunione, tuttavia non
tutti gli elementi sono comuni: il reddito che deriva da questa impresa non è comune, è personale; lo
stipendio dell’attività separata, è personale. La legge