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ISTITUZIONI DI

DIRITTO PRIVATO

I 1

Anna Domenichini

Università degli Studi di Trento

INTRODUZIONE AL DIRITTO PRIVATO

1.NOZIONI GENERALI.

Per la creazione di un ordinamento giuridico, le teorie erano due:

● 1° nel tempo (‘900)→ Teoria normativistica: tutto il diritto sarebbe la derivazione di

una Grundnorm, ovvero una norma fondamentale dalla quale tutto il resto del diritto

si sarebbe poi articolato. Il maggior esponente di questa teoria è il filosofo austriaco

Hans Kelsen.

● 2° nel tempo (epoca moderna)→ Teoria istituzionale: creazione di un sistema

giuridico derivante da un ideale dialogo tra le istituzioni, il legislatore e gli organi che

sono espressione della societas. Il principale fautore della teoria istituzionalistica del

diritto è il giurista italiano Santi Romano.

L’ordinamento giuridico.

Per ordinamento giuridico si intende il sistema di regole secondo le quali è organizzata

una determinata collettività e viene disciplinato e diretto lo svolgimento della vita sociale.

”Societas” → Forma di aggregazione umana

Tale collettività viene definita organizzata, che

rispetta cioè queste 3 condizioni:

● l’agire dei consociati è disciplinato da regole di condotta;

● queste regole sono stabilite e attuate da appositi organi in base a precise regole di

struttura o di competenza od organizzative;

● queste regole sono effettivamente osservate (=principio di effettività).

Si distingue tra ordinamento giuridico:

● interno: complesso di leggi provenienti dagli organi interni;

● sovranazionale: complesso di trattati, convenzioni recepite dal contesto

internazionale.

La norma giuridica. è

collettività

L’ordinamento di una costituito da un sistema di regole che disciplinano la vita

comunità poiché

della . Ciascuna di queste regole si chiama norma; e il sistema di regole

società

rappresenta il diritto della , in senso oggettivo, ciascuna di tali norme si dice giuridica.

Una regola viene definita norma giuridica quando è:

○ per il destinatario, poiché proviene dall’autorità e determina una

vincolante

sanzione nel momento in cui non viene osservata;

○ astratta, regola una serie indeterminata di casi futuri ed eventuali e verrà

applicata nei confronti di chiunque si troverà in tale situazione;

○ generale, viene dettata per tutti i consociati o per classi generiche di soggetti.

Nella formulazione delle norme deve essere rispettato inoltre il principio di eguaglianza (art.

3 Cost.) e i pubblici uffici devono rispettare il principio di imparzialità (art. 97 Cost.)

nell’esercizio delle loro funzioni.

L’insieme delle norme giuridiche emanate dallo Stato viene raccolto dal scienza

diritto→

che riguarda l’uomo come entità complessa. Le norme vengono raggruppate in due diversi

apparati:

● disciplina l’organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici, e regola

Pubblico→

la loro azione nell’interesse della collettività; 1

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● disciplina i rapporti che riguardano

Privato→ i singoli e gli enti privati. In questa

categoria i soggetti operano su un piano di eguaglianza con gli altri individui.

2.LE DISPOSIZIONI PRELIMINARI SULLA LEGGE IN GENERALE.

I fatti produttivi di norme giuridiche si chiamano “fonti”:

Le fonti di cognizione sono quei documenti e pubblicazioni ufficiali da cui si prende

conoscenza del testo di un atto normativo.

Le fonti di produzione delle norme giuridiche sono quegli atti e fatti che producono o sono

fonti che si manifestano come “attività” di un

idonei a produrre diritto. Gli atti sono quelle

organo o autorità con il potere di produrre norme; ma esistono anche fatti, come le

consuetudini, che si affermano come regola giuridica in una comunità.

Il rapporto gerarchico.

Un ordinamento giuridico prevede una pluralità di fonti generatrici di norme giuridiche,

pertanto se ne è regolato il rapporto gerarchico, ovvero quale debba prevalere in caso di

contrasto tra due o più fonti. Tale rapporto viene definito dall’articolo 1 delle Preleggi del

codice civile: → Sono fonti del diritto:

Indicazione delle fonti

● Le leggi;

● i regolamenti;

● le norme corporative; (abrogate)

● gli usi;

A queste si sono successivamente preposte in quest’ordine: i principi fondamentali, la

Costituzione e le leggi di rango costituzionale, le leggi statali ordinarie.

● L’iter per le

La Costituzione disciplina il procedimento di elaborazione delle leggi.

leggi statali ordinarie è disciplinato dall’art. 70 (vedi schemi cc). Le leggi di revisione

della Costituzione e delle leggi costituzionali devono essere approvate con

un’apposita procedura, più complessa dell’iter ordinario, regolata dall’art. 138.

● La legge ordinaria può modificare o abrogare qualsiasi atto non avente forza di

legge. Alle leggi statali sono equiparati sia i decreti legislativi delegati che i decreti

legge di urgenza. Si tratta di provvedimenti emanati dal Governo e ciò può avvenire

con una:

○ legge di delega del Parlamento, con cui fissa i principi e criteri direttivi che il

Governo dovrà seguire;

○ in presenza di casi di necessità e urgenza, tramite un decreto legge, il quale

viene invece presentato dal Governo al Parlamento. Egli dovrà recepirne il

contenuto e tramutarlo in legge ordinaria entro 60 giorni. Se si dovesse

superare il termine previsto, il decreto legge decadrà.

● I regolamenti;

● Le consuetudini;

La Corte costituzionale.

Ha il compito di controllare se le disposizioni di leggi subordinate siano in conflitto con norme

costituzionali. In tal caso tali disposizioni cessano i loro effetti dal giorno seguente alla 2

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pubblicazione della decisione. Vi si possono rivolgere le Regioni, lo Stato e i giudici

nazionali. SCHEMA GERARCHICO DELLE FONTI

1- Principi fondamentali

2- Costituzione e leggi costituzionali

3- Leggi ordinarie; Decreto legge; Decreto legislativo

4- Leggi regionali

5- Regolamenti

6- Consuetudini

L’efficacia temporale delle leggi.

● L’entrata in vigore della legge richiede:

○ la promulgazione della legge da parte del Presidente della Repubblica;

○ la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

○ il decorso di un periodo di tempo chiamato vacatio legis, di regola è di

quindici giorni.

○ → con la pubblicazione, la legge si reputa

ignorantia iuris non excusat

conosciuta e diventa obbligatoria per tutti, anche per chi in realtà non ne

abbia conoscenza.

● L’abrogazione della legge avviene tramite una disposizione di pari valore gerarchico.

Essa può essere di due tipi:

○ →

espressa quando la legge posteriore dichiara esplicitamente abrogata una legge

anteriore;

○ →

tacita se, in assenza di una dichiarazione esplicita, le norme posteriori a)sono

incompatibili con una o più disposizioni antecedenti; b)introducono una nuova

regolamentazione dell’intera materia già regolata dalla legge precedente, la quale

pertanto si dovrà ritenere assorbita e sostituita integralmente.

● Esistono inoltre diverse forme in cui si può presentare l’abrogazione di una norma:

○ → si

La deroga ha quando una nuova norma pone, SOLO per specifici casi,

una disciplina diversa da quella prevista dalla norma precedente.

○ popolare (art. 75 Cost.) → proposta di abrogazione da parte di

Referendum

almeno 500mila elettori. Viene approvata solo se alla votazione partecipa la

maggioranza degli aventi diritto e se consegue la maggioranza di voti;

○ → la dichiarazione di incostituzionalità annulla la

Illegittimità costituzionale

disposizione illegittima ex tunc (=come se non fosse mai stata emanata).

● L’irretroattività → la legge non dispone che per l’avvenire, cioè regola

della legge

fattispecie successive alla propria entrata in vigore (art. 11).

○ La norma incriminatrice penale NON PUÓ in alcun caso essere retroattiva.

● → in alcuni casi il legislatore

Successione di leggi dispone delle norme transitorie per

regolare il passaggio dalla legge vecchia a quella nuova. Per questo processo

esistono due teorie: 3

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○ la legge nuova non può colpire i diritti quesiti, cioè che

T. dei diritti quesiti→

sono già entrati nel patrimonio di un soggetto;

○ la legge nuova non ha efficacia sui fatti

T. del fatto compiuto→

definitivamente perfezionati sotto il vigore della legge precedente.

L’applicazione della legge.

Si intende la concreta realizzazione di quanto è ordinato dalle regole che compongono

l’ordinamento giuridico. Qualora per la tutela di un diritto individuale si renda necessario il

ricorso all’Autorità giurisdizionale, è il giudice ad applicare la legge effettuando una sua

interpretazione della legge.

L’interpretazione della legge. (art. 12 Preleggi, c.c.)

Essa è un’attività tipica del giurista, che prevede di attribuire un senso, decidere che cosa si

ritiene che il testo effettivamente significhi. L’attività di interpretazione prevede di:

● Tener conto della “intenzione del legislatore” (ratio concetto che l’interprete

legis),

può ricostruire utilizzando elementi extra-testuali;

● Decidere se considerare gli enunciati normativi inclusi nella disciplina dettata dalla

singola norma;

● Decidere se, in caso di conflitto tra le leggi, procedere tramite criteri a gerarchia tra le

fonti, cronologici o di specialità;

● Utilizzare un’ampia combinazione di disposizioni, ritagliate e ricomposte per adattarle

al caso.

In base al soggetto che svolge questa attività, si distingue tra interpretazione:

● quando sia compiuta dai giudici dello Stato nell’esercizio della funzione

Giudiziale→

giurisdizionale. Ha efficacia vincolante, ma riguarda solo le parti del giudizio. Tale

sentenza può però assumere valore di precedente nei confronti di altri casi simili, può

cioè essere assunta a modello da parte di altri giudici.

● riguarda il lavoro dei cultori delle materie giuridiche, i quali raccolgono

Dottrinale→

materiale utile alla interpretazione delle varie disposizioni, ne illustrano i possibili

significati e sottolineano le conseguenze delle varie soluzioni interpretative;

● proviene dallo stesso legislatore, il quale emana talvolta apposite

Autentica→

disposizioni per chiarire il significato di altre preesistenti.

Le regole dell’interpretazione.

L’indagine dell'interprete non si limita alla lettera della legge, ma si interessa anche

dell'intenzione del legislatore (art. 12, comma 1, disp. prel. cod. civ.).

Si tenta di individuare non tanto l’intenzione del legislatore, ma lo scopo che la disposizione

persegue.

Vi sono numerosi criteri cui l'interprete si rivolge, quali:

● il criterio logico, attraverso l’argumentum a contrario (volto ad escludere

dalla norma quanto non vi appare espressamente compreso: ubi lex voluit, dixit; ubi

noluit, tacuit), l’argumentum a simili (volto ad estendere la norma per comprendervi

anche fenomeni simili a quelli risultanti dal contenuto letterale della disposizione),

l’argumentum a fortiori (volto ad estendere la norma in modo da includervi fenomeni

che a maggior ragione meritano il trattamento riservato a quello risultante dal

contenuto letterale della disposizione), l’argumentum ad absurdum (volto ad

escludere quella interpretazione che dia luogo ad una norma assurda); 4

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● il criterio storico: nessuna disposizione spunta all'improvviso in un ordinamento, e

comprende quindi l'analisi delle motivazioni, delle modifiche e delle interpretazioni e

applicazioni precedenti di un istituto;

● è

il criterio sistematico: per determinare il significato di una disposizione

indispensabile collocarla nel quadro complessivo dell‟ordinamento in cui va inserita,

onde evitare contraddizioni e ripetizioni;

● il criterio sociologico: la conoscenza degli aspetti economico-sociali dei rapporti

regolati spesso illuminante per pervenire ad una interpretazione congruente con la

realtà disciplinata e su cui quelle regole sono destinate ad avere influenza;

● il criterio equitativo: volto ad evitare interpretazioni che contrastino col senso di

comunità

giustizia della , favorendo soluzioni equilibrate degli interessi configgenti e

che l‟interprete deve valutare comparativamente.

L’analogia.

Il giudice si ritrova di frequente di fronte a problemi che nessuna norma positiva prevede e

risolve (c.d. lacune dell’ordinamento). Egli in questi casi deve procedere applicando “per

analogia” le disposizioni che regolino casi simili o materie analoghe, e qualora il caso

rimanga ancora dubbio, applicando “i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato”

(art. 12, comma 2, delle preleggi).

Ricorrere ad un ragionamento per analogia significa applicare ad un caso non regolato (in

quanto per esso non si trovato nessuna norma che lo contempli, neppure ricorrendo ad

più

una interpretazione estensiva della portata della norma che regoli la fattispecie prossima

però

a quella da decidere) una norma non scritta desunta da una norma scritta, la quale, ,

risulta dettata per regolare un caso diverso, sebbene simile a quello da decidere.

Individuare tra due fattispecie diverse, una regolata ed un‟altra non regolata, un rapporto di

entità può

somiglianza, significa che di due dirsi che sono simili se hanno qualche elemento

in comune. L’elemento di contatto deve consistere nella fondamentale giustificazione della

disciplina del caso. identità finalità

L’analogia si fonda su una di ratio: ossia sul riconoscimento di una della

norma positiva che ne giustifica l‟operare anche nel caso (simile, ma) non contemplato dalla

legge.

L’art. 12 cpv. delle preleggi autorizza non solo il ricorso alla analogia legis (applicazione in

via analogica ad un caso non regolato di singole disposizioni ritenute adatte a regolare

perché

quella fattispecie), ma pure, se il caso rimane ancora dubbio non si rinviene

nell’ordinamento

una norma analogicamente ad esso applicabile, il ricorso alla analogia iuris (principi generali

dell‟ordinamento giuridico dello stato). In tal caso il caso viene deciso ricavando una norma

non scritta estrapolando la regola solutoria del caso “dubbio” dai generali orientamenti del

sistema legislativo.

è né né

L’analogia non consentita per le leggi penali, per quelle che fanno eccezione a

regole generali o ad altre leggi (art. 14 disp. prel.). Il divieto si giustifica, in relazione alle

legalità

norme penali, per il principio di stretta che caratterizza le norme incriminatrici: nullum

può

crimen sine previa lege penali (nessuno essere punito se non in forza di una legge che

sia entrata in vigore prima del fatto compito, art. 25, comma 2, Cost.). Il divieto dell’analogia

nell‟applicazione delle leggi penali (incriminatrici) ed eccezionali non vale per

l’interpretazione estensiva, con la quale ci s limita ad adeguare la portata letterale della

volontà

norma alla effettiva legislativa; in riferimento a norme eccezionali (carattere di 5

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deroga), il divieto per analogia si giustifica con la logica di non ampliare le

deroghe, privilegiando, di fronte ai casi non regolati, la disciplina normale e non quella

eccezionale.

3.FATTO, ATTO E NEGOZIO GIURIDICO.

I fatti giuridici. s’intende qualsiasi avvenimento cui l'ordinamento ricolleghi

Per fatto giuridico

conseguenze giuridiche.

Si parla di fatti giuridici in senso stretto o naturali quando le conseguenze giuridiche sono

ricollegate ad un evento senza che assuma rilievo se a causarlo sia intervenuto o meno

l‟uomo (es. morte per cause naturali di una persona).

Si parla invece di atti giuridici, se l'evento causativo di conseguenza giuridica postula un

intervento umano (i reati, i contratti, le sentenze).

giuridicità

La di un fatto non dipende da caratteristiche intrinseche di quell’avvenimento,

bensì dalla circostanza estrinseca che da quell’evento derivi, in forza di una norma giuridica

che lo disponga, un effetto giuridico.

Gli atti giuridici.

Per atto giuridico si indica un avvenimento o una situazione prevista dalla fattispecie di una

norma ove l’evento causativo postula un intervento umano (i reati, i contratti, le sentenze).

Gli atti giuridici (= atti umani consapevoli e volontari rilevanti per il diritto) si distinguono in

categorie: atti conformi alle prescrizioni dell’ordinamento giuridico (atti leciti) e atti

due

compiuti in violazione di doveri giuridici e che producono la lesione del diritto soggettivo

altrui (atti illeciti o fatti illeciti; artt. 2043 ss. c.c.).

Gli atti leciti si distinguono in:

● operazioni (o atti reali, o materiali o comportamenti) che consistono in modificazioni

del mondo esterno (es. la presa di possesso di una cosa);

● pensiero/volontà

dichiarazioni, che sono atti diretti a comunicare ad altri il proprio ,

ecc. (fatti di linguaggio). Tra le dichiarazioni, la maggiore importanza va attribuita ai

volontà

NEGOZI GIURIDICI, ossia alle dichiarazioni con le quali i privati esprimono la

dell’autonomia a loro

di regolare in un determinato modo i propri interessi, nell’ambito

riconosciuta dall’ordinamento.

● volontà

dichiarazioni di scienza: quelle con le quali non si esprime una propria ,

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher anniemarie di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Pasquino Teresa.
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