ISTITUZIONI DI
DIRITTO PRIVATO
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Anna Domenichini
Università degli Studi di Trento
INTRODUZIONE AL DIRITTO PRIVATO
1.NOZIONI GENERALI.
Per la creazione di un ordinamento giuridico, le teorie erano due:
● 1° nel tempo (‘900)→ Teoria normativistica: tutto il diritto sarebbe la derivazione di
una Grundnorm, ovvero una norma fondamentale dalla quale tutto il resto del diritto
si sarebbe poi articolato. Il maggior esponente di questa teoria è il filosofo austriaco
Hans Kelsen.
● 2° nel tempo (epoca moderna)→ Teoria istituzionale: creazione di un sistema
giuridico derivante da un ideale dialogo tra le istituzioni, il legislatore e gli organi che
sono espressione della societas. Il principale fautore della teoria istituzionalistica del
diritto è il giurista italiano Santi Romano.
L’ordinamento giuridico.
Per ordinamento giuridico si intende il sistema di regole secondo le quali è organizzata
una determinata collettività e viene disciplinato e diretto lo svolgimento della vita sociale.
”Societas” → Forma di aggregazione umana
Tale collettività viene definita organizzata, che
rispetta cioè queste 3 condizioni:
● l’agire dei consociati è disciplinato da regole di condotta;
● queste regole sono stabilite e attuate da appositi organi in base a precise regole di
struttura o di competenza od organizzative;
● queste regole sono effettivamente osservate (=principio di effettività).
Si distingue tra ordinamento giuridico:
● interno: complesso di leggi provenienti dagli organi interni;
● sovranazionale: complesso di trattati, convenzioni recepite dal contesto
internazionale.
La norma giuridica. è
collettività
L’ordinamento di una costituito da un sistema di regole che disciplinano la vita
comunità poiché
della . Ciascuna di queste regole si chiama norma; e il sistema di regole
società
rappresenta il diritto della , in senso oggettivo, ciascuna di tali norme si dice giuridica.
Una regola viene definita norma giuridica quando è:
○ per il destinatario, poiché proviene dall’autorità e determina una
vincolante
sanzione nel momento in cui non viene osservata;
○ astratta, regola una serie indeterminata di casi futuri ed eventuali e verrà
applicata nei confronti di chiunque si troverà in tale situazione;
○ generale, viene dettata per tutti i consociati o per classi generiche di soggetti.
Nella formulazione delle norme deve essere rispettato inoltre il principio di eguaglianza (art.
3 Cost.) e i pubblici uffici devono rispettare il principio di imparzialità (art. 97 Cost.)
nell’esercizio delle loro funzioni.
L’insieme delle norme giuridiche emanate dallo Stato viene raccolto dal scienza
diritto→
che riguarda l’uomo come entità complessa. Le norme vengono raggruppate in due diversi
apparati:
● disciplina l’organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici, e regola
Pubblico→
la loro azione nell’interesse della collettività; 1
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● disciplina i rapporti che riguardano
Privato→ i singoli e gli enti privati. In questa
categoria i soggetti operano su un piano di eguaglianza con gli altri individui.
2.LE DISPOSIZIONI PRELIMINARI SULLA LEGGE IN GENERALE.
I fatti produttivi di norme giuridiche si chiamano “fonti”:
Le fonti di cognizione sono quei documenti e pubblicazioni ufficiali da cui si prende
conoscenza del testo di un atto normativo.
Le fonti di produzione delle norme giuridiche sono quegli atti e fatti che producono o sono
fonti che si manifestano come “attività” di un
idonei a produrre diritto. Gli atti sono quelle
organo o autorità con il potere di produrre norme; ma esistono anche fatti, come le
consuetudini, che si affermano come regola giuridica in una comunità.
Il rapporto gerarchico.
Un ordinamento giuridico prevede una pluralità di fonti generatrici di norme giuridiche,
pertanto se ne è regolato il rapporto gerarchico, ovvero quale debba prevalere in caso di
contrasto tra due o più fonti. Tale rapporto viene definito dall’articolo 1 delle Preleggi del
codice civile: → Sono fonti del diritto:
Indicazione delle fonti
● Le leggi;
● i regolamenti;
● le norme corporative; (abrogate)
● gli usi;
A queste si sono successivamente preposte in quest’ordine: i principi fondamentali, la
Costituzione e le leggi di rango costituzionale, le leggi statali ordinarie.
● L’iter per le
La Costituzione disciplina il procedimento di elaborazione delle leggi.
leggi statali ordinarie è disciplinato dall’art. 70 (vedi schemi cc). Le leggi di revisione
della Costituzione e delle leggi costituzionali devono essere approvate con
un’apposita procedura, più complessa dell’iter ordinario, regolata dall’art. 138.
● La legge ordinaria può modificare o abrogare qualsiasi atto non avente forza di
legge. Alle leggi statali sono equiparati sia i decreti legislativi delegati che i decreti
legge di urgenza. Si tratta di provvedimenti emanati dal Governo e ciò può avvenire
con una:
○ legge di delega del Parlamento, con cui fissa i principi e criteri direttivi che il
Governo dovrà seguire;
○ in presenza di casi di necessità e urgenza, tramite un decreto legge, il quale
viene invece presentato dal Governo al Parlamento. Egli dovrà recepirne il
contenuto e tramutarlo in legge ordinaria entro 60 giorni. Se si dovesse
superare il termine previsto, il decreto legge decadrà.
● I regolamenti;
● Le consuetudini;
La Corte costituzionale.
Ha il compito di controllare se le disposizioni di leggi subordinate siano in conflitto con norme
costituzionali. In tal caso tali disposizioni cessano i loro effetti dal giorno seguente alla 2
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pubblicazione della decisione. Vi si possono rivolgere le Regioni, lo Stato e i giudici
nazionali. SCHEMA GERARCHICO DELLE FONTI
1- Principi fondamentali
2- Costituzione e leggi costituzionali
3- Leggi ordinarie; Decreto legge; Decreto legislativo
4- Leggi regionali
5- Regolamenti
6- Consuetudini
L’efficacia temporale delle leggi.
● L’entrata in vigore della legge richiede:
○ la promulgazione della legge da parte del Presidente della Repubblica;
○ la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
○ il decorso di un periodo di tempo chiamato vacatio legis, di regola è di
quindici giorni.
○ → con la pubblicazione, la legge si reputa
ignorantia iuris non excusat
conosciuta e diventa obbligatoria per tutti, anche per chi in realtà non ne
abbia conoscenza.
● L’abrogazione della legge avviene tramite una disposizione di pari valore gerarchico.
Essa può essere di due tipi:
○ →
espressa quando la legge posteriore dichiara esplicitamente abrogata una legge
anteriore;
○ →
tacita se, in assenza di una dichiarazione esplicita, le norme posteriori a)sono
incompatibili con una o più disposizioni antecedenti; b)introducono una nuova
regolamentazione dell’intera materia già regolata dalla legge precedente, la quale
pertanto si dovrà ritenere assorbita e sostituita integralmente.
● Esistono inoltre diverse forme in cui si può presentare l’abrogazione di una norma:
○ → si
La deroga ha quando una nuova norma pone, SOLO per specifici casi,
una disciplina diversa da quella prevista dalla norma precedente.
○ popolare (art. 75 Cost.) → proposta di abrogazione da parte di
Referendum
almeno 500mila elettori. Viene approvata solo se alla votazione partecipa la
maggioranza degli aventi diritto e se consegue la maggioranza di voti;
○ → la dichiarazione di incostituzionalità annulla la
Illegittimità costituzionale
disposizione illegittima ex tunc (=come se non fosse mai stata emanata).
● L’irretroattività → la legge non dispone che per l’avvenire, cioè regola
della legge
fattispecie successive alla propria entrata in vigore (art. 11).
○ La norma incriminatrice penale NON PUÓ in alcun caso essere retroattiva.
● → in alcuni casi il legislatore
Successione di leggi dispone delle norme transitorie per
regolare il passaggio dalla legge vecchia a quella nuova. Per questo processo
esistono due teorie: 3
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○ la legge nuova non può colpire i diritti quesiti, cioè che
T. dei diritti quesiti→
sono già entrati nel patrimonio di un soggetto;
○ la legge nuova non ha efficacia sui fatti
T. del fatto compiuto→
definitivamente perfezionati sotto il vigore della legge precedente.
L’applicazione della legge.
Si intende la concreta realizzazione di quanto è ordinato dalle regole che compongono
l’ordinamento giuridico. Qualora per la tutela di un diritto individuale si renda necessario il
ricorso all’Autorità giurisdizionale, è il giudice ad applicare la legge effettuando una sua
interpretazione della legge.
L’interpretazione della legge. (art. 12 Preleggi, c.c.)
Essa è un’attività tipica del giurista, che prevede di attribuire un senso, decidere che cosa si
ritiene che il testo effettivamente significhi. L’attività di interpretazione prevede di:
● Tener conto della “intenzione del legislatore” (ratio concetto che l’interprete
legis),
può ricostruire utilizzando elementi extra-testuali;
● Decidere se considerare gli enunciati normativi inclusi nella disciplina dettata dalla
singola norma;
● Decidere se, in caso di conflitto tra le leggi, procedere tramite criteri a gerarchia tra le
fonti, cronologici o di specialità;
● Utilizzare un’ampia combinazione di disposizioni, ritagliate e ricomposte per adattarle
al caso.
In base al soggetto che svolge questa attività, si distingue tra interpretazione:
● quando sia compiuta dai giudici dello Stato nell’esercizio della funzione
Giudiziale→
giurisdizionale. Ha efficacia vincolante, ma riguarda solo le parti del giudizio. Tale
sentenza può però assumere valore di precedente nei confronti di altri casi simili, può
cioè essere assunta a modello da parte di altri giudici.
● riguarda il lavoro dei cultori delle materie giuridiche, i quali raccolgono
Dottrinale→
materiale utile alla interpretazione delle varie disposizioni, ne illustrano i possibili
significati e sottolineano le conseguenze delle varie soluzioni interpretative;
● proviene dallo stesso legislatore, il quale emana talvolta apposite
Autentica→
disposizioni per chiarire il significato di altre preesistenti.
Le regole dell’interpretazione.
L’indagine dell'interprete non si limita alla lettera della legge, ma si interessa anche
dell'intenzione del legislatore (art. 12, comma 1, disp. prel. cod. civ.).
Si tenta di individuare non tanto l’intenzione del legislatore, ma lo scopo che la disposizione
persegue.
Vi sono numerosi criteri cui l'interprete si rivolge, quali:
● il criterio logico, attraverso l’argumentum a contrario (volto ad escludere
dalla norma quanto non vi appare espressamente compreso: ubi lex voluit, dixit; ubi
noluit, tacuit), l’argumentum a simili (volto ad estendere la norma per comprendervi
anche fenomeni simili a quelli risultanti dal contenuto letterale della disposizione),
l’argumentum a fortiori (volto ad estendere la norma in modo da includervi fenomeni
che a maggior ragione meritano il trattamento riservato a quello risultante dal
contenuto letterale della disposizione), l’argumentum ad absurdum (volto ad
escludere quella interpretazione che dia luogo ad una norma assurda); 4
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● il criterio storico: nessuna disposizione spunta all'improvviso in un ordinamento, e
comprende quindi l'analisi delle motivazioni, delle modifiche e delle interpretazioni e
applicazioni precedenti di un istituto;
● è
il criterio sistematico: per determinare il significato di una disposizione
indispensabile collocarla nel quadro complessivo dell‟ordinamento in cui va inserita,
onde evitare contraddizioni e ripetizioni;
● il criterio sociologico: la conoscenza degli aspetti economico-sociali dei rapporti
è
regolati spesso illuminante per pervenire ad una interpretazione congruente con la
realtà disciplinata e su cui quelle regole sono destinate ad avere influenza;
● il criterio equitativo: volto ad evitare interpretazioni che contrastino col senso di
comunità
giustizia della , favorendo soluzioni equilibrate degli interessi configgenti e
che l‟interprete deve valutare comparativamente.
L’analogia.
Il giudice si ritrova di frequente di fronte a problemi che nessuna norma positiva prevede e
risolve (c.d. lacune dell’ordinamento). Egli in questi casi deve procedere applicando “per
analogia” le disposizioni che regolino casi simili o materie analoghe, e qualora il caso
rimanga ancora dubbio, applicando “i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato”
(art. 12, comma 2, delle preleggi).
Ricorrere ad un ragionamento per analogia significa applicare ad un caso non regolato (in
è
quanto per esso non si trovato nessuna norma che lo contempli, neppure ricorrendo ad
più
una interpretazione estensiva della portata della norma che regoli la fattispecie prossima
però
a quella da decidere) una norma non scritta desunta da una norma scritta, la quale, ,
risulta dettata per regolare un caso diverso, sebbene simile a quello da decidere.
Individuare tra due fattispecie diverse, una regolata ed un‟altra non regolata, un rapporto di
entità può
somiglianza, significa che di due dirsi che sono simili se hanno qualche elemento
in comune. L’elemento di contatto deve consistere nella fondamentale giustificazione della
disciplina del caso. identità finalità
L’analogia si fonda su una di ratio: ossia sul riconoscimento di una della
norma positiva che ne giustifica l‟operare anche nel caso (simile, ma) non contemplato dalla
legge.
L’art. 12 cpv. delle preleggi autorizza non solo il ricorso alla analogia legis (applicazione in
via analogica ad un caso non regolato di singole disposizioni ritenute adatte a regolare
perché
quella fattispecie), ma pure, se il caso rimane ancora dubbio non si rinviene
nell’ordinamento
una norma analogicamente ad esso applicabile, il ricorso alla analogia iuris (principi generali
dell‟ordinamento giuridico dello stato). In tal caso il caso viene deciso ricavando una norma
non scritta estrapolando la regola solutoria del caso “dubbio” dai generali orientamenti del
sistema legislativo.
è né né
L’analogia non consentita per le leggi penali, per quelle che fanno eccezione a
regole generali o ad altre leggi (art. 14 disp. prel.). Il divieto si giustifica, in relazione alle
legalità
norme penali, per il principio di stretta che caratterizza le norme incriminatrici: nullum
può
crimen sine previa lege penali (nessuno essere punito se non in forza di una legge che
sia entrata in vigore prima del fatto compito, art. 25, comma 2, Cost.). Il divieto dell’analogia
nell‟applicazione delle leggi penali (incriminatrici) ed eccezionali non vale per
l’interpretazione estensiva, con la quale ci s limita ad adeguare la portata letterale della
volontà
norma alla effettiva legislativa; in riferimento a norme eccezionali (carattere di 5
6
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deroga), il divieto per analogia si giustifica con la logica di non ampliare le
deroghe, privilegiando, di fronte ai casi non regolati, la disciplina normale e non quella
eccezionale.
3.FATTO, ATTO E NEGOZIO GIURIDICO.
I fatti giuridici. s’intende qualsiasi avvenimento cui l'ordinamento ricolleghi
Per fatto giuridico
conseguenze giuridiche.
Si parla di fatti giuridici in senso stretto o naturali quando le conseguenze giuridiche sono
ricollegate ad un evento senza che assuma rilievo se a causarlo sia intervenuto o meno
l‟uomo (es. morte per cause naturali di una persona).
Si parla invece di atti giuridici, se l'evento causativo di conseguenza giuridica postula un
intervento umano (i reati, i contratti, le sentenze).
giuridicità
La di un fatto non dipende da caratteristiche intrinseche di quell’avvenimento,
bensì dalla circostanza estrinseca che da quell’evento derivi, in forza di una norma giuridica
che lo disponga, un effetto giuridico.
Gli atti giuridici.
Per atto giuridico si indica un avvenimento o una situazione prevista dalla fattispecie di una
norma ove l’evento causativo postula un intervento umano (i reati, i contratti, le sentenze).
Gli atti giuridici (= atti umani consapevoli e volontari rilevanti per il diritto) si distinguono in
categorie: atti conformi alle prescrizioni dell’ordinamento giuridico (atti leciti) e atti
due
compiuti in violazione di doveri giuridici e che producono la lesione del diritto soggettivo
altrui (atti illeciti o fatti illeciti; artt. 2043 ss. c.c.).
Gli atti leciti si distinguono in:
● operazioni (o atti reali, o materiali o comportamenti) che consistono in modificazioni
del mondo esterno (es. la presa di possesso di una cosa);
● pensiero/volontà
dichiarazioni, che sono atti diretti a comunicare ad altri il proprio ,
ecc. (fatti di linguaggio). Tra le dichiarazioni, la maggiore importanza va attribuita ai
volontà
NEGOZI GIURIDICI, ossia alle dichiarazioni con le quali i privati esprimono la
dell’autonomia a loro
di regolare in un determinato modo i propri interessi, nell’ambito
riconosciuta dall’ordinamento.
● volontà
dichiarazioni di scienza: quelle con le quali non si esprime una propria ,
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